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Le fasi del procedimento
amministrativo: la fase dell'istruzione. In particolare, la
documentazione amministrativa - I vizi dell'atto amministrativo
informatizzato - L'accertamento d'ufficio, l'acquisizione
d'ufficio, la conferenza di servizi.
1) Le fasi del procedimento
amministrativo: la fase dell'istruzione. In particolare, la
documentazione amministrativa.
Con la comunicazione di avvio del
procedimento ha inizio la fase istruttoria dello stesso che, come
noto, viene suddivisa in dottrina in due ulteriori fasi: la fase
della verificazione ed elaborazione dei fatti e la fase
dell'acquisizione degli interessi coinvolti, incentrata sulla
ponderazione degli stessi ai fini decisionali. La prima si esplica
attraverso l'acquisizione di reperti documentali, lo svolgimento di
accertamenti tecnici, la disposizione di ispezioni ed inchieste
istruttorie e mira ad individuare la c.d. realtà oggettiva, ossia la
realtà dei fatti "non suscettibile di variazione a seguito
dell'esercizio di attività di valutazione"1;
la seconda, invece, "scaturisce dalla elaborazione dei fatti
compiuta dagli interessati (attraverso memorie, chiarimenti, scritti
illustrativi, opposizioni, reclami e, in taluni specifici casi,
audizioni) e, quindi, delle singole letture soggettivizzate e
parziali degli accadimenti" e "si esplica attraverso l'intervento
degli interessati nel procedimento amministrativo"2.
Non è difficile sostenere, alla luce di questa breve descrizione
delle attività ricomprese in tale fase, l'importanza
dell'implementazione delle nuove tecnologie per uno svolgimento
sempre più efficace, efficiente e trasparente delle stesse.
Più precisamente, con riferimento alla
fase istruttoria nel suo complesso, tratteremo due temi legati al suo
svolgimento: uno relativo al problema della documentazione; l'altro
relativo ai profili di innovazione che hanno interessato alcuni
istituti particolarmente rilevanti per la fase in questione, ossia
l'accertamento d'ufficio, l'acquisizione d'ufficio, la
conferenza dei servizi (istruttoria e decisoria).
In ordine al primo tema da esaminare,
occorre subito dire che, pur essendo le nuove modalità di produzione
dei documenti ampiamente riconosciute dalla normativa, tuttavia le
problematiche relative a questo nuovo tipo di documentazione non
appaiono ancora del tutto risolte. Esse sono sia di tipo fisiologico,
attinenti cioè alla disciplina sostanziale che regola la materia in
questione, sia tipo patologico, relative cioè alle "deviazioni"
che possono registrarsi rispetto alla disciplina stessa. Rinviando la
trattazione di queste ultime ad un apposito paragrafo, ci limiteremo
ora ad avviare alcune prime riflessioni sugli aspetti problematici
della disciplina sostanziale della documentazione amministrativa.
Innanzitutto appare necessaria una
considerazione preliminare. Bisogna cioè sottolineare che la
categoria di documento informatico prodotto dalle pubbliche
amministrazioni, disciplinata dall'art. 22 CAD (ex art. 9 d.P.R.
445/00)3 non coincide con quella di documento amministrativo informatico, che
in dottrina, sulla base di quanto disposto dall'art. 1 lett.a) e
lett.b) TUDA4 (che il CAD ha mantenuto in vigore), individua "qualunque oggetto
che, interagendo con un elaboratore elettronico collegato ad un
video, restituisca all'utente la rappresentazione di un atto di
diritto pubblico o di diritto privato, anche interno, formato dalle
pubbliche amministrazioni o da terzi, purché utilizzato per fini
delle attività amministrative"5.
Il documento amministrativo informatico, dunque, si distingue dal
documento più genericamente prodotto dalle pubbliche amministrazioni
per la sua particolare funzionalizzazione, per il fatto cioè di
essere preordinato all'utilizzo per fini amministrativi6.
Una volta appurato che cosa si intenda per documento amministrativo
informatico, occorre poi ricordare che ad essere stato oggetto per la
prima volta di attenzione da parte del legislatore è stato il c.d.
documento informatico in senso lato7,
ossia il tradizionale documento su supporto cartaceo prodotto però
attraverso l'uso di mezzi informatici. Infatti, una prima "tappa
importante verso il riconoscimento legislativo del documento
amministrativo informatico - scrive un autore - è stata
rappresentata dal d.lgs. 39/93 concernente Norme in materia di
sistemi informatici automatizzati delle amministrazioni pubbliche"8,
che ha introdotto il cd. atto amministrativo scritto mediante
computer9 ed una disciplina particolare per le relative forme di imputazione.
Ed è proprio su quest'ultima che si soffermerà la presente
analisi.
La disciplina delle forme di
imputazione del documento amministrativo informatico rileva per tutti
quei documenti amministrativi prodotti su supporto informatico,
indipendentemente dalle modalità di produzione del contenuto stesso.
Tale contenuto, infatti, può risultare soltanto scritto mediante
programma informatico o, invece, scritto ed elaborato mediante
programma informatico. Per comprendere meglio queste distinzioni,
utili anche per altri profili dell'analisi, si propone la seguente
tabella:
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Contenuto10
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Contenente
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Atto amministrativo informatico
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1.Scritto con programma informatico
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1. a Formato elettronico
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1. b Formato cartaceo
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Atto amministrativo informatico
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2.Elaborato da programma informatico
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2. a Formato elettronico
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2. b Formato cartaceo
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Osservando questa tabella, si può
comprendere più agevolmente l'esistenza di differenti species
riconducibili al genus documento amministrativo informatico. Una
prima possibile differenziazione è quella effettuata sulla base del
contenuto o del contenente del documento in questione. Se ai problemi
di contenuto sarà dedicata attenzione in un apposito paragrafo, cui
si rinvia11,
in questa sede si evidenzieranno invece le problematiche del
documento amministrativo informatico attinenti al contenente, ossia
ai requisiti di forma che la legge richiede per questo tipo di atti.
Come anticipato, il primo ad essere
stato oggetto di attenzione da parte del legislatore è stato il
documento amministrativo informatico in senso lato, ossia, per
intenderci, il documento amministrativo tradizionale (perché
elaborato da un funzionario pubblico e non da un programma
applicativo) scritto però attraverso strumenti informatici. Si
tratta cioè di un documento originato su un supporto informatico
(file) e successivamente trasferito su supporto cartaceo mediante
stampa. Questo passaggio da un supporto ad un altro è apparso quasi
sempre necessario nelle pubbliche amministrazioni italiane per una
duplice ragione, e, cioè, sia per la particolare fase di transizione
che attraversava (e attraversa tuttora) l'amministrazione italiana
(transizione che avrebbe dovuto condurre ad una prevalenza
dell'amministrazione "digitale" su quella "cartacea", ma
che attualmente vede ancora una prevalenza di quella "cartacea"),
sia per il fatto che la legge non avesse ancora disciplinato il
problema della forme di imputazione di questo tipo di documento,
costringendo perciò gli operatori a produrre informaticamente gli
atti per poi stamparli e sottoscriverli tradizionalmente.
Ed è su questa situazione che il
legislatore interviene. Considerando che la finalità principale
della elaborazione del testo del documento mediante computer fosse
quella di ridurre i tempi dell'azione amministrativa, questi decide
di ricorrere ad "una disciplina che "liberalizza" le formalità
di "imputazione" dell'atto (art. 3 D.Lgs. 39/93). In
sostituzione della sottoscrizione viene prevista la mera indicazione
del responsabile dell'emanazione dell'atto [...]. Questa
indicazione del responsabile può avvenire con tutti quei "sistemi"
che facilitano la velocizzazione dell'azione amministrativa. In
concreto, queste forme di imputazione possono essere rappresentate da
sigle, stampigliature personali, timbri, strumenti, fac-simile,
numero dello sportello distributore, ecc.. Una disciplina diversa
viene prevista, invece, per quei documenti rappresentativi di atti
per la cui validità è necessaria la firma autografa. Per questi
documenti [...] è prevista una disciplina che assicura (rispetto
alle ipotesi precedenti) una maggiore "certezza" nell'imputazione
dell'atto al suo autore. [...] Per gli atti amministrativi per la
cui validità è prevista la firma autografa l'apposizione della
firma è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento
prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del responsabile
dell'emanazione dell'atto. Questo perché il nome nella sua
interezza resta comunque una forma più sicura ed immediata [...] per
individuare la persona, la sua individualità ed identità"12.
Anche se gli orientamenti
giurisprudenziali non hanno sempre confermato un'applicabilità
piena del citato articolo 313,
è indubbio che quest'ultimo avesse introdotto un importante
margine di flessibilità nel sistema di identificazione dei documenti
amministrativi, flessibilità che, tuttavia, appare venir meno nel
momento in cui il legislatore decide, con l'art. 19 D.p.r. 513/97
prima e con l'art. 25 d.P.R. 445/2000 poi, che la firma digitale
venga equiparata alla firma autografa. Il CAD, infine, riprendendo
questa disciplina, ha riconfermato sostanzialmente tale equivalenza14,
stabilendo, all'art. 24, c. 2, che "L'apposizione di firma
digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni,
timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine
previsto dalla normativa vigente". Attraverso l'introduzione di
un meccanismo unico di sottoscrizione informatica, tutti i documenti
amministrativi devono quindi essere sottoscritti con una firma
equivalente alla firma autografa. E questo anche in quei casi in cui
la legge non aveva fino a quel momento richiesto tale tipo di
sottoscrizione, ma si era, per così dire, accontentata di altre
forme di imputazione del documento.
A questo punto, però, occorre
ricordare due aspetti importanti della disciplina in esame. La prima
riguarda il regime differenziato di sottoscrizione che, con l'art.
34, c. 2, CAD15,
la legge ammette quando si tratti di atti a rilevanza esclusivamente
interna alla P.A.; il secondo, invece, riguarda l'adattamento delle
varie tipologie di firme elettroniche, che vengono ammesse dal nostro
ordinamento, con il d.lgs. 10/02 prima e con il CAD poi16,
ai vari tipi di documenti amministrativi, in ragione delle funzioni,
del grado e del tipo di certezze che i documenti in questione devono
soddisfare.
Se, dunque, queste sono le regole, il
problema che pare porsi come più urgente è quello di una corretta
individuazione delle corrispondenze tra documento amministrativo
informatico e relativa forma di imputazione, stante l'eterogeneità,
appunto, di queste ultime. Si tratta di un problema, peraltro, già
affrontato in dottrina da parte di chi sostiene che, laddove le norme
richiederanno l'apposizione della firma autografa, le pubbliche
amministrazioni dovranno ricorrere alla firma "sicura", mentre,
in tutti gli altri casi, potranno utilizzare le cd. firme
elettroniche "leggere". Più precisamente, l'ipotesi da
valutare, si sostiene, è quella secondo cui "In linea, tutti i
documenti amministrativi a mera rilevanza interna dovrebbero poter
essere sottoscritti tramite firme meno affidabili della firma
sicura"17 (e a fondamento di questa tesi si ricorda proprio il fatto che l'AIPA
stessa, per questo tipo di atti, aveva già optato "per procedure
di certificazione delle chiavi pubbliche da parte
dell'amministrazione più semplificate rispetto alle procedure
normalmente esperibili"). Inoltre, sembra confortare tale tesi
anche quanto stabilito dall'art. 47, c. 2, CAD, che, nel
disciplinare la trasmissione dei documenti attraverso la posta
elettronica tra le pubbliche amministrazioni, ritiene valide ai fini
del procedimento amministrativo le comunicazioni di cui sia accertata
la provenienza, individuando poi una serie di modalità con cui
l'accertamento della provenienza può essere assicurato, che
ricomprendono la firma digitale, ma non si esauriscono con essa. I
documenti amministrativi a rilevanza esterna, invece, andrebbero
sottoscritti, presumibilmente, ricorrendo a meccanismi di firma
differenziati a seconda della «qualità» dell'atto documentato:
quelli rappresentativi di atti dotati del valore probatorio proprio
della certezza legale dovrebbero essere sottoscritti tramite firma
sicura, mentre per quelli rappresentativi di atti dotati del valore
probatorio proprio della mera certezza notiziale dovrebbe essere
possibile il ricorso a firme meno affidabili. Inoltre, i documenti
amministrativi non dichiarativi, a rilevanza sia esterna che interna,
andrebbero sottoscritti ricorrendo a dispositivi di firma meno
affidabili della firma sicura, trattandosi di documenti non
rappresentativi di dichiarazioni del documentatore 18.
In conclusione, si osserva,
"occorre stabilire a livello normativo una serie di corrispondenze
tra sistemi di sottoscrizione utilizzabili e documenti informatici di
cui indicare la provenienza ed a cui poter imputare il contenuto
delle dichiarazioni rappresentate. [...]. In altre parole, alla forza
probatoria massima dell'atto dovrebbe corrispondere la
sottoscrizione tramite firma sicura del documento; agli atti dotati
di forza probatoria minore corrisponderebbe invece una
sottoscrizione del documento meno sicura. Questo criterio dovrebbe
essere utilizzato [...] sia per i documenti di diritto privato, sia
per i documenti amministrativi.[...] Si tratta di una sfida di
estrema complessità che impone il ripensamento della teoria del
documento, con particolare attenzione al problema della sua
sottoscrizione. L'urgenza della questione è data, da un punto di
vista applicativo, dalla necessità di capire come bisogna
sottoscrivere cosa"19.
2) I vizi dell'atto amministrativo
informatizzato.
La patologia dell'atto amministrativo
informatizzato che si vuole analizzare in questa sede mira a
comprendere la misura in cui le peculiarità di questo tipo di
documento incidano sulle forme di invalidità tipiche dell'atto
amministrativo, e cioè sui vizi di incompetenza, di eccesso di
potere e di violazione di legge.
Riprendendo lo schema già utilizzato
in precedenza, possiamo individuare una serie di problematiche
meritevoli di approfondimento.
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Contenuto
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Contenente
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Atto amministrativo
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1.Scritto con programma informatico
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1. a Formato elettronico
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1. b Formato cartaceo
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Atto amministrativo
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2.Elaborato da programma informatico
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2. a Formato elettronico
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2. b Formato cartaceo
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Alla luce della presente tabella, le
patologie proprie degli atti amministrativi possono distinguersi a
seconda che riguardino il contenente, ossia il tipo di supporto
utilizzato, o il contenuto degli stessi. In relazione alle patologie
attinenti al contenente degli atti amministrativi rilevano i
requisiti di forma, della cui disciplina sostanziale ci siamo già
occupati nel paragrafo precedente, mentre, per ciò che riguarda le
patologie relative al contenuto degli atti in questione (e cioè alle
modalità di determinazione del contenuto dell'atto), possiamo
distinguere:
-
Il caso 1, in cui l'atto in
nulla si differenzia rispetto al tradizionale atto amministrativo e,
dunque, anche rispetto agli ordinari strumenti di tutela previsti
dall'ordinamento per reagire alle sue patologie, e
-
Il caso 2, in cui si registrano le
maggiori peculiarità, giacché si tratta di atti il cui contenuto è
posto in essere non, come avviene tradizionalmente (e, per
intenderci, nel caso 1 suindicato), da funzionari pubblici, bensì
direttamente da un programma elettronico.
A fronte di questa schematizzazione,
due sostanzialmente sembrano le tematiche meritevoli di attenzione.
La prima è quella relativa ai requisiti di forma degli atti
amministrativi, cui sono riconducibili i problemi relativi al
contenente dell'atto amministrativo informatico (Casi 1.a e b e 2.a
e b), mentre la seconda è quella attinente alla sindacabilità degli
atti amministrativi ad elaborazione elettronica (Caso 2).
In ordine al primo tema, occorre subito
dire che lo studio delle cause di invalidità degli atti
amministrativi informatici per carenza dei requisiti di forma o di
sottoscrizione è fortemente condizionata dalla disciplina
sostanziale degli stessi requisiti. Abbiamo già sottolineato
l'elevata complessità di tale disciplina e la necessità urgente
di individuare delle "corrispondenze" tra sistemi di
sottoscrizione utilizzabili e tipologie di documenti informatici.
Ovviamente tale situazione non agevola l'individuazione delle cause
di invalidità di questi atti per carenza dei requisiti di forma;
tuttavia, possiamo ugualmente tentare di chiarire quali conseguenze
potrebbero derivare dal mancato rispetto delle varie tipologie dei
requisiti, ricorrendo anche ad eventuali analogie che possono
riscontrarsi tra patologie relative ai documenti cartacei
tradizionali e patologie relative ai documenti informatici.
Una prima schematizzazione utile ai
nostri fini appare quella tra documenti amministrativi informatici a
rilevanza esterna e documenti amministrativi informatici a rilevanza
interna. Abbiamo già considerato l'opportunità che i primi, in
quanto rappresentativi di atti dotati del valore probatorio proprio
della certezza legale, siano sottoscritti tramite firma sicura. In
questo caso, pertanto, si potrebbe sostenere che l'eventuale
carenza di tale tipo di firma determini un'ipotesi di inesistenza
dell'atto, così come avviene in caso di carenza della firma
autografa per quei documenti cartacei in relazione ai quali la legge
richiede tale requisito di forma. Tuttavia è doveroso segnalare che
non vi è unicità di orientamenti nella giurisprudenza sia
amministrativa che civile20.
Ad una tesi che afferma sostanzialmente il principio
dell'inessenzialità ontologica della sottoscrizione ai fini della
validità degli atti amministrativi21,
infatti, se ne contrappone un'altra secondo cui "Costituisce
principio generale dell'ordinamento giuridico che gli atti
giuridici redatti in forma scritta non si considerano venuti ad
esistenza se non recano la sottoscrizione del soggetto che ne è
l'autore"22.
Se si tiene conto, infine, dell'art. 21-septies, introdotto dalla
l. n. 15/2005 nell'articolato della legge 241, che sancisce la
nullità del provvedimento amministrativo che manchi degli elementi
essenziali, si comprende come saranno determinanti le posizioni della
giurisprudenza nel considerare o meno la sottoscrizione come un
"elemento essenziale" del provvedimento amministrativo23.
Nel secondo caso, ossia di documenti
amministrativi a rilevanza interna si dovrebbe sostenere, invece, la
tesi della mera irregolarità laddove sia possibile comunque
individuare la fonte di provenienza. E così sarebbe ragionevole
pensare anche per i documenti amministrativi rappresentativi di atti
dotati del valore probatorio proprio della mera certezza notiziale
(per la cui sottoscrizione, ricordiamo, si è ipotizzato il ricorso a
firme meno affidabili) e per quelli non dichiarativi, sia a rilevanza
esterna, che a rilevanza interna (che andrebbero sottoscritti
ricorrendo a dispositivi di firma meno affidabili della firma sicura,
trattandosi di documenti non rappresentativi di dichiarazioni del
documentatore).
In realtà, però, il discorso potrebbe
essere più complesso. Una schematizzazione come quella suindicata
renderebbe sicuramente più semplice l'individuazione dei requisiti
formali di un documento amministrativo informatico e, di conseguenza,
delle relative deviazioni che da essi possono registrarsi. Tuttavia,
le disposizioni del codice non danno luogo a interpretazioni
univoche. Se da una parte, infatti, il codice stabilisce che, ai fini
della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di
rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni debbano ricorrere
alla firma digitale o firma forte (art. 34, c. 1, CAD), è
altrettanto vero che dall'altra viene fissato come principio
generale la necessità che ogni documento informatico delle pubbliche
amministrazioni contenga quantomeno un'indicazione di provenienza
del documento stesso (art. 22, c. 2, CAD). Due allora sono le strade
che sembrano potersi intraprendere. La prima è quella di considerare
la disciplina contenuta nell'art. 34, c. 1, speciale rispetto a
quella, generale, contenuta nell'art. 22, c. 2, e, dunque,
prevalente in forza, appunto, della sua specialità. La seconda,
invece, è quella di ritenere come disciplina prevalente, perché di
principio, quanto stabilito dall'art. 22 citato, e considerare come
possibili requisiti aggiuntivi, quelli previsti da altri articoli del
codice, quali gli artt. 34, c. 1, 45 e 47. Secondo quest'ultima
impostazione, infatti, ciò che andrebbe sempre e comunque garantita
è la possibilità di individuare la provenienza dell'atto. Una
volta garantita questa possibilità, potrebbe essere considerata
indifferente la modalità con cui si è raggiunto lo scopo. Ciò
soprattutto se si tiene conto che il codice sembra accogliere una
serie di modalità di sottoscrizione da graduare secondo lo scopo,
richiedendo una firma sicura per gli atti a rilevanza esterna o
ammettendo come comunicazioni valide (che soddisfano cioè il
requisito della forma scritta) tutti quei documenti trasmessi con
strumenti idonei ad accertarne la fonte di provenienza (artt. 45 e 47
24).
Non sarebbe, perciò, così improponibile sostenere la validità
formale di un atto, per esempio, a rilevanza esterna, che, pur non
essendo sottoscritto con firma digitale, garantirebbe comunque
l'individuazione della sua fonte di provenienza attraverso quelle
modalità indicate dal codice stesso, quali per esempio il protocollo
informatizzato o i sistemi di posta elettronica certificata (art.
47). D'altronde, anche la mutevolezza degli orientamenti
giurisprudenziali in materia, sottolineata poc'anzi, potrebbe
aprire la strada ad un orientamento di questo genere25.
Infine, rimane da affrontare il tema
della sindacabilità degli atti amministrativi ad elaborazione
elettronica (Caso 2), e ciò tenendo conto del fatto che anche
l'attività automatizzata delle pubbliche amministrazioni è
suscettibile di sindacato da parte del giudice amministrativo. Le
censure che possono ipotizzarsi possono essere suddivise in tre
tipologie. Una prima tipologia è quella cui ricondurre le ipotesi di
inadeguatezza degli strumenti automatizzati a valutare le concrete
esigenze sottese all'azione amministrativa. In altre parole, tutte
le volte in cui l'attività amministrativa richieda lo svolgersi di
processi logici complessi e, dunque, risulti non suscettibile di
automatizzazione, la giurisprudenza ha ammesso il sindacato per
illogicità o irrazionalità manifesta delle scelte operate
dall'amministrazione a favore delle procedure automatizzate, scelte
che altrimenti, in quanto afferenti al merito, non sarebbero state in
linea di principio sindacabili26.
Un'altra tipologia di censure è quella afferente alle ipotesi di
malfunzionamento della macchina che incidono sulla legittimità
dell'atto. Tale tipo di sindacato richiederà di individuare con
precisione gli errori dell'elaboratore, l'incidenza di questi
ultimi sugli atti amministrativi e, di riflesso, sulle posizioni
soggettive dei destinatari degli atti in questione. Il Consiglio di
Stato ha affermato, infatti, che il giudice amministrativo non può
estendere l'esame della legittimità di una procedura concorsuale
all'opportunità delle scelte discrezionali o alla valutazione
tecnica degli strumenti operativi adoperati (elaborazione elettronica
dei dati e idoneità di tale sistema alla selezione dei candidati)
senza che sia stata mossa alcuna censura o sia stata fornita alcuna
prova sull'uso erroneo del programma informatico e, per di più,
senza il supporto di consulenti esperti27.
Infine, si potranno impugnare quei
provvedimenti che risultano viziati da errori di immissione dati nel
sistema automatizzato. L'attività di immissione dei dati risulta
essere, vista la notevole rigidità dei sistemi informatizzati,
un'attività richiedente particolare attenzione e cautela.
Dopo aver indicato, seppur
sommariamente, le possibili censure degli atti amministrativi
automatizzati, ciò che appare interessante approfondire è
l'adattabilità dei tradizionali vizi di legittimità a questa
particolare tipologia di atti amministrativi. Se il vizio di
incompetenza non presenta particolari problematiche, in quanto anche
questa tipologia di atti sarà imputabile ad un'autorità
amministrativa, la cui eventuale incompetenza determinerà
l'illegittimità dello stesso, non altrettanto si può dire per
l'eccesso di potere e la violazione di legge.
Per quanto riguarda l'eccesso di
potere, la sua applicabilità agli atti amministrativi automatizzati
risulta difficilmente ipotizzabile. Tale vizio, infatti, attenendo al
cattivo uso della discrezionalità amministrativa, mal si presta ad
essere attribuito ad atti che, per loro stessa natura, sono frutto di
procedure automatizzate in cui gli spazi di discrezionalità sono
estremamente ridotti, se non addirittura inesistenti. Fino ad oggi,
infatti, i provvedimenti amministrativi che sono stati automatizzati
risultano per lo più frutto di procedimenti vincolati (è il caso,
per esempio, delle prove concorsuali che non richiedono particolari
valutazioni discrezionali)28.
In relazione ad essi, però, occorre ricordare l'esistenza di
alcuni limitati casi in cui la giurisprudenza amministrativa, in
presenza di illegittimità derivanti da inesattezze delle
informazioni fornite alla macchina, ha ammesso il ricorso per eccesso
di potere, utilizzando le figure sintomatiche del difetto
d'istruttoria29,
dell'errore di fatto e del travisamento dei presupposti30.
Infine, se appaiono di difficile verificazione ipotesi di disparità
di trattamento, contraddittorietà, irrazionalità ed illogicità,
sembra potersi ritenere probabile, invece, il caso di atti
amministrativi informatici viziati per violazione dell'autolimite.
"Nel momento della predisposizione del programma in base al quale
l'elaboratore provvederà a determinare il contenuto degli atti,
l'autorità amministrativa indica precisi criteri (poi tradotti in
linguaggio macchina) in base ai quali l'elaboratore dovrà
procedere. Il non rispetto di tali criteri, quale che ne sia la
causa, invalida l'atto adottato sotto il profilo della violazione
dell'autolimite"31.
Per quanto attiene alla violazione di
legge, infine, si tratta di un vizio sicuramente configurabile per il
tipo di atti in questione; tuttavia, in questa sede, sembra
interessante fare un accenno a quei casi, per il momento poco
esplorati, in cui il vizio si configura per violazione di tutte
quelle disposizioni di legge che oggi sembrano imporre alle pubbliche
amministrazioni l'adozione di una serie di obblighi legati
all'utilizzo delle nuove tecnologie e strumentali ad una corretta
instaurazione ed un efficace svolgimento del procedimento
amministrativo. Anche laddove l'accertamento di tali vizi non
conduca all'annullamento dell'atto amministrativo, esso potrebbe
comunque costituire un presupposto valido per il riconoscimento di un
diritto al risarcimento danni in capo all'utente. Tutte le volte in
cui la legge, infatti, ponendo degli obblighi procedimentali nei
confronti della P.A., sembri anche configurare dei corrispondenti
diritti soggettivi in capo all'utente, non sarà irragionevole
ammettere una risarcibilità dei danni derivanti a quest'ultimo da
un'attività provvedimentale illegittima32.
3) L'accertamento d'ufficio,
l'acquisizione d'ufficio, la conferenza di servizi.
Come anticipato, ci occuperemo ora
delle innovazioni che hanno interessato alcuni istituti
particolarmente importanti per la fase istruttoria del procedimento
amministrativo. Uno di questi è l'accertamento d'ufficio, ossia
un tipo di accertamento amministrativo che si distingue per il suo
carattere di strumentalità rispetto al procedimento amministrativo33,
e che, nelle intenzioni del legislatore, è un istituto destinato a
rappresentare una modalità privilegiata di circolazione giuridica
delle certezze pubbliche34.
Se fino ad ora l'attività di accertamento ha fatto ricorso alle
tradizionali modalità cartacee, l'utilizzo delle ICT ha reso
possibile attivare nuove modalità, in particolare l'accertamento
d'ufficio per via telematica e l'acquisizione di ufficio (sempre
per via telematica). La differenza fondamentale che corre tra le due
modalità sta nel fatto che solo nel primo caso vi è un vero e
proprio scambio documentale tra amministrazioni, risolvendosi,
invece, nel secondo caso l'accertamento nella "mera
visualizzazione, da parte dell'operatore dell'amministrazione
procedente all'acquisizione, delle informazioni e dei dati
necessari mediante accesso diretto (per via telematica) alle basi
documentali dell'amministrazione depositaria dei documenti in cui
sono contenute le informazioni e i dati medesimi"35.
In realtà, il legislatore non sembra
distinguere con chiarezza le due modalità appena descritte,
disciplinando sotto il nome di accertamento d'ufficio la modalità
che invece realizza l'acquisizione d'ufficio per via telematica.
La disciplina cui bisogna far riferimento è quella contenuta
nell'art. 43 TUDA, disposizione che il CAD ha lasciato in vigore.
Il fatto che nell'articolo citato si faccia espresso riferimento
all'"accesso diretto" e che si consideri non necessario il
rilascio e l'acquisizione di una documentazione che certifichi le
informazioni acquisite in via diretta, essendo sufficiente che la
relativa fonte di provenienza sia accertata con "qualunque mezzo
idoneo", conferma come il legislatore abbia voluto disciplinare in
questa sede l'istituto dell'acquisizione d'ufficio36,
anziché quello dell'accertamento di ufficio. A completare la
disciplina dell'acquisizione d'ufficio interviene poi l'art.
22, c. 5, della l. 241 del 1990 (disposizione introdotta dalla l. 15
del 2005), ai sensi del quale "L'acquisizione di documenti
amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante
nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 28
dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione
istituzionale",
Dunque, alla luce di questa disciplina,
l'acquisizione d'ufficio dovrebbe diventare, nelle intenzioni del
legislatore, la modalità privilegiata di acquisizione dei dati
necessari ad ogni amministrazione per svolgere i propri compiti
istituzionali, e questo per ovvie ragioni di celerità ed efficienza.
Infatti, se nei casi di accertamento di atti autocertificati, le
amministrazioni sono obbligate a ricorrere a tale modalità (art. 43
TUDA), negli altri casi si prevede comunque che vi sia una leale
cooperazione istituzionale tra amministrazioni al fine di favorirne
il suo utilizzo.
Tuttavia, occorre fare qualche
precisazione sull'ambito di applicazione dell'obbligo derivante
dall'art. 43 citato. In dottrina vi è infatti chi ritiene che
tale obbligo possa farsi valere solo nei confronti delle
amministrazioni statali, in quanto "il d.P.R. n. 445/2000 non pare,
oramai, poter essere fonte idonea a determinare principi di
svolgimento dell'attività amministrativa di regioni ed enti locali
[...], poiché l'acquisizione di documenti amministrativi per il
controllo delle autocertificazioni disciplinato dal citato art. 43,
c. 2, del d.P.R. n. 445/2000 non sembra poter esser ricondotto a
competenze statali esclusive"37.
Tale obbligo, uscito dalla porta, potrebbe però rientrare dalla
finestra grazie alle previsioni contenute nell'art. 50 CAD, che
disciplina la disponibilità dei dati delle pubbliche
amministrazioni, e che, trovando nell'art. 117, c. 2, lett.r) Cost.
(relativo al coordinamento informativo statistico e informatico dei
dati dell'amministrazione statale, regionale e locale), il suo
fondamento, trova piena applicazione (anche dunque nei confronti
delle amministrazioni territoriali) in quanto esercizio di una
competenza esclusiva statale38.
Il rinvio operato all'art. 43, c. 4, da parte dell'art. 50 CAD,
ripristina dunque l'obbligo in questione, pur prevedendo la
possibilità per la pubblica amministrazione che fornisce i dati di
prevedere "eventuali costi eccezionali"39.
Come già delineato in dottrina40,
dunque, si dovrebbe poter concludere che mentre l'istituto
dell'acquisizione d'ufficio ex art. 43 TUDA debba essere
utilizzato nei casi di accertamento di stati, qualità e dati che
risultano elencati nell'art. 46 TUDA, quello dell'accertamento
d'ufficio debba considerarsi obbligatorio nelle sole ipotesi di
obbligo per le pubbliche amministrazioni di acquisire della
documentazione (cartacea o informatica) da parte dell'amministrazione
procedente.
Una volta precisato l'ambito di
operatività dell'acquisizione d'ufficio, l'interrogativo che
bisogna porsi riguarda il grado di certezza giuridica che questa
modalità è in grado di soddisfare. Se, come abbiamo visto,
l'acquisizione, non necessitando necessariamente di forme di
documentazione durevoli, si può risolvere in una mera
visualizzazione di informazioni e di dati, ci si deve chiedere se
l'apprensione di informazioni e dati mediante tale modalità possa
essere considerata come un vero e proprio atto amministrativo di
accertamento. La questione, come già è stato fatto notare, "oltre
ad avere rilevanza teorica, è praticamente importante riverberandosi
sul regime dell'impugnativa dell'attività di acquisizione, sul
valore probatorio di informazioni e di dati la cui acquisizione
potrebbe non avere avuto esternazione documentale alcuna (mera
visualizzazione), sui mezzi di verificazione giudiziale e/o
amministrativa utilizzabili, ecc."41.
Similmente a quanto avviene nel resto
del procedimento, ed alla luce del quadro normativo così delineato,
nonché dei risvolti "pratici" legati all'utilizzo
dell'accertamento/acquisizione d'ufficio, si dovrebbe perciò
cogliere ancor di più l'importantissimo ruolo del responsabile del
procedimento, chiamato ad una ponderazione dell'utilizzo dei mezzi
e ad una selezione delle tecniche documentarie tali da garantire in
ogni momento la capacità di dare conto delle scelte amministrative
effettuate.
Concludendo ora l'analisi relativa
agli istituti rilevanti nell'ambito della fase istruttoria, ci
soffermeremo sull'istituto della conferenza di servizi. Ricordiamo
innanzitutto che ad essa sono in realtà riconducibili due tipologie
differenti: la conferenza di servizi istruttoria, disciplinata
dall'art. 14, c. 1, l. 241/1999, e la conferenza di servizi
decisoria disciplinata dal c. 2 dell'articolo appena citato.
Nonostante le differenze di regime e le novità apportate a questo
istituto dalla legge 15 del 200542,
il profilo attinente all'informatizzazione delle modalità con cui
si può svolgere questa particolare forma di concertazione tra
pubbliche amministrazioni sembra potersi affrontare con riferimento
ad entrambe le tipologie citate. Ed infatti ad entrambe può essere
riferito il c. 5 bis dell'art. 14 secondo cui "Previo accordo tra
le amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi è convocata
e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo
i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni".
Dunque, la legge, attraverso l'introduzione di questo apposito
comma, consente lo svolgimento di questa particolare modalità di
interazione tra pubbliche amministrazioni anche attraverso le ICT. Se
analizziamo l'iter procedurale di una qualsiasi conferenza di
servizi possiamo facilmente individuare quelle attività comuni che
si prestano ad essere informatizzate, ossia la trasmissione di
comunicazioni (tra cui l'atto di convocazione), l'acquisizione di
documentazione e la riunione della conferenza. Se per quanto riguarda
le attività di comunicazione e di acquisizione documentaria possiamo
rinviare a quanto già trattato in precedenza, non rilevandosi per
questo istituto delle problematiche diverse da quelle già
individuate, merita in questa sede soffermarsi brevemente sulle
modalità di svolgimento della riunione di una conferenza dei servizi
che si avvalga delle tecnologie informatiche e telematiche. Due
sembrano, in particolare, le soluzioni proponibili, quella del forum
on line e quella della videoconferenza, che si differenziano per il
fatto che solo nel secondo caso, e non anche nel primo, sia presente
un collegamento audio - video tra i vari partecipanti alla
conferenza. Entrambe le soluzioni appaiono applicabili all'iter
procedurale in esame. In questi casi, è interessante capire quale
possa essere concretamente il ruolo del responsabile del procedimento
dell'amministrazione procedente che, come sappiamo, ha, nell'ambito
della conferenza, il potere di condurre, indirizzare e concludere la
conferenza. Sicuramente ad egli spetta (anche dietro impulso delle
amministrazioni diverse da quelle di appartenenza) ricercare
l'accordo tra le amministrazioni coinvolte al fine di utilizzare
gli strumenti informatici per lo svolgimento della conferenza. Pur
non precisandosi nulla da parte della legge in ordine al contenuto di
un tale accordo, è facile immaginare che attraverso esso il
responsabile del procedimento possa sia limitarsi ad ottenere un
reciproco impegno da parte delle amministrazioni nel garantire
l'utilizzo e l'efficacia dei mezzi da utilizzarsi, sia di
regolamentare ulteriormente le modalità di svolgimento della
conferenza, individuando compiti e responsabilità di ciascun
interveniente. Una volta raggiunto l'accordo, la conferenza può
dunque essere convocata. Tuttavia, sembra potersi affermare che la
validità della convocazione per via telematica o informatica possa
prescindere dall'accordo ex art. 14, c. 5. bis, stabilendo il c. 2
dell'art. 14-ter che essa possa pervenire alle amministrazioni
interessate "anche per via telematica o informatica" e, dunque,
anche in assenza di accordo. Del resto, la convocazione non è che
una comunicazione tra pubbliche amministrazioni, e come tale, per
essere valida, deve limitarsi a rispettare i requisiti che la
normativa vigente richiede a questo proposito.
Sia che si faccia ricorso al forum on
line, sia che si faccia ricorso alla videoconferenza, in entrambi i
casi presupposto indispensabile per garantire l'efficacia di questi
strumenti è senza dubbio il collegamento telematico e la corretta
conduzione della riunione da parte del responsabile del procedimento.
A questo proposito, appaiono interessanti le considerazioni svolte in
dottrina in tema di applicabilità dello strumento della
videoconferenza all'assemblea delle società di capitali.
Nonostante le perplessità ancora esistenti su questa possibilità di
applicazione e la diversità di contesto analizzata (le società per
azioni, da una parte, e le pubbliche amministrazioni, dall'altra),
appare comunque utile soffermarsi su quanto affermato da chi ammette
questa possibilità in relazione alle modalità di svolgimento e ad i
mezzi tecnici da utilizzare per il collegamento tra i vari luoghi in
cui si svolge l'assemblea. "E' compito del presidente
assicurare l'efficacia dei mezzi telematici utilizzati e,
correlativamente, è compito del verbalizzante attestarne la
utilizzazione per la durata dell'assemblea. Infatti, l'esistenza
del collegamento costituisce condizione essenziale per la valida
costituzione dell'assemblea [...]. A tal fine, oltre alla
documentazione tecnica circa l'avvio e la persistenza del
collegamento (documentazione da conservare agli atti della società,
come avviene attualmente per il foglio di presenza dei soci
intervenuti), è necessario costituire uffici di presidenza in
ciascuno dei luoghi diversi da quello in cui si trova il presidente
ed il verbalizzante, in modo che ogni incaricato segnali
tempestivamente al presidente ogni eventuale disfunzione ed il
corretto svolgimento della riunione in sede locale. Trattandosi di
aspetti nuovi della pratica societaria, sembra opportuno che il
verbale dell'assemblea in videoconferenza sia analitico, per dar
conto in modo compiuto circa lo svolgimento dei lavori assembleari.
Peraltro, gli strumenti tecnici utilizzati per la videoconferenza
agevolano la conservazione degli avvenimenti assembleari, aprendo
nuove prospettive per la documentazione societaria, nonché ponendo
le basi per una forma "telematica" delle stesse assemblee"43.
Non sembra difficile contestualizzare queste considerazioni anche in
un ambito pubblico. Le funzioni ascritte al presidente sembrano
infatti riferibili anche al responsabile del procedimento, che si
troverebbe a dirigere i responsabili delle altre amministrazioni
partecipanti con modalità che possono paragonarsi a quelle sopra
descritte. Inoltre, interessanti anche per il settore pubblico
sembrano gli scenari che si prospettano in ordine alle modalità
documentarie, che potrebbero basarsi non più, o comunque non
soltanto, sul tradizionale documento amministrativo (quello, per
intenderci, che si avvale del linguaggio scritto su supporto cartaceo
o informatico), ma su un "documento-video", capace di dar conto
nel modo più trasparente possibile del reale svolgimento della
conferenza e delle ragioni che hanno portato alla determinazione
finale44.
Ciò d'altra parte potrebbe rappresentare anche una soluzione ai
problemi di certezza giuridica che avevamo rilevato esaminando
l'istituto dell'acquisizione d'ufficio.
L'applicabilità di una tale modalità
appare, infine, di estrema rilevanza soprattutto per il modello di
conferenza di servizi scaturente dalla riforma operata dalla legge 15
del 2005, che, nel caso della conferenza decisoria, "consente
all'amministrazione procedente di adottare una determinazione di
conclusione del procedimento anche a fronte di dissensi emersi in
conferenza, ma solo sulla base di una motivazione congrua, che valuti
adeguatamente le risultanze della conferenza e tenga conto delle
posizioni prevalenti - non in senso puramente numerico, dunque, ma
con riferimento al potere che ciascuna amministrazione avrebbe di
determinarne l'esito - espresse in quella sede". Al
responsabile del procedimento dell'amministrazione procedente
sarebbe, in conclusione, offerto uno strumento valido per una
corretta conduzione della conferenza dei servizi45,
e, soprattutto, per una esauriente "motivazione" della decisione
cui la conferenza ha condotto.
1 A.Sandulli, Il procedimento in Trattato di Diritto amministrativo a cura di S.Cassese, Giuffrè Editore, Milano, II Ed., 2003, p.
1125.
2 A. Sandulli, Il procedimento, in S.Cassese (a cura di),
Trattato...op. cit., p. 1126.
3 In base al citato articolo, ad essa sono da ricondurre "gli
atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni costituiscono
informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare,
su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi
consentiti dalla legge".
4 Secondo le lettere dell'articolo citato, per documento
amministrativo si intende "ogni rappresentazione, comunque
formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa", mentre per documento informatico "la
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti".
5In
questa categoria Masucci fa rientrare i documenti informatici
rappresentativi del contenuto di provvedimenti amministrativi, di
atti amministrativi cd. strumentali, di atti interni della p.a., di
atti di diritto privato della p.a. finalizzati alla cura di
interessi amministrativi, di atti di diritto privato adottati dagli
enti pubblici economici e dai gestori di pubblici servizi che
ineriscano alla gestione di interessi pubblici, di atti di soggetti
privati compiuti per finalità amministrative. Masucci A., Il
documento amministrativo informatico, in Arena G., Bombardelli
M., Guerra M.P., Masucci A., La documentazione amministrativa,
Rimini, Maggioli, 2001, p.184-189
6 Tale distinzione, che a prima vista potrebbe sembrare superflua, è
invece utilissima per quelle analisi volte a catalogare tutti i
documenti in possesso delle amministrazioni ed a definirne i vari
regimi giuridici cui essi possono essere sottoposti. Ciò, per
esempio, potrebbe fornire una soluzione al problema della
commercializzazione delle informazioni pubbliche. Anche se nel
nostro ordinamento si tratta di un tema ancora scarsamente
esplorato, in altre parti d'Europa esso è stato già affrontato.
In Francia , per esempio, "si è già da tempo assestata una
chiara distinzione delle informazioni pubbliche in funzione del
valore che assumono in virtù dell'apporto dell'attività
amministrativa. Le informazioni pubbliche sono classificate in dati
pubblici, dati di base, dati grezzi e dati arricchiti a seconda del
tipo di attività amministrativa nell'ambito della quale sono
acquisiti, prodotti o conservati. Tale classificazione diventa poi
funzionale all'individuazione del regime di diffusione, messa a
disposizione o accesso a richiesta cui sono assoggettati"
(V.Ambriola, F.Martini, Gestione e fruibilità del patrimonio
informativo pubblico, in Dir. informaz. e informatica, 2002,
fasc. 4-5, p. 874).
7 Tale documento viene distinto in dottrina dal documento
amministrativo informatico in senso stretto, ossia dal documento
scritto e rappresentato informaticamente. Si noti che in questa
definizione non rilevano le modalità di produzione del contenuto
del documento, e cioè se esso sia stato semplicemente scritto
mediante strumenti informatici o sia stato, oltre che scritto, anche
elaborato mediante essi.
8 A.Masucci, Il documento amministrativo informatico, in
G.Arena, M.Bombardelli, M.P. Guerra, A.Masucci, La
documentazione...op.cit.,p. 201, 202.
9 Riconducile, come vedremo, al Caso 1 della tabella.
10 In relazione al contenuto questa distinzione corrisponde a quella
tra atto amministrativo su supporto elettronico ed atto
amministrativo ad elaborazione elettronica delineata in A. G.
Orofino, La patologia dell'atto amministrativo elettronico:
sindacato giurisdizionale e strumenti di tutela, in Il Foro amm.
C.d.S., Vol.1, 2002, fasc. 9, p. 2256. Mentre il primo non è altro
che un atto amministrativo tradizionale (determinato cioè nel suo
contenuto da un pubblico funzionario) documentato con forme
"elettroniche", il secondo invece è un atto amministrativo
caratterizzato non soltanto da una forma elettronica, ma anche da un
contenuto "elettronico", elaborato cioè da un programma
informatico. A queste due tipologie (che non sono tra loro
incompatibili e che potrebbero essere anzi complementari), quindi,
corrisponderanno patologie diverse.
11 Si tratta del § 7, in cui si affronta l'applicabilità dei
tradizionali vizi di legittimità degli atti amministrativi a questa
particolare tipologia.
12 A.Masucci, Il documento amministrativo...op.cit., p.202, 203.
13 Su questo punto si rinvia al § 7.
14 Il CAD, pur prevedendo un regime probatorio parzialmente diverso da
quello previsto per il documento sottoscritto con la tradizionale
firma autografa, sostanzialmente stabilisce detta equivalenza. Ai
sensi dell'art. 21, c. 2, infatti, "Il documento informatico,
sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma
elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo
2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si
presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova
contraria".
15 Ai sensi dell'articolo citato "Per la formazione, gestione e
sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza
esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella
propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute
nelle regole tecniche di cui all'articolo 71" (così come
modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 recante
"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale).
Tale disciplina ha una serie di antecedenti storici: l'art. 29 del
D.p.r. 445/2000 (all'origine art. 17 del D.p.r. 513/97), gli
artt.16.1 e 62 dell'allegato tecnico al D.p.c.m. 8 febbraio 1999,
che determinano il primo le modalità di presentazione della domanda
di iscrizione nell'elenco pubblico dei certificatori, il secondo
le regole tecniche per la certificazione da parte delle pubbliche
amministrazioni, e la circ. AIPA del 16 febbraio 2001 (n. AIPA/CR
27), che, per soddisfare esigenze di semplificazione in linea con le
scelte di riforma amministrativa, ha previsto, per la sottoscrizione
dei documenti informatici di rilevanza interna, la possibilità per
le Pubbliche Amministrazioni di rilasciare ai propri organi ed
uffici firme elettroniche certificate secondo regole diverse da
quelle di cui al D.p.c.m. 8 febbraio 1999. "La deroga alle
regole tecniche [...] è motivata dalla circostanza che la
verifica dell'autenticità ed integrità del documento informatico
può avvenire attraverso il solo riscontro interno, grazie al
processo di certificazione operato da ogni singola amministrazione".
Inoltre, la circolare citata prevede anche la possibilità per le
pubbliche amministrazioni di utilizzare, in base a scelte
organizzative autonome, strumenti di identificazione ed
autenticazione, "intesi come meccanismi di verifica della reale
identità dell'utente", che "possono essere implementati e
gestiti per garantire l'accesso a sistemi o per la produzione di
documentazione che non necessiti della sottoscrizione". Si
prevede, così, un regime parzialmente differenziato per le P.A.,
che viene poi sostanzialmente confermato dal regolamento emanato ai
sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n. 10/2002, decreto che introduce nel
TUDA l'art. 29 quinquies, rubricato "Norme particolari
per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati"
ed ora espressamente abrogato dal CAD.
16 Senza riprendere la complessa evoluzione normativa e l'ampio
dibattito dottrinale in tema di firme elettroniche, basti qui
ricordare che le tipologie di firme previste attualmente sono quelle
disciplinate dall'art. 1, co. 1, lett. q) (firma elettronica),
lett, r) (firma elettronica qualificata) e lett. s) (firma digitale)
del CAD.
17 G.Cammarota, Nuove regole in tema di sottoscrizione...op.cit.,
pag.119
18 "Rispetto ai documenti non dichiarativi, infatti, pur essendo
rilevante l'indicazione della provenienza, non è comunque
richiesto il ricorso ad un meccanismo di sottoscrizione, quale la
firma sicura, che renda giuridicamente associabile al documentatore
il contenuto delle dichiarazioni che trovano rappresentazione nel
documento". G.Cammarota, Nuove regole in tema di sottoscrizione
del documento informatico: il decreto legislativo n. 10/2002 di
recepimento della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro
comunitario per le firme elettroniche",in Riv. Trim. Sc. amm.,
2002, pag.119
19 G.Cammarota, Nuove regole in tema di sottoscrizione...op.cit.,
pag.119.
20 Per una rassegna della giurisprudenza in materia vedasi A.G.
Orofino, La patologia dell'atto amministrativo elettronico:
sindacato giurisdizionale e strumenti di tutela, in Foro amm.
C.d.S., vol. 1, 2002, fasc. 9.
21 Tale tesi è sostenuta soprattutto nei casi in cui vi siano altri
elementi dell'atto idonei ad accertare in maniera sicura la fonte
di provenienza (Cons. Stato, Sez. IV, 11 maggio 2007, n. 2325),
anche se poi, con riferimento alla categoria dei provvedimenti
amministrativi, caratterizzati da un contenuto altamente
discrezionale, si è ritenuto comunque necessaria, a pena di
invalidità, l'apposizione della sottoscrizione (Comm. Trib. Prov.
Bari, 23 marzo 2004, n. 20).
22 TAR Abruzzo, L'Aquila, 13 febbraio 1998, n. 423 in I TAR, 1998, 1,
p. 1451.
23 Anche se non mancano decisioni in cui si afferma che "La
sottoscrizione del provvedimento amministrativo costituisce un
elemento essenziale per attestarne l'effettiva riferibilità alla
pubblica amministrazione emanante", per cui "l'omissione di
ogni sottoscrizione impedisce la configurazione dell'atto come
provvedimento amministrativo" (TAR Lombardia, Milano, 22 marzo
1996, n. 351, in I TAR, 1996, 1, p. 1829; TAR Liguria, Genova, Sez.
II, 7 febbraio 2007, n. 169), come già sottolineato, manca ancora
un orientamento univoco in tal senso.
24 Per completezza si riportano i due articoli citati. L'art. 45, c.
1, stabilisce che " I documenti trasmessi da chiunque ad una
pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o
informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di
provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del documento
originale"; mentre l'art. 47, cc. 1 e 2, stabilisce che "Le
comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni
avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica;
esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta
che ne sia verificata la provenienza. Ai fini della verifica della
provenienza le comunicazioni sono valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o
altro tipo di firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di protocollo
informatizzato;
c) ovvero se è comunque possibile
accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;
d) ovvero se trasmesse
attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
25 A conferma di ciò possono riprendersi le considerazioni di coloro
che, commentando una decisione del TAR Sardegna (25 marzo 2005, n.
555) che afferma la validità giuridica del fax per le comunicazioni
tra p.a. e utenti , ritengono che dall'interpretazione data dal
giudice amministrativo potrebbe desumersi anche il riconoscimento
della comunicazione via e-mail come sicuro e valido mezzo di
comunicazione (M. Lucca, Nuovo procedimento amministrativo, p iena validità alla comunicazione informatica, disponibile su
www.comuni.it).
26 Si possono citare a tal proposito i casi delle prove concorsuali
svolte mediante procedure informatizzate dichiarate illegittime dal
giudice amministrativo per illogicità o irrazionalità manifesta
perché necessitanti di valutazioni discrezionali non suscettibili
di automazione (in tal senso TAR Sicilia, Palermo, 30 aprile 1996,
n. 468, in Foro amm., 1996, p. 3482) o perché caratterizzate da
domande e risposte incomplete (TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, 24
maggio 2007, n. 4796).
27 Cons. Stato, Sez. VI, 07 maggio 2001, n. 2531
28 Se, in linea di massima, in dottrina si ritiene che l'attività
amministrativa discrezionale non sia suscettibile di essere
automatizzata, in quanto il ragionamento giuridico difficilmente
potrebbe essere compatibile "con il paradigma logico
dell'intelligenza artificiale, soprattutto con riferimento
all'attività di interpretazione normativa e di sussunzione della
fattispecie concreta in quella astrattamente prevista dalla norma
applicabile", non mancano tuttavia coloro che, pur confermando "la
diffusa opinione secondo la quale le applicazioni giuridiche
dell'intelligenza artificiale non possono sostituire il giurista",
sostengono la possibilità di "ricostruire uno schema concettuale
di "ragionamento giuridico" alternativo, ed ausiliario, rispetto
a quello del giurista". G. Terracciano, L'applicazione in
campo giuridico delle rete neurali artificiali. Il programma
"GIURINET", in I tribunali amministrativi regionali, 1998, fasc. 12, pt. 2,, p. 498, 508. Si veda ancora
sull'argomento V. Buscema, Discrezionalità amministrativa e
reti neurali artificiali, in Il
foro amm. C.d.S., 2003, fasc. 7-8, p. 620-625.
29 In tal senso Cons. St., sez. VI, 23 settembre 1998, n. 1283, in
Cons. St., 1998, 1, p. 1368; Id., sez. VI, 28 gennaio 2000, n. 415,
in Foro amm., 2000, p. 134.
30 Cons. St., sez. VI, 24 ottobre 2000, n. 5682...op. cit..
31 A.G. Orofino, La patologia dell'atto amministrativo
elettronico...op.cit., p. 2209, 2210, al quale si rinvia per
l'approfondimento di tali temi.
32 Per completezza della trattazione, occorre menzionare un'ulteriore
problematica connessa alla sindacabilità degli atti amministrativi
informatici, ossia la natura e l'eventuale impugnabilità
dell'atto-software, per il cui approfondimento si rinvia a A. G.
Orofino, La patologia dell'atto amministrativo elettronico:
sindacato giurisdizionale...op. cit., pp. 2272 ss; U.
Fantigrossi, Automazione e pubblica amministrazione, Il
Mulino, 1993; A. Usai, Le prospettive di automazione delle
decisioni amministrative in un sistema di teleamministrazione, in
Dir. inf., 1993, p. 164 ss; A. Masucci, L'atto amministrativo
informatico, in Enc. Dir., I agg., Milano, 1997, p. 224.
33 Per un maggior approfondimento su tale istituto si rinvia a
Cammarota, Circolazione cartacea e circolazione telematica delle
certezze pubbliche. Accertamento d'ufficio ed acquisizione
d'ufficio, in Foro amm. T.A.R., 2004, p. 3527-3550.
34 L'istituto in questione consente di procedere a due tipi di
accertamenti a seconda che l'attività di rimozione
dell'incertezza riguardi qualificazioni giuridiche previamente
definite (accertamento proprio) o non previamente definite di
persone, di cose, di rapporti, etc. (accertamento improprio).
35 "L'accertamento d'ufficio è solitamente riguardato come una
fattispecie complessa [...] composta da due momenti essenziali:
l'acquisizione della documentazione (a cui normalmente, in ambito
fisico, segue la riproduzione) e la sua spedizione
all'amministrazione procedente. L'acquisizione d'ufficio è
invece una fattispecie semplice di apprensione delle informazioni e
dei dati necessari che non comporta la materiale acquisizione della
documentazione contenente le informazioni apprese da parte
dell'amministrazione procedente". G. Cammarota, Circolazione
cartacea...op.cit., p. 3540.
36 Tale istituto viene anche definito in dottrina "Accesso
interamministrativo telematico" (M.P. Guerra, Circolazione
dell'informazione e sistema informativo pubblico: profili
giuridici dell'accesso interamministrativo telematico. Tra testo
unico sulla documentazione amministrativa e codice
dell'amministrazione digitale, in Diritto pubblico, fasc.
2/2005, p. 525-571, in cui l'A. pone a confronto tale istituto con
l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica
amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre
amministrazioni ex art. 50 CAD).
37 V. Sarcone, Le novità in materia di accesso ai documenti
amministrativi nel processo di riforma della l. n. 241/1990 ed i
relativi riflessi sulle autonomie territoriali", in Rassegna
sulla attuazione della riforma delle autonomie, supplemento 4
luglio/agosto a Le Province, a cura del Centro Bachelet -
Università LUISS, e disponibile all'indirizzo
http://www.astrid-online.it/Dossier--i1/Studi--ric/Diritto-di-acceso_V-Sarcone-05_07_05.pdf.
38 Sul punto vedasi anche M.P. Guerra, Circolazione
dell'informazione e...op.cit., p. 532-535
39 Su questa scelta del legislatore di prevedere i suindicati costi
eccezionali (senza peraltro indicare alcun criterio per definirne il
carattere dell'eccezionalità) non sono mancate critiche da parte
di chi li ritiene un possibile e rilevante ostacolo
all'implementazione del processo di decertificazione ed
all'erogazione dei servizi integrati da parte delle
amministrazioni (F. Bassanini, Il Codice della pubblica
amministrazione digitale - Luci e ombre, in Il codice
dell'amministrazione digitale, ed. Il Sole 24 ore, Milano, 2005;
M.P. Guerra, Circolazione dell'informazione e...op.cit., p.
565).
40 G. Cammarota, Circolazione cartacea e...op. cit., p. 3543,
3544.
41 G. Cammarota, Circolazione cartacea e...op. cit., p. 3544.
42 In relazione ai quali si rinvia a G. Gardini, La conferenza dei
servizi, in Gior. dir. amm., fasc. 5, 2005, p. 488-493; A.
Margherini Taucer, La conferenza dei servizi, disponibile su
http://www.diritto.it/articoli/amministrativo/taucer.html.
43 G. Cabras, L'assemblea in videoconferenza nelle società di
capitali, in Vita notarile, n. 2, 2001, p. 580.
44 "L'informatizzazione degli atti ad esternazione non scritta
(quindi, non contenuti in documenti) è tra le problematiche di
prospettiva del diritto amministrativo informatico. [...],in teoria,
mediante strumenti informatici è possibile il ricorso affidabile e
sicuro non solo al modulo comunicativo della scrittura alfanumerica
(forma scritta), ma anche alla forma sia orale, sia visiva di
manifestazione dell'atto. Il documento informatico sonoro e quello
visivo, infatti, a differenza di ciò che avviene nel mondo fisico,
possono essere sottoscritti. Pertanto, questi documenti dovrebbero
avere l'affidabilità correlata al dispositivo di sottoscrizione
informatica utilizzato che, qualora si facesse ricorso alla firma
digitale, equivarrebbe alla forma scritta. In quest'ultimo caso,
tuttavia, avremmo un'esternazione non scritta (sonora, oppure
visiva) che, però, integra il requisito legale della forma
scritta (recando una firma digitale, ex art. 20, c. 2,
codice). In altri termini, alla luce della disciplina di cui
all'art. 20, c. 2, potremmo trovarci di fronte a documenti
informatici costituiti da file visivi oppure da file
sonori che, per effetto della firma digitale di cui fossero
corredati, integrerebbero il requisito legale della forma scritta.
Le implicazioni sia di carattere sostanziale, sia di natura
processuale, conseguenti a queste possibili evoluzioni della
documentazione (anche amministrativa) sarebbero enormi". G.
Cammarota, Documento informatico e firme elettroniche; pagamenti,
libri e scritture, Sez. I, Documento informatico, articoli 20-23, in
E. Carloni, Servizi in rete, in (a cura di) E. Carloni,
Codice delle amministrazioni digitali, Maggioli Ed., 2005.
45 Bisogna ricordare che, sempre per quanto riguarda lo strumento della
videoconferenza, il Centro Interregionale per il Sistema informatico
ed il Sistema statistico (CISIS), ha definito in un documento le
specifiche tecniche che le amministrazioni regionali possono
utilizzare per attivare postazioni di videoconferenza. Per maggiori
informazioni si rinvia al sito www.cisis.it. |