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Programma per gli studenti frequentanti di Lettere 2012/13. Modulo Brogi

Ripubblico qui, con una formattazione piú chiara, il programma d'esame per i frequentanti (Lettere Unifi). n.b.: solo modulo Brogi

Cronache | Elda Brogi | Venerdì, 19 Aprile 2013

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Seminario: L’Azienda e Internet: copyright, data protection e aspetti giuslavoristici della presenza in rete-Firenze, 22 marzo 2013 AC Hotel-Via Bausi 6

L’Azienda e Internet: copyright, data protection e aspetti giuslavoristici della presenza in rete   Seminario gratuito 22 marzo 201 3AC Hotel Firenze- Via Bausi 6  

Cronache | Elda Brogi | Giovedì, 7 Febbraio 2013

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Novità editoriale: Rocco Gianluca Massa, La dura regola di eBay

Il volume, edito da Filodiritto Editore, affronta alcuni temi dell'e-commerce ed in particolare di eBay.

Cronache | Elda Brogi | Venerdì, 14 Dicembre 2012

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Centre for Media Pluralism and Media Freedom -European University Institute (EUI): Call for papers: Media Ownership, Concentration and Transparency

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Europa | Elda Brogi | Martedì, 3 Luglio 2012

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Centre for Media Pluralism and Media Freedom -European University Institute (EUI) is inviting submissions for the launch of its working paper series entitled 'Freedom and Pluralism of the Media, Society and Markets"

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Cronache | Elda Brogi | Giovedì, 5 Aprile 2012

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Il diritto nell’era della digital evidence: dall’accesso al dato digitale alla sua effettiva acquisizione

Giovedì 19 maggio 2011, ore 14.00 Il diritto nell’era della digital evidence: dall’accesso al dato digitale alla sua effettiva acquisizione Edificio U6, Aula dottorati di giurisprudenza (2° piano) - Piazza dell'Ateneo Nuovo...

Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 18 Maggio 2011

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La PA su Internet: le regole del Garante per rispettare la privacy di cittadini e dipendenti

La PA su Internet: le regole del Garante per rispettare la privacy di cittadini e dipendenti On line solo informazioni personali indispensabili. Tempi congrui di permanenza in rete. Misure...

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Digital Agenda: Commission seeks information from 16 Member States on their implementation of the Audiovisual Media Services Directive – specific issues

The European Commission has written to 16 Member States seeking information about their implementation of the Audiovisual Media Services (AVMS) Directive (see IP/11/373). The fact-finding letters are part of the Commission's efforts...

Europa | Elda Brogi | Mercoledì, 30 Marzo 2011

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Approvazione definitiva CAD

22 dicembre 2010: "al termine del Consiglio dei Ministri il ministro Brunetta ha annunciato l’approvazione, in via definitiva, del nuovo Codice dell’amministrazione digitale, che fa seguito al Codice (decreto...

Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 22 Dicembre 2010

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Per gli studenti di Lettere Unifi

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Audizioni parlamentari su riforma CAD

Nell'ambito dell'attività parlamentare per il parere sullo schema di decreto legislativo che modifica il Codice dell'amministrazione digitale, la Commissione affari costituzionali della Camera audirà domani 16 novembre alcuni esperti, tra...

Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 15 Novembre 2010

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Consulegis IP newsletter-Summer 2010

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L’Agenda digitale europea e le prospettive di attuazione in Italia: brevi note. Stampa E-mail
Scritto da Matteo Falcone, dottore magistrale in Scienze della politica e del governo   
Giovedì 05 Luglio 2012 16:50

Introduzione

Nel d.l. n. 5/2012, così come convertito in l. n. 35/2012, si parla apertamente di Agenda digitale italiana. Un’Agenda digitale che, secondo le disposizioni del decreto - nel solco dell’Agenda digitale europea - dovrebbe portare ad una più rapida modernizzazione dei rapporti tra cittadini, imprese e amministrazione[1].

Che cosa è l’Agenda digitale italiana? Che cosa contiene l’Agenda digitale europea? Quali saranno i loro effetti sulle disposizioni normative in materia di e-government nel nostro ordinamento? Questi sono i quesiti a cui questo lavoro tenterà di dare una risposta il più possibile completa, il più possibile chiara.

 

 

2.      Le disposizioni del decreto

 

L’art. 47, co. 1 del d.l. n. 5/2012, convertito in l. n. 35/2012, enuncia che il governo “nel quadro delle indicazioni dell’Agenda digitale europea” persegue l’obiettivo di modernizzare “i rapporti tra l’amministrazione, i cittadini e le imprese, attraverso azioni coordinate” con le amministrazioni regionali e locali, atte a sviluppare la “domanda  e  offerta  di  servizi digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettività a larga banda, a incentivare cittadini  e  imprese  all'utilizzo  di  servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi”.

L’articolato appena riportato sottolinea, semplicemente, come l’Agenda digitale italiana corrisponda alla volontà dell’esecutivo di continuare una politica di sviluppo delle ICT nella pubblica amministrazione attraverso l’attuazione dell’Agenda digitale europea, senza aggiungere nulla in merito ai provvedimenti concreti da adottare.

Il comma 2 dello stesso articolo, però, annuncia la costituzione di una Cabina di regia, con decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo economico, la quale, senza ulteriori oneri finanziari per lo Stato, provvederà ad attuare concretamente l’Agenda digitale italiana anche coordinando gli interventi regionali e locali in materia di ICT con quelli statali.

La Cabina di regia, istituita il primo marzo 2012, è costituita da sei gruppi di lavoro, ognuno dei quali dovrebbe curare l’attuazione dei principali obiettivi dell’Agenda digitale europea[2]. Essa, entro il 30 giugno di quest’anno, dovrebbe produrre un documento, “La Strategia italiana per un’Agenda digitale”, in cui saranno contenute le proposte di attuazione in merito a ciascun obiettivo dell’Agenda digitale europea. Queste saranno poi attuate sia attraverso dei progetti operativi concreti sia con l’adozione di ulteriori interventi normativi che costituiranno il pacchetto denominato “Decreto DigItalia”.

Se è impossibile, da un lato, analizzare concretamente l’oggetto dell’Agenda digitale italiana, dall’altro, è possibile prevederne il contenuto. Essa, essendo la diretta attuazione dell’Agenda digitale europea, dovrà, per forza di cose, riportare nel nostro ordinamento i provvedimenti già adottati e le proposte in corso di attuazione in essa contenute.

 

3.      L’Agenda digitale europea.

 

Con la COM (2010) 245 indirizzata al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e a quello delle Regioni, la Commissione ha proposto “Un’agenda digitale europea”. L’Agenda digitale si pone l’obiettivo di migliorare l’utilizzazione delle ICT (Information and Communication Technologies) e di sfruttarne il capitale sociale ed economico, in un contesto globale sempre più digitalizzato ed informatizzato[3].

La strategia “Europa 2020” nasce con l’intento di dare uno slancio prospettico alla crescita economica dell’Unione Europea. Gli obiettivi di una crescita sostenibile (che sia più “verde”, più competitiva e più efficiente nell’utilizzo delle risorse), inclusiva (che promuova l’occupazione, la coesione territoriale e sociale) e intelligente (che utilizzi e sviluppi le conoscenze e l’innovazione) sono i capisaldi centrali della nuova politica pluriennale europea, erede della “Strategia di Lisbona” [4].

L’Agenda digitale europea si inserisce, in questo contesto, come una delle sette “iniziative-faro” di “Europa 2020”: proprio quella, delle sette, che dovrebbe contribuire maggiormente alla crescita intelligente di cui sopra, attraverso l’utilizzo e lo sviluppo delle conoscenze in materia di ICT. Secondo la Commissione europea, il vero potenziale (ed obiettivo centrale) dell’Agenda è quello di costituire l’essenziale supporto alle attività economiche  e sociali dei cittadini e degli operatori economici europei, garantendo una migliore qualità della vita (il c.d. potenziale sociale) e una maggiore competitività (il c.d. potenziale economico) abbattendo il gap tecnologico con le maggiori economie globali[5].

Scorrendone il contenuto, è facile comprendere come l’Agenda digitale tocchi varie tematiche - sempre attinenti ad un utilizzo maggiore, migliore e, soprattutto, più efficiente delle ICT – le quali spaziano dal mercato unico digitale all’e-government, dalla crescita degli investimenti in ricerca e innovazione tecnologica alla diffusione di internet veloce e super-veloce, dalla riduzione del digital divide alla sicurezza in rete. In questa sede, quindi, non si prenderanno in esame tutte le “ramificazioni” di un provvedimento programmatico (e in parte ancora da attuare) come l’Agenda digitale europea, che si pone, tra l’altro, come obiettivo centrale la crescita economica, ma si esamineranno gli aspetti di questa inerenti l’e-government[6].

 

3.1  I contenuti dell’Agenda digitale europea.

 

La Commissione ha adottato la Comunicazione delineando quali sono gli aspetti di criticità che impediscono un sano e veloce sviluppo delle ICT in Europa, proponendo delle soluzioni potenzialmente risolutive.

La gran parte delle criticità e delle proposte toccano tutti gli aspetti preponderanti dell’e-government. In primo luogo i presupposti “infrastrutturali” come l’interoperabilità tra le amministrazioni e la relativa omogeneità degli standard. In secondo luogo, lo sviluppo di servizi pubblici on-line europei. In terzo luogo la disciplina sul riutilizzo delle informazioni pubbliche. In quarto luogo le norme in materia di protezione dei dati personali e sensibili dei cittadini, in particolare dei dati in possesso delle amministrazione pubbliche, e la delineazione dei diritti e doveri degli utenti digitali. In ultimo luogo, essa prevede anche interventi sull’alfabetizzazione digitale dei cittadini.

 

3.1.1        L’interoperabilità e gli standard.

 

Una delle criticità maggiori individuate dalla Commissione riguarda l’interoperabilità, la connettività tra le amministrazioni a livello nazionale (tra le Amministrazioni statali e quelle regionali e locali e tra queste) e a livello comunitario (tra le Amministrazioni dei vari Stati membri e tra queste e quella comunitaria). La scarsa interoperabilità tra le amministrazioni non agevola né il reciproco scambio di informazioni, né la fruizione ottimale di servizi pubblici on-line nazionali da parte dei cittadini e neanche lo sviluppo di quelli europei.

Per modificare questo stato di cose la Commissione ha proposto di migliorare la definizione degli standard di interoperabilità, rendendoli più omogenei. Per raggiungere questo primo obiettivo l’Agenda esplicita la volontà di rivedere totalmente la politica europea in materia di standardizzazione in primo luogo attraverso l’applicazione della COM (2009) 324, contenente il Libro bianco “Ammodernamento della standardizzazione delle ICT nell’UE”, e delle conclusioni della consultazione pubblica che ne è seguita[7]. La Commissione ha presentato – basandosi sulla suddetta Comunicazione - una proposta di Regolamento sulla standardizzazione nel giugno del 2011, attualmente in discussione in Parlamento e in Consiglio Europeo, finalizzata a promuovere un uso migliore degli standard soprattutto in materia di forniture tecnologiche per le pubbliche amministrazioni degli Stati membri. Queste dovrebbero scegliere standard meglio diffusi, conseguentemente, adottati da più fornitori, in maniera tale da incentivare la concorrenza e evitare il c.d. lock-in[8].

L’Agenda digitale, sugli appalti pubblici di forniture di ICT e sull’interoperabilità tra amministrazioni in materia di e-procurement, prevede l’adozione (ancora in cantiere) di un Libro Bianco della Commissione per portare a temine i propositi sottolineati ora e supportare una più generale riforma della materia.

Oltre alla revisione delle politiche europee in materia di normalizzazione o standardizzazione delle ICT, sia l’Agenda digitale europea che successivamente il “Piano d’azione europeo per l’e-government 2011-2015”[9], fanno propri l’obiettivo di potenziare il coordinamento tra gli Stati membri nell’adozione di standard comuni per migliorare l’interoperabilità transfrontaliera.

La COM (2010) 744 “Verso l’interoperabilità dei servizi pubblici europei”, adottata il 16 dicembre del 2010, rappresenta il documento portante della strategia di coordinamento della Commissione europea. La Comunicazione è determinante perché contiene sia la “Strategia europea per l’interoperabilità” sia il “Quadro europeo di interoperabilità”.

La prima esplica una strategia di governance che la Commissione, insieme agli Stati membri, ha intenzione di attuare entro il 2015. Essa si basa, appunto, su un forte coordinamento europeo, fatto di monitoraggio delle attività svolte e valorizzazione delle best practices al fine di migliorare lo scambio delle informazioni tra gli Stati membri e di sviluppare un’architettura dell’interoperabilità comune, per instaurare servizi pubblici europei.

A questa Strategia, che potremmo definire di metodo, si affianca il “Quadro europeo di interoperabilità”. Questa parte della Comunicazione fornisce orientamenti, rivolti a tutte le amministrazioni, in merito alla definizione, alla progettazione e all’attuazione dei servizi pubblici europei: definisce, al suo interno, il concetto di servizio pubblico europeo; introduce l’“accordo di interoperabilità”, composto da piattaforme aperte e standard comuni; esplica i vari profili dell’interoperabilità (giuridico, organizzativo, semantico e tecnico) che devono essere attuati. Una politica che si avvarrà del nuovo programma europeo ISA (Soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee) e dei finanziamenti diretti dell’Unione Europea del CIP ICT- PSP[10].

La Commissione, inoltre, precisa che darà avvio al programma e-Commission 2011-2015 (in realtà non ancora avviato) per attuare le politiche sull’interoperabilità innanzitutto alle proprie strutture amministrative e per costituire un esempio attuativo positivo verso gli Stati membri, i quali saranno determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di interconnessione che l’UE si è prefissata con l’Agenda digitale. Gli Stati membri, infatti, sono chiamati esplicitamente, non solo a continuare ad allineare i propri quadri di interoperabilità a quelli europei entro il 2013, così come pattuito nel Consiglio di Malmo del 2009[11], ma a contribuire attivamente al monitoraggio e al coordinamento della politica a livello intergovernativo e ad attuare sia la “Strategia europea per l’interoperabilità” sia il “Quadro europeo di interoperabilità”

 

3.1.2        I servizi pubblici on-line.

 

Il programma e-Commission non dovrebbe rappresentare un potenziale esempio di best practices soltanto in materia di interconnessione ma anche (nelle intenzioni almeno) in materia di amministrazione in rete. L’Agenda digitale europea, infatti, contiene chiari riferimenti programmatici all’armonizzazione tecnica e legislativa in materia di servizi pubblici on-line e alla diffusione di un maggior numero di servizi pubblici in rete a livello europeo. Innanzitutto l’Agenda e, conseguentemente, il Piano possono essere considerati, anche in questo caso, come la naturale attuazione degli obiettivi delineati nella dichiarazione di Malmo del 2009 sullo sviluppo di amministrazioni pubbliche europee aperte, flessibili e collaborative.

La Commissione intende, in primo luogo, delineare un quadro normativo europeo in materia di identificazione e autenticazione elettronica per armonizzare le legislazioni nazionali, garantendo il mutuo riconoscimento dell’identità digitale, e per migliorare la sicurezza dei servizi di identificazione e autentificazione informatica in Europa.

Per fare ciò, essa prevede di rivedere, entro il 2012, la disciplina sulla firma elettronica e, in particolare, la Direttiva 99/93/CE ed adottare, nello stesso periodo, una Decisione del Consiglio e del Parlamento europeo volta a garantire il riconoscimento reciproco dei sistemi di autenticazione e di identificazione elettronica attraverso un comune sistema di “servizi on-line di autenticazione” disponibili in tutti gli Stati membri.

L’Agenda, inoltre, si pone come obiettivo la piena funzionalità degli sportelli unici, introdotti con la Direttiva 2006/123/CE. La Commissione proporrà, sulla base di uno studio di benchmarking in pubblicazione, delle azioni concrete per incoraggiare gli Stati membri ad utilizzare gli sportelli unici come punti di contatto dell’amministrazione con i cittadini in tutti i procedimenti e servizi che l’amministrazione stessa svolge e fornisce, al di là dei requisiti e dei settori su cui agisce la direttiva.

L’Agenda digitale mira anche a revisionare, entro il 2012, la disciplina degli appalti pubblici on-line attraverso una Comunicazione intitolata “Una strategia per l’e-procurement”, contenente anche il Libro Bianco sull’interoperabilità delle amministrazioni citato precedentemente.

Oltre alla maggiore integrazione tra le varie discipline statali in materia di identificazione, alle indicazioni sugli sportelli unici e sull’e-procurement, l’Agenda mira a creare un primo insieme di servizi pubblici transfrontalieri. Gli Stati membri, coadiuvati dalla Commissione, dovrebbero, entro il 2015, rendere operativi una serie di servizi pubblici on-line transnazionali per tutti i cittadini comunitari. Il Piano di azione esplica bene le due fasi di applicazione previste per il loro sviluppo: nella prima fase la Commissione e gli Stati membri condivideranno i risultati delle prime esperienze positive (si pensi ai programmi STORK e epSOS[12]) per analizzare quali sono le barriere giuridiche, tecniche e organizzative che impediscono l’avvio di servizi pubblici europei e per individuare quali sono gli ambiti più “maturi” in cui attivare i primi servizi transfrontalieri; nella seconda fase gli Stati membri, coadiuvati dalla Commissione, avvieranno dei progetti pilota negli ambiti prima citati e analizzeranno la possibilità di estenderne il più possibile l’attuazione.

Le proposte comunitarie sui servizi pubblici on-line delineate nell’Agenda digitale si inseriscono, però, all’interno di uno spettro di proposte più ampio. Il “Piano d’azione per l’e-government”, come accennato precedentemente, se, da un lato, articola dettagliatamente alcune delle proposte dell’Agenda digitale europea, dall’altro, presenta una programmazione propria, molto più ampia dell’Agenda digitale, a cui vale la pena porre brevemente l’attenzione per avere un quadro completo delle proposte sui servizi pubblici on-line della Commissione, anche perché molte di queste non possono che essere connesse con le finalità che l’Agenda si impegna a raggiungere in merito.

Il Piano delinea innanzitutto un’azione di coordinamento e collaborazione tra Stati membri, considerando che le competenze in materia di e-government sono eminentemente nazionali, con la Commissione che funge da “organo di supporto”.

Secondo il Piano, gli Stati membri devono, in funzione dello sviluppo di servizi on-line rispondenti alle esigenze di fruibilità ed inclusività degli utenti, accordarsi su comuni obiettivi e criteri di valutazione da attuare a livello nazionale e, inoltre, scambiare le competenze acquisite con le rispettive amministrazioni subnazionali. Il punto di arrivo dovrebbe essere quello di garantire, entro il 2013, dei siti e dei servizi pubblici on-line personalizzati, comprensivi di funzioni interattive, come il controllo dello stato del procedimento in corso da parte dell’utente interessato, a tutti i livelli di governo. La Commissione, invece, si occuperà di promuovere sia best practices sia orientamenti in merito, attraverso sue Raccomandazioni o Comunicazioni.

 

3.1.3. Il riutilizzo delle informazioni pubbliche.

 

L’Agenda digitale interviene anche in materia di riutilizzo delle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni. La Commissione, dopo aver monitorato l’attuazione della Direttiva 2003/98/CE nel 2008, così come previsto dall’art. 13 della Direttiva stessa, e dopo aver concluso una consultazione pubblica nel 2010 sulla sua possibile riforma, ha adottato nel dicembre del 2011 il c.d. “Pacchetto Open data”.

Il “Pacchetto Open data” è composto dalla Comunicazione della Commissione “Dati aperti: un motore per l’innovazione, la crescita e una governance trasparente”, una proposta di modifica della Direttiva 2003/98/CE e una Decisione della Commissione relativa al riutilizzo delle informazioni in possesso della Commissione stessa.

La Commissione ha adottato questi documenti chiaramente per valorizzare il patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni e per contribuire ad un mutamento culturale, all’interno di queste, a favore di una maggiore consapevolezza del valore aggiunto che un riutilizzo più esteso, non gravoso e trasparente delle informazioni pubbliche possa apportare alla crescita economica e sociale dell’Unione Europea[13].

Oltre ad una nuova “cultura del riutilizzo” all’interno delle pubbliche amministrazioni, il riuso dei dati di fonte pubblica è uno strumento per il raggiungimento di una maggiore trasparenza ed efficienza dell’attività di queste, nonché un ulteriore strumento di controllo democratico dell’attività delle pubbliche amministrazioni[14].

La politica che la Commissione ha deciso di perseguire in materia si ramifica in tre tipologie di intervento. Il primo è la revisione della Direttiva 2003/98/CE.

Partendo da un’analisi di superficie, la proposta della Commissione, presentata all’interno del “Pacchetto”, affronta, in maniera più o meno efficace, le criticità rilevate dalla dottrina. Innanzitutto sembra delinearsi, a differenza del passato, un “diritto al riutilizzo”, che passa dalla previsione di un obbligo in capo agli Stati membri di rendere riutilizzabili tutti i documenti generalmente accessibili[15]. Se da un lato i nuovi propositi mirano a superare la facoltatività del riuso delle informazioni, dall’altro  è da notare come la “signoria” del diritto di accesso sulla disciplina del riutilizzo non sembra essere ancora stata superata[16].

La proposta della Commissione, inoltre, amplia l’ambito di applicazione della disciplina a tutto il comparto culturale e di conservazione (biblioteche, anche universitarie, musei e archivi) al fine di valorizzare l’enorme patrimonio informativo in possesso di questi enti.

La revisione riguarda anche nuovi indirizzi in merito al corrispettivo che l’amministrazione può chiedere al privato per il riuso delle informazioni in suo possesso. La nuova proposta di Direttiva prevede comunque la possibilità per le amministrazioni di scegliere tra gratuità o onerosità del riutilizzo ma, qualora queste scegliessero la seconda delle ipotesi, le tariffe non possono, a differenza della legislazione precedente, superare il costo marginale di riproduzione e divulgazione delle informazioni, salvo casi eccezionali[17].

In ultimo la proposta di Direttiva dovrebbe, almeno nelle intenzioni, migliorare l’efficacia del ricorso, qualora la richiesta di riutilizzo venga negata, incrementare il controllo sul rispetto delle disposizioni sulle tariffazioni e sul comportamento delle pubbliche amministrazioni in fase di attuazione, attraverso un maggiore coordinamento delle autorità indipendenti competenti[18].

È possibile osservare, a chiosa, che le proposte sembrano affrontare, come prima si accennava, alcune delle problematiche maggiormente rilevanti sul riutilizzo ma allo stesso tempo si può chiaramente aggiungere che siamo di fronte a una proposta della Commissione che dovrà affrontare l’iter legis comunitario e, quindi, potrebbe essere oggetto anche di rilevanti modifiche.

Oltre all’intervento legislativo, la Commissione aveva rilevato la necessità di costruire dei portali di dati europei. Nel 2012 la Commissione ha intenzione, attraverso la Decisione della Commissione contenuta nel “Pacchetto”, di rendere accessibili le informazioni in suo possesso e in possesso delle varie agenzie europee, attraverso un portale comunitario comune. Nel 2013, inoltre, essa si è impegnata a creare un portale di dati paneuropeo contenente tutte le informazioni in possesso delle amministrazioni degli Stati membri.

La terza tipologia di intervento corrisponde ad un  maggiore coordinamento a livello comunitario tra gli Stati membri con la finalità di armonizzare il più possibile le legislazioni di attuazione e di condividere le best practices in materia di riutilizzo[19]. Il coordinamento in materia è ben articolato all’interno del Piano d’azione, il quale delinea un percorso di coordinamento che parte dall’adozione di un insieme di indicatori di riutilizzo uguale per tutti gli Stati membri e termina con la modifica concordata tra la Commissione e gli Stati della Direttiva 2003/98/CE sulla base delle proposte prima esplicate.

Il Piano si propone anche di migliorare la trasparenza delle amministrazioni, di cui proprio il riuso può essere considerato uno degli strumenti[20].

A livello nazionale tutti gli Stati si sono dati degli obiettivi di trasparenza ma mancano obiettivi comuni a livello comunitario. La Commissione e gli Stati membri, proprio per sopperire a questa lacuna, fisseranno degli obiettivi comuni, anche considerando le best practices di trasparenza, e si impegneranno a migliorare la pubblicità delle informazioni riguardanti le norme, le politiche pubbliche e i bilanci nazionali. La Commissione, inoltre, ha manifestato l’intenzione di incentivare l’attuazione della Direttiva 95/46/CE sulla tutela dei dati personali nella parte in cui consente ai cittadini di accedere elettronicamente ai dati personali in possesso delle amministrazioni pubbliche e di essere informati quando questi siano stati utilizzati, attraverso un trattamento automatico.

 

3.1.4. Diritti digitali e protezione dei dati personali oggetto di riutilizzo.

 

La disciplina del riutilizzo dei dati di fonte pubblica si intreccia con la tutela della privacy. Nonostante le due discipline partano da due necessità confliggenti, la tutela della riservatezza, da un lato, e la libera circolazione delle informazioni in possesso delle amministrazioni, dall’altro, in determinati casi esse non possono che essere complementari[21]. Il riuso dei dati personali (sensibili o meno) in possesso delle pubbliche amministrazioni, infatti, rappresenta un esempio di come entrambi i presupposti debbano trovare un punto di equilibrio. Attualmente la Direttiva 2003/98/CE dispone che le informazioni personali possedute dalle pubbliche amministrazioni siano riutilizzabili nel rispetto dei principi, dei diritti e degli obblighi disposti dalla Direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei dati personali[22], oltre che secondo il principio generale del riuso dei dati, il quale afferma che tutte le informazioni che non sono accessibili, non sono neanche riutilizzabili[23].

Il notevole incremento degli strumenti di comunicazione, come i provider dei servizi telematici, la diversificazione dei soggetti che detengono dati personali (oltre al settore pubblico, si pensi ai social networks, alle aziende di telefonia etc.), le innovazioni tecnologiche che permettono di utilizzare i dati di archivio in maniera più precisa ed elaborata, hanno incrementato notevolmente l’utilizzo dei dati personali e il rischio di abusi anche nel riuso delle informazioni pubbliche (si pensi alla possibilità, fornita dalle nuove tecnologie, di elaborare le informazioni ottenute dalle pubbliche amministrazioni fino al punto di vanificare la concessione originaria di riuso, soprattutto a fini commerciali)[24].

È interessante, quindi, sottolineare che la Commissione, all’interno dell’Agenda digitale, affianca alla revisione della Direttiva 2003/98/CE, anche la riforma della Direttiva 95/46/CE proprio per affrontare le criticità rilevate sopra[25].

Oltre che con la tutela della privacy, la disciplina del riutilizzo delle informazioni di fonte pubblica si intreccia anche con la disciplina della tutela della proprietà intellettuale. Con l’estensione della Direttiva 2003/98/CE anche alle biblioteche, ai musei e agli archivi non si può non notare come anche la protezione della proprietà intellettuale potrebbe riguardare molti più soggetti rispetto alla situazione attuale e come anch’essa finisca per essere una disciplina complementare a quella del riutilizzo[26].

In ultimo l’Agenda digitale, a parere di chi scrive, contiene un provvedimento con delle importanti potenzialità, se affrontato con una visione di ampio respiro.

La Commissione intende proporre, entro quest’anno, un Codice dei diritti on-line che dovrebbe riassumere i diritti degli utenti digitali in maniera completa. Analizzando l’Agenda è facile comprendere come la ratio principale di questo provvedimento sia in funzione di una maggiore tutela del cittadino-consumatore nelle transazioni commerciali. Questo, però, non dovrebbe portare ad escludere che all’interno di questo codice ci potrebbero essere delle disposizioni che riguardino anche il rapporto cittadino – amministrazione. Le potenzialità insite in questo Codice risiedono, appunto nella possibilità che esso diventi realmente un codice dei diritti digitali tout court in cui siano delineati anche i diritti e i doveri del cittadino digitale in rapporto alle amministrazioni pubbliche o al settore pubblico.

 

3.1.5. Alfabetizzazione digitale e riduzione del digital divide.

 

L’Agenda digitale europea affronta, in ultimo, anche le problematiche inerenti l’alfabetizzazione digitale dei cittadini. Secondo le stime della Commissione il 30% dei cittadini europei (circa 150 milioni), perlopiù anziani, immigrati, disoccupati e cittadini a basso reddito, non è capace di utilizzare le ICT e i servizi costruiti con il supporto di queste tecnologie[27]. Un elevato digital divide non solo ostacola lo sviluppo individuale, diminuendone notevolmente le opportunità, ma impedisce anche l’effettività dei diritti, soprattutto nell’utilizzazione dei servizi pubblici. Per favorire l’inclusione sociale, la Commissione ha sottolineato come sia importante sviluppare ICT che siano accessibili a tutti, soprattutto a favore dei disabili.

La Commissione intende ridurre notevolmente il digital divide prevedendo, all’interno dell’Agenda digitale, politiche comunitarie fortemente coordinate con il livello nazionale.

Innanzitutto la Commissione ha proposto l’adozione di indicatori di competenze digitali comuni a tutti gli Stati membri, utili non solo a valutare le competenze ma anche a fornire dati e informazioni necessarie per la programmazione di interventi futuri, funzionali ad una maggiore inclusione.

La Commissione, inoltre, si è posta l’obiettivo di fornire al mercato e alla pubblica amministrazione gli strumenti per il riconoscimento delle competenze digitali. Essa, per quanto riguarda il settore pubblico, ha messo in evidenza come l’80% dei servizi, i quali rappresentano il principale strumento di inclusione sociale, siano fornite dalle amministrazioni pubbliche, per lo più locali, e, conseguentemente, come la selezione del personale delle P.A. non possa prescindere dalle conoscenze digitali[28]. La proposta comunitaria è quella di inserire all’interno del “Quadro europeo delle qualifiche e dell’apprendimento permanente” e di EUROPASS parametri comuni di riconoscimento delle competenze digitali[29].

La Commissione se, da un lato, mira ad un riconoscimento comune delle competenze digitali negli Stati membri, dall’altro, sta tentando di creare i presupposti per formarle e ridurre il digital divide. Essa, infatti, innanzitutto, si è impegnata a coordinare le azioni degli Stati membri e a supportarli nell’attuazione delle politiche volte a questo scopo, attraverso finanziamenti diretti (si pensi ai finanziamenti del 7° Programma quadro) e indiretti. Importante è sottolineare, infatti, che la Commissione nella nuova proposta di Regolamento sulle politiche di coesione per il nuovo periodo 2013-2020, adottata il 6 ottobre 2011, ha posto la riduzione del digital divide come uno degli obiettivi prioritari del Fondo Sociale Europeo.

Un’attenzione particolare meritano i provvedimenti contenuti nell’Agenda digitale sull’accessibilità dei portatori di disabilità. Innanzitutto la Commissione ha posto come obiettivo degli Stati membri il rispetto della “Convenzione sui diritti delle persone con disabilità” delle Nazioni Unite in tutta la legislazione adottata in tema di Agenda digitale. In secondo luogo la Commissione ha stabilito che tutti i siti web delle pubbliche amministrazioni debbano essere accessibili entro il 2015[30]. Nel settembre del 2010 la Commissione - in ultimo, coordinando l’azione di tutti gli Stati membri - ha adottato un Protocollo d’intesa in materia di accesso alla rete per i disabili che tutti gli Stati membri dovranno attuare.

 

4.      Gli effetti sulla legislazione italiana dell’Agenda.

 

È evidente, quindi, che la ratio dell’Agenda digitale europea nella parte riguardante l’amministrazione digitale - prescindendo dalle ragioni economiche, che pure sono fondamentali in un provvedimento programmatico come questo – sia funzionale alla realizzazione di amministrazioni nazionali più integrate (tra loro e con quella comunitaria), più fruibili (sia in termini di accessibilità alle informazioni e ai servizi in rete che in termini di partecipazione attiva dei cittadini ai procedimenti) e più trasparenti (nel senso di una maggiore pubblicità e “utilizzabilità” delle informazioni e di un maggiore controllo democratico) in una dimensione europea molto più marcata. Tre caratteri che legano la logica insita nell’Agenda digitale europea, senza alcun dubbio, al concetto di Open government, che di queste caratteristiche si compone[31].

L’Agenda digitale italiana, quindi, dovrà essere costruita innanzitutto avendo una identica ratio: collaborazione tra amministrazioni (statale, regionali e locali), trasparenza e partecipazione dei privati ai procedimenti amministrativi.

Basandosi su questa ratio legis e considerando le proposte e i provvedimenti contenuti nell’Agenda digitale europea, l’Agenda italiana, molto probabilmente, dovrebbe andare a riformare, a fondo o in superficie, gran parte dei provvedimenti normativi in materia.

Le politiche di standardizzazione e di interoperabilità comunitarie non potranno che rafforzare la disciplina recante disposizioni sul Sistema Pubblico di Connettività (SPC), sia nel processo di uniformazione degli standards sia nel perseguimento dell’obiettivo di evitare il rischio del lock in e favorire la concorrenza in materia di forniture di servizi di interoperabilità alle pubbliche amministrazioni (considerando, tra l’altro, che il d.lgs. n. 42/2005 stava già percorrendo la via di una maggiore tutela della concorrenza)[32]. L’obiettivo di rendere interoperabili tra loro le amministrazioni degli Stati membri, inoltre, non potrà che passare, nel nostro ordinamento, per una revisione della disciplina sulla Rete Internazionale delle Pubbliche Amministrazioni (RIPA) contenuta nel decreto legislativo sopra citato[33].

La costruzione di servizi pubblici on-line realmente transfrontalieri, la revisione della disciplina comunitaria di autenticazione ed identificazione elettronica, la pubblicità di maggiori informazioni e la possibilità di avere siti istituzionali automatizzati e servizi on-line personalizzati dovrà necessariamente essere attuata, nel nostro ordinamento, modificando e rafforzando il Capo V del Codice dell’amministrazione digitale[34]. Il d.lgs. n. 82/2005, così come modificato dal d.lgs. n. 235/2010, prevede già alcuni disposizioni che vanno in questo senso, ma sicuramente andranno armonizzate con il contesto comunitario[35].

La revisione della direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dei dati di fonte pubblica porterà al necessario aggiornamento del d.lgs. n. 36/2006, che ha attuato la direttiva comunitaria. La strategia, inoltre, degli Open data in tutte le amministrazioni pubbliche - già accennata brevemente ed in maniera isolata nel d.lgs. n. 235/2010 di modifica al CAD[36] e in fase di impostazione con il portale www.dati.gov.it[37]- dovrà essere affrontata in maniera sistemica nel nostro ordinamento, non solo attraverso la naturale modifica della disciplina di attuazione della direttiva comunitaria sul riutilizzo ma anche inserendone la ratio nello stesso CAD.

Oltre alla disciplina sul riuso dei dati, l’attuazione dell’Agenda porterà alla modifica del d.lgs. n. 196/2003, contenente il Codice in materia di protezione dei dati personali, considerando che uno degli obiettivi della Commissione è rinnovare le disposizioni contenute nella Direttiva  95/46/CE.

In ultimo, in materia di alfabetizzazione digitale e riduzione del digital divide il nostro ordinamento, nonostante abbia ha già predisposto sia dei veri e propri “diritti digitali”, come quelli elencati nel CAD (anche se ancora da rendere davvero esigibili[38]) e avviato una politica infrastrutturale utile allo scopo, come l’adozione del “Piano nazionale per la banda larga”[39], dovrà attuare le disposizioni comunitarie in materia, soprattutto in merito all’accessibilità dei cittadini disabili, in quanto prevedono degli interventi più incisivi contro queste tipologie di difficoltà di accesso all’amministrazione digitale[40].

 

5.      Conclusioni

 

Concludendo è evidente che l’Agenda digitale europea è un documento programmatico che contiene rilevanti elementi di riforma della disciplina dell’e-government. La sua corretta attuazione a livello nazionale sarà determinante per il raggiungimento degli obiettivi che sono in essa delineati, considerando che in tutti gli ambiti di intervento gli Stati membri hanno un ruolo rilevante.

Il coordinamento e la collaborazione tra Stati membri e tra questi e la Commissione europea sarà fondamentale per la concreta attuazione dell’Agenda, così come sarà necessario il coinvolgimento delle amministrazioni regionali e locali.

Nel nostro ordinamento non si potrà prescindere da un’impostazione di questo tipo considerando che l’autonomia organizzativa delle amministrazioni regionali e locali è costituzionalmente garantita. Per assicurare l’interoperabilità, il riutilizzo di tutte le informazioni pubbliche, anche quelle regionali e locali, l’universalità dell’accesso ai siti istituzionali e ai servizi in rete si deve necessariamente organizzare la politica di attuazione dell’Agenda digitale sulla base di un forte coordinamento tra l’amministrazione statale e le altre amministrazioni - regionali e locali - coinvolte, e di un chiaro coordinamento normativo[41].

Certo si può già sottolineare come la previsione di un’ulteriore organo di coordinamento e proposta, come la Cabina di regia, rispetto all’Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (DigitPA) renda poco chiaro il governo della politica di attuazione dell’Agenda.

Oltre ad un coordinamento organizzativo e normativo, bisognerà considerare anche un coordinamento di politiche. Basti pensare come l’attuazione dell’Agenda digitale si intersechi con il “Piano e-gov 2012” e con i progetti finanziati con la politica di coesione statale e regionale del periodo di programmazione in corso[42].

L’Agenda digitale italiana, quindi, non potrà prescindere da questi aspetti, di merito e di coordinamento, se essa mira realmente a ricalcare l’approccio comunitario che vede nell’Agenda digitale europea lo strumento principale e organico di una completa digitalizzazione della pubblica amministrazione verso un reale Open government europeo.

 

 



[1] In realtà è bene sottolineare che il medesimo articolo, oltre alla volontà di attuare l’Agenda digitale europea, contiene importanti previsioni in materia di teleamministrazione (si pensi all’obbligo di prediligere l’utilizzo della cartella elettronica nelle pratiche cliniche, alle modifiche al CAD in merito alle “funzioni ICT”, all’obbligo di aggiornamento semestrale degli indirizzi delle P.A. e all’obbligo per tutte le amministrazioni statali di fornire servizi telematici entro il 2014). Alcune disposizioni presenti nel decreto legge, inoltre, trattano di amministrazione digitale (si pensi al portale unico per le iscrizioni all’università, all’obbligo di candidarsi per via telematica alla selezione nei concorsi pubblici, alla preferenza per una Conferenza dei Servizi on-line e molte altre disposizioni di semplificazione che utilizzano le ICT nel procedimento amministrativo).

[2] Il primo dei gruppi si occupa di fare proposte in merito alle problematiche infrastrutturali e di sicurezza della rete; il secondo di e-commerce; il terzo si dovrebbe occupare di redigere proposte in merito all’e-government e all’open data; il quarto gruppo di lavoro tratta di tematiche inerenti l’alfabetizzazione informatica; il quinto di ricerca e innovazione nello sviluppo di ICT mentre l’ultimo di smart communities.

[3] L’ e-government e le tematiche inerenti la diffusione delle ICT nell’economia e nella società europea non sono nuove nel panorama comunitario. Già con la Strategia di Lisbona, avviata dalla Commissione europea  successivamente al Consiglio europeo del marzo del 2000, l’Unione Europea si era data come obiettivo per il 2010 un maggiore sviluppo delle ICT affinché contribuissero al raggiungimento del noto obiettivo di creare l’economia della conoscenza più dinamica e più competitiva del mondo.

[4] Nel merito si v. COM (2010) 2020, del 3 marzo 2010, “ Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” o le Conclusioni del Consiglio europeo del 25-26 marzo del 2010;

E’ evidente come le Istituzioni comunitarie mirino a sollecitare tutti gli Stati membri a fare propri concretamente gli obiettivi di “Europa 2020”: attraverso la Raccomandazione 2010/410/UE del Consiglio sugli orientamenti di massima delle politiche economiche degli stati membri e dell’Unione; con la Decisione 2010/707/UE del Consiglio sugli orientamenti delle politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione.

[5] I dati riportati dalla Commissione nella Comunicazione sono emblematici: il settore delle ICT genera direttamente il 5% del PIL europeo e rappresenta un valore di mercato di 660 mld di euro, ma il suo contributo effettivo alla crescita della produttività è ancora maggiore (per il 20% se si considerano direttamente le ICT e per il 30% se si considerano gli investimenti nel settore). L’impatto sociale delle ICT, allo stesso modo, è rilevante se si considera che in Europa ben 250 milioni di cittadini usano internet tutti i giorni.

[6] In questo lavoro e-government  deve essere inteso nelle sue quattro dimensioni.  Innanzitutto come problematica inerente la riorganizzazione interna alle amministrazioni e alla formazione del personale, a seguito dell’introduzione delle ICT. In secondo luogo facendo riferimento alle problematiche inerenti l’interoperabilità e lo scambio di informazioni tra amministrazioni. In terzo luogo come problematiche inerenti il rapporto tra amministrazioni e fornitori di  beni e servizi e, in ultimo, tra amministrazioni e cittadini relativamente alla trasmissione delle informazioni e alla loro pubblicità. F. Merloni, Introduzione all’e-government: pubbliche amministrazioni e società dell’informazione, 2005, Torino, p. 5 e ss.

[7] Il Libro bianco intende creare un panorama di standard, di regole tecniche omogeneo sulle ICT (c.d. normalizzazione delle ICT) su tutto il territorio europeo così da permettere una maggiore interoperabilità, anche tra le amministrazioni, e lo sviluppo un contesto normativo più chiaro sugli appalti pubblici. Tutto questo attraverso un maggiore coordinamento tra gli Stati membri e le organizzazioni europee che si occupano di standardizzazione delle ICT.

[8] “Il fenomeno del lock-in è assai rilevante nell’ambito delle tecnologie informatiche e si ha quando, individualmente o collettivamente, si è “catturati” da una scelta tecnologica potenzialmente inferiore rispetto alle altre disponibili. Due motivi possono generare la c.d. “cattura” da parte di una tecnologia: i costi fissi non recuperabili, che rendono sconveniente cambiare tecnologia e i problemi di coordinamento tra gli utenti di una stessa tecnologia” in L. Romani, La Strategia “Europa 2020”: obiettivi e criticità, con particolare riferimento all’Agenda digitale europea e all’interoperabilità dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche europee, in Rivista amministrativa della Repubblica italiana, 2011, fasc. 1-2, pg. 595. È evidente come il lock-in impedisca, per le motivazioni appena riportate, la connettività tra le amministrazioni.

[9] È importante rilevare come l’attuazione dell’Agenda digitale è considerabile come la parte preponderante di una strategia sull’e-government che ha come parte complementare il “Piano d’azione europeo per e-government 2011-2015”. Il Piano, adottato dalla Commissione europea con la COM (2010) 743, sembra essere, per molti versi, una sorta di programmazione dettagliata della maggior parte dei propositi dell’Agenda. Esso riporta al suo interno obiettivi già annunciati nell’Agenda digitale in materia di interoperabilità, di servizi pubblici on-line e di riutilizzo delle informazioni pubbliche. Sarà, quindi, impossibile non richiamarne parte del contenuto nel corso di questa breve trattazione.

[10] Il programma ISA per il periodo 2010 - 2015, adottato con Decisione n. 922/2009/CE del Parlamento e del Consiglio ha l’obiettivo di fornire concretamente un supporto pratico e tecnico agli Stati membri che intendono coordinare meglio l’interoperabilità tra le rispettive amministrazioni, attraverso interventi generali - come policies, strategie, linee guida - strumenti pratici - come piattaforme comuni, applicazioni operative e sistemi di dimostrazione - con un budget di 26 milioni di euro per tutto il periodo.

Il CIP ICT-PSP (Programma quadro  Innovazione e Competitività nelle ICT), invece, è un programma di finanziamenti diretti della Commissione finalizzati a progetti in materia di ICT in generale.

[11] La dichiarazione ha come obiettivo, entro il 2015, di rendere le amministrazioni pubbliche europee flessibili, aperte e collaborative nelle relazioni con i cittadini e le imprese attraverso un maggiore utilizzo delle tecnologie digitali. Una delle strategie per raggiungere questi obiettivi è costruire i presupposti tecnici e giuridici per un sano e veloce sviluppo dei servizi pubblici on-line, quindi anche con una maggiore interoperabilità tra le amministrazioni pubbliche stesse.

[12] Il programma STORK è un progetto del “Programma di sostegno alle politiche di sviluppo delle ICT” del CIP ICT PSP. Il progetto ha avuto come obiettivo principale quello di sviluppare un sistema di interoperabilità che facilitasse l’identificazione e l’autenticazione elettronica e creasse i presupposti di base per una veloce semplificazione della burocrazia attraverso le ICT.

Il progetto epSOS, invece - inquadrabile nello stesso contesto del programma precedente - ha avuto come obiettivo la creazione di progetti-pilota di servizi pubblici on-line in materia sanitaria da prendere in considerazione come modelli da sviluppare anche in altri contesti amministrativi.

[13] In merito al contributo economico del riutilizzo delle informazioni pubbliche, è interessante il Digital Britain Final Report che definisce le informazioni “una valuta dell’innovazione … la linfa dell’economia della conoscenza”, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/interactive.bis.gov.uk/digitalbritain/report/, p. 214. È utile anche riportare il valore complessivo del mercato delle informazioni, il quale, secondo uno studio utilizzato anche dalla Commissione, nel 2008 era di 28 miliardi di euro mentre con un’ulteriore apertura del mercato l’utile economico arriverebbe a 40 miliardi all’anno. Lo stesso studio ha calcolato, inoltre, che gli utili diretti e indiretti connessi al riuso delle informazioni del settore pubblico per l’intera economia europea sarebbero di 140miliardi all’anno, “Review of recent studies on PSI re-use and related market developments”, G. Vickery, agosto 2011.

In merito al contributo alla sviluppo sociale la Comunicazione mette in evidenza più volte come un riutilizzo più costante delle informazioni possano rendere meno gravosi i sistemi sanitari nazionali.

[14] Per approfondire il riuso delle informazioni come strumento di trasparenza e controllo democratico  v. B. Ponti, I dati di fonte pubblica: coordinamento, qualità e riutilizzo, in F. Merloni (a cura di), La trasparenza amministrativa, Milano, Giuffrè, 2008; F. Marzano, La trasparenza nella Pubblica Amministrazione passa dall’Open Data o l’Open Data passa dalla trasparenza?, in Informatica e diritto, 2011, n. 1-2, p. 287; B. Ponti, Open Data and Trasparency: A Paradigm Shift, in Informatica e diritto, 2011, n. 1-2, p. 305.

[15] Prendendo in considerazione i considerando 6 e 7 della proposta di Direttiva è facile intendere che non si tratta di un ritorno alla “logica dei documenti” ma di una necessità legata al rendere complementare la normativa sul riutilizzo a quella sull’accesso.

[16] Ancora i considerando 6 e 7 della proposta sembrano essere cristallini in merito: l’oggetto (documenti e/o informazioni) della disciplina dell’ accesso sono i medesime della disciplina del riuso dei dati di fonte pubblica. Per una trattazione più approfondita, anche in merito al concetto di “signoria” del diritto di accesso, si rimanda a B. Ponti, Il patrimonio informativo pubblico come risorsa: i limiti del regime italiano di riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni, in Dir. Pubbl., n.3, 2007.

[17] Al di là della possibile interpretazione di “salvo casi eccezionali”, la proposta sembra molto più nitida delle disposizioni precedenti. Per una valutazione sui “costi” delle informazioni delle pubbliche amministrazioni nella disciplina attuale v. B. Ponti, Titolarità e riutilizzo dei dati pubblici, in Id. (a cura di), Il regime dei dati pubblici: esperienze europee e ordinamento nazionale, Bologna, Maggioli Editore, 2008, p. 237.

[18] Bisogna sottolineare che il d.lgs. n. 36/2006 non prevede nessuna disposizione in merito alla costituzione di nuove autorità indipendenti né all’affidamento di questo controllo amministrativo ad organismi già esistenti.

[19] Basti pensare al modello comunitario avviato con le Direttive INSPIRE del 2007, ai modelli nazionali come quello britannico, costituito dal portale data.gov.uk, e quello francese, ETALAB, o ai modelli regionali come quello catalano, dadesobertes.gencat.cat o quello piemontese, dati.piemonte.it.

[20] Per un’approfondita trattazione v. B. Ponti, Open Data and Trasparency: A Paradigm Shift, in Informatica e diritto, 2011, n. 1-2, p. 305.

[21] Sulla rivalità e complementarietà delle due discipline e su come gli Stati membri abbiano attuato la Direttiva 2003/98/CE in virtù di questa, v. R. Pennanzio, P. Rossi, Open data e tutela della riservatezza tra uniformazione europea e approcci nazionali, in Informatica e diritto, 2011, n. 1-2, p. 85.

[22] Il Considerando n. 21 della Direttiva 2003/98/CE è molto chiaro: “La presente direttiva dovrebbe essere attuata ed applicata nel pieno rispetto dei principi relativi alla protezione dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE … relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.”. Anche l’art. 1, co. 4, della medesima Direttiva prevede che “la presente direttiva non pregiudica in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni di diritto comunitario e nazionale e non modifica, in particolare, i diritti e gli obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE”.

[23] La disciplina dell’accessibilità e, di conseguenza, del riutilizzo dei dati personali in possesso delle pubbliche amministrazioni è analizzato in dettaglio da E. Menichetti, Accessibilità e tutela della riservatezza, in B. Ponti (a cura di), Il regime dei dati pubblici:esperienze europee e ordinamento nazionale, Bologna, 2008.

[24] Nello specifico ancora si v. R. Pennanzio, P. Rossi, Open data e tutela della riservatezza tra uniformazione europea e approcci nazionali, in Informatica e diritto, 2011, n. 1-2, p. 85.

[25] La Commissione ha presentato nell’ottobre del 2010 la COM (2010) 609 “Un approccio globale alla protezione dei dati personali nell’Unione Europea” come documento di supporto all’Agenda digitale in tema di protezione dei dati personali, adottato in seguito ad una consultazione pubblica. Il 25 gennaio 2012 la stessa Commissione ha adottato una proposta di Regolamento, attualmente in discussione, che sostituisca la Direttiva 95/46/CE.

[26]In merito è interessante il saggio di A. M. Rovati, Prime note su proprietà intellettuale e riutilizzo dei dati pubblici, in Informatica e diritto, 2011, n. 1-2, p. 153.

[27] COM (2010) 245 “Un’agenda digitale per l’Europa”, p. 28.

[28] http://ec.europa.eu/information_society/newsroom.

[29] Il “Quadro europeo delle qualifiche e dell’apprendimento permanente” ed i documenti EUROPASS hanno il principale scopo di semplificare il riconoscimento europeo delle qualifiche rilasciate da istituti scolastici o frutto di qualsiasi altra attività professionalizzante, con l’unico obiettivo di favorire la mobilità europea degli studenti e dei lavoratori a beneficio del mercato unico.

[30] Il risultato dello studio “Misurare il progresso di accessibilità in Europa”, commissionato nel 2007, ha evidenziato come ci siano ancora delle forti carenze di accessibilità nei servizi pubblici comunitari. Le proposte in materia della Commissione, infatti, prendono spunto dalle conclusioni di questo documento.

[31] Per una trattazione più approfondita delle tematiche sull’Open government v. M. C. De Vivo, A. Polzonetti, P.Tapanelli, Open Data, Business Intelligence e Governance nella Pubblica Amministrazione, in Informatica e Diritto, 2011, fasc. 1-2, p. 239; F. Faini, Dati, siti e servizi in rete delle pubbliche amministrazioni: l’evoluzione nel segno della trasparenza del decreto legislativo n. 235 del 2010, in Informatica e Diritto, 2011, fasc. 1-2, p. 263; E. Belisario, Open Government: l’amministrazione è più trasparente, in E-gov, n.6, 2010, p. 35; G. Andriola, L. Reggi, L’open government per la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, in E-gov, 2011, n.1, p.78.

[32] Per una generale panoramica v. F. Merloni, Introduzione all’e-government: pubbliche amministrazioni e società dell’informazione, Torino, 2005, p. 59 e C. D’Orta, Il SPC: un approccio nuovo alle esigenze della rete delle pubbliche amministrazioni, in Giorn. di diritto amm., 2005, fasc. 7, p. 693; A. Natalini, Il SPC eredita i problemi della RUPA, in Giorn. di diritto amm., 2005, fasc. 7, p.702.

[33] La Rete Internazionale delle Pubbliche Amministrazioni ha il compito di collegare le pubbliche amministrazioni italiane con gli uffici esteri delle stesse ma potrebbe diventare il canale privilegiato anche per la costituzione di un’infrastruttura verso le amministrazioni straniere.

[34] Per un’accurata trattazione sul Codice si v. E. Carloni (a cura di), Codice dell’amministrazione digitale, Rimini, 2005; G. Cassano, C. Giurdanella (a cura di), Il Codice della pubblica amministrazione digitale, Milano, 2005; M. Atelli, S. Aterno, A. Cacciari, Codice dell’amministrazione digitale. Commentario, Roma, 2008.

[35] Si pensi all’art. 54, co. 2-quater del Codice modificato dal d.lgs. n. 235/2010 sulla possibilità di rilevare lo stato di avanzamento del procedimento amministrativo da parte del cittadino interessato oppure delle numerose disposizioni che favoriscono la trasparenza amministrativa. Per più approfondite considerazioni sul nuovo CAD v. F. Faini, Dati, siti e servizi in rete delle pubbliche amministrazioni: l’evoluzione nel segno della trasparenza del decreto legislativo n. 235 del 2010, in Informatica e diritto, 2011, fasc. 1-2, p. 263; E. Carloni, La riforma del Codice dell’amministrazione digitale, in Giorn. di diritto amm., 2011, fasc. 5, p. 469.

[36] Art. 52, co. 1-bis del d.lgs. n. 82/2005, cos’ come modificato dal d.lgs. n. 235/2010.

[37] Creato negli ultimi mesi del 2011, il portale dovrebbe essere il punto di riferimento della strategia dei dati aperti per tutte le amministrazioni italiane.

[38]Una delle criticità individuate dalla dottrina è stata proprio la mancanza di meccanismi sanzionatori tali da garantire una reale azionabilità dei diritti digitali contenuti nel Codice dell’amministrazione digitale. In tal senso si v. E. Carloni, La riforma del Codice dell’amministrazione digitale, in Giorn. di diritto amm., 2011, fasc. 5, p. 469.

[39] Il “Piano nazionale per la banda larga”, adottato dall’Italia a partire dal 2010, nasce con l’intento di diminuire il deficit strutturale che impedisce a una parte rilevante della popolazione di accedere ad una rete internet veloce o super-veloce. Il Piano è inserito all’interno dell’Agenda digitale italiana in virtù della sua previsione nell’agenda comunitaria. La politica comunitaria sulla banda larga poggia la sua strategia su due obiettivi principali: la diffusione, entro il 2013, di una connessione non inferiore ai 30 Mps a tutti i cittadini dell’Unione Europea e, in secondo luogo,  di favorire l’accesso super-veloce ad internet nella maggior parte del territorio comunitario entro il 2020 attraverso reti di accesso di nuova generazione (NGA), i quali consentono una connessione di 100 Mps. Il Piano nazionale dovrebbe proprio attuare queste politiche.

[40] Bisogna considerare che la disciplina in favore dell’accessibilità dei disabili agli strumenti informatici è contenuta nella l. n. 4/2004 (c.d. legge Stanca) e nelle disposizioni di attuazione.

[41] Sulle criticità in merito al governo delle politiche di e-government si v. F. Merloni, Introduzione all’e-government: pubbliche amministrazioni e società dell’informazione, Torino, 2005; D. Marongiu, Il governo dell’informatica pubblica, Rimini, 2007; B. Ponti, Coordinamento e governo dei dati nel pluralismo amministrativo, in Informatica e diritto, 2008, p. 423.

[42] Il “Piano e-gov 2012” è caratterizzato da una serie di progetti di innovazione digitale, in quasi tutti gli ambiti di amministrazione, per migliorare la qualità dei servizi on-line, la soddisfazione dei cittadini e l’efficienza delle P.A.

Il “Piano d’Azione Coesione” è stato frutto di un accordo di riprogrammazione degli attuali obiettivi della programmazione comunitaria 2007-2013 tra il nostro Paese e la Commissione europea, con il consenso delle Regioni interessati. L’obiettivo è quello di accelerare l’utilizzo di questi finanziamenti. Tra gli obiettivi frutto della riprogrammazione c’è anche l’attuazione dell’Agenda digitale intesa come



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Altri | Elda Brogi | Venerdì, 22 Luglio 2011

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