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“Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi”: fra poteri teorici e limiti effettivi Stampa E-mail
Audiovisivo
Scritto da Giulia Carli, Università di Firenze   
Venerdì 25 Giugno 2010 10:54

Alla Commissione Parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (CPIV) sono attribuite funzioni molto importanti per la tutela dell’indipendenza, obiettività e pluralità dell’informazione. Nel corso degli anni, si sono susseguite tutta una serie di leggi e sentenze della Corte Costituzionale finalizzate a ribadire e potenziare i suoi poteri, ma molto spesso la teoria delle leggi non si traduce in pratiche concrete. Quello che ci interessa capire è quali siano i suoi effettivi poteri e quali siano, invece, i limiti che la CPIV incontra.

La prima attività da evidenziare è quella di indirizzo generale. La CPIV stabilisce i principi ed i criteri ai quali si conforma la programmazione Rai, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Si realizza attraverso indirizzi, appunto, o provvedimenti, con cui la CPIV indica gli obiettivi di fondo della programmazione ma evita indicazioni troppo puntuali. Questo perché la volontà del legislatore, nel pensare alle sue funzioni, è stata quella di non intaccare in alcun modo la libera manifestazione del pensiero, sancita dall’art.21 della Costituzione, nonché il diritto di cronaca dei giornalisti. In linea di massima, la CPIV si limita a fornire un orientamento al quale la Rai si conforma nel suo complesso, senza indicazioni estremamente vincolanti e precise, in modo da lasciare una sostanziale autonomia nella programmazione, tenendo presente la necessità di “competizione” con le reti private, dunque legata ad esigenze di mercato. Non a caso, la CPIV non è dotata di potere sanzionatorio, differentemente dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (A.G.COM)1, con cui collabora.

La sanzione colpisce un comportamento che viene meno ad una norma precisa, puntuale e questo non è il caso dell’attività della CPIV. Questo è un aspetto su cui occorre interrogarsi: si tratta di un limite o di un potere effettivo?

Probabilmente, l’assenza di un potere sanzionatorio comporta una scarsa incidenza della CPIV sulla programmazione radiotelevisiva. Le sanzioni sono molto più efficaci di semplici indicazioni o indirizzi di fondo da seguire e, dunque, renderebbero più incidente l’operato della CPIV. In tal senso, l’assenza di potere sanzionatorio in capo alla CPIV deve essere interpretato come un limite.

Ma, dal momento che la Commissione svolge compiti relativi ad una materia legata strettamente alla libera manifestazione del pensiero e al diritto di cronaca dei giornalisti, il potere sanzionatorio costituirebbe una sorta di censura che va nella direzione opposta ai principi appena ricordati e sanciti dall’art 21 Cost.

Dunque, occorre evitare ogni forma, tanto più preventiva, ma anche successiva di censura. Lo scopo del legislatore, nel 19752, era quello sì di creare un organo capace di dare un indirizzo generale, ma non attraverso strumenti giuridici che potessero menomare la libertà. Proprio sulla base di questo, lo strumento scelto è stato quello dell’ “indirizzo generale” che si traduce in indicazioni che difficilmente assumono le caratteristiche delle disposizioni di dettaglio. La CPIV, poi, deve svolgere un ruolo di verifica3 dei risultati raggiunti.

In tal senso, dunque, l’assenza di un potere sanzionatorio andrebbe giudicato come un fattore positivo.

Ma in che modo allora la CPIV, nella mente del legislatore, aveva intenzione di “colpire” coloro che avessero attuato comportamenti giudicati non propriamente corretti?

Dal momento che ogni irregolarità commessa è una violazione mediatica, non si risponde con una sanzione giuridica ma, allo stesso modo, con una sanzione mediatica e, dunque, utilizzando lo stesso strumento, lo stesso potere, i mezzi di comunicazione. Il tutto si traduce nella manifestazione, da parte della CPIV, della pubblica disapprovazione e, quindi, portando davanti agli occhi di tutti le irregolarità. Per abusi che ricadono nell’esercizio della libera manifestazione del pensiero, la sanzione consiste anche essa in una manifestazione di pensiero, dunque si mette sullo stesso piano, non ledendo diritti alcuni4. Ad oggi, però, occorre domandarsi se, effettivamente, questa sia una strada perseguibile, che porta a dei riscontri o se resta una semplice utopia. Sicuramente nel clima degli anni settanta, la centralità del Parlamento e la valorizzazione dei suoi organi poteva far pensare che la CPIV avrebbe avuto una effettiva incidenza sull’opinione pubblica. Probabilmente il legislatore si aspettava che gli stessi media avrebbero dedicato molta più attenzione al Parlamento. In realtà, sembra che le cose siano andate nella direzione opposta e che la Commissione non abbia questa forte incidenza mediatica, tale da indurre timore nei comportamenti di chi partecipa al servizio radiotelevisivo.

Per quanto riguarda l’attività di verifica, la CPIV ha dimostrato di intervenire solo in casi estremi. Questo perché si ha una forte incidenza del volere della maggioranza governativa di turno. In particolare, la problematica che da sempre è al centro della comunicazione riguarda la questione del pluralismo di informazione, dunque, sulle pari opportunità di accesso alle reti pubbliche delle varie forze politiche e non che rappresentano il paese. Il servizio pubblico sembra rappresentare particolari punti di vista o interessi, a discapito dell’interesse generale che dovrebbe rappresentare, attraverso trasmissioni faziose. Ma probabilmente questo è legato alla terza e determinante funzione che la CPIV svolge, ovvero la designazione di sette dei nove componenti del Cda della Rai, nonché il parere vincolante sulla nomina del presidente della Rai, indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze5.

È evidente che la modalità di elezione dei componenti la CPIV, eletti proporzionalmente sulla base della consistenza numerica dei gruppi parlamentari, quanto le modalità di elezione del Cda, che stabilisce sette dei nove componenti sulla base della maggioranza dei voti riportati tra i componenti la CPIV, nonché, l’indicazione dei due membri da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, riflettono una forte incidenza della maggioranza parlamentare. Questo favorisce la prevaricazione dell’Esecutivo sui meccanismi parlamentari. L’unico aspetto che bilancia tutto ciò è la necessità di approvare con i 2/3 dei voti favorevoli, ovvero 27 componenti6, la designazione del Presidente del Cda. In questo caso, l’opposizione assume un ruolo determinante. È chiaro, però, che nel complesso la Rai finisce, di volta in volta, per rispecchiare la maggioranza governativa, il che comporta un effetto di lottizzazione partitica, con la conseguenza di rappresentare interessi precisi a discapito della logica di rappresentanza dell’interesse generale che dovrebbe caratterizzarla. È interessante constatare che il Presidente della Rai e la terza rete risultano, comunque, garantiti alla sinistra. In generale, la programmazione riflette, a sua volta, questa situazione e probabilmente incide anche sulle decisioni di intervenire o meno su eventuali anomalie, screditando, nel complesso, la rete pubblica che risulta incapace di rendersi indipendente dai meccanismi politici. All’opposizione rimane solo la possibilità di portare all’attenzione mediatica quelli che ritiene “abusi” di potere o praticare l’ostruzionismo, bloccando ogni funzione dell’organo. Il risultato è spesso uno scontro costante fra maggioranza e opposizione sui contenuti e sulle possibilità di accesso alle varie trasmissioni tv. Uno scontro che si trasmette anche attraverso i media, con un “botta e risposta” fra i vari programmi, sostenitori di una parte o dell’altra. Ma questo, forse, è un limite insuperabile in un sistema basato sulle decisioni della maggioranza. Proprio per questo si è messa in discussione l’esistenza stessa della CPIV. Sembra che si eviti di voler correggere i suoi limiti per lasciare al potere politico la possibilità d mantenere tutto il suo controllo sulla televisione pubblica. Sostanzialmente, la funzione di indirizzo sulla programmazione Rai viene esercitata dal Cda e alla CPIV non rimane che una funzione di tutela del pluralismo informativo e l’organizzazione della comunicazione politica ed elettorale7.

È fuori discussione che la CPIV dovrebbe dotarsi di maggiori competenze tecniche per riuscire a mantenere le sue funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio del servizio pubblico. Soprattutto in un contesto in cui l’Esecutivo, visti i cambiamenti del sistema elettorale8, ha ottenuto una forte centralità rispetto al Parlamento ed è riuscito a sovrastarlo. Detto questo, però, è doveroso affermare che la natura delle attività radiotelevisive non può essere considerata appannaggio del governo, ma piuttosto deve essere inserita nell’ambito dell’indirizzo politico istituzionale e quindi attribuita all’organo direttamente rappresentativo del corpo elettorale. Proprio per tale ragione, le funzioni di indirizzo e vigilanza devono essere attribuite ad un organo parlamentare sulla base dei principi di imparzialità, democraticità e pluralismo che devono caratterizzare il servizio radiotelevisivo pubblico e considerando gli stessi, evitare una gestione diretta da parte dell’Esecutivo.

Cosa che, però, non si è realizzata9. Infatti la CPIV non è stata in grado di esprimersi con imparzialità richiesta ad un organo che dovrebbe tutelare la libera manifestazione del pensiero di ognuno, attraverso il servizio radiotelevisivo pubblico. Spesso, è dovuta scendere a patti su questioni prettamente legate alla dialettica politica che la rendono debole, a causa della sua composizione. Se è vero, dunque, che la funzione di indirizzo sulla programmazione Rai si è indebolita, è vero anche che è cresciuto, in compenso, il ruolo di garanzia, anche se limitato a portare alla pubblica attenzione problematiche essenziali per una democrazia.

Inoltre, dal momento che il nostro sistema costituzionale si basa sul principio di codeterminazione dell’indirizzo politico da parte del Parlamento e del Governo, il ruolo del Parlamento è fondamentale e soprattutto in relazione alla funzione di indirizzo e controllo svolta dagli organismi bicamerali.

Proprio per questo, rimane fondamentale il ruolo di un organo parlamentare che svolga funzioni di vigilanza e controllo, capace di coinvolgere l’opinione pubblica sugli eventuali fenomeni di manipolazione dell’informazione. Un organo capace di monitorare l’evoluzione dei mezzi di comunicazione, considerando l’avvento delle nuove tecnologie e il loro rapido e continuo mutare, al fine di tutelare i diritti soggettivi delle persone con appropriate norme.

La commissione sembrerebbe, dunque, l’organo più capace di tutelare i principi di pluralismo, imparzialità ed equità che devono caratterizzare il servizio pubblico, anche se diviene sempre più importante ripensare al suo ruolo, al fine di renderlo più incisivo e meno condizionato dalle diatribe politiche che hanno poco a che vedere con i fini ai quali dovrebbe protendere.

 

 

 

 


1 L’A.G.COM è un’autorità indipendente, istituita dalla legge n.249 del 31 luglio 1997, nota come legge Maccanico, avente sede a Napoli. È innanzitutto un’autorità di garanzia, con il duplice compito di: assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali dei cittadini. L’Autorità si distingue dalla CPIV, con la quale collabora, in quanto ha potere sanzionatorio; inoltre ha, in linea di massima, competenza sulle emittenti private, nazionali e locali, mentre la CPIV sulla Rai, concessionaria del servizio pubblico. Questo, ovviamente, non esclude il fatto che fra i due organi vi sia una stretta ed essenziale collaborazione, stabilita anche dalla Legge sulla “Par Condicio”. Inoltre l’A.G.COM deve evitare che si creino concentrazioni e posizioni dominanti, nonché assicurare il limite nazionale dei proventi da canone e/o pubblicità, costituito dal 30% delle risorse nazionali, intervenendo dunque, in casi di irregolarità, tanto sul privato quanto sul pubblico. Assicura, poi, il rispetto dei diritti fondamentali della persona nell’ambito della comunicazione e verifica che il servizio pubblico si attenga, realmente, alle disposizioni legislative nonché ai contratti di servizio. Evitando che uno stesso fornitore possieda più del 20% totale dei programmi radiotelevisivi diffusi su scala nazionale e non più del 20% delle risorse totali del S.I.C.

Perciò l’A.G.COM interviene, nonostante la sua specificità rivolta al settore privato, anche nel settore pubblico, anche se nella prassi, per quanto riguarda quest’ultimo, si allinea alle decisioni della CPIV.

2 La legge 14 aprile 1975, n.103 “Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva” ai fini di ottenere indipendenza, obiettività e apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione da parte del servizio pubblico radiotelevisivo, determina la competenza dell’indirizzo generale e l’esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi alla Commissione prevista dal D.Lgs.C.P.S 3 aprile 1947, n.428. Tale Commissione assume la denominazione di Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

3Parlando di verifica si opera, volutamente, una netta distinzione dal controllo. Quest’ultimo fa riferimento a singole e specifiche attività e determina se queste siano conformate o meno a dati parametri predeterminati, nel caso di mancata corrispondenza si ha una sanzione giuridica. Invece, vigilanza non fa riferimento a specifiche attività ma al complesso stabilito dagli indirizzi.

4 In proposito si veda: Dickman Renzo- Staiano Sandro, “Funzioni parlamentari non legislative e forme di governo. L’esperienza dell’Italia, 2008. In particolare cap. XIII “La vigilanza parlamentare sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo” di G. Malinconico.

5 La materia è regolata dall’art. 20 della Legge Gasparri e dall’art. 49 del Testo Unico della Radiotelevisione.

6 Ricordiamo che la CPIV è composta da 20 deputati e 20 senatori. Essi vengono nominati dai rispettivi Presidenti della Camera e del Senato in base alla designazione dei gruppi parlamentari, ognuno dei quali deve essere rappresentato nella Commissione in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi nelle due assemblee.

7 Infatti, la CPIV disciplina e gestisce la diretta di alcuni specifici programmi della Rai: tribune politiche ed elettorali, nonché, i programmi dell’accesso. Quest’ultimi considerati rilevanti per la parità e il trattamento delle forze politiche e sociali, sono gestiti da un’’apposita sottocommissione permanente, istituita in seno alla CPIV e costituita da 16 membri, detta Sottocommissione per l’Accesso.

8 Si passa da un sistema elettorale di tipo proporzionale, in cui protagonista era il Parlamento, ad un sistema elettorale di tipo maggioritario nel 1993. Questo crea un ribaltamento nei rapporti fra Governo e Parlamento che, pian piano, arriveranno a ribaltarsi rispetto alla configurazione creata dal sistema proporzionale. L’esecutivo diviene l’organo prevalente ed il Parlamento il luogo del confronto fra la maggioranza e l’opposizione. Nel 2005, poi, è stata attuata un’ulteriore modifica del sistema elettorale, rendendolo un “sistema misto” basato sul proporzionale ma con un premio di maggioranza e clausole di sbarramento. Anche in questo caso, lo scopo è quello di garantire un esecutivo forte.

9Un caso eclatante riguarda l’elezione come presidente della CPIV del Senatore Villari, che ha dimostrato come l’organo rifletta i rapporti di forza fra maggioranza ed opposizione e come la maggioranza guidi le decisioni principali. In proposito si veda: Ghiribelli Annalisa, “La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi dopo il “caso Villari” alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 69/2009, in www.forumcostituzionale.it, 20 maggio 2008.



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