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L'archivio informatico di una p.a. deve essere considerato alla stregua
di un registro (costituito da materiale non cartaceo) tenuto da un
soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del pubblico
ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei
supporti tecnici di pertinenza della p.a., confezioni un falso atto
informatico destinato a rimanere nella memoria dell'elaboratore,
integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi, materiale o
ideologica (art. 476 e 479 c.p.), ininfluente peraltro restando la
circostanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n. 8701/2006 proposto da
STAR-SOC. TRASP. AUTOMOBIL. REG. SPA IN PR. E Q. CAP. MAND. ATI,
dell'ATI - LINE - SERVIZI PER LA MOBILITA' S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avv.
Paola Conticiani, ed elettivamente domiciliate presso la stessa, in
Roma, largo Messico, n. 7;
contro
CONSORZIO
AUTOSERVIZI LOMBARDI - CAL, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Liberto Losa e Mario
Sanino con domicilio eletto in Roma viale Parioli n. 180, presso lo
studio del secondo costituitosi in giudizio;
e nei
confronti di
I.N.P.S.-ISTITUTO
NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Antonietta Coretti, Antonino Sgroi e Fabrizio Correra con domicilio
in Roma via della Frezza n. 17, presso l'Ufficio Legale INPS
costituitosi in giudizio;
Regione
Lombardia e Provincia di Lodi, non costituitesi in giudizio;
per la
revocazione
della
sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 3843/2005;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'INPS e del CONSORZIO
AUTOSERVIZI LOMBARDI - CAL;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
relatore, alla pubblica udienza del 12 febbraio
2008, il Cons. Fabio Taormina;
Udito l'avv. Paola Conticiani per la
ricorrente, l'avv. Caliulo in sostituzione dell'avv. Coretti per
l'Inps, e l'avv. Mario Sanino per Cal Autoservizi Lombardi;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto,
quanto segue:
Fatto e Diritto
1. Con bando di gara pubblicato sulla G.U. n. 4
del 7 gennaio 2003, la Provincia di Lodi indiceva una procedura
ristretta per l'aggiudicazione, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, dei servizi di trasporto pubblico
locale riferiti alla propria rete territoriale, per un periodo di
sette anni e per una percorrenza minima pari a 7.142.863 bus/km, con
un importo a base d'asta fissato in € 64.163.399,79, finanziato
mediante trasferimento delle risorse a carico del bilancio regionale.
In esito alla fase di prequalificazione, la
commissione di gara con verbale in data 16 dicembre 2003, ammetteva a
partecipare alla gara il Consorzio Autoservizi Lombardi (di seguito,
CAL) per conto delle società consorziate e la costituenda ATI
composta da Società Trasporti Automobilistici Regionali s.p.a. e da
LINE s.p.a. (di seguito, ATI STAR/LINE).
La gara veniva aggiudicata all'ATI STAR/LINE
con provvedimento impugnato dal Consorzio CAL.
Con sentenza n. 6511/2004 il Tar Lombardia ha
ritenuto fondate le doglianze articolate dal CAL avverso gli atti
della procedura limitatamente ai profili concernenti l'illegittimo
ricorso al metodo del confronto a coppie ed alla fissazione dei
criteri di valutazione in epoca posteriore alla conoscenza del merito
tecnico delle offerte ed ha, invece, respinto il ricorso incidentale
spiegato dall' ATI STAR/LINE al fine di depotenziare l'interesse
dell'originaria ricorrente alla coltivazione del gravame in ragione
della ricorrenza di cause che avrebbero dovuto condurre
all'esclusione dalla medesima dalla procedura comparativa.
Con decisione n. 3843/2005 questa Sezione ha
respinto i ricorsi in appello, proposti dall'ATI STAR-LINE e dalla
Provincia di Lodi, dichiarando improcedibili gli appelli incidentali
del CAL.
La ATI STAR-LINE ha proposto ricorso per la
revocazione della menzionata sentenza della Sezione.
L'Inps e il Consorzio CAL si sono costituiti
in giudizio, chiedendo che il ricorso venga dichiarato irricevibile e
inammissibile o che comunque venga respinto.
Alla camera
di consiglio del 7.11.2006 fissata per l' esame dell'istanza
cautelare di sospensione della sentenza appellata la trattazione
della medesima è stata rinviata al merito
All'odierna udienza la causa è stata
trattenuta in decisione.
2. Con un unico motivo di ricorso la ricorrente
chiede la revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 3),
c.p.c. (revocazione straordinaria) per aver reperito - dopo la
pubblicazione della decisione - documenti decisivi, non prodotti
nel giudizio concluso per cause non ad essa imputabili.
Tale documento (rinvenuto il 7.10.2006)
consiste in un "documento informatico INS" spedito da Roma
Fiumicino il 6.10.2006 e recapitato presso la società Star Lodi.
Si sostiene che dall'esame di tale documento
(utile per dimostrare l'irregolarità contributiva di una delle
società del Consorzio CAL -la Sila Pavia s.r.l., che non reca
indicato il nome della predetta ultima Società, ma a quest'ultima
riconducibile, comunque, dal numero di matricola) emergerebbero le
inadempienze della Sila Pavia s.r.l. verso l'Inps, per svariati
mesi, a far data dall'ottobre 2002 e sino al febbraio 2004.
Tali circostanze, cristallizzate nel predetto
documento informatico, dimostrerebbero l'irregolarità contributiva
della Sila Pavia s.r.l. in contrasto con quanto accertato con la
sentenza, di cui si chiede la revocazione. Detta ultima sentenza,
infatti, si era basata sul certificato INPS n. 126 del 12.5.2004
mercè il quale l'Inps aveva attestato che la SILA Pavia s.r.l. è
"al corrente con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali dalla data della sua
costituzione, settembre 2002, a tutt'oggi", (pur dando atto
dell'esistenza di un contenzioso tra l'Inps e la Sgea Lombardia
s.r.l., che aveva ceduto alla Sila Pavia il ramo di azienda afferente
al trasporto pubblico, aspetto in ordine al quale l'odierna
impugnante ha presentato il ricorso per revocazione n. 4005/06
definito dalla Sezione con la sentenza n. 4057/2007).
Si chiede pertanto la declaratoria di
decisività del documento, inficiante peraltro la supposta fede
privilegiata del certificato INPS del maggio 2004, e le
consequenziali statuizioni in sede di giudizio rescissorio.
Con successiva memoria si sono ribadite ed
ampliate le superiori considerazioni e si è chiesto che la Sezione
provveda eventualmente a disporre incombenti istruttori relativi alla
regolarità o meno della posizione contributiva della società Sila
Pavia- facente parte del Consorzio Cal appellato- in data antecedente
al maggio 2004.
Le appellate hanno depositato memorie ed hanno
chiesto respingersi o dichiararsi inammissibile il ricorso,
evidenziando che l'appellante aveva già presentato un precedente
ricorso per revocazione (il n. 4005/06 definito dalla Sezione con la
sentenza n. 4057/2007 che lo ha dichiarato in parte irricevibile ed
in parte inammissibile); che il documento rinvenuto era di incerta
provenienza; che non dimostrava quanto dedotto dall'appellante ma,
semmai, l'esatto contrario; che non si poteva revocare in dubbio
la portata fidefaciente della certificazione rilasciata dall'INPS
nel maggio 2004 sulla scorta di un simile documento e, peraltro,
senza che si fosse mai proceduto ad attivare l'unico rimedio
approntato dell'ordinamento in siffatta evenienza (id est: la
querela di falso); che l'appellante aveva proposto una lunga teoria
di azioni (ricorso per l'accesso al Tar Lombardia, il già citato
precedente ricorso per revocazione, ricorso alle Sezioni Unite del
Supremo Collegio, ricorso al Tribunale ordinario di Milano e
successivo reclamo al Collegio) spesso in palese contraddizione tra
loro, volte a vanificare il dictum della sentenza impugnata; che non
v'era certezza circa la data di rinvenimento del documento in
oggetto (in disparte l'inattendibilità ed inconducenza del
medesimo) e che, pertanto, l'impugnazione doveva essere dichiarata
inammissibile. Del pari - ha sostenuto il Consorzio CAL con memoria
depositata per l'odierna udienza di discussione - essa doveva
essere dichiarata inammissibile in quanto fondata su una causa
petendi "nuova", diversa e distinta rispetto a quella (rapporti
con la società Sgea Lombardia Spa) con riguardo alla quale si era
sostenuto invano, nel giudizio di merito, la necessità che la Sila
Spa, e per essa il Consorzio venisse escluso dalla gara.
3. Il
ricorso per revocazione è inammissibile, prescindendo dalle pur
gravi valutazioni di merito sul "documento" prodotto, sulla sua
eventuale intrinseca attendibilità, sulla (assente, secondo quanto
dedotto nelle memorie di controparte) dimostrazione della
tempestività del ricorso avuto riguardo alla tempistica del
rinvenimento del documento medesimo, e prescindendo altresì
dall'eccezione di "mutatio libelli" formulata dalla società
appellata.
Invero già nella precedente decisione (la n.
4057/2007) resa dalla Sezione su un precedente ricorso per
revocazione presentato dalla odierna impugnante (teso a dimostrare la
inattendibilità della medesima certificazione contributiva
rilasciata dall'INPS e fondato su diversa "documentazione") era
stato evidenziato (si riporta pedissequamente una significativa parte
della motivazione) che si era in presenza di : "documenti
che non possono assumere un valore decisivo al fine del decidere, in
quanto la reiezione della censura da parte della Sezione si basa su
almeno due autonome ragioni, non scalfite da tali atti:
a) il fatto che il certificato dell'Inps
non possa essere sindacato nel merito dalla stazione appaltante e che
l'attestazione della regolarità contributiva possa essere
contestata solo con un procedimento che ne accerti la falsità;
b) la attribuzione di portata decisiva al
fatto che la Sila Pavia s.r.l. abbia adempiuto agli obblighi
previdenziali e assistenziali sulla stessa direttamente gravanti
dalla data della sua costituzione, come attestato nel richiamato
certificato.
In
assenza della proposizione di una querela di falso in relazione al
citato certificato, deve essere escluso che la questione della
regolarità contributiva della Sila Pavia s.r.l. possa essere
riaperta in sede di revocazione, peraltro in base ad atti che la
ricorrente avrebbe potuto acquisire (direttamente o con ordine del
giudice) nel corso dell'originario giudizio. Così come deve
essere escluso che tale questione possa essere in questa sede
rivalutata sulla base dei documenti richiamati dalla ricorrente
nell'istanza del 13-4-2007 di rinvio dell'udienza di discussione
e relativi ad una presunta irregolarità contributiva della Sila con
riferimento a periodi successivi allo svolgimento della gara (per
tale ragione non è stata accolta la richiesta di rinvio
dell'udienza). (Consiglio Di Stato, Sezione VI decisione n.
4058/2007).
La Sezione
non intende mutare tale convincimento, nè sarebbe possibile aderire
alle istanze di acquisizione istruttoria formulate dalla odierna
impugnante alla stregua delle seguenti considerazioni.
In via generale può forse convenirsi sulla
circostanza che la prospettazione contenuta nel ricorso non sarebbe
in via teorica inammissibile alla stregua della condivisibile
giurisprudenza secondo la quale "ai
sensi dell'art. 81 n. 3, r.d. 17 agosto 1907 n. 642, condizione
essenziale per la proposizione del ricorso per revocazione è che il
documento, che il ricorrente non ha potuto tempestivamente produrre
per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, e non per
sua colpa, sia rilevante rispetto alla motivazione che sorregge la
sentenza impugnata perché prospetta fatti nuovi non conosciuti dal
giudice, sicché il ricorso è da considerarsi inammissibile quando
detti fatti propongono problematiche sulle quali il giudice a quo ha
comunque già pronunciato. (Consiglio
Stato , sez. V, 24 agosto 2007, n. 4494).
In
concreto, però, - avuto riguardo alla tipologia di prova utilizzata
dal Giudicante di primo e secondo grado per disattendere le doglianze
proposte dalla odierna impugnante nel giudizio di merito la cui
attendibilità si vuole incrinare - essa è senz'altro
inammissibile.
L'odierno
ricorso, infatti, si pone al limite, sotto il profilo del suo
inquadramento, tra il motivo di revocazione (invocato dalla
ricorrente) di cui all'art. 395 n. 3 cpc e quello di cui al
precedente n. 2 della medesima disposizione.
Ciò
perché, se è vero che si prospetta il ritrovamento di un "documento
decisivo" (art. 395 n. 3 cpc), è indubitabile che il medesimo,
asseritamente collidendo con una prova documentale acquisita al
giudizio di merito e fondante il convincimento Giudiziale ivi
espresso, mira a fare dichiarare la inattendibilità di quest'ultima
(il che, concettualmente, integra il paradigma di cui all'art. 395
n. 2 cpc).
Ciò
premesso, avuto riguardo alla certificazione INPS la cui
attendibilità è contestata, devesi rilevare che, secondo la
costante giurisprudenza amministrativa, "La
verifica della
regolarità contributiva non è più di competenza delle stazioni appaltanti (le quali
peraltro devono a tal fine far riferimento ai soli dati in possesso
dell'Osservatorio dei lavori pubblici ), ma è demandata agli enti
previdenziali. La stazione appaltante non deve dunque far altro che
prendere atto della certificazione senza poter in alcun modo
sindacarne le risultanze (come avviene del resto con riferimento a
qualsiasi certificazione acquisita per comprovare requisiti, il cui
accertamento è affidato a altre amministrazioni) (Consiglio
Stato , sez. V, 01 agosto 2007, n. 4273);
"Nelle procedure di affidamento di
contratti pubblici, le certificazioni dell'Inps di regolarità
contributiva non possono essere contestate dalla stazione appaltante,
alla quale non spetta alcun autonomo potere di apprezzamento del
contenuto delle certificazioni medesime; le certificazioni vincolano
insomma la stazione appaltante la quale deve, perciò, attenersi a
ciò che l'Inps ha attestato
incontestabilmente, salvo l'esito positivo di un'eventuale azione
giudiziale sul contenuto del rapporto previdenziale, la cognizione
della quale spetta all'autorità giudiziaria ordinaria."(T.A.R.
Veneto Venezia, sez. I, 12 gennaio 2007, n. 82).
Sotto il profilo della natura della predetta
certificazione INPS della quale si vorrebbe dimostrare la
"inattendibilità" (rectius: ideologica falsità), poi, è
indubbio che essa abbia natura e portata fidefaciente, in armonia con
quanto afferma la costante giurisprudenza penalistica di legittimità,
secondo cui:
"L'estratto conto contributivo rilasciato
dall'Inps è atto pubblico e non certificato amministrativo. Ricorre
pertanto
il delitto di falso in atto pubblico qualora il dipendente Inps determini l'alterazione dei dati contenuti nel supporto informatico
creando una falsa posizione contributiva relativa ad un soggetto
assicurato." (Cassazione
penale , sez. V, 19 febbraio 2003, n. 15774);
"L'archivio informatico di una p.a. deve
essere considerato alla stregua di un registro (costituito da
materiale non cartaceo) tenuto da un soggetto pubblico, con la
conseguenza che la condotta del pubblico ufficiale che,
nell'esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici
di pertinenza della p.a., confezioni un falso atto informatico destinato
a rimanere nella memoria dell'elaboratore, integra una falsità in
atto pubblico, a seconda dei casi, materiale o ideologica (art. 476 e
479 c.p.), ininfluente peraltro restando la circostanza che non sia
stato stampato alcun documento cartaceo. (Fattispecie relativa a
fraudolento inserimento di dati falsi nella banca dati
dell'INPS, precedente all'entrata in vigore della l. 23 dicembre 1993
n. 547 che ha introdotto l'art. 491 bis c.p., di cui la Corte ha
precisato la natura di norma interpretatrice, in quanto si limita a
chiarire che le fattispecie di falso sono ravvisabili anche quando la falsificazione sia avvenuta a mezzo di un
supporto informatico o comunque con la sua alterazione)".(Cassazione
penale , sez. V, 18 giugno 2001, n. 32812)
Posto che
la prova (rectius: il documento costituente elemento di prova) la cui
attendibilità/veridicità si intende inficiare a mezzo della
produzione del documento "rinvenuto" riposa in un atto pubblico,
quindi, l'unico modo per ottenere l'auspicato esito di incrinarne
l'attendibilità non può riposare in un "documento" (neanche
ove quest'ultimo fosse, il che non è certamente nel caso di
specie, a propria volta fornito di portata fidefaciente) il cui
intrinseco contenuto con esso collida.
Ciò
potrebbe, al limite, costituire spunto per proporre querela di falso
(ovvero per promuovere un accertamento penalistico): non già
elemento che possa condurre alla revocazione della sentenza di
merito, ovvero a disporre un'istruttoria finalizzata
all'accertamento di una tematica (falsità di un atto pubblico) in
ordine al quale il plesso Giurisdizionale amministrativo è
addirittura sfornito di giurisdizione ai sensi degli artt. 7 ed 8
della legge n. 1034/1971.
In ipotesi non analoghe alla presente, seppur
assimilabili, già in passato si ebbe a condivisibilmente affermare
la non sovrapponibilità dei procedimenti in oggetto, e la netta
distinzione dei medesimi, essendosi statuito che " Deve
essere sospeso, ai sensi dell'art. 42 comma 3 r.d. 17 agosto 1907 n.
642, il giudizio di revocazione nel corso del quale sia stata
proposta querela di falso, poiché la controversia (riguardata nella
sua essenza e unitarietà) non può essere decisa, al di là della
fase rescindente e rescissoria in cui il relativo giudizio si
articola, indipendentemente dal documento del quale è dedotta la
falsità. (Nella specie, nel corso del giudizio di revocazione
instaurato nei confronti di una decisione dello stesso consiglio
portante annullamento di operazioni elettorali, la ricorrente aveva presentato
querela di falso contro un
documento notarile attinente alla presentazione di una
lista)."(Consiglio Stato , sez.
V, 27 settembre 1985, n. 303)
"Qualora la falsità di un atto pubblico
non sia accertata in sede penale, la parte interessata a farla valere
nel giudizio amministrativo ha l'onere di proporre formale
querela di falso ai sensi degli art. 2700 c.c. e 221-227 c.p.c., in
tal caso, il giudice sospende il giudizio in attesa della decisione
sulla querela (nella specie si è ritenuto inammissibile il ricorso
per revocazione, non sussistendo alcun errore da parte del giudicante
avendo il medesimo proseguito il giudizio in assenza della
proposizione della querela di falso)." (Consiglio Stato, sez. V, 07
maggio 1993, n. 570).
La
giurisprudenza del Supremo Collegio ha manifestato analogo
divisamento, avendo di recente affermato che "Per
l'accertamento, in sede civile della falsità di una prova, al fine
di poter proporre sulla base di esso azione di revocazione ex art.
395 n. 2 c.p.c., la dichiarazione giudiziale di falsità potrà
ottenersi col mezzo speciale della querela di falso tutte le volte in
cui l'impugnativa sarà rivolta contro un documento avente fede
privilegiata, e in tutti gli altri casi mediante la proposizione di
un'azione di mero accertamento, in quanto la regola secondo la quale
le azioni di mero accertamento possono avere ad oggetto solo i
diritti e non anche i fatti subisce eccezione nei casi espressamente
previsti dalla legge, tra i quali rientra l'autonomo giudizio di
falsità della prova, propedeutico alla proposizione della domanda di
revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 2 c.p.c..(Cassazione
civile , sez. III, 22 febbraio 2006, n. 3947).
Nel caso in
esame - come puntualizzato negli scritti difensivi delle appellate
costituitesi- non risulta che l'odierna impugnante abbia mai
proposto la querela di falso, né che sia stata accertata in sede
penale la falsità della certificazione INPS più volte menzionata.
Il ricorso
è pertanto senz'altro inammissibile.
Le
spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,
dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali per
importo pari ad €. 8000 da liquidarsi in solido alle parti
costituite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2008 dal Consiglio di Stato, in
sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con
l'intervento dei Signori:
Giovanni
Ruoppolo Presidente
Luciano
Barra Caracciolo Consigliere
Bruno
Rosario Polito Consigliere
Roberto
Giovagnoli Consigliere
Fabio
Taormina Consigliere Rel. |