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Centre for Media Pluralism and Media Freedom -European University Institute (EUI) is inviting submissions for the launch of its working paper series entitled 'Freedom and Pluralism of the Media, Society and Markets"

EU competences in respect of Media Pluralism and Media Freedom RSCAS/CMPF Working paper series: 'Freedom and Pluralism of the Media, Society and Markets' The Centre for Media Pluralism and Media...

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Il diritto nell’era della digital evidence: dall’accesso al dato digitale alla sua effettiva acquisizione

Giovedì 19 maggio 2011, ore 14.00 Il diritto nell’era della digital evidence: dall’accesso al dato digitale alla sua effettiva acquisizione Edificio U6, Aula dottorati di giurisprudenza (2° piano) - Piazza dell'Ateneo Nuovo...

Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 18 Maggio 2011

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La PA su Internet: le regole del Garante per rispettare la privacy di cittadini e dipendenti

La PA su Internet: le regole del Garante per rispettare la privacy di cittadini e dipendenti On line solo informazioni personali indispensabili. Tempi congrui di permanenza in rete. Misure...

Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 11 Aprile 2011

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Digital Agenda: Commission seeks information from 16 Member States on their implementation of the Audiovisual Media Services Directive – specific issues

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Approvazione definitiva CAD

22 dicembre 2010: "al termine del Consiglio dei Ministri il ministro Brunetta ha annunciato l’approvazione, in via definitiva, del nuovo Codice dell’amministrazione digitale, che fa seguito al Codice (decreto...

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Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 15 Novembre 2010

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Consulegis IP newsletter-Summer 2010

La newsletter su intellectual property law di Consulegis, network internazionale di avvocati.

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Lawrence Lessig alla Camera dei Deputatihttp://www.radioradicale.it/scheda/299126/internet-e-liberta-perche-dobbiamo-difendere-la-rete

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Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 24 Febbraio 2010

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La famiglia dei servizi di media audiovisivi si allarga: le nuove previsioni in materia di servizi di media audiovisivi a richiesta (VOD) Stampa E-mail
Scritto da Francesco Di Giorgi, AGCOM; Università di Catania   
Martedì 25 Gennaio 2011 08:56

Le opinioni espresse dall’autore sono personali e non impegnano in alcun modo l’istituzione di appartenenza.

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha recentemente approvato la delibera n. 607/10/CONS1 con la quale, per la prima volta, viene regolamentata la fornitura dei servizi di media audiovisivi a richiesta.

Si tratta in particolare del così detto video on demand (VOD), fenomeno in continua crescita su tutte le piattaforme trasmissive (digitale terrestre, satellitare, internet ecc.).

Il regolamento in questione rientra tra le novità introdotte dalla Direttiva europea 2007/65/CE2, che ha sostanzialmente aggiornato la disciplina televisiva comunitaria, recepita, nel nostro ordinamento, dal Decreto Legislativo n. 44 del 10 marzo 2010 (Decreto Romani).

In particolare, il legislatore comunitario ha registrato il costante affermarsi dei servizi non lineari tanto da sentirne la necessità di annoverarlo tra i servizi di media audiovisivi insieme ai tradizionali servizi lineari (tra tutti la televisione contraddistinta da un palinsesto predeterminato); di contro il legislatore non ha ritenuto ancora necessario regolamentare similmente le radio a richiesta che possono continuare a trasmettere senza alcun vincolo di legge.

Oggi il telespettatore, grazie soprattutto alla crescita di internet, ha una percezione diversa del sistema televisivo tradizionale in quanto è passato da rivestire un ruolo meramente passivo ad assoluto protagonista nella fruizione dei programmi televisivi.

La rivoluzione del VOD, rispetto ai tradizionali servizi lineari, consiste nella possibilità dell’utente di visionare a sua scelta, gratuitamente o a pagamento, un programma all’interno di un “catalogo”3 prestabilito da un fornitore di servizi di media audiovisivi. Pertanto è l’utente che decide l’avvio del programma, la sua interruzione e la possibilità di metterlo in pausa, gestendo pertanto la visione dei programmi in totale autonomia in termini di tempo e di modo.

Ciò che caratterizza quindi i servizi non lineari è il catalogo ovvero l’insieme di programmi che possono essere fruiti al momento scelto dall’utente. Tuttavia non tutti gli insiemi di cataloghi rientrano tra i servizi non lineari disciplinati dal regolamento allegato alla delibera n. 606/CONS; la condicio sine qua non infatti è rappresentata dalla predisposizione del catalogo mediante criteri predeterminati dal fornitore dei servizi VOD. Pertanto, i servizi in cui non vi sia un controllo ex ante da parte del fornitore, ma che invece vengono classificati soltanto in riferimento ai propri contenuti non rientrano nel campo di applicazione della norma.

Tale esclusione ha suscitato e continua a suscitare un grande dibattito soprattutto in rete poiché dal campo applicativo del regolamento non rientra il noto sito youtube proprio in virtù del fatto che non vi è alcun tipo di controllo ex ante sui video caricati dagli utenti, ma solo un controllo ex post, spesso su segnalazione.

Inoltre non rientra nella disciplina in questione neanche il cd video near on demand, in quanto tale servizio non è predisposto in un catalogo ma in un palinsesto che ripete il medesimo contenuto ad intervalli di tempo regolari4.

È bene dire che tra i servizi non lineari non tutti sono soggetti ad autorizzazione generale prevista dal citato regolamento; infatti vengono esclusi innanzitutto i servizi prestati per attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con l’attività radiotelevisiva. L’Autorità5 ha circoscritto il campo di applicazione del regolamento limitandolo soltanto a quelle attività economiche che effettivamente siano in concorrenza con l’attività televisiva tradizionale, prevedendo una soglia minima di ricavi annui, derivanti da attività tipicamente radiotelevisive6, superiore a 100.000,00 euro.

Inoltre sono espressamente esclusi i servizi VOD diffusi, presso siti privati, siti che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, siti che permettono uno scambio di contenuti audiovisivi generati da utenti privati (come dicevamo in merito a youtube), nei motori di ricerca, durante i giochi on line e infine nelle testate giornalistiche in formato elettronico.

Infine non sono soggetti ad autorizzazione generale i fornitori di cataloghi composti esclusivamente da programmi già trasmessi in modalità lineare nell’ambito di un servizio che ha già una distinta autorizzazione alla trasmissione7, nonché l’offerta di contenuti la quale, pur identificata da uno specifico marchio, non sia configurabile come un catalogo autonomamente accessibile al pubblico.

Per quanto riguarda specificatamente l’autorizzazione generale8, oggi necessaria per l’esercizio dell’attività, il soggetto che fornisce servizi a richiesta, sia esso persona fisica che giuridica, deve semplicemente effettuare una comunicazione all’Autorità (mediante la cd SCIA9). Successivamente, il fornitore di servizi VOD può esercitare la propria attività senza necessità di attendere l’autorizzazione dell’Autorità10; quest’ultima infatti, interviene soltanto se nel termine di 30 giorni dalla presentazione della segnalazione riscontra una carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti.

L’Autorità ha inoltre previsto per i fornitori di servizi VOD di nuova costituzione, che la segnalazione certificata11 deve essere presentata decorso un anno dall’avvio dell’esercizio12; questa previsione serve proprio a garantire le attività emergenti che pertanto non sono soggette ad autorizzazione se non successivamente al loro primo anno di attività.

Per quanto concerne le disposizioni applicabili in qualità di fornitori di servizi di media audiovisivi, diversi sono gli aspetti da sottolineare; in primis l’obbligo di conservazione delle registrazioni13 per i tre mesi successivi all’ultimo giorno di disponibilità delle opere degli stessi per la fruizione da parte degli utenti e la tenuta del relativo registro dei programmi. Inoltre si applicano anche le disposizioni in tema di diritto d’autore, delle comunicazioni commerciali televisive14 ed in tema di quote europee di programmazione15 ed investimento16 previste dal Testo Unico dei servizi di media audiovisivi.

Esaminato il testo del Regolamento, sarà interessante registrare lo sviluppo del VOD nei pro ssimi anni, in primis sul digitale terrestre che a partire dal 31 dicembre 2012 sostituirà completamente l’analogico su tutto il territorio nazionale, ma anche sul satellite con il diffondersi del push video on demand17 e soprattutto grazie alla costante diffusione dei collegamenti in banda larga su internet.

Ciò che si registra oggi è il tentativo da parte del regolatore di controllare i fornitori che di fatto sono in piena e costante concorrenza con i fornitori di servizi lineari, fermo restando la tutela dei fornitori privati o dei piccoli imprenditori che contribuisco a diffondere i servizi VOD soprattutto grazie alla indispensabile libertà della rete.

 

1 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 3 del 4 gennaio 2011 e pertanto in vigore dal giorno successivo.

27 Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007.

3 “catalogo”, l’insieme, predisposto secondo criteri predeterminati da un fornitore di servizi di media audiovisivi non lineari, di programmi che possono essere fruiti al momento scelto dall’utente” Art. 1, comma 1 lett. g del regolamento allegato alla delibera n. 606/10CONS.

4 In Italia l’esempio classico di “Video near on demand “ è rappresentato da Sky primafila, ovvero una serie di canali con la stessa programmazione traslata nel tempo.

5 Spingendosi oltre il disposto comunitario che prevede soltanto lo svolgimento di attività economica e ovviamente in concorrenza con le attività televisive.

6 Ovvero tutti i ricavi derivanti dalla pubblicità, dalle televendite, dalle sponsorizzazioni, offerte pay e varie sovvenzioni pubbliche.

7Un esempio è costituito dal “catch up tv” ovvero una tipologia di video on demand che consiste consiste nella riproposizione della programmazione (in generale dell'ultima settimana) trasmessa sui canali lineari

8 L’autorizzazione generale dell’Autorità ha una durata di 12 anni ed è rinnovabile per periodi di medesima durata.

9 In merito si ricorda che l’art. 49, comma 4-bis, della Legge 122/2010 ha ridisegnato l’art. 19 della Legge 241/1990 sostituendo la dichiarazione di inizio attività (DIA), con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

10 Il cui costo è di 500,00 euro.

11 I cui modelli sono presenti nell’allegato alla delibera.

12 Tali soggetti, ottenuta l’autorizzazione generale, dovranno di conseguenza iscriversi al registro degli operatori della comunicazione (ROC).

13 Ex articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Legge Mammì).

14 Pertanto i limiti in relazione al SIC.

15 In base alla delibera n. 66/09/CONS i fornitori di contenuti televisivi devono riservare alle opere europee più della metà delle ore assoggettabili complessivamente trasmesse e ripartirle tra i diversi generi di opere europee.

16 Sempre ai sensi del regolamento allegato alla delibera n. 66/09/CONS i fornitori di contenuti televisivi devono riservare almeno il dieci per cento della quota dei propri introiti netti annui destinata alla programmazione, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all’acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti.

17Si tratta del servizio cd anytime, cioè un servizio on demand con caricamento dei video direttamente sull'hard disk di un decoder.

 



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