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L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha recentemente approvato la delibera n. 607/10/CONS con la quale, per la prima volta, viene regolamentata la fornitura dei servizi di media audiovisivi a richiesta.
Si tratta in particolare del così detto video on demand (VOD), fenomeno in continua crescita su tutte le piattaforme trasmissive (digitale terrestre, satellitare, internet ecc.).
Il regolamento in questione rientra tra le novità introdotte dalla Direttiva europea 2007/65/CE, che ha sostanzialmente aggiornato la disciplina televisiva comunitaria, recepita, nel nostro ordinamento, dal Decreto Legislativo n. 44 del 10 marzo 2010 (Decreto Romani).
In particolare, il legislatore comunitario ha registrato il costante affermarsi dei servizi non lineari tanto da sentirne la necessità di annoverarlo tra i servizi di media audiovisivi insieme ai tradizionali servizi lineari (tra tutti la televisione contraddistinta da un palinsesto predeterminato); di contro il legislatore non ha ritenuto ancora necessario regolamentare similmente le radio a richiesta che possono continuare a trasmettere senza alcun vincolo di legge.
Oggi il telespettatore, grazie soprattutto alla crescita di internet, ha una percezione diversa del sistema televisivo tradizionale in quanto è passato da rivestire un ruolo meramente passivo ad assoluto protagonista nella fruizione dei programmi televisivi.
La rivoluzione del VOD, rispetto ai tradizionali servizi lineari, consiste nella possibilità dell’utente di visionare a sua scelta, gratuitamente o a pagamento, un programma all’interno di un “catalogo” prestabilito da un fornitore di servizi di media audiovisivi. Pertanto è l’utente che decide l’avvio del programma, la sua interruzione e la possibilità di metterlo in pausa, gestendo pertanto la visione dei programmi in totale autonomia in termini di tempo e di modo.
Ciò che caratterizza quindi i servizi non lineari è il catalogo ovvero l’insieme di programmi che possono essere fruiti al momento scelto dall’utente. Tuttavia non tutti gli insiemi di cataloghi rientrano tra i servizi non lineari disciplinati dal regolamento allegato alla delibera n. 606/CONS; la condicio sine qua non infatti è rappresentata dalla predisposizione del catalogo mediante criteri predeterminati dal fornitore dei servizi VOD. Pertanto, i servizi in cui non vi sia un controllo ex ante da parte del fornitore, ma che invece vengono classificati soltanto in riferimento ai propri contenuti non rientrano nel campo di applicazione della norma.
Tale esclusione ha suscitato e continua a suscitare un grande dibattito soprattutto in rete poiché dal campo applicativo del regolamento non rientra il noto sito youtube proprio in virtù del fatto che non vi è alcun tipo di controllo ex ante sui video caricati dagli utenti, ma solo un controllo ex post, spesso su segnalazione.
Inoltre non rientra nella disciplina in questione neanche il cd video near on demand, in quanto tale servizio non è predisposto in un catalogo ma in un palinsesto che ripete il medesimo contenuto ad intervalli di tempo regolari.
È bene dire che tra i servizi non lineari non tutti sono soggetti ad autorizzazione generale prevista dal citato regolamento; infatti vengono esclusi innanzitutto i servizi prestati per attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con l’attività radiotelevisiva. L’Autorità ha circoscritto il campo di applicazione del regolamento limitandolo soltanto a quelle attività economiche che effettivamente siano in concorrenza con l’attività televisiva tradizionale, prevedendo una soglia minima di ricavi annui, derivanti da attività tipicamente radiotelevisive, superiore a 100.000,00 euro.
Inoltre sono espressamente esclusi i servizi VOD diffusi, presso siti privati, siti che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, siti che permettono uno scambio di contenuti audiovisivi generati da utenti privati (come dicevamo in merito a youtube), nei motori di ricerca, durante i giochi on line e infine nelle testate giornalistiche in formato elettronico.
Infine non sono soggetti ad autorizzazione generale i fornitori di cataloghi composti esclusivamente da programmi già trasmessi in modalità lineare nell’ambito di un servizio che ha già una distinta autorizzazione alla trasmissione, nonché l’offerta di contenuti la quale, pur identificata da uno specifico marchio, non sia configurabile come un catalogo autonomamente accessibile al pubblico.
Per quanto riguarda specificatamente l’autorizzazione generale, oggi necessaria per l’esercizio dell’attività, il soggetto che fornisce servizi a richiesta, sia esso persona fisica che giuridica, deve semplicemente effettuare una comunicazione all’Autorità (mediante la cd SCIA). Successivamente, il fornitore di servizi VOD può esercitare la propria attività senza necessità di attendere l’autorizzazione dell’Autorità; quest’ultima infatti, interviene soltanto se nel termine di 30 giorni dalla presentazione della segnalazione riscontra una carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti.
L’Autorità ha inoltre previsto per i fornitori di servizi VOD di nuova costituzione, che la segnalazione certificata deve essere presentata decorso un anno dall’avvio dell’esercizio; questa previsione serve proprio a garantire le attività emergenti che pertanto non sono soggette ad autorizzazione se non successivamente al loro primo anno di attività.
Per quanto concerne le disposizioni applicabili in qualità di fornitori di servizi di media audiovisivi, diversi sono gli aspetti da sottolineare; in primis l’obbligo di conservazione delle registrazioni per i tre mesi successivi all’ultimo giorno di disponibilità delle opere degli stessi per la fruizione da parte degli utenti e la tenuta del relativo registro dei programmi. Inoltre si applicano anche le disposizioni in tema di diritto d’autore, delle comunicazioni commerciali televisive ed in tema di quote europee di programmazione ed investimento previste dal Testo Unico dei servizi di media audiovisivi.
Esaminato il testo del Regolamento, sarà interessante registrare lo sviluppo del VOD nei pro
ssimi anni, in primis sul digitale terrestre che a partire dal 31 dicembre 2012 sostituirà completamente l’analogico su tutto il territorio nazionale, ma anche sul satellite con il diffondersi del push video on demand e soprattutto grazie alla costante diffusione dei collegamenti in banda larga su internet.
Ciò che si registra oggi è il tentativo da parte del regolatore di controllare i fornitori che di fatto sono in piena e costante concorrenza con i fornitori di servizi lineari, fermo restando la tutela dei fornitori privati o dei piccoli imprenditori che contribuisco a diffondere i servizi VOD soprattutto grazie alla indispensabile libertà della rete.
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