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comunicazione via fax e termine di impugnazione
FATTO E DIRITTO
1. Vengono in decisione gli appelli n. 6118/2006 e
n. 6330/2006 (già riuniti nella fase cautelare con l'ordinanza del 28
luglio 2006, n. 4026), proposti rispettivamente dal Ministero
dell'Interno e da Sistemi Informativi s.p.a. e Solving Team s.r.l. (in
proprio e in qualità rispettivamente di mandataria e mandante del
R.T.I. tra le stesse costituito) per la riforma della sentenza del
T.a.r. per il Lazio, sez. I ter, n. 5362/2006. 2. La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso proposto da
Enterprise Digital Architects s.p.a. (E.D.A.) e, per l'effetto, ha
annullato l'aggiudicazione definitiva in favore della R.T.I. Sistemi
Informativi s.p.a. e Solving Team s.r.l. della gara a procedura aperta
per la "realizzazione e messa in esercizio del sistema informativo per
la gestione del sistema sanzionatorio amministrativo per l'accertamento
delle infrazioni al codice della strada per la Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo di Roma". Il T.a.r., in particolare, rigettata l'eccezione pregiudiziale di
irricevibilità sollevata dal Ministero e dall'R.T.I. aggiudicatario, ha
accolto il motivo di ricorso con il quale la Enterprise Digital
Architects lamentava la mancata esclusione dell' aggiudicatario,
esclusione che la stazione appaltante avrebbe invece dovuto disporre in
quanto l'R.T.I. aggiudicatario ha presentato una polizza fideiussoria
intestata solo alla capogruppo Sistemi Informativi s.p.a. e non anche
alla mandante Solving Team s.r.l. Secondo il Giudice di primo grado, il raggruppamento aggiudicatario
doveva essere escluso dall'Amministrazione alla luce dell'orientamento
accolto dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2005, in
forza del quale la polizza fideiussoria deve essere intestata non solo
alla società capogruppo, ma anche alle mandanti individualmente
responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alle gare
di loro comune interesse. 3. Per ottenere la riforma di tale sentenza gli appellanti deducono: - in via pregiudiziale, che il T.a.r. avrebbe dovuto dichiarare
irricevibile il ricorso atteso che il provvedimento di aggiudicazione a
favore dell'R.T.I. Sistemi Informativi e Solving Team è stato
comunicato via fax alla ricorrente in data 23 gennaio 2006, mentre il
ricorso è stato proposto il 30 marzo 2006 e, dunque, dopo il termine di
decadenza di sessanta giorni; - nel merito, che la cauzione provvisoria presentata dalla Sistemi
informativi per partecipare alla gara doveva considerarsi valida in
quanto è lo stesso bando a prevedere che la cauzione provvisoria in
caso di R.T.I. debba essere presentata solo dall'impresa mandataria (o
designata come mandataria). Né tale previsione del bando, peraltro non
impugnata in primo grado, può considerarsi in contrasto con quanto
affermato dall'Adunanza Plenaria n. 8/2005, atteso che, nel caso di
specie, viene in considerazione un appalto di servizi, nell'ambito del
quale la richiesta di presentazione di una cauzione provvisoria a
corredo dell'offerta è del tutto facoltativa ai sensi dell'art. 4,
lett. b) punto 11 d.lgs. n. 157/1995. Al contrario la decisione della
Plenaria si riferiva ad un appalto di lavori in cui la cauzione
provvisoria è obbligatoria. 4. Si è costituita in giudizio la Enterprise Digital Architects
(E.D.A.) chiedendo il rigetto degli appelli e riponendo, con appello
incidentale, le censure, assorbite in primo grado. 4.1. In primo luogo, secondo la E.D.A., il provvedimento di
aggiudicazione sarebbe illegittimo anche perché l'Amministrazione, dopo
aver richiesto nel disciplinare di gara, tra i prodotti hardware, una
stampante digitale in grado di supportare, quanto al formato carta,
"fino al formato A3 plus compreso", avrebbe, successivamente, deciso di
prescindere da tale requisito sull'erronea convinzione che nessuna
delle offerte presentate fosse in grado di soddisfarlo; 4.2. In secondo luogo, la E.D.A. lamenta la violazione del principio
della pubblicità delle sedute di gara, sostenendo che la Commissione ha
proceduto a valutare le offerte tecniche presentare senza dare atto in
seduta pubblica del luogo e del momento dell'avvenuta apertura delle
buste B che le contenevano, nonché del loro contenuto e della loro
necessaria conformità a quanto prescritto nella disciplina di gara.
Oltretutto, sostiene l'appellante incidentale, anche la specificazione
dei criteri sarebbe avvenuta dopo l'apertura delle medesime buste B. 5. All'udienza del 30 marzo 2007, su richiesta delle parti, la causa è
stata trattenuta per la decisione e in data 2 aprile 2007 è stato
pubblicato il dispositivo della decisione ai sensi dell'art. 23 bis,
comma sesto, legge n. 1034/1971. 6. L'appello è fondato. 7. Deve essere accolta l'eccezione di irricevibilità del ricorso
sollevata in primo grado dall'R.T.I. aggiudicatario e dal Ministero
dell'Interno e dagli stessi riproposta con il ricorso in appello. Il T.a.r. ha rigettato tale eccezione ritenendo la comunicazione via
fax dell'aggiudicazione non idonea a fare decorrere il termine
decadenziale previsto dall'art. 21 legge n. 1034/1971. Il T.a.r., in particolare, pur riconoscendo che il fax fosse stato
ricevuto dalla ricorrente, ha, tuttavia, considerato, tale strumento
inidoneo a far decorrere il termine per impugnare. L'assunto non può essere condiviso. 7.1. Innanzitutto, giova evidenziare che l'utilizzo del fax era
previsto dalle norme di gara. L'allegato G punto n. 14 del disciplinare
di gara prevedeva, infatti, l'inserimento nell'offerta presentata dalle
imprese delle seguente dichiarazione: "Per la ricezione di ogni
eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o richieste di
chiarimento si elegge domicilio in ... via ... tel ... fax ...". Adeguandosi a tale previsione, la E.D.A. ha indicato alla stazione
appaltante il proprio numero di fax, proprio al fine di ricevere di
"ogni comunicazione inerente la gara in oggetto". Essendo l'uso del fax espressamente previsto dalla lex specialis di
gara ed avendo la E.D.A. indicato all'Amministrazione il proprio numero
di fax per la ricezione di comunicazioni inerenti la gara, non può
esservi dubbio sul fatto che la conoscenza dell'aggiudicazione
acquisita via fax fosse idonea a far decorrere il termine per impugnare. 7.2. Inoltre, il fax rappresenta uno dei modi in cui può concretamente
svolgersi la cooperazione tra i soggetti, in quanto essa viene attuata
mediante l'utilizzo di un sistema basato su linee di trasmissione di
dati ed apparecchiature che consentono di poter documentare sia la
partenza del messaggio dall'apparato trasmittente che, attraverso il
cosiddetto rapporto di trasmissione, la ricezione del medesimo in
quello ricevente. Tali modalità, garantite da protocolli universalmente
accettati, indubbiamente ne fanno uno strumento idoneo a garantire
l'effettività della comunicazione. In tal senso, infatti, si muove la
normativa più recente (d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) che consente un
uso generalizzato del fax nel corso dell'istruttoria, sia per la
presentazione di istanze e dichiarazioni da parte dei privati (articolo
38, comma 1) che per l'acquisizione d'ufficio da parte
dell'amministrazione di certezze giuridiche (articolo 43, comma 3).
Tanto è vero che "i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione tramite fax, o un altro mezzo telematico o informatico
idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito
della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da
quella del documento originale." (articolo 43, comma 6). Posto quindi che gli accorgimenti tecnici che caratterizzano il sistema
garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la
ricezione del messaggio, ne consegue non solo l'idoneità del mezzo a
far decorrere termini perentori, ma anche che un fax deve presumersi
giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che
questa è avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il
messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova. Semmai la prova contraria può solo concernere la funzionalità
dell'apparecchio ricevente; ma questa non può che essere fornita da chi
afferma la mancata ricezione del messaggio. (cfr. in tal senso Cons.
Stato, sez. V, 24 aprile 2002, n. 2202). 7.3. Né in senso contrario varrebbe richiamare Cons. Stato, sez. IV, 27
dicembre 2006, n. 7935: nel caso esaminato V Sezione nella sentenza
appena citata, l'affermazione in ordine alla inidoneità del fax a far
decorrere il termine di impugnazione trovava la sua giustificazione
nell'esistenza, nel bando di gara, di una clausola del seguente tenore
"l'Amministrazione aggiudicatrice comunicherà a ciascun concorrente
l'esito della gara a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento".
Nella fattispecie sottoposta al vaglio della V Sezione, dunque, non
solo non vi era nel bando alcuna clausola che prevedesse il fax come
strumento di comunicazione, ma, al contrario, tale strumento era
espressamente escluso per la comunicazione dell'esito della gara,
comunicazione per la quale il bando prescriveva la raccomandata con
avviso di ricevimento. Ben diverso è il caso oggetto del presente giudizio in cui, come si è
detto, la lex specialis della gara richiedeva alle imprese partecipanti
di fornire all'Amministrazione anche il numero di fax al fine, appunto,
di ricevere, tramite tale strumento, le comunicazioni inerenti al gara. 7.4. Appurato che la comunicazione avvenuta via fax era strumento
idoneo (anche alla luce delle previsioni del bando) a far decorrere il
termine per impugnare, occorre ora verificare se possa ritenersi
provata la ricezione del predetto fax da parte della E.D.A. Al quesito deve darsi risposta positiva. E' stato prodotto in giudizio, infatti, il rapporto di trasmissione del
fax da cui risulta che lo stesso è stato ricevuto in data 23 gennaio
2006. Come sopra ricordato, il fax deve presumersi giunto al destinatario
quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta
regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire
alcuna ulteriore prova, spettando semmai al destinarlo l'onere di
provare la mancata ricezione del fax a causa di una difetto di
funzionamento dell'apparecchio. Tale prova contraria nel caso di specie non è stata fornita, non
potendosi ritenere a tal fine sufficiente la ricevuta di un intervento
di manutenzione che sarebbe avvenuto (secondo la tesi della E.D.A.)
"proprio nei giorni in cui si afferma essere inviata la comunicazione". Tale documento, peraltro privo di data certa e proveniente da un
soggetto di fiducia dell'E.D.A., non fornisce la richiesta prova
contraria, perché non dimostra che l'apparecchio fosse guasto proprio
nella giornata e nell'orario in cui è avvenuta la comunicazione. 7.5. L'E.D.A. ha anche eccepito l'inammissibilità della produzione del
rapporto di trasmissione in quanto avvenuta solo in appello. L'eccezione non è fondata. Il Collegio non ignora che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Cass. Sez. Un. 20 aprile 2005, n. 8203), risolvendo il contrasto sorto
circa l'applicabilità ai documenti del divieto di nuove prove di cui
all'art. 345, comma 3, c.p.c., hanno optato per la tesi che nega la
libera producibilità dei documenti in appello. Le Sezioni Unite hanno affermato che il divieto di produrre nuove prove
in appello vale anche per le c.d. prove precostituite, come i
documenti, la cui produzione, pertanto, è subordinata, al pari delle
prove costituende, alla verifica della sussistenza di una causa non
imputabile ovvero alla valutazione della loro indispensabilità. Nel caso di specie è proprio l'indispensabilità del documento a consentirne la produzione direttamente in appello. Il rapporto di ricezione è certamente una prova indispensabile in
quanto si tratta di un documento determinante per la ricostruzione di
una circostanza di fatto (il giorno in cui è avvenuta conoscenza del
provvedimento impugnato) decisiva ai fini della decisione sulla
tardività o meno del ricorso di primo grado. Anche a voler riconoscere che le prove indispensabili di cui all'art.
345, comma 3, c.p.c. siano soltanto quelle che abbiano una influenza
causale più incisiva, quanto alla decisione della controversia,
rispetto alle prove meramente rilevanti, non può, tuttavia, esservi
dubbio sul fatto che, nella fattispecie, il carattere della
indispensabilità debba certamente essere riconosciuto: il rapporto di
trasmissione, infatti, dimostrando la tardività del ricorso, conduce ad
un rovesciamento delle statuizioni contenute nella sentenza di primo
grado. Ammettere, nel presente giudizio di appello, la produzione del rapporto
di ricezione del fax è, pertanto, perfettamente coerente con la ratio
dell'art. 345, comma 3, c.p.c., il quale, laddove prevede, in deroga al
divieto dei nova in appello, l'ammissibilità della prove
indispensabili, esprime un forte bisogno di aderenza al vero della
decisione di gravame. In tale ottica, debbono ritenersi "prove
indispensabili" senz'altro le "prove cruciali", quelle cioè il cui
esito possa, come nel caso in esame, denotare l'ingiustizia della prima
sentenza e condurre a rovesciarne le statuizioni. 7.6. Del resto, giova ancora rilevare che l'eccezione di tardività del
ricorso di primo grado è una eccezione rilevabile d'ufficio,
proponibile, come tale, anche direttamente in appello (cfr. art. 345,
comma 2, c.p.c.). Si tratta di un dato non irrilevante ai fini di valutare
l'ammissibilità della produzione documentale in contestazione. Il
Collegio condivide, infatti, la tesi secondo cui l'ammissibilità in
appello di una eccezione non può non comportare anche la possibilità di
allegare - e, per quel che più conta in questa sede, di provare - i
fatti ad essa sottostanti. Avrebbe poco senso, infatti, consentire la
proposizione di nuove eccezioni, senza però dare alle parti la
possibilità di provare i fatti su cui tali eccezioni si fondano (in tal
senso, cfr. Cass. Sez. Un. 25 maggio 2001, n. 226). 7.7. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi
ammissibile la produzione in appello del rapporto di ricezione del fax
inviato dal Ministero dell'Interno alla E.D.A. in data 23 gennaio 2006. Tale rapporto dimostra che l'E.D.A. ha avuto conoscenza del
provvedimento di aggiudicazione definitiva a favore dell'R.T.I.
appellante, in data 23. gennaio 2006. Ne consegue che il ricorso di primo grado, portato alla notifica in
data 30 marzo 2006, deve ritenersi tardivo perché proposto oltre il
termine di decadenza di sessanta giorni. 7.8. L'appello va, pertanto, accolto e, per l'effetto, in riforma della
sentenza impugnata, il ricorso va dichiarato irricevibile. 8. L'accoglimento del primo motivo di gravame comporta l'assorbimento degli altri motivi di appello. 9. Al riguardo, va, tuttavia, precisato che la sentenza del T.a.r. è
erronea anche laddove ha ritenuto che l'R.T.I. aggiudicatario, avendo
presentato una polizza fideiussoria intestata solo alla capogruppo,
doveva essere escluso 9.1. Tale conclusione non considera che, nella fattispecie, era lo
stesso disciplinare di gara a prevedere che la cauzione provvisoria
dovesse essere presentata, in caso di R.T.I., solo dall'impresa
mandataria (o designata tale). Né tale previsione di gara può essere considerata illegittima sulla
base del principio espresso dall'Adunanza Plenaria con la decisione n.
8/2005 (in base al quale negli appalti di lavori la polizza
fideiussoria deve essere intestata anche alle mandanti). Occorre considerare, infatti, che nel caso oggetto del presente
giudizio viene, in considerazione un appalto (non di lavori ma) di
servizi, il che implica che la stazione appaltante avesse la mera
facoltà e non l'obbligo di chiedere ai concorrenti la presentazione di
una cauzione provvisoria a corredo dell'offerta. Se, dunque, in materia di appalti di servizi è certamente consentito (a
differenza che negli appalti di lavori) alla stazione appaltante di non
richiedere alcuna cauzione provvisoria ai concorrenti, deve ritenersi
consentita, a fortiori, la richiesta di una cauzione provvisoria alla
sola mandataria di un R.T.I. Anche sotto questo profilo, quindi, la sentenza di primo grado giunge a conclusioni errate. 10. Infondate sono, invece, le censure proposte dalla E.D.A. con l'appello incidentale. 10.1. La decisione dell'Amministrazione di prescindere, per la
stampante, dal requisito del formato di carta "A3 Plus" è motivata in
ragione del fatto che il formato "A3 Plus" non è uno standard
riconosciuto a livello internazionale, ma un semplice nome commerciale
il cui significato, peraltro, non è univoco (con l'espressione "A3
plus" vengano indicati, infatti, formati di carta di diverse
dimensioni). E' appena il caso di aggiungere che il formato di carta che la
stampante offerta dai concorrenti è in grado di supportare rappresenta
un elemento marginale nella valutazione delle offerte, alla luce del
ben più ampio oggetto dell'appalto, concernente la "realizzazione e
messa in esercizio del sistema informativo per la gestione del sistema
sanzionatorio amministrativo per l'accertamento delle infrazioni al
codice della strada per la Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Roma". 10.2. Del tutto sfornito di prova è, infine, il motivo di appello
incidentale con cui si denuncia la violazione del principio di
pubblicità delle sedute di gara e la fissazione dei criteri di
valutazione dopo l'aperture delle buste B concernenti le offerte
tecniche. Anche se non fosse stato tardivo, quindi, il ricorso di primo grado, avrebbe dovuto essere rigettato nel merito. 11. Quanto alle spese, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi
per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe li
accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata dichiara
irricevibile il ricorso di primo grado. Spese compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. |