|
Caso "Europa 7" - concessioni per la radiodiffusione televisiva - tardività del ricorso
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
N. 2623/08
Reg.Dec.
N. 570 Reg.Ric.
ANNO 2005
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello proposto da Centro
Europa 7 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall'Avv. Alessandro Pace, dall'Avv.
Giuseppe Oneglia e dall'Avv. Ottavio Grandinetti con domicilio eletto in
Roma
piazza delle Muse n. 8 presso Associazione Professionale Studio Legale
Pace;
contro
Ministero
delle comunicazioni, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato
presso la stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
R.T.I. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Medugno e Aldo Bonomo, ed
elettivamente domiciliato presso il primo, in Roma, via Panama, n. 58;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, n. 9319/04 pubblicata il 16-9-2004;
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle comunicazioni e di R.T.I. s.p.a.;
Viste le memorie prodotte
dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della
causa;
Alla pubblica udienza del
6-5-2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
Uditi l'Avv. Pace, l'Avv. Grandinetti, l'Avv. Medugno, e l'Avv. dello Stato Di Carlo;
Ritenuto e considerato in
fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O E D I R I T T O
1. Centro Europa 7 s.r.l. ha partecipato alla gara, indetta in
attuazione della legge n. 249 del 1997, ai fini del rilascio delle concessioni
per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale
ed, essendosi classificata con l'emittente "Europa 7" al settimo posto della
relativa graduatoria, ha ottenuto il rilascio di una delle suddette concessioni
(d.m. 28 luglio 1999), nella quale, pur prevedendosi che in forza del suddetto
provvedimento l'istante aveva titolo ad installare ed esercitare una rete
d'impianti di radiodiffusione televisiva, non erano assegnate specifiche
frequenze in attesa del programma di adeguamento degli impianti al Piano nazionale
di assegnazione delle frequenze.
Con ricorso al Tar del Lazio
notificato il 25 febbraio 2000 Centro Europa 7 ha impugnato il decreto del
Ministro delle Comunicazioni del 28 luglio 1999, con cui non è stata accolta la
domanda di concessione per l'esercizio della radiodiffusione televisiva privata
su frequenze terrestri in ambito nazionale presentata da R.T.I. s.p.a. per
l'emittente Retequattro e detta società è stata abilitata a proseguire
l'attività di radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale con la denominazione Retequattro,
a condizione che le trasmissioni fossero effettuate contemporaneamente su
frequenze terrestri e via satellite o via cavo e che fossero irradiate
esclusivamente via satellite o via cavo a decorrere dal termine fissato dall'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge
n. 249/1997.
Secondo la ricorrente
l'impossibilità di procedere alla diffusione delle sue emissioni in etere è
derivata dal fatto che gli impianti e le frequenze terrestri disponibili erano
occupate dalle emissioni televisive terrestri della controinteressata
Retequattro con oltre 1400 impianti e corrispondenti frequenze terrestri.
Con sentenza n. 9319/2004 il
Tar del Lazio ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di due autonome
ragioni.
Sotto un primo profilo, è
stata rilevata la tardività del ricorso, in quanto la ricorrente, che aveva
partecipato alla gara insieme a Retequattro nel 1999, era in grado di rilevare
il vizio denunziato già all'atto della emanazione del DM di abilitazione
provvisoria a favore della controinteressata, non potendo, peraltro, non essere
consapevole della cronica carenza, nel nostro sistema radiotelevisivo, di
impianti e frequenze via etere disponibili in ambito nazionale.
In relazione al rilievo di
Centro Europa 7, secondo cui solo a seguito di un apposito studio di natura
tecnica era stato possibile rilevare che le frequenze sulle quali trasmetteva
Retequattro erano le uniche disponibili sulle quali avrebbe potuto convogliare
le sue trasmissioni, il giudice di primo grado ha osservato che la
sopravvenienza dell'interesse a ricorrere non determina la riapertura del
termine di impugnazione essendo quest'ultimo collegato alla piena conoscenza
del provvedimento lesivo e non già a fatti successivi ad esso dai quali venga
desunta la pretesa illegittimità dell'atto censurato.
Sotto altro aspetto, il Tar
ha rilevato la carenza di interesse a contestare l'abilitazione rilasciata a
Retequattro, in quanto l'annullamento di tale provvedimento determinerebbe la
disattivazione della rete, ma non comporterebbe affatto l'automatica
attribuzione di frequenze alla ricorrente. Il che evidenzierebbe che l'atto
lesivo della posizione giuridica della ricorrente non è l'impugnato decreto di
abilitazione provvisoria rilasciato alla controinteressata RTI, atto neutro o
quanto meno privo di conseguenze dirette ed univoche in ordine all'attribuzione
delle frequenze alla ricorrente, bensì la mancata adozione, da parte del
Ministero, degli atti necessari al fine di consentire alla concessione di
produrre i propri effetti tipici.
Il giudice di primo grado ha,
infine, escluso che il provvedimento abilitativo rilasciato in favore di
Retequattro possa essere ritenuto inesistente o nullo.
Centro Europa 7 ha impugnato
tale decisione, deducendo:
a) la tempestività del
ricorso di primo grado, non essendo il decreto impugnato mai stato comunicato
alla ricorrente ed essendo avvenuta la conoscenza del vizio, o comunque della
lesività dell'atto, solo dopo le risultanze del commissionato studio tecnico;
b) la sussistenza
dell'interesse a contestare l'abilitazione rilasciata a Retequattro, essendo
stato riconosciuto dallo stesso Ministero che la mancata assegnazione di
frequenze a Europa 7 è dipesa dall'indisponibilità di frequenze derivante dalla
presenza delle c.d. reti eccedenti;
c) l'inesistenza o la nullità
del decreto impugnato perché contrario al divieto di acquisizione e
mantenimento di posizioni dominanti e, comunque, l'illegittimità dello stesso
per violazione di legge e per l'illegittimità costituzionale del regime
transitorio ed il contrasto con la normativa comunitaria.
Il Ministero delle
comunicazioni e R.T.I. s.p.a. si sono costituiti in giudizio, chiedendo la
reiezione del ricorso.
Le parti hanno prodotto
diversi documenti ed hanno ampiamente illustrato le proprie posizioni con le
ultime memorie.
All'odierna udienza la causa
è stata chiamata unitamente ad altri ricorsi attinenti la posizione di Centro
Europa 7 e, dopo ampia discussione, è stata trattenuta in decisione; questo
Collegio ha dato avviso alle parti che, pur non procedendosi alla riunione dei
ricorsi, sarebbero stati valutati complessivamente tutti gli elementi contenuti
nei singoli fascicoli.
2. L'oggetto del presente
giudizio è costituito dalla contestazione da parte di Centro Europa 7
dell'abilitazione rilasciata a R.T.I. per l'emittente Retequattro a proseguire
l'attività di radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale.
L'articolo 5, comma 1 del
decreto 8 marzo 1999 aveva stabilito che il Ministero delle Comunicazioni
avrebbe rilasciato concessioni radiotelevisive nazionali private sino ad un
massimo di otto ai soggetti, utilmente collocati in graduatoria, in possesso
dei requisiti previsti dalla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni n.78/98/ Cons. del 1 dicembre 1998.
Le tre domande presentate da
R.T.I. s.p.a. erano state collocate ai primi tre posti della graduatoria, ma la
domanda dell'emittente Retequattro, che aveva ottenuto il minor punteggio tra
quelle di R.T.I., risultava eccedere i limiti fissati dall'articolo 2, comma 6,
della legge 31 luglio 1997 n. 249, che prevede che ad uno stesso soggetto o a
soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino
altri titolari di concessione in base ai criteri individuati nella vigente
normativa, non possono essere rilasciate concessioni né autorizzazioni che
consentano di irradiare più del 20 per cento rispettivamente delle reti
televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici
numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del
piano delle frequenze.
L'impugnato decreto del 28
luglio 1999, pertanto, nel rigettare la domanda di concessione di RTI
relativamente alla emittente Retequattro, abilitava RTI a proseguire l'attività
della rete in via transitoria a condizione che le trasmissioni venissero
effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo
utilizzando gli impianti e connessi
collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge
6 agosto 1990, n. 223.
Tale decreto del 28 luglio
1999 è stato impugnato da centro Europa 7 con ricorso notificato il 25 febbraio
2000 ed assume carattere preliminare la questione della tempestività del
ricorso, che il Tar ha ritenuto tardivo.
3. In primo luogo si deve
rilevare che all'impugnazione del citato decreto si applica il termine di
decadenza previsto per la contestazione dei provvedimenti amministrativi,
dovendosi escludere la fondatezza della tesi della ricorrente, esposta nel
terzo motivo, dell'inesistenza o della nullità del decreto.
La tesi si fonda su una
asserita carenza di potere del Ministero, in quanto la legge n. 78 del 1999,
che ha convertito il d.l. 30.1.1999 n. 1, avrebbe abrogato implicitamente
l'articolo 3, comma 6, della legge n. 249/1997 che aveva disciplinato in via
transitoria l'esercizio delle reti eccedenti i limiti previsti dall'articolo 2
comma 6 della medesima legge.
Come correttamente rilevato
dal Tar, la questione relativa alla perdurante vigenza nel nostro ordinamento
dei commi 6 e 7 dell'art. 3 della legge n. 249 del 1997 e dunque di un regime
transitorio per le reti eccedenti, è stata affrontata e risolta in senso
positivo (con riguardo al periodo temporale in cui è stato adottato l'impugnato
decreto) dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 20 novembre 2002 n.
466.
L'abilitazione è stata,
quindi, rilasciata a Retequattro sulla base del menzionato e vigente regime
transitorio, che consentiva detto rilascio e deve, di conseguenza, essere
escluso che il decreto possa essere qualificato in termini di nullità perché
contrario ad un divieto di acquisizione e di mantenimento di posizioni
dominanti.
Ogni ulteriore questione
attinente al contrasto di tale regime transitorio con i principi
costituzionali, peraltro già risolta dalla Corte con riferimento alla legge n.
249/97 con la sentenza n. 466/02, o con il diritto comunitario riguarda profili
di eventuale illegittimità del provvedimento, che devono essere contestati nel
termine di decadenza di sessanta giorni decorrente dalla conoscenza dell'atto
lesivo.
Va aggiunto che la
giurisprudenza ha pacificamente escluso che il vizio del contrasto con il
diritto comunitario possa essere qualificato in termini di nullità, precisando
che l'entrata in vigore dell'art.
21-septies della legge n. 241/1990, introdotto dalla legge n. 15/2005,
ha codificato le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo, che
costituiscono quindi un numero chiuso e all'interno delle quali non rientra il
vizio consistente nella violazione del diritto comunitario (Cons. Stato, VI, 3
marzo 2006 n. 1023; in precedenza v. Cons.
Stato, V, 10 gennaio 2003, n. 35).
Del
resto, anche la Corte di Giustizia ha ritenuto la compatibilità di un regime di impugnazione con termini di
decadenza con la disciplina comunitaria, affermando che la fissazione di
termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza risponde, in linea di
principio, all'esigenza di effettività della
tutela, in quanto costituisce l'applicazione del principio della
certezza del diritto (Corte Giust., 12 dicembre 2002, causa C-470/99,
Universale-Bau, punti 76 e 79; 27
febbraio 2003, causa C-327/00, Santex s.p.a.).
4. Si tratta ora di stabilire
se il ricorso di primo grado sia stato, o meno, tardivamente proposto.
Centro Europa 7 ha impostato
le sue difese in primo grado in relazione all'eccezione di tardività,
sostenendo che l'interesse all'impugnazione è sorto solo in seguito alla
constatazione, resa possibile da un apposito studio tecnico, che le frequenze di
Retequattro erano le uniche sulle quali potevano essere convogliate le
emissioni di Europa 7.
Con il ricorso in appello
Centro Europa 7 ha anche sostenuto che la sua conoscenza del decreto impugnato
non poteva in alcun modo essere presunta, non essendo l'atto mai stato
pubblicato, né essendo stato a lei comunicato.
Tale parziale cambiamento di
linea difensiva è certamente ammissibile in sede di appello, non trattandosi di
una censura nuova ma della difesa rispetto ad una eccezione accolta dal Tar.
R.T.I. ha replicato
richiamando le altre iniziative giudiziarie intraprese da Centro Europa 7 a
conferma della conoscenza della lesività dell'abilitazione rilasciata a
Retequattro e evidenziando che tale conoscenza derivava anche dalla vigenza
dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge n. 249/97 e della delibera Agcom n.
78/98/Cons del 1 dicembre 1998.
Il Collegio rileva che, in
effetti, l'abilitazione rilasciata a reti eccedenti trova il presupposto
nell'art. 17 della citata delibera Agcom, che già aveva previsto che gli
esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale eccedenti rispetto
ai limiti previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 249/97, utilmente
collocati nella graduatoria per il rilascio delle concessioni in ambito
nazionale, potessero proseguire in via transitoria l'esercizio delle reti
eccedenti.
Il citato art. 17 costituiva
atto idoneo a consentire il proseguimento dell'esercizio di Retequattro e
Centro Europa 7 era a conoscenza della graduatoria approvata il 27 luglio 1999,
in base a cui le era stata rilasciata la concessione e che vedeva tre reti di
R.T.I. utilmente collocate con la conseguenza che l'ultima posizionata di tali
reti (Retequattro) era già individuabile, fin dall'approvazione della
graduatoria, come rete eccedente legittimata a proseguire l'esercizio in base
all'art. 17.
Anche volendo far decorrere
il termine per contestare la provvisoria prosecuzione dell'esercizio della rete
eccedente dalla conoscenza non del citato art. 17 e della menzionata
graduatoria, ma dall'effettiva conoscenza del decreto del 28 luglio 1999 di
rilascio dell'abilitazione a Retequattro, si osserva che dal complessivo esame
degli atti dei ricorsi trattati in data odierna emerge che tale conoscenza
sussisteva in capo a Centro Europa 7 fin dal settembre del 1999.
E' già stato riportato che
all'odierna udienza sia stato dato avviso alle parti che, pur non procedendosi
alla riunione dei ricorsi, sarebbero stati valutati complessivamente tutti gli
elementi contenuti nei singoli fascicoli.
La conoscenza del decreto
emerge proprio da tale esame.
In particolare, nel ricorso
n. 804/2008 proposto da Centro Europa 7 per l'ottemperanza della decisione di
questa Sezione n. 3133/01 sono stati valutati gli atti del giudizio definito
con la citata pronuncia di cui viene chiesta l'esecuzione e tra tali atti
particolare rilievo assume, al fine della conoscenza del decreto qui impugnato,
il ricorso di primo grado (R.G. Tar Lazio n. 12739/99), proposto da Centro
Europa 7.
A pagina 6 di tale ricorso
Centro Europa 7 afferma che è fatto notorio "che la società RTI ha
conseguito due concessioni per reti nazionali, mentre la terza rete
(Retequattro) ha ottenuto solo una autorizzazione provvisoria".
L'affermazione costituisce
inequivocabile ammissione della conoscenza dell'autorizzazione provvisoria fin
dalla data di notificazione del ricorso (18 settembre 1999).
Si tratta di un atto
proveniente dalla stessa Centro Europa 7, pienamente utilizzabile secondo
quanto indicato in precedenza e che dimostra che la notificazione del ricorso di
primo grado sia avvenuta in data (25 febbraio 2000) successivamente alla
scadenza del termine di sessanta giorni dalla conoscenza dell'atto.
5. Accertato che la
conoscenza del decreto impugnato da parte di Europa 7 risaliva quantomeno al 18
settembre 1999, si deve ora verificare se il termine per l'impugnazione debba
decorrere da tale data, o, come sostenuto dalla ricorrente, dalla conoscenza
del vizio, o meglio della lesività dell'abilitazione provvisoria, da ricondurre
temporalmente alle risultanze del commissionato studio tecnico del 10 febbraio
2000, con cui si assume essere stato accertato che le frequenze di Retequattro
erano le uniche che potevano essere assegnate ad Europa 7.
Si osserva che il menzionato
studio tecnico è costituito da una nota di una pagina della T.C.S. s.r.l., in
cui ci si limita a descrivere lo stato di fatto delle frequenze televisive in
Italia, ad indicare le emittenti nazionali e la presenza di 750 emittenti
locali e ad affermare che, essendo occupati tutti i canali-frequenze delle
bande VHF e UHF, per assegnare canali-frequenze ad un nuovo soggetto nazionale
si deve necessariamente toglierli a chi già li utilizza.
Nello studio si aggiunge che
l'obbligo di copertura dell'80 % del territorio e di tutti i capoluoghi di
provincia richiede un numero di canali-frequenze non inferiore a 1.000 - 1.100,
che esistono due emittenti (Retequattro e Telepiù nero), che, sprovviste di
concessione, sono in procinto di passare alle trasmissioni via satellite, dalle
quali sarà possibile recuperare le frequenze e che solo la struttura operativa
della prima delle due reti eccedenti (Retequattro) è utile alla copertura
richiesta dalla legge.
Si tratta di dati generici,
che non costituiscono il frutto di particolari accertamenti tecnici, ma che
erano ben conosciuti anche a soggetti non particolarmente esperti del settore
sulla base della disciplina allora vigente e dello stato di fatto, facilmente
riscontrabile dal semplice controllo delle emittenti in esercizio.
Peraltro, lo studio non è del
tutto esatto sul passaggio delle emittenti eccedenti alle trasmissioni
esclusivamente via satellite, in quanto all'epoca non vi era alcuna certezza
sulla data di tale passaggio, essendo questa stata individuata dal legislatore
con riferimento ad un futuro accertamento dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni dell'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi
radiotelevisivi via satellite e via cavo (art. 3, comma 7, della legge n.
249/97, poi dichiarato incostituzionale da Corte Cost. n. 466/02 nella parte in
cui non prevede la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile,
che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi,
irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6 dello stesso
art. 3 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo).
Il predetto studio tecnico
nulla ha aggiunto a quanto Centro Europa 7 già conosceva ed era a tutti noto:
la cronica carenza, nel nostro sistema radiotelevisivo, di impianti e frequenze
via etere disponibili in ambito nazionale.
Rispetto a tale carenza
l'annullamento dell'abilitazione provvisoria rilasciata a Retequattro poteva
essere utile a Europa 7 al fine di rendere disponibili frequenze, ma
l'interesse a tale impugnazione non è certo sorto dopo la presa di conoscenza
dello studio tecnico, che appare essere stato utilizzato solo a giustificazione
del ricorso proposto a diversi mesi dal contestato decreto.
Né è sostenibile che
l'interesse all'impugnazione possa essere sorto solo a seguito della nota del
Ministero del 22 dicembre 1999 di risposta alla diffida del 3 dicembre (oggetto
del ricorso in appello n. 1298/05), in quanto in tale nota la mancata
assegnazione delle frequenze a Europa 7 non viene in alcun modo ricollegata
alla posizione di Retequattro, che neanche viene citata nell'atto.
L'interesse all'impugnazione
è sorto nel momento stesso della conoscenza della previsione della prosecuzione
in via transitoria delle reti eccedenti (entrata in vigore dell'art. 17 della
delibera Agcom n. 78/98/Cons del 1 dicembre 1998 e approvazione in data 27
luglio 1999 della graduatoria) o, con specifico riferimento al d.m. 28 luglio
1999, nel momento della conoscenza dello stesso, da riportare al più tardi,
come già evidenziato, al 18 settembre 1999.
Da ciò consegue la tardività
del ricorso di primo grado notificato solo in data 25 febbraio 2000.
6. L'accertata tardività
dell'impugnativa assorbe ogni ulteriore profilo, compreso quello relativo alla
verifica della sussistenza dell'interesse a ricorrere.
La sentenza di primo grado
deve, quindi, essere confermata con riferimento alla declaratoria di
inammissibilità (rectius,
irricevibilità) del ricorso per tardività con conseguente reiezione del
presente ricorso in appello.
Tenuto conto della
complessità della vicenda, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente
tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese del
giudizio.
Ordina che la presente
decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 6
maggio 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito
in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere
Est.
Manfredo Atzeni Consigliere
Presidente
Giovanni
Ruoppolo
Consigliere per
il Segretario
Roberto
Chieppa Maria Rita Oliva
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il....31/5/2008....
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla
presente è stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto
1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria |