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Centre for Media Pluralism and Media Freedom -European University Institute (EUI) is inviting submissions for the launch of its working paper series entitled 'Freedom and Pluralism of the Media, Society and Markets"

EU competences in respect of Media Pluralism and Media Freedom RSCAS/CMPF Working paper series: 'Freedom and Pluralism of the Media, Society and Markets' The Centre for Media Pluralism and Media...

Cronache | Elda Brogi | Giovedì, 5 Aprile 2012

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Il diritto nell’era della digital evidence: dall’accesso al dato digitale alla sua effettiva acquisizione

Giovedì 19 maggio 2011, ore 14.00 Il diritto nell’era della digital evidence: dall’accesso al dato digitale alla sua effettiva acquisizione Edificio U6, Aula dottorati di giurisprudenza (2° piano) - Piazza dell'Ateneo Nuovo...

Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 18 Maggio 2011

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La PA su Internet: le regole del Garante per rispettare la privacy di cittadini e dipendenti

La PA su Internet: le regole del Garante per rispettare la privacy di cittadini e dipendenti On line solo informazioni personali indispensabili. Tempi congrui di permanenza in rete. Misure...

Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 11 Aprile 2011

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Digital Agenda: Commission seeks information from 16 Member States on their implementation of the Audiovisual Media Services Directive – specific issues

The European Commission has written to 16 Member States seeking information about their implementation of the Audiovisual Media Services (AVMS) Directive (see IP/11/373). The fact-finding letters are part of the Commission's efforts...

Europa | Elda Brogi | Mercoledì, 30 Marzo 2011

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Approvazione definitiva CAD

22 dicembre 2010: "al termine del Consiglio dei Ministri il ministro Brunetta ha annunciato l’approvazione, in via definitiva, del nuovo Codice dell’amministrazione digitale, che fa seguito al Codice (decreto...

Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 22 Dicembre 2010

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Per gli studenti di Lettere Unifi

Le slides della parte del corso relativa ad Internet. I temi dell'audiovisivo sono reperibili sul testo di studio.

Cronache | Elda Brogi | Venerdì, 26 Novembre 2010

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Audizioni parlamentari su riforma CAD

Nell'ambito dell'attività parlamentare per il parere sullo schema di decreto legislativo che modifica il Codice dell'amministrazione digitale, la Commissione affari costituzionali della Camera audirà domani 16 novembre alcuni esperti, tra...

Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 15 Novembre 2010

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Consulegis IP newsletter-Summer 2010

La newsletter su intellectual property law di Consulegis, network internazionale di avvocati.

Internazionale | Elda Brogi | Lunedì, 25 Ottobre 2010

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Europa: consultazione sulla implementazione della direttiva sul commercio elettronico

Public consultation on the future of electronic commerce in the internal market and the implementation of the Directive on electronic commerce (2000/31/EC http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/e-commerce_en.htm

Europa | Elda Brogi | Lunedì, 18 Ottobre 2010

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Accordo tra Google e Vividown

Nel noto caso che ha visto Vividown contro Google video per la diffusione del filmato di un disabile, vedi qui,  l'associazione  e la piattaforma di video sharing hanno siglato...

Cronache | Elda Brogi | Venerdì, 24 Settembre 2010

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Vittoria di You Tube su Telecinco

Nel caso spagnolo che ha visto l'emittente Telecinco accusare You Tube di utilizzo illecito di file relativi ad alcuni show televisivi, importante sentenza di un giudice di Madrid che ha...

Europa | Elda Brogi | Venerdì, 24 Settembre 2010

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Government requests directed to Google and YouTube

Government requests directed to Google and YouTube

Internazionale | Elda Brogi | Venerdì, 9 Luglio 2010

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Sesto Fiorentino, 11 giugno. Seminario: Reati in azienda e computer forensics

Reati in azienda e computer forensicGuida alle indagini preventive e difensive in ambito aziendale per reati condotti contro o per mezzo di strumenti informatici11 Giugno 2010Novotel, via Tevere, 23 Osmannoro...

Cronache | Elda Brogi | Domenica, 9 Maggio 2010

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Lawrence Lessig alla Camera dei Deputati

Lawrence Lessig alla Camera dei Deputatihttp://www.radioradicale.it/scheda/299126/internet-e-liberta-perche-dobbiamo-difendere-la-rete

Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 15 Marzo 2010

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Google-Vividown. Condannati 3 dirigenti di Google

Il caso Google-Vividown farà ancora discutere dopo la sentenza del tribunale di Milano che ha condannato tre dirigenti di Google per violazione della legge sulla privacy, anche se non per...

Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 24 Febbraio 2010

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Nuova regolamentazione delle web-tv e delle web-radio: limitazione o disciplina? Stampa E-mail
Audiovisivo
Scritto da Francesco Di Giorgi, AGCOM - Università di Catania   
Martedì 01 Febbraio 2011 09:23

Le opinioni espresse dall’autore sono personali e non impegnano in alcun modo l’istituzione di appartenenza.

Il quattro gennaio 2011 è entrato in vigore nel nos tro ordinamento il regolamento allegato alla delibera n. 606/10/CONS1 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in merito alla prestazione di servizi audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica2.

Il suddetto regolamento rientra tra le novità in tema di servizi di media audiovisivi introdotte dalla Direttiva comunitaria 2007/65/CE3 (recepita con il decreto legislativo n. 44/2010).

I servizi di media audiovisivi in questione sono quei servizi trasmessi su reti di comunicazione elettroniche diverse da quelle via cavo coassiale, satellitari o terresti. In pratica4 si tratta dei servizi audiovisivi o radiofonici trasmessi tramite rete internet e rete mobile ad esclusione del DVB-H.

Per quanto riguarda la prima tipologia di servizi, essa è costituita, in primis, dalle cd web tv e dalle web radio5, fenomeno in costante crescita grazie alla diffusione dei collegamenti alla rete a banda larga6. Parimenti rientra nella medesima tipologia, oltre alla web tv classica, anche la cd IPTV7 che si distingue dalla prima in quanto utilizza un protocollo trasmissivo basato su reti gestite e con una qualità del servizio ed una velocità predefinita del gestore del servizio medesimo8.

Fanno parte invece, della seconda tipologia, come dicevamo, i servizi di media audiovisivi e radiofonici trasmessi su rete mobile, ad eccezione del DVB-H9. Le ragioni di quest’ultima esclusione derivano dal fatto che il DVB-H è uno standard che discende dal DVB-T e che funziona adoperando gli standard del video digitale tramite protocollo internet, in modo da suddividere i contenuti in pacchetti di dati da trasferire sul cellulare e renderli leggibili da parte dell'utente.

Non rientrano inoltre nel campo di applicazione del regolamento i servizi di media diffusi a circuito chiuso in luoghi aperti al pubblico, come ad esempio, le diffusioni audiovisive all’interno delle stazioni della metro, ferroviarie, degli aeroporti, o le diffusioni sonore all’interno di locali commerciali, poiché l’Autorità10 (e non il legislatore comunitario e nazionale) ha classificato tali trasmissioni non destinate ad un grande pubblico e pertanto fuori dal disposto normativo primario.

Il testo che andremo ad analizzare, è il frutto di un confronto tra il nostro Regolatore (Agcom) e gli operatori del settore, effettuato mediante una consultazione pubblica11 avviata dall’Autorità per consentire - a chiunque ne abbia avuto un interesse - di emendare il testo proposto o semplicemente avanzare dei dubbi o delle osservazioni al riguardo.

In merito occorre sottolineare che la consultazione pubblica rappresenta uno strumento fondamentale per tutte le attività regolamentari dell’Autorità12, in quanto oltre a garantire una disciplina concreta e coerente con le reali esigenze di tutti gli operatori del settore ed ogni altro soggetto potenzialmente interessato, legittima di fatto l’Agcom, quale Autorità amministrativa indipendente del settore delle comunicazioni, a regolamentare senza l’investitura popolare tipica della funzione legislativa.

Tuttavia, se da un lato la consultazione pubblica ha permesso in particolare agli operatori del settore interessati di partecipare attivamente nella redazione del regolamento, dall’altro ha esposto il testo in consultazione ai diversi scetticismi da parte degli internauti preoccupati per una limitazione della libertà del web.

In realtà occorre analizzare il testo del regolamento per fugare ogni dubbio al riguardo.

Occorre pertanto partire dal campo di applicazione del regolamento, in cui l’Autorità chiarisce in proposito che “L’attività di comunicazione e di messa a disposizione di contenuti audiovisivi attraverso internet è libera13.

Successivamente vengono individuati due requisiti generali14, richiesti congiuntamente, ovvero che si tratta di servizi prestati per attività precipuamente economica e che siano in concorrenza con l’attività radiotelevisiva. L’Autorità15, inoltre, ha circoscritto ulteriormente il campo di applicazione del regolamento, limitandolo soltanto a quelle attività economiche che siano effettivamente in concorrenza con l’attività televisiva tradizionale, ovvero che prevedano da un lato una soglia minima di ricavi annui, derivanti da attività tipicamente radiotelevisive16, superiore a 100.000 euro e dall’altro un “palinsesto17” con almeno ventiquattro ore settimanali di programmazione.

Grazie a queste soglie dunque sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento, e pertanto liberi di trasmettere senza alcuna autorizzazione, le cd micro-web tv, categoria particolarmente diffusa18 tra le web tv quale canale trasmissivo che permette ad ogni utente privato di trasmettere contenuti video spesso legati all’ambito locale (convegni, sagre, ricorrenze, ecc.), sia in modalità on demand sia in modalità lineare.

Inoltre, a prescindere dal possesso di detti requisiti, vengono espressamente esclusi i servizi diffusi presso siti privati (principalmente blog), siti che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, siti che permettono uno scambio di contenuti audiovisivi generati da utenti privati (come ad esempio gli eventi live di youtube), nei motori di ricerca, durante i giochi on line ed infine nelle testate giornalistiche in formato elettronico.

I soggetti a cui è rivolto questo regolamento, invece, devono richiedere all’Autorità un’autorizzazione19, versando contestualmente un contributo per l’istruttoria di 500 euro per la tv e di 250 euro per la radio, oggi necessaria per l’esercizio dell’attività; l ’autorizzazione ha una durata di 12 anni ed è rinnovabile per periodi di medesima durata.

Al fine di assicurare un’applicazione quanto più coerente con i principi sanciti dal legislatore e dal regolatore, i soggetti di nuova costituzione devono chiedere l’autorizzazione decorso un anno dall’avvio dell’esercizio; questa previsione infatti serve proprio a garantire le attività emergenti, che pertanto non sono soggette ad autorizzazione se non successivamente al loro primo anno di attività.

Per quanto concerne le disposizioni applicabili in qualità di fornitori di servizi di media audiovisivi, diversi sono gli aspetti da sottolineare; innanzitutto l’obbligo di conservazione delle registrazioni20 per i tre mesi successivi alla data di diffusione o distribuzione dei programmi stessi, con possibilità di un’unica registrazione nel caso di identica trasmissione in simultanea su più mezzi (satellite, digitale, DVB-H ecc.), nonché la tenuta, mese per mese, del relativo registro dei programmi. Inoltre si applicano anche le disposizioni in tema di diritto d’autore, di tutela dei minori, delle comunicazioni commerciali televisive21, di quote europee di programmazione22 ed investimento23 previste dal testo Unico dei servizi di media audiovisivi, nonché l’obbligo di iscrizione al registro degli operatori della comunicazione24 (R.O.C.).

Dall’analisi effettuata emerge pertanto con chiarezza che la libertà di espressione, principio costituzionalmente garantito, non viene minimamente intaccata da questo regolamento, il cui obiettivo è invece quello di disciplinare esclusivamente i fenomeni di diffusione di servizi di media audiovisivi e lineari su altri mezzi di comunicazione elettronica diversi dal cavo coassiale, da reti satellitari o terrestri. Tali servizi che, come analizzato, sono principalmente quelli diffusi su internet, vengono pertanto definitivamente equiparati a quelli tradizionali, con tutti gli obblighi ed il rispetto di leggi che ne discende.

 

 

 



1 Il testo del regolamento è disponibile sul sito internet dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni www.agcom.it.

2 Si noti che nella medesima data è entrato in vigore anche il regolamento (delibera n. 607/10/CONS) che disciplina i servizi di media audiovisivi a richiesta; per un approfondimento si rinvia a http://www.teutas.it/audiovisivo/servizi-audiovisivi/803-la-famiglia-dei-servizi-di-media-audiovisivi-si-allarga-le-nuove-previsioni-in-materia-di-servizi-di-media-audiovisivi-a-richiesta-vod.html.

3 Modificata a sua volta dalla Direttiva 2010/13/UE.

4 È l’Autorità stessa ad indicare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tali reti.

5 È interessante notare che mentre le web radio necessitano di una espressa autorizzazione, le radio on demand (RVOD) possono trasmettere liberamente.

6 Basti pensare che soltanto il mercato delle tv e delle radio sul web interessa investimenti per oltre 30 milioni di euro.

7 Internet Protocol Television.

8 Infatti l’IPTV e le web tv sono accomunati dall’impiego del medesimo protocollo di trasmissione (protocollo IP), anche se la modalità di gestione è come spiegato diversa.

9 Digital Video Broadcasting – Handheld.

10 Già nella fase di consultazione pubblica all’articolo 1.

11 Con la Delibera n. 258/10/CONS del 17 giugno 2010.

12 E per tutte le Autorità Amministrative Indipendenti con funzioni regolamentari.

13 Art. 2, comma 1 del regolamento in questione.

14 Si veda il considerando n. 29 della Direttiva n. 2010/13/UE.

15 Spingendosi oltre il disposto comunitario che prevede soltanto lo svolgimento di attività economica e ovviamente in concorrenza con le attività televisive.

16 Ovvero tutti i ricavi derivanti dalla pubblicità, dalle televendite, dalle sponsorizzazioni, offerte pay e varie sovvenzioni pubbliche.

17 “L’insieme, predisposto da un’emittente televisiva o radiofonica, analogica o digitale, di una serie di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramente ripetitive, ovvero dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con possibilità di acquisto da parte dell’utente anche nei momenti immediatamente antecedenti all’inizio della trasmissione del singolo programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi” - art 1, comma 1 del regolamento.

18 Si noti in merito che le microweb tv oggi presenti in Italia superano le 400 unità come dimostrato dal recente rapporto Netizen 2010.

19 L’autorizzazione è rilasciata dall’Autorità a differenza del regolamento allegato alla delibera n. 607/10/CONS per i servizi on demand dove si parla di SCIA (segnalazione certificati inizio attività) e pertanto di semplice comunicazione.

20 Ex articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Legge Mammì).

21 Pertanto i limiti in relazione al SIC.

22 In base alla delibera n. 66/09/CONS, i fornitori di contenuti televisivi devono riservare alle opere europee più della metà delle ore assoggettabili complessivamente trasmesse e ripartirle tra i diversi generi di opere europee.

23 Sempre ai sensi del regolamento allagato alla delibera 66/09/CONS i fornitori di contenuti televisivi devono riservare almeno il dieci per cento della quota dei propri introiti netti annui alla programmazione, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all’acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti.

24 Per una dettagliata previsione sul registro si veda la nuova delibera n. 608/10/CONS.

 



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