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Accesso alla registrazione di una telefonata effettuata al 112
N. Reg.
Ric.
2861/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. I^
bis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2861/08 R.G. proposto da Riglioni
Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Carta e Giovanni Carta,
presso il cui studio in Roma, via B. Buozzi n. 87, è elettivamente domiciliato;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro
p.t., domiciliato ex lege presso
l'Avvocatura generale dello Stato;
per l'annullamento
della determinazione n. 1145-5 del 15 febbraio 2008 con la quale il Capo
di Stato Maggiore del Comando Regione Carabinieri Lazio ha respinto l'istanza
di accesso proposta dal ricorrente
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 23 aprile
2008 il magistrato dott. Giuseppe
Rotondo;
Presenti i difensori delle parti come da verbale
d'udienza;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto
segue:
FATTO e DIRITTO
Con
il ricorso in esame, il ricorrente chiede ordinarsi al ministero della difesa
l'esibizione della registrazione della telefonata pervenuta al "112" - pronto
intervento -.
Il ricorrente premette in fatto che:
-il 17 novembre 2007 in occasione di un intervento
richiesto su un reato di furto, la vettura di servizio da lui condotta è
rimasta coinvolta in un incidente stradale che ha cagionato la morte di un
pedone;
-a seguito di tale evento, egli è stato sottoposto a
procedimento penale per il reato di omicidio colposo;
-qualche tempo dopo, è stato informato della
circostanza che un cittadino, alcuni giorni dopo l'incidente, aveva chiamato al
numero 112 del pronto intervento ed aveva esposto che - contrariamente a quanto
scritto da alcuni giornali - l'autoradio dei Carabinieri condotta dal
ricorrente, al momento dell'incidente, aveva inseriti sia il lampeggiante che
la sirena, così come prescrive il codice della strada;
-ai
sensi e per gli effetti degli artt. 22 e segg. della legge n. 241 del 1990 ha chiesto
di accedere alla predetta registrazione telefonica;
-l'amministrazione ha
negato l'accesso "atteso che la telefonata:
-"è un atto giudiziario e non documento
amministrativo;
-è espressamente esclusa dall'accesso dall'art. 24
della legge n. 241/90".
Il ricorso è fondato.
L'art. 22 (Definizioni e
principi in materia di accesso ) della legge 7 agosto 1990, n. 241 recita:
Ai fini del
presente capo si intende:
a) per "diritto di accesso", il
diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti
amministrativi;
b) per "interessati", tutti i
soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi,
che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto
l'accesso;
c) omissis ...
d) per "documento
amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche
interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica
amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente
dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale ...".
Sotto il profilo oggettivo, non v'è
dubbio che la registrazione della telefonata può qualificarsi alla stregua di
un esposto-denuncia riprodotto su supporto magnetico e, dunque, una
"rappresentazione elettromagnetica" detenuta dall'amministrazione. Neppure è
revocabile in dubbio, ad avviso del Collegio, la circostanza che la detenzione
sia qualificata nel senso che di esso documento l'amministrazione della Difesa
ne farà o potrà fare uso per la sua attività amministrativa funzionale
(interesse pubblico) ai compiti istituzionali, quali ad esempio: accertativi
della violazione o meno del codice della strada (ai fini dell'applicazione
eventuale delle sanzioni depenalizzate); disciplinari nei confronti del
ricorrente, statistici, punti patente, ecc... .
Sotto il profilo soggettivo, è indubitabile che il ricorrente -
necessitato a svolgere la proprio difesa in ogni più opportuna sede e,
comunque, legittimato a pretendere
l'accertamento della verità dei fatti per le conseguenze che ne possono
derivare alla propria sfera giuridico/patrimoniale - sia portatore di un
interesse giuridicamente rilevante all'accesso di natura concreta, personale ed
attuale.
L'intimata amministrazione ha denegato, invero, l'ostensione
attribuendo alla "telefonata" la natura di atto giudiziario coperto da segreto.
Evidentemente, il dirigente ha ritenuto che la registrazione in parola, oggetto
della domanda di accesso, siccome rilevante in ambito di procedimento penale,
ovvero trasmessa al giudice penale, muti per ciò stesso la propria natura
giuridica. Così non è, anche perché non consta che la telefonata sia stata
oggetto di uno specifico provvedimento di sequestro giudiziario in grado di
revocare in dubbio l'ostensibilità del documento.
In questo senso è la giurisprudenza univoca del
giudice della legittimità, di primo e di secondo grado, dalla quale il Collegio
non ha motivo di discostarsi risultando ineccepibili e, comunque, conformi a
pacifici principi di diritto e all'esigenza di trasparenza che deve connotare
l'attività della pubblica Amministrazione le motivazioni che sorreggono tale
conclusione (Cons. Stato IV Sez. 28 ottobre 1996 n.1170; 20 maggio 1996 n.665;
4 aprile 1998 n.548, per la quale la mera inerenza degli atti richiesti in
visione ad indagini di polizia, ma funzionali ad un procedimento sanzionatorio
a carattere amministrativo, non vale a sottrarre la relativa documentazione al
diritto di accesso; T.A.R. Reggio Calabria 13 settembre 1995 n.730, per il
quale il soggetto denunciato all'Autorità giudiziaria per aver realizzato una
costruzione edilizia senza la prescritta concessione ha diritto di prendere
visione dei verbali redatti dai vigili urbani in occasione del sopralluogo che
ha dato origine alla denuncia).
Ne consegue, per quanto sin qui argomentato che
l'intimata amministrazione è tenuta all'ostensione della riproduzione magnetica
della telefonata. Prima di procedere in tal senso essa, però, dovrà avere cura
di integrare dapprima il contraddittorio procedimentale nei confronti del
controinteressato, informandolo sulla pendenza dell'istanza avanzata in tal
senso dal ricorrente.
Per le ragioni che precedono, altrettanto
inconferente s'appalesa l'evocazione dell'art. 24 della legge n. 241/1990 che
tra i casi di esclusione dall'accesso affatto non contempla la fattispecie in
esame.
In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi e
precisazioni di cui sopra; mentre le spese di giudizio, liquidate in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio
accoglie il ricorso meglio in epigrafe specificato.
Condanna il ministero della difesa alla refusione
delle spese processuali che liquida in € 1.000,00.
Così deciso, in Roma, dal Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, sez. I^ bis, nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2008,
con l'intervento dei sigg.ri Magistrati:
Dott. Elia Orciuolo - Presidente
Dott. Donatella Scala - Consigliere
Dott. Giuseppe Rotondo - Giudice relatore ed
estensore
IL PRESIDENTE
IL GIUDICE ESTENSORE
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