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Centre for Media Pluralism and Media Freedom -European University Institute (EUI) is inviting submissions for the launch of its working paper series entitled 'Freedom and Pluralism of the Media, Society and Markets"

EU competences in respect of Media Pluralism and Media Freedom RSCAS/CMPF Working paper series: 'Freedom and Pluralism of the Media, Society and Markets' The Centre for Media Pluralism and Media...

Cronache | Elda Brogi | Giovedì, 5 Aprile 2012

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Il diritto nell’era della digital evidence: dall’accesso al dato digitale alla sua effettiva acquisizione

Giovedì 19 maggio 2011, ore 14.00 Il diritto nell’era della digital evidence: dall’accesso al dato digitale alla sua effettiva acquisizione Edificio U6, Aula dottorati di giurisprudenza (2° piano) - Piazza dell'Ateneo Nuovo...

Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 18 Maggio 2011

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La PA su Internet: le regole del Garante per rispettare la privacy di cittadini e dipendenti

La PA su Internet: le regole del Garante per rispettare la privacy di cittadini e dipendenti On line solo informazioni personali indispensabili. Tempi congrui di permanenza in rete. Misure...

Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 11 Aprile 2011

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Digital Agenda: Commission seeks information from 16 Member States on their implementation of the Audiovisual Media Services Directive – specific issues

The European Commission has written to 16 Member States seeking information about their implementation of the Audiovisual Media Services (AVMS) Directive (see IP/11/373). The fact-finding letters are part of the Commission's efforts...

Europa | Elda Brogi | Mercoledì, 30 Marzo 2011

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Approvazione definitiva CAD

22 dicembre 2010: "al termine del Consiglio dei Ministri il ministro Brunetta ha annunciato l’approvazione, in via definitiva, del nuovo Codice dell’amministrazione digitale, che fa seguito al Codice (decreto...

Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 22 Dicembre 2010

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Per gli studenti di Lettere Unifi

Le slides della parte del corso relativa ad Internet. I temi dell'audiovisivo sono reperibili sul testo di studio.

Cronache | Elda Brogi | Venerdì, 26 Novembre 2010

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Audizioni parlamentari su riforma CAD

Nell'ambito dell'attività parlamentare per il parere sullo schema di decreto legislativo che modifica il Codice dell'amministrazione digitale, la Commissione affari costituzionali della Camera audirà domani 16 novembre alcuni esperti, tra...

Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 15 Novembre 2010

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Consulegis IP newsletter-Summer 2010

La newsletter su intellectual property law di Consulegis, network internazionale di avvocati.

Internazionale | Elda Brogi | Lunedì, 25 Ottobre 2010

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Europa: consultazione sulla implementazione della direttiva sul commercio elettronico

Public consultation on the future of electronic commerce in the internal market and the implementation of the Directive on electronic commerce (2000/31/EC http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/e-commerce_en.htm

Europa | Elda Brogi | Lunedì, 18 Ottobre 2010

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Accordo tra Google e Vividown

Nel noto caso che ha visto Vividown contro Google video per la diffusione del filmato di un disabile, vedi qui,  l'associazione  e la piattaforma di video sharing hanno siglato...

Cronache | Elda Brogi | Venerdì, 24 Settembre 2010

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Vittoria di You Tube su Telecinco

Nel caso spagnolo che ha visto l'emittente Telecinco accusare You Tube di utilizzo illecito di file relativi ad alcuni show televisivi, importante sentenza di un giudice di Madrid che ha...

Europa | Elda Brogi | Venerdì, 24 Settembre 2010

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Government requests directed to Google and YouTube

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Internazionale | Elda Brogi | Venerdì, 9 Luglio 2010

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Sesto Fiorentino, 11 giugno. Seminario: Reati in azienda e computer forensics

Reati in azienda e computer forensicGuida alle indagini preventive e difensive in ambito aziendale per reati condotti contro o per mezzo di strumenti informatici11 Giugno 2010Novotel, via Tevere, 23 Osmannoro...

Cronache | Elda Brogi | Domenica, 9 Maggio 2010

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Lawrence Lessig alla Camera dei Deputati

Lawrence Lessig alla Camera dei Deputatihttp://www.radioradicale.it/scheda/299126/internet-e-liberta-perche-dobbiamo-difendere-la-rete

Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 15 Marzo 2010

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Google-Vividown. Condannati 3 dirigenti di Google

Il caso Google-Vividown farà ancora discutere dopo la sentenza del tribunale di Milano che ha condannato tre dirigenti di Google per violazione della legge sulla privacy, anche se non per...

Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 24 Febbraio 2010

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Corte Cassazione, I sez. penal, sent. 24510 del 2010 Stampa E-mail
Venerdì 23 Luglio 2010 10:47

La Cassazione esclude l'applicabilità della fattispecie di molestie nel caso di comunicazione via email, in quanto la posta elettronica ha caratteristiche tecniche diverse rispetto al telefono.

 

 

REGISTRO GENERALE N. 4998/2010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEVERO CHIEFFI - Presidente
Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere
Dott. MASSIMO VECCHIO – Rel. Consigliere
Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO - Consigliere
Dott. MARGHERITA CASSANO - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) D.M. N. IL 06/04/1969
avverso la sentenza n. 972/2006 TRIBUNALE di CASSINO, del 11/05/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dott. Oscar Cedrangolo, sostituto dal procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, perché il reato e estinto per prescrizione;
udito il difensore dell'imputato, avvocato Marco Maria Monaco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Rileva
1. - Con sentenza, deliberata l’11 maggio 2009 e depositata il 3 luglio 2009, il Tribunale di Cassino, in composizione monocratica - per quanto qui rileva - ha condannato alla pena della ammenda in euro duecento, nel concorso di circostanze attenuanti generiche, D.M., imputato della contravvenzione di molestia alla persone per aver inviato, colla posta elettronica, a G.O. un messaggio contenente "apprezzamenti gravemente lesivi della dignità e della integrità personale e professionale" del convivente della destinataria, reato commesso in Cassino il 24 febbraio 2005 (capo sub B della originaria rubrica), motivando, in relazione al punto controverso dell'accertamento della colpevolezza: il messaggio è stato inviato dalla casella di posta elettronica "barma71", attivata - secondo quanto emerso dalla testimonianza del teste Del Vescovo sovrintendente della Polizia di Stato, ammesso ai sensi dell'articolo 507 C.P.P. - il 17 gennaio 2004, alle ore 12.24 (con spendita delle generalità di persona inesistente), mediante collegamento effettuato tramite l'utenza telefonica intestata all'imputato; inoltre nella memoria di un computer in uso al medesimo giudicabile risultano registrati accessi alla suddetta casella; deve considerarsi fallita la prova d'alibi di  D.M. (costui ha sostenuto che al momento della attivazione della casella non era a casa, ma si trovava in compagnia di amici a una festa di compleanno); i riferimenti del testimoniale a discarico devono essere valutati con margini di approssimazione, avuto riguardo alla incertezza palesata da uno dei testimoni in ordine ad altra circostanza dell'incontro e al generico e dubitativo riferimento cronologico offerto dall'altro teste; costituisce, poi, mera congettura e illazione l'assunto difensivo che persona ignota possa aver attivato la casella di posta elettronica attraverso l'utenza telefonica residenziale, installata nella abitazione dell'imputato; laddove, poi, il computer in uso a  D.M. ha memorizzato l'accesso alla casella, che presuppone la conoscenza dell'indirizzo di posta elettronica e della parola d'ordine (note a chi attiva la casella stessa).
2. - Ricorre per cassazione l'imputato, personalmente, mediante atto del 9 ottobre 2009, col quale, premessa l'esposizione in punto di fatto delle tesi difensive (alibi al momento della attivazione della casella di posta elettronica, possibilità dell'uso del telefono di casa e dei computer da parte di amici), sviluppa quattro motivi, impugnando congiuntamente anche l'ordinanza dibattimentale 9 ottobre 2008 di ammissione ai sensi dell'articolo 507 C.P.P. del teste (omissis), e denunziando, anche promiscuamente ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p., erronea applicazione della legge penale, in relazione all'articolo 660 Codice Penale (secondo motivo), nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo della formale violazione degli articoli 125, 533, 546, comma 1, lettera e) C.P.P. (primo, secondo, terzo e quarto motivo) e dell'articolo 507 C.P.P. (quarto motivo).
2.1 - Con il primo motivo il ricorrente oppone: al momento della attivazione della casella di posta elettronica barma7l esso  D.M. era fuori casa, come dimostrato dal testimoniale a discarico; non è possibile attribuire l'invio del messaggio molesto in difetto della dimostrazione della registrazione del casella, dell'uso esclusivo della utenza telefonica e della disponibilità del "personal computer - per dir così - di partenza" al momento della spedizione del messaggio.
2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente deduce: difetta il dolo specifico; il Tribunale ha riconosciuto che al momento della attivazione della casella non era stata concepita la condotta molesta; è illogico e incomprensibile supporre che i messaggi siano stati inviati dopo alcuni mesi; non è dimostrato che l'imputato fosse animato da astio nei confronti della persona molestata o del convivente di lei.
2.3 - Con il terzo motivo il ricorrente riporta stralci della trascrizione della registrazione fonica delle testimonianze dei testi a discarico e censura la valutazione del giudice a quo circa la prova orale de qua che assume arbitraria, illogica e contraddittoria.
2.4 - Con il quarto motivo il ricorrente si duole della ammissione, disposta ai sensi dell'articolo 507 C.P.P. del teste (omissis), obiettando: non ricorreva la assoluta necessità, l'intervento officioso del giudice (può integrare, ma) non deve sostituire l'attività delle parti; il Pubblico Ministero non ha fornito la prova "circa l'impossibilità di tempestiva indicazione" del teste nel termine prescritto dall'articolo 468 C.P.P.
3. - La contravvenzione è estinta ai sensi dell'articolo 157 Codice Penale.
Considerati il titolo del reato, l'epoca della commissione, il prolungamento del termine prescrizionale in dipendenza degli atti interruttivi, la sospensione del relativo decorso (dal 2 aprile 2007 al 21 maggio 2007 e dal 16 febbraio 2009 al 2 marzo 2009, per effetto del rinvio del dibattimento a istanza del difensore), la prescrizione è maturata il 25 ottobre 2009, ai sensi degli articoli 157, comma 1, numero 5, 158, 159 e 160 Codice Penale (nel testo previgente alla legge 5 dicembre 2005 n. 251), che trovano ultrattiva applicazione, quale legge più favorevole, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, Codice Penale.
4. - Nel concorso colla causa di estinzione del reato prevale, tuttavia, quella assolutoria ai termini dell'articolo 129, comma 2, C.P.P.
Giova premettere che il giudice a quo ha definitivamente prosciolto il giudicabile dal contestato delitto di ingiuria (capo sub C della rubrica, concorrente ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice Penale colla contravvenzione in esame), perchè l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela.
Orbene risulta evidente ex actis che il fatto - per quanto concerne la residua ipotesi contravvenzionale – non è previsto dalla legge come reato.
La questione è stata, invero, affrontata dal giudice di merito. Il Tribunale ha considerato: "la tipizzazione della condotta incriminata dall'articolo 660 Codice Penale, non risulta tassativamente espressa nel dettato normativo; si tratta di indicazione aperta legata all'evolversi dei mezzi tecnologici disponibili , colla conseguenza che l'aumento della "gamma delle opportunità intrusive", offerto dal progresso tecnologico, si correla alla espansione dell'ambito delle "condotte in grado di integrare l'elemento strutturale della molestia" e del "corrispondente livello di tutela apprestato alle potenziali vittime", restando "inalterata la ratio della norma" incriminatrice; in tal senso la giurisprudenza di legittimità ha ravvisato gli estremi della contravvenzione nella condotta molestatrice attuata col mezzo del citofono, sulla base del rilievo che l'articolo 660 Codice Penale colla dizione "telefono" comprende gli "altri analoghi mezzi i comunicazione a distanza"; e, comunque, anche "la e-mail viene propriamente inoltrata col mezzo del telefono".
La tesi del giudice di merito (peraltro apprezzabilmente argomentata) non è condivisibile.
Il tribunale è incorso nella erronea applicazione della legge penale.
La quaestio juris è se la interpretazione estensiva della previsione della norma incriminatrice, circa la molestia o il disturbo recati "col mezzo del telefono", possa essere dilatata sino a comprendere l'invio di corrispondenza elettronica sgradita, che provochi turbamento o, quanto meno, fastidio.
Innanzi tutto non coglie nel segno l'argomento del giudice di merito secondo il quale la "e-mail [..] viene propriamente inoltrata col mezzo del telefono", così integrando la previsione della norma incriminatrice.
Il rilievo è improprio e inesatto. La posta elettronica utilizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, ma non il telefono, nè costituisce applicazione della telefonia che consiste, invece, nella teletrasmissione, in modalità sincrona, di voci o di suoni.
Nè, poi, giova il richiamo al precedente di questa Corte suprema relativo alla molestia citofonica, citato dal Tribunale (Sez. VI, 5 maggio 1978, n. 8759, Ciconi, massima n. 139560: "nella generica dizione di cui all'articolo 660 Codice Penale ‘col mezzo del telefono’ sono compresi anche la molestia e il disturbo recati con altri analoghi mezzi di comunicazione a distanza (citofono eccetera)".
In relazione all'oggetto giuridico della norma incriminatrice l'azione perturbatrice dei due sistemi di telecomunicazione vocale (telefono e citofono) è perfettamente identica; le differenze tecniche tra telefonia e citofonia sono, sotto tale aspetto, assolutamente irrilevanti; e deve, pertanto, ribadirsi la interpretazione estensiva della disposizione penale.
Notevolmente diversa è, invece, la comunicazione effettuata con lo strumento della posta elettronica.
La modalità della comunicazione è asincrona. L'azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo (colla possibilità di allegare immagini, suoni o sequenze audiovisive) in una determinata locazione dalla memoria dell'elaboratore del gestore del servizio, accessibile dal destinatario; mentre la comunicazione si perfeziona, se e quando il destinatario, connettendosi, a sua volta, all'elaboratore e accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria casella di posta elettronica e proceda alla lettura del messaggio.
Di tutta evidenza è l'analogia con la tradizionale corrispondenza epistolare in forma cartacea, inviata, recapitata e depositata nella cassetta (o casella) della posta sistemata presso l'abitazione del destinatario.
Epperò l'invio di un messaggio di posta elettronica - esattamente proprio come una lettera spedita tramite il servizio postale - non comporta (a differenza della telefonata) nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, nè veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo.
Orbene, l'evento immateriale - o psichico - del turbamento del soggetto passivo istituisce condizione necessaria ma non sufficiente; infatti per integrare la contravvenzione prevista e punita dall'articolo 660 Codice Penale, devono concorrere (alternativamente) gli ulteriori elementi circostanziali della condotta del soggetto attivo, tipizzati dalla norma incriminatrice: la pubblicità (o l'apertura al pubblico) del teatro dell'azione ovvero l'utilizzazione del telefono come mezzo del reato.
E il mezzo telefonico assume rilievo - ai fini dell’ampliamento della tutela penale altrimenti limitata alle molestie arrecate in luogo pubblico o aperto al pubblico - proprio per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non può) sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico, con conseguente lesione, in tale evenienza, della propria liberty di comunicazione, costituzionalmente garantita (articolo 15, comma 1, Costituzione).
Tanto esclude la possibilità della interpretazione estensiva seguita dal Tribunale.
Soccorre, infine, anche la considerazione delle ragioni che hanno indotto questa Corte a risolvere positivamente la questione della inclusione nella previsione della norma incriminatrice dei messaggi di testo telefonici (Sez. III, 26 giugno 2004, n. 28680, Modena, massima n. 229464: "La disposizione di cui all'articolo 660 Codice Penale punisce la molestia commessa col mezzo del telefono, e quindi anche la molestia posta in essere attraverso l'invio di short messages system (SMS) trasmessi attraverso sistemi telefonici mobili o fissi).
Nell'occasione, il Collegio di legittimità, ribadendo che la molestia "commessa col mezzo epistolare, anche se idonea [..] a ledere la tranquillità privata della persona destinataria, [..] non è punibile per se stessa", ai sensi dell'articolo 660 Codice Penale, ha argomentato, per l'appunto, che i messaggi di testo inviati col mezzo del telefono "non possono essere assimilati a - quelli - di tipo epistolare, in quanto il destinatario di essi è costretto, sia de auditu che de visu, a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica, prima di poterne individuare il mittente, il quale in tal modo realizza l'obiettivo di recare disturbo al destinatario".
Conclusivamente, la avvertita esigenza di espandere la tutela del bene protetto (della tranquillità della persona) incontra il limite coessenziale della legge penale costituito dal "principio di stretta legalità" e di tipizzazione delle condotte illecite, sanciti dall'articolo 25, comma 2, della Costituzione e dall'articolo 1 del Codice Penale (v. Cass., Sez. III, 26 giugno 1997, n. 9617, Aprа, massima n. 208776, in materia di "tutela della salute e dell'ambiente").
Consegue l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, in relazione al capo impugnato, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
PQM
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, addì 17 giugno 2010.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE    IL PRESIDENTE
(Massimo Vecchio)       (Severo Chieffi)
fonte penale.it

 



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