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Centre for Media Pluralism and Media Freedom -European University Institute (EUI) is inviting submissions for the launch of its working paper series entitled 'Freedom and Pluralism of the Media, Society and Markets"

EU competences in respect of Media Pluralism and Media Freedom RSCAS/CMPF Working paper series: 'Freedom and Pluralism of the Media, Society and Markets' The Centre for Media Pluralism and Media...

Cronache | Elda Brogi | Giovedì, 5 Aprile 2012

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Il diritto nell’era della digital evidence: dall’accesso al dato digitale alla sua effettiva acquisizione

Giovedì 19 maggio 2011, ore 14.00 Il diritto nell’era della digital evidence: dall’accesso al dato digitale alla sua effettiva acquisizione Edificio U6, Aula dottorati di giurisprudenza (2° piano) - Piazza dell'Ateneo Nuovo...

Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 18 Maggio 2011

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La PA su Internet: le regole del Garante per rispettare la privacy di cittadini e dipendenti

La PA su Internet: le regole del Garante per rispettare la privacy di cittadini e dipendenti On line solo informazioni personali indispensabili. Tempi congrui di permanenza in rete. Misure...

Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 11 Aprile 2011

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Digital Agenda: Commission seeks information from 16 Member States on their implementation of the Audiovisual Media Services Directive – specific issues

The European Commission has written to 16 Member States seeking information about their implementation of the Audiovisual Media Services (AVMS) Directive (see IP/11/373). The fact-finding letters are part of the Commission's efforts...

Europa | Elda Brogi | Mercoledì, 30 Marzo 2011

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Approvazione definitiva CAD

22 dicembre 2010: "al termine del Consiglio dei Ministri il ministro Brunetta ha annunciato l’approvazione, in via definitiva, del nuovo Codice dell’amministrazione digitale, che fa seguito al Codice (decreto...

Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 22 Dicembre 2010

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Per gli studenti di Lettere Unifi

Le slides della parte del corso relativa ad Internet. I temi dell'audiovisivo sono reperibili sul testo di studio.

Cronache | Elda Brogi | Venerdì, 26 Novembre 2010

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Audizioni parlamentari su riforma CAD

Nell'ambito dell'attività parlamentare per il parere sullo schema di decreto legislativo che modifica il Codice dell'amministrazione digitale, la Commissione affari costituzionali della Camera audirà domani 16 novembre alcuni esperti, tra...

Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 15 Novembre 2010

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Consulegis IP newsletter-Summer 2010

La newsletter su intellectual property law di Consulegis, network internazionale di avvocati.

Internazionale | Elda Brogi | Lunedì, 25 Ottobre 2010

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Europa: consultazione sulla implementazione della direttiva sul commercio elettronico

Public consultation on the future of electronic commerce in the internal market and the implementation of the Directive on electronic commerce (2000/31/EC http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/e-commerce_en.htm

Europa | Elda Brogi | Lunedì, 18 Ottobre 2010

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Accordo tra Google e Vividown

Nel noto caso che ha visto Vividown contro Google video per la diffusione del filmato di un disabile, vedi qui,  l'associazione  e la piattaforma di video sharing hanno siglato...

Cronache | Elda Brogi | Venerdì, 24 Settembre 2010

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Vittoria di You Tube su Telecinco

Nel caso spagnolo che ha visto l'emittente Telecinco accusare You Tube di utilizzo illecito di file relativi ad alcuni show televisivi, importante sentenza di un giudice di Madrid che ha...

Europa | Elda Brogi | Venerdì, 24 Settembre 2010

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Government requests directed to Google and YouTube

Government requests directed to Google and YouTube

Internazionale | Elda Brogi | Venerdì, 9 Luglio 2010

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Sesto Fiorentino, 11 giugno. Seminario: Reati in azienda e computer forensics

Reati in azienda e computer forensicGuida alle indagini preventive e difensive in ambito aziendale per reati condotti contro o per mezzo di strumenti informatici11 Giugno 2010Novotel, via Tevere, 23 Osmannoro...

Cronache | Elda Brogi | Domenica, 9 Maggio 2010

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Lawrence Lessig alla Camera dei Deputati

Lawrence Lessig alla Camera dei Deputatihttp://www.radioradicale.it/scheda/299126/internet-e-liberta-perche-dobbiamo-difendere-la-rete

Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 15 Marzo 2010

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Google-Vividown. Condannati 3 dirigenti di Google

Il caso Google-Vividown farà ancora discutere dopo la sentenza del tribunale di Milano che ha condannato tre dirigenti di Google per violazione della legge sulla privacy, anche se non per...

Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 24 Febbraio 2010

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Autorità concorrenza e mercato. Pubblicità Sky su switch off analogico Stampa E-mail
Mercoledì 05 Agosto 2009 09:23

PS3652 - SKY-SWITCH OFF ANALOGICO
Provvedimento n. 20054

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 luglio 2009

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);

 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007 pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);

VISTE le segnalazioni dell’Associazione per lo sviluppo del digitale terrestre e dell’associazione di consumatori Adiconsum, pervenute, rispettivamente, in data 20 e 23 marzo 2009;

VISTO il proprio provvedimento del 9 aprile 2009, con il quale è stata deliberata la non adozione della misura cautelare, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’articolo 9, comma 1, del Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Si considerano parti del presente procedimento:
– la società Sky Italia S.r.l. (di seguito, anche, Sky), professionista con sede legale in Roma, attivo nel settore della produzione e trasmissione televisiva con un fatturato al 30 giugno 2008 pari a circa 2,6 miliardi di euro;
– l’Associazione per lo Sviluppo del Digitale Terrestre (di seguito, anche, DGTVi) e l’Associazione di consumatori Adiconsum, in qualità di segnalanti.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Sky, nella sua qualità di professionista, nel mese di marzo 2009 (rilevazione del 9, 10, 24 e 25 marzo 2009) ha diffuso, presso alcuni punti vendita della Grande Distribuzione e presso alcune catene commerciali di elettronica delle Regioni Piemonte, Liguria, Veneto e Lazio (ad esempio negli ipermercati Auchan di Torino – Rio, Bennet di Caselle Torinese, Carrefour di chiasso nonché nei negozi delle catene di elettronica Euronics, punti vendita di Via G. Rossini e Via Nomentana, Unieuro di Via Salone e Mediaworld Via E. Ferri di Roma), volantini e folder esterni della confezione denominata “Starter Kit”, volti a promuovere la sottoscrizione dell’abbonamento a Sky in occasione del passaggio al sistema televisivo dal segnale analogico a quello digitale terrestre. In particolare, i citati messaggi utilizzavano il logo delle Regioni interessate facendo ritenere che la Regione rivestiva un ruolo specifico nell’iniziativa, quale soggetto istituzionale promotore o patrocinatore della stessa;
3. Inoltre, nei citati messaggi compariva il claim: “IN (NOME DELLA REGIONE) LA TV ANALOGICA SI SPEGNE SKY ACCENDE UNA NUOVA VISIONE”; l’utilizzo del sopra citato claim poteva essere percepita dai consumatori nel senso che - una volta “spenta” l’offerta della televisione analogica - Sky avrebbe rappresentato la principale alternativa per la fruizione dell’offerta televisiva in chiaro. La percezione errata da parte del consumatore sarebbe stata avvalorata poi dall’utilizzo di altre affermazioni quali: “nella tua regione si spegne la Tv analogica, per fortuna c’è Sky”; “La tua regione passa al digitale terrestre e spegne il segnale televisivo tradizionale, quindi non potrai più ricevere in analogico i canali in chiaro, come Rai, Mediaset e le tv locali”, creando, quindi, una correlazione tra il passaggio (switch-off) in questione e l’adesione a Sky come soluzione per risolvere il problema della venuta meno del segnale televisivo “in chiaro”, senza però precisare la circostanza che l’offerta di Sky presuppone la sottoscrizione di un abbonamento, a pagamento, mentre la nuova tecnologia del digitale terrestre sarebbe comunque gratuita.

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

4. In data 26 marzo 2009 è stato comunicato alle parti l’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 27 comma 3, del Codice del Consumo nonché ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette.
Nella comunicazione di avvio, è stato fatto presente che il comportamento descritto avrebbe potuto integrare un’ipotesi di violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere a), b), d) e f), e 22, con particolare riferimento al comma 4, lettere a) e c), nonché ai sensi dell’articolo 23, lettera d), del Decreto Legislativo n. 206/05, in quanto contrario alla diligenza professionale e idoneo a falsare il comportamento economico del consumatore medio in relazione al servizio ivi pubblicizzato.
5. Contestualmente alla comunicazione di avvio, sono state richieste a Sky, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del Regolamento, alcune informazioni ed in particolare è stato chiesto di chiarire; a) contenuto della confezione denominata “Starter Kit” e modalità di funzionamento dello stesso; b) autorizzazioni o altri provvedimenti amministrativi rilasciati dalle Regioni interessate al passaggio al digitale terrestre per l’utilizzo nel materiale pubblicitario del logo delle regioni stesse; c) numero dei contratti di abbonamento conclusi a seguito della campagna promozionale in questione; d) programmazione dettagliata della campagna pubblicitaria relativa all’offerta Sky dal claim: “nella tua regione si spegne la Tv analogica, per fortuna c’è Sky”; e) eventuali altre iniziative di raccolta di interesse da parte dei consumatori organizzate presso i punti vendita della Grande Distribuzione al fine di sollecitare la sottoscrizione dell’abbonamento Sky.
6. Con memoria pervenuta in data 28 aprile 2009, la società Sky ha, sinteticamente, osservato quanto segue:
- la presunta equivoca prospettazione in base alla quale Sky diventerebbe l’unico sistema per continuare a vedere i principali canali risulta destituita di qualsivoglia fondamento, oltre che da ragioni di buon senso, anche dalle espressioni ben precise utilizzate all’interno del materiale pubblicitario (quali: “Speciale per la tua regione”; “In Piemonte la tv analogica si spegne- la tua regione passa al digitale terrestre”; “Tutto Sky a 15 € per 3 mesi a 15 € al mese”) mai, nel materiale si afferma o si induce a credere che Sky diventerebbe l’unica piattaforma che trasmetterà contenuti televisivi in Italia successivamente allo switch off;
– di fatto Sky rappresenterà comunque una piattaforma digitale alternativa a quella terrestre successivamente allo switch off e la campagna di Sky è stata volta proprio a trasmettere questa informazione veritiera.
7. Tale essendo il contenuto del volantino, è dunque evidente che - nell’economia dello stesso - lo spegnimento del segnale analogico costituisce solo l’occasione per la presentazione al pubblico di SKY e dell’offerta speciale pubblicizzata. Sul punto si sottolinea che la sottoscrizione dell’abbonamento a SKY viene promossa facendo leva da una parte sulla particolare convenienza dell’offerta, e dall’altra sulla specificità, la varietà e l’ampiezza di scelta dei contenuti di SKY, e non già sulla sua idoneità a porsi come mezzo alternativo per la fruizione dei canali in chiaro di RAI, di Mediaset e delle TV locali, né a proporsi come la soluzione per risolvere il problema della venuta meno del segnale televisivo in chiaro.
Ciò risulta con chiarezza dall’esame del volantino stesso, se solo lo si guardi nella sua interezza, e non si focalizzi l’attenzione esclusivamente sulle frasi o sulle parti estrapolate dalle segnalanti.
8. La presunzione per la quale il materiale indurrebbe a credere che la scelta di Sky rappresenterebbe la normale continuazione della attuale televisione in chiaro appare del tutto infondata anche in considerazione del fatto che il passaggio al digitale terrestre è accompagnato da una ampia informazione da parte delle istituzioni preposte, da imprese operanti nel settore televisivo, oltre che da alcune associazioni di imprese e di consumatori. Appare dunque del tutto inverosimile che un qualsiasi consumatore possa essere stato tratto in inganno dalla comunicazione di Sky e che pertanto lo stesso non avrebbe in alcun caso potuto credere, sulla sola base di claims commerciali quali “Sky accende una nuova visione o per fortuna c’è SKY”, che Sky potesse rappresentare la soluzione naturale per continuare a vedere i programmi televisivi tradizionali.
La comunicazione è pertanto priva di qualsiasi effetto ingannevole per il fatto che, di per sé essa, non comunica in alcun modo che Sky ha assunto un qualsiasi ruolo nell’ambito dello switch off.
9. Sulla presunta ingannevolezza relativa all’uso del logo delle Regioni, i loghi sono stati utilizzati in modo chiaramente descrittivo al fine di indicare, con un elemento visivo, che la promozione è dedicata ad una determinata regione; tutte le espressioni utilizzate nel materiale pubblicitario risultano inequivocabilmente come una comunicazione di SKY rivolta al consumatore: “Speciale per la tua regione; La tua Regione passa al digitale terrestre SKY ha pensato ad un’offerta davvero speciale; Solo SKY ti offre 100 canali...”, mentre in nessun caso il materiale cita il nome delle istituzioni regionali o fa riferimento a collaborazioni, approvazioni, promozioni o patrocini da parte della Regione. In nessun caso, vi sono peraltro espressioni del tipo “In collaborazione con la Regione X o SKY e la Regione Y presentano”;
L’uso dei loghi delle regioni interessate dall’offerta promozionale di Sky è un’attività che esula dall’ambito delle eventuali esclusive nascenti da tali peculiari segni e che serve unicamente a descrivere la destinazione e il contesto geografico entro cui si promuoveva l’offerta di Sky. Peraltro, i loghi delle regioni utilizzati non possono nemmeno considerarsi propriamente dei segni distintivi, in quanto essi attingono ad un patrimonio iconografico simbolico, risalente a secoli di tradizione storica. Per le medesime ragioni, essi non necessariamente sono identificativi dell’ente Regione, ma riconducono alle pure aree geografiche cui essi tradizionalmente si riferiscono.
10. In merito alla presunta mancanza di sufficiente informazione sull’onere economico al quale vanno incontro con l’attivazione del suddetto abbonamento Sky ha comunicato con chiarezza sia i prezzi che le caratteristiche principali del servizio, idoneamente descritte nel materiale oggetto di contestazione.
D’altra parte il listino dei prezzi di Sky è disponibile in tutti i punti vendita presso i quali l’abbonato acquisisce lo “Starter Kit”, è disponibile sul sito ed è contenuto in numerosissimi materiali commerciali di Sky. Nessuno degli altri operatori di comunicazioni elettroniche riporta l’intero proprio listino in maniera sistematica in tutte le proprie comunicazioni. In particolare, tutti i consumatori che aderivano all’offerta avevano modo di prendere conoscenza e valutare sui volantini disponibili presso i punti vendita sia i costi applicati nei primi tre mesi di abbonamento, sia quelli, indicati nel listino inserito nel corpo del testo, i costi applicabili dal 4° mese di abbonamento in funzione della combinazione di pacchetti scelti tra Mondo, Cinema, Sport e Calcio. Tali prezzi indicano con estrema evidenza i costi esatti (con i decimali) di tutti i pacchetti sia con riferimento al periodo promozionato, sia con riferimento al periodo successivo.
Il materiale riportava inoltre in modo chiaramente leggibile il costo richiesto una tantum per l’attivazione dell’abbonamento, pari a 19 Euro, oltre ai costi applicabili in caso di uscita anticipata dal contratto.
11. In data 9 maggio 2009 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento.
12. Con nota del 10 giugno 2009, l’associazione DGTVi ha, sinteticamente, rappresentato quanto segue:
- la prospettazione equivoca, fuorviante e non veritiera contenuta nei messaggi in base alla quale Sky diventerebbe l’unico sistema per continuare a vedere i principali canali televisivi sarebbe nient’altro che uno strumento di “aggancio” del consumatore per far sì che quest’ultimo decida di sottoscrivere un abbonamento, senza tuttavia disporre di una sufficiente informativa rispetto agli oneri economici cui va incontro. Tale onere di chiarezza appare ancor più stringente proprio in un momento particolarmente delicato come quello del passaggio dal segnale analogico a quello digitale. A fronte di tale quadro, l’informativa pubblicitaria delle altre aziende dovrebbe necessariamente conformarsi a criteri che siano il più possibile chiari e trasparenti: e ciò proprio al fine di garantire una maggiore tutela al consumatore che presenta un’accresciuta vulnerabilità in tale fase di transizione;
- una formulazione equivoca del messaggio di Sky si pone manifestamente in contrasto con i canoni di chiarezza e trasparenza che hanno ispirato la comunicazione istituzionale relativa allo switch-off, pregiudicandone anzi l’efficacia e compromettendo in definitiva la corretta percezione dell’evento da parte del consumatore. In proposito, vale d’altronde ricordare che il mercato delle comunicazioni elettroniche si caratterizza per un vivace confronto concorrenziale tra gli operatori di settore che si estrinseca attraverso due principali direttrici: da un lato, si registra un tasso assai elevato di innovazione, che conduce alla continua emersione di nuovi prodotti e servizi destinati ai consumatori; dall’altro, gli operatori divulgano promozioni e impiegano piani tariffari estremamente articolati, al fine di offrire un prodotto il più possibile corrispondente alle esigenze dei potenziali acquirenti. La completezza e la comprensibilità delle informazioni fornite al consumatore si presentano, pertanto, come un onere stringente per l’operatore economico;
- un ulteriore profilo di ingannevolezza riguarda l’esibizione del logo delle Regioni interessate al processo di “switch off’; l’utilizzo improprio del logo potrebbe far ritenere che il professionista abbia ottenuto una speciale autorizzazione da parte delle stesse, avvalorando in questo modo nei consumatori l’idea di un particolare ruolo assunto da Sky in tale fase di transizione del segnale televisivo;
- infine in merito alla mancanza di sufficiente informazione sull’onere economico al quale l’utente va incontro a seguito dell’attivazione del suddetto abbonamento, DGTVi osserva che nei cartelloni, nei volantini e nei rivestimenti delle confezioni dello “Starter Kit” non è fornito alcun richiamo alle condizioni economiche di fruibilità dell’offerta; l’unico richiamo a talune delle condizioni economiche relative alla promozione è confinato in un disclaimer di dimensioni molto ridotte e posto, essenzialmente in foot note, nella parte bassa del retro del volantino e dello “Starter Kit”. La stessa rappresentazione delle condizioni economiche di cui al retro del volantino e dello Starter Kit è poi del tutto parziale e in ogni caso insufficiente a rendere edotto il consumatore circa la effettiva convenienza dell’offerta promossa. In tale frangente, invero, SKY si limita a riportare, con una certa evidenza grafica, le seguenti informazioni con specifico riferimento alle condizioni di fruibilità dell’offerta: la gratuità della parabola e della sua installazione; la validità dell’offerta per soli tre mesi;
- sull’asserito costo promozionale di 15 € nei primi tre mesi, DGTVi osserva che , a fronte di tali indicazioni, solo se ci si sofferma sulle postille riportate in piè di pagina, con caratteri ridotti e ben poco visibili, si possono rilevare una serie di condizioni, anche economiche, del tutto limitative dell’offerta e del suo stesso carattere promozionale solo apparente. In particolare, dalle note (1) e (2) poste al fondo del retro del volantino, emergono una serie di limitazioni temporali e geografiche nonché di natura contrattuale. Tale serie di ulteriori informazioni pone considerevoli limitazioni circa l’effettiva fruibilità dell’offerta, nonché considerevoli oneri economici e contrattuali in capo al consumatore che intenda prestarvi adesione. Nei messaggi, non vi è dunque alcuna evidenza, immediatamente percettibile, di quali sia davvero il costo che il consumatore sia tenuto ad assumersi qualora interessato a sottoscrivere l’offerta pubblicizzata, nonché dell’effettivo onere contrattuale ricollegato all’adesione di tale offerta.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

13. La pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda la diffusione, tramite volantini promozionali e folder esterni della confezione denominata -Starter Kit-, di una comunicazione commerciale volta a promuovere la sottoscrizione all’offerta televisiva di Sky, in occasione del passaggio del sistema televisivo dal segnale analogico a quello digitale. Il claim utilizzato “IN (NOME DELLA REGIONE) LA TV ANALOGICA SI SPEGNE SKY ACCENDE UNA NUOVA VISIONE” nonché le altre affermazioni contenute nel messaggio tendono a proporre il professionista Sky come il soggetto che in questa situazione di transizione è in grado di proporre la più ampia offerta televisiva. I citati messaggi, infatti, nella loro presentazione generale, sfruttando l’abbinamento della situazione di interruzione del segnale analogico, propongono l’adesione all’offerta Sky come soluzione naturale per continuare a vedere i canali televisivi “tradizionali”. Inoltre, l’esibizione del logo delle regioni interessate potrebbe far ritenere che il professionista abbia ottenuto una speciale autorizzazione da parte delle stesse avvalorando in questo modo nei consumatori l’idea di un particolare ruolo assunto da Sky in tale fase di transizione del segnale televisivo. I messaggi, infine, omettono o non forniscono con evidenza grafica adeguate informazioni rilevanti per il consumatore, quali, a titolo meramente esemplificativo, l’entità del costo mensile a scadenza della promozione o l’esistenza di costi di attivazione e disattivazione.
14. Con riferimento al primo profilo, la rappresentazione fuorviante adoperata da Sky in merito alla situazione che si verrà a creare successivamente al passaggio al Digitale Terrestre realizza uno strumento di “aggancio” del consumatore per far sì che quest’ultimo decida di sottoscrivere un abbonamento, sulla base di un presupposto fattuale non corretto ed equivoco. La decodifica del claim che contrappone lo spegnimento della TV analogica con l’accensione di SKY, è nel senso che il passaggio al digitale terrestre comporterà l’impossibilità per gli spettatori di continuare a vedere i tradizionali canali televisivi in assenza di Sky. Il claim “PER FORTUNA C’E’ SKY” ovvero “SKY ACCENDE UNA NUOVA VISIONE attribuiscono una evidente connotazione negativa all’evento dello spegnimento del segnale analogico, lasciando al contempo intendere al consumatore che solo Sky è in grado di sopperire al venir meno di tale offerta.
15. La circostanza che il passaggio al digitale terrestre sia stato accompagnato da un’ampia informazione da parte delle istituzioni preposte, da imprese operanti nel settore televisivo, oltre che da alcune associazioni di imprese e di consumatori non è elemento idoneo ad escludere la scorrettezza della pratica posta in essere da Sky. Infatti, la circostanza che vi sia stata un’ampia campagna informativa rispetto all’evento dello switch-off non esime l’operatore satellitare dal prestare particolare attenzione alla correttezza e chiarezza dei propri messaggi pubblicitari ciò proprio al fine di garantire una maggiore tutela al consumatore che presenta un’accresciuta vulnerabilità in tale fase di transizione. Ne consegue quindi che la formulazione equivoca del messaggio di Sky si pone manifestamente in contrasto con i canoni di chiarezza e trasparenza dettati dalla normative in materia di pratiche commerciali scorrette al fine di porre il consumatore in grado di adottare una scelta commerciale consapevole. [Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 31 maggio 2005 n. 2852; T.A.R. Lazio, sez. I, 16 gennaio 2008 n. 277 e 10 maggio 2004 n. 4065.]
16. Il riferimento operato da Sky alla presunta piena consapevolezza da parte del consumatore delle caratteristiche tecniche dello switch-off non può rappresentare un elemento decisivo ai fini della valutazione di non scorrettezza o di non ingannevolezza del messaggio. Anche la giurisprudenza amministrativa, nell’affrontare l’aspetto del livello di consapevolezza e/o conoscenza riscontrabile in capo ad un consumatore “normalmente avveduto ed informato sulla liberalizzazione del mercato”, ha contestato “l’attitudine dell’eterointegrazione informativa quale elemento di adeguamento di un obbligo che, invece, deve ritenersi ascrivibile esclusivamente a fatto proprio del professionista; il cui svolgimento, ancora una volta, è ben sussumibile all’interno di quel complessivo onere di “diligenza” che, come si è avuto modo di appurare, connota la condotta da quest’ultimo legittimamente pretendibile”. La stessa interpretazione giurisprudenziale ha avuto modo di confermare che la valutazione in ordine alla decettività del messaggio va condotta esclusivamente tenendo conto del testo di quest’ultimo: risultando, a tali fini, irrilevante il concreto atteggiarsi di eventuali atti aggiuntivi volti a precisare, integrare o correggere il messaggio stesso.
Pertanto, il “contesto” di transizione non giustifica una minore diligenza, al contrario: l’esigenza di colmare il gap informativo inerente alla transizione al digitale in una situazione di per sé di carattere eccezionale e di particolare complessità per l’utenza è stata avvertita e trova conferma proprio nella circostanza che le Istituzioni abbiano ritenuto indispensabile attuare una appropriata informazione istituzionale nell’interesse generale; per l’altro, in tale contesto, la campagna condotta da Sky appare tanto più censurabile, nella misura in cui sfrutta tale fase di transizione per offrire un’offerta promozionale basata invece sua una situazione equivoca. In sostanza, la comunicazione attuata da Sky lascia intendere che, a fronte dello switch-off dell’analogico, l’alternativa per i telespettatori delle regionali interessate – specie per i canali in chiaro, anche di rilievo regionale – sia rappresentata dalle trasmissioni realizzate da Sky.
17. Per quanto riguarda il secondo profilo, consistente nell’utilizzo degli stemmi delle varie Regioni interessate dal passaggio al digitale terrestre, risulta scorretto l’utilizzo nei messaggi di detti simboli. Al riguardo, non può essere accolto quanto affermato da Sky circa l’utilizzo meramente descrittivo di tali loghi al fine di individuare “la destinazione e il contesto geografico entro cui si muoveva l’offerta” sponsorizzata.
Infatti, le esigenze “descrittive” e territoriali dell’ambito di operatività della promozione erano già assolte dal richiamo al nome della Regione nel messaggio, dalla raffigurazione della carta geografica della Regione interessata, nonché dalla localizzazione presso i punti vendita dei messaggi pubblicitari in esame. La particolare enfasi grafica del logo, invece, induce il consumatore a ritenere che l’iniziativa proposta da Sky possa aver ricevuto un esplicito avallo/patrocinio, di carattere istituzionale, da parte delle Regioni interessate. Al riguardo si osserva come la stessa Sky abbia ammesso che non sussiste alcuna autorizzazione da parte delle Regioni all’utilizzo del loro stemma.
D’altro canto la rappresentazione del logo di un organismo pubblico, in difetto di espressa autorizzazione da parte dell’ente locale interessato, avvalora il contenuto di un messaggio pubblicitario inducendo i consumatori a ritenere che vi sia stato un riconoscimento da parte di un organismo pubblico. Pertanto, l’ingannevolezza dei messaggi in esame è accentuata dalla presenza degli emblemi ufficiali delle Regioni. La presenza del logo delle Regioni avvalora ancora di più il carattere di ufficialità del ruolo svolto da Sky di sostituto del segnale televisivo analogico. L’utilizzo di un simbolo non autorizzato è considerata una pratica scorretta ai sensi dell’articolo 21, lettera c) del Codice del Consumo, in quanto la suddetta norma vuole tutelare i consumatori dall’utilizzo di simboli o emblemi che possano indurre l’utente a credere che esso sia stato avallato dall’Ente territoriale, o comunque con il suo consenso, e quindi vi sia una percezione del messaggio come dotato, in virtù della sua provenienza, di una particolare credibilità.
18. Per quanto riguarda, infine, la mancanza di informazione sull’onere economico al quale l’utente va incontro a seguito dell’attivazione del suddetto abbonamento, si rileva che la mancata evidenza grafica di informazioni rilevanti per il consumatore, quali a titolo meramente esemplificativo, l’entità del costo mensile a scadenza della promozione o l’esistenza di costi di attivazione disattivazione, realizza una violazione dell’articolo 22, comma 4, del Codice del Consumo.
Infatti, nei claim principali di cui ai cartelloni ed al lato frontale dei volantini e dei rivestimenti delle confezioni dello “Starter Kit” non è fornito alcun richiamo alle condizioni economiche di fruibilità dell’offerta; talune delle condizioni economiche relative alla promozione sono riportate in dimensioni molto ridotte e poste esclusivamente nella parte bassa del retro del volantino e dello “Stater Kit”. La stessa rappresentazione delle condizioni economiche di cui al retro del volantino e dello Starter Kit è poi del tutto parziale e in ogni caso insufficiente a rendere edotto il consumatore circa la effettiva convenienza dell’offerta promossa. In tale contesto, invero, SKY si limita a riportare, con una certa evidenza grafica, solo alcune informazioni: la gratuità della parabola e della sua installazione; la validità dell’offerta per soli tre mesi; ed il costo promozionale di 15 € nei primi tre mesi che rendono appetibili le condizioni di fruibilità dell’offerta stessa.
A fronte di tali indicazioni particolarmente vantaggiose, a piè di pagina, con caratteri ridotti e ben poco visibili, si possono rilevare una serie di condizioni, consistenti in vincoli contrattuali e a carattere economico, del tutto limitative dell’offerta e del suo stesso carattere promozionale solo apparente.
19. La presenza di dette limitazioni e degli altri oneri economici connessi all’abbonamento a Sky rende di fatto l’offerta promozionale del tutto apparente, considerato altresì che la sottoscrizione di un abbonamento vincola il consumatore per un periodo di tempo prolungato. Ciò posto le ulteriori informazioni - ove si evidenziano le considerevoli limitazioni circa l’effettiva fruibilità dell’offerta, nonché significativi oneri economici e contrattuali in capo al consumatore che intenda prestarvi adesione - assumono un’importanza rilevante nella decisione che il consumatore deve assumere. Nei messaggi, non vi è dunque alcuna evidenza, immediatamente percettibile, di quale sia il reale costo che il consumatore è tenuto ad assumersi qualora interessato a sottoscrivere l’offerta pubblicizzata, nonché dell’effettivo onere contrattuale ricollegato all’adesione a tale offerta. Le informazioni riportate a piè pagina nel retro del volantino e dello Starter Kit nonché le dimensioni ridotte utilizzate non fanno che confermare ulteriormente la scorrettezza della pratica commerciale realizzata da SKY.
20. Come noto, peraltro, la costante prassi di questa Autorità ha sempre ritenuto che, ai fini dell’individuazione di una pratica commerciale ingannevole ai sensi degli arti. 21 e 22 del Codice del Consumo, la possibilità che il potenziale acquirente possa essere tratto in errore circa l’esatta portata dell’offerta non può essere esclusa dalla circostanza che lo stesso possa conoscere le reali condizioni di vendita di un bene o di un servizio da altra fonte, anche in un momento immediatamente successivo a quello di visione del messaggio pubblicitario, ovvero al momento della stipula del contratto di acquisto. Con riferimento al caso di specie, dunque, non vale a sanare l’ingannevolezza dei messaggi, la possibilità che i consumatori possano acquisire, da un’altra fonte e prima della stipula del contratto con il professionista Sky, le informazioni dettagliate riguardanti l’offerta del servizio di abbonamento satellitare.
21. Ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Decreto Legislativo n. 206/05, una pratica commerciale è scorretta “se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa od idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge od al quale è diretta”.
Nel caso di specie, la contrarietà alla diligenza professionale, nonché, l’idoneità a falsare il comportamento economico dei consumatori della pratica oggetto di valutazione derivano dalla riscontrata natura ingannevole della stessa ai sensi dell’articolo 21 e dalla presenza di omissioni rilevanti ai sensi dell’articolo 22 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
In particolare, quanto alla contrarietà alla diligenza professionale, non si riscontra nel caso di specie da parte del professionista il normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla qualità del professionista ed alle caratteristiche dell’attività svolta, con riferimento alla completezza delle informazioni necessarie alla valutazione della convenienza dell’offerta. La contrarietà alla diligenza professionale si sostanzia nella prospettazione di un’offerta particolarmente vantaggiosa a fronte, invece, della sussistenza di una serie di limitazioni ed oneri economici connessi, realizzando in tal modo un’omissione di informazioni rilevanti. Inoltre, risulta particolarmente scorretto attrarre il consumatore sfruttando il momento di transizione del mercato televisivo e l’utilizzo di segni identificativi di enti territoriali senza le necessarie autorizzazioni.
Per quanto attiene, inoltre, all’idoneità della pratica a falsare in misura apprezzabile le scelte economiche dei consumatori, si osserva che la prospettazione del servizio nelle comunicazioni al pubblico come idoneo a sopperire i disagi del passaggio al digitale terreste (laddove invece bisogna sostenere i costi di attivazione ed i successivi costi di abbonamento) appare elemento idoneo ad alterare le scelte dei consumatori ai fini dell’adozione di una decisione commerciale consapevole.

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

22. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, avuto riguardo alla gravità e durata della violazione.
23. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
24. Con riferimento alla personalità dell’agente, viene in rilievo, preliminarmente, l’importanza del professionista, società leader nel settore televisivo a pagamento. In virtù di tale posizione detenuta sul mercato, il comportamento tenuto dall’operatore deve ritenersi grave considerato che ha concretamente reso possibile il realizzarsi di una pratica commerciale particolarmente scorretta per l’utilizzo dei simboli delle Regioni non autorizzati dalle stesse. Con riferimento alla gravità, si tiene conto dell’impatto pervasivo della modalità di diffusione adottata, trattandosi di messaggi pubblicitari diffusi nei punti vendita e sulle confezioni del prodotto che possono aver determinato una scelta di impulso del consumatore.
25. Per quanto riguarda, poi, la “durata”, i messaggi pubblicitari de quibus risultano diffusi nel mese di marzo 2009, dando luogo ad una violazione per un periodo di circa un mese.
Considerati tali elementi, si ritiene di comminare alla società Sky Italia S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 110.000 € (centodiecimila euro).
Considerato, altresì, che sussistono, nel caso di specie, circostanze aggravanti, in quanto il professionista risulta già destinatario di provvedimenti in violazione del Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05 [Cfr., tra gli altri provv. n. 19342 del 23dicembre 2008, PS7 – Sky pacchetto Calcio.], si ritiene congruo un aumento della sanzione pecuniaria a 150.000 € (centocinquantamila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame, descritta al punto II del presente provvedimento, risulta scorretta in quanto contrarie alle disposizioni di cui agli articoli 20, 21, comma 1, lettere b), c) e d), e 22, con particolare riferimento al comma 4, lettere a) e c), del Codice del Consumo;


DELIBERA

a) che la condotta descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Sky Italia S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettere b), c) e d), e 22, con particolare riferimento al comma 4, lettere c), del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore continuazione;

b) che alla società Sky Italia S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 150.000 € (centocinquantamila euro);
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente delle Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.


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