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1. Le fasi del procedimento amministrativo: la fase
dell'iniziativa. In particolare, la presentazione delle istanze
alle pubbliche amministrazioni.
Come noto, il procedimento amministrativo può avere inizio per
istanza di parte, ossia con una manifestazione di volontà di un
soggetto esterno alla pubblica amministrazione; oppure d'ufficio,
quando è promosso dall'amministrazione competente ad emanare il
provvedimento finale del procedimento, o, infine, dietro richiesta di
altra amministrazione, da parte cioè di quella amministrazione che,
pur non essendo competente a concludere il procedimento di cui si
richiede l'avvio, accerti la necessità di provvedere in ordine ad
un dato interesse pubblico. A seguito di questa attività di impulso,
il primo compito del responsabile del procedimento è quello di
comunicare l'avvio del procedimento ai destinatari degli effetti
diretti del provvedimento finale (art. 7, c. 1, l. 241/90).
In ordine
a questa primissima fase del procedimento, sia la presentazione delle
istanze da parte degli utenti ai fini dell'attivazione di un
procedimento amministrativo, sia la comunicazione di avvio del
procedimento stesso presentano problematiche interessanti da
affrontare sul versante della c.d. informatizzazione, e sono
riconducibili entrambe all'interno della più ampia casistica delle
relazioni che le pubbliche amministrazioni intrattengono con la
propria utenza. Esse sono, per la maggior parte dei casi, di tipo
"bidirezionale", e, pertanto, sono suddivisibili in due
tipologie: le relazioni utente → P.A. e le relazioni P.A. →
utente. Rientrano nel primo tipo le istanze sopra citate, mentre sono
riconducibili al secondo tipo la comunicazione di avvio, e, più in
generale, tutte le comunicazioni che le p.a. sono tenute ad
effettuare nell'ambito del procedimento. Tra queste occorre
menzionare anche la comunicazione di recente prevista dalla legge di
modifica (l. 15 del 2005) della l. 241 del 1990, ossia la
comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda.
La riforma introduce ex novo (art. 10 bis) nei procedimenti ad
istanza di parte questa comunicazione da parte del responsabile del
procedimento o dell'autorità competente, prima della formale
adozione di un provvedimento negativo1.
Per quanto riguarda la presentazione delle istanze, la disciplina cui
bisogna fare riferimento è quella contenuta nell'art. 65 CAD, che
stabilisce le modalità attraverso le quali le istanze possono essere
presentate alla P.A., e prima ancora, nell'art. 38 d.P.R. 445/00
(Testo unico della documentazione amministrativa, d'ora in poi
TUDA), rubricato "Modalità di invio e sottoscrizione delle
istanze"2.
Anche in accordo alle posizioni dei primi commentatori del codice3,
il rapporto che sembra delinearsi tra le due discipline appare essere
di genere a specie: nella materia in questione, dunque, l'art. 38
rappresenta la disciplina generale, mentre l'art. 65 quella
"speciale", legata cioè alle particolari modalità (telematiche)
di presentazione delle istanze che ivi si stabiliscono e si regolano.
Inoltre, il CAD detta una disciplina transitoria (art. 64, c. 3) che
consente alle pubbliche amministrazioni di utilizzare modalità
diverse da quelle previste dal codice fino al 31 dicembre 2007, data
dalla quale le uniche modalità ammesse saranno quelle che sfruttano
le tecnologie della firma digitale, della carta d'identità
elettronica (d'ora in poi CIE) e della carta nazionale dei servizi
(d'ora in poi CNS).
È, dunque, alla luce di questa disciplina e della nozione di
"istanza", così come individuata dalla dottrina4,
che deve procedere l'analisi, rilevando sin da subito il fatto che
il legislatore, pur chiaramente mosso da intenti di semplificazione5,
sia incorso nel paradossale esito di irrigidire il sistema, da un
lato, e di introdurre elementi di contraddizione nella disciplina in
esame, dall'altro.
Sotto il primo profilo, si deve rilevare che, quanto meno a prima
vista, ai fini della presentazione delle istanze, gli unici strumenti
"telematici" riconosciuti dalla legge sono la firma digitale, la
CIE e la CNS. Il legislatore non ha tenuto conto, però, del fatto
che le condizioni applicative per un uso pieno ed effettivo della
firma digitale sicura, nonché della CIE/CNS non appaiono ancora
soddisfatte se non in contesti ristretti e particolarmente
sviluppati. I problemi sono tanti, ma in particolare sono ancora in
fase di avvio le soluzioni in tema di marchiatura temporale ed
archiviazione dei documenti informatici6,
e l'utilizzo della CIE/CNS non si può certo dire che sia
decollato7.
Inoltre, è da rilevare come il legislatore sia stato criticato per
il fatto di non aver chiarito a sufficienza le funzioni della firma
digitale ed aver considerato, in alcuni casi e senza le dovute
precisazioni, uno strumento di "sottoscrizione", quale la firma
digitale, equivalente ad uno strumento di "identificazione",
quale la CIE o la CNS8.
Infine, e questo appare l'aspetto più preoccupante, non si tiene
conto dell'esistenza di altri strumenti "telematici" che
potrebbero essere utilizzati con grande vantaggio per le pubbliche
amministrazioni9.
Sembrano confermare le appena esposte preoccupazioni e, soprattutto,
le differenti funzionalità degli strumenti richiamati due modifiche
apportate dal decreto legislativo n. 159 con riferimento agli
articoli 65.2 e 1.1, lett q) CAD. Nel primo caso è stata introdotta
la facoltà della pubblica amministrazione di stabilire, ai fini
della presentazione delle istanze, i casi in cui sarà comunque
necessaria la sottoscrizione mediante firma digitale10,
mentre, nel secondo caso, é stata precisata la funzione di
identificazione della firma elettronica, al cui genus appartiene la
species firma digitale, che rimane pur sempre uno strumento di
sottoscrizione11.
Il tutto a riprova della diversità degli strumenti considerati e del
loro relativo impiego. Del resto, anche l'aver introdotto, tra le
modifiche, la possibilità, precedentemente non prevista, della
compilazione dell'istanza direttamente sul sito web (ossia la c.d.
application form) manifesta una certa imprecisione in cui è incorso
il legislatore nel momento in cui ha inteso dare una regolamentazione
unica a strumenti tra loro profondamente diversi per natura e per
funzione.
Sotto il secondo profilo, poi, un elemento di contraddizione emerge dal fatto che l'attuale disciplina renderebbe di gran lunga più
"semplificante" il ricorso al fax, che l'art. 38.1 TUDA (ed ora
anche, come vedremo, l'art. 45.1 CAD) riconosce come strumento
valido ed efficace per le comunicazioni utente - P.A., con l'esito
paradossale di sottoutilizzazione di mezzi che presentano notevoli
potenzialità e maggiori garanzie dal punto di vista delle
possibilità di impiego. Laddove, infatti, non fosse possibile
utilizzare la firma digitale sicura, la CIE o la CNS e non essendo
dalla legge consentito l'impiego di altre tipologie di strumenti
telematici non resterebbe altro da fare che ritornare al tradizionale
e sicuramente meno sicuro fax, non offrendo quest'ultimo alcuna
garanzia né sull'identità del mittente né sull'autenticità
del contenuto12.
Un discorso a parte merita poi la posta elettronica certificata
(d'ora in poi PEC). Si tratta di uno strumento che consente la
trasmissione telematica delle comunicazioni con relativa
certificazione della spedizione e del ricevimento delle stesse, e
che, dunque, soddisfa le stesse esigenze di certezza che soddisfano i
tradizionali strumenti della raccomandata A/R e della notifica. La
disciplina cui va ricondotta la PEC è quella contenuta nell'art.
45, c. 1, CAD, ai sensi del quale "I documenti trasmessi da
chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo
telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne
la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta
e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale"; nell'art. 6, c. 1, CAD, in base al
quale le amministrazioni utilizzano la PEC "per ogni scambio di
documenti ed informazioni con i soggetti interessati che ne facciano
richiesta", e, infine, nell'art. 48 CAD, che individua i casi
in cui il ricorso alla PEC è obbligatorio. Ora, provando a
leggere queste norme in combinato disposto con l'articolo 65 CAD
sulle istanze, non si può evitare qualche perplessità. Se da una
parte il legislatore sembra aver voluto limitare la validità legale
esclusivamente a quei documenti che soddisfano alcuni precisi
requisiti (ossia a quei documenti che risultano dotati di firma
digitale o siano presentati attraverso CIE e CNS13),
dall'altra ammette, per la soddisfazione del requisito della forma
scritta, non soltanto il fax (in base ad una scelta, come abbiamo
visto, discutibile), ma anche "qualsiasi mezzo telematico o
informatico, [...], idoneo ad accertarne la fonte di provenienza", cui è riconducile sicuramente anche la PEC. Queste
considerazioni non fanno altro che aggiungere un ulteriore elemento
di contraddizione a quelli già evidenziati.
Alla luce, dunque, delle osservazioni svolte, e pur tenendo conto del
tentativo operato dal legislatore di ridurre, da un lato, una
eccessiva rigidità (attraverso il riconoscimento, peraltro
discutibile, del fax come modalità di interazione tra p.a. e
utente), e di consentire, dall'altro, una certa gradualità nella
fase di diffusione ed implementazione delle nuove tecnologie
(attraverso la previsione di una disciplina transitoria),
l'impressione è tuttavia quella che non si sia riuscito a fornire
una soluzione chiara ad alcuni nodi problematici che si pongono nella
materia in questione.
In primo luogo, il legislatore, con il prevedere una disciplina che
pare essere vincolante nei confronti di tutte le amministrazioni ed,
allo stesso tempo, una deroga ad essa operante fino al 31 dicembre
2007 nella determinazione delle relative soluzioni, non pare tenere
in debito conto i rischi di una eccessiva frammentazione delle
soluzioni ammesse e, conseguentemente, delle discriminazioni nei
confronti degli utenti delle pubbliche amministrazioni - utenti
che, a seconda del diverso livello di innovazione tecnologica e,
ancor prima, di contesto socio-economico e culturale in cui si
trovano ad operare, potranno godere o meno di quel diritto all'uso
delle tecnologie (art. 3 CAD), di cui le modalità telematiche di
presentazione delle istanze rappresentano un'importante
applicazione, e che, sebbene circoscritto da una serie di limiti, non
appare suscettibile di compressione laddove vengano in gioco le
comunicazioni da parte di cittadini ed imprese14.
Secondo una tesi largamente condivisibile, anziché "...dare carta
bianca alle amministrazioni, il Governo avrebbe potuto concordare, in
seno per esempio alla Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali,
una soluzione alternativa temporanea valida per tutte le
amministrazioni, prolungandola per un tempo sufficientemente lungo
per governare il passaggio a tecnologie alternative più sicure"15.
Tale soluzione sarebbe stata sicuramente preferibile, soprattutto se
si considera che, sulla base di una lettura sistematica delle
disposizioni che disciplinano la materia, si potrebbe anche arrivare
a sostenere la legittimità di altre soluzioni16,
che, pur giustificate dal condivisibile scopo di incrementare l'uso
delle tecnologie nelle pubbliche amministrazioni, portano con sé il
rischio di creare una situazione di grave confusione ed incertezza.
In secondo luogo, proprio tale situazione di incertezza normativa
(che, nonostante l'entrata in vigore del CAD, pare ancora
caratterizzare questa fase), unita alla considerazione che gli
strumenti della firma digitale, della CIE e della CNS "non solo non
sono oggi nella disponibilità dei cittadini, ma che se anche lo
fossero non sarebbero utilizzabili dai più, a causa
dell'insufficiente diffusione delle attrezzature hardware e
software necessarie per il loro uso", se, da una parte, potrebbe
far correre il rischio, già accennato, di pervenire "ad una sorta
di giungla della gestione dell'identità (perché ogni
amministrazione emetterà proprie credenziali con modalità diverse e
non interoperabili)"17 dalla quale potrebbe essere difficile uscire, non di meno presenta un
altro rischio, opposto al precedente, e cioè quello di determinare
un freno allo sviluppo delle erogazioni on-line di servizi. La
prospettiva di un accesso a tali servizi limitato soltanto ad una
ristretta cerchia di persone e, per ciò stesso, non conveniente,
potrebbe, infatti, con tutta probabilità scoraggiare gli enti locali
ad investire risorse ed impegno per il loro sviluppo, senza contare
quanto la difficoltosa situazione in cui versa l'attuale finanza
locale non agevoli di certo le scelte, nella maggior parte dei casi
costose, verso l'innovazione18.
In terzo ed ultimo luogo, non minori problemi derivano da una
disciplina che non chiarisce il chi debba firmare che cosa. Aldilà
del permanere di una serie di perplessità in ordine allo strumento
della firma digitale19,
anche laddove, infatti, si ammettesse il ricorso ad altri strumenti
meno sicuri rispetto ad essa, ma comunque più efficaci rispetto al
fax, sarebbe comunque sempre necessaria una valutazione ponderata da
parte degli enti sui documenti rispetto ai quali ritenere
sufficienti, per grado di certezza legale che dovrebbero assicurare e
per livello di sicurezza e di riservatezza che richiedono, forme di
validazione telematica diverse dalla firma digitale20.
Non è poi un caso aver fatto riferimento al termine validazione,
anziché a quello più tradizionale di sottoscrizione. In questa
sede, infatti, appare opportuno fare un ulteriore rilievo critico
alla normativa, che non solo confonde il momento dell'identificazione
di un soggetto da parte di un sistema informatico con quello della
sottoscrizione vera e propria, ma non considera nemmeno che i sistemi
di sottoscrizione di un documento informatico possono essere diversi
da quello della firma usato sul tradizionale supporto cartaceo. Ecco
perché parlare di sottoscrizione appare riduttivo e sicuramente
fuorviante. Sarebbe stato, perciò, opportuno fare riferimento ad una
disciplina generale sulla validazione, entro la quale poi regolare le
modalità diverse che, in base al grado di sicurezza e di certezza
legale che possono garantire, godranno di livelli di riconoscimento e
funzioni diversi da parte dell'ordinamento21.
2. Le fasi del procedimento amministrativo: la fase
dell'iniziativa. In particolare, la comunicazione di avvio del
procedimento.
Ci rimangono ora da analizzare le problematiche connesse
all'applicazione delle ICT alle comunicazioni che le pubbliche
amministrazioni hanno l'obbligo di effettuare nell'ambito dei
procedimenti amministrativi, in primis alla comunicazione di
avvio del procedimento (d'ora in poi CAP), che rappresenta il primo
adempimento a carico del responsabile del procedimento al momento
dell'avvio del procedimento amministrativo. La disciplina della CAP
è stata interessata da due modifiche: la prima contenuta nell'art.
41, c. 2, secondo periodo, CAD, ai sensi del quale "all'atto
della comunicazione dell'avvio del procedimento...(la pubblica
amministrazione titolare del procedimento) comunica agli interessati
le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui
all'art. 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241"; la
seconda, operata dalla l. 15 del 2005 ed incidente sull'art. 8
della l. 241, che risulta ora ampliato nella parte in cui prevede,
tra i contenuti obbligatori della comunicazione, anche una serie di
dati aggiuntivi, e cioè la data entro la quale deve concludersi il
procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione (art. 8, c. 1, lett. c-bis)), nonché,
nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione
della relativa istanza (art. 8, c. 1, lett. c-ter)).
In ordine alla prima modifica, la scelta del legislatore appare
coerente con l'impostazione generale del CAD, e cioè con la
volontà di garantire, attraverso esso, la più ampia diffusione
degli strumenti tecnologici nell'ambito dei rapporti tra pubbliche
amministrazioni ed utenti. Tuttavia, anche in questo caso, non si può
evitare di muovere alcuni rilievi critici. Come già accennato, le
relazioni intrattenute dalle p.a. sono, per la maggior parte dei
casi, di tipo "bidirezionale", e, pertanto, suddivisibili in
relazioni utente → P.A. e relazioni P.A. → utente. Se per le
prime valgono le considerazioni precedentemente svolte in relazione
alle modalità alternative di presentazione delle istanze degli
utenti alle pubbliche amministrazioni, è un'ovvia
conseguenza che una corretta gestione delle seconde richiede la
soluzione dei problemi evidenziati in ordine alle prime. Infatti, dal
momento che le pubbliche amministrazioni sono tenute a garantire
l'esercizio di determinati diritti (in questo caso i diritti degli
intervenienti al procedimento amministrativo di presa visione degli
atti amministrativi e di presentazione di memorie scritte e
documenti) anche attraverso modalità telematiche, e a darne
comunicazione agli interessati all'atto della comunicazione di
avvio, appare del tutto evidente come questo obbligo possa essere
pienamente adempiuto solo nella misura in cui vengano risolti i
problemi, già evidenziati, che si presentano nelle relazioni utente
→ P.A. Si tratta di problematiche di fondamentale importanza,
soprattutto se si tiene conto dell'attuale tendenza a considerare
tali prestazioni come oggetto di veri e propri diritti soggettivi che
gli utenti vanterebbero nei confronti delle amministrazioni.
Per quanto riguarda, invece, le modifiche operate dalla l. 15, si
tratta, come ha già evidenziato un'attenta dottrina, di "un
tentativo del legislatore di rendere più stringente l'obbligo
delle amministrazioni di provvedere entro termini certi e
predeterminati"22 e, per ciò che concerne i procedimenti attivati su istanza di parte,
di una messa in discussione di quelle posizioni giurisprudenziali che
erano arrivate ad escludere l'illegittimità del provvedimento
finale adottato senza il previo avviso all'istante dell'inizio
dell'attività, sulla base di un giudizio di superfluità di una
tale comunicazione nei confronti di un soggetto che, proprio perché
istante, si riteneva già edotto dell'avvio dell'attività
amministrativa23.
Rinviando a sedi più appropriate l'approfondimento delle tematiche
emerse, per i profili che qui interessano occorre innanzitutto capire
quali siano, tra i nuovi strumenti offerti dalla tecnologia, quelli
idonei a garantire un corretto adempimento dell'obbligo di
comunicazione in questione e se si presentano particolari
problematiche a riguardo.
Prima di procedere all'analisi, però, occorre innanzitutto
distinguere a seconda che si tratti di procedimenti attivati
d'ufficio dall'amministrazione o di procedimenti avviati su
istanza di parte, e questo perché è in relazione a quest'ultima
tipologia che sembrano potersi segnalare le maggiori novità in fatto
di informatizzazione. Infatti, se nel primo caso lo strumento fino ad
ora tradizionalmente utilizzato è stato quello della lettera
raccomandata, - strumento il cui uso sembra peraltro destinato a
perdurare e vedremo in seguito perché -24,
nel secondo caso, invece, si inizia a registrare l'impiego di
modalità di comunicazione diverse da quelle tradizionali, che si
avvalgono appunto delle nuove tecnologie. Solo per fare un esempio,
in alcuni casi la comunicazione di avvio è oggi rappresentata da una
ricevuta che l'amministrazione rilascia al momento della
presentazione dell'istanza da parte dell'utente e che risulta
completa di tutti i contenuti prescritti dalla legge25.
Tale ricevuta viene rilasciata automaticamente dal sistema di
protocollo contestualmente alla registrazione della pratica nel
sistema documentale dell'amministrazione. Si tratta in questo caso
di una fase ancora non completamente informatizzata, in quanto
risulta ancora necessario un passaggio "fisico" dell'utente
allo sportello. Le ipotesi in cui dall'istanza "virtuale"
prenda avvio automaticamente un procedimento anch'esso
completamente virtuale appaiono ancora appartenere ad un futuro
lontano, soprattutto tenendo conto della necessità di risolvere
preliminarmente alcuni nodi assai problematici. Uno di questi è
costituito dalla necessità di garantire un'adeguata selezione ed
integrazione di tutte le richieste di cui è destinataria la pubblica
amministrazione. In altre parole, l'adozione di un sistema del
tutto automatico di recezione delle istanze delle utenze e di
contestuale registrazione ed avvio della pratica corrispondente
potrebbe non garantire una corretta individuazione di quelle che sono
le reali istanze a fronte della spesso immane mole di richieste che
vengono avanzate nei confronti delle amministrazioni ogni giorno. Se
è vero, infatti, che le pubbliche amministrazione hanno, a seguito
della presentazione di un'istanza, un duplice obbligo di adempiere,
l'obbligo cioè a procedere ed a provvedere (art. 2, c. 1, l.
241/90) 26,
è altrettanto vero che vi è la necessità, per ovvie ragioni di
corretta organizzazione delle attività amministrative, di
riconoscere alle amministrazioni la facoltà di valutare
l'ammissibilità delle richieste che gli pervengono, di richiederne
le necessarie integrazioni e di catalogarle ai fini di una corretta
collocazione della pratica nell'area organizzativa più idonea e,
di conseguenza, nel flusso documentale più appropriato. Pertanto,
pur in presenza di sistemi di protocollo capaci di automatizzare
completamente tutti i passaggi della fase di avvio del procedimento
amministrativo (presentazione istanza - registrazione istanza/avvio
pratica - comunicazione automatica dell'avvio del procedimento),
non sembra così determinante per il miglioramento dell'azione
amministrativa arrivare ad una tale ipotesi. In altre parole, anche a
voler automatizzare il più possibile, appare sicuramente più
ragionevole garantire quegli spazi di discrezionalità che appaiono
ancora indispensabili per una corretta gestione dell'attività
amministrativa. Si tratta, d'altronde, di una possibilità
ampiamente garantita dalla normativa vigente: a fronte, infatti, del
diritto dell'utente di presentare un'istanza con modalità
informatiche e telematiche e di provvedere, con le medesime modalità,
a tutti gli adempimenti eventualmente necessari all'espletamento
della pratica vi è il corrispondente obbligo dell'amministrazione
di rendere effettivi questi diritti, salvaguardando però tutto ciò
che è necessario al fine di evitare aggravamenti del procedimento o
inefficienze di qualunque genere (art. 1, c. 2, l. 241/90)27.
Se accettare automaticamente tutte le richieste e le istanze in
arrivo ed avviare contestualmente tanti procedimenti quante sono le
richieste avanzate significasse ingolfare l'attività
amministrativa e renderla ancora più inefficiente,- ipotesi, del
resto, altamente probabile a verificarsi -, sarebbe sicuramente
preferibile un minor grado di automazione che consenta quel grado di
discrezionalità necessario ad una corretta organizzazione
dell'azione amministrativa28.
Se, dunque, all'amministrazione resta un potere di "filtro"
delle domande che le vengono presentate, c'è da dire anche che
nulla impedisce all'utente di dichiarare, al momento della
presentazione della istanza, la volontà di utilizzare le tecnologie
ICT nel suo rapporto con l'amministrazione, prima ancora cioè
dell'indicazione da parte dell'amministrazione della possibilità
di esercitare i diritti di partecipazione al procedimento anche
attraverso le nuove modalità telematiche (indicazione che,
ricordiamo, è diventata obbligatoria in seguito alle modifiche
apportare dalla l. 15/2005 all'art. 8 della l. 241/1990). Pertanto,
una volta accettata l'istanza, sia essa presentata in formato
cartaceo sia essa presentata in modalità informatica,
l'amministrazione avrà comunque e sempre il dovere di adempiere
secondo le modalità scelte dall'utente, dovendo, per esempio,
poter assicurare che le modalità telematiche siano utilizzate sin
dal momento della CAP, che potrebbe così essere inviata per posta
elettronica. Nel contesto appena delineato è facile comprendere come
il ruolo del responsabile del procedimento assuma nuovi connotati,
rimanendo in capo a lui l'esercizio di quel potere discrezionale
cui si accennava sopra e, contestualmente, la responsabilità di
garantire all'utenza l'utilizzo di tutti quegli strumenti, vecchi
e nuovi, idonei ad assicurare una partecipazione effettiva al
procedimento.
Se questo vale in generale per i procedimenti avviati su istanza di
parte, per i procedimenti d'ufficio, invece, la situazione è per
alcuni aspetti diversa. Innanzitutto, e a differenza di quanto invece
può accadere per i procedimenti su istanza di parte, non sarà
possibile attivare sin da subito le modalità telematiche
nell'interazione p.a.- utente, dal momento che quest'ultimo viene
a conoscenza del suo coinvolgimento nel procedimento per effetto
della CAP e non prima; in secondo luogo, e conseguentemente, la
pretesa dell'utente ad interagire con l'amministrazione mediante
strumenti telematici appare compromessa quanto meno per questa fase
iniziale del procedimento, non potendo l'utente esercitare il suo
diritto di scelta in una fase antecedente la ricezione della
comunicazione di avvio. Stante così le cose, si comprende come la
CAP sia destinata a rivestire un'importanza probabilmente maggiore
per questo tipo di procedimenti piuttosto che per quelli avviati su
istanza di parte, perché ad essa sola spetta la funzione di indicare
all'utente, nelle primissime fasi del procedimento, tutti quei
diritti di cui egli gode nel suo rapporto con l'amministrazione29.
Infine, un accenno merita l'utilizzo delle ICT nei casi previsti
dal c. 3 dell'art. 8 della l. 241, ossia quei casi in cui "Qualora
per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione
provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
di pubblicità idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima". Non c'è dubbio che, nei
predetti casi, i nuovi strumenti, viste le intrinseche potenzialità
legate alla velocità ed alla pervasività delle comunicazioni che
essi consentono, potrebbero di certo rappresentare un'ottima
occasione per le pubbliche amministrazioni di garantire ai propri
interlocutori una partecipazione al procedimento più piena.
Tuttavia, appare doveroso sottolineare il concetto di idoneità richiamato dalla norma che impone sempre alle amministrazioni di
tenere conto del contesto in cui vengono adottate le forme di
pubblicità. Una comunicazione di avvio pubblicizzata, per
esempio, attraverso l'impiego della rete internet non avrebbe senso
in un contesto caratterizzato da un basso livello di scolarizzazione
informatica. I nuovi strumenti devono rappresentare sempre un valore
aggiunto per l'attività amministrativa, integrando e, nella
migliore delle ipotesi, sostituendo, gli strumenti tradizionali che
appaiono meno efficaci, ma non devono mai essere utilizzati in quei
contesti in cui determinerebbero solo ed esclusivamente degli
svantaggi o degli oneri troppo gravosi per gli utenti, dando luogo ad
inefficienze e, ancor peggio, a discriminazioni nell'esercizio dei
diritti dell'utenza nei confronti della P.A.. La validità di
questo approccio trova, del resto, conferma anche in una recente
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, che privilegia
appunto la multicanalità dei servizi on line30.
3. Considerazioni conclusive.
Alla luce delle considerazioni appena svolte, è senza dubbio facile
evidenziare, da una parte, le enormi potenzialità e le altrettante
difficoltà della implementazione delle ICT nel complesso iter
amministrativo e, dall'altra, il rilevante ruolo che continua a
svolgere il responsabile del procedimento in queste primissime fasi
del procedimento; ruolo che coinvolge fondamentalmente due aspetti:
il controllo e l'utilizzo dei mezzi di comunicazione/interazione
tra p.a. ed utenti, e l'individuazione dei soggetti destinatari
delle comunicazioni.
Il quadro normativo in materia è, come abbiamo visto, complesso e,
purtroppo, spesso oscuro. Gli sforzi della dottrina si risolvono,
pertanto, nella maggioranza dei casi, in tentativi di fare chiarezza
e, soprattutto, di semplificare ed agevolare un'implementazione
che, come detto, non si presenta semplice. Del resto, la
semplificazione come canone ermeneutico delle disposizioni normative
in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa appare
imposta dall'intera produzione legislativa in materia, a partire
dal primo intervento volto a dare ingresso al documento informatico
amministrativo, realizzatosi attraverso l'art. 15, co. 2, l. n.
59/97, fino ad arrivare all'attuale CAD, dove l'intento della
semplificazione è chiaramente indicato dall'art. 15, co. 2.
Ed è con questo intento semplificatore che si vogliono concludere
queste prime riflessioni, accennando, in particolare, ad alcune
interessanti posizioni dottrinali in tema di posta elettronica
certificata, che, a parere di chi scrive, meritano attenzione proprio
laddove tentano di assicurare l'adozione "semplificata" delle
nuove tecnologie anche nelle prime fasi del procedimento
amministrativo oggetto della presente indagine.
Il problema che si tenta di affrontare è quello relativo al rapporto
tra la PEC e la firma digitale, se si tratti cioè di due strumenti
complementari o alternativi. "E' plausibile - ci si chiede -
che il loro uso combinato in taluni casi rappresenti una
sovrapposizione non necessaria, che va contro i principi della
semplificazione amministrativa?" 31.
A tal fine si individua nell'art. 47 CAD una rilevante eccezione
alla regola della complementarietà, cui sembrerebbe informata la
normativa vigente: nel citato articolo, che riguarda le comunicazioni
di documenti tra le P.A., la PEC e la firma digitale sono poste sullo
stesso piano, considerate come strumenti alternativi di
identificazione32;
ma tale deroga sembrerebbe configurabile, come del resto abbiamo
sottolineato nelle considerazioni precedenti, anche nella fattispecie
prevista dall'art. 45 CAD, laddove prevede che "I documenti
trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi
mezzo telematico o informatico...idoneo ad accertare la fonte di
provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del documento
originale"33.
Inoltre, si sostiene che l'abrogazione da parte del CAD dell'art.
10 del d.P.R. n. 445/00 (che attribuiva il requisito legale della
forma scritta ad substantiam al documento informatico
sottoscritto con firma elettronica) non possa "essere interpretata
nel senso che i documenti elettronici firmati con firma semplice non
soddisfino più il requisito legale della forma scritta, altrimenti
dovremmo affermare che l'unico strumento per la sottoscrizione
informatica valido a tutti gli effetti di legge è la firma digitale
ed in tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
la firma autografa o la firma, comunque prevista, dovrebbe essere
sostituita dalla firma digitale e non dalla posta elettronica
certificata, come invece sembra consentire la novella"34.
La novella cui ci si riferisce è quella che introduce, nell'art.
20 CAD relativo al documento informatico, il co. 1-bis, ai sensi del
quale "L'idoneità del documento informatico a soddisfare il
requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio,
tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità,
sicurezza, integrità ed immodificabilità", e
l'interpretazione che si da di essa è, ancora una volta, tesa alla
semplificazione: in base alla nuova normativa un documento
informatico potrebbe soddisfare il requisito della forma scritta
anche se non firmato.
L'esigenza, dunque, è sempre quella di garantire un uso razionale
e ragionevole delle ICT, uso che, a sua volta, assicuri la presenza
sul territorio di una pubblica amministrazione "funzionante".
L'impressione, a parere di chi scrive, è che forse sarebbe stata
preferibile una normativa più di principio e meno di dettaglio. Ma,
visto il quadro normativo esistente, non resta altro che cercare,
sempre ovviamente laddove possibile, un'interpretazione
semplificante.
1 Si stabilisce, infatti, che "entro il termine di dieci giorni
dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di
presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente
correlate da documenti"... "dell'eventuale mancato
accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione
del provvedimento finale". Per approfondimenti si rinvia a A.
Sandulli, L'accesso ai documenti amministrativi, in Gior.
Dir. amm., fasc. 5, 2005, p. 501 - 503.
2 Il raccordo tra le due disposizioni è operato dal legislatore, da
un lato, attraverso il rinvio espresso (contenuto nel c. 1 dell'art.
65 CAD) ai cc. 1 e 3 dell'art. 38 TUDA, e, dall'altro,
attraverso la riformulazione del c. 2 dell'art. 38 stesso, in
parte confluito nel c. 1 dell'art. 65, in parte sostituito ad
opera del c. 4 dell'art. 65.
3 E. Carloni, Servizi in rete, in (a cura di) E. Carloni,
Codice delle amministrazioni digitali, Maggioli Ed., 2005.
4 Secondo autorevole dottrina "almeno per quanto riguarda le
disposizioni sulla semplificazione della documentazione
amministrativa, per istanza non deve intendersi esclusivamente la
domanda rivolta dall'interessato all'amministrazione pubblica
per ottenere l'emanazione di un provvedimento, ma in senso più
generale qualsiasi atto che dia inizio ad un procedimento a
iniziativa di parte, anche se non configurabile in senso stretto
come domanda rivolta alla pubblica amministrazione"
(M.Bombardelli, La semplificazione della documentazione
amministrativa: strumenti e tecniche in G.Arena, M.Bombardelli,
M.P.Guerra, A.Masucci, La documentazione...cit., pag.147).
Ancora, gli atti di iniziativa di parte, alla cui categoria la
dottrina riconduce le istanze, "rientrano nelle manifestazioni
di volontà, cioè implicano l'esigenza di tutelare un interesse
protetto e la volizione di iniziare il procedimento e dar corso
all'azione amministrativa", con ciò distinguendosi dalle
denunce che, invece, "sono semplici manifestazioni di opinione
o di rappresentazione, che comportano, di per sé, non l'inizio
del procedimento e l'obbligo di provvedere, ma semplicemente
l'obbligo di esaminare e delibare la denuncia, cioè di porre in
essere un'attività pre-procedimentale" (A.Sandulli, Il
procedimento in Trattato di Diritto amministrativo a cura di
S.Cassese, Giuffrè Editore, Milano, II Ed., 2003, pag.1105).
5 L'intento della semplificazione è chiaramente indicato dall'art.
15, c. 2 CAD, ai sensi del quale "[...] le pubbliche
amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e
semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali,
i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di
presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese,
assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni
tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all'articolo
71".
6 Le norme da tenere presente a tal proposito sono l'art. 21.3 CAD
(ex art 23.3 del T.U. 445/00, così come modificato dall'art. 9
d.P.R. 137/03), in base al quale "l'apposizione ad un
documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di
firma elettronica qualificata basata su un certificato revocato,
scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione", e l'art.
52 d.P.C.M. 13 gennaio 2004 (ex art. 60 delle regole tecniche
contenute nel d.P.C.M.. 8 febbraio 1999), che detta la disciplina da
rispettare per prolungare la validità dei documenti informatici,
dopo la scadenza del certificato (tenuto dall'ente certificatore e
relativo al singolo soggetto), attraverso l'applicazione di marche
temporali. Anche se il problema di garantire la validità del
documento informatico dopo la scadenza del certificato appare più
serio nel settore privato che in quello pubblico (visto che in
relazione a quest'ultimo esistono perlomeno delle regole
specifiche per la conservazione dei documenti su supporti ottici),
la situazione risulta ancora, come appunto accennato, in fase di
avvio. La conservazione del documento informatico sottoscritto
presuppone un servizio di marcatura temporale e, meglio ancora, di
deposito documentale ex art. 50 d.P.C.M. 13 gennaio 2004 (ex art. 59
reg.tec. d.P.C.M. 8 febbraio 1999), una sorta di banca documentale
in cui il certificatore provvede alla suddetta manutenzione del
documento, garantendone così la continuità nel tempo degli effetti
giuridici. In una prima fase, vi erano certificatori che
rilasciavano la firma digitale, ma non il servizio di marcatura
temporale [...] mentre il servizio di conservazione risultava essere
solo preventivato. Non a caso c'è chi si chiedeva come fosse
possibile proporre la firma digitale e non fornire gli essenziali
servizi di conservazione documentale (G.Dalla Riva, I mille
problemi della firma digitale, disponibile su www.interlex.it).
Successivamente queste marche temporali venivano emesse da un
server del CNIPA ed erano gratuite, quindi apporre una firma non
aveva costi oltre quello di dotarsi del dispositivo e del
certificato. Dal 15 dicembre 2004, invece, le marche temporali non
vengono più emesse dallo Stato, ma dagli stessi privati che vendono
i certificati ed i dispositivi di firma. Tale situazione pone dei
problemi di costi per l'utente e suscita perplessità sulla scelta
di privatizzare attività che, garantendo un sistema di certezze
giuridiche, rispondono ad una finalità di interesse pubblico che
forse sarebbe stato meglio mantenere in capo allo Stato (M.A.
Calamari, Cassandra Crossing/ La privatizzazione del Tempo, disponibile su http://punto-informatico.it).
Tuttavia, è comunque doveroso ricordare le prime soluzioni di
successo che si iniziano a registrare in materia di archiviazione
elettronica, prima fra tutte quella dell'Università di Bologna,
che, tramite la sua società Unimatica, ha sviluppato un sistema di
archiviazione già adottato dall'ateneo bolognese e dalla
Provincia di Bologna, aggiudicandosi anche l'asta pubblica per la
fornitura del software per l'archiviazione e la conservazione a
lungo termine dei documenti informatici nell'ambito del piano di
e-Government nazionale DOCAREA. La procedura che esegue la
conservazione nel tempo dei documenti sottoscritti con firma
digitale rispetta le regole tecniche per la riproduzione e
conservazione di documenti su supporto ottico definite nella
deliberazione CNIPA n. 11 del 19 Febbraio 2004 e nel d.P.C.M 13
Gennaio 2004. La procedura assolve tutte le fasi del processo di
archiviazione elettronica e conservazione di documenti informatici;
avviene mediante la memorizzazione su supporti ottici o magnetici e
termina con l'apposizione, sull'insieme dei documenti, del
riferimento temporale (Time Stamping) e della firma digitale da
parte del responsabile della conservazione che attesta il corretto
svolgimento del processo (si veda il sito
http://www.forumpa.it/forumpanet/2005/10/04/casi.html).
Per una distinzione delle problematiche dell'archiviazione e della
conservazione a seconda che si tratti di documenti cartacei o
informatici si veda anche S. Pigliapoco, La memoria digitale
delle amministrazioni. Requisiti, metodi e sistemi per la
produzione, archiviazione e conservazione dei documenti informatici,
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2005. Infine, bisogna ricordare
che, nel novembre 2004, è stato istituito il Gruppo di Lavoro per
la "dematerializzazione della documentazione tramite supporto
digitale", promosso dal Ministro per l'Innovazione e le
Tecnologie e coordinato dal CNIPA. Tra i suoi compiti quello di
individuare criteri e modalità tecniche per la conservazione
digitale delle diverse tipologie di documenti amministrativi. Nel
marzo 2006, è stato infine pubblicato il "Libro bianco sulla
dematerializzazione della documentazione tramite supporto digitale"
(disponibile sul sito www.cnipa.gov.it), ossia una raccolta delle
norme del settore e delle proposte presentate da enti e associazioni
di categoria nell'ambito delle audizioni effettuate dal Gruppo di
Lavoro interministeriale, la cui finalità è quella di fornire
un'analisi approfondita sullo stato dell'informatizzazione delle
pubbliche amministrazioni (Per un commento al Libro bianco citato si
v. Manlio Cammarata, Se abolire la carta è possibile solo "sulla
carta", del 3.04.06 disponibile sul sito www.interlex.it).
7 In relazione alla "storia" ed ai problemi connessi
all'implementazione della CIE si veda Manlio Cammarata, CIE:
un miliardo di euro buttati via?, del 23.07.07, disponibile su
www.interlex.it. Quanto allo stato di implementazione della CNS si
v.
http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%C3%A0/Certificatori_accreditati/Carta_Nazionale_dei_Servizi/.
Merita, infine, segnalare le preoccupazioni che sono state espresse
dall'ANCI (Associazione Nazionale Comuni d'Italia) in merito
all'obbligatorietà del rilascio della CIE su tutto il territorio
nazionale a partire dal 1°gennaio 2006 della CIE (così come
previsto dall'art. 7 vicies-ter della legge 31 marzo 2005,
n. 43) ed al collegamento di tutti i Comuni italiani all'Indice
nazionale delle anagrafi (INA) entro il 31 ottobre 2005. Secondo
l'ANCI, infatti, il governo oltre a non aver tenuto in debito
conto le problematiche emerse nel corso della sperimentazione per la
messa a punto, il perfezionamento e la piena operatività del nuovo
sistema di emissione del rilascio del documento di identità, non ha
previsto neanche le adeguate coperture finanziarie per sostenere il
processo d'innovazione in questione. Un tentativo di risposta ai
problemi sollevati dall'Anci è parso venire dal disegno di legge
n. 3613-quater, presentato nella XIV legislatura, in base al
quale, all'atto del rilascio della CIE da parte del comune di
residenza o d'iscrizione all'anagrafe italiani residenti
all'estero (AIRE), i soggetti richiedenti sono tenuti a
corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie alla loro
produzione e spedizione, nonché per la manutenzione necessaria
all'espletamento dei servizi ad esse connessi. Oltre poi a
stabilire la destinazione delle somme così introitate e la
regolamentazione delle attività dei centri di produzione della CIE,
il disegno di legge prevede anche la possibilità di stipula di
convenzioni o accordi, nonché di indizione di gare con pubbliche
amministrazioni, con società o altri soggetti privati per lo
svolgimento delle attività di produzione, emissione e gestione
della carta ed ai fini di contenimento dei prezzi di cessione della
carta. Tuttavia tale disegno di legge non ha completato il suo iter
e l'unico, piccolo passo in avanti in materia sembra essere
costituito dalla previsione contenuta nel d.m. dell' 8/11/2007
recante le Regole tecniche della Carta d'identita' elettronica,
laddove prevede la possibilità per i Comuni di esercitare in forma
associata le funzioni relative all'emissione della CIE (Paolo
Subioli, Rilascio, via libera alla gestione associata. I Comuni
possono esercitare le funzioni di emissione della CIE attraverso i
Centri di servizio territoriali. Istituiti tre organismi per
governare l'entrata a regime del procedimento, in Guida agli
Enti Locali n. 48 del 08/12/2007).
8 "L'errore sta nel fatto che le dichiarazioni inviate in base ad
identificazione mediante l'uso della CIE o della CNS, non possono
avere altro che una validità istantanea.[...]. Non essendo,
infatti, il documento firmato in modo digitale, e quindi non
essendone protetta l'integrità, esso, una volta giunto a
destinazione, è soggetto (almeno in teoria) ad alterazioni fatte
all'insaputa dell'autore, senza che sia possibile rilevarle"
(F.Ruggieri, Gli errori tecnici dello schema di recepimento,
del 17.01.02, disponibile su www.interlex.it).
9 Si fa, per esempio, riferimento ai c.d. certificati digitali. Questi
ultimi non sono altro che identità elettroniche, ossia files,
rilasciate da istituzioni fidate; hanno una validità temporale
limitata e garantiscono l'identità di una figura in rete. Tali
certificati vengono sempre più utilizzati dalle aziende che operano
nel mondo del commercio elettronico business-to-business per
rendere sicure le transazioni on line (si veda anche sull'argomento
Luigi Neirotti, Firmare elettronicamente non sempre
equivale a "sottoscrivere", dell'8.06.05 disponibile
sul sito www.interlex.it).
.
10 Il testo del c. 2 dell'art. 65, in base alle citate modifiche
(successivamente riportate in grassetto), recita: "Le
istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle
istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa
apposta alla presenza del dipendente addetto al procedimento; resta
salva la facoltà della pubblica amministrazione di stabilire i casi
in cui è necessaria la sottoscrizione mediante firma digitale".
11 In altre parole si rimprovera al legislatore del CAD, da una parte,
di aver incentrato fino ad ora la sua attenzione sulla disciplina
della sottoscrizione trascurando l'utilizzo delle firme elettroniche
come mero strumento di sicurezza informatica e/o di identificazione
ai fini dell'accesso in rete (si veda sull'argomento Luigi
Neirotti, Firmare elettronicamente...op. cit
e, sempre dello stesso autore, Definizioni "definitorie",
definizioni "interpretative" e interpretazioni "definitorie":
una proposta, del 3.11.05, disponibile su www.interlex.it),
nonché di aver ingenerato confusione sulle firme elettroniche ed i
documenti informatici in generale: "le definizioni rattoppate e le
disposizioni sull'efficacia sostanziale e probatoria dei documenti
non risolvono la questione di fondo su che cosa è una "firma"
e che cosa non lo è. E non ricostruiscono la completa equiparazione
della firma "forte" alla firma autografa, mantenendo la
dissimmetria ordinamentale e l'incoerenza con la normativa europea
specificamente richieste dal Consiglio di Stato" (Manlio
Cammarata, Correzioni insufficienti per norme
inapplicate, del 20.03.06, disponibile su www.interlex.it).
12 "E' nota a tutti la totale insicurezza del fax che, fra l'altro,
non consente nemmeno l'identificazione a distanza attraverso la
CIE o la CNS, imposta [..] per la validità dell'istanza o della
dichiarazione". M. Cammarata, L'occasione buona per fare
chiarezza, del 19.09.03, disponibile su www.interlex.it.
In questo articolo, inoltre, vengono messe in discussione anche le
carte che identificano il mittente (CIE e CNS), "perché in
assenza della firma digitale non si possono rilevare alterazioni,
anche accidentali, degli atti trasmessi. Se per la validità
dell'atto cartaceo è necessaria la sottoscrizione autografa, e le
eventuali alterazioni del contenuto sono facilmente rilevabili,
nell'atto telematico non si può fare a meno della firma digitale,
l'unica soluzione per garantire l'integrità del documento
trasmesso per via telematica. Senza contare che dovrebbe essere
obbligatorio anche l'uso della posta certificata, per ottenere
l'equivalente della ricevuta della "raccomandata" inviata
attraverso la posta certificata". Non solo, lo stesso autore
deplora qualsiasi tentativo di equivalenza tra firma digitale e
sistemi di riconoscimento basati su userid e password. Si veda
l'articolo Userid e password non sono una "firma elettronica" del 02.10.03, disponibile su www.interlex.it.
Ritornando al fax, però, è
doveroso menzionare orientamenti diversi presenti in giurisprudenza
che considerano il fax uno strumento valido e soprattutto
sufficientemente sicuro. V. sentenza T.A.R. Sardegna del 25 marzo
2005, 555, Cons. St. sez. V 20 aprile 2000, n. 2436, Cons. St. sez.
V 24 aprile 2002, n. 2207.
13 Si tratta, inoltre, di una validità legale peculiare; in dottrina,
infatti, c'è chi ha osservato che le istanze e le dichiarazioni
presentate alla P.A. ex art. 65, co. 1, CAD avrebbero l'efficacia
probatoria delle scritture autenticate ex art. 2073 c.c. (perché
"equivalenti alle istanze ed alle dichiarazioni sottoscritte con
firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al
procedimento"), a differenza dei documenti informatici
sottoscritti con firma digitale o con altro tipo di firma
elettronica qualificata che, ai sensi dell'art. 21, co.2, CAD,
hanno un'efficacia probatoria minore, ossia quella prevista
dall'art. 2072 c.c. ( C.Giurdanella, E.Guernaccia, Il diritto
pubblico dell'informatica nel d.lgs. 8272005: rilievi critici, in
Informatica e diritto, fasc. 1-2/2005, p. 251).
14 Come è stato fatto notare dai primi commentatori del codice, se, da
una parte, il diritto all'uso delle tecnologie è sottoposto a tre
ordini di limitazioni, in relazione, cioè, alla dimensione
territoriale delle amministrazioni rispetto al quale esso può
essere fatto valere (in quanto, con le modifiche apportate dal
decreto correttivo n 159, se, da una parte, si è eliminato il
riferimento alle sole amministrazioni centrali come soggetti
destinatari della norma, dall'altra si è circoscritta
l'applicabilità del diritto alle amministrazioni regionali e
locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative
disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa), al fatto
che sia riconosciuto solo in relazione all'uso delle tecnologie
telematiche nelle comunicazioni (e dunque non anche per scopi
diversi da quelli comunicazionali) ed alla clausola di conformità
di tale diritto "...a quanto previsto dal presente codice",
d'altra parte, per quanto riguarda le comunicazioni da parte di
cittadini/imprese, la lettura combinata dell'art. 45 e dell'art.
3 del codice "fa si che cittadini ed imprese abbiano il diritto di
effettuare le loro comunicazioni per la cui validità sia
sufficiente la forma scritta attraverso qualsiasi mezzo telematico o
informatico che consenta l'accertamento della fonte di
provenienza" (B. Ponti, Organizzazione delle pubbliche
amministrazioni - Rapporti tra Stato, Regioni ed autonomie locali, in E. Carloni (a cura di), Codice
dell'amministrazione...op.cit). "Qualche perplessità
suscita, inoltre, l'ulteriore limite oggettivo della disposizione,
sempre dell'art. 3, che prevede l'azionabilità del diritto
all'uso delle tecnologie nei soli aspetti concernenti la
comunicazione e non, in una visione più ampia, all'intero spettro
dei rapporti tra cittadino-impresa e amministrazione a partire
dall'avvio del procedimento, passando per i momenti partecipativi,
fino all'accesso agli atti" (Consiglio di Stato, Sezione
Consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza del 30 gennaio 2006, N.
della Sezione: 31/2006...op. cit.), anche se, accanto agli aspetti
negativi, va sottolineata anche la positiva innovazione del decreto
correttivo sopra citato, laddove introduce la ricorribilità al
giudice amministrativo per le controversie sul diritto all'uso delle
tecnologie; ricorribilità destinata, quanto meno nei confronti
delle amministrazioni centrali, a rendere più effettivo il diritto
in questione.
15 F. Bassanini, Il Codice della pubblica amministrazione digitale -
Luci e ombre, in Il codice dell'amministrazione digitale, ed.
Il Sole 24 ore, Milano, 2005.
16 Una tesi prospettabile a riguardo potrebbe, per esempio, fondarsi
sulla considerazione che, se la normativa, ai fini della
presentazione delle istanze alle pubbliche amministrazioni, sotto il
profilo dell'efficacia legale, mette sullo stesso piano il ricorso
alla firma digitale, alla CNS/CIE ed alle modalità alternative
previste dal c. 1 dell'art. 65, e se introduce queste ultime per
semplificare il precedente regime che prevedeva l'obbligo di
autentica, laddove il contesto non fosse ancora pronto per
l'adozione di questi strumenti, se ne potrebbe comunque ammettere
l'impiego di altri con la motivazione che questi ultimi
soddisferebbero sicuramente e addirittura in misura maggiore le
esigenze legate all'ancora riconosciuto utilizzo del fax. In altre
parole, dovrebbero potersi ammettere, in virtù di un lapalissiano
principio di ragionevolezza, tutti quegli strumenti che possono
essere considerati equivalenti o addirittura più efficaci del fax.
Si potrebbe, per esempio, pensare alle firme elettroniche "leggere",
alle quali, in base alla normativa attuale, non potrebbe comunque
negarsi rilevanza giuridica né ammissibilità come mezzo di prova.
Questa interpretazione, che sicuramente appare immediatamente in
contrasto con la lettera della disposizione contenuta nell'art.
65. 1, che, come abbiamo visto, riconosce come strumenti validi per
la trasmissione telematica di documenti informatici alla pubblica
amministrazione unicamente la firma digitale, vale a dire la firma
elettronica "forte", la CIE e la CNS, potrebbe perciò essere
sostenuta da una considerazione sistematica della normativa, che,
equiparando il fax alla firma digitale, permette interpretazioni
diverse, e dalla ratio che il legislatore con questa normativa ha
cercato di attuare, ossia quella della semplificazione. Ed ancora, e
qui si accenna ad un problema in realtà meritevole di altrettanta
attenzione, nel caso in cui si tratti di autonomie territoriali,
un'altra possibilità potrebbe essere quella di invocare
l'autonomia organizzativa che consentirebbe alle stesse di
stabilire autonomamente quali siano le modalità di tipo
organizzativo (a cui potrebbero essere ricondotte quelle di
presentazione delle istanze) più efficaci ed efficienti nel loro
rapporto con l'utenza. E proprio questa possibilità potrebbe
trovare ora una sua giustificazione nella recente modifica apportata
al CAD dal decreto n. 159, laddove sancisce il diritto all'uso
delle tecnologie dei cittadini e delle imprese anche nei confronti
delle amministrazioni regionali e locali, ma al contempo ne
circoscrive l'applicazione "nei limiti delle risorse
tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro
autonomia normativa".
17 F. Bassanini, Il Codice della pubblica...op. cit..
18Sull'argomento
si veda la nota di S.Paparo, Perché i servizi on-line rischiamo
di rimanere al "palo", disponibile su www.astridonline.it.
19 Nel parere del Consiglio di Stato sul decreto di modifica del CAD si
legge infatti che: "Il testo risultante dalle modifiche introdotte
dal decreto integrativo rafforza, particolarmente sotto il profilo
probatorio, il valore legale del documento informatico sottoscritto
con firma digitale a scapito del documento formato sul tradizionale
supporto cartaceo" e che "Le norme del decreto legislativo (che
sono soprattutto norme di recepimento, nella specifica materia,
delle disposizioni comunitarie) non sembrano recepire correttamente
il diritto comunitario nel diritto interno e, soprattutto, sembrano
alterare il sistema delle prove nel processo civile". "In altri
termini, - sostiene sempre il Consiglio di Stato - come dalla
sottoscrizione autografa si ricava la presunzione di legge, sino a
prova contraria, del consenso del firmatario sul contenuto del
documento, così dalla sottoscrizione del documento informatico,
mediante la firma digitale, l'ordinamento dovrebbe trarre le
medesime presunzioni legali, identificando nell'autore della firma
digitale l'autore del documento informatico a cui attribuire gli
effetti dell'atto. Nel testo del decreto correttivo, invece, la
parità di condizioni è soltanto apparente, poiché l'efficacia
probatoria della scrittura informatica è rafforzata dalla maggiore
difficoltà del disconoscimento giudiziale della firma (artt. 214 e
ss. c.p.c.). Sostenere che l'uso dello strumento di firma "si
presume riconducibile al titolare" e che soddisfa "comunque"
il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto
pena di nullità, dall'articolo 1350 c.c., equivale, in sostanza,
ad introdurre nell'ordinamento una presunzione di riconoscimento
della provenienza del documento simile a quella prevista dall'art.
2703 c.c. per gli atti formati dal pubblico ufficiale (la firma, per
così dire, "si ha per riconosciuta" anche se essa non è stata
apposta davanti al pubblico ufficiale). Pertanto, mentre colui
contro il quale viene esibita in giudizio una falsa scrittura
cartacea può limitarsi a disconoscere la propria firma dando luogo
alla speciale procedura di verificazione prevista dagli artt. 214 e
ss. c.p.c. (nella quale è colui che intende utilizzare la scrittura
che deve provarne la autenticità), la parte processuale, contro la
quale viene esibita in giudizio una falsa scrittura formata su
supporto informatico, oltre a disconoscere la propria firma deve
anche fornire le prove della sua falsità, con un'inversione
dell'onere probatorio che appare ingiustificato". (Consiglio di
Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza del 30
gennaio 2006, N. della Sezione: 31/2006...op. cit.). Se, da una
parte, di questi rilievi critici non pare sia stato tenuto conto nel
decreto correttivo n. 159, dall'altra, è sembrato addirittura
che le modifiche apportate al CAD abbiano accentuato le disarmonie
e la confusione in materia (Manlio Cammarata, Firma digitale:
ancora l'ottusa arroganza del legislatore del 22.05.06,
disponibile su www.interlex.it).
20 Non a caso è stata proposto da parte di qualche autore un vero e
proprio ripensamento della teoria del documento amministrativo, con
particolare attenzione al problema della sua sottoscrizione. Vedasi
a questo proposito G. Cammarota, Nuove regole in tema di
sottoscrizione del documento informatico: il decreto legislativo n.
10/2002 di recepimento della direttiva 1999/93/CE relativa ad un
quadro comunitario per le firme elettroniche",in Riv. Trim.
Sc. amm., 2002, p. 118-120.
21 Del resto, "la stessa traduzione del termine digital
signature con "firma elettronica"
è inesatta e fuorviante. Perché in inglese signature non vuol dire soltanto "firma", ma anche "segno",
"vidimazione" e "marchio", fino alla "sigla
musicale". Nel linguaggio degli esperti di virus informatici
significa anche "impronta". Da qui possiamo arrivare al
nocciolo del problema, all'equivoco di fondo: quando in inglese si
parla di digital (o
electronic) signature, non ci si riferisce solo al
concetto di "firma" come è presente nell'ordinamento
italiano, dove è sostanzialmente sinonimo di "sottoscrizione
autografa" tracciata da una persona fisica. L'espressione
signature vale anche
per una serie di altri strumenti, fra i quali rientrano, per
esempio, molti protocolli di sicurezza delle transazioni
telematiche. Dove a "firmare" non sono gli uomini, ma le
macchine, e quindi la qualificazione giuridica di "firma"
non è appropriata per il nostro ordinamento. Dunque il concetto che
dovrà essere tenuto presente nell'indispensabile revisione della
normativa è questo: una cosa è la firma digitale, come sostituto
della firma autografa, un'altra i vari sistemi di validazione e
riconoscimento informatico.".M. Cammarata, Una
catena di errori che parte da Bruxelles, 10.07.03, disponibile su www.interlex.it.
22 T. Di Nitto, Il termine, il responsabile, la partecipazione, la
D.I.A. e l'ambito di applicazione della legge, in Gior. dir.
amm., fasc. 5, 2005, p.501.
23 Dunque, tale modifica "sembra rendere obbligatoria anche per
questa tipologia di procedimenti, la comunicazione all'istante
dell'inizio dell'attività amministrativa, con la conseguenza di
far ritenere illegittimi i provvedimenti adottati in sua assenza,
fatta salva la previsione contenuta nell'art. 21 octies, c.
2, della legge"in T. Di Nitto, Il termine, il
responsabile...op. cit., p. 501. Tuttavia, c'è anche chi non
ha mancato di esprimere perplessità in ordine all'individuazione
dei destinatari della comunicazione. "La formulazione della
disposizione è piuttosto ambigua e non consente di stabilire con
certezza se essa si riferisca alla prima (ossia ai soggetti istanti)
o alla seconda categoria (ossia, ai c.d. terzi controinteressati) di
potenziali destinatari della comunicazione o ad entrambe"; più
precisamente, "non può escludersi un'interpretazione per la
quale l'indicazione contenuta nella lett. c-ter) dell'art.
8 - secondo cui nella comunicazione deve essere indicata, "nei
procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della
relativa istanza" - si riferisca (non al richiedente del
provvedimento, ma) a quegli altri soggetti individuati o facilmente
individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento,
cui possa derivare un pregiudizio dall'emanazione del
provvedimento stesso. È questa un'evenienza che si presenta assai
spesso nel caso dei procedimenti ad iniziativa di parte (si pensi
alle autorizzazioni commerciali, ambientali, edilizie, ecc.) e la
cui rilevanza sul piano della tutela del cittadino non deve essere
necessariamente considerata minore di quella dell'istante rispetto
all'inadempimento o al ritardo". Secondo l'autore, farebbe
muovere in questa direzione la circostanza che la disposizione
preveda come contenuto informativo soltanto la data di presentazione
dell'istanza: un'informazione che evidentemente è conosciuta
dall'istante, ma non dagli eventuali "controinteressati
procedimentali" (S. Civitarese Matteucci, La comunicazione di
avvio del procedimento dopo la l.n. 15/2005. Potenziata nel
procedimento, dequotata nel processo, su
www.amministrazionincammino.it)
24 Ritenuto uno strumento adatto ad offrire una buona garanzia
dell'efficace trasmissione dell'atto, la lettera raccomandata ha
rappresentato lo strumento più utilizzato dalle amministrazioni ai
fini della comunicazione di avvio, e ciò nonostante l'esistenza
di una giurisprudenza che ammette l'idoneità di altri tipi di
dispositivi (quali, per esempio, il fax) per effettuare regolari
comunicazioni, laddove il legislatore non disponga espressamente il
mezzo della notifica o della lettera raccomandata. In base a tale
giurisprudenza, tale principio è stato considerato valido infatti
anche per gli atti recettivi. (Vedasi T.a.r. Toscana, Sez. II, 12
maggio, n. 826), qual è appunto il caso della CAD.
25 Questa modalità del resto appare già disciplinata da alcuni
regolamenti comunali in materia di procedimento amministrativo. Solo
per fare un esempio si riporta qui di seguito l'art. 4, c. 2,
lett. a), del regolamento del Comune di Jesi sulla comunicazione di
avvio ai sensi del quale "la comunicazione personale può
avvenire [...]contestualmente alla presentazione della domanda o
istanza qualora trattasi di procedimento ad avvio di parte, ogni
qualvolta la natura del procedimento lo consenta".
26 "L'obbligo a procedere comporta l'onere, per l'amministrazione
competente, di istruire la questione prospettata dall'atto di
iniziativa. L'obbligo a provvedere, invece, consiste nel vincolo,
per il soggetto pubblico competente, di adottare un atto finale
espresso". A. Sandulli, Il procedimento, in (a cura di) S.
Cassese, Trattato...op.cit., p.1106.
27 La dottrina, inoltre, ritiene il principio di non aggravamento del
procedimento amministrativo strettamente connesso all'esigenza di
economicità dell'azione amministrativa perchè volto "in linea
tendenziale, ad evitare inutili appesantimenti dell'azione
amministrativa e degli effetti che da essi derivano". A. Sandulli,
Il procedimento, in (a cura di) S. Cassese, Trattato...op.
cit., p. 1088. Vedasi anche F. Saitta, Interrogativi sul c.d.
divieto di aggravamento: il difficile obiettivo di un'azione
amministrativa "economica" tra libertà e ragionevole
proporzionalità dell'istruttoria, in Dir. Soc., 2001, p. 491
ss.
28 Del resto questo potere discrezionale è rinvenibile anche in alcuni
regolamenti. Per esempio, nel Regolamento per l' organizzazione ed
il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive
del Comune di Pisa l'art. 15.2 stabilisce, in ordine alle modalità
di presentazione della domanda, che "ove la domanda
dell'interessato sia ritenuta incompleta o irregolare, sotto il
profilo esclusivamente formale, il Responsabile dello Sportello
Unico ne dà comunicazione all'interessato entro due giorni
lavorativi dall'immissione della domanda nella procedura
informatica, indicando le cause dell'incompletezza o
dell'irregolarità ed invitando a rimuoverle entro otto giorni. In
questo caso, i termini previsti decorrono dalla data di ricevimento
della domanda completata e regolarizzata. Ove l'interessato non
provveda entro il termine di cui sopra, la domanda prosegue comunque
il suo iter normale ed i termini decorrono a partire dalla scadenza
degli otto giorni". Ancora, ai sensi dell'art. 5.2, 3 e 4
(rubricato Irregolarità della domanda e incompletezza della
documentazione) del regolamento in materia di procedimento
amministrativo del Comune di Savona, "Qualora la domanda o
l'istanza sia irregolare o incompleta, il responsabile del
procedimento [...] ne da comunicazione entro quindici giorni,
indicando le cause di irregolarità e completezza. In caso di
comunicazione dell'irregolarità o incompletezza della domanda o
dell'istanza, il termine iniziale decorre dalla data di
ricevimento della domanda regolare e completa. Qualora il
responsabile non provveda alla comunicazione nelle modalità di cui
al terzo comma., il termine decorre dalla data di ricevimento della
domanda". Citiamo, infine, l'art. 11 (Rubricato Mancato
avvio del procedimento) della Legge Regione Toscana 20 gennaio 1995,
n. 9, recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo
e di accesso agli atti, ai sensi del quale "Nei casi in cui il
procedimento inizia su istanza di parte e, unitamente a
quest'ultima, devono essere prodotti, a cura del richiedente, atti
e documenti determinati, la mancata produzione dei medesimi può
comportare il differimento dell'avvio del procedimento.
L'amministrazione provvede a richiedere la documentazione mancante
all'interessato, con l'avviso, ove occorra, che il procedimento
avrà inizio dalla data di ricevimento della documentazione
richiesta. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi
dell'ordinamento vigente, la mancata produzione dei documenti,
contestualmente all'istanza, comporta l'inammissibilità o la
decadenza dell'istanza medesima".
29 Queste considerazioni trovano, tra l'altro, conferma in quelle dei
primi commentatori del CAD sullo strumento della posta elettronica
certificata. Il CAD stabilisce, all'art. 6, c. 1, che le
amministrazioni usano la posta elettronica certificata "per
ogni scambio di documenti e di informazioni con i soggetti
interessati che ne facciano richiesta", ed all'art. 4, c. 2,
che "per i privati che intendono utilizzare il servizio di
posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni
effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di
ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni
singolo rapporto intrattenuto tra privati o tra questi e le
pubbliche amministrazioni". "La necessità di dichiarare
volta per volta il proprio indirizzo di PEC [...] comporta una serie
di effetti, non tutti positivi: oltre all'evidente aggravio
dell'onere in capo al soggetto che intende usufruire della PEC,
l'uso concreto di questo strumento sembra essere compromesso [...]
per i privati coinvolti in procedimenti amministrativi attivati
d'ufficio, ovvero per quelli coinvolti nel procedimento in quanto
potenzialmente lesi nei loro interessi ai sensi dell'art. 7 della
l. 241 del 1990"; infatti, "il privato (destinatario del
provvedimento, o altrimenti interessato al procedimento) accede
al(la conoscenza del suo coinvolgimento nel) procedimento per
effetto della comunicazione d'avvio di cui all'art. 7 della
legge 241/90: qui, infatti, la p.a. non potrà utilizzare lo
strumento della PEC per trasmettere la comunicazione d'avvio, in
quanto il privato non avrà potuto, fino ad allora, dichiarare il
proprio indirizzo di PEC in relazione a quel determinato rapporto,
in quanto non ancora formalmente individuato quale "soggetto
interessato" (in quanto destinatario diretto del procedimento
avviato dalla p.a., ovvero perché ad esso interessato ai sensi
dell'art. 7)". B Ponti, Diritti di cittadini e imprese, in
(a cura di) E. Carloni, Codice dell'amministrazione...op.cit.
30 "Il divario digitale, che è ancora fortemente presente in alcune
fasce della popolazione, comporta la necessità di un approccio
multicanale, per rendere fruibili i servizi sia dal tradizionale
sportello sia da canali a cui è possibile accedere in modalità
remota". Pres. Cons. Min., Dir. 27 luglio 2005 sulla qualità dei
servizi on line e misurazione della soddisfazione degli utenti.
31 D. Marongiu, La trasmissione del documento informatico: il ruolo
della posta elettronica certificata, in Informatica e diritto,
fasc. 1-2/2005, p. 141.
32 D. Marongiu, La trasmissione del....op. cit. p. 144.
33 "In base al combinato disposto degli artt. 45 e 47 del Codice
dell'amministrazione digitale si dovrebbero ritenere inviati in
forma scritta alla P.A. importanti documenti come la dichiarazione
dei redditi, i bilanci societari, etc., se trasmessi con la posta
elettronica certificata e non dovrebbe essere richiesta
l'apposizione della firma digitale o semplice da parte del
mittente" (A.Pelosi, Il Codice dell'amministrazione digitale
modifica il valore giuridico della posta elettronica certificata, in
I contratti n. 3/2007, p. 261.
34 Questa interpretazione peraltro non si concilierebbe con l'avvenuta
abrogazione da parte del CAD dell'art. 25, co. 1, d.P.R. n.
445/00, che individuava la firma digitale come l'unico strumento
sostitutivo della firma autografa. |