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Programma per gli studenti frequentanti di Lettere 2012/13. Modulo Brogi

Ripubblico qui, con una formattazione piú chiara, il programma d'esame per i frequentanti (Lettere Unifi). n.b.: solo modulo Brogi

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Seminario: L’Azienda e Internet: copyright, data protection e aspetti giuslavoristici della presenza in rete-Firenze, 22 marzo 2013 AC Hotel-Via Bausi 6

L’Azienda e Internet: copyright, data protection e aspetti giuslavoristici della presenza in rete   Seminario gratuito 22 marzo 201 3AC Hotel Firenze- Via Bausi 6  

Cronache | Elda Brogi | Giovedì, 7 Febbraio 2013

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Novità editoriale: Rocco Gianluca Massa, La dura regola di eBay

Il volume, edito da Filodiritto Editore, affronta alcuni temi dell'e-commerce ed in particolare di eBay.

Cronache | Elda Brogi | Venerdì, 14 Dicembre 2012

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Centre for Media Pluralism and Media Freedom -European University Institute (EUI): Call for papers: Media Ownership, Concentration and Transparency

Call for papers: Media Ownership, Concentration and Transparency Centre for Media Pluralism and Media Freedom/RSC Working Paper Series: 'Freedom and Pluralism of the Media, Society and Markets' The Centre for Media Pluralism...

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Centre for Media Pluralism and Media Freedom -European University Institute (EUI) is inviting submissions for the launch of its working paper series entitled 'Freedom and Pluralism of the Media, Society and Markets"

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Cronache | Elda Brogi | Giovedì, 5 Aprile 2012

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Il diritto nell’era della digital evidence: dall’accesso al dato digitale alla sua effettiva acquisizione

Giovedì 19 maggio 2011, ore 14.00 Il diritto nell’era della digital evidence: dall’accesso al dato digitale alla sua effettiva acquisizione Edificio U6, Aula dottorati di giurisprudenza (2° piano) - Piazza dell'Ateneo Nuovo...

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Brevi spunti in materia di criticità connesse al trattamento di dati genetici Stampa E-mail
Scritto da Alessandro Piccinini, avvocato, dottorando di ricerca in Diritto e nuove tecnologie presso il C.I.R.S.F.I.D. - Università di Bologna   
Lunedì 02 Giugno 2008 16:14

The Author deals with some of the mayor legal aspects concerning the treatment of genetical data, particularly related to the privacy issues (Italian Privacy Authority's statements and Prum's Treaty).


La scoperta della struttura del Dna, uno dei più importanti avanzamenti scientifici in campo biologico del XX° secolo, ha aperto le porte alle cosiddette biotecnologie avanzate, di cui l'ingegneria genetica rappresenta la disciplina maggiormente rappresentativa. I crescenti successi di queste tecnologie stanno delineando lo scenario, fino a non molto tempo fa inedito, di un rilevante intervento umano sui processi vitali, le cui implicazioni hanno ricadute decisive sullo statuto stesso dell'identità umana. Accanto agli altri temi attorno cui la bioetica ha costruito la maggior parte della letteratura e del dibattito, i progressi nel settore della ricerca sul genoma umano hanno recentemente posto questioni inerenti il trattamento, la protezione e la comunicazione dei dati genetici1.
Le informazioni sul profilo genetico individuale possiedono potenzialità così dirompenti ed invasive nei confronti della possibilità di libera autodeterminazione e del pieno sviluppo della persona umana e di dignità dell'uomo, da destare unanime interesse e preoccupazione da parte del settore giuridico e bioetico.

Come ormai ampiamente noto, i dati genetici presentano caratteristiche che li rendono unici rispetto ad ogni altro dato personale. Anzitutto, essi posseggono una forte attitudine predittiva, potendo fornire (ora o in futuro) informazioni scientifiche, mediche o personali che rimangono valide per tutta la vita di un individuo. L'immutabilità e l'immodificabilità del patrimonio genetico connotano infatti anche i dati dallo stesso ricavati, rendendo impossibile, al soggetto cui questi si riferiscono, l'esercizio del diritto di ottenerne l'aggiornamento o la rettificazione2, previsto nel nostro ordinamento dal comma 3, lett. a), dell'art. 7 dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (di seguito “Codice Privacy”).

In secondo luogo, ma certo non meno rilevante, le informazioni genetiche si presentano come un tramite forte ed ineliminabile tra i soggetti appartenenti alla stessa linea genetica, essendo l’unico tipo di informazioni personali che ciascuno di noi condivide strutturalmente con altri3. Si pone allora il problema di stabilire se i dati appartengano esclusivamente alla persona particolare presso cui sono stati raccolti, o se i familiari di questi abbiano o meno il diritto di accedervi anche senza il suo consenso. Nella misura in cui queste informazioni possiedono una dimensione familiare, si può infatti legittimamente sostenere che si tratti di informazioni di cui è “contitolare” un intero gruppo sociale, giuridicamente rilevante, definibile come “gruppo biologico”4. Esso non coincide, in termini tecnico-giuridici, con il tradizionale concetto di famiglia, dal momento che non vi appartengono soggetti quali il coniuge o i figli adottivi; ne possono fare invece parte persone che si collocano al di fuori della cerchia familiare (in termini giuridici o di fatto), come ad esempio i donatori di gameti o la donna che non ha riconosciuto il figlio al momento della nascita e ha chiesto di non rivelare la propria identità, come consentito in alcuni ordinamenti giuridici5.

Se il riconoscimento di questa nuova formazione sociale sembra ormai pacifico, permangono tuttavia numerosi interrogativi circa i criteri in base ai quali definire l'ampiezza del medesimo; parallelamente, vi sono questioni che attengono alla determinazione della legittimità o meno dell’accesso, da parte di un soggetto, ai dati genetici di un membro del medesimo gruppo biologico trattati presso cliniche ed ospedali, anche senza il consenso di questi, ovvero nel caso di un suo rifiuto. E' evidente come siano in gioco da un lato il diritto alla privacy, qui intesa come diritto a che i propri dati personali non vengano divulgati, e dall'altro interessi diversi, la cui meritevolezza dovrà essere di volta in volta valutata, secondo criteri non univoci. Tra le decisioni in proposito, in ambito europeo una delle più famose è certamente quella6 con cui il Garante italiano per la protezione dei dati personali, nel 1999, statuendo in merito alla richiesta di una coppia di coniugi, autorizzò una struttura ospedaliera al trattamento di dati genetici del padre della ricorrente senza il consenso di quest’ultimo; tali dati erano necessari per eseguire le indagini e formulare il giudizio sul rischio che la richiedente potesse trasmettere, in caso di gravidanza, la malattia al figlio. Nel caso di specie l'accesso, secondo il Garante, appariva giustificato dall'esigenza di tutelare il benessere psico-fisico della ricorrente, configurabile quindi come interesse di rango superiore al diritto alla riservatezza dell'interessato.

Le possibili implicazioni derivanti dalle informazioni fornite dal tipo di dati in esame hanno inoltre posto le premesse per l'individuazione di un nuovo diritto, ossia il “diritto di non sapere”. In presenza della possibilità di effettuare analisi di materiale genetico, quali ad esempio test preclinici o presintomatici7, in grado di raggiungere un valore predittivo senza certezze o, viceversa, di consegnare una certezza angosciante contro la quale nulla la scienza medica è in condizione di fare, all’interessato deve riconoscersi il diritto di scelta tra la consapevolezza e l’ignoranza, in quanto i danni derivanti da questa informazione potrebbero superarne i vantaggi8. E' interessante notare che, con formulazioni diverse, più di una norma internazionale preveda espressamente questo diritto: l’art. 5, lett. c), della dichiarazione dell’Unesco sul genoma riconosce il diritto di ciascuno a decidere se essere informato o meno dei contenuti di un esame genetico; e analogamente dispone, con norma di contenuto simile, l’art. 10, n. 2 della convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e la biomedicina9.

A fronte di tali considerazioni, si può comprendere la necessità di prevedere una efficace tutela per il trattamento di informazioni che, qualora diffuse, potrebbero avere conseguenze drastiche, specialmente avvertite in particolari ambiti (tipicamente, in quello lavorativo e assicurativo) suscettibili di forti discriminazioni dell’individuo in ragione del suo patrimonio genetico10, o comunque di una sua stigmatizzazione nei rapporti sociali. Per avere qualche esempio di queste ripercussioni sarà sufficiente pensare ai casi francesi di innalzamento dei premi assicurativi nei confronti di genitori di bambini disabili, ritenuti portatori di qualche “difetto” di carattere genetico11; o ad un episodio, accaduto in Germania nel 2003, in cui la richiesta di assunzione di una giovane insegnante che aspirava ad un impiego pubblico a tempo indeterminato venne respinta sulla scorta della presenza di un alto rischio di contrarre la malattia di Huntington12. Durante i test di ammissione, che prevedevano il conferimento di informazioni sullo stato di salute della famiglie dei candidati, era infatti emerso che il padre della stessa aveva sviluppato questa sindrome; l’ufficio preposto alle assunzioni sostenne pertanto che vi erano elevate probabilità che l’insegnante si ammalasse entro dieci anni, e che ciò si ripercuotesse sulle future capacità lavorative della stessa.

L'inquietante prospettiva adombrata da simili episodi discriminatori ha condotto ad avanzare, in una prospettiva biogiuridica, preoccupazioni circa l'insorgere di una tendenza a ridurre le persone esclusivamente o prevalentemente al rispettivo identikit genetico. In una sorta di ritorno alla “predeterminazione lombrosiana”, si potrebbe infatti tendere ad esaurire i profili dell'identità individuale nel solo patrimonio genetico, valutando come effettive quelle che sono condizioni solamente ipotetiche, e cedendo ad una sorta di fatalismo genetico, “che pesa sulla persona in termini di condizione ontologica, predeterminata e immodificabile, in grado di eliminare qualsiasi ruolo della volontà individuale”13.

A disciplina di questo complesso scenario è recentemente intervenuta, in Italia, l’Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici (di seguito semplicemente Autorizzazione), emanata in data 22/02/2007 dal Garante per la protezione dei dati personali. A lungo atteso, questo provvedimento previsto dall’art. 90, comma 1 del Codice Privacy14 è andato a sostituire le disposizioni in precedenza dettate dall’autorizzazione generale n. 2 del 200215 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Oltre ad introdurre per la prima volta nel nostro ordinamento una specifica definizione di “dato genetico”16, il provvedimento in questione ha provveduto a delimitare in modo rigoroso sia l'ambito delle finalità del trattamento consentite, sia le categorie di titolari autorizzati al trattamento. A questo ultimo proposito, è stato espressamente escluso l'utilizzo di dati genetici in riferimento all'attività dei datori di lavoro volta a determinare l'attitudine professionale di lavoratori o all'instaurazione di un rapporto di lavoro, nonché all'attività delle imprese di assicurazione. Le finalità vengono invece circoscritte alla tutela della salute, con particolare riferimento alle patologie genetiche, e alla tutela dell'identità genetica (sia di un soggetto che esprime il proprio consenso al trattamento sia di un terzo appartenente alla stessa linea genetica del primo), alla ricerca scientifica e statistica, (che dev'essere parimenti finalizzata alla tutela della salute della collettività in campo medico, biomedico ed epidemiologico) e ad altre ipotesi descritte in un elenco tassativo. Sono inoltre previste nel provvedimento adeguate modalità di trattamento (raccolta e conservazione dei dati, misure di sicurezza, ecc.), nonché specifici requisiti per informare in modo idoneo gli interessati ed i presupposti per la liceità della conservazione, della comunicazione e della diffusione dei dati.

Nonostante il testo in parola intervenga, analiticamente, a disciplinare le varie fasi ed operazioni concernenti il trattamento dei dati, con norme molto dettagliate (la cui disamina esula dagli intenti di questo brevissimo scritto), a parere di scrive sussistono tuttora alcuni interrogativi suscettibili di interpretazioni giurisprudenziali o precisazioni da parte del Garante.

Ci si può ad esempio chiedere se nella definizione di campione biologico fornita dall'Autorizzazione (“ogni campione di materiale biologico che contiene le informazioni genotipiche caratteristiche di un individuo”17) possano o meno essere ricompresi anche i semplici prelievi di sangue per l'analisi ematica (con l'ovvia conseguenza, in caso di risposta affermativa, che ad essi si applicherebbero le rigide misure di sicurezza previste per i campioni finalizzati all'estrazione di informazioni genetiche).

Altre questioni coinvolgono direttamente i diritti fondamentali della persona: in che modo è infatti possibile conciliare l'impossibilità, ai termini dell'Autorizzazione, per il medico genetista di comunicare gli esiti dei test genetici in caso di mancato consenso da parte di chi vi si è sottoposto, con il diritto alla salute degli appartenenti al gruppo biologico di quest’ultimo (si pensi ad esempio al caso in cui tali informazioni possono consentire ai consanguinei di curare o prevenire malattie per le quali sono predisposti geneticamente)? Similmente, in relazione al diritto a non sapere, si rileva che, se non vi sono ormai, come si è detto supra, molti dubbi sull’an di questo diritto alla “non informazione” -parte della dottrina ne ravvisa l'implicito riconoscimento nel principio generale di rispetto della natura umana, che è tra i cardini del nostro ordinamento costituzionale, ed in particolare nell'art. 32 Cost.18-, risulta arduo individuare una linea di demarcazione tra la sfera di libertà del singolo ed il diritto della collettività a conseguire informazioni utili al proprio benessere19. Alla garanzia di questa tutela ostano, inoltre, problemi di fatto che ne minano l'effettività, come ad esempio comportamenti non espliciti ma comunque rivelatori (si pensi, ad esempio, all'inizio delle cure da parte di uno stretto congiunto di un soggetto che ha scelto di non conoscere gli esiti delle indagini genetiche condotte sul gruppo biologico cui entrambi appartengono).

Altrettanto difficoltoso risulta stabilire a priori quali informazioni comunicare al soggetto, in assenza di sue esplicite disposizioni in tal senso. Se l'Autorizzazione prevede, correttamente, che nell'ambito del consenso al trattamento dei dati sia consentito all'interessato esprimere la volontà di conoscere o meno “notizie inattese” -con ciò riferendosi specificamente a informazioni che comportino un beneficio per l'interessato in termini di terapia, prevenzione o consapevolezza di scelte riproduttive20- essa nulla statuisce a proposito dei casi in cui dai test genetici emergano circostanze parimenti delicate, ma senza ripercussioni dirette sulla salute dell'individuo (si pensi ad esempio alla scoperta che la paternità legittima di un soggetto non corrisponde a quella biologica) Attualmente, in assenza di disposizioni sul punto, la comunicazione sembra essere lasciata alla discrezionalità del medico.

Su un diverso fronte, nell'ambito del trattamento di dati genetici da parte di forze di polizia, o comunque da soggetti pubblici per finalità di sicurezza, si segnala la recentissima approvazione21, all'interno del c.d. “pacchetto sicurezza”, di un disegno di legge che prevede l'adesione della Repubblica italiana al c.d. Trattato di Prüm22 e l'istituzione di una banca dati nazionale del Dna. In attesa di poter esaminare il testo del progetto de quo, ci si limiterà a ricordare alcune delle osservazioni già svolte dal Garante per la protezione dei dati personali all'indomani all'indomani dell'approvazione, nella scorsa legislatura, di un analogo disegno di legge, successivamente non sottoposto all'iter parlamentare. In tale occasione, tramite due distinti interventi23, il Garante ha richiamato l'attenzione sulla finalità specifica di identificazione delle persone che, in armonia con quanto previsto dal menzionato Trattato di Prüm, dovrebbe essere l'unica da perseguire mediante l'archiviazione delle informazioni genetiche in banche di dati.

Secondo il Garante appare inoltre essenziale che in una banca dati a livello nazionale figurino solo profili del Dna “di cui è necessaria la tenuta”. In questo caso il Garante fa probabilmente riferimento a informazioni ricavate da marcatori genetici che permettono di caratterizzare una persona senza al contempo rivelare informazioni relative alla sua salute o ereditarie24. Proprio per tale motivo, secondo la medesima Autorità, nella banca dati non dovrebbero figurare campioni biologici, dei quali dovrebbe essere comunque evitata una gestione che assuma, a sua volta, la forma di una banca dati; ciò anche qualora i campioni dovessero essere indispensabilmente preservati per il periodo strettamente necessario alle operazioni di analisi e di tipizzazione del profilo genetico.

Meritevole di particolare attenzione è inoltre la procedura di raccolta non consensuale di campioni, il cui prelievo presenta un grado maggiore di invasività sulle persone rispetto ad altre limitazioni personali coattive. E' pertanto imprescindibile che le relative disposizioni assicurino l'espletamento di tali operazioni in armonia con gli articoli 13 e 32 della Costituzione.

Le numerose incertezze e i profili critici che attengono al trattamento dei dati genetici, di cui si è fin qui tentato sinteticamente di presentare, rendono necessarie a parere di chi scrive approfondite riflessioni. Ciò, in un ambito in cui si intersecano e sovrappongono quasi inestricabilmente profili etici e giuridici, appare indispensabile al fine individuare, anche in una prospettiva de jure condendo, gli strumenti più opportuni per bilanciare correttamente i contrapposti interessi in gioco (diritto alla salute e diritto alla riservatezza, esigenze di sicurezza e rispetto della persona e della dignità umana, diritto di sapere e diritto di non sapere, ecc.), anche tenendo conto del dibattito e del confronto sul piano etico, da cui le future scelte di politica legislativa non potranno prescindere.

1Tra i primi in Italia ad affrontare, magistralmente, queste tematiche vi è naturalmente Rodotà, di cui in questa sede ci si limiterà a ricordare Tecnologie e diritti, Bologna, Il Mulino, 1995; Id. (a cura di), Questioni di bioetica, Roma-Bari, Laterza, 1997 e Id., Tra diritto e società. Informazioni genetiche e tecniche di tutela, in «Rivista critica del diritto privato», 2000, fasc. 4, pp. 571-604.

2Come ricorda M. Petrone, Trattamento dei dati genetici e tutela della persona, in «Famiglia e diritto», 2007, n. 8-9, p. 855.

3S. Rodotà, Tra diritto e società, op. cit, p. 584.

4Definizione ripresa dal Documento di lavoro sui dati genetici, adottato il 17 marzo 2004 dal Gruppo di lavoro ex art. 29 Direttiva 95/46/CE.

5Come nota S. Rodotà, op. ult. cit., p. 591.

6Provvedimento del 22/05/1999, riportato nel Bollettino del Garante n. 8, pp. 13-15.

7Per una prima panoramica delle diverse tipologie di test genetici e delle loro caratteristiche (in particolare in relazione alle implicazioni bioetiche), si può fare riferimento al parere del Comitato Nazionale di Bioetica in data 19/11/1999, dal titolo Orientamenti bioetici per i test genetici.

8F.M. Cirillo, La progressiva conoscenza del genoma umano: tutela della persona e problemi giuridici connessi con la protezione dei dati genetici, in «Rivista di diritto civile», 2002, p. 410.

9Si noti che la Convenzione di Oviedo, seppur ratificata in Italia con la legge 28 marzo 2001, n. 145, non è tutavia in vigore nel nostro ordinamento a causa del mancato deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa del documento di ratifica. A norma del comma 4 dell'articolo 33 della Convenzione, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione

10Simili discriminazioni sono espressamente vietate ai sensi dell'art. 11 della Convenzione di Oviedo, dall'art.6 della predetta dichiarazione universale dell'Unesco, nonché dall'art. 21 della Carta di Nizza sui diritti fondamentali dalla Unione Europea.

11Come ricorda C. Casonato, La discriminazione genetica: una nuova frontiera nei diritti dell'uomo?, relazione al XV Colloquio Biennale AIDC, Messina-Taormina, 31 maggio – 2 giugno 2001, p. 1, reperibile sul sito web del Progetto Biodiritto dell'Università di Trento, la cui homepage è raggiungibile al seguente url: http://www.jus.unitn.it/biodiritto/home.html, visitato da ultimo il 27/05/2008. L'autore fa a sua volta riferimento ad un rapporto del Conseil d'Etat francese del 25/11/1999.

12Il caso è riportato nel documento Predictive Health information in pre-employment medical examinations, pubblicato nel 2005 a cura del Consiglio Nazionale d'Etica Tedesco (Nationaler Ethiktrat); per un approfondimento sulle modalità con cui sono stati condotti i test predittivi sul luogo di lavoro in Germania si rimanda a E. Lorenz, Predictive testing in the workplace — Could the german model serve as a blueprint for uniform legislation in the United States?, in «North Carolina Journal of Law & Technology», Vol. 7, Issue 2, Spring 2006, il cui indice è reperibile al seguente indirizzo web: http://www.ncjolt.org/content/view/47/61/1/1/ , visitato da ultimo il 27/05/2008.

13Così C. Casonato, op. cit., p. 2; sul punto si veda anche Id., Diritto, diritti ed eugenetica: prime considerazioni su un discorso giuridico altamente problematico, in «Humanitas», n. 4, 2004, pp. 841-856.

14Per un'acuta analisi dell'articolo 90 del Codice privacy si rimanda a J. Monducci, G. Pasetti, Il trattameno dei dati sanitari e genetici, in Monducci J., Sartor G., Il codice in materia di trattamento dei dati personali. Commentario sistematico al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Padova, Cedam, 2004, p. 274 e ss.

15Richiamata dall'Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, n. 2 del 2005.

16All'articolo 1, lett. a) dell'Autorizzazione, il dato genetico è definito come “il dato che, indipendentemente dalla tipologia, riguarda la costituzione genotipica di un individuo, ovvero i caratteri genetici trasmissibili nell'ambito di un gruppo di individui legati da vincoli di parentela”. Antecedentemente all'emanazione del provvedimento in esame, in ambito europeo era necessario fare riferimento alla definizione fornita dalla Raccomandazione n. R (97) 5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri relativa alla protezione dei dati sanitari (adottata dal Comitato dei Ministri il 13 febbraio 1997), che considera dati genetici “tutti i dati, di qualunque tipo, che riguardano i caratteri ereditari di un individuo o che sono in rapporto con quei caratteri che formano il patrimonio di un gruppo di individui affini.”

17Art. 1, lett. b) dell'Autorizzazione.

18Così F.M. Cirillo, op. cit., p. 411, il quale rimanda in nota a P. Rescigno, Limiti della ricerca biologica, in C.M. Mazzoni (a cura di), Etica della ricerca biologica, Firenze, Olschki, 2000, p. 75, in merito al valore fondante della dignità umana.

19F.M. Cirillo, op. cit., p. 411.

20Art. 6, comma 4 dell'Autorizzazione.

21Durante il Consiglio dei Ministri n. 3/2008 del 21/05/2008.

22Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale.

23Si tratta della “Segnalazione al Parlamento e al Governo sulla disciplina delle banche dati del Dna” del 19/09/2007, riportata nel Bollettino del Garante n. 87, e del “Parere sullo schema di disegno di legge volto a istituire una banca dati nazionale del Dna e un connesso laboratorio centrale” del 15/10/2007, riportato nel Bollettino del Garante n. 88.

24Sul concetto di ”parte non codificante del Dna”, e specificamente in relazione al disegno di legge de quo, vedasi, amplius, M.A. Senor, Prime riflessioni sul disegno di legge recante adesione dell’Italia al Trattato di Prüm ed istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale, approvato dal Governo in data 30 ottobre 2007 nell’ambito del c.d. “pacchetto sicurezza”, reperibile all'url: http://www.altalex.com/index.php?idstr=39&idnot=39716, visitato da ultimo il 28/05/2008.



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Corte di Giustizia Europea | Elda Brogi | Sabato, 3 Settembre 2011

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AGCOM - Consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica

Schema di regolamento in materia di diritto d'autore nelle reti di comunicazione elettronica sottoposto a consultazione.  

Autorità garanzie nelle comunicazioni | Elda Brogi | Venerdì, 22 Luglio 2011

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Audizione VII Comm Senato presidente AGCOM Calabrò del 21 luglio 2011 -diritto d'autore ed internet

Il testo dell'audizione  

Autorità garanzie nelle comunicazioni | Elda Brogi | Venerdì, 22 Luglio 2011

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Tribunale Roma - Sentenza sul caso "About Elly"

La sezione Proprietà Intellettuale del Tribunale di Roma ribaltato una precedente decisione che chiedeva a Yahoo! Italia di identificare ed eliminare tutti i link a copie illegali online del film...

Tribunale Civile | Elda Brogi | Venerdì, 22 Luglio 2011

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ONU - Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression

  Human Rights Council Seventeenth session Agenda item 3 Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development A/HRC/17/27 Report...

Altri | Elda Brogi | Venerdì, 22 Luglio 2011

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OSCE - REPORT Freedom of Expression on the Internet

  Organization for Security and Co-operation in Europe The Office of the Representative on Freedom of the Media REPORT Freedom of Expression on the Internet Study of legal provisions and...

Altri | Elda Brogi | Venerdì, 22 Luglio 2011

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