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Il quattro gennaio 2011 è entrato in vigore nel nos
tro ordinamento il regolamento allegato alla delibera n. 606/10/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in merito alla prestazione di servizi audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica.
Il suddetto regolamento rientra tra le novità in tema di servizi di media audiovisivi introdotte dalla Direttiva comunitaria 2007/65/CE (recepita con il decreto legislativo n. 44/2010).
I servizi di media audiovisivi in questione sono quei servizi trasmessi su reti di comunicazione elettroniche diverse da quelle via cavo coassiale, satellitari o terresti. In pratica si tratta dei servizi audiovisivi o radiofonici trasmessi tramite rete internet e rete mobile ad esclusione del DVB-H.
Per quanto riguarda la prima tipologia di servizi, essa è costituita, in primis, dalle cd web tv e dalle web radio, fenomeno in costante crescita grazie alla diffusione dei collegamenti alla rete a banda larga. Parimenti rientra nella medesima tipologia, oltre alla web tv classica, anche la cd IPTV che si distingue dalla prima in quanto utilizza un protocollo trasmissivo basato su reti gestite e con una qualità del servizio ed una velocità predefinita del gestore del servizio medesimo.
Fanno parte invece, della seconda tipologia, come dicevamo, i servizi di media audiovisivi e radiofonici trasmessi su rete mobile, ad eccezione del DVB-H. Le ragioni di quest’ultima esclusione derivano dal fatto che il DVB-H è uno standard che discende dal DVB-T e che funziona adoperando gli standard del video digitale tramite protocollo internet, in modo da suddividere i contenuti in pacchetti di dati da trasferire sul cellulare e renderli leggibili da parte dell'utente.
Non rientrano inoltre nel campo di applicazione del regolamento i servizi di media diffusi a circuito chiuso in luoghi aperti al pubblico, come ad esempio, le diffusioni audiovisive all’interno delle stazioni della metro, ferroviarie, degli aeroporti, o le diffusioni sonore all’interno di locali commerciali, poiché l’Autorità (e non il legislatore comunitario e nazionale) ha classificato tali trasmissioni non destinate ad un grande pubblico e pertanto fuori dal disposto normativo primario.
Il testo che andremo ad analizzare, è il frutto di un confronto tra il nostro Regolatore (Agcom) e gli operatori del settore, effettuato mediante una consultazione pubblica avviata dall’Autorità per consentire - a chiunque ne abbia avuto un interesse - di emendare il testo proposto o semplicemente avanzare dei dubbi o delle osservazioni al riguardo.
In merito occorre sottolineare che la consultazione pubblica rappresenta uno strumento fondamentale per tutte le attività regolamentari dell’Autorità, in quanto oltre a garantire una disciplina concreta e coerente con le reali esigenze di tutti gli operatori del settore ed ogni altro soggetto potenzialmente interessato, legittima di fatto l’Agcom, quale Autorità amministrativa indipendente del settore delle comunicazioni, a regolamentare senza l’investitura popolare tipica della funzione legislativa.
Tuttavia, se da un lato la consultazione pubblica ha permesso in particolare agli operatori del settore interessati di partecipare attivamente nella redazione del regolamento, dall’altro ha esposto il testo in consultazione ai diversi scetticismi da parte degli internauti preoccupati per una limitazione della libertà del web.
In realtà occorre analizzare il testo del regolamento per fugare ogni dubbio al riguardo.
Occorre pertanto partire dal campo di applicazione del regolamento, in cui l’Autorità chiarisce in proposito che “L’attività di comunicazione e di messa a disposizione di contenuti audiovisivi attraverso internet è libera”.
Successivamente vengono individuati due requisiti generali, richiesti congiuntamente, ovvero che si tratta di servizi prestati per attività precipuamente economica e che siano in concorrenza con l’attività radiotelevisiva. L’Autorità, inoltre, ha circoscritto ulteriormente il campo di applicazione del regolamento, limitandolo soltanto a quelle attività economiche che siano effettivamente in concorrenza con l’attività televisiva tradizionale, ovvero che prevedano da un lato una soglia minima di ricavi annui, derivanti da attività tipicamente radiotelevisive, superiore a 100.000 euro e dall’altro un “palinsesto” con almeno ventiquattro ore settimanali di programmazione.
Grazie a queste soglie dunque sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento, e pertanto liberi di trasmettere senza alcuna autorizzazione, le cd micro-web tv, categoria particolarmente diffusa tra le web tv quale canale trasmissivo che permette ad ogni utente privato di trasmettere contenuti video spesso legati all’ambito locale (convegni, sagre, ricorrenze, ecc.), sia in modalità on demand sia in modalità lineare.
Inoltre, a prescindere dal possesso di detti requisiti, vengono espressamente esclusi i servizi diffusi presso siti privati (principalmente blog), siti che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, siti che permettono uno scambio di contenuti audiovisivi generati da utenti privati (come ad esempio gli eventi live di youtube), nei motori di ricerca, durante i giochi on line ed infine nelle testate giornalistiche in formato elettronico.
I soggetti a cui è rivolto questo regolamento, invece, devono richiedere all’Autorità un’autorizzazione, versando contestualmente un contributo per l’istruttoria di 500 euro per la tv e di 250 euro per la radio, oggi necessaria per l’esercizio dell’attività; l
’autorizzazione ha una durata di 12 anni ed è rinnovabile per periodi di medesima durata.
Al fine di assicurare un’applicazione quanto più coerente con i principi sanciti dal legislatore e dal regolatore, i soggetti di nuova costituzione devono chiedere l’autorizzazione decorso un anno dall’avvio dell’esercizio; questa previsione infatti serve proprio a garantire le attività emergenti, che pertanto non sono soggette ad autorizzazione se non successivamente al loro primo anno di attività.
Per quanto concerne le disposizioni applicabili in qualità di fornitori di servizi di media audiovisivi, diversi sono gli aspetti da sottolineare; innanzitutto l’obbligo di conservazione delle registrazioni per i tre mesi successivi alla data di diffusione o distribuzione dei programmi stessi, con possibilità di un’unica registrazione nel caso di identica trasmissione in simultanea su più mezzi (satellite, digitale, DVB-H ecc.), nonché la tenuta, mese per mese, del relativo registro dei programmi. Inoltre si applicano anche le disposizioni in tema di diritto d’autore, di tutela dei minori, delle comunicazioni commerciali televisive, di quote europee di programmazione ed investimento previste dal testo Unico dei servizi di media audiovisivi, nonché l’obbligo di iscrizione al registro degli operatori della comunicazione (R.O.C.).
Dall’analisi effettuata emerge pertanto con chiarezza che la libertà di espressione, principio costituzionalmente garantito, non viene minimamente intaccata da questo regolamento, il cui obiettivo è invece quello di disciplinare esclusivamente i fenomeni di diffusione di servizi di media audiovisivi e lineari su altri mezzi di comunicazione elettronica diversi dal cavo coassiale, da reti satellitari o terrestri. Tali servizi che, come analizzato, sono principalmente quelli diffusi su internet, vengono pertanto definitivamente equiparati a quelli tradizionali, con tutti gli obblighi ed il rispetto di leggi che ne discende.
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