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URGENTISSIMO
All’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
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Esposto-denuncia
Oggetto: Violazione degli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, degli articoli 1 e 5 della legge 22 febbraio 2000, e successive modificazioni, e della delibera n. 80/11/CSP dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni da parte del telegiornale “Tg1” in riferimento alle edizioni delle ore 20 di sabato 16 e domenica 17 aprile, del telegiornale “Tg2” in riferimento alle edizioni delle ore 20.30 di sabato 16 e domenica 17 aprile, del telegiornale “Tg 5” nelle edizioni delle ore 20 dei giorni di sabato 16 e domenica 17 aprile, del telegiornale “Tg 4” nelle edizioni delle ore 19 dei giorni di sabato 16 e domenica 17 aprile. e del telegiornale “Studio Aperto” nelle edizioni delle ore 18,30 dei giorni di sabato 16 e domenica 17 aprile.
Visto che:
numerose disposizioni del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 così come modificato dal decreto legislativo n. 44 del 15 marzo 2010, tra cui significativamente gli articoli 3 e 7, richiamano l’importanza fondamentale della tutela del pluralismo informativo, il principio dell'obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione, così come assicurano l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose;
Visto che:
gli articoli 1 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, disciplinano l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, in generale e in particolare con riferimento ai programmi di informazione, ivi compresi i telegiornali;
Visto che:
all'art. 9 la già citata legge n. 28 del 2000, stabilisce che «dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni»;
Visto che:
con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7maggio 2002 la Corte Costituzionale ha affermato che «il diritto all’informazione, garantito dall’art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata»;
Visto che
ai sensi dell’articolo 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (e come interpretato dalla Corte costituzionale, sent. 155 del 2002 e dal TAR Lazio Sezione Terza Ter - ordinanze n. 01179 e 01180 dell’11 marzo e sentenze n. 11187 e n. 11188 del 13 maggio 2010), le emittenti devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l’accesso all’informazione e alla comunicazione politica e che, ai sensi del comma 2: «S’ intende per comunicazione politica ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione»;
Visto che
come indicato nella delibera n. 243/10/CSP, recante Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali, «al fine di far conoscere le posizioni politiche espresse da tutti i soggetti politici e istituzionali e favorire la libera formazione delle opinioni, nella valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali è opportuno attribuire peso prevalente al parametro costituito dal “tempo di parola”, ossia il tempo in cui il soggetto politico o istituzionale parla direttamente in voce, che costituisce l’indicatore più sintomatico del grado di pluralismo»;
Visto che:
la stessa Delibera n. 243/10/CSP all’articolo 1 stabilisce che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni procede trimestralmente e d’ufficio alla valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale di ciascun telegiornale sottoposto a monitoraggio, sia sulla RAI che sulle reti private nei periodi non di campagna elettorale;
Visto che:
nella medesima delibera è stabilito che nei periodi elettorali il monitoraggio è effettuato con cadenza quindicinale nel periodo prima del deposito delle candidature e settimanale nel periodo successivo a tale deposito;
Visto che:
il comma 4 dell’articolo 6 della delibera n. 80/11/CSP dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce che: «i telegiornali devono rispettare, con la completezza dell’informazione, la pluralità dei punti di vista». In particolare, «I direttori, i conduttori, i giornalisti devono orientare la loro attività al rispetto dell’imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza».
Visto che:
nel considerato della Delibera n. 179/11/CSP, relativo all’ordine di riequilibrio impartito alla Rai-Radio Televisione Italiana in relazione al Tg1, così come nelle analoghe delibere 180/11/CSP e 181/11/CSP l’Autorità ha stabilito che: «verificherà l’osservanza del presente ordine attraverso il monitoraggio dei programmi, monitoraggio che nel corso della campagna elettorale per le elezioni amministrative fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 sarà svolto con cadenza settimanale a partire dal 31 marzo 2011 data di indizione dei comizi elettorali, e in caso di inottemperanza adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge»;
Considerato che:
nelle giornate di sabato 16 aprile e domenica 17 aprile – siamo nell’ambito della seconda settimana di periodo elettorale sottoposto a regime di par condicio – è stato possibile rilevare nelle edizioni del cosiddetto prime time del Tg1(ore 20.00), Tg2 (ore 20.30), del Tg 5 (ore 20.00), Tg4 (ore 19.00), e Studio Aperto (ore 18.30) un vistoso squilibrio esistente tra i tempi di parola concessi all’On. Silvio Berlusconi rispetto a quelli dedicati a tutti gli altri leader politici di opposizione;
Considerato che,:
i dati raccolti dai sottoscrittori rivelano che nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 aprile nell’ambito delle edizioni del prime time di Tg1(ore 20.00), Tg2 (ore 20.30), Tg 5 (ore 20.00), Tg4 (ore 19.00) e Studio Aperto (ore 18.30) il solo tempo di parola complessivo è stato così distribuito tra i vari leader politici: Silvio Berlusconi (576 secondi equivalenti a 9 minuti e 36 secondi); Pierluigi Bersani (108 secondi ovvero 1 minuto e 48 secondi); Antonio Di Pietro (76 secondi, ovvero 1 minuto e 16 secondi); Nichi Vendola (32 secondi); Pierferdinando Casini (0 secondi). Infine vi è da considerare che Gianfranco Fini, il principale destinatario delle accuse che il Premier Berlusconi ha formulato nella giornata di domenica nel corso dell’intervento alla manifestazione elettorale del Sindaco di Milano letizia Moratti, ha avuto solo 12 secondi di parola;
Considerato che:
anche relativamente ai complessivi tempi di antenna, i dati rivelano un marcato squilibrio a favore di Silvio Berlusconi, a cui è stato dedicato un tempo di antenna che equivale a oltre quattro volte quello dell’opposizione: 1281 secondi (21 minuti e 21 secondi), a fronte dei complessivi 306 secondi (5 minuti e 6 secondi) dedicati a tutti i leader dell’Opposizione complessivamente considerati;
Considerato che:
i dati sin qui riportati, se confrontati con quelli delle giornate infrasettimanali, paiono rivelare come il Presidente del Consiglio prediliga per le sue esternazioni il fine settimana, giorni in cui i Tg gli dedicano spazi molto ampi e il tempo di parola a lui concesso assume una lunghezza decisamente sproporzionata rispetto agli altri leader politici;
Considerato che:
i dati afferenti il pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali, relativi al periodo intercorrente tra il 10 ed il 16 aprile 2011, diffusi sul sito internet dell’Autorità in data 19 aprile, paiono ancora confermare la generale sproporzione tra i tempi dedicati alla Maggioranza e i tempi dedicati all’Opposizione, con particolare riguardo al TG1, in cui il tempo di parola dedicato alla Maggioranza è del 57% circa, a fronte del 32% circa per l’Opposizione e il tempo di notizia è stato, rispettivamente del 50% e del 12% (Dati per l’opposizione si riferiscono a PD, UDC, IDV, FLI, API, Radicali e Sinistra e libertà), al TG2 in cui il tempo di parola dedicato alla Maggioranza è del 54% circa, a fronte del 32% circa per l’Opposizione e il tempo di notizia è stato, rispettivamente del 57% e del 18% (Dati per l’opposizione si riferiscono a PD, UDC, IDV, FLI, API, Radicali e Sinistra e libertà) e al TG5, in cui il tempo di parola dedicato alla Maggioranza è del 47% circa a fronte del 43% per l’Opposizione e il tempo di notizia è stato, rispettivamente, del 62% e dell’ 8% (Dati per l’opposizione si riferiscono a PD, UDC, IDV, FLI, API, Radicali e Sinistra e libertà);
Considerato che:
in data 14 aprile 2011 i sottoscrittori avevano già segnalato all’Autorità in indirizzo una situazione di squilibrio relativa ai giorni 8, 9, 10 e in particolare 11 aprile – situazione peraltro confermata dai dati diffusi dalla stessa Agcom sul proprio sito internet in data 13 aprile – e che, in data odierna, non è stata ancora fornita alcuna risposta al riguardo;
Considerato che:
i dati riportati nel presente esposto sono elaborati sulla base di un criterio metodologico finalizzato a misurare il tempo di antenna dei soli leader politici, piuttosto che di pervenire ad un dato aggregato per partito politico. È convinzione dei sottoscrittori che il riferimento ai leader assicuri un maggiore livello di omogeneità, mentre un criterio di conteggio per partito politico si espone a più elevati margini di opinabilità;
Valutato, infine, che:
l’articolo 11-quinquies della legge 22 febbraio 2000, n. 28 affida all’Autorità il potere di vigilanza rispetto alla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie;
i sottoscritti richiedono all’Autorità di:
pronunciarsi, anche nell’esercizio dei poteri d’ufficio ad essa riconosciuti dalla legge, allo scopo di valutare in primo luogo la compatibilità tra i fatti denunciati, e in particolare tra quelli risultanti dall’esame delle giornate di sabato 16 e domenica 17 aprile nell’edizioni del prime time di Tg1, Tg2, Tg5, Tg4 e Studio Aperto e i principi di parità di trattamento e imparzialità cui debbono ispirarsi i telegiornali nel periodo della campagna elettorale;
valutare, in secondo luogo, la possibilità di tener conto non solo dei rapporti tra le forze politiche ma anche di quello ben più significativo di confronto tra i leader politici; valutare altresì, con la maggior frequenza e tempestività possibili, che la trasmissione di programmi di informazione in periodo elettorale rispetti i requisiti previsti dalla legge e sia conforme al pluralismo che rappresenta il principio fondamentale nella disciplina del sistema dell’informazione. Questo sia per consentire il necessario riequilibrio, soprattutto in un periodo prossimo a scadenze elettorali, sia per erogare le relative sanzioni;
in relazione alle giornate di sabato 16 e domenica 17 aprile, seconda settimana di par condicio, attivare nei confronti del Società Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. (emittente radiotelevisiva in ambito nazionale Rai uno) in riferimento a Tg1 e Tg2 e della Società R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. (emittente radiotelevisiva in ambito nazionale Canale Cinque) relativamente al Tg5, Tg4 e Studio Aperto le procedure sanzionatorie, anche in via d’urgenza, previste dall’articolo 11-quinquies della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e di cui all’articolo 24 della delibera n. 80/11/CSP;
valutare – anche in considerazione del fatto che all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha già avuto modo di richiamare alcune testate giornalistiche, tra cui il Tg1 (Cfr. Delibera n. 179/11/CSP), il Tg4 (Cfr. Delibera n. 180/11/CSP) e Studio Aperto (Cfr. Delibera n. 181/11/CSP) al rispetto del pluralismo informativo, impartendo un ordine di riequilibrio – se non si ponga il problema per cui il mancato rispetto di un ordine di riequilibrio possa giungere a configurare un sostegno privilegiato, alla luce di quanto previsto dall’art. 7 della l. 20 luglio 2004, n. 215 in materia di risoluzione dei conflitti d’interessi.
Roberto Zaccaria
Roberto Rao
Antonio Di Pietro
Benedetto Della Vedova
Bruno Tabacci
Flavia Perina
Leoluca Orlando
Gennaro Migliore
Giuseppe Giulietti
Carlo Rognoni
Antonio Falomi
Roma, 20 aprile 2011
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