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The European Commission opened last year an infringement procedure (article 226 of the EC Treaty) noting that Italian laws do not yet comply with the European "regulation" on competition in electronic communications. In fact, the Italian legislation, in regulating the transition from analogue to digital broadcasting for terrestrial television (Law 66 of 2001 and Law 112 of 2004), favours the existing operators. The Parliament therefore has just passed a law (101/2008) that should give a solution to the issues underlined by the EC Commission.
1) Scarsità e abbondanza, disciplina interna e obblighi comunitari: il «digitale terrestre» in perenne e precario equilibrio tra lo status quo e l'effettività (anche normativa) dell'innovazione.
Come è noto, l'introduzione nel sistema televisivo via etere terrestre della tecnologia digitale ha significato per molti il miraggio del superamento della spectrum scarcity che da sempre condiziona la regolazione del settore radiotelevisivo in Italia e altrove[1]. Sulla disciplina della televisione via etere in generale, anche secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale[2], ha influito in modo essenziale la scarsità del bene «etere» e la necessità di forti investimenti economici: di qui una disciplina speciale finalizzata ad evitare posizioni di oligopolio nel settore attraverso l'imposizione di limitazioni sul numero di canali assentibili ad un unico operatore e sulle risorse economiche di sistema. Con l'avvento della tecnologia digitale, applicata anche alla radiotelevisione terrestre, l'uso migliore dello spettro elettromagnetico ha attenuato potenzialmente la scarsità del mezzo, tanto che anche a livello legislativo la disciplina di «ultima generazione» ha cambiato i «denominatori» sui quali calcolare le soglie per il cosiddetto «pluralismo esterno[3]».
In Italia la disciplina della televisione digitale terrestre ha subito alterne fortune, accelerazioni e frenate che molto sono state influenzate dalla stessa condizione di partenza su cui il digitale terrestre si è inserito. Nelle altre tecnologie di diffusione di massa lo switch off da analogico a digitale ha rappresentato una sorta di naturale evoluzione del mercato: il passaggio dall'analogico al digitale per il satellite non è stato così problematico come si sta dimostrando lo switch off della tecnologia via etere. Non va inoltre sottovalutato come, nelle more del cambiamento, altre tecnologie si stiano affermando sul mercato, a partire da quella della IPTV a quella della televisione via internet, sistemi che, in particolare il secondo, essendo il primo ancora legato a schemi chiusi e proprietari, progressivamente realizzano quel paradigma della effettiva «convergenza» del quale si parla da anni e che conduce a spostare l'attenzione dall'accesso dell'operatore al mezzo di diffusione alla fornitura di contenuti.
Tra le reti disponibili, quelle che si avvalgono della trasmissione via etere continuano a disporre di un bene, l'etere, appunto, che ancora condiziona molto il tipo di servizio fornito e che probabilmente non è lo strumento qualitativamente più adatto all' integrazione di quella «convergenza» che richiede maggiore fungibilità tra le reti di diffusione e comunicazione.
Sta di fatto che è proprio nella prospettiva della convergenza che la normativa comunitaria ha adottato una disciplina comune per tutti i mezzi di diffusione, etere compreso: una disciplina che «neutralizza» la differenza tra le reti di diffusione e la loro tradizionale attitudine a definire le caratteristiche del servizio. Ad oggi, come è noto, tutti i mezzi di diffusione e comunicazione, o meglio, le cosiddette «comunicazioni elettroniche», sono liberalizzati e soggetti al regime delle autorizzazioni generali, secondo la disciplina di armonizzazione dettata dalla Comunità europea[4]. Nella distribuzione dell'etere, tuttavia, sono fatti salvi i criteri e le procedure per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze per la trasmissione televisiva, in considerazione di obiettivi di interesse generale. Resta impregiudicata quindi la necessità che la «distribuzione» dell'etere avvenga secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, acciocché le frequenze disponibili non siano di fatto acquisite da pochi, a scapito del principio di concorrenza.
Altra caratteristica di questo tipo di regolazione è quella di definire più ordini di operatori e quindi di immaginare che il mercato, anche quello televisivo, si ridisegni sulla differenziazione funzionale e normativa degli operatori di rete rispetto a quelli di servizi.
E' per questo che negli anni passati in Italia il «digitale terrestre» è stato percepito come la quadratura del cerchio ai problemi di sviluppo del settore televisivo, per la sua capacità di rendere maggiormente fruibile un mezzo scarso e poiché amplia la possibilità di ingresso di nuovi operatori in un mercato saturo e poco pluralistico se valutato secondo le regole delle già liberalizzate altre comunicazioni elettroniche, poichè permette la distinzione tra operatore di rete ed operatore di contenuti e l'attribuzione a soggetti diversi rispetto ai gestori della rete della possibilità di utilizzare quella «capacità trasmissiva» resasi disponibile con le nuove tecniche.
Quindi, al fine di ottenere un mercato concorrenziale nello specifico settore e per dare seguito alla liberalizzazione comunitaria, la televisione digitale terrestre avrebbe dovuto svilupparsi in una logica diversa rispetto a quella dell'analogico: senza certo disconoscere il diritto delle vecchie imprese trasmittenti in analogico alla conversione in tecnica digitale, non si può non ammettere che l'apertura di un nuovo mercato avrebbe dovuto segnare una palingenesi del sistema televisivo che, attraverso la nuova tecnologia, avrebbe potuto aprire nuove possibilità per nuovi operatori, completamente nuovi al settore, sia si fossero proposti come operatori di rete sia come fornitori di contenuti.
2) Lo sviluppo della DTT in Italia. Riepilogo della disciplina rilevante.
La disciplina della televisione digitale terrestre è contenuta, ad oggi, nel Titolo III, capo IV del Testo unico per la radiotelevisione, d.lgs. n. 177 del 2005, che, riprendendo le indicazioni della legge n. 66 del 2001[5] e la legge 112 del 2004[6], stabilisce le modalità dello switch over da analogico a digitale sino allo switch off previsto per il 31 dicembre del 2012[7]. Dopo tale data verrebbe applicata una normativa a regime per l'attribuzione delle licenze di operatore di rete e delle frequenze. Il Testo Unico stabilisce (art. 23) che gli operatori già legittimati dalla legge n. 112 del 2004 abbiano la possibilità di prolungare il periodo di validità di concessioni ed autorizzazioni loro attribuite per l'analogico nazionale, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale. In particolare poi, nel periodo transitorio, cioè fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, gli operatori in attività nel mercato analogico, secondo l'art. 25 del Testo Unico, possono effettuare, anche in simulcast con l'analogico, le sperimentazioni per le quali essi hanno titolo, nonché richiedere le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre.
L'art. 27 del Testo Unico stabilisce inoltre che durante la fase transitoria siano consentiti i trasferimenti di impianti o rami d'azienda in tecnica analogica tra emittenti locali e tra queste e le emittenti nazionali. Ai fini della realizzazione delle reti televisive digitali sono consentiti trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra soggetti che esercitano legittimamente l'attività televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni siano destinate alla diffusione in tecnica digitale.
L'articolo 19 del decreto legge n. 273 del 2005, (cd Milleproroghe), ha inoltre dato l'avvio alla creazione di aree all digital nelle quali attuare in termini più stretti la conversione da analogico a digitale al fine di sperimentare la nuova tecnologia su territori caratterizzati anche per le loro peculiarità geografiche. Di qui la scelta per Valle D'Aosta e Sardegna; di qui anche la stipula di protocolli di intesa tra queste Regioni, il Ministero delle Comunicazioni e l'Associazione italiana per lo sviluppo del digitale terrestre[8]. L'attuazione di questi protocolli, grazie anche alla definizione da parte dell'Autorità per le Comunicazioni dei criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive, ha dato buoni frutti, secondo molti, in particolare in Sardegna (il riferimento è alla delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007 recante i criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive della Regione Sardegna e alla sua effettiva attuazione).
Come riferisce la stessa Autorità per le comunicazioni, nella sua relazione del 2008 al Parlamento, ai fini della individuazione delle reti digitali terrestri da realizzare in Sardegna e della assegnazione dei diritti di uso delle frequenze da parte del Ministero delle comunicazioni, la delibera 603 si è caratterizzata per aver previsto la convocazione di un tavolo tecnico con i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale fosse destinato a produrre effetti. Questo tavolo tecnico nei fatti ha prodotto un accordo sul numero delle reti digitali in Sardegna e sulla loro attribuzione agli operatori. I risultati di questo accordo sono stati condivisi da tutti i partecipanti alla consultazione, a parte il caso di un'emittente che ha impugnato al TAR la nota del ministero con la quale le veniva comunicato di non essere assegnataria di diritti d'uso delle frequenze[9]. La delibera AgCom n. 53/08/CONS ha quindi dato il piano di assegnazione delle frequenze per la televisione in tecnica digitale.
Grazie a questa procedura, ad oggi pare che in Sardegna siano stati accontentati tutti gli operatori già attivi, i quali hanno ottenuto un canale digitale per ciascun canale posseduto, cosicché sono stati messi in condizione di continuare le loro trasmissioni. Nessun operatore ha avuto più del venti per cento della capacità trasmissiva, sono state recuperate frequenze per altri usi e sarà possibile far entrare due nuovi operatori[10].
3) La procedura di infrazione contro l'Italia sulla disciplina del passaggio dall' analogico al digitale terrestre.
Come è noto, nel 2006, la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia relativamente alla violazione da parte della normativa italiana della disciplina europea sulle comunicazioni elettroniche. Secondo la Commissione europea la legge n. 66 del 2001 e la legge n. 112 del 2004 (e conseguentemente il Testo unico sulla radiotelevisione) evidenziano alcuni profili di non conformità al quadro normativo comunitario in particolare in tema di concorrenza, gestione efficiente dello spettro elettromagnetico, accesso non discriminatorio alle risorse frequenziali e ai relativi diritti d'uso nella transizione dall'analogico al digitale. Come è noto, il Governo Prodi, allora in carica, ha risposto alla prima lettera della Commissione con un disegno di legge - AC 1825 «Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale» (cosiddetto «disegno di legge Gentiloni») che non ha mai trovato troppa fortuna in Parlamento, fino a decadere con la caduta del Governo Prodi stesso e lo scioglimento delle Camere, lasciando l'Italia nella condizione di inadempienza, ribadita nel frattempo dalla stessa Commissione europea nel luglio 2007 con il parere motivato inviato ex art. 226 del Trattato CE[11].
Secondo la Commissione, la l. 112 del 2004, cd «legge Gasparri», per come ha ordito il sistema di switch over, limiterebbe la possibilità di ottenere una licenza di operatore di rete digitale ai soli soggetti che esercitavano l'attività di radiotelevisione al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, mentre il diritto di accesso al mercato digitale sarebbe in realtà un «nuovo diritto» che non dovrebbe essere condizionato dalla situazione di partenza.
Il fatto che, sempre secondo la normativa italiana, solo pochi soggetti possano «comprare le frequenze» significa attribuire agli stessi dei diritti speciali ed esclusivi. L'esclusione di nuovi entranti dalla compravendita di frequenze non è proporzionata perché non limita tale compravendita alle sole finalità di simulcast e non comprende la restituzione delle frequenze. La disciplina italiana, conseguentemente, non sarebbe in linea con la direttiva comunitaria sulla concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche poiché consente il consolidamento di posizioni privilegiate in un mercato che dovrebbe essere aperto.
Più in dettaglio, queste le censure della Commissione su:
-l'articolo 1 della legge 66 del 2001 in quanto rimanda sine die l'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiotelevisione in tecnica analogica;
-l'articolo 23 comma 1 della Gasparri e l'art 25 del TU per la radiotelevisione nella misura in cui riservano agli operatori analogici esistenti la possibilità, in qualsiasi momento, fino alla data di attuazione del piano di assegnazione delle frequenze digitali, di avviare la sperimentazione in tecnica digitale e chiedere licenze ed autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale;
-l'articolo 23 comma 3 della legge Gasparri e l'art. 27 comma 3 del TU per la radiotelevisione, in quanto stabiliscono che i trasferimenti di impianti e frequenze sono consentiti unicamente tra le emittenti operanti in ambito locale o nazionale che trasmettono già legittimamente in tecnica analogica e soltanto ai fini della trasmissione digitale;
-l'articolo 23 comma 2 della legge Gasparri in quanto prevede che la sperimentazione in tecnica digitale può essere effettuata unicamente presso gli impianti dai quali viene diffuso il segnale analogico alla data di entrata in vigore della legge;
-l'articolo 23 paragrafo 9 in quanto è previsto che la diffusione radiotelevisiva può essere realizzata solo con gli impianti summenzionati;
-l'articolo 23 comma 11 della Gasparri in quanto si stabilisce che solo gli impianti in uso alla data in vigore della legge possono essere convertiti in tecnica digitale;
-l'articolo 23 comma 5 della Gasparri nel quale si stabilisce che a decorrere dall'entrata in vigore della legge le licenze di operatore di rete digitale possono essere rilasciate unicamente agli operatori che esercitino legittimamente l'attività di trasmissione in tecnica analogica a condizione che nel momento in cui richiedono la licenza, la loro rete abbia raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione;
-accanto a quest'ultimo, l'art 23 comma 11 della Gasparri, in quanto consente di prorogare il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per la trasmissione terrestre analogica fino alla data dello switch off in parallelo con la presentazione della domanda per ottenere la licenza per il digitale;
-l'art. 25 comma 12 in cui si stabilisce che si applichi il regime della licenza individuale per l'operatore di rete fino alla data dello switch off.
4) La risposta alle censure della Commissione: la conversione del decreto legge. n. 59 del 2008
A parte il tentativo del disegno di legge Gentiloni cui si è accennato, la prima occasione effettiva di risposta alla procedura di infrazione è venuta dalla legge di conversione del d.l. n. 59 del 2008, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee (convertito poi, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2008).
La legge 101 del 2008 non pare tuttavia risolvere le innumerevoli questioni che il parere motivato ha sollevato, poiché si concentra soprattutto sulla questione nominale della conversione del titolo abilitativo per essere operatore via etere terrestre, stabilendo che le licenze individuali (considerate dalla Commissione come contrarie al diritto comunitario) siano convertite ope legis in autorizzazioni.
Il cambio da licenza ad autorizzazione, non sembra aver mutato la sostanza delle cose in riferimento alla posizione ormai acquisita dagli operatori già sul mercato, che hanno usufruito della normativa che la Commissione definisce in sostanza anticoncorrenziale.
Parimenti, non pare decisivo il riferimento al trading delle frequenze che la legge ripropone nel nuovo contesto «nominale» e che sembra operare solo per il futuro[12]. Resta intatta la condizione di partenza di privilegio di alcuni operatori e, si può supporre, l'impossibilità di procedere oltre da parte di altri per mancanza di frequenze disponibili.
La questione di fondo che pare stare a cuore alla Commissione europea è piuttosto quella della concorrenza del mercato del digitale terrestre italiano che pare fortemente compromessa da una normativa che ha privilegiato coloro che già erano titolari di una licenza di operatore di rete nonché, permettendo fino alla data dello switch of l'autorizzazione a proseguire le trasmissioni in tecnica analogica per gli operatori che non sono titolari di una concessione analogica «accorda a questi operatori un evidente vantaggio a danno delle altre aziende, segnatamente di quelle - come Europa 7 - che pure essendo titolari di una concessione analogica, non sono in grado di fornire servizi di radiodiffusione terrestre per mancanza di frequenze disponibili». Più che di cambi terminologici si dovevano anche qui prevedere forme di sblocco di un mercato ingessato, che non permetteva, per come congegnato, l'accesso di tutti gli operatori interessati.
La legge 101 richiama inoltre, per la assegnazione dei diritti d'uso sulle frequenze, la delibera 603/2007 dell'Agcom di cui si è accennato all'inizio, con la quale sono stati definiti i criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive della Regione Sardegna, in previsione dello switch off. Se questa norma ha senza dubbio favorito l'effettiva sistemazione delle reti digitali in Sardegna, è vero che è anche stata criticata in quanto ha previsto la convocazione di un tavolo tecnico del quale partecipavano anche gli operatori destinatari dei provvedimenti finali. Questo meccanismo sarebbe amplificato dalla legge su un livello territoriale più ampio, forse compromettendo anche qui l'apertura del mercato.
Alla luce delle censure della Commissione europea, l'intervento governativo sembra quindi sostenere uno status quo che probabilmente non soddisferà se non a livello formale le richieste della Comunità europea[13].
Non a caso, a parziale conferma di queste brevi osservazioni, subito dopo la conversione del decreto legge, a fine giugno 2008, la Commissione europea (Direzione generale concorrenza) ha chiesto ulteriori delucidazioni al Governo italiano in merito alle vicende radiotelevisive e all'interpretazione da dare proprio all'emendamento approvato. In particolare la Commissione chiede di sapere se è ancora attuale la previsione sulla validità delle concessioni e delle autorizzazioni analogiche nazionali e locali che la legge n.112 del 2004 proroga sino al termine previsto per lo switch off . La Commissione inoltre domanda se l'introduzione dell'autorizzazione al posto della licenza sia sufficiente ad aprire il mercato, visto che solo gli operatori analogici possono avviare le trasmissioni digitali[14].
5) Alcune considerazioni incidentali sulla tecnica legislativa
La sommaria descrizione qui data della disciplina del passaggio dalla televisione analogica terrestre a quella digitale, oltre alla disamina dei problemi sostanziali che sono poi stati oggetto della procedura di infrazione della Comunità europea nei confronti dell'Italia, offre lo spunto per una rapida ed incidentale riflessione sulla tecnica normativa utilizzata per dare regolazione al settore.
In primo luogo si evidenzia come la disciplina sistematica del settore radiotelevisivo attraverso un testo unico di settore si scontri nei fatti con numerose successive modifiche dello stesso e con una successione quasi compulsiva di norme che sostituiscono il termine per lo switch off analogico. La data originaria dello spegnimento della televisione analogica era stata fissata per il 2006. Il termine è stato sostituito con il 2008 dal decreto legge n. 273 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 51 del 2006, quindi col 2012 dal decreto legge 159 del 2007, «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità fiscale». Nella relazione al Parlamento del 2008, il Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Calabrò ha «salutato con favore» la norma della legge n. 101 del 2008 che stabilisce che sia definito dal Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, d'intesa con l' Autorità, il calendario per il passaggio definitivo alla televisione digitale terrestre per aree geografiche di intervento.
In secondo luogo si osserva l'uso abbastanza disinvolto della decretazione d'urgenza in un settore che, evidentemente, non riesce a «regolarizzarsi» - anche nella sua progettualità politica - se ha bisogno di continui ritocchi sui tempi e sui modi. Anche in questo caso, come in altri, la conversione del decreto legge è stata l'occasione per l'inserimento di altre e varie disposizioni che non sempre trovano una ratio omogenea con i casi straordinari di necessità ed urgenza legittimanti il decreto originario. Si rileva poi come alcuni meccanismi predisposti nell'ordinamento per l'attuazione degli obblighi comunitari (leggi sessioni «comunitarie») non siano così efficaci come si vorrebbe, cosicché da necessitare un decreto legge di attuazione di obblighi comunitari[15]. Si rileva, inoltre, che pur essendo stato inserito nella conversione un emendamento sulla procedura di infrazione sul digitale terrestre, quindi pur essendo stata presa in considerazione la materia «radiotelevisione», non sia stato trattata la questione legata alla sentenza della Corte di Giustizia del gennaio 2008 sul caso Europa 7. Pur nelle more, all'epoca, della pronuncia del Consiglio di Stato, il Governo avrebbe potuto incidere in qualche modo su una disciplina che evidentemente l'Europa ha ritenuto non concorrenziale e discriminatoria sin dalle sua fondamenta.
*Intervento al convegno La disciplina delle varie forme di comunicazione: ordinamento comunitario e ordinamento interno. Il rapporto con la riservatezza, 20 giugno 2008, Camera dei Deputati
[1] Per una valutazione in senso critico e sull'equivoco del «pluralismo tecnico» vedi R. Zaccaria, Diritto dell'informazione e della Comunicazione, Padova, 2007, p. 250; O. Grandinetti, Il «nodo» televisivo e le «magnifiche sorti e progressive» del digitale terrestre, (Intervento al Seminario «La legge Gasparri», Roma 31 marzo 2004), in giornale di Diritto amministrativo, 2004, fasc. 6 p. 665
[2] Sul tema si vedano i commenti in dottrina e, per tutti, A. Pace, M. Manetti, Articolo 21. La libertà di manifestare il proprio pensiero, 2006, Bologna.
[3] Si veda in proposito la legge n. 112 del 2004, cosiddetta «Gasparri», articolo 15. Per una sintesi sul tema si rinvia a R. Zaccaria, Diritto dell'informazione e della comunicazione, cit., p. 425 ss..
[4] Ci si riferisce, come noto, alle direttive comunitarie del «pacchetto» del 2002. Anche su queste direttive si rinvia, per una sintesi della disciplina che dettano, al volume di R. Zaccaria, Diritto dell'informazione e della comunicazione, cit., p. 193.
[5] Legge 20 marzo 2001, n. 66, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001
[6] Legge 3 maggio 2004, n. 112, «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2004 - Supplemento Ordinario n. 82.
[7] Termine così definito, da ultimo, dal dl 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 222 del 2007.
[8] R. Zaccaria, Diritto dell'informazione e della comunicazione, cit, p. 249.
[9] V. la presentazione al Parlamento del Presidente Calabrò per il 2008 sull'attività dell'AGCOM, www.agcom.it, p. 8. «Nel tavolo tecnico si è tenuto conto di tutte le esigenze prospettate quali la copertura universale e lo sviluppo del servizio pubblico radiotelevisivo, la salvaguardia della continuità delle trasmissioni attualmente irradiate nonché degli investimenti già effettuati, l'ingresso nel settore di nuovi operatori di rete, lo sviluppo della televisione in mobilità e delle nuove tecnologie, garantendo inoltre, il ruolo delle emittenti locali nella televisione digitale.»
[10] Su questo punto, anche per aspetti più tecnici si è espresso positivamente Antonio Sassano nel convegno presso l'Università di Firenze, Il futuro delle telecomunicazioni, 16 giugno 2008. Si veda inoltre la relazione del Presidente Calabrò al Parlamento del 16 luglio 2008, p. 8 nota 12, www.agcom.it .
[11] Sulla ricostruzione di questi passaggi, si rinvia alla più estesa trattazione di G. De Minico, L'affaire audiovisivo tra Legislatura e Giudice: una storia infinita?, di prossima pubblicazione su Politica del Diritto, p. 317. Si rinvia a questo saggio anche per i commenti al disegno di legge Gentiloni.
[12] E che, come sottolineato da N. D'Angelo nel convegno di Firenze, Il futuro delle telecomunicazioni, 16 giugno 2008, fa riferimento all'art. 14 del Codice delle Comunicazioni che stabilisce che non si possa cambiare la destinazione delle frequenze acquisite.
[13] A questo quadro va aggiunto l'ulteriore tassello della vicenda giudiziaria sul caso Europa 7. Nonostante la pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia a fine gennaio 2008 abbia stabilito come i testi comunitari rilevanti debbano «essere interpretati nel senso che essi ostano, in materia di trasmissione televisiva, ad una normativa nazionale la cui applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione si trovi nell'impossibilità di trasmettere in mancanza di frequenze di trasmissione assegnate sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.», le pronunce conseguenti del Consiglio di Stato in applicazione della domanda da esso stesso sollevata non sembrano garantire soluzioni efficaci per la soluzione degli annosi problemi legati al sistema radiotelevisivo terrestre. Per questi aspetti si rinvia al saggio di De Minico,cit. 339.
[14] Come ricavabile dall'articolo di Marco Mele del 26 giugno 2008 su http://marcomele.blog.ilsole24ore.com , la Commissione chiede anche delucidazioni sul trading delle frequenze tra i soggetti autorizzati, se questo «sia sufficiente a ridurre le quote di mercato» agli operatori esistenti. La Commissione chiede inoltre spiegazioni sui criteri dell' assegnazione di frequenze in Sardegna, dove solo due reti saranno a disposizione di eventuali nuovi entranti e non si ancora a quali condizioni.
[15] Ci si chiede, inoltre, perché non sia stato utilizzata la decretazione d'urgenza subito dopo la prima lettera della Commissione. Non poteva quello essere considerato un caso straordinario di necessità ed urgenza?
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