REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni SETTIMJ - Presidente e Rel. -
Dott. Emilio MIGLIUCCI - Consigliere
Dott. Ippolisto PARZIALE - Consigliere
Dott. Pasquale D'ASCOLA - Consigliere
Dott. Mario BERTUZZI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TIZIO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Società X S.p.a., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MENGHINI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITI PAOLO, giusta delega a margine del ricorso - ricorrente -
contro
PREFETTURA DI ALESSANDRIA - intimata -
avverso la sentenza n. 1234/05 del Giudice di pace di ALESSANDRIA, depositata il 24/10/05;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/02/08 dal Presidente e Relatore Dott. Giovanni SETTIMiJ ;
udito l'Avvocato Mario Menghini, difensore del ricorrente che si riporta al ricorso;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Giampaolo LECCISI che ha concluso visto l'art. 375 c.p.c. per il rigetto del ricorso per essere manifestamente infondato, con le conseguenze di legge;
udito il P.M. in persona del Dr. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Oggetto ; opposizione a sanzione amministrativa.
FATTO e DIRITTO
TIZIO impugna per cassazione la sentenza 24.10.05 con la quale il G.d.P. di Alessandria ne ha respinto l'opposizione proposta avverso il verbale di contestazione n. 351821219 redatto nei suoi confronti dai Carabinieri di Spinetta Marengo per violazione dell' art. 173/II CdS accertata il 14.4.05.
Parte intimata non svolge attività difensiva.
Attivatasi procedura ex art. 375 CPC, il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di rigetto del ricorso.
Al riguardo le considerazioni svolte dal Procuratore Generale e la conclusione cui è pervenuto sono senza dubbio da condividere.
Si duole il ricorrente - denunziando violazione dell'art. 173/11 CdS - che il giudice a quo non abbia ritenuto valide le difese svolte, con le quali aveva evidenziato che non stava usando il telefono cellulare per conversare ma per prelevarne dati dalla rubrica, ed operato un'indebita interpretazione estensiva della norma, diretta, invece, a sanzionare il solo uso del telefono cellulare a fini di conversazione.
Il motivo è manifestamente infondato.
La ratio della norma - che costituisce una delle specificazioni alle quali rinvia il secondo comma dell' art. 140 CdS dopo aver posto, al primo comma, il principio generale per cui « Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo od intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale » così stabilendo a priori l'illegittimità d'una condotta di guida genericamente pericolosa riconducibile a ciascuna delle prescrizioni di seguito singolarmente dettate - è, infatti, intesa, come dimostra una coordinata lettura del suo testo integrale per cui « è consentito l'uso di apparecchi viva voce o dotati di auricolare ~. che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani », a prevenire comportamenti tali da determinare, in generale, la distrazione dalla guida ed, in particolare, l'impegno delle mani del guidatore in operazioni diverse da quelle strettamente inerenti alla guida stessa.
Pertanto, l'uso del cellulare per la ricerca d'un numero telefonico nella relativa rubrica o per qualsiasi altra operazione dall'apparecchio stesso consentita, risulta, in relazione alla finalità perseguita dalla norma, censurabile sotto entrambi gli evidenziati profili, in quanto determina non solo una distrazione in genere, implicando lo spostamento dell'attenzione dalla guida all'utilizzazione dell'apparecchio e lo sviamento della vista dalla strada all'apparecchio stesso, ma anche l'impegno d'una delle mani sull'apparecchio con temporanea indisponibilità e, comunque, consequenziale ritardo nell'azionamento, ove necessario, dei sistemi di guida, ritardo non concepibile ove si consideri che le esigenze della conduzione del veicolo possono richiedere tempi psicotecnici di reazione immediati.
Il giudice a quo non ha dunque, operato un'indebita interpretazione estensiva, bensì si è attenuto ad una lettura non solo logica ma anche letterale della norma.
L'esaminato motivo non meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Parte intimata non avendo svolto attività difensiva, il ricorrente evita le conseguenze della soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE
respinge il ricorso.
Così deciso in Camera di Consiglio il 29.02.2008.