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La PA su Internet: le regole del Garante per rispettare la privacy di cittadini e dipendenti On line solo informazioni personali indispensabili. Tempi congrui di permanenza in rete. Misure...

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Cassazione Civile - sez. lav - 19/02/2008, n. 4061 Stampa E-mail
Martedì 19 Febbraio 2008 00:00

La Corte ha ritenuto valida la comunicazione di cancelleria ex art. 136 cod. proc. civ. effettuata per e-mail all’indirizzo elettronico comunicato dal difensore al proprio consiglio dell’ordine e da questo alla corte d’appello competente, pur limitando l’affermazione del principio con riferimento al caso in cui il destinatario abbia dato risposta per ricevuta non in automatico, documentata dalla relativa stampa cartacea.
Svolgimento del processo

La questione di diritto oggetto del presente giudizio è se le comunicazioni di cancelleria ex 136 c.p.c., possano essere validamente effettuate attraverso e-mail con risposta di conferma, documentate dalla relativa stampa cartacea.

La causa è iniziata con ricorso del Sig. I.B. del 13 novembre 2002 avanti al giudice del lavoro per ottenere la condanna dell'Inail alla corresponsione di rendita per inabilità per infortunio sul lavoro subito il 29 giugno 2000. Dopo la costituzione dell'Inail, essendo stata l'udienza di assunzione delle prove orali rinviata per impedimento del giudice, il cancelliere ha comunicato la data della nuova udienza "per gli stessi incombenti" a mezzo di due e- mail, destinate all'indirizzo di posta elettronica dei difensori delle parti, con conferma della ricezione, secondo la procedura convenuta tra la Corte d'Appello di Trento ed il locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati, all'indirizzo e-mail comunicato dallo stesso avvocato al Consiglio dell'Ordine e da questo alla Corte d'Appello. Non avendo la parte ricorrente intimato i propri testi, la causa veniva istruita con il solo teste di parte resistente e decisa con il rigetto della domanda.

L'appello dell' I. è stato respinto dalla Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza 27/28 aprile 2005 n. 18, che ha altresì condannato l'appellante soccombente alle spese del grado.

Il giudice di appello ha preliminarmente individuato il fatto, qualificandolo pacifico: la comunicazione di cancelleria risulta pervenuta allo studio professionale del difensore di parte ricorrente in modalità elettronica e, con la stessa modalità, è stata data risposta di ricezione, di che risulta conservata in atti la documentazione cartacea.

A tale fatto ha applicato i seguenti criteri decisori:

1. il principio di libertà delle forme con le quali la comunicazione disciplinata dall'art. 136 c.p.c., può essere effettuata;

2. il raggiungimento dello scopo della comunicazione, dimostrato sia dal messaggio di conferma, dato non in automatico, ma con il comando volontario "rispondi", sia dalla presenza del difensore all'udienza di assunzione delle prove;

3. la disciplina legislativa specifica sulle comunicazioni di cancelleria con il mezzo elettronico.

Analizzate le singole fonti normative (L. n. 59 del 1997, art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 6, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, artt. 2 e 6), il giudice di appello ha distinto tra requisiti del documento informatico per i quali è richiesta la sottoscrizione con firma digitale, e comunicazione con biglietto di cancelleria, che non è un documento informatico ma una semplice modalità di trasmissione telematica, per la quale va seguita la disciplina appositamente prevista dal cit. D.P.R. n. 123 del 2001, art. 6, con distinzione già recepita dal D.P.R. n. 513 del 1997, art. 12. Ha infine rilevato che nella fattispecie in esame vi è addirittura un passaggio in più che garantisce la realizzazione dello scopo legale della procedura, e cioè una risposta non in automatico ma intenzionalmente generata dal computer destinatario a mezzo del tasto "rispondi" del programma di ricezione e scarico della corrispondenza elettronica.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l' I., con unico articolato motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c., e note d'udienza.

L'Istituto intimato si è costituito con controricorso, resistendo.
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, artt. 6 e 8; D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 25; D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137;

D.Lgs. 23 febbraio 2002, n. 10, ripropone l'argomento, già esaminato e respinto dalla sentenza impugnata, secondo cui anche la comunicazione di cancelleria ai sensi dell'art. 136 c.p.c., richiede la firma digitale.

Il motivo non è fondato.

La sentenza impugnata risulta corretta nel suo doppio percorso argomentativo, quello che trova fondamento nella disciplina codicistica, e quello basato sull'esegesi della legislazione speciale.

1. L'art. 136 c.p.c., nel testo vigente al tempo dei fatti di causa, disponeva: "1. Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti....; 2. Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o notificato dall'ufficiale giudiziario". L'art. 45 disp. att. c.p.c., precisa poi che il biglietto si compone di due parti uguali, una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l'altra deve essere conservata nel fascicolo d'ufficio. In questa parte che viene inserita nel fascicolo d'ufficio deve essere estesa la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario o scritta la ricevuta del destinatario.

Questa Corte ha già esaminato la questione di diritto se la comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria debba avere luogo nelle forme specificate dall'art. 136 c.p.c. e art. 45 disp. att. c.p.c., o possa viceversa avere rilievo anche la conoscenza del provvedimento acquisita per altra via. Ha statuito, con orientamento antico e costante, fatto proprio dalle Sezioni Unite, che si possono ammettere forme equipollenti a quelle stabilite dall'ordinamento (volte a garantire in via generale la conoscenza di un atto al fine dell'osservanza dei termini di decadenza relativi), ogni qual volta ci sia un'attività del cancelliere, sia assicurata la completa conoscenza della comunicazione da parte del destinatario, nonchè la certezza della data (Cass. sez. un., 10 giugno 1998, n. 5761, in motivazione; per l'enunciazione dello stesso principio in apicibus Cass. 21 novembre 2006 n. 24742; Cass. 15 febbraio 2006 n. 3286). La declinazione in concreto di tali elementi essenziali risente della diversità delle fattispecie. La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto validi equipollenti: il "visto per presa visione" apposto dal procuratore o da suo incaricato sull'originale del biglietto di cancelleria predisposto per la comunicazione o sul provvedimento del giudice (Cass. 16 giugno 2004 n. 11319; Cass. 29 aprile 2002 n. 6221; Cass. 29 ottobre 1998 n. 10791; Cass. 12 settembre 1992 n. 10422); l'inserimento, ad opera del cancelliere, nel verbale d'udienza, del decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico, e la verbalizzazione dell'impegno della parte a corrispondere la somma liquidata (Cass. 26 giugno 2006 n. 14737); la dichiarazione resa nella cancelleria di aver preso visione dell'atto e di rinunciare alla relativa comunicazione (Cass. 20 ottobre 2005 n. 20279).

In tutte le fattispecie esaminate rileva un elemento volontaristico, e cioè l'accettazione da parte del procuratore nella forma equipollente, accettazione che tiene luogo nella sottoscrizione prevista dall'art. 45 disp. att. c.p.c..

In altre fattispecie viene posto in rilievo il raggiungimento dello scopo della comunicazione, come in quella esaminata da Cass. 12 febbraio 2000 n. 2068, che ha ritenuto valido equipollente il rilascio al creditore, su sua richiesta, di copia autentica del decreto con il quale il giudice delegato aveva fissato l'udienza per la comparizione delle parti e stabilito il termine per la notifica del provvedimento al curatore, in quanto tutto ciò comporta la effettiva presa di conoscenza, da parte del creditore stesso, del decreto "de quo", ancorchè non comunicato dal cancelliere a norma dell'art. 136 cod. proc. civ., qualora risulti che l'atto abbia raggiunto il suo scopo per avere il creditore immediatamente utilizzato il detto decreto chiedendone la notificazione al curatore del fallimento.

Posto il principio volontaristico che precede, la comunicazione da parte dell'avvocato del proprio indirizzo e-mail all'Ordine, per la successiva comunicazione alla Corte d'Appello, secondo la procedura prevista dall'accordo tra la Corte d'Appello di Trento ed il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, costituisce: a) adesione del professionista alla convenzione, b) consenso acchè la comunicazione di cancelleria gli sia effettuata con tale modalità; c) garanzia che all'indirizzo dato il messaggio di cancelleria sarà letto dall'avvocato stesso o da altra persona addetta allo studio (sulla nozione di destinatario ai fini dell'art. 136 c.p.c., e sulla sufficienza che la comunicazione pervenga a collaboratore del destinatario addetto allo studio: Cass. 25 settembre 2000 n. 12666, Cass. 14 aprile 1996 n. 332).

La risposta, non in automatico, di aver ricevuto la comunicazione garantisce la certezza richiesta dall'art. 136 c.p.c..

La procedura di comunicazione seguita risulta pertanto corretta sulla semplice base codicistica, e, con ogni evidenza, volta a realizzare l'obiettivo di cui all'art. 111 Cost., comma 2, inserito dalla Legge Costituzionale 23 novembre 1992 n. 2. 2. La procedura prevista da tale convenzione risulta corretta anche alla luce della legislazione speciale sul tema.

Come correttamente ricordato dalla sentenza impugnata, già la L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 15, comma 2 (Delega al governo per la riforma della pubblica amministrazione), disponeva che "gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonchè la loro archiviazione trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge", rimandando poi per la determinazione de "i criteri e le modalità di applicazione del presente comma" a specifici regolamenti; e il D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 6, menziona l'amministrazione della giustizia tra i soggetti pubblici destinati ad utilizzare i sistemi informativi automatizzati, sia pure con la riserva di particolari modalità di applicazione.

Il Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti è stato emanato con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, ed è il testo fondamentale che interessa la questione oggetto della presente causa.

Tre sono le norme principali che sorreggono la tesi della sentenza impugnata sulla distinzione tra documenti informatici a firma digitale e comunicazioni telematiche di cancelleria: l'art. 2:

"l'attività di trasmissione, comunicazione o notificazione, dei documenti informatici è effettuata per via telematica attraverso il sistema informatico civile, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6;

l'art. 4, comma 3: "Ove dal presente regolamento non è espressamente prevista la sottoscrizione del documento informatico con la firma digitale, questa è sostituita dall'indicazione del nominativo del soggetto procedente prodotta sul documento dal sistema automatizzato, a norma del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2; l'art. 6: "Le comunicazioni con biglietto di cancelleria, nonchè la notificazione degli atti, quest'ultima come documento informatico sottoscritto con firma digitale, possono essere eseguite per via telematica, oltre che attraverso il sistema informatico civile, ancheall'indirizzo elettronico dichiarato ai sensi dell'art. 7".

E' evidente la contrapposizione, contenuta nell'art. 6, tra notificazione degli atti effettuata con firma digitale attraverso il sistema informatico civile, e comunicazioni con biglietto di cancelleria eseguita all'indirizzo elettronico dichiarato ai sensi dell'art. 7, secondo il quale ai fini delle comunicazioni e delle notificazione ai sensi dell'art. 6, l'indirizzo elettronico del difensore è unicamente quello comunicato dal medesimo al Consiglio dell'Ordine.

Altre norme del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, concorrono alla medesima conclusione: l'art. 3, commi 2 e 3, per i quali al sistema informatico civile possono accedere attivamente soltanto i difensori delle parti e gli ufficiali giudiziari, e non altri soggetti; le varie norme che, in attuazione dell'art. 4, comma 3 cit., precisano quali atti devono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma digitale (art. 6 per le notificazioni, art. 10 per la procura alle liti, art. 11 per l'iscrizione al ruolo, art. 15 per il deposito della relazione del C.T.U., art. 17 per la trasmissione della sentenza).

Infine la L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, n. 1, lett. b, modificando leggermente la formula dall'art. 136 c.p.c., comma 2 ("Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica"), evidenzia la distinzione di ruoli e di modalità di comunicazione tra il cancelliere e l'ufficiale giudiziario. Ed il terzo comma dell'art. 136, introdotto dalla Legge citata ("Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi"), nel ribadire la distinzione tra documenti informatici e teletrasmessi, rinvia alla normativa regolamentare sopra citata.

Il carattere sostitutivo della procedura telematica rispetto a quella cartacea prevista dall'art. 136 c.p.c. e art. 145 disp. att. c.p.c.;

la possibilità, ridotta ma effettiva, di malfunzionamento del sistema di trasmissione; la gravità delle conseguenze decadenziali, impongono di ritenere che sia necessaria la risposta manuale di ricevuta con il tasto "rispondi", e non sufficiente la risposta in automatico "letto" (per identica soluzione, limitatamente alla risposta "ok" del servizio di trasmissione via fax vedi Cass. 25 marzo 2003 n. 4319 e 3286/2006 cit.). Nè argomenti in contrario sembra possano trarsi dallo jus superveniens costituito dal nuovo testo dell'art. 136 c.p.c., comma 3, perchè questo rinvia alla normativa regolamentare sopra citata, la quale non disciplina il punto specifico in esame. Nè alla materia processuale, specificamente disciplinata dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, è applicabile il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, art. 12 (Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 15, comma 2), per il quale il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.

Poichè nel caso di specie il destinatario della comunicazione ha dato la risposta per ricevuta non in automatico, la comunicazione risulta validamente effettuata.

Si deve conclusivamente enunciare il seguente principio di diritto, in relazione alla fattispecie di causa: "E' valida la comunicazione di cancelleria ex art. 136 c.p.c., effettuata per e-mail all'indirizzo elettronico comunicato dal difensore al proprio Consiglio dell'Ordine e da questi alla Corte d'Appello competente, a norma del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, artt. 2, 4, 6, del quale il destinatario ha dato risposta per ricevuta non in automatico, documentata dalla relativa stampa cartacea".

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 253, 257 e 421 c.p.c.; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione. Censura la sentenza impugnata per non aver ammesso le domande all'unico teste e non avere delibato le richieste della difesa del ricorrente; e per non aver ammesso la consulenza medica sugli esiti dell'infortunio.

Il motivo è assorbito dal rigetto del primo motivo; peraltro esso è inammissibile, per difetto di autosufficienza, perchè non specifica le circostanze su cui il teste avrebbe dovuto testimoniare, al fine di consentire a questa Corte di apprezzarne la rilevanza.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole della condanna alle spese del grado di appello, deducendo errata applicazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11; rileva che la corte territoriale non ha tenuto conto dei seguenti documenti, ritualmente prodotti: 1. della dichiarazione reddituale prodotta in primo grado;

2. dell'ulteriore dichiarazione reddituale prodotta ed allegata alle note difensive conclusionale del 7 aprile 2005 (documento 5), entrambe attestanti che il ricorrente poteva beneficiare della non soccombenza per le spese processuali. Anche questo motivo è inammissibile, perchè non specifica il reddito dichiarato, che avrebbe consentito l'esenzione dalle spese processuali ai sensi del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326.

Le spese processuali del presente giudizio vengono compensate.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 13 novembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2008



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