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The final part of the administrative
procedure. Brief thoughts on the decisional phase and the
integration of the effectiveness. Liability in the computerized
administrative procedure. Conclusions.
La fase finale del procedimento
amministrativo. Brevi riflessioni sulla fase della decisione e
dell'integrazione dell'efficacia - La responsabilità nel procedimento
amministrativo informatizzato. Considerazioni conclusive.
1) La fase finale del procedimento
amministrativo. Brevi riflessioni sulla fase della decisione e dell'
integrazione dell'efficacia.
Si è giunti così alla fase finale del procedimento
amministrativo, che, come noto, può essere scomposta in due ulteriori fasi:
quella della decisione e quella dell'integrazione di efficacia. Mentre la
decisione è la fase costitutiva del procedimento, la fase cioè volta
all'emanazione dell'atto finale dello stesso, ossia, nella maggior parte dei
casi, di un provvedimento amministrativo, la fase integrativa dell'efficacia
consiste "nello svolgimento delle azioni idonee a rendere operativi gli effetti
giuridici derivanti dal provvedimento"[1]. Volendo
considerare nel complesso queste fasi finali del procedimento amministrativo,
e, tenendo anche conto del fatto che, in relazione alla fase dell'integrazione
dell'efficacia, si è registrato nel corso degli ultimi tempi una notevole
riduzione della sua area di applicazione[2], si è
ritenuto più opportuno in questa sede svolgere alcune brevi riflessioni sui
profili che ci interessano maggiormente. Più precisamente, si analizzeranno,
per quanto riguarda la fase della decisione, le possibilità di applicazione
dell'ICT alle attività, discrezionali e/o vincolate, delle pubbliche
amministrazioni, con le relative ripercussioni sulle responsabilità del
responsabile del procedimento, e, per ciò che concerne la fase integrativa
dell'efficacia, il problema relativo agli atti recettizi ed alle possibilità di
nuove forme di pubblicità degli atti amministrativi.
Il primo problema che affrontiamo è quello relativo
alle modalità di elaborazione della decisione, che, a seconda che si tratti di
atti a contenuto discrezionale o vincolato, sono suscettibili di un differente
grado di informatizzazione. Occorre innanzitutto fare due brevi avvertenze
preliminari. In primo luogo, gli atti che vengono in rilievo sono i c.d. atti
ad elaborazione elettronica, cioè quegli atti il cui lo stesso contenuto viene
predisposto direttamente da un programma informatico. In secondo luogo, gli
atti amministrativi devono essere distinti a seconda che siano vincolati o
discrezionali, perché, come già accennato, è a seconda di questa caratteristica
che il fenomeno informatico si declina in maniera diversa.
Secondo l'orientamento tradizionale, le maggiori
difficoltà che ostano all'adozione di atti amministrativi mediante sistemi
automatici di predisposizione del relativo contenuto dipendono essenzialmente,
da un lato, dall'opinabilità e dall'indeterminatezza dei concetti giuridici che
presiedono l'attività amministrativa e, pertanto, dalla scarsa suscettibilità
di questi ultimi ad essere oggetto di una elaborazione "automatizzata" (scevra
cioè da qualsiasi attività di tipo interpretativo), e, dall'altro, dagli stessi
poteri che le norme spesso attribuiscono alle pubbliche amministrazioni per
consentirle quelle attività sia di adattamento della legge alle fattispecie
concrete che di bilanciamento in sede di composizione della varietà degli
interessi coinvolti nel procedimento amministrativo e di perseguimento
dell'interesse pubblico.
Nonostante le numerose indicazioni contenute negli
articoli del CAD, secondo cui le pubbliche amministrazioni utilizzano, laddove
sia possibile, per l'esercizio delle loro funzioni, gli strumenti tecnologici[3] -
indicazioni peraltro confermate dall'art. 3-bis della l. 241 così come modificata dalla legge 15[4] -, in
ordine a questo tipo di utilizzo, la possibilità di elaborazione dello stesso
contenuto degli atti amministrativi sembra, almeno fino ad oggi, restringersi
esclusivamente agli atti a contenuto vincolato, sia esso amministrativo che
tecnico. Si tratta, in sostanza, di atti che hanno per presupposto requisiti
rigidamente e tassativamente stabiliti dalla norma o dalla stessa amministrazione[5],
requisiti, dunque, che possono essere in grado di "programmare" l'attività
dell'amministrazione. Solo in presenza di attività standardizzate, seriali e,
soprattutto, delimitate da regole certe e vincolanti, le potenzialità delle
nuove tecnologie sembrano dunque giocare il massimo ruolo, anche se è comunque
doveroso non dimenticare che l'evoluzione tecnologica appare ormai capace di
schiudere nuove possibilità applicative anche nei casi di atti discrezionali[6].
Aldilà delle ipotesi di atti discrezionali
completamente automatizzati, la cui analisi, proprio per il loro carattere
ancora "avveniristico", può essere per il momento tralasciata, quello che
rispetto a questo scenario è necessario oggi chiedersi riguarda l'atteggiarsi
della responsabilità del responsabile del procedimento in tutti i casi di
procedimento o fasi di procedimento automatizzato. Si tratta di un tema di non
facile soluzione, tant'è che da più parti si è auspicata l'emanazione di una
legislazione ad hoc[7]. Se, come abbiamo
visto in precedenza, ben può avvenire che, in questi casi, sia possibile che
eventuali disfunzioni del programma informatico o della macchina o, ancora,
un'erronea immissione dei dati nell'elaboratore si riverberi sulla legittimità
dell'atto amministrativo, allo stesso modo potrebbe ammettersi una
responsabilità (in questa sede ci limitiamo a quella civile) del soggetto che
presiede al funzionamento dei mezzi - e dunque anche di quelli tecnologici -
necessari per l'esercizio delle funzioni amministrative. E difatti le difficoltà
non si incontrano tanto nell'ammettere una tale responsabilità, quanto
piuttosto nell'individuarne i confini. I problemi che possono presentarsi sono
numerosi. Per fare qualche esempio, si ipotizzi il caso in cui le difficoltà di
individuazione di un responsabile derivino dal fatto che, alla c.d. fase di
immissione-dati, partecipino non
soltanto una varietà di persone, ma anche banche dati, fonti di aggiornamento
automatico, ect., oppure siano causate da una disfunzione della stessa macchina
non facilmente individuabile, se non con particolari competenze tecniche. In
tutti questi casi, l'accertamento delle responsabilità non si presenta
semplice; l'applicabilità dello schema ordinario della responsabilità civile al
fatto illecito derivante dall'adozione di un atto amministrativo informatico
può dar luogo a qualche perplessità, soprattutto sotto il profilo dell'elemento
psicologico del soggetto agente. Non solo, in alcuni casi appare difficile
ascrivere la volontà dell'atto informatico al soggetto agente, ed anche
l'individuazione del dolo o della colpa non agevola l'attività probatoria.
Inoltre, se si applicasse l'orientamento della Corte di Cassazione, in base
alla quale la colpa, in queste ipotesi, si presume juris et jure dalla
stessa illegittimità dell'atto (salva ovviamente la prova contraria), si
dovrebbe ammettere che ogni errore di macchina è imputabile al funzionario,
dilatando a dismisura le sue responsabilità e soprattutto esponendolo "ad una
situazione per cui la prova contraria che in ipotesi lo discolpa in pratica non
può esonerarlo, poiché fornirla significa penetrare nei bit del computer per
verificare le sue modalità di funzionamento, il che è operazione impossibile o
assai ardua da eseguire"[8][9].
Tuttavia, nonostante queste difficoltà, esistono già
nella legislazione vigente gli strumenti per fondare in maniera corretta
un'eventuale responsabilità civile derivante da atto amministrativo
informatico. Occorre, infatti, ricordare che, accanto ai tradizionali obblighi
di controllo e vigilanza del responsabile del singolo procedimento, esistono
anche tutta un'altra serie di doveri strumentali all'efficacia del procedimento
che la legge pone a carico di alcune specifiche figure. Si fa riferimento,
cioè, al responsabile per la tenuta del protocollo informatico, della gestione
dei flussi documentali e degli archivi (chiamato anche responsabile dei sistemi
informativi automatizzati) ed al responsabile della privacy. Entrambe le figure
sono soggette ad apposite discipline
che ne precisano compiti e funzioni[10]. Più
precisamente, l'art. 61 TUDA prevede
l'istituzione in ciascuna amministrazione di un servizio per la tenuta del
protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi,
stabilendo i requisiti necessari dei preposti al servizio (c. 2) ed i compiti
ad esso attribuiti (c. 3), tra cui la garanzia della funzionalità del sistema
in caso di guasti o anomalie (lett. d) e del buon funzionamento degli strumenti
e dell'organizzazione delle attività di registrazione del protocollo, di
gestione dei documenti e dei flussi documentali, nonché delle attività di
gestione degli archivi (lett. f). Quanto al corretto utilizzo dei dati sotto il
profilo della riservatezza, anche in questo caso, vige il codice in materia di protezione dei dati personali
(d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), che
prevede espressamente, nel suo Titolo V, le figure del titolare e del
responsabile del trattamento dei dati (art. 29 e ss.) ed una serie di misure
minime di sicurezza (art. 33 e ss.) che devono essere prese da questi soggetti
a garanzia e tutela della privacy. Il concorrere di tutte queste responsabilità
dovrebbe garantire l'efficacia e l'efficienza dei procedimenti amministrativi,
determinando una corretta corrispondenza tra le funzioni amministrative e le competenze
necessarie a svolgerle.
È pertanto ipotizzabile che, nei casi in cui sia fatta
valere l'illegittimità di un atto amministrativo informatico ed eventualmente
la responsabilità della sua adozione, quest'ultima sia imputabile al
responsabile del procedimento amministrativo per le attività di immissione
dati, che come tali afferiscono alla fase istruttoria, e per le attività di
controllo e vigilanza che ad esso spettano. Come già sottolineato in dottrina,
"il funzionario ha l'obbligo giuridico di controllare il corretto funzionamento
del computer, ma non è obbligato ad una sorveglianza permanente: se sussiste un
motivo per ritenere che l'elaboratore mal funzioni esso procede al controllo,
altrimenti a suo vantaggio gioca una presunzione di corretto funzionamento
della macchina"[11]. Il fatto che al
responsabile sia ascritta una funzione di controllo anche del funzionamento
degli elaboratori impone a quest'ultimo di segnalare al responsabile dei
sistemi informativi qualunque anomalia o guasto che si verifichi e che
pregiudichi il corretto svolgimento della attività al quale è preposto, oppure
al responsabile della privacy eventuali problemi ed inadeguatezze delle misure
prese a tutela della riservatezza dei dati utilizzati nell'ambito del
procedimento. La prova di aver preso tutte le precauzioni necessarie e di aver
provveduto alle necessarie segnalazioni potrebbe così esonerare il responsabile
del procedimento da eventuali responsabilità, facendo ricadere queste ultime, a
seconda delle violazioni commesse, sul responsabile dei sistemi informativi e/o
sul responsabile della privacy, che, a loro volta, potrebbero comunque far
valere a loro discolpa il caso fortuito o la forza maggiore. Leggere in
combinato disposto tutte le normative che, pur regolamentando vari aspetti
dell'attività amministrativa, sono comunque accomunate dallo scopo di garantire
un corretto svolgersi della stessa, dovrebbe portare a considerare
complementari i vari regimi di responsabilità previsti, e, soprattutto,
dovrebbe garantire sempre ed in ogni caso l'individuazione dei soggetti
responsabili anche nei casi in cui le illegittimità riguardino l'atto
amministrativo informatizzato.
Passando ora all'esame della fase integrativa
dell'efficacia, come abbiamo già ricordato, si tratta di una fase comprendente
tutti quegli atti o operazioni che di volta in volta occorrono perché il
provvedimento acquisti efficacia giuridica e diventi esecutivo. In questi atti
ed operazioni rientrano i controlli (che, come noto, sono nella maggior parte
dei casi venuti meno), le pubblicazioni, le comunicazioni e, infine, le
notificazioni.
Per quanto riguarda gli atti recettizi e le notifiche
(ma il discorso può valere anche per quelle comunicazioni di cui
l'amministrazione vorrà garantirsi l'avvenuta ricezione da parte del
destinatario) l'applicabilità delle nuove tecnologie è ammessa nella misura in
cui i nuovi strumenti siano in grado di soddisfare quelle finalità che la legge
persegue con gli strumenti tradizionali[12].
Ciò vuol dire che l'amministrazione in questi casi
dovrà utilizzare strumenti di trasmissione che le garantiscano certezza circa
la data di ricezione della comunicazione da parte del destinatario. Dunque, nel
caso di atti amministrativi informatici, l'unica soluzione attualmente
prospettabile appare il ricorso ai sistemi di posta certificata[13]. Ciò
che, invece, merita un breve approfondimento riguarda la possibilità che i
nuovi strumenti, ed in particolare internet, possano assolvere quelle
particolari funzioni che il nostro ordinamento ha sinora affidato agli
strumenti tradizionali di pubblicità (pubblicazione su gazzetta ufficiale, su giornali quotidiani o periodici,
affissione sugli albi pretori, etc.). Come noto, esistono già delle normative
volte a sfruttare le potenzialità della rete telematica ai fini della conoscibilità
degli atti amministrativi, quale quella, per esempio, in tema di contenuto
minimo dei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni (art. 54 CAD[14]).
Tuttavia l'utilizzo del sistema di pubblicazione in rete appare ancora "smorzato".
La giurisprudenza fino ad ora si è mostrata a ragione cauta in ordine
all'ammissione di internet come mezzo sostituivo della pubblicità legale in
gazzetta ufficiale[15],
sostenendone, sulla base del canone della ragionevolezza, il carattere
accessorio, integrativo rispetto ai tradizionali strumenti ed il valore di mera
pubblicità notizia. "La previsione di un nuovo sistema di diffusione del dato
giuridico dovrebbe dunque ritenersi ammissibile solo se idoneo a rendersi
garante di una conoscenza piena ed esaustiva e non invece di una semplice
presunzione. Graverebbe in tal modo sui cittadini l'onere aggiuntivo di
utilizzare esclusivamente le procedure informatiche per accedere alla
conoscenza dei dati giuridici, incappando nella rete delle preclusioni processuali
qualora non si facciano carico di questa incombenza. Si ricorda che, sotto la
vigenza e nel rispetto dei principi di trasparenza e buon andamento dell'azione
amministrativa, l'accesso ai documenti deve essere garantito senza aggravi
ulteriori per l'utente"[16].
2) La responsabilità nel procedimento
amministrativo informatizzato. Considerazioni conclusive.
Alla fine di questo excursus sul procedimento
amministrativo, così come scaturente dalle recenti riforme, non resta ora che
cercare di comprendere fino a che punto l'informatizzazione abbia inciso sui
compiti e sulle connesse responsabilità del responsabile del procedimento. Come
abbiamo visto, i compiti di questa figura possono schematizzarsi,
sostanzialmente, in funzioni di impulso, istruzione, comunicazione ed,
eventualmente, di decisione. L'informatizzazione incide sulla complessità di
tali compiti, ma solo sotto il profilo dei mezzi. In altre parole, l'impiego
delle tecnologie nell'ambito del procedimento amministrativo non stravolge la
sostanzialità del ruolo del titolare dello stesso, ma fornisce semplicemente
degli strumenti aggiuntivi a colui il quale si trova preposto alla gestione del
procedimento. Tale figura sembra, dunque, mantenere il suo fondamentale ruolo
di guida e volano del procedimento amministrativo. Semmai, si potrebbe
ipotizzare che il suo compito si amplii, spettando ad esso non soltanto la
conduzione sostanziale del procedimento amministrativo, ma anche quella
formale, che risulta ora di notevole rilievo visto l'ampliarsi delle
possibilità di utilizzo di strumenti nuovi e diversi rispetto a quelli finora
tradizionalmente usati, e questo nonostante i casi in cui la discrezionalità,
nella scelta di questi mezzi, paia restringersi laddove la legislazione sembra
imporne l'utilizzo. Tuttavia, come è emerso nel corso dell'analisi, rimangono
ancora degli spazi notevoli di discrezionalità. In una fase, quale quella
attuale, in cui il passaggio da un'amministrazione cartacea ad
un'amministrazione digitale appare ancora in
fieri, e pur sussistendo l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di
utilizzare i nuovi strumenti (firma digitale, PEC, etc.) tutte le volte in cui
l'utenza chieda di esercitare il proprio diritto all'uso delle tecnologie, così
come sancito dall'art. 3 CAD, il ruolo che si trova a giocare il responsabile
del procedimento appare ancor di più importante e delicato[17]. Si
tratta, infatti, di governare questa fase di transizione, in cui la scelta dei
mezzi e degli strumenti di accesso e di partecipazione alle attività amministrative,
se non operata correttamente e con la giusta consapevolezza, può determinare
delle gravi disfunzioni e, soprattutto, forti discriminazioni tra gli utenti[18].
Due sono le leve fondamentali su cui si dovrebbe
investire per fare in modo che tale passaggio avvenga senza danni e,
soprattutto, non a scapito degli utenti. Una è la leva organizzativa, che deve
assicurare una corretta gestione del patrimonio informativo pubblico, ossia di
uno dei principali presupposti per una conduzione efficace e trasparente
dell'attività amministrativa. Essa ha rilevanza sia sotto un profilo, per così
dire, interno alla pubblica amministrazione, in funzione cioè di garanzia di
una corretta ed aggiornata informazione indispensabile per lo svolgersi dei
procedimenti amministrativi, sia sotto un profilo esterno, in ragione cioè
della concreta messa a disposizione dell'utenza di tutte le informazioni
necessarie all'esercizio dei propri diritti. Rinviando ad altri studi
l'approfondimento di questa tematica[19], ci
basti qui sottolineare la necessità che la pubblica amministrazione ha di
organizzare coerentemente il proprio patrimonio informativo[20], nonché
di classificare le varie tipologie dei dati in suo possesso in funzione di una
corretta individuazione dei regimi cui gli stessi devono essere sottoposti[21], al
fine di garantire anche una efficace attività istruttoria. Solo in presenza di
una organizzazione coerente dei dati, infatti, troveranno concreta attuazione
gli istituti che abbiamo analizzato nel corso di questa trattazione. Del resto,
dell'importanza del patrimonio informativo e della sua organizzazione ne è
riprova la stessa modifica, intervenuta ad opera del d.lgs. 159/06, dell'art.
41 CAD disciplinante il c.d. fascicolo informatico. Il legislatore ha infatti
avvertito l'esigenza di integrare l'articolo citato con tre commi aggiuntivi (2
bis, 2 ter e 2 quater),
stabilendo che tale fascicolo debba essere realizzato "garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed
alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento"[22], predisponendo un
contenuto minimo obbligatorio dello stesso (indicazione dell'amministrazione
titolare del procedimento; delle altre amministrazioni partecipanti; del
responsabile del procedimento; dell'oggetto del procedimento; dell'elenco dei
documenti contenuti), prevedendo la possibilità di un diverso accesso allo
stesso da parte dei soggetti autorizzati, stabilendo la necessità che esso sia
formato in modo tale da garantire la corretta collocazione, la facile
reperibilità e la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità,
dei singoli documenti e, infine, l'esercizio in via telematica dei diritti
previsti dalla l. n. 241 del 1990.
La seconda leva è quella della responsabilità
(dell'amministrazione e del responsabile amministrativo) ed è anche quella che
pone i maggiori problemi. Senza soffermarsi sulla complessa problematica aperta
dall'ammissione della responsabilità per lesione degli interessi legittimi, ci
limitiamo qui a segnalare alcuni dati specificamente emergenti dalla
legislazione sull'amministrazione digitale, che potrebbero essere rilevanti per
questo aspetto. In primo luogo, si segnala che
l'art. 3 CAD, sancendo il diritto all'uso delle tecnologie, stabilisce
che "I cittadini e le imprese hanno
diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di
pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice". Accanto
a questo diritto, il codice ne prevede altri, in particolare il diritto all'uso
della posta elettronica certificata (art. 48), il diritto all'effettuazione dei
pagamenti con modalità informatiche (art. 5), il diritto di partecipazione e di
accesso mediante modalità informatiche (art. 4). Nonostante l'esistenza di una
serie di limiti alla loro applicabilità, soprattutto dovuti alla volontà del
legislatore statale di non comprimere troppo l'autonomia oggi ampiamente
riconosciuta dal Titolo V della Costituzione al sistema delle autonomie locali,
tuttavia si può rilevare l'affermarsi di una tendenza volta ad avvalorare la
tesi della configurabilità degli stessi come veri e propri diritti soggettivi.
Anche il recente dibattito svoltosi in sede di approvazione dello schema di
decreto di modifica del CAD sembra del resto confermare questa nuova impostazione.
L'art. 3 dello stesso, infatti, modificando l'art. 3 CAD, in prima battuta prevedeva
espressamente che le controversie concernenti l'esercizio del diritto di
richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni
con le amministrazioni, fossero devolute alla giurisdizione del giudice
ordinario, e non alla giurisdizione amministrativa, come è invece stato
stabilito dalla stesura finale del decreto con la finalità di conformarsi a
quanto espresso dal Consiglio di Stato[23].
In secondo luogo, va
segnalato che la legislazione definisce frequentemente "servizi", con
diverse qualificazioni, attività svolte mediante la rete. A parte che l'uso
di questa nozione evoca la proposta
avanzata in dottrina circa la definizione di certe attività come "servizi
burocratici"[24], sembra comunque che in tal modo debbano essere definiti come
diritti gli interessi dei cittadini alle
relative prestazioni, così che la lesione di tali diritti, in presenza
degli altri necessari requisiti, può dar luogo a responsabilità risarcitorie a
prescindere dalla legittimità o illegittimità degli atti amministrativi
connessi.
Una volta ammessa l'esistenza di questa tipologia di
diritti soggettivi e la sua riconducibilità alla categoria di servizio
pubblico, non dovrebbe allora essere difficile configurare una responsabilità
del responsabile del procedimento tutte le volte in cui si registri una
violazione delle norme che fondano questi diritti (ovviamente allo stesso imputabile),
e ciò indipendentemente dalla legittimità o illegittimità dell'azione
amministrativa. Nondimeno al responsabile sarà data la possibilità di
esonerarsi dalla responsabilità in tutte quelle ipotesi in cui lo stesso riesca
a dimostrare di aver adempiuto con diligenza i suoi compiti, riuscendo ad
imputare le violazioni ad eventuali carenze organizzative dell'ente (ed in
questo caso sarà l'amministrazione a risponderne) o ad altri soggetti che,
insieme a lui, concorrono nell'esercizio della funzione amministrativa (è
questo il caso, per esempio, di eventuali responsabilità del responsabile dei
sistemi informativi automatizzati o del responsabile della privacy).
[1] A.M.
Sandulli, Il procedimento amministrativo, Milano, Giuffrè, 1940, p. 31 ss.; mentre, per un'evoluzione storica della
ripartizione in fasi vedasi A. Sandulli, Il
procedimento amministrativo, in S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo generale, II Tomo, Milano, Giuffrè, 2003, p. 1098.
[2] La
riduzione accennata si spiega tenendo conto che a dare luogo a questa fase
erano soprattutto i controlli
amministrativi di tipo preventivo, controlli, nella maggior parte dei casi,
venuti meno a seguito della trasformazione dell'assetto legislativo degli
stessi.
[3] Si
possono citare a questo proposito l'art.
2, c. 1, ai sensi del quale " Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali
assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la
conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si
organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate
le tecnologie dell'informazione e della comunicazione"; l'art. 4, c. 1, in base al quale "La partecipazione al procedimento
amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono
esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"; l'art. 12, c. 5, che stabilisce che "Le
pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla
consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché
l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le
diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 71"; l'art. 15, c. 2, secondo cui "le pubbliche amministrazioni provvedono in
particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le
attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di
presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando
che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga
in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di
cui all'articolo 71".
[4] In base
all'articolo citato "Per conseguire
maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche
incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse
amministrazioni e tra queste e i privati.
[5] Esempi
potrebbero essere gli atti di mero accertamento, di certificazione, di
iscrizione in albi, registri, etc, gli atti relativi allo svolgimento di prove
concorsuali e d'esame (nei casi in cui le prove consistano in risposte a
quesiti), gli atti di inquadramento
giuridico-economico del personale.
[6] Se, in
linea di massima, in dottrina si ritiene che l'attività amministrativa
discrezionale non sia suscettibile di essere automatizzata, in quanto il
ragionamento giuridico difficilmente potrebbe essere compatibile "con il
paradigma logico dell'intelligenza artificiale, soprattutto con riferimento
all'attività di interpretazione normativa e di sussunzione della fattispecie
concreta in quella astrattamente prevista dalla norma applicabile", non mancano
tuttavia coloro che, pur confermando "la diffusa opinione secondo la quale le
applicazioni giuridiche dell'intelligenza artificiale non possono sostituire il
giurista", sostengono la possibilità di "ricostruire uno schema concettuale di
"ragionamento giuridico" alternativo, ed ausiliario, rispetto a quello del
giurista". G. Terracciano, L'applicazione
in campo giuridico delle rete neurali artificiali. Il programma "GIURINET",
in I tribunali amministrativi
regionali, 1998,
fasc. 12, pt.
2,, p. 498, 508. Si veda ancora sull'argomento V. Buscema, Discrezionalità amministrativa e reti neurali artificiali, in Il
foro amm. C.d.S., 2003, fasc. 7-8, p. 620-625.
[7] In tal
senso E. Sanna, Il mandato di pagamento
informatico da d.p.r. 367/94 all'attuazione concreta, in Il diritto dell'informazione e
dell'informatica, 2002, fasc. 3, pagg. 603-636; A. Contaldo, L. Marotta,
L'informatizzazione dell'atto
amministrativo: cenni sulle problematiche in campo, in Dir. informaz. e
informatica, fasc. 3, 2002, p. 571-601.
[8] A.
Contaldo, L. Marotta, L'informatizzazione
dell'atto amministrativo...op. cit., p. 594.
[9] Sulla
questione dell'individuazione dell'elemento soggettivo nelle ipotesi di responsabilità
civile della pubblica amministrazione e del dipendente pubblico sia consentito
rinviare al successivo paragrafo.
[10] Si fa
riferimento, come vedremo, al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
recante Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa (TUDA), per quanto riguarda il
responsabile per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei
flussi documentali e degli archivi, ed al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il c.d. codice della privacy, per quanto
riguarda il responsabile della privacy.
[11] A. Contaldo, L. Marotta, L'informatizzazione...op. cit., p. 594.
[12] Lo
stesso art. 21 bis, c. 1, della legge
241, introdotto dalla l. 15 del 2205, sembra d'altronde voler assicurare che i
provvedimenti amministrativi recettizi (nello specifico, di quelli limitativi
della sfera giuridica dei privati) spieghino i loro effetti, consentendo a tal
fine il ricorso anche alle forme di notifica agli irreperibili previste dal
codice di procedura civile.
[13]Sul
punto si rinvia al "Procedimento amministrativo informatizzato (I)" disponibile
all'indirizzo http://www.teutas.it/site/dettaglioarticolo.php?idarticolo=112&idsezione=5&nomesezione=egovernment.
[14] In base
a questo articolo i siti delle pubbliche amministrazioni devono contenere i
dati pubblici relativi all'organizzazione ed attribuzioni degli uffici, alle
tipologie, caratteristiche e modalità di svolgimento dei procedimenti
attivabili, alle caselle di posta elettroniche istituzionali, alle
pubblicazioni, bandi di gara e di concorso curati dall'amministrazione, ai
servizi forniti in rete ed alle relative caratteristiche e modalità di
utilizzo. Le amministrazioni, inoltre, sono tenute ad assicurare la fruibilità
gratuita di tali dati e la conformità e corrispondenza degli stessi alle informazioni
contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce
comunicazione tramite il sito. Infine, sempre lo stesso articolo, al co. 5,
stabilisce che "La pubblicazione
telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi
espressamente previsti dall'ordinamento".
[15] Tar
Lazio, sez. II, 13 marzo 2001, n. 1853 disponibile su www.
giustizia-amministrativa.it; Tar Puglia, sez. I, 23 gennaio 2001, 190, in I Tar, 2000, 5037;
Tar Lazio, sez. III ter, 4 novembre
2003, n. 9430.
[16] M.
Sinfisi, L'inserimento di provvedimenti
amministrativi su sito internet: valore di pubblicità notizia, in Foro amm.
TAR, fasc. 1, 2004, p.171.
[17] A
conferma dell'importanza e della delicatezza del ruolo che oggi è demandato al
responsabile del procedimento potrebbe menzionarsi una recente tesi sul
passaggio della figura di impiegato pubblico da "burocrate" a "networker",
passaggio determinato dall'ingresso nelle amministrazioni delle nuove
tecnologie che, fornendo gli strumenti per la condivisione della conoscenza,
fanno dell'impiegato pubblico (e, in ragione delle sue funzioni istruttorie,
del responsabile del procedimento in particolare) un operatore della conoscenza
che agisce all'interno di una rete informativa orientata al cittadino. G.
Costa, M. Gianecchini, P. Guitta, Da
impiegato a networker. Nuovi modelli di organizzazione del lavoro nelle
pubbliche amministrazioni: il caso ELTW, in Azien. pub., fasc. 1, 2005, p.
59-77.
[18] Ad
emblema di questa situazione di rischio si può menzionare una lettera, pubblicata
su una rivista settimanale e titolata molto significativamente "Noi anziani,
esclusi dalla società tecnologica", in cui una donna anziana esprime il suo
disappunto nei confronti di una "società moderna che sta emarginando tutte le
persone che non hanno internet o che non hanno un cellulare o che non sono
capaci di mandare sms. In parole povere, una società che emargina gli anziani".
"Le persone che non ce la fanno a mettersi in coda in un ufficio pubblico sono
proprio gli anziani, e proprio da loro si pretende che usino la tecnologia. Senza
contare che Internet ha un costo che molti pensionati non si possono
permettere". (Articolo di Katia Indemburgo pubblicato sul Venerdì di Repubblica
n. 907 del 5 agosto 2005, p. 10).
[19] V.
Ambriola, F. Martini,
Gestione e fruibilità del patrimonio
informativo pubblico, in Diritto e Informatica, fasc. 4-5, 2002, p. 873-889. In questo scritto si
tenta di ricostruire una categoria concettuale cui ricondurre qualsiasi tipo di
informazione pubblica e di analizzare le varie discipline che, nel nostro
ordinamento, trattano, anche se per finalità diverse ed in maniera frammentata,
il tema del dato pubblico. Si veda ancora E. Menichetti, Tutela e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, in F.
Merloni, Introduzione all'e-government, G.Giappichelli
Ed., Torino, 2005, pp. 153-172; M.P. Guerra, Circolazione dell'informazione e sistema informativo pubblico: profili
giuridici dell'accesso interamministrativo telematico. Tra testo unico sulla
documentazione amministrativa e codice dell'amministrazione digitale, in
Diritto pubblico, fasc. 2/2005, p. 525-571; E. Belisario, La disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni nel Codice
dell'amministrazione digitale, in Informatica e diritto, 2005, fasc. 1-2,
pp. 167-182).
[20] Una
riflessione recente cui appare utile rinviare è contenuta in L. Giuva, I sistemi di gestione informatica dei
documenti: esperienze e modelli, in Archivi e computer, n. 1, 2005, in cui si esaminano
i principali e più significativi aspetti della legislazione italiana in tema,
appunto, di sistemi di gestione informatica dei documenti.
[21] Non è
un caso, infatti che, tra i risvolti critici dell'amministrazione digitale, la
dottrina abbia indicato quello del datawarehouse e del worklow delle
informazioni. "Si tratta, cioè, di creare/razionalizzare gli archivi
informatici e di mettere in rete l'amministrazione, ovvero le amministrazioni
sul territorio, in modo da consentire un accesso alle informazioni (da parte
degli operatori) superando le tradizionali barriere di competenza tra uffici
diversi". A. Scianchi, L'e-procurement
quale strumento di attuazione del cambiamento nella Pubblica Amministrazione,
in Riv. Trim. Sc. Amm., n. 3, 2003, p.36
[22] Ciò
attraverso una serie di regole di costituzione e di utilizzo che siano
rispettose dei principi di una corretta gestione documentale, della disciplina
della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento
informatico (ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il
sistema pubblico di connettività), nonché dei criteri dell'interoperabilità e
della cooperazione applicativa.
[23] Il
diverso orientamento del Consiglio di Stato, in sede consultiva, si è infatti
espresso a favore di una qualificazione di tali posizioni giuridiche soggettive
in termini di interessi legittimi, in quanto posizioni "fronteggianti" un
potere organizzatorio e, dunque, autoritativo delle amministrazioni, e tali
perciò da giustificare l'attribuzione del relativo contenzioso alla
giurisdizione amministrativa. (Punto 3.7
del parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti
Normativi, Adunanza del 30 gennaio 2006, N. della Sezione: 31/2006...op. cit.).
Si deve però a tal proposito osservare che dietro tali posizioni "conservatrici"
della giurisdizione amministrativa vi si può leggere il tentativo di
affrontare, se non di resistere, alle richieste, sempre più pressanti, di
tutela nei confronti delle pubbliche amministrazioni in ragione di "un tessuto
di relazioni tra privato ed amministrazione che si vuole via via "civilizzato"
(A. Romeo, Alla ricerca dell'utile:
dall'interesse legittimo all'interesse al ricorso, in Foro amm., 2005, p.
1594). Non a caso su un tema strettamente connesso a quelli che si stanno
trattando nella presente analisi, ossia il tema della pregiudizialità
amministrativa, non vi sono ancora né in giurisprudenza né in dottrina
soluzioni univoche (D. Sorace, Il
risarcimento dei danni da provvedimenti amministrativi lesivi di "interessi
legittimi", comparando, in G.Falcon (a cura di), Il diritto amministrativo
dei paesi europei, Cedam, 2005).
[24] L'orientamento a cui ci si riferisce parte dall'ipotesi che si possa affiancare
ai servizi pubblici economici ed a quelli sociali anche la categoria dei
servizi pubblici amministrativo-burocratici, in cui siano ravvisabili degli
obblighi, posti a carico della pubblica amministrazione ai fini di un adeguato
e corretto rapporto con la sua utenza, il cui oggetto sia da considerare una
prestazione a favore degli interessati di natura giuridica non diversa da quella
delle prestazioni che sono oggetto dei servizi pubblici (D. Sorace, Le riforme del funzionamento e delle
procedure della pubblica amministrazione: il progetto e le condizioni per la
sua realizzazione, in Le Regioni, n. 3. giugno 1995, p. 509; Id., Le Lezioni di diritto amministrativo, Bologna,
2000, p. 123; Id., ., Diritto delle
amministrazioni pubbliche, Bologna, 2001, pp. 118 ss.; Id., Il
risarcimento dei danni da provvedimenti amministrativi lesivi di "interessi
legittimi"...op.cit.). Nell'ambito
di questa categoria rientrerebbero, innanzitutto, tutte quelle prestazioni
dirette a soddisfare interessi dei cittadini diversi da quelli direttamente
riguardati dall'attività provvedimentale, ma ad essi connessi e strumentali e,
di conseguenza, anche tutte quelle attività giuridiche erogate dalle pubbliche
amministrazioni per via telematica (A. Masucci, Note
e commenti - Erogazione on line dei servizi pubblici e teleprocedure
amministrative. Disciplina giuridica e riflessi sull'azione amministrativa, in Dir. pub., 2003, fasc. 3,
pagg. 991-1012). Più precisamente, il servizio pubblico in rete si verrebbe a
configurare come "l'insieme delle attività giuridiche erogate dalle pubbliche
amministrazioni centrali in modalità telematica, la cui erogazione è, per
legge, un diritto soggettivo del beneficiario (oppure del richiedente il
servizio, nel caso di servizi ad istanza di parte)" (G. Cammarota, La nozione giuridica di servizio pubblico in
rete. Note a margine dell'art. 63 del codice dell'amministrazione digitale, disponibile
su www. amministrazioneincammino.luiss.it.). Questa definizione di servizio
pubblico in rete trova poi un'ulteriore specificazione in una recente direttiva
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui vengono fatti rientrare,
"nell'accezione più ampia di servizi on line, i servizi non mediati da
sportello a cui è possibile accedere in modalità remota tramite i seguenti
canali: web, chioschi telematici, tv digitale, call center, telefoni
cellulari", servizi a loro volta classificati dall'Unione Europea in quattro
livelli, che vanno dalla disponibilità on line di informazioni alla possibilità
di scaricare la modulistica, alla possibilità di attivare un procedimento, allo
svolgimento dell'intera transazione on line (Pres. Cons. Min., dir. 27 luglio
2005....op. cit.).
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