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Ecco le slides relative all'incontro di sabato 28 gennaio.  

Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 30 Gennaio 2012

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Il diritto nell’era della digital evidence: dall’accesso al dato digitale alla sua effettiva acquisizione

Giovedì 19 maggio 2011, ore 14.00 Il diritto nell’era della digital evidence: dall’accesso al dato digitale alla sua effettiva acquisizione Edificio U6, Aula dottorati di giurisprudenza (2° piano) - Piazza dell'Ateneo Nuovo...

Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 18 Maggio 2011

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La PA su Internet: le regole del Garante per rispettare la privacy di cittadini e dipendenti

La PA su Internet: le regole del Garante per rispettare la privacy di cittadini e dipendenti On line solo informazioni personali indispensabili. Tempi congrui di permanenza in rete. Misure...

Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 11 Aprile 2011

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Digital Agenda: Commission seeks information from 16 Member States on their implementation of the Audiovisual Media Services Directive – specific issues

The European Commission has written to 16 Member States seeking information about their implementation of the Audiovisual Media Services (AVMS) Directive (see IP/11/373). The fact-finding letters are part of the Commission's efforts...

Europa | Elda Brogi | Mercoledì, 30 Marzo 2011

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Approvazione definitiva CAD

22 dicembre 2010: "al termine del Consiglio dei Ministri il ministro Brunetta ha annunciato l’approvazione, in via definitiva, del nuovo Codice dell’amministrazione digitale, che fa seguito al Codice (decreto...

Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 22 Dicembre 2010

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Per gli studenti di Lettere Unifi

Le slides della parte del corso relativa ad Internet. I temi dell'audiovisivo sono reperibili sul testo di studio.

Cronache | Elda Brogi | Venerdì, 26 Novembre 2010

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Audizioni parlamentari su riforma CAD

Nell'ambito dell'attività parlamentare per il parere sullo schema di decreto legislativo che modifica il Codice dell'amministrazione digitale, la Commissione affari costituzionali della Camera audirà domani 16 novembre alcuni esperti, tra...

Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 15 Novembre 2010

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Consulegis IP newsletter-Summer 2010

La newsletter su intellectual property law di Consulegis, network internazionale di avvocati.

Internazionale | Elda Brogi | Lunedì, 25 Ottobre 2010

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Europa: consultazione sulla implementazione della direttiva sul commercio elettronico

Public consultation on the future of electronic commerce in the internal market and the implementation of the Directive on electronic commerce (2000/31/EC http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/e-commerce_en.htm

Europa | Elda Brogi | Lunedì, 18 Ottobre 2010

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Accordo tra Google e Vividown

Nel noto caso che ha visto Vividown contro Google video per la diffusione del filmato di un disabile, vedi qui,  l'associazione  e la piattaforma di video sharing hanno siglato...

Cronache | Elda Brogi | Venerdì, 24 Settembre 2010

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Vittoria di You Tube su Telecinco

Nel caso spagnolo che ha visto l'emittente Telecinco accusare You Tube di utilizzo illecito di file relativi ad alcuni show televisivi, importante sentenza di un giudice di Madrid che ha...

Europa | Elda Brogi | Venerdì, 24 Settembre 2010

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Government requests directed to Google and YouTube

Government requests directed to Google and YouTube

Internazionale | Elda Brogi | Venerdì, 9 Luglio 2010

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Sesto Fiorentino, 11 giugno. Seminario: Reati in azienda e computer forensics

Reati in azienda e computer forensicGuida alle indagini preventive e difensive in ambito aziendale per reati condotti contro o per mezzo di strumenti informatici11 Giugno 2010Novotel, via Tevere, 23 Osmannoro...

Cronache | Elda Brogi | Domenica, 9 Maggio 2010

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Lawrence Lessig alla Camera dei Deputati

Lawrence Lessig alla Camera dei Deputatihttp://www.radioradicale.it/scheda/299126/internet-e-liberta-perche-dobbiamo-difendere-la-rete

Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 15 Marzo 2010

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Google-Vividown. Condannati 3 dirigenti di Google

Il caso Google-Vividown farà ancora discutere dopo la sentenza del tribunale di Milano che ha condannato tre dirigenti di Google per violazione della legge sulla privacy, anche se non per...

Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 24 Febbraio 2010

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Tribunale Firenze, Sezione Lavoro, sentenza 7 gennaio 2008, n. 1218 Stampa E-mail
Lunedì 07 Gennaio 2008 00:00

Uso di internet su luogo di lavoro - reintegrazione dopo licenziamento

Tribunale di Firenze, in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Nella persona del giudice dott. Vincenzo Nuvoli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2959 R.G. 2005, discussa all'udienza del giorno 7.11.2007, promossa da

XY Ricorrente
Contro
Z Convenuto



Fatto e diritto


Con ricorso al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, il sig XY ha convenuto in giudizio Z Cooperativa a r.l. impugnando il licenziamento disciplinare intimatogli con lettera 28.10.2004 dalla datrice di lavoro e chiedendone la condanna al pagamento di complessivi euro 90.000.000 a titolo di risarcimento del danno biologico, esistenziale, all'immagine, da dequalificazione; costituitasi in giudizio, parte convenuta ha contestato la domanda, chiedendone il rigetto.

Escussi testi, ed espletatata c.t.u. tecnica, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo, del quale è stata data lettura

Impugnazione del licenziamento 10.11.2004.



Con lettera 28.10.2004Z Cooperativa a r.l. . ha contestato al ricorrente il seguente addebito disciplinare: Dal mese di gennaio 2004 Lei ha quotidianamente usato in modo improprio e per fini ed interessi personali gli strumenti informatici aziendali in Sua dotazione accedendo, durante l'orario di lavoro, a diversi siti non attinenti alla sua attività lavorativa. A titolo meramente esemplificativo citiamo qui alcuni dei siti che Lei ha aperto e visionato e dai quali, in alcuni casi, ha scaricato dati ... omissis ..... A seguito di tale contestazione, il ricorrente è stato licenziato con lettera in data 15.11.2004.

Ad avviso del giudicante, parte convenuta non ha provato la sussistenza di giusta causa di recesso, per le seguenti considerazioni:

· la consulenza tecnica espletata, sulla base dei dati raccolti in sede di accertamento tecnico preventivo, ha concluso, se pure con il margine di approssimazione che deriva dalla difficoltà di distinguere con esattezza i siti internet attinenti all' attività lavorativa da quelli a essa estranei, che il ricorrente ha utilizzato il computer a lui assegnato per accedere alla rete internet per complessive 276,53 ore, su 163 giorni nei quali ha effettuato almeno un collegamento;

· per il 70% circa tali accessi sono stati relativi a siti non attinenti l'attività lavorativa;

· considerato che il tempo medio di accesso alla rete internet ammonta, per il ricorrente, a circa 80 minuti giornalieri (cfr. supplemento relazione depositato in data 1.10.2007), l'utilizzo del computer per ragioni extralavorative può essere mediamente determinato in circa 56 minuti giornalieri

· peraltro, è emerso dall'istruttoria espletata che era consentito un accesso alla rete internet per motivi extralavorativi, sia pure nei limiti della ragionevolezza e purchè il sistema non fosse tenuto occupato per tempi eccessivi;

· peraltro è emerso dall'istruttoria espletata che era consentito un accesso alla rete internet per meotivi extralavorativi, sia pure nei limitidella ragionevolezza e purchè il sistema non foisse tenuto occupato per tempi eccessivi

· in tale contesto, benché gli accessi del ricorrente siano stati superiori a quelli di colleghi assegnati a mansioni affini (cfr. relazione peritale integrativa), non può ritenersi la proporzionalità della sanzione espulsiva (cfr., da ultimo, Cass. 30.3.2006 n. 7543), in quanto l'intensità dell' elemento soggettivo della condotta del lavoratore è sminuito dalla tolleranza aziendale all'accesso, da parte dei dipendenti, alla rete internet anche per motivi extralavorativi;

· va inoltre rilevato che è estranea alla contestazione disciplinare la questione circa la mancata prestazione lavorativa del ricorrente durante l'accesso alla rete internet, in quanto il licenziamento è motivato con l'uso improprio degli strumenti informatici aziendali;

· tale fattispecie è assimilabile al danneggiamento di beni aziendali, per il quale l'art. 81 ccln prevede la sanzione conservativa della sospensione, e anche sotto tale profilo va ritenuta la carenza di proporzionalità della sanzione espulsiva.

Ne consegue l'annullamento del licenziamento, con la condanna della convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno ex art. 18 l. 300/1970, in difetto di prova circa l' aliunde perceptum (cfr. dichiarazione Agenzia delle Entrate in atti).

Domanda di condanna al risarcimento del danno.

Il ricorrente deduce di aver subito un danno derivante da reiterati mutamenti di mansioni e di ufficio, e da una situazione di sostanziale inattività iniziata a partire dal gennaio- febbraio 2004.

E' inammissbile la domanda di risarcimento del danno biologico, trattandosi di fattispecie successiva al 25.7.2000, e quindi compresa nella assicurazione INAIL ex art. 13 d. 19s. 23.2.2000 n. 38.

Per quanto concerne il dedotto danno da dequalificazione, la recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che L'assegnazione dei dipendenti a mansioni inferiori rispetto a quelle proprie del loro livello contrattuale non determina di per se' un danno risarcibile ulteriore rispetto a quello costituito dal trattamento retributivo inferiore cui provvede, in funzione compensatoria, l'art. 2103 cod. civ., il quale stabilisce il principio della irriducibilita' della retribuzione, nonostante l'assegnazione e lo svolgimento di mansioni inferiori e meno pregia te di quelle gia' attribuite, giacche' deve escludersi che ogni modificazione delle mansioni in senso riduttivo comporti una automatica dequalificazione professionale, connotandosi quest'ultima, per· sua natura, per l'abbassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore con una sottoutilizzazione delle sue capacita' e una conseguenziale apprezzabile menomazione - non transeunte - della sua professionalita', nonche' con perdita di chance owero di ulteriori potenzialita' occupazionali o di ulteriori possibilita' di guadagno. Ne consegue che grava sul lavoratore l'onere di fornire la prova, anche attraverso presunzioni, dell'ulteriore danno risarcibile, mentre resta affidato al giudice del merito - le cui valutazioni, se sorrette da congrua motivazione, sono incensurabili in sede di legittimità - il compito di verificare di volta in volta se, in concreto, il suddetto danno sussista, individuandone la specie e determinandone l'ammontare, eventual mente con liquidazione in via equitativa. (In applicazione di tale principio, la Corte. Cass. ha cassato la sentenza impugnata che, accertato il demansionamento dei lavoratori, aveva per cio' solo ritenuto sussistente un danno risarcibile ulteriore rispetto a quello costiuito dalla diminuzione della retribuzione, liquidandolo in via equitativa.(Cass. 8.11.2003 n. 16792); mentre Il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche nella sua eventuale componente di danno alla vita di relazione o di cosiddetto danno biologico) subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita, lesione idonea a determinare la dequalificazione del dipendente stesso, deve fornire la prova dell'esistenza di tale danno e del nesso di causalita' con l'inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una valutazione equitativa. Tale danno non si pone, infatti, quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicche' non e' sufficiente dimostrare la mera potenzialita' lesiva della condotta datoriale, incombendo al lavoratore che denunzi il danno subito di fornire la prova in base alla regola generale di cui all'art. 2697 cod civ. (Nella specie, la S. C. ha cassato la sentenza di merito sul punto in quanto il giudice invece di verificare se il prestatore di lavoro aveva nella specie provato, conformemente all'onere probatorio da cui era gravato, il danno ed il nesso di causalita' con l'inadempimento datoriale, aveva affermato che al demansionamento professionale andava riconosciuta una indubbia dimensione patrimoniale, suscettibile di risarcimento e di valutazione anche equitativa, pur in mancanza della dimostrazione di un effettivo pregiudizio). (Cass. 28.5.2004 n. 10361).

Alla stregua di tali principi, non può ritenersi provato un danno patrimoniale alla professionalità, tenuto anche, conto della brevità del periodo di demansionamento dedotto da parte attrice; del tutto generiche sono allegazioni circa l'esistenza di danno esistenziale e all'immagine.

La domanda risarcitoria proposta da parte attrice è quindi infondata

Ne consegue la pronuncia di cui al dispositivo.

Considerato il parziale accglimento della domanda, si ravvisano giusti motivi ex a.92 c.p.c. per la compensazione per ½ delle spese processuali, e parte convenuta va condannata al pagamento del residuo ½ , liquidato per tale quota come da dispositivo.

Vanno poste a carico di Z Cooperativa a r.l. le spese di c.t.u. liquidate come da separati decreti.

P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da XY con atto depositato in data 22.9.2005, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

annulla il licenziamento intimato da Z Cooperativa a r.l. al ricorrente con lettera in data 15.11.2004; o

ordina a Z Cooperativa a r.l. di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;

condanna Z Cooperativa a r.l. al pagamento a favore del ricorrente a titolo di risarcimento del danno, di una indennità pari alla retribuzione globale di fatto maturata dal 15.11.2004 alla data della reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché al versamento del Contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il ricorrente per il periodo dal 15.11.2004 alla data della reintegrazione;

compensa per 11 le spese processuali, e condanna Z Società Cooperativa a r.l. al pagamento, a favore di parte ricorrente, del residuo , liquidato per tale quota in € 900,00 per diritti, € 1.100,00 per onorari, oltre spese generali ex art. 14 tariffa forense, IV A e CAP;

pone a carico di Z Società Cooperativa a r.1. le spese di c.t.u., liquidate come da separati decreti.

Firenze, 7 novembre 2007



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