Come per le tecnologie dell'informazione, anche la biotecnologia o meglio, le biotecnologie hanno un impatto quotidiano e talvolta inconsapevole sulla nostra esistenza. La loro evoluzione ha portato a estreme conseguenze la capacità atavica dell'Uomo di addomesticare organismi e microrganismi per la migliore qualità della sua vita.
Per biotecnologie, infatti, secondo l'art. 2 della Convenzione sulla Diversità Biologica delle Nazioni Unite[1], si intendono tutte le applicazioni tecnologiche che si servono "dei sistemi biologici, degli organismi viventi e di derivati di questi per produrre o modificare prodotti o processi per un fine specifico".
Il termine, quindi, si riferisce ugualmente sia alle biotecnologie più comuni e più antiche, dalla selezione naturale ed empirica dei lieviti per fare una buona birra, un buon vino o dei batteri per un buon formaggio, sia alle tecniche più avanzate come la creazione di microrganismi che sintetizzano gli antibiotici per i farmaci o la modificazione delle sementi per rendere le specie coltivate maggiormente resistenti ad intemperie e parassiti, fino alla manipolazione del codice genetico di animali e persone per fini di ricerca o terapeutici.
Questi processi sono direttamente legati alla istintiva capacità umana di intervenire sulla realtà per modificarla ed adattarla in un'ottica antropocentrica. Ma alcuni presuppongono studi e ricerche più "invasive" di quanto non fossero in passato, con la modifica, ad esempio, in modo impossibile in natura, del patrimonio genetico vegetale, animale e quindi potenzialmente anche umano. Queste tecniche, conosciute al grande pubblico con il termine di ingegneria genetica, sono di solito tra le biotecnologie quelle che ictu oculi pongono i maggiori problemi di ordine etico e giuridico.
Le biotecnologie hanno aperto, infatti, un nuovo filone di ricerca e di intervento del diritto e lasciano in molti delle perplessità di ordine etico e filosofico.
Quello che colpisce maggiormente l'immaginario e le certezze comuni, laddove si ha a che fare con le biotecnologie modificative, ad esempio del patrimonio genetico degli organismi viventi, è la artificiosità dell'intervento sul DNA, che, rispetto alle metodiche naturali di selezione, provoca una artificiale mutazione genetica dell'organismo per ottenerne uno più valido o comunque più utile ai fini del mercato o della ricerca. La modificazione indotta del DNA prospetta scenari futuri popolati di mostruosità neomitologiche o un mercato agroalimentare monopolizzato dalle multinazionali che brevettano sementi sterili.
I primi problemi giuridici che si pongono, infatti, in ordine all'uso delle biotecnologie, stanno a metà fra l'etica ed il mercato: la brevettabilità degli organismi geneticamente modificati, la tutela della biodiversità, la tutela del consumatore, gli spazi di operatività della ricerca scientifica e persino problemi in ordine alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni[2] sono solo alcuni dei temi sollevati dalle "tecnologie della vita", legati a doppio filo con la mancanza di un'etica comune e condivisa sui temi stessi da parte dei politici e dei cittadini.
E' così che viviamo, anche nel settore delle tecnologie applicate alla vita, il paradosso di una società altamente progredita, nella quale la Ricerca è incessantemente prolifica nel fare nuove scoperte e trovare nuove soluzioni che potenzialmente ampliano (come precedentemente abbiamo detto per le tecnologie dell'informazione) le possibilità della vita stessa, ma nella quale da un lato si rischia che l'uso indiscriminato delle biotecnologie incida negativamente su altri beni e valori giuridicamente tutelati e che non tutti condividano la logica stessa dell'intervento artificiale su organismi naturali, soprattutto laddove questi siano organismi umani. Il diritto, anche in queste situazioni, tenta di farsi sintesi delle varie tesi ed antitesi tra etica e mercato, tra religione e scienza, tra naturale ed artificiale ed è il mezzo attraverso il quale la politica per un verso e giudici per un altro, tentano di rincorrere, talvolta inciampando nel pregiudizio o di converso nella frenesia futurista, le definizioni dei limiti e delle modalità dell'utilizzazione delle tecnologie della vita.
Un esempio di rapporto complesso tra diritti, vita e tecniche mediche: la PMA
Accanto alle biotecnologie, poi, intese nel senso sinteticamente descritto, accanto alle modificazioni del DNA, che costringono le leggi all'utilizzazione lemmi inusitati, tipo "chimere" e "ibridi", il diritto fronteggia quotidianamente l'irrompere delle tecniche e tecnologie mediche nella cura delle malattie, nella procreazione assistita, in situazioni nelle quali l'uso stesso della tecnologia rende veramente incerto quello che da sempre è stato certo: il momento della nascita ed il momento della morte, ad esempio, oppure, la limitazione spaziale della propria persona, la proiezione temporale di se stessi[3].
Il diritto funge da catalizzatore delle contraddizioni della società "post genomica", come definita da Rodotà. Era prevedibile che la consapevolezza della tecnologia contribuisse ad affollare il numero e la qualità dei diritti, cosicché "si parla di diritto di procreare o di un diritto al figlio; del diritto di nascere e del diritto di non nascere; del diritto di nascere sano e del diritto di avere una famiglia composta da due genitori di sesso diverso; del diritto all'unicità e del diritto ad avere un patrimonio genetico non manipolato…ci si imbatte nel diritto a conoscere la propria origine biologica e nel diritto all'integrità fisica e psichica; nel diritto di sapere e nel diritto di non sapere; nel diritto di morire, diritto di morire con dignità, diritto al suicidio assistito…i diritti sui gameti, i diritti dell'embrione, i diritti del feto. E dopo la morte rimane aperta la questione dei diritti sul corpo del defunto, soprattutto nella prospettiva dell'espianto degli organi".
La vicenda della procreazione medicalmente assistita (PMA) è un esempio abbastanza calzante e "quotidiano" di come la tecnica/tecnologia incida direttamente sulla rivendicazione di diritti.
E' noto, infatti, come il ricorso alle tecniche di fecondazione "fuori dall'utero materno", in vitro, dunque, siano, negli ultimi venti anni, diventate relativamente comuni. In questo caso la ricerca e lo sviluppo di tecniche di PMA hanno permesso a molte coppie di superare problemi legati non solo a infertilità, ma anche a questioni di ordine genetico.
A lungo in Italia, come spesso è accaduto per "temi sensibili", si è giunti ad una regolazione di una materia controversa dopo un lungo periodo di "far west": la PMA non ha fatto eccezione. L'argomento della famosa legge n. 40 del 2004, infatti rischia per alcuni di relegare a "tecnico" ciò che da sempre è considerato "sacro", in questo concretando un riduzionismo scientifico che a molti non pare etico, soprattutto se utilizzato per contravvenire alla logiche naturali della famiglia composta da padre, madre e figli.
Molte sono le questioni che sono state sollevate a favore o contro questa legge, limitativa di quei diritti rivendicabili e ampliati grazie allo sviluppo della ricerca e della tecnologia: in particolare si è obiettato che la legge sia lesiva del diritto alla salute della donna, in quanto, vietando la possibilità di produrre embrioni in numero maggiore di tre, con conseguente distruzione degli ovociti prodotti in soprannumero, costringe la donna all'eventualità di ripetute stimolazioni ovariche in caso di insuccesso dell'impianto dell'embrione, nonché di trasferimento nell'utero materno di tutti gli embrioni prodotti in vitro.
Ci limitiamo, nel contesto di questo sito, almeno per adesso, a commentare un aspetto particolare della legge 40/2004, non occupandoci dei problemi legati al numero degli embrioni "producibili" e/o impiantabili, né del divieto della crioconservazione degli embrioni, né del divieto di ovodonazione, né del divieto di creazione di ibridi o chimere. Su questi ed altri temi ci ripromettiamo di tornare, alla luce anche di quello che succede in altri Paesi europei (per esempio si veda l' HFEA in Gran Bretagna, che ha previsto la possibilità di creare embrioni-chimera per scopi scientifici[4]).
La questione sulla quale poniamo l'attenzione è legata all'attualità ed è quella relativa al divieto, previsto dalla legge 40 del 2004, di diagnosi preimpianto dell'embrione che si sia formato in seguito ad una fecondazione in vitro. Su questo tema David Benedetti ha scritto per Teutas una
nota alla recente sentenza del Tribunale di Cagliari che si è pronunciato sulla spinosa questione (v. Tribunale di Cagliari- Sentenza 22 settembre 2007) con una interpretazione "costituzionalmente orientata"e favorevole alla diagnosi preimpianto a tutela della salute della donna.
Sarà interessante seguire le sorti della giurisprudenza di merito dopo questa prima sentenza sull'analisi preimpianto, nonché della prima o poi inevitabile pronuncia della Corte costituzionale che dovrà far chiarezza su alcune contraddizioni, ad esempio conseguenti all'aver dichiarato la legge 194 del 1978 a contenuto costituzionalmente vincolato e la 40 del 2004 costituzionalmente necessaria laddove bilanciano in modo diverso e oseremmo dire "reciprocamente irragionevole" il diritto alla salute della madre con il diritto alla vita del nascituro, embrione o feto che esso sia. La legge 40/2004 infatti non permetterebbe l'analisi preimpianto ai fini di tutela della salute della madre, ma questo (v. art 14 della l. 40 stessa) non pregiudica l'applicabilità della l. 194/1978. Insomma, anche in caso di impianto di un embrione cui sia stata diagnosticata una malattia genetica, sarebbe possibile l'aborto terapeutico per tutelare la salute della madre. Risulta irragionevole che nel caso della legge 40 prevalga la tutela dell'embrione malato, che per richiamare Aristotele, è solo "potenza", rispetto ad una vita maggiormente "atto" come quella del feto.
L'esempio della PMA è interessante anche per altri motivi, strettamente legati a delle valutazione di ordine "pubblicistico". E' noto infatti che nella maggioranza dei paesi europei esistano regole diverse rispetto a quelle italiane in materia di procreazione medicalmente assistita. La legislazione degli altri paesi prevede di norma una maggiore tutela della donna poiché non vengono date specifiche regole sul numero di ovuli fecondabili e poiché attraverso la crioconservazione di embrioni prodotti in soprannumero è possibile che la donna non sia, in caso di insuccesso dell'impianto, sottoposta a nuova stimolazione ovarica. Ebbene, se si assume che la società sia sempre più globalizzata, se si intende creare, almeno nel microterritorio europeo (piccolo rispetto al resto del mondo) un comune denominatore di diritti, la legislazione interna va commisurata e comparata con quella degli altri paesi. E' difficile pensare, nell'era dei voli low cost e della moneta comune, che i cittadini italiani non possano non approfittare della vigenza di leggi diverse e più garantiste in stati limitrofi, alimentando nuove forme di turismo sanitario.
[1]
Convenzione sulla diversità biologica[2] Si veda, ad esempio, la sentenza 116 del 2006 della Corte costituzionale, Giur cost, 2, 2007, 1099 nella quale la Corte afferma che, premesso che la CE considera lecito l'impiego di OGM nella produzione agricola e considerando la materia rientrante nella competenza esclusiva dello stato come "tutela dell'ambiente" e concorrente statale come competenza sulla "tutela della salute", si debbano considerare incompatibili le norme regionali che facciano divieto di coltivare OGM. La valutazione di una esclusione degli OGM e una limitazione conseguente del diritto di iniziativa economica privata alla luce di principi di precauzione e prevenzione per la salute umana e per l'ambiente sarebbe costituzionalmente giustificata se fossero dimostrate scientificamente attraverso la ricerca di istituzioni e organismi all'uopo individuati a livello nazionale o sopranazionale.
[3] Su questi temi si vedano le considerazioni di Rodotà in "La vita e le regole. Tra diritto e non diritto", Feltrinelli, 2006.
[4]http://www.teutas.it/site/leggievento.php?idevento=49