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URGENTISSIMO
All’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
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Al Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia
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Esposto - denuncia
Oggetto: Campagna elettorale per le elezioni comunali di Milano. Par condicio tra i candidati sindaci. Servizi delle edizioni del prime time di domenica 17 aprile 2011, “Tg1” e del “Tg 5”, ore 20, e Tg2, ore 20.30.Violazione degli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, degli articoli 1 e 5 della legge 22 febbraio 2000, e successive modificazioni, e della delibera n. 80/11/CSP dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Visto che:
numerose disposizioni del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 così come modificato dal decreto legislativo n. 44 del 15 marzo 2010, tra cui significativamente gli articoli 3 e 7, richiamano l’importanza fondamentale della tutela del pluralismo informativo, il principio dell'obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione, così come assicurano l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose;
Visto che:
gli articoli 1 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, disciplinano l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, in generale e in particolare con riferimento ai programmi di informazione, ivi compresi i telegiornali;
Visto che:
all'art. 9 la già citata legge n. 28 del 2000, stabilisce che «dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni»;
Visto che:
con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7maggio 2002 la Corte Costituzionale ha affermato che «il diritto all’informazione, garantito dall’art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata»;
Visto che:
ai sensi dell’articolo 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (e come interpretato dalla Corte costituzionale, sent. 155 del 2002 e dal TAR Lazio Sezione Terza Ter - ordinanze n. 01179 e 01180 dell’11 marzo e sentenze n. 11187 e n. 11188 del 13 maggio 2010), le emittenti devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l’accesso all’informazione e alla comunicazione politica e che, ai sensi del comma 2:«S’ intende per comunicazione politica ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione»;
Visto che:
come indicato nella delibera n. 243/10/CSP, Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali, «al fine di far conoscere le posizioni politiche espresse da tutti i soggetti politici e istituzionali e favorire la libera formazione delle opinioni, nella valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali è opportuno attribuire peso prevalente al parametro costituito dal “tempo di parola”, ossia il tempo in cui il soggetto politico o istituzionale parla direttamente in voce, che costituisce l’indicatore più sintomatico del grado di pluralismo»;
Visto che:
la stessa Delibera n. 243/10/CSP all’articolo 1 stabilisce che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni procede trimestralmente e d’ufficio alla valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale di ciascun telegiornale sottoposto a monitoraggio, sia sulla RAI che sulle reti private nei periodi non di campagna elettorale;
Visto che:
nella medesima delibera è stabilito che nei periodi elettorali il monitoraggio è effettuato con cadenza quindicinale nel periodo prima del deposito delle candidature e settimanale nel periodo successivo a tale deposito;
Visto che:
il comma 4 dell’articolo 6 della delibera n. 80/11/CSP dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce che: «i telegiornali devono rispettare, con la completezza dell’informazione, la pluralità dei punti di vista». In particolare, «I direttori, i conduttori, i giornalisti devono orientare la loro attività al rispetto dell’imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza».
Visto che:
nel considerato della Delibera n. 179/11/CSP, relativo all’ordine di riequilibrio impartito alla Rai-Radio Televisione Italiana in relazione al Tg1, così come nelle analoghe delibere 180/11/CSP e 181/11/CSP l’Autorità ha stabilito che: «verificherà l’osservanza del presente ordine attraverso il monitoraggio dei programmi, monitoraggio che nel corso della campagna elettorale per le elezioni amministrative fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 sarà
svolto con cadenza settimanale a partire dal 31 marzo 2011 data di indizione dei comizi elettorali, e in caso di inottemperanza adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge»;
Considerato che:
nella giornata di domenica 17 aprile – siamo nell’ambito della seconda settimana di periodo elettorale sottoposto a regime di par condicio – è stato possibile rilevare nelle edizioni del cosiddetto prime time del Tg1(ore 20.00), Tg2 (ore 20.30) e del Tg 5 (ore 20.00) un vistoso squilibrio esistente tra i tempi di antenna concessi all’On. Silvio Berlusconi rispetto a quelli dedicati a tutti gli altri leader politici di opposizione;
Considerato che:
tale squilibrio si è verificato relativamente ad una notizia, quella della partecipazione e dell'intervento di Silvio Berlusconi alla manifestazione milanese per il sostegno alla ricandidatura di Letizia Moratti a Sindaco di Milano;
Considerato che:
tale squilibrio ha offerto una ingiustificata ed irragionevole risonanza nazionale alla campagna elettorale della candidata Letizia Moratti, che ha potuto beneficiare di una pubblicità indiretta; i servizi trasmessi dai Tg succitati, infatti, hanno spesso insistito sui richiami, anche visivi, alla campagna elettorale per le elezioni amministrative a Milano inquadrando costantemente il gigantesco simbolo elettorale (nel quale oltre al nome dello stesso Berlusconi è riportato il nome della Moratti) posto a sfondo del palco da cui l'on. Berlusconi ha parlato; l'immagine della stessa candidata Moratti è stata più volte trasmessa all'interno del servizio; lo stesso servizio con l’evidenziazione del simbolo è andato ripetutamente in onda nei giorni successivi in tutti i telegiornali;
Considerato che:
l'On. Berlusconi oltre ad essere Presidente del Consiglio è il leader del PdL ed è capolista del PdL per le elezioni amministrative milanesi;
Considerato che:
i telegiornali succitati del prime time del 17 aprile hanno dato notizia dell'intervento dell'On. Berlusconi a Milano con la massima evidenza, con questi tempi: Tg1 42 sec. (parola) e 1 min. e 2 sec. (notizia); Tg2 48 sec. (parola) e 2 min. e 37 sec. (notizia); Tg 5 54 sec. (parola) e 2 min. e 6 sec. (notizia).
Considerato che:
ai tempi attribuiti all'On. Berlusconi nel contesto della campagna elettorale per Letizia Moratti, in un servizio sulla campagna elettorale di Milano e che mostra e fa parlare il capolista in Comune per il PdL, non corrisponde alcuna menzione, di alcun tipo, del candidato sindaco dell'opposizione, Giuliano Pisapia e che questo falsa la competizione elettorale locale;
Considerato che:
in tutti i servizi indicati il Presidente Berlusconi ha detto e ripetuto con grande enfasi che la campagna elettorale per il Sindaco di Milano assume un indiscutibile valore di test di carattere nazionale;
Valutato, infine, che:
l’articolo 11-quinquies della legge 22 febbraio 2000, n. 28 affida all’Autorità il potere di vigilanza rispetto alla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie;
i sottoscritti richiedono all’Autorità di:
pronunciarsi, anche nell’esercizio dei poteri d’ufficio ad essa riconosciuti dalla legge, allo scopo di valutare il fondamento dei fatti denunciati, e in particolare di quelli risultanti nella giornata di domenica 17 aprile nell’edizioni del prime time di TG1, TG2 e del TG5, ed eventualmente in altri telegiornali e la compatibilità tra i principi di parità di trattamento e imparzialità cui debbono ispirarsi i telegiornali nel periodo della campagna elettorale e in specie la compatibilità con la tutela della par condicio nelle diverse competizioni elettorali;
ordinare un immediato ripristino delle condizioni di parità di trattamento in tutti i telegiornali nazionali che abbiano violato il principio di par condicio nei confronti degli gli altri candidati sindaci Giuliano Pisapia e Manfredi Palmieri completamente ed ingiustamente esclusi da un'informazione così importante e così vistosa almeno nei telegiornali nazionali di cui sopra;
in relazione alla giornata di domenica 17 aprile, seconda settimana di par condicio, attivare nei confronti del Società Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. (emittente radiotelevisiva in ambito nazionale Rai uno) in riferimento a Tg1 e Tg2 e della Società R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. (emittente radiotelevisiva in ambito nazionale Canale Cinque) relativamente al Tg5, le procedure sanzionatorie, anche in via d’urgenza, previste dall’articolo 11-quinquies della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e di cui all’articolo 24 della delibera n. 80/11/CSP;
valutare con urgenza, i provvedimenti da adottare e soprattutto l’effettivo rispetto dei medesimi in quanto le elezioni si svolgeranno fra meno di un mese;
valutare infine se e in che misura la posizione soggettiva dell'On. Berlusconi, che riunisce la triplice qualità di Presidente del Consiglio, di leader nazionale del PDL, e di capolista dello stesso partito a Milano in quanto amplificata dai telegiornali in una delle tre vesti sopra citate sia compatibile con i più volte richiamati principi in materia di par condicio durante la campagna elettorale in generale ed in particolare a Milano.
Roberto Zaccaria
Bruno Tabacci
Giuseppe Giulietti
Barbara Pollastrini
Vicenzo Vita
Emanuele Fiano
Vinicio Peluffo
Roma, 20 aprile 2011
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