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Programma per gli studenti frequentanti di Lettere 2012/13. Modulo Brogi

Ripubblico qui, con una formattazione piú chiara, il programma d'esame per i frequentanti (Lettere Unifi). n.b.: solo modulo Brogi

Cronache | Elda Brogi | Venerdì, 19 Aprile 2013

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Novità editoriale: Rocco Gianluca Massa, La dura regola di eBay

Il volume, edito da Filodiritto Editore, affronta alcuni temi dell'e-commerce ed in particolare di eBay.

Cronache | Elda Brogi | Venerdì, 14 Dicembre 2012

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Centre for Media Pluralism and Media Freedom -European University Institute (EUI): Call for papers: Media Ownership, Concentration and Transparency

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Europa | Elda Brogi | Martedì, 3 Luglio 2012

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Centre for Media Pluralism and Media Freedom -European University Institute (EUI) is inviting submissions for the launch of its working paper series entitled 'Freedom and Pluralism of the Media, Society and Markets"

EU competences in respect of Media Pluralism and Media Freedom RSCAS/CMPF Working paper series: 'Freedom and Pluralism of the Media, Society and Markets' The Centre for Media Pluralism and Media...

Cronache | Elda Brogi | Giovedì, 5 Aprile 2012

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Il diritto nell’era della digital evidence: dall’accesso al dato digitale alla sua effettiva acquisizione

Giovedì 19 maggio 2011, ore 14.00 Il diritto nell’era della digital evidence: dall’accesso al dato digitale alla sua effettiva acquisizione Edificio U6, Aula dottorati di giurisprudenza (2° piano) - Piazza dell'Ateneo Nuovo...

Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 18 Maggio 2011

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La PA su Internet: le regole del Garante per rispettare la privacy di cittadini e dipendenti On line solo informazioni personali indispensabili. Tempi congrui di permanenza in rete. Misure...

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Digital Agenda: Commission seeks information from 16 Member States on their implementation of the Audiovisual Media Services Directive – specific issues

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Europa | Elda Brogi | Mercoledì, 30 Marzo 2011

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Approvazione definitiva CAD

22 dicembre 2010: "al termine del Consiglio dei Ministri il ministro Brunetta ha annunciato l’approvazione, in via definitiva, del nuovo Codice dell’amministrazione digitale, che fa seguito al Codice (decreto...

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Per gli studenti di Lettere Unifi

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Consulegis IP newsletter-Summer 2010

La newsletter su intellectual property law di Consulegis, network internazionale di avvocati.

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Internazionale | Elda Brogi | Venerdì, 9 Luglio 2010

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Tecnologie e governance: i nuovi strumenti delle politiche partecipative a livello locale Stampa E-mail
Scritto da Alessandra Valastro, Università di Perugia / Teutas.it   
Sabato 20 Settembre 2008 00:00

The Author describes nature and aims of "citizen partecipation" public policies, focusing on the role of new technologies and on how these new instruments, as deliberative polling, open space technology, electronic town meeting are used by the Public Administrations, as Regione Toscana.

1. Governance, tecnologie e partecipazione.

 

Il dibattito che ha interessato nell'ultimo decennio la trasformazione delle modalità di esercizio del potere pubblico si è caratterizzato, sin dall'inizio, per il collegamento privilegiato con la tematica delle Information Communication Technologies. Fra i tanti aspetti che sono stati oggetto di analisi e approfondimento, sia in tema di government che di governance, costante è stata l'attenzione per il ruolo esercitato dalle tecnologie nel consentire l'implementazione di circuiti informativi e comunicativi più efficaci fra i soggetti pubblici e fra questi e la società civile: le ICT possono infatti offrire un importante contributo non soltanto in termini di innovazione organizzativa e di prestazioni amministrative (e-government), bensì anche sul piano dell'apertura e democratizzazione dei processi politici, favorendo l'ampliamento degli ambiti di partecipazione dei cittadini ad integrazione del modello classico di democrazia rappresentativa (e-governance).

Ma sebbene si tratti di aspetti dell'agire pubblico strettamente connessi, le politiche di riforma nei due ambiti hanno proceduto per lo più in modo separato, privilegiando gli obiettivi di efficienza tecnico-amministrativa e i progetti di telematizzazione delle strutture e riorganizzazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni; mentre i progetti di e-governance (anche definiti, a seconda della prospettiva, di e-democracy) hanno scontato un ritardo culturale ben maggiore, incappando inizialmente nelle concezioni più marcatamente sondaggistiche e/o propagandistiche della politica, ove l'agire politico tende a servirsi delle tecnologie per inseguire le modalità della comunicazione commerciale piuttosto che quelle della dialettica politica in senso classico ([1]).

Così, anche su impulso dell'Unione europea, l'attenzione per la tematica dell'e-government ha assunto un peso via via crescente nell'ambito delle politiche di innovazione tecnologica: basti ricordare il mutamento di prospettiva dell'intervento legislativo, il quale, caratterizzato fra gli anni '70 e gli anni '90 dalla proclamazione dei diritti di accesso e trasparenza, ha assunto nel periodo successivo il segno delle politiche di organizzazione, semplificazione e informatizzazione, quali profili strumentali rispetto alla compiuta realizzazione di quei diritti ([2]).

Ma la crescente complessità sociale ed economica connessa ai fenomeni di globalizzazione, e la conseguente necessità di dare risposte nuove in molti settori (ambiente, occupazione, salute, ecc.) ha prodotto un mutamento di rotta nelle rivendicazioni concernenti la realizzazione di quegli stessi diritti, innescando nell'ultimo decennio un più profondo e generale ripensamento dei processi decisionali pubblici. Alla base delle trasformazioni attese vi è l'assunzione di nuovi paradigmi nella costruzione delle relazioni sottostanti l'agire pubblico: sia in senso verticale, con una maggiore attenzione per il livello locale di governo ed una maggiore interdipendenza fra i diversi livelli territoriali delle istituzioni pubbliche; sia in senso orizzontale, con una intensificazione delle relazioni fra attori pubblici e privati. E ciò tanto più in Italia, dove la riforma costituzionale del 2001 ha portato all'introduzione -da un lato- di un modello di federalismo di tipo cooperativo e -dall'altro- di un principio di sussidiarietà orizzontale nel quale le letture più attente ravvisano una nuova componente di sistema destinata a ricostituire il tessuto connettivo fra rappresentanza e poteri popolari ([3]).

E' in particolare dalla riflessione sulla governance orizzontale che proviene la principale sfida alla struttura e alla capacità dei governi tradizionali di soddisfare le nuove domande provenienti dalla società civile in termini di qualità della politica e della normazione, trasparenza, accountability. La capacità dei soggetti pubblici di progettare e implementare politiche pubbliche efficaci e di realizzarne gli obiettivi viene sempre più spesso correlata alla creazione di una rete di rapporti con la società civile, affinché il decisore pubblico possa utilizzare le competenze ed esperienze di cui sono portatori i destinatari/cittadini e le loro forme organizzate. Nel nuovo scenario del policy making il concetto di deliberazione diviene espressione di un processo circolare, non più relegato alla fase finale della decisione in senso tecnico-giuridico bensì esteso all'intero processo di progettazione - elaborazione - implementazione delle decisioni (hearing e learnig cooperativo fra istituzioni e società) ([4]); e la "capacità istituzionale" diviene, di conseguenza, una attitudine niente affatto scontata bensì il prodotto collettivo di uno sforzo congiunto di attori pubblici e privati.

Anche sotto questo profilo l'introduzione di nuovi paradigmi tecnologici offre grandi opportunità, agevolando la comunicazione fra gli attori coinvolti nelle politiche pubbliche, l'organizzazione e la condivisione delle informazioni, l'elaborazione dei contenuti, la discussione e il raggiungimento di punti di vista comuni in ordine agli obiettivi da perseguire e agli strumenti da adottare.

La tematica della governance e delle trasformazioni in atto nella titolarità e nelle modalità di esercizio del potere pubblico si innesta così sulla tematica della partecipazione, di tradizione assai più risalente in Italia, ma segnata da un dibattito stanco e per vari aspetti superato. Anche sul concetto di partecipazione, da tempo arenato nelle nozioni classiche della democrazia diretta (fino alla sostanziale identificazione con lo strumento referendario), le trasformazioni istituzionali vanno imprimendo impronte nuove, proiettandolo in una dimensione che ne presuppone l'integrazione nelle dinamiche della democrazia rappresentativa, in termini di complementarietà anziché di opposizione.

Si è quindi assistito, a più di trenta anni di distanza da quella stagione politica che aveva fatto della partecipazione uno dei propri oggetti-simbolo di rivendicazione, al rifiorire di un dibattito che tenta di rinnovarne i fondamenti e i percorsi alla luce delle dinamiche della società attuale: ne sono derivati un inventario del tutto nuovo di strumenti partecipativi, sperimentati soprattutto a livello locale (giurie civiche, bilancio partecipato, electronic town meetings, ecc.); un deciso ampliamento dei settori affidati alla politica partecipata (urbanistica, sanità, bilancio, ecc.); un rinnovato interesse scientifico, il quale vede impegnate discipline nuove (scienza della politica, diritto urbanistico, ecc.) accanto a quella -il diritto costituzionale- che per prima ne aveva esplorato i territori e che sembra oggi segnare il passo di fronte alle nuove problematiche ([5]).

Le tecnologie si ritrovano insomma a costituire il trait d'union fra due delle grandi tematiche che investono il dibattito istituzionale in Italia ( e non solo), riflettendone le potenzialità e i progressi ma anche i limiti e i fallimenti. Non sembra infatti negabile che gli iniziali entusiasmi verso lo sviluppo delle ICT abbiano fatto intravedere scenari rivelatisi in seguito altamente illusori: espressioni assai abusate, come ad esempio <<democrazia elettronica>>, hanno rivelato ben presto i propri tranelli, in quanto figlie di un velleitarismo ideologico non sorretto da fondamenta solide in termini di obiettivi e volontà politica.

Basti pensare alle reti civiche di prima generazione: salutate come espressioni di democrazia in rete, in quanto strumenti finalmente volti a consentire la comunicazione bi-direzionale fra il decisore e il cittadino, esse si sono rivelate in realtà meri "siti-vetrina", ossia veicoli di pubblicità istituzionale. Ma anche le successive forme di consultazione on line si sono rivelate forme del tutto inadeguate di democrazia partecipativa, sia perché la loro attivazione è lasciata alla totale discrezionalità del decisore, sia perché l'accesso alla stessa è solo apparentemente inclusivo, rischiando in realtà di escludere (e dunque sottorappresentare) intere categorie di persone a basso livello di alfabetizzazione (anche informatica) ([6]). Non solo, ma il rischio più insidioso, ormai ampiamente segnalato (e confermato dai fatti) è quello di un utilizzo ambiguo delle tecnologie informatiche per realizzare forme fragili di partecipazione, ove la finalità di implementare le dinamiche della democrazia rappresentativa in funzione della qualità della decisione finisce per sbiadire in favore di modalità sondaggistiche e referendarie, particolarmente esposte a tecniche di manipolazione del consenso ([7]): ciò che conferma, ove ve ne fosse bisogno, che la rete è di per sé neutrale e che non bastano i caratteri tecnici della interattività e della bi-direzionalità per renderne per ciò stesso democratico l'utilizzo.

In questo senso, la fase attuale sembra contrassegnata da una maggiore cautela, e dalla ricerca di metodologie e tecniche che consentano di affrancare la partecipazione dall'orizzonte ristretto dei manifesti politici e delle promesse elettorali per riportarla sul piano dell'esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza.

La torsione di prospettiva che la riflessione sull'e-governance impone di adottare è netta: l'ammodernamento tecnologico deve essere ricondotto dal piano degli obiettivi, cui era assurto nell'ambito delle politiche di e-government, a quello dei mezzi necessari per il raggiungimento di altri fini, da assumere ad obiettivi principali di natura politica, ossia il miglioramento delle politiche pubbliche e della qualità democratica delle relazioni fra governanti e governati ([8]).

E' così che la partecipazione, da strumento necessario per assicurare la qualità e l'efficacia della decisione pubblica, aspira a divenire essa stessa oggetto di politiche pubbliche strutturate e di lungo termine ([9]). In questo senso possono leggersi i progetti presenti a livello sia nazionale che europeo in tema di e-Participation ([10]); nonché gli interventi normativi di carattere organico, come quello della recente legge n. 69/2007 della regione Toscana, volti a disciplinare la partecipazione come metodo stabile di governo attraverso previsioni di carattere generale destinate ad essere specificate nella realizzazione delle politiche pubbliche di settore.

Il caso della legge toscana, diffusamente citato come esempio pionieristico di una nuova <<politica della partecipazione>>, è in realtà espressione di una tendenza che -pur lentamente- ha visto assurgere il livello locale a vero e proprio motore del processo di cambiamento richiamato dal concetto di e-governance. Fin dalle esperienze di reti civiche degli anni '80, infatti, è apparso evidente come la dimensione territoriale di tipo locale (regionale, ma soprattutto provinciale e comunale) offra un terreno privilegiato per la sperimentazione di forme estremamente varie e diversificate di partecipazione alla vita politica (<<democrazia di prossimità>>): dalla programmazione dello sviluppo socio-economico alla pianificazione urbanistica, dalla sostenibilità ambientale alla pianificazione dei servizi socio-sanitari, dalla programmazione dei servizi educativi e formativi a quelli per l'impiego, dai patti territoriali alle Agende 21, ecc. ([11]).

Sull'importanza del livello locale delle politiche per la partecipazione ha posto più volte l'accento il Consiglio d'Europa: in particolare nella Raccomandazione del Comitato dei Ministri su "La partecipazione dei cittadini alla vita pubblica a livello locale" (19/2001), e nella Conferenza internazionale su "Sviluppo della cittadinanza democratica e di una leadership responsabile a livello locale" (Fuerteventura, 12-14 dicembre 2002), nella quale hanno trovato ampio spazio i temi della e-democracy e della promozione di piattaforme innovative per rafforzare la partecipazione diretta dei cittadini ai processi decisionali locali.

La sfida ulteriore, oggi, dovrebbe essere quella di muovere verso la costruzione di una sorta di <<teoria generale della democrazia partecipativa>> ([12]), attraverso un progetto politico di ampio respiro che, pur senza frustrare la creatività e l'elasticità che fisiologicamente si addicono agli strumenti di partecipazione, tuttavia li riconduca entro un quadro di obiettivi e principi generali comuni, al fine di rendere la partecipazione strumento stabile del processo democratico, a tutti i livelli.

 

2. Una questione preliminare: la natura e le finalità della partecipazione

Non potendo qui esplorare le molteplici problematiche connesse alla realizzazione del progetto politico da ultimo richiamato, l'attenzione verrà concentrata sullo specifico profilo attinente al ruolo delle tecnologie; anche se, giova precisarlo, le questioni di carattere strumentale risultano difficilmente separabili da quelle più strettamente teorico-concettuali relative ai presupposti e agli obiettivi della partecipazione.

Ciò appare subito evidente allorché ci si interroghi sugli obiettivi che devono guidare la scelta e il modo di utilizzo delle tecnologie, dal momento che tali scelte risultano inevitabilmente condizionate dall'interpretazione del concetto di partecipazione che si decida di assumere. In particolare, i rischi più sopra ricordati discendono in buona misura dall'ambiguità che connota la nozione di partecipazione, una figura poliedrica sulla quale si registrano linguaggi e interpretazioni numerosi e diversi, sia sul piano politico che su quello scientifico. La fissazione di alcuni punti-cardine del sistema <<democrazia partecipativa>> costituisce, invece, la pre-condizione essenziale per orientare in modo adeguato ed efficace la costruzione dei profili strumentali, come quello relativo all'utilizzo delle tecnologie: ciò anche al fine di smascherare un costume politico che troppo spesso affida alla presunta naturale democraticità della rete telematica quel rinnovamento dei processi decisionali che richiede, al contrario, obiettivi e principi di natura politico-normativa. Solo in presenza di una politica chiara in tal senso l'incessante innovazione tecnica potrà essere incaricata di inverarne gli obiettivi.

Una distinzione generale che occorre assumere, seppure qui soltanto accennata, è quella fra strumenti partecipativi a scopo conoscitivo e forme di partecipazione di natura politica: mentre i primi sono finalizzati a raccogliere opinioni e a rilevare dati e informazioni al fine di fornire al decisore politico gli elementi necessari per individuare la soluzione regolativa o per valutarne successivamente l'impatto e l'efficacia (funzione di tipo conoscitivo), le seconde mirano a realizzare forme di vera e propria mediazione politica, "contrattando" con il decisore il contenuto della regola. Gli strumenti partecipativi del primo tipo, lungi dall'essere inquadrabili in termini negoziali o concertativi, mirano a ridurre l'asimmetria informativa del decisore pubblico, che rimane l'unico attore responsabile dell'attività politico-normativa ([13]), con ciò assicurando non solo la trasparenza bensì anche la qualità e l'ampiezza delle conoscenze e competenze coinvolte nel processo decisionale. Le forme partecipative aventi natura politica, invece, sono finalizzate al coinvolgimento di categorie e gruppi sociali organizzati, rappresentativi di interessi prevalentemente economici, al fine di concordare il contenuto delle politiche pubbliche: esse si esauriscono pertanto nella fase iniziale del processo decisionale ed enfatizzano il carattere di confronto-opposizione fra interessi tendenzialmente antagonisti ([14]).

La principale sfida della politica di rinnovamento ed apertura dei processi decisionali sottostante la nuova governance è quella di riportare (o finalmente portare) la partecipazione sul piano della collaborazione con il rappresentante politico, al fine di contribuire all'assunzione della decisione migliore rispetto all'interesse generale: ciò implica il superamento della logica di tipo politico-oppositivo e la più decisa valorizzazione della funzione conoscitiva della partecipazione.

In questo senso, del resto, l'esperienza italiana insegna. Il sostanziale fallimento delle politiche partecipative è dipeso in gran parte da una storica diffidenza della classe politica, la quale è riuscita ad imporne un'impostazione riduttiva in quanto appiattita sui tradizionali istituti di democrazia diretta: una lettura che ha posto quest'ultima in termini di confronto dialettico e di <<correttivo>> rispetto alle dinamiche della democrazia rappresentativa, con ciò ostacolandone l'evoluzione verso forme partecipative che valorizzassero anche il rapporto di complementarietà fra poteri popolari e rappresentanza, integrandone gli strumenti e potenziandone i risultati in termini di efficacia/efficienza (basti pensare all'evoluzione conosciuta dal referendum abrogativo rispetto a strumenti più propriamente integrativi della dialettica parlamentare, come le consultazioni e le audizioni). A ciò si aggiungano la nota deriva conosciuta dall'esperienza concertativa italiana degli anni '80 e la diffusa diffidenza verso le forme negoziali di produzione del diritto, ritenute da molti una delle cause della cattiva qualità della regolazione.

E' senz'altro vero che, in particolari momenti storici, strumenti come il referendum abrogativo e la concertazione hanno esercitato una funzione importante in termini di mobilitazione dell'opinione pubblica su riforme sociali di particolare rilievo; ma di certo tali strumenti non hanno inciso sul miglioramento della qualità dei processi decisionali, per il semplice fatto che essi operano per definizione al di fuori di questi, in una fase precedente o successiva in cui vengono in gioco motivazioni di carattere politico anziché metodologie e competenze dell'agire pubblico. Strumenti come il referendum e la concertazione possono continuare ad avere un senso, nell'ampio scenario del policy making, solo a patto che ad essi si affianchino, in chiave di complementarietà, strumenti volti ad integrare dall'interno e in ogni sua fase il processo decisionale, per far sì che la via fisiologica della decisione sia quella della collaborazione e dell'integrazione delle conoscenze anziché quella delle trattative e degli scambi.

Il principale motivo di debolezza degli strumenti partecipativi a scopo conoscitivo, che ne ha sancito per così dire il minor fascino rispetto alla più tradizionale partecipazione di tipo politico, risiede nella apparente minore <<pressione>> che i primi strumenti sarebbero in grado di esercitare sul decisore politico. Ma si tratta a ben vedere di un luogo comune, se non di un vero e proprio equivoco, in quanto espressione di un atteggiamento che tende a trasferire alla democrazia partecipativa le dinamiche di quella rappresentativa, ricercando il potere <<decisionale>> in luogo di quello <<consultivo>>, il <<vincolo giuridico>> in luogo dell'<<influenza>> ([15]). Non solo ma, diversamente da ciò che generalmente si pensa allorché si parla di partecipazione a fini conoscitivi, quest'ultima non si limita alla consultazione ma comprende un ventaglio assai più ampio di strumenti, con livelli di influenza variabili rispetto al decisore pubblico.

Il catalogo degli strumenti partecipativi chiede insomma di essere ripensato, aprendo la riflessione teorica ad una varietà che la prassi (in Italia e non solo) ha già ampiamente sperimentato. Così, se sul versante della partecipazione a scopo politico, identificata storicamente con la concertazione e con il referendum, si è assistito di recente al tentativo di sottrarre alla fluidità del sommerso le altre e svariate attività di lobbyng al fine di strutturarle e regolamentarle ([16]), anche la partecipazione a scopo conoscitivo chiede di essere emancipata dalla figura della consultazione per mostrare appieno le proprie variegate potenzialità.

La consultazione appare del resto una figura contrassegnata da un curioso e paradossale destino: si tratta infatti di uno strumento che, pur senza essere stato ancora implementato in modo stabile ed efficace, risulta già vecchio rispetto alle ben più innovative metodologie sperimentate nella prassi. Basti ricordare l'altalenante evoluzione della normativa nazionale, la quale ancora si cimenta in tentativi mal riusciti di regolamentarne l'utilizzo nell'ambito dell'AIR, peraltro in assenza di qualsivoglia indicazione di criteri o principi generali e solo relativamente ad alcune tipologie di fonti; mentre a livello regionale, in particolare nelle fonti statutarie, si parla ancora prevalentemente di consultazione, laddove l'eterogeneità delle norme attuative rivela un panorama ben più ampio e variegato di spinte provenienti dalla società civile ([17]).

Volendo dunque tratteggiare i caratteri qualificanti del modello partecipativo di tipo consultivo-conoscitivo, senza alcuna pretesa di esaustività e con particolare riferimento a quelli che più immediatamente interessano per le ricadute sul ruolo delle tecnologie, essi possono essere schematizzati come segue.

A) Informazione. A differenza di quanto avviene rispetto agli istituti tradizionali di democrazia diretta, il carattere dialogico basato sulla discussione argomentata impone di rendere il momento informativo endogeno al processo partecipativo, apprestando a tal fine idonee garanzie di imparzialità e competenza nella gestione del flusso informativo, peraltro evitando di confondere partecipazione e comunicazione istituzionale. Non è un caso che il legislatore si sia preoccupato di regolamentare l'informazione soltanto con riferimento alle competizioni referendarie ed elettorali: ciò che conferma come la maggiore attenzione (leggi: preoccupazione) sia tuttora suscitata dalle forme di partecipazione il cui impatto sul decisore politico si manifesta in termini di vincolo giuridico anziché di mera influenza ([18]).

B) Discussione/confronto fra portatori di punti di vista diversi. Questo aspetto concerne la creazione di un livello orizzontale che va ad integrare ed arricchire il momento successivo del collegamento verticale fra cittadini e decisore politico. Costringendo ad assumere quale parametro l'interesse generale anziché le posizioni singole, il preventivo momento della discussione informata contribuisce al raggiungimento di posizioni comuni: ciò dovrebbe consentire di superare il limite di quelle forme di partecipazione (come appunto la consultazione classica) che si riducono ad instaurare canali unilaterali e paralleli fra i singoli e il decisore, ossia forme di mero <<recapito>> di una sommatoria di punti di vista non comunicanti fra di loro anziché di istanze risultanti da preventive discussioni.

C) Vicinanza col decisore politico. Strettamente collegato al precedente, questo profilo implica che gli strumenti adottati siano tali da consentire un confronto effettivo con le istituzioni, articolato anche in passaggi diversi e progressivi nei quali i partecipanti possano prendere atto delle reazioni provocate dai propri interventi ed eventualmente correggerne o integrarne il contenuto. Questa articolazione impone di adottare strumenti e metodologie che consentano di realizzare una <<vicinanza>> in senso sostanziale fra i partecipanti e le istituzioni che promuovono la partecipazione: una vicinanza non riferita necessariamente alla compresenza fisica e neanche esauribile -per converso- nella dimensione virtuale della connessione telematica, ma da intendere in senso più complesso quale modalità dialogica da realizzare attraverso un'integrazione di tecnologia e metodologia.

D) Visibilità-riscontro dell'effetto sulla decisione. Questo profilo implica che sia chiaro preventivamente il tipo di impegno assunto dal decisore in ordine ai risultati della partecipazione. Tale impegno può essere variamente articolato, come dimostra l'analisi delle soluzioni adottate sia in Italia che in altri Paesi: si pensi ai casi della motivazione e del contratto.

E) Profilo organizzativo. In una logica che assuma la partecipazione quale componente stabile del processo decisionale, quest'ultimo deve essere ripensato e <<riorganizzato>> anche in riferimento al quadro delle competenze e delle procedure (rispetto alle quali le tecnologie rappresentano soltanto un aspetto).

F) Ampliamento a tutti i soggetti interessati, singoli e associati. In questo senso, pur nella varietà dei criteri di selezione che possono adottarsi, deve sottolinearsi in linea di principio l'apertura del processo partecipativo a tutti i soggetti interessati alla tematica che ne costituisce l'oggetto. Non solo, ma nella logica della natura consultivo-conoscitiva della partecipazione deve essere ripensato anche il ruolo delle associazioni, destinate a porsi non più come portatrici di interessi "privati" ulteriori a fini di pressione politica bensì quali reali punti di aggregazione e <<capacitazione>> dei cittadini, nel senso di "aumentare le loro capacità di elaborazione e invenzione e le loro possibilità di influenza" ([19]).

 

3. Il ripensamento del ruolo delle tecnologie: da <<obiettivi>> a <<strumenti>>.

A fronte di un ripensamento dei processi partecipativi quale quello che si è qui schematicamente delineato, anche il ruolo delle tecnologie è destinato a subire una torsione di prospettiva: un mutamento che investe innanzitutto la <<visione politica>> delle stesse, e che può essere letto in termini di ridimensionamento o al contrario di rilancio a seconda dell'atteggiamento di entusiasmo o di cautela assunto in partenza nei confronti della c.d. rivoluzione telematica.

Nell'ambito della partecipazione a scopo conoscitivo le tecnologie sono destinate a porsi quali strumenti di supporto per la discussione e il confronto: ciò impone di inquadrare il loro utilizzo nell'ambito di procedure più ampie e complesse che facciano ricorso anche ad altre metodologie (facilitatori, gruppi di discussione, ecc.), al fine di superare i limiti degli strumenti tecnologicamente esclusivi, i quali hanno finito per realizzare meri simulacri di dialogo fra cittadini relegati in posizioni solitarie e un soggetto decidente lontano e impersonale.

Affermare che le tecnologie devono essere strumento al servizio della partecipazione e della governance significa ribadire che occorre completare un percorso solo avviato e tutt'altro che concluso, in base al quale le stesse devono finalmente ed effettivamente contribuire ad avvicinare (non solo in senso virtuale) e ad includere. Non si deve infatti dimenticare che il pregio della Rete maggiormente enfatizzato, ossia quello di annullare le distanze, ha il proprio rovescio di medaglia nella frammentazione della comunità in una serie di posizioni solipsistiche; e che le potenzialità inclusive, come già ricordato, sono grandemente ridimensionate dalla naturale esclusione di intere fasce di soggetti, spesso coincidenti proprio con quelli che le politiche partecipative dovrebbero mirare a coinvolgere (immigrati, soggetti deboli, ecc.).

Il salto di qualità della riflessione in atto, che soltanto gli interpreti più entusiasti e superficiali dell'esplosione tecnologica degli anni '80 possono leggere come ridimensionamento, sta nel ricondurre le tecnologie al ruolo fisiologico di elementi strumentali, in questo caso al servizio della partecipazione, a sua volta funzionale alla realizzazione di una governance efficace. Ciò impone di ripensarne la collocazione all'interno dei processi partecipativi e decisionali tout court, dal momento che, una volta scelto il mezzo, non è consentito al soggetto pubblico di disinteressarsi delle modalità del suo utilizzo, confidando nelle caratteristiche tecniche dello stesso; al contrario, la scelta relativa alle modalità di utilizzo del mezzo tecnologico diviene uno dei principali misuratori della qualità ed efficacia dell'agire pubblico.

E' in questa prospettiva, di un utilizzo delle tecnologie effettivamente sinergico rispetto al complesso degli strumenti e delle metodologie che strutturano le politiche partecipative, che si può affermare che la democrazia elettronica non esiste: esiste un'azione pubblica che sceglie i mezzi più adeguati per tessere ed infittire le trame della democrazia, orientandone l'utilizzo verso il raggiungimento di obiettivi politici prefissati.

Se dunque si ammette che il fulcro del nuovo ruolo delle tecnologie debba risiedere nella funzione di <<supporto>> alle attività partecipative, da una tale affermazione discendono implicazioni immediate.

Innanzitutto, obiettivo principale dell'utilizzo delle tecnologie deve essere quello di consentire ed agevolare la discussione e il confronto fra i soggetti interessati: ciò significa superare la ristretta visione delle tecnologie quali strumenti destinati a far dialogare persone fisicamente distanti, ammettendone ed anzi valorizzandone l'utilizzo anche rispetto a strumenti partecipativi che prevedono la presenza contestuale dei soggetti interessati, al fine di fornire piattaforme tecniche per l'ottimizzazione delle procedure di dibattito e di sintesi e rielaborazione delle opinioni.

In secondo luogo, le tecnologie devono essere utilizzate per valorizzare il momento informativo e documentale, nella prospettiva più sopra richiamata che intende rendere tale momento endogeno ai processi partecipativi, coniugando supporto tecnico ed apporto umano (esperti, facilitatori, ecc.).

In terzo luogo, le tecnologie possono svolgere un ruolo decisivo nel consentire la conoscenza immediata dei risultati del processo partecipativo, così contribuendo all'efficacia del processo stesso, dal momento che è ampiamente dimostrato come il rinvio a momenti successivi dell'elaborazione dei risultati favorisca la demotivazione dei partecipanti.

Infine, di fondamentale rilievo nel ripensamento del profilo tecnologico delle politiche partecipative diviene il momento della formazione: e ciò sia per il personale politico, il quale deve comprendere appieno la valenza democratica dell'utilizzo delle ICT e adattarsi alle nuove modalità e ai nuovi tempi della partecipazione, sia per coloro che devono predisporre strumenti di e-Participation e per le altre figure coinvolte nel processo ([20]).

 

4. Deliberative Polling, Open Space Technology, Electronic Town Meeting: casi virtuosi di combinazione fra metodologia e tecnologia.

 

Nell'ambito delle molteplici tecniche partecipative sperimentate nella prassi, l'analisi esaustiva delle quali sarebbe impossibile in questa sede ([21]), ve ne sono alcune che si caratterizzano per il fatto di valorizzare l'apporto delle tecnologie nel senso che si è più sopra illustrato.

L'Open Space Technology è una metodologia ([22]) che mira a far emergere liberamente temi, problemi e proposte di soluzioni: i partecipanti (mediamente fra i 100 e i 300), informati previamente su alcune regole metodologiche, sono chiamati a creare essi stessi l'agenda della giornata, proponendo temi di discussione e riunendosi in gruppi per discuterli; al termine della giornata viene consegnato loro un instant report ove sono riportati i temi affrontati ed una sintesi delle discussioni svolte nei singoli gruppi. Come si vede, si tratta di una tecnica partecipativa il cui livello di strutturazione attiene più alla metodologia utilizzata (al fine di offrire contesti idonei allo scambio e al dialogo) che non ai contenuti, dal momento che non vi sono temi né interventi prefissati: una tecnica che si rivela perciò particolarmente adeguata nelle fasi di avvio di un processo deliberativo, al fine di raccogliere idee e suggerimenti che sarebbe difficile far emergere in fasi successive a più alto livello di formalizzazione ([23]).

Una metodologia più strutturata anche rispetto ai contenuti, utilizzata soprattutto nei Paesi anglosassoni (Gran Bretagna, Danimarca, Australia e USA), è il Deliberative Polling, basato su sondaggi di opinione effettuati a seguito di discussioni informate nell'ambito di gruppi socio-demograficamente rappresentativi ([24]). Questa tecnica partecipativa consiste nel promuovere la discussione su un problema di carattere pubblico all'interno di piccoli gruppi, che -anche on line- si accordano per formulare domande alle quali rispondono esperti e politici in seduta plenaria (la quale può coinvolgere dalle 200 alle 600 persone); le informazioni vengono trasmesse ai partecipanti attraverso apposito materiale informativo, e la somministrazione di uno stesso questionario prima e dopo l'evento consente di evidenziare come i cittadini abbiano modificato le loro opinioni dopo aver ricevuto le informazioni ([25]). La particolarità di questa tecnica risiede nel fatto di coniugare il momento informativo con quello partecipativo e, nell'ambito di quest'ultimo, la dimensione collettiva della discussione con quella personale del sondaggio: con ciò confermando la tendenza ad adottare tecniche combinate fra di loro, al fine di ottimizzare i pregi e superare i difetti dei singoli strumenti.

Ma la metodologia più innovativa, anche per il ruolo svolto dalle tecnologie, è l'Electronic Town Meeting ([26]). Questo sistema trova le proprie origini nei Town meetings nati nelle regioni del New England in epoca coloniale, consistenti in incontri nei quali la comunità di un'intera area geografica veniva invitata a partecipare ad una discussione, generalmente relativa a proposte di carattere politico, legislativo o amministrativo: nelle forme più risalenti, il Town Meeting indicava un particolare momento dell'anno nel quale la comunità locale si riuniva per decidere la politica delle spese per il proprio paese (the Annual Budget Meeting); mentre successivamente anche gli attori politici hanno cominciato ad utilizzare l'espressione per indicare forum nei quali gli elettori di realtà locali ristrette possono rivolgere loro domande su questioni coinvolgenti la comunità locale ([27]).

Anche questo sistema si caratterizza per l'uso di una combinazione di tecniche che consente di coniugare i vantaggi della discussione in piccoli gruppi con quelli di un sondaggio rivolto ad un pubblico più ampio. Tuttavia, l'introduzione di tecnologie particolarmente avanzate ha consentito in seguito di coinvolgere numeri assai più elevati di persone (anche migliaia), e di realizzare una dinamica particolarmente articolata in cui i momenti dell'informazione e dell'approfondimento (grazie agli apporti di documenti ed esperti), della discussione nei gruppi e del voto individuale si alternano più volte, pervenendo ad una costruzione progressiva dell'agenda dei lavori.

Più in particolare, la metodologia dell'Electronic Town Meeting prevede una prima fase di informazione e approfondimento, affidata a documentazione distribuita ai partecipanti e all'intervento di esperti chiamati a rispondere alle domande che emergono dalla discussione successiva.

La seconda fase prevede la discussione in piccoli gruppi (circa 10 persone), coordinata da un facilitatore con apposita formazione: tutti i gruppi sono dotati di computer portatili i quali, collegati in rete con tecnologia wireless, consentono di inviare in tempo reale le osservazioni sorte nell'ambito delle varie discussioni ad una squadra centrale (theme team), che li rielabora e li propone all'intera platea. Queste sintesi vengono riportate su grandi schermi all'attenzione di tutta la platea costituita dai vari gruppi, e su di esse è possibile conoscere in tempo reale le opinioni dei partecipanti mediante un sistema di voto che si avvale di appositi telecomandi (polling keypads): ciò consente di correggere e perfezionare continuamente i quesiti oggetto della discussione e di formulare immediatamente ulteriori proposte, così contribuendo alla costruzione progressiva dell'agenda di lavoro.

Il facilitatore centrale e l'equipe di regia, che coordinano l'intero processo partecipativo, procedono infine alla redazione di un report che viene distribuito ai partecipanti alla fine della giornata, e che riassume le informazioni generali sulla partecipazione, il processo e le conclusioni dei lavori.

Il principale vantaggio di questo sistema è, evidentemente, quello di consentire il coinvolgimento di grandi numeri di persone, le quali possono riuscire a dialogare e a costruire proposte grazie ad un alto livello di strutturazione del processo partecipativo, che vede combinate regole metodologiche, competenze di personale appositamente formato e tecnologie: si pensi all'evento noto come "Listening to the city", che ha riunito circa 4300 persone a New York per discutere le priorità da seguire nel progetto di ricostruzione dell'area del World Trade Center dopo l'attentato dell'11 settembre 2001. Ma si pensi anche ai casi italiani (finora tre): l'Electronic Town Meeting del 2005 a Torino, coinvolgente circa 2000 giovani per discutere sul tema della tregua olimpica; quello del 2006 a Marina di Carrara, cui hanno partecipato 400 persone per discutere l'elaborazione di una legge regionale toscana sulla partecipazione (approvata l'anno successivo con il numero 69) ([28]); e quello del 2007 nuovamente a Marina di Carrara, che ha coinvolto 300 cittadini per discutere sul tema della compartecipazione alla spesa sanitaria.

Tuttavia, il progressivo perfezionamento delle tecnologie impiegate potrà consentire in futuro una combinazione ulteriore di metodologie, integrando la dimensione della discussione fra presenti con quella del collegamento a distanza e dunque permettendo a grandi assemblee riunite in posti diversi di dialogare fra loro.

La prima sfida in questo senso è stata raccolta da tre regioni europee (Toscana, Poitou-Charentes e Catalogna), le quali hanno organizzato un Electronic Town Meeting internazionale sul tema dei cambiamenti climatici, che si terrà il 15 novembre 2008 e coinvolgerà circa 500 giovani. La peculiarità di questa iniziativa, che si inquadra nell'ambito di un progetto finalizzato proprio alla valorizzazione delle tecnologie nelle politiche partecipative ([29]), risiede nella combinazione di due modalità: il modello <<in sito>>, con tre eventi simultanei in lingue e sedi diverse, una per ciascuna regione partner del progetto; il modello <<tavoli virtuali>>, con una o più sale virtuali composte da 8 a 12 utenti elettronici (i partecipanti collegati via web), localizzati in tutta Europa e comunicanti in lingua inglese. Tutte le sedi e i tavoli seguiranno una scaletta comune ed un sofisticato sistema di collegamento permetterà che le varie fasi si svolgano simultaneamente in tutte le sedi, grazie al coordinamento di un facilitatore "centrale" situato in Toscana ([30]).

Come si vede, tutti gli strumenti partecipativi ricordati si caratterizzano per l'elevato grado di strutturazione, ossia per la articolazione in fasi scandite dall'osservanza di tempi, regole e modalità prefissati (seppure in modo flessibile), al fine di assicurare l'efficacia dell'interazione fra i partecipanti: essi richiamano il modello della <<arena deliberativa>>, il cui elemento chiave consiste nel creare, anche artificialmente, un setting organizzativo nel quale regole condivise e prefissate a priori facilitano l'interazione cognitiva dei partecipanti ([31]). Inoltre si tratta di esperienze c.d. one spot, ossia di processi partecipativi che si esauriscono in un unico evento, anche se questo può durare più giorni e richiedere mesi di preparazione.

I pregi di tali strumenti sono svariati.

Innanzitutto essi consentono di superare, da un lato, i noti limiti del metodo decisionale di tipo assembleare, coniugando la presenza di numeri anche elevati di persone con la possibilità per ciascuno di manifestare la propria opinione grazie alla suddivisione in piccoli gruppi; dall'altro, i limiti del metodo referendario, in cui -al contrario- ciascuno è chiamato ad esprimere il proprio voto ma senza che vi sia stata preventivamente alcuna discussione.

In secondo luogo essi consentono di innestare il supporto informativo e documentale nel corso di tutto il processo, alimentando in maniera endogena la delicata operazione di definizione dell'agenda, la quale risulta così essa stessa sottoposta al processo partecipativo: ciò che rappresenta una sicura novità rispetto al concetto di partecipazione in senso tradizionale, ove i cittadini sono generalmente chiamati ad esprimersi su temi o addirittura deliberazioni già assunti in sede politica.

Infine, essi consentono di coniugare presenza contestuale e presenza virtuale, grazie ad un utilizzo virtuoso delle tecnologie più sofisticate il quale dimostra come la versatilità di queste ultime sia di gran lunga più ampia di quella che è stata sfruttata sinora. Quest'ultimo aspetto è destinato a suscitare non poco interesse nell'ambito della riflessione sulla multilevel governance e sulla possibilità di estendere al livello nazionale le metodologie partecipative sperimentate localmente: metodologie come quella dell'Electronic Town Meeting (soprattutto nella particolare modalità progettata per la fine del 2008) dimostrano come l'utilizzo delle tecnologie consenta di applicare efficacemente lo strumento partecipativo anche a livelli territoriali più ampi di quello locale o regionale.

E' vero che si tratta di procedure particolarmente costose (sia sul piano economico che delle energie organizzative implicate): come tali esse non sono integrabili in modo stabile nei processi decisionali, potendo piuttosto essere applicate in casi che coinvolgano questioni di interesse generale di particolare rilievo.

E tuttavia, e a maggior ragione, l'elemento virtuoso che accomuna questi strumenti e che chiede di essere valorizzato nell'ambito di quella <<teoria generale della partecipazione>> cui si è accennato in premessa, è la combinazione di metodologie, tecnologie e competenze (sia private che pubbliche) su cui essi si basano. Come è stato osservato, la partecipazione pubblica non può più prescindere dall'utilizzo di media e tecnologie: "starà alla sensibilità del politico (e di conseguenza del progettista incaricato) individuare il giusto strumento di partecipazione in funzione della tipologia di utente e di servizio da offrire oltre che del contesto territoriale" ([32]).

E' allora soltanto un radicale mutamento della cultura politica, nel senso di una maggiore apertura alle istanze di tipo cooperativo, che può sperare di contribuire a superare quella <<sindrome dell'assedio>> che ha a lungo ossessionato il governo rappresentativo, portandolo a ripiegarsi "su patti e convergenze di <<puro ceto>> politico" ([33]) e a delegare alle tecnologie la realizzazione di surrogati <<innocui>> della partecipazione.

 


* In corso di pubblicazione su Informatica e diritto, n. 1-2/2008, Scritti in memoria di Isabella D'Elia Ciampi.

[1] Sulla divaricazione delle politiche di innovazione tecnologica nei due ambiti dell'e-government e dell'e-governance, v. in particolare la chiara analisi di A.C. Freschi, E-democracy e politiche per la partecipazione dei cittadini, in Economia e politica industriale, n. 121/2004.

[2] Anche sul piano delle fonti normative si è assistito, non a caso, ad una progressiva trasformazione della struttura delle stesse, dovuta alla crescente assunzione della normativa tecnica quale parte integrante della disciplina giuridica.

[3] G. Cotturri, La democrazia partecipativa, in Dem. dir., n. 1/2005, 29, cui si rinvia per le interessanti argomentazioni dedicate all'interpretazione dell'art. 118, comma 4, Cost., quale "criterio costituzionale per una transizione di sistema", nel senso di una "circolarità virtuosa di impulsi tra poteri pubblici e privati, reciprocamente sussidiari". Sull'argomento, cui non è possibile dedicare qui ulteriore attenzione, v. almeno G. Cotturri, Potere sussidiario, Carocci, Roma, 2001; G. Arena, Il principio di sussidiarietà orizzontale nell'art. 118, u.c., Cost., in www.astrid-online.it; G. Arena, in G. Arena (a cura di), La funzione di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, Maggioli, Rimini, 2001, 70ss.; Id., Di quale sussidiarietà stiamo parlando?, in www.labsus.org, 7 luglio 2008. Per il riferimento alla teoria del <<capitale sociale>> (insieme dei beni relazionali prodotti dai processi inclusivi) e a quella nordamericana dell'empowerment (inteso come delega di potere in senso non formale ma tale da mettere i privati nelle condizioni di esercitarlo), v. D. Osborne e T. Gaebler, Dirigere e governare, Garzanti, Milano, 1995.

[4] Su questo profilo, v. ampiamente L. Pellizzoni (a cura di), La deliberazione pubblica, Roma, Meltemi, 2005.

[5] La necessità di riprendere le fila della riflessione costituzionalistica sul fondamento del principio di partecipazione è stata di recente opportunamente affermata da U. Allegretti, Basi giuridiche della democrazia partecipativa in Italia: alcuni orientamenti, in Dem. dir., n. 3/2006, 151ss. Più in generale, sulle reciproche interazioni fra democrazia, partecipazione e tecnologie, non può ignorarsi la fondamentale riflessione di S. Rodota', Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, Roma-Bari, Laterza, 2004.

[6] S. Cavatorto, Metodi di consultazione nell'Air, in Riv. trim. scienza amm., n. 1/2002, 148.

[7] In senso analogo C. Silvestro, Leggi di semplificazione e nuove forme di consultazione nei processi di regolazione, in Riv. trim. scienza amm., n. 1/2002, 129.

[8] La complessità dell'intreccio fra le due dimensioni è poi destinata ad accrescersi allorché si guardi agli strumenti partecipativi dei processi decisionali volti a disciplinare l'e-Government: v. in proposito le interessanti analisi di C. Notarmurzi, La governance nell'e-Government: l'e-governance, in G. Della Cananea - L. Fiorentino (a cura di), I mercati dell'amministrazione, Milano, Ipsoa, 2006 (e in www.astrid-online.it); e di A.C. Freschi, Dall'e-government all'e-governance. C'è bisogno dell'e-democracy, in Riv. it. Com. pubbl., n. 21, la quale osserva che "Il fatto che le implicazioni dell'e-government siano così ampie, pervasive e trasversali, quindi che l'e-government si avvii ad integrare in sé tutta l'azione amministrativa, la sua politica interna ed esterna, rende necessaria una governance del processo che non si limiti ad avere natura tecnica, ma che si connoti anche in senso propriamente politico: c'è insomma governance e governance...".

[9] Per una minuziosa analisi dei concetti di e-Democracy e e-Participation, con particolare riferimento alle problematiche sollevate da quest'ultima, v. F. Marzano, Siamo maturi per l'e-Participation?, in ASTRID - Rassegna n. 35/2006.

[10] Si vedano, fra gli altri, il progetto DEMO-net, finanziato dall'Unione Europea ed avviato nel 2006, che ha come obiettivo il rafforzamento della ricerca scientifica, tecnologica e socio-politica nell'e-Participation mediante l'integrazione di competenze di un gruppo di enti di ricerca europei (www.demo-net.org); nonché il progetto PRODEAS (PROvincia Digitale E Accesso Sociale), avviato dalla Provincia di Roma con l'obiettivo di attivare un sistema di concertazione on line per condividere con gli enti istituzionali produttivi e associativi presenti sul territorio l'elaborazione delle politiche in tema di innovazione digitale nella stessa Provincia, attraverso la partecipazione al processo di definizione delle linee guida, il monitoraggio del processo normativo e dell'implementazione, ecc. (www.prodeas.it; www.provinciadigitale.it). Per una rassegna, v. F. Marzano, I progetti italiani di e-democracy (12 febbraio 2007), in www.astrid-online.it.

[11] "Le città sono scuole e laboratori per passare dal government alla governance": Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e del lavoro di Dublino. V. in proposito MEGA, The participatory city. Innovations in the European Union, Discussion paper n. 32, Most, february 23, 1999, vol. 2, n. 11; http://www.unesco.org/most/vmega.htm.

[12] La felice espressione è di G. Cotturri, op. cit., 28.

[13] V. in proposito L. Bobbio (a cura di), A più voci. Amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni e cittadini nei processi decisionali inclusivi, Esi, Napoli, 2004, 25, che ricorda l'efficace metafora del decisore cieco.

[14] Per un'analisi più approfondita sia consentito rinviare ad A. Valastro, La valutazione e i molteplici volti della partecipazione: quale ruolo per la consultazione?, in M. Raveraira (a cura di), <<Buone>> regole e democrazia, Soveria Mannelli, Rubbettino, 149ss.

[15] V. in proposito, efficacemente, L. Bobbio - G. Pomatto, Modelli di coinvolgimento dei cittadini nelle scelte pubbliche, in Meridiana - Riv. quadrim. Imes, 2007 (v. anche in www.unito.it), 25, i quali osservano che "la democrazia partecipativa non è una replica -con altri protagonisti- della democrazia rappresentativa. E' una cosa diversa. La mancanza del potere vincolante può costituire, viceversa, un punto di forza, perché permette interazioni meno imbrigliate, favorisce l'informalità dei rapporti tra i partecipanti, consente loro di confrontarsi in modo aperto senza posizioni precostituite e di inventare soluzioni nuove... La questione chiave è -piuttosto- quella di decidere quale tipo di impegno si assumono i promotori politici quando aprono un processo partecipativo". Mentre il <<modello della pressione>> mira alla conta dei voti tra posizioni precostituite (secondo il principio di maggioranza) o alla negoziazione tra interessi dati, il <<modello del confronto>> si basa sulla discussione argomentata fra tutti i soggetti coinvolti dal tema sul tappeto: un modello, quest'ultimo, che presuppone una concezione della democrazia di tipo più propriamente procedurale, nella quale le modalità rivendicative tendono ad essere abbandonate in favore di meccanismi dialogici destinati a costruire "una diversa fondazione delle scelte pubbliche" (ivi, 30-31).

[16] Si vedano in proposito sia i disegni di legge presentati a livello regionale (ad es. Emilia Romagna) e nazionale (nella scorsa legislatura) che gli studi più recenti, tra cui L. Fiorentino, K. Il lobbista. Introduzione al principio di democrazia partecipativa, Napoli, Esi, 2007.

[17] Per una ricognizione della normativa, sia consentito rinviare ad A. Valastro, L'esperienza italiana della consultazione: un percorso a zig zag in una governance problematica, in M. Raveraira (a cura di), <<Buone>> regole e democrazia, cit., 201ss.

[18] Sulla conoscenza quale presupposto fondamentale dell'esercizio dei poteri spettanti ai cittadini in virtù del principio costituzionale di spettanza della sovranità, v. di recente i saggi di F. Merloni, Trasparenza delle istituzioni e principio democratico e G. Arena, Le diverse finalità della trasparenza amministrativa, in F. Merloni (a cura di), La trasparenza amministrativa, Milano, Giuffré, 2008.

[19] L. Bobbio, Dilemmi della democrazia partecipativa, in Dem. dir., n. 4/2006, 22. E' evidente, in questo passaggio, la linea di continuità in cui si pongono le previsioni degli artt. 2, 3/II c. e 118 Cost.

[20] Sull'importanza della formazione v. F. Marzano, op. cit.

[21] Per una rassegna in tal senso v., fra gli altri, L. Bobbio, Amministrare con i cittadini. Viaggio tra le pratiche di partecipazione in Italia, Agosto 2007, in www.unito.it.

[22] Inventata da H. Owen, del quale si veda Open Space Tecnology. User's Guide, San Francisco, Barrett-Koehler, 1997.

[23] Per una analisi più approfondita, v. L. Bobbio - G. Pomatto, Modelli di coinvolgimento dei cittadini nelle scelte pubbliche, cit., 152 e 168.

[24] La metodologia è stata elaborata da James Fishkin, del quale si vedano Democracy and Deliberation. New Direction for Democratic Reform, New Haven & London, Yale University Press, 1991; e La Nostra voce, Venezia, Marsilio, 2003.

[25] Per una più ampia descrizione, v. L. Bobbio - G. Pomatto, op. cit., cui si rinvia anche per gli ulteriori richiami bibliografici sui due casi di Deliberative Polling svoltisi in Italia nel 2006 (Lazio) e nel 2007 (Torino).

[26] Inventata dall'associazione americana Speaks: v. in proposito J. Gastil - P. Levine, The Deliberative Democracy Handbook: Strategies for Effective Civic Engagement in The Twenty-First Century, San Francisco, Jossey-Bass, 2005.

[27] Le origini del Town Meeting si ritrovano, in particolare, negli Stati del Connecticut, del Maine, del Massachusetts, del New Hempshire, del Rhode Island e del Vermont: fra i primi studi in proposito, v. J.W. Sullivan, Direct legislation Through the Iniziative and Referendum, True nationalist Publisdhing Company, 1893. In Europa, il sistema del Town Meeting è stato utilizzato soprattutto in Svizzera e nei Paesi Baschi, dove veniva denominato anteiglesia per indicare l'antica usanza della cittadinanza di riunirsi sul sagrato della chiesa principale per discutere e votare su questioni di interesse della comunità.

[28] Per una analisi di questo evento, v. fra gli altri A. Floridia, La democrazia deliberativa, dalla teoria alle procedure. Il caso della legge regionale toscana sulla partecipazione, in www.regione.toscana.it; E. Cellini - A.C. Freschi - V. Mete, Chi sono i partecipanti delle esperienze di politiche pubbliche partecipative? Il caso del Town Meeting regionale toscano, in www.regione.toscana.it; F. Sciola, Piccolo <<vademecum>> per una legge regionale toscana sulla partecipazione, in www.federalismi.it; Report definitivo electronic Town Meeting, Le vie della partecipazione. Verso una legge regionale per la partecipazione dei cittadini, in www.regione.toscana.it.

[29] Progetto IDEAL-EU (Integrazione dei Driver per la Partecipazione on-line a livello regionale in Europa). Obiettivo del progetto è quello di diffondere e mettere in atto nelle tre regioni europee una piattaforma di Networking sociale per sostenere la distribuzione delle informazioni tematiche sul cambiamento climatico.

[30] Inoltre è previsto che nella prima parte della giornata l'oggetto della discussione sia comune a tutte le regioni e riguardi un argomento di interesse generale; e che nella seconda parte ciascuna regione scelga invece un argomento di interesse locale.

[31] Per una analisi accurata delle dinamiche deliberative all'interno di tali "ambienti protetti", v. per tutti G.F. Lanzara, La deliberazione come indagine pubblica, in L. Pellizzoni (a cura di), La deliberazione pubblica, Meltemi, Roma, 2005, 66ss.; L. Bobbio, Le arene deliberative, in Riv. it. politiche pubbliche, n. 3/2002, 5ss.

[32] F. Marzano, I progetti italiani di e-democracy, cit., 15. Per indicazioni concrete v. l'interessante nota di N. Calzolari - F. Marzano, Politica, Cittadini e Tecnologie: raccomandazioni per l'e-Participation del 2010, in www.astrid-online.it.

[33] G. Cotturri, op. cit., 29.



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