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Trasmissioni televisive - Pubblicità
occulta - Competenza Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso
in appello n. 4374/2007 proposto dalla R.A.I.-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ernesto Sticchi Damiani e Rubens Esposito, con
domicilio eletto in Roma via Bocca di Leone n.
78 (ST.BDL), presso lo studio del primo;
contro
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, in
persona del presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio
eletto in Roma via dei Portoghesi
n. 12;
e nei confronti di
CODACONS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Rienzi con domicilio eletto in Roma viale Giuseppe Mazzini n. 73, presso l'Ufficio legale
Codacons;
per la riforma
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale sede di Roma Sezione III Ter
n.308/2007;
Visto l'atto di appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti
intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 20 novembre 2007, relatore il Consigliere Francesco Caringella ed uditi, altresì, gli avvocati Sticchi
Damiani, Paoletti per Rienzi e l'avv. dello Stato Bachetti;
FATTO E
DIRITTO
1 Con la sentenza appellata i
Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto dalla Rai avverso la delibera
dell'A.G.COM. del 22/12/04 contenente la diffida alla RAI per violazione
dell'art. 8, II comma, della legge 6/8/1990, n. 223, per avere effettuato, nel
corso del programma "Quelli che il calcio" andato in onda in data 7/12/03, una
pubblicità occulta in favore del libro "Il Cavaliere e il Professore" del
giornalista Bruno Vespa. Con la medesima decisione il Tribunale ha invece
accolto il ricorso proposto sempre dalla RAI avverso la delibera n. 05/06/CSP
adottata dalla Commissione per i servizi e i prodotti dell'A.G.COM. in data
12/1/06 (e notificata il successivo 21/2), recante ordinanza - ingiunzione alla
RAI (emittente RAI DUE) per la violazione dell'art. 8, II comma, della legge n.
223/90, come trasfuso nell'art. 4, I comma, lett. c), del D.lgs. n. 177/2005,
in relazione alla contestata
reiterazione della condotta integrante gli estremi della pubblicità
occulta, questa volta in occasione della pubblicità assicurata al film "il
Clan" di Christian De Sica.
La Rai e l'Autorità propongono rispettivamente appello principale
ed incidentale avverso i capi della sentenza che li hanno visti soccombenti.
Il Codacons ha spiegato intervento ad opponendum rispetto all'appello principale.
All'udienza del 20 novembre 2007 la causa è stata trattenuta per
la decisione.
2. Si deve prendere le mosse
dallo scrutinio delle censure poste a fondamento del ricorso principale.
2.1. Non merita favorevole
considerazione in primo luogo la censura con la
quale l'appellante ripropone la censura tesa a stigmatizzare il difetto
di competenza dell'AGCOM facendo perno sulla considerazione secondo cui, a
seguito del D.lgs. 25/1/1992, n. 74, la nozione di pubblicità occulta
sarebbe stata ricompresa in quella di
pubblicità ingannevole (arg. ex art. 1, II comma), realizzandosi un'abrogazione
tacita (ex art. 15 delle "preleggi") dell'art. 8, II comma, della legge n.
223/1990, con connessa attribuzione di
competenza all'Autorità per le Garanzie della Concorrenza e del mercato (d'ora
in avanti A..G.C.M.).
Osserva la Sezione che, in senso contrario alla tesi
dell'abrogazione tacita della disciplina che expressis verbis attribuisce la competenza in materia di pubblicità
televisiva occulta all'Autorità per le Comunicazioni, si pongono, per un verso, la diversità
dell'interesse tutelato, cui è fatto espresso riferimento nel provvedimento
gravato, per altro verso la considerazione che il rispetto delle disposizioni
sulla pubblicità rileva sotto una pluralità di aspetti, non solo
"contenutistici", ma anche di tipo "modale" (si ponga mente al problema della
riconoscibilità della pubblicità mediante l'utilizzo di mezzi ottici ed
acustici), la cui verifica non pare essere sussumibile nel novero delle competenze dell'A.G.C.M. Ne deriva che le due
norme non danno luogo, alla luce della diversità dei profili apprezzati, ad una
situazione di incompatibilità delle rispettive regolamentazioni tale da
autorizzare la soluzione ermeneutica dell'abrogazione tacita della norma
anteriore ad opera dello ius
superveniens.
Sul piano strettamente positivo, poi, la conferma della convivenza
delle discipline dettate dall' art. 8 della legge n. 223/1990 e dal D.lgs. n.
74/92, è confermata, in primo luogo, dal fatto che l'art. 8 della legge n. 223/90 è stato abrogato (nell'assunto della
sua ulteriore vigenza) dall'art. 54 del
T.U.R. (di cui al D.lgs. 31 luglio 2005, n. 177); dall'altro, dal rilievo che
la norma ivi contenuta è stata
sostanzialmente riprodotta nell'art. 4, I comma, lett. c), dello stesso T.U.R.,
ove è disposto che la disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli
utenti, garantisce, tra l'altro, la diffusione di trasmissioni pubblicitarie
che "siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi
di evidente percezione" (vedi anche art. 37,
I comma). Va osservato, in particolare, che l'art. 51, I comma, sub
lett. c), del T.U.R. attribuisce all'A.G.COM proprio la competenza ad
applicare, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, le sanzioni
per la violazione degli obblighi previsti dalle disposizioni sulla pubblicità
di cui all'art. 4, I comma, lett. c).
Non autorizza poi ad opinare diversamente la normativa dettata
dal "codice del consumo", contenuta nel
D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che, nel Capo II, relativo ai "caratteri della
pubblicità", Sezione I, contiene una disciplina della pubblicità ingannevole
sostanzialmente riproduttiva di quella del D.lgs. n. 74/92, anche per quanto
attiene al riparto di competenze tra le Autorità (art. 26). Se si considera, infatti, che la
delega sulla base della quale è stato adottato il codice del consumo non
consentiva di apportare variazioni sostanziali, si deve concludere che detto
codice, senza incidere sulle competenze dell'Autorità per le Comunicazioni di
cui al Testo Unico di poco anteriore, ha inteso ribadire, secondo lo stesso
schema prima declinato dalla legge n. 223 e dal decreto legislativo n. 74, la sussistenza di una concorrenza di
competenze tra le due Autorità in relazione ai diversi profili contenutistici
e modali del controllo di cui si è prima
detto.
2.2. Non è fondata neanche la
censura con la quale si deduce tardività
della contestazione dell'addebito, che è stata effettuata a distanza di circa
otto mesi dalla data di trasmissione del messaggio pubblicitario, in violazione
di quanto prescritto in via generale dall'art. 14 della legge 24/11/1981, n.
689.
Questa Sezione (cfr., da ultimo, decisione 30 gennaio 2007, n.
341) ha costantemente affermato che l'arco di tempo entro il quale
l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione
ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 cit. è
collegato, ai sensi di legge, non
alla data di commissione della violazione ma al tempo di accertamento
dell'infrazione. La giurisprudenza pacifica ha, a sua volta, inteso per data di
accertamento, in una prospettiva telelogicamente orientata, non già la
notizia del fatto ipoteticamente
sanzionabile nella sua materialità ma l'acquisizione della piena conoscenza
della condotta illecita; conoscenza, a sua volta, implicante il riscontro, anche ai fini di una
corretta formulazione della contestazione, dell'esistenza e della consistenza
dell'infrazione e dei suoi effetti (Cass., Sez. I, 12 febbraio 2006, n. 469; 18
febbraio 2005, n. 3388; 4 febbraio 2005, n. 2363; Cass., Sez. lav., 8 agosto
2005, n. 16642; Cass., Sez. I, 18 febbraio 2005, n. 3388; Cass., Sez. lav., 3
luglio 2004, n. 12216).
Ne discende la non computabilità del tempo ragionevolmente
occorso, in relazione alla complessità delle singole fattispecie, ai fini
dell'acquisizione e della delibazione degli elementi necessari allo scopo
di una matura e legittima formulazione
della contestazione.
Trasponendo le coordinate ermeneutiche in parola al caso che
occupa, si deve escludere l'illegittimità dell'art. 4 della delibera n.
425/01/CONS che prevede la notifica
dell'atto di contestazione nel termine di novanta giorni dall'accertamento
formale dei fatti, avvenuto, nel caso di specie, in data 12/7/04 (in termini
anche Cons. Stato, Sez. VI, ord. n. 2652/05). In particolare, con riguardo alla
fattispecie in esame, caratterizzata dalla indubbia complessità, può ritenersi
sostanzialmente congruo il tempo impiegato dall'Autorità, specie se si
considera che e il Dipartimento Vigilanza e Controllo ha trasmesso gli atti al
Dipartimento Vigilanza e Contenzioso in data 7/4/04.
2.3. Non coglie nel segno neanche
l'articolata censura con cui si
contesta la sussistenza nella
fattispecie sanzionata dei presupposti per la riconoscibilità in via indiziaria
del rapporto di committenza pubblicitaria, lamentando che l'A.G.COM. non
avrebbe tenuto in adeguata considerazione lo stile ironico e parodistico della
rappresentazione del prodotto, indice dalla non ricorrenza del denunciato fine
promozionale.
Il Tribunale, con argomentazioni suscettibili di condivisione, ha
osservato che il nucleo motivazionale della diffida impugnata si impernia nella
considerazione che, seppure non sono state utilizzate parole che incoraggino
espressamente all'acquisto del libro, pur tuttavia l'esposizione insistita e
ripetuta della copertina del libro, non giustificata dal contraddittorio
ironico tra intervistatore ed intervistato, né dal contesto scenografico, trova
la sua ratio esclusivamente nella
finalità promozionale, rafforzata anche dalla presenza dell'autore in
trasmissione. A sua volta l'Autorità, nell'esplicazione di un potere
discrezionale che non appare inficiato da profili di illogicità argomentativa,
deficienza istruttoria o carenza motivazionale, ha rinvenuto la sussistenza di
un fine promozionale occulto in armonia con i canoni ermeneutici consolidati in
tema di pubblicità "redazionale" e di "product placement" (con riguardo alle
opere audiovisive); indirizzi che riconducono l'esibizione o citazione a fini
promozionali di un prodotto in un contesto comunicazionale informativo o di
intrattenimento alla nozione di
pubblicità nascosta allorché sussistano inquadrature indugianti in maniera
innaturale sull'immagine commerciale ed inserite in modo artificioso
nell'ambito del servizio, non plausibilmente giustificabili in ragione di
particolari esigenze artistiche o narrative.
Le assai approfondite argomentazioni sviluppate dall'appellante,
corredate da una ricchissima panoramica
giurisprudenziale nazionale e comunitaria, non riesce a infirmare il
nucleo essenziale che sorregge la contestata determinazione amministrativa,
dato dall'estraneità all'avvenimento artistico in corso del fermo immagine
protratto sulla copertina del libro, non spiegabile se non nella logica di una
mera finalità promozionale. Detto indugiare
è stato, sulla scorta di motivazione coerente, reputato non attinente
al contesto ironico dell'intervista
curata dal comico Crozza, che non necessitava
di tale supporto visivo del prodotto editoriale. E tanto senza
considerare che la presenza dell'Autore alla trasmissione finisce per depotenziare il carattere parodistico
dell'intervista e per accentuare lo spessore promozionale dell'inquadratura
avvenuta nel contesto dato. Ne deriva che gli indici ora indicati, univocamente
sintomatici di uno scopo promozionale, escludono la ricorrenza di una non
comprimibile esplicazione della libertà di manifestazione del pensiero.
2.4. L'appello principale è quindi
infondato.
3. Deve invece essere dichiarata
l'irricevibilità dell'appello incidentale proposto dall'Autorità avverso il
capo della sentenza che ha accolto il ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione
seguita alla diffida di cui si è fin qui detto.
Premesso infatti che l'Autorità risulta immediatamente e
autonomamente soccombente rispetto a detto capo della sentenza, l'appello incidentale proposto deve essere qualificato
come improprio e, quindi, sottoposto, nelle materie di cui all'art. 23 bis
della legge n. 1034/1971, al termine lungo speciale di 120 giorni dalla
pubblicazione della decisione. L'appello incidentale, datato 23 maggio, risulta allora portato alla notifica in data 31 maggio 2007,
ossia in epoca posteriore al decorso del termine (avvenuto il 18 maggio) di
centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza intervenuta il 17 gennaio
2007.
4. Attesa la reciproca
soccombenza si può disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l'appello principale e dichiara
l'irricevibilità dell'appello incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2007 con l'intervento dei Sigg.ri:
Giovanni
Ruoppolo Presidente
Carmine
Volpe Consigliere
Paolo
Buonvino Consigliere
Luciano
Barra Caracciolo Consigliere
Francesco
Caringella Consigliere
Est.
Presidente
Giovanni
Ruoppolo
Consigliere Segretario
Francesco
Caringella Giovanni
Ceci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...08/02/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della
Sezione
Maria Rita Oliva
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla
presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto
1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria |