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Centre for Media Pluralism and Media Freedom -European University Institute (EUI) is inviting submissions for the launch of its working paper series entitled 'Freedom and Pluralism of the Media, Society and Markets"

EU competences in respect of Media Pluralism and Media Freedom RSCAS/CMPF Working paper series: 'Freedom and Pluralism of the Media, Society and Markets' The Centre for Media Pluralism and Media...

Cronache | Elda Brogi | Giovedì, 5 Aprile 2012

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Il diritto nell’era della digital evidence: dall’accesso al dato digitale alla sua effettiva acquisizione

Giovedì 19 maggio 2011, ore 14.00 Il diritto nell’era della digital evidence: dall’accesso al dato digitale alla sua effettiva acquisizione Edificio U6, Aula dottorati di giurisprudenza (2° piano) - Piazza dell'Ateneo Nuovo...

Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 18 Maggio 2011

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La PA su Internet: le regole del Garante per rispettare la privacy di cittadini e dipendenti

La PA su Internet: le regole del Garante per rispettare la privacy di cittadini e dipendenti On line solo informazioni personali indispensabili. Tempi congrui di permanenza in rete. Misure...

Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 11 Aprile 2011

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Digital Agenda: Commission seeks information from 16 Member States on their implementation of the Audiovisual Media Services Directive – specific issues

The European Commission has written to 16 Member States seeking information about their implementation of the Audiovisual Media Services (AVMS) Directive (see IP/11/373). The fact-finding letters are part of the Commission's efforts...

Europa | Elda Brogi | Mercoledì, 30 Marzo 2011

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Approvazione definitiva CAD

22 dicembre 2010: "al termine del Consiglio dei Ministri il ministro Brunetta ha annunciato l’approvazione, in via definitiva, del nuovo Codice dell’amministrazione digitale, che fa seguito al Codice (decreto...

Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 22 Dicembre 2010

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Per gli studenti di Lettere Unifi

Le slides della parte del corso relativa ad Internet. I temi dell'audiovisivo sono reperibili sul testo di studio.

Cronache | Elda Brogi | Venerdì, 26 Novembre 2010

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Audizioni parlamentari su riforma CAD

Nell'ambito dell'attività parlamentare per il parere sullo schema di decreto legislativo che modifica il Codice dell'amministrazione digitale, la Commissione affari costituzionali della Camera audirà domani 16 novembre alcuni esperti, tra...

Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 15 Novembre 2010

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Consulegis IP newsletter-Summer 2010

La newsletter su intellectual property law di Consulegis, network internazionale di avvocati.

Internazionale | Elda Brogi | Lunedì, 25 Ottobre 2010

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Europa: consultazione sulla implementazione della direttiva sul commercio elettronico

Public consultation on the future of electronic commerce in the internal market and the implementation of the Directive on electronic commerce (2000/31/EC http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/e-commerce_en.htm

Europa | Elda Brogi | Lunedì, 18 Ottobre 2010

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Accordo tra Google e Vividown

Nel noto caso che ha visto Vividown contro Google video per la diffusione del filmato di un disabile, vedi qui,  l'associazione  e la piattaforma di video sharing hanno siglato...

Cronache | Elda Brogi | Venerdì, 24 Settembre 2010

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Vittoria di You Tube su Telecinco

Nel caso spagnolo che ha visto l'emittente Telecinco accusare You Tube di utilizzo illecito di file relativi ad alcuni show televisivi, importante sentenza di un giudice di Madrid che ha...

Europa | Elda Brogi | Venerdì, 24 Settembre 2010

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Government requests directed to Google and YouTube

Government requests directed to Google and YouTube

Internazionale | Elda Brogi | Venerdì, 9 Luglio 2010

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Sesto Fiorentino, 11 giugno. Seminario: Reati in azienda e computer forensics

Reati in azienda e computer forensicGuida alle indagini preventive e difensive in ambito aziendale per reati condotti contro o per mezzo di strumenti informatici11 Giugno 2010Novotel, via Tevere, 23 Osmannoro...

Cronache | Elda Brogi | Domenica, 9 Maggio 2010

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Lawrence Lessig alla Camera dei Deputati

Lawrence Lessig alla Camera dei Deputatihttp://www.radioradicale.it/scheda/299126/internet-e-liberta-perche-dobbiamo-difendere-la-rete

Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 15 Marzo 2010

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Google-Vividown. Condannati 3 dirigenti di Google

Il caso Google-Vividown farà ancora discutere dopo la sentenza del tribunale di Milano che ha condannato tre dirigenti di Google per violazione della legge sulla privacy, anche se non per...

Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 24 Febbraio 2010

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T.u. radiotelevisione, come modificato dal dlgs 44 del 2010 Stampa E-mail
Domenica 09 Maggio 2010 06:49

fonte: normattiva.it
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010 , n. 44 
Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa  al  coordinamento  di determinate disposizioni legislative, regolamentari e  amministrative degli  Stati   membri   concernenti   l'esercizio   delle   attivita' 
televisive.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;    Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008 ed,  in  particolare, gli articoli 1, 2, 26 e l'Allegato B;    Vista  la  direttiva  89/552/CEE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio,  del  3  ottobre  1989  relativa   al   coordinamento   di determinate disposizioni legislative, regolamentari e  amministrative degli Stati membri concernenti  la  fornitura  di  servizi  di  media audiovisivi;    Vista la direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di  determinate  disposizioni  legislative, regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri   concernenti l'esercizio delle attivita' televisive;    Vista  la  direttiva  2007/65/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di  determinate  disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive; 

   Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  ed,  in  particolare, l'articolo 14;    Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327;    Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni;    Visto il decreto-legge 23  gennaio  2001,  n.  5,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;    Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e  2002/22/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  7  marzo  2002  e  la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002;    Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  recante  il codice delle comunicazioni elettroniche;    Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;    Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni;    Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante  testo unico della radiotelevisione e successive modificazioni;    Visto il decreto-legge  8  aprile  2008,  n.  59,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;    Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;    Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;    Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 1° marzo 2010;    Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  i  Ministri  degli  affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze;                                  E m a n a                        il seguente decreto legislativo:                                   Art. 1                                     Oggetto      1. Il titolo del decreto legislativo 31 luglio  2005,  n.  177,  e' cosi' sostituito: «Testo unico dei servizi  di  media  audiovisivi  e radiofonici».    2. La lettera a) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' sostituita dalla  seguente:  «a)  i  principi generali per  la  prestazione  di  servizi  di  media  audiovisivi  e radiofonici, tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme  di  comunicazioni,  quali   le   comunicazioni   elettroniche, l'editoria,  anche  elettronica  ed  internet   in   tutte   le   sue applicazioni;».    3. All'art. 1, comma 1, lettera  b),  del  decreto  legislativo  31 luglio 2005, n. 177, la parola: «radiotelevisiva» e' sostituita dalla seguente: «di servizi di media audiovisivi e radiofonici»; in fine le parole: «ed alle Comunita' europee» sono soppresse.    4. All'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005,  n. 177,  le  parole:  «trasmissione  di  programmi   televisivi,»   sono sostituite  dalle  seguenti:  «servizi  di  media  audiovisivi  e  di radiofonia,  quali  la  trasmissione  di  programmi  televisivi,  sia lineari che a richiesta,»; le parole: «su  frequenze  terrestri,  via cavo o via satellite» sono sostituite dalle seguenti:  «su  qualsiasi piattaforma di diffusione».   	         	      
                               Art. 2                             Ambito di applicazione      1. Dopo l'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' inserito il seguente:    «Art.  1-bis  (Ambito  di  applicazione).  -  1.  Fatte  salve   le disposizioni di cui all'articolo 1-ter, il presente  testo  unico  si applica a tutti i fornitori di servizi  di  media  audiovisivi  e  di radiofonia in conformita' alle norme di cui ai commi 2 e seguenti.    2. Sono soggetti alla giurisdizione italiana i fornitori di servizi di media audiovisivi e di radiofonia:      a) stabiliti in Italia conformemente al comma 3; ovvero      b) quelli ai quali si applica il comma 4.    3. Un fornitore di servizi di media audiovisivi e di radiofonia  si considera stabilito in Italia nei seguenti casi:      a) il fornitore  ha  la  sua  sede  principale  in  Italia  e  le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese nel territorio italiano;      b) se un fornitore di servizi di media ha la sede  principale  in Italia ma le decisioni editoriali sul servizio di  media  audiovisivo sono prese in un altro Stato membro dell'Unione europea, o viceversa, detto fornitore si considera stabilito in Italia nel caso in cui  sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti  allo svolgimento dell'attivita' di servizio di media audiovisivo.  Se  una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attivita'  di servizio di media audiovisivo opera  sia  in  Italia  sia  nell'altro Stato membro dell'Unione europea, il fornitore si considera stabilito in Italia qualora sul  territorio  italiano  si  trovi  la  sua  sede principale. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attivita' di servizio di media  audiovisivo  non  opera  ne'  in Italia ne' in un altro Stato membro dell'Unione europea, il fornitore si considera stabilito in Italia se questo e' il primo  Stato  membro in cui ha iniziato la sua  attivita'  nel  rispetto  dell'ordinamento giuridico nazionale, purche' mantenga un legame stabile ed  effettivo con l'economia italiana;      c)  se  un  fornitore  di  servizi  di  media  audiovisivi  e  di radiofonia ha la sede  principale  in  Italia  ma  le  decisioni  sul servizio di media  audiovisivo  sono  prese  in  un  Paese  terzo,  o viceversa,  si  considera  stabilito  in  Italia  purche'  una  parte significativa  degli  addetti  allo  svolgimento  dell'attivita'   di servizio di media audiovisivo operi in Italia.    4. I fornitori  di  servizi  di  media  cui  non  si  applicano  le disposizioni del comma 3 si considerano soggetti  alla  giurisdizione italiana nei casi seguenti:      a) se si avvalgono di un collegamento  terra-satellite  (up-link) situato in Italia;      b)  anche  se  non  utilizzano  un  collegamento  terra-satellite situato in Italia, se si avvalgono di una capacita' via satellite  di competenza italiana.    5. Qualora non sia  possibile  determinare  a  quale  Stato  membro dell'Unione europea spetti la giurisdizione conformemente ai commi  3 e 4, si considera soggetto alla giurisdizione italiana  il  fornitore di servizi di media stabilito sul territorio nazionale ai sensi degli articoli da 49  a  54  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione europea.    6. I fornitori di servizi media audiovisivi  appartenenti  a  Stati membri dell'Unione europea sottoposti alla giurisdizione italiana  ai sensi del presente articolo  sono  tenuti  al  rispetto  delle  norme dell'ordinamento  giuridico  italiano  applicabili  ai  fornitori  di servizi di media audiovisivi.».   	         	      
                               Art. 3                          Trasmissioni transfrontaliere      1. L'articolo 36 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' abrogato.    2. Dopo l'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' inserito il seguente:    «Art. 1-ter (Trasmissioni transfrontaliere).  -  1.  Salvi  i  casi previsti  dal  presente  articolo,  e'  assicurata  la  liberta'   di ricezione e non viene ostacolata  la  ritrasmissione  di  servizi  di media  audiovisivi  provenienti  da  Stati  dell'Unione  europea  per ragioni attinenti ai settori coordinati  dalla  direttiva  89/552/CEE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  3  ottobre  1989,  e successive modificazioni.    2.  L'Autorita'  puo'  disporre  la  sospensione   provvisoria   di ricezione o ritrasmissione di radiodiffusioni televisive  provenienti da Stati dell'Unione europea nei seguenti casi  di  violazioni,  gia' commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti:      a)  violazione  manifesta,  seria  e   grave   del   divieto   di trasmissione  di  programmi  che  possano  nuocere  gravemente   allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni,  in  particolare  di programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;      b)  violazione  manifesta,  seria  e   grave   del   divieto   di trasmissione di programmi che possano nuocere allo  sviluppo  fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno  che  la  scelta  dell'ora  di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano  che  i minorenni  che  si  trovano   nell'area   di   diffusione   assistano normalmente a tali programmi;      c)  violazione  manifesta,  seria  e   grave   del   divieto   di trasmissione di programmi che contengano incitamento all'odio  basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalita'.    3. I provvedimenti di cui al comma 2 vengono adottati:      a) previa notifica scritta da parte dell'Autorita'  al  fornitore di servizi di media  audiovisivi  ed  alla  Commissione  europea.  La notifica deve contenere una indicazione delle violazioni  rilevate  e dei provvedimenti che l'Autorita' intende adottare in caso  di  nuove violazioni;      b)  qualora  le  consultazioni  con  lo  Stato  che  effettua  la trasmissione  e  con  la  Commissione  non  abbiano   consentito   di raggiungere una soluzione amichevole entro  un  termine  di  quindici giorni dalla notifica di cui  alla  lettera  a)  e  ove  persista  la pretesa violazione.    4. L'Autorita' puo' disporre la sospensione della ricezione o della trasmissione di servizi di media audiovisivi a richiesta  provenienti da Stati dell'Unione europea qualora ritenga tali provvedimenti sono:      a) necessari per una delle seguenti ragioni:        1) ordine pubblico, in particolare per l'opera di  prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento  di  reati,  anche  in vista della tutela dei minori  e  della  lotta  contro  l'incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione  o  nazionalita',  nonche' contro violazioni della dignita' umana dei singoli individui;        2) tutela della sanita' pubblica;        3) pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale;        4) tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori;      b) relativi a un servizio di media audiovisivi a richiesta lesivo degli obiettivi di cui alla lettera a) o che costituisca  un  rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;      c) proporzionati a tali obiettivi.    5. Fatti salvi i procedimenti giurisdizionali, anche istruttori,  e gli  atti  compiuti  in  un'indagine  penale,  l'Autorita'  adotta  i provvedimenti di cui al comma 4 dopo aver:      a) chiesto allo Stato membro alla cui giurisdizione  e'  soggetto il  fornitore  di  servizi   di   media   audiovisivi   di   prendere provvedimenti e questo non li ha presi o essi non erano adeguati;      b) notificato alla Commissione e allo  Stato  membro  dell'Unione europea alla cui giurisdizione e' soggetto il fornitore di servizi di media audiovisivi la sua intenzione di prendere tali provvedimenti.    6. In caso di urgenza, l'Autorita' puo' derogare alle condizioni di cui al comma 5. In tale caso, i provvedimenti  sono  notificati  alla Commissione  e  allo  Stato  membro  dell'Unione  europea  alla   cui giurisdizione e' soggetto il fornitore di servizi di  media,  insieme ai motivi dell'urgenza.    7. L'Autorita' e' altresi' competente  ad  applicare  l'articolo  3 della direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 1989, come da ultimo modificata dalla direttiva  2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007,  e  ad adottare le misure appropriate a norma di tale articolo.    8. In ipotesi di violazione dei principi fondamentali  del  sistema dei  servizi  di  media  audiovisivi  e  della   radiofonia   e,   in particolare, di violazioni rilevanti ai sensi delle  disposizioni  di cui ai commi 2, lettere da a) a c), e 4, lettera  a),  nonche'  degli articoli 32 e 32-bis, l'Autorita' puo'  disporre  la  sospensione  di ricezione  o  ritrasmissione  di  servizi  di  media  soggetti   alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 4,  ovvero non soggetti alla giurisdizione di alcuno  Stato  membro  dell'Unione europea, ma i cui contenuti o cataloghi, sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico italiano.  A  tale  fine,  ed  a  seguito dell'adozione di  un  formale  richiamo,  l'Autorita'  puo'  altresi' ordinare al fornitore di servizi interattivi associati o  di  servizi di accesso condizionato o all'operatore di rete o  di  servizi  sulla cui  piattaforma  o  infrastruttura  sono  veicolati  programmi,   di adottare ogni misura necessaria ad  inibire  la  diffusione  di  tali programmi o cataloghi al pubblico italiano. In caso  di  inosservanza dell'ordine, l'Autorita' irroga al fornitore di  servizi  interattivi associati o di servizi di accesso  condizionato  o  all'operatore  di rete o di servizi una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro 150,00 ad euro 150.000,00.    9. Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano,  con  i necessari adattamenti, alle trasmissioni  televisive  provenienti  da Stati  parti  della  Convenzione  di  Strasburgo  sulla   televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989, ratificata con  legge  5  ottobre 1991 n. 327, che non sono anche Stati membri dell'Unione europea.».   	         	      
                               Art. 4                                   Definizioni      1. L'articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,  e' sostituito dal seguente:    «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del  presente  testo  unico  si intende per:      a) "servizio di media audiovisivo":        1) un servizio, quale  definito  agli  articoli  56  e  57  del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  che  e'  sotto  la responsabilita' editoriale di un fornitore di servizi media e il  cui obiettivo  principale  e'  la  fornitura  di  programmi  al  fine  di informare, intrattenere o istruire  il  grande  pubblico,  attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto  servizio  di  media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla  lettera  i)  del  presente  articolo  e,  in  particolare,   la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su Internet quale il webcasting e il video quasi su domanda  quale  il  near  video  on demand, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) del presente articolo.    Non rientrano nella definizione di "servizio di media audiovisivo":      i servizi prestati nell'esercizio di attivita' precipuamente  non economiche e che non  sono  in  concorrenza  con  la  radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati  e  i  servizi  consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati  da utenti privati a fini di condivisione o  di  scambio  nell'ambito  di comunita' di interesse;      ogni forma di corrispondenza  privata,  compresi  i  messaggi  di posta elettronica;      i servizi la cui finalita' principale  non  e'  la  fornitura  di programmi;      i  servizi  nei  quali  il  contenuto  audiovisivo  e'  meramente incidentale e non ne costituisce la finalita'  principale,  quali,  a titolo esemplificativo:        a)  i  siti  internet  che  contengono   elementi   audiovisivi puramente  accessori,  come  elementi  grafici  animati,  brevi  spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o  a  un  servizio non audiovisivo;,        b) i giochi in linea;        c) i motori di ricerca;        d) le versioni elettroniche di quotidiani e riviste;        e) i servizi testuali autonomi;        f) i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione  delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna; ovvero        2) una comunicazione commerciale audiovisiva;      b) "fornitore di servizi di media", la persona fisica o giuridica cui e' riconducibile la responsabilita' editoriale della  scelta  del contenuto  audiovisivo  del  servizio  di  media  audiovisivo  e   ne determina  le  modalita'  di  organizzazione;  sono   escluse   dalla definizione di "fornitore di servizi di media" le persone  fisiche  o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilita' editoriale incombe a terzi;      c)  "reti  di   comunicazioni   elettroniche",   i   sistemi   di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o  di instradamento e altre risorse che consentono di  trasmettere  segnali via cavo, via radio, a mezzo di  fibre  ottiche  o  con  altri  mezzi elettromagnetici, comprese le  reti  satellitari,  le  reti  terresti mobili e fisse, a  commutazione  di  circuito  e  a  commutazione  di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate  per  la  diffusione circolare dei  programmi  sonori  e  televisivi,  i  sistemi  per  il trasporto  della  corrente  elettrica,  nella  misura  in  cui  siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti  televisive  via  cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;      d) "operatore di rete",  il  soggetto  titolare  del  diritto  di installazione, esercizio e fornitura di  una  rete  di  comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale,  via  cavo  o via satellite,  e  di  impianti  di  messa  in  onda,  multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che  consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;      e) "programma", una serie di immagini animate, sonore o non,  che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto  o  di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi  di  media,  la  cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Non  si  considerano  programmi  le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.      f) "programmi-dati", i  servizi  di  informazione  costituiti  da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive  e diversi dai programmi  radiotelevisivi,  non  prestati  su  richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e  le  pagine  di dati;      g) "palinsesto televisivo" e "palinsesto radiofonico", l'insieme, predisposto da un'emittente televisiva  o  radiofonica,  analogica  o digitale, di una serie di programmi unificati da un medesimo  marchio editoriale e destinato alla fruizione  del  pubblico,  diverso  dalla trasmissione differita dello stesso  palinsesto,  dalle  trasmissioni meramente ripetitive,  ovvero  dalla  prestazione,  a  pagamento,  di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con possibilita' di acquisto  da  parte  dell'utente  anche  nei  momenti immediatamente antecedenti all'inizio della trasmissione del  singolo programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un  pacchetto di programmi;      h) "responsabilita'  editoriale",  l'esercizio  di  un  controllo effettivo  sia  sulla  selezione  dei  programmi,   ivi   inclusi   i programmi-dati,  sia  sulla  loro  organizzazione  in  un  palinsesto cronologico,   nel   caso   delle   radiodiffusioni   televisive    o radiofoniche, o in  un  catalogo,  nel  caso  dei  servizi  di  media audiovisivi  a  richiesta.  All'interno  del  presente  testo  unico, l'espressione "programmi televisivi" deve  intendersi  equivalente  a quella "palinsesti televisivi" di cui alla lettera g);      i) "servizio di media  audiovisivo  lineare"  o  "radiodiffusione televisiva", un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;      l) "emittente", un fornitore  di  servizi  di  media  audiovisivi lineari, diverso da quelli individuati alle lettere aa) e bb);      m) "servizio di media audiovisivo non lineare", ovvero  "servizio di media audiovisivo a richiesta", un servizio di  media  audiovisivo fornito da un fornitore  di  servizi  di  media  per  la  visione  di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di  servizi  di media;      n) "emittente a carattere comunitario",  l'emittente  che  ha  la responsabilita'  editoriale  nella  predisposizione   dei   programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in  ambito  locale  che  si impegna: a non trasmettere piu' del 5 per cento  di  pubblicita'  per ogni  ora  di   diffusione;   a   trasmettere   programmi   originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21;      o) "programmi originali autoprodotti", i programmi realizzati  in proprio dall'emittente, anche analogica, o dalla sua  controllante  o da sue controllate, ovvero  in  co-produzione  con  altra  emittente, anche analogica;      p) "produttori  indipendenti",  gli  operatori  di  comunicazione europei che svolgono attivita' di produzioni audiovisive  e  che  non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, o  che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, anche analogica;      q) "fornitore di servizi interattivi associati o  di  servizi  di accesso condizionato", il soggetto che  fornisce,  al  pubblico  o  a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione di chiavi numeriche  per  l'abilitazione alla  visione  dei  programmi,  alla  fatturazione  dei  servizi   ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della societa' dell'informazione ai sensi dall'articolo 2 del decreto legislativo  9  aprile  2003,  n.  70,  ovvero  fornisce  una   guida elettronica ai programmi;      r) "accesso condizionato", ogni misura e sistema tecnico in  base ai quali l'accesso in forma intelligibile al  servizio  protetto  sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione  da  parte  del fornitore del servizio di accesso condizionato;      s) "sistema integrato delle comunicazioni", il settore  economico che comprende le seguenti attivita': stampa quotidiana  e  periodica; editoria  annuaristica  ed  elettronica  anche  per  il  tramite   di Internet; radio e servizi di media audiovisivi;  cinema;  pubblicita' esterna;  iniziative  di  comunicazione  di   prodotti   e   servizi; sponsorizzazioni;      t) "servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo",  il  pubblico servizio  esercitato  su  concessione  nel  settore   radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa,  della societa' concessionaria, secondo le modalita' e nei  limiti  indicati dal presente testo unico e dalle altre norme di riferimento;      u)   "ambito   nazionale",    l'esercizio    dell'attivita'    di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale;      v) "ambito locale  radiofonico",  l'esercizio  dell'attivita'  di radiodiffusione sonora, con  irradiazione  del  segnale  fino  a  una copertura massima di quindici milioni di abitanti;      z) "ambito  locale  televisivo",  l'esercizio  dell'attivita'  di radiodiffusione  televisiva  in  uno  o  piu'  bacini,  comunque  non superiori  a  dieci,  anche  non  limitrofi,  purche'  con  copertura inferiore al 50 per cento della popolazione  nazionale;  l'ambito  e' denominato "regionale" o "provinciale" quando il bacino di  esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva e' unico  e  ricade  nel territorio  di  una  sola  regione  o  di  una  sola   provincia,   e l'emittente,  anche  analogica,  non  trasmette  in   altri   bacini; l'espressione   "ambito   locale    televisivo"    riportata    senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in  ambito regionale o provinciale;    aa) "emittente televisiva analogica", il titolare di concessione  o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilita' editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi  e li trasmette secondo le seguenti tipologie:      1) "emittente  televisiva  analogica  a  carattere  informativo", l'emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze  terrestri in   ambito   locale,   che   trasmette,   in   tecnica    analogica, quotidianamente, nelle ore comprese tra le ore 7 e le ore 23 per  non meno di due ore, programmi informativi, di cui  almeno  il  cinquanta per  cento  autoprodotti,   su   avvenimenti   politici,   religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali; tali programmi, per almeno la meta' del tempo, devono riguardare temi e argomenti  di  interesse locale e devono comprendere telegiornali  diffusi  per  non  meno  di cinque giorni alla settimana o, in alternativa, per centoventi giorni a semestre;      2) "emittente  televisiva  analogica  a  carattere  commerciale", l'emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze  terrestri in ambito locale ed in tecnica analogica, senza specifici obblighi di informazione;      3) "emittente  televisiva  analogica  a  carattere  comunitario", l'emittente  per  la  radiodiffusione  televisiva  in  ambito  locale costituita  da  associazione   riconosciuta   o   non   riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro,  che  trasmette  in tecnica  analogica  programmi  originali  autoprodotti  a   carattere culturale,  etnico,  politico  e  religioso,  e  si  impegna:  a  non trasmettere piu' del 5 per cento  di  pubblicita'  per  ogni  ora  di diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il  50  per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21;      4)  "emittente  televisiva  analogica  monotematica  a  carattere sociale", l'emittente per la  radiodiffusione  televisiva  in  ambito locale che trasmette in tecnica analogica e dedica almeno il  70  per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi  di  chiara utilita'  sociale,  quali  salute,   sanita'   e   servizi   sociali, classificabile come vera e propria emittente di servizio;      5)  "emittente  televisiva  analogica   commerciale   nazionale", l'emittente  che  trasmette  in  chiaro  ed  in   tecnica   analogica prevalentemente   programmi   di   tipo   generalista   con   obbligo d'informazione;      6)  "emittente  analogica  di   televendite",   l'emittente   che trasmette in tecnica analogica  prevalentemente  offerte  dirette  al pubblico allo scopo di fornire, dietro  pagamento,  beni  o  servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;    bb)  "emittente  radiofonica",  il  titolare   di   concessione   o autorizzazione  su  frequenze  terrestri  in  tecnica   analogica   o digitale, che ha la responsabilita' dei palinsesti radiofonici e,  se emittente radiofonica analogica, li  trasmette  secondo  le  seguenti tipologie:      1) "emittente radiofonica a carattere comunitario",  nazionale  o locale, l'emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il  30  per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che puo' avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette piu' del 10 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione;  non sono considerati programmi originali autoprodotti le trasmissioni  di brani musicali intervallate  da  messaggi  pubblicitari  o  da  brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione;      2)  "emittente  radiofonica  a  carattere  commerciale   locale", l'emittente senza specifici  obblighi  di  palinsesto,  che  comunque destina almeno il  20  per  cento  della  programmazione  settimanale all'informazione, di cui almeno  il  50  per  cento  all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi; tale limite si  calcola  su non meno di sessantaquattro ore settimanali;      3)   "emittente   radiofonica   nazionale",   l'emittente   senza particolari obblighi, salvo la trasmissione  quotidiana  di  giornali radio;    cc) "opere europee":      1) le opere che rientrano nelle seguenti tipologie:        1.1) le opere originarie di Stati membri;        1.2) le opere originarie di Stati terzi europei che siano parti della convenzione  europea  sulla  televisione  transfrontaliera  del Consiglio  d'Europa,  firmata  a  Strasburgo  il  5  maggio  1989   e ratificata  dalla  legge  5  ottobre  1991,  n.  327  rispondenti  ai requisiti del punto 2);        1.3) le opere co-prodotte nell'ambito di accordi  conclusi  nel settore  audiovisivo  tra  l'Unione  europea  e  paesi  terzi  e  che rispettano le condizioni definite in ognuno di tali accordi;        1.4) le disposizioni di cui ai numeri 1.2) e 1.3) si  applicano a condizione che le opere originarie degli  Stati  membri  non  siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato;      2) le opere di cui ai numeri 1.1) e 1.2)  sono  opere  realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti  in uno o piu' degli Stati di cui ai numeri 1.1) e 1.2) rispondenti a una delle tre condizioni seguenti:        2.1) esse sono realizzate da uno o piu' produttori stabiliti in uno o piu' di tali Stati;        2.2) la produzione delle opere avviene sotto la supervisione  e il controllo effettivo di uno o piu' produttori stabiliti  in  uno  o piu' di tali Stati;        2.3)  il  contributo  dei  co-produttori  di  tali   Stati   e' prevalente nel costo  totale  della  coproduzione  e  questa  non  e' controllata da uno o piu' produttori stabiliti al di  fuori  di  tali Stati;      3) le opere che non sono opere europee ai sensi del numero 1)  ma che sono prodotte nel quadro di accordi  bilaterali  di  coproduzione conclusi tra Stati  membri  e  paesi  terzi  sono  considerate  opere europee a condizione che la quota a carico dei produttori dell'Unione europea nel costo complessivo della produzione  sia  maggioritaria  e che la produzione non  sia  controllata  da  uno  o  piu'  produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri;    dd) "comunicazione commerciale audiovisiva", immagini,  siano  esse sonore o  non,  che  sono  destinate  a  promuovere,  direttamente  o indirettamente, le merci, i  servizi  o  l'immagine  di  una  persona fisica o giuridica che esercita un'attivita' economica e comprendenti la pubblicita' televisiva,  la  sponsorizzazione,  la  televendita  e l'inserimento di prodotti. Tali immagini accompagnano o sono inserite in un programma dietro  pagamento  o  altro  compenso  o  a  fini  di autopromozione;    ee) "pubblicita' televisiva", ogni forma  di  messaggio  televisivo trasmesso dietro  pagamento  o  altro  compenso,  ovvero  a  fini  di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata  o  da  una  persona fisica  nell'ambito   di   un'attivita'   commerciale,   industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo  di  promuovere  la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi,  compresi  i  beni immobili, i diritti e le obbligazioni;    ff) "spot pubblicitario", una forma  di  pubblicita'  televisiva  a contenuto predeterminato, trasmessa dalle  emittenti  radiofoniche  e televisive, sia analogiche che digitali;    gg)   "comunicazione   commerciale   audiovisiva    occulta",    la presentazione orale o visiva di  beni,  di  servizi,  del  nome,  del marchio o delle attivita' di un produttore di beni o di un  fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta  dal fornitore di servizi di media per  perseguire  scopi  pubblicitari  e possa ingannare il pubblico circa la sua natura.  Tale  presentazione si considera intenzionale, in particolare,  quando  e'  fatta  dietro pagamento o altro compenso;    hh) "sponsorizzazione", ogni contributo di  un'impresa  pubblica  o privata o di una persona fisica, non  impegnata  nella  fornitura  di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di servizi o programmi di media audiovisivi al  fine di promuovere  il  proprio  nome,  il  proprio  marchio,  la  propria immagine, le proprie attivita' o i propri prodotti;    ii) "televendita", le offerte dirette trasmesse  al  pubblico  allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi  i  beni immobili, i diritti e le obbligazioni;    ll)  "inserimento  di  prodotti",  ogni  forma   di   comunicazione commerciale  audiovisiva  che  consiste  nell'inserire  o  nel   fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a  un  marchio  cosi'  che appaia all'interno di un programma dietro pagamento o altro compenso;    mm)  "telepromozione",  ogni  forma  di   pubblicita'   consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi,  fatta dall'emittente televisiva o radiofonica, sia analogica che  digitale, nell'ambito di un programma, al  fine  di  promuovere  la  fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;    nn) "Autorita'", l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;    oo) "Ministero", il Ministero dello sviluppo economico.    2. Le definizioni di cui al comma 1 si applicano  per  analogia  ai servizi   radiofonici.   Laddove   non   diversamente    specificato, sponsorizzazione e televendita comprendono anche le attivita'  svolte a mezzo della radiodiffusione sonora.».   	         	      
                               Art. 5                             Garanzie per gli utenti      1. La rubrica del Titolo IV del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' sostituita dalla  seguente:  «Disciplina  dei  servizi  di media audiovisivi e radiofonici». La rubrica del Capo I,  del  Titolo IV, del decreto legislativo 31 luglio 2005,  n.  177,  e'  sostituita dalla seguente: «Disposizioni applicabili a tutti i servizi di  media audiovisivi e radiofonici - Norme a tutela dell'utenza».    2. L'articolo 32 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' sostituito dal seguente:    «Art. 32 (Disposizioni generali). - 1. I fornitori  di  servizi  di media audiovisivi soggetti alla  giurisdizione  italiana  offrono  ai destinatari di un servizio un accesso facile,  diretto  e  permanente almeno alle seguenti informazioni:      a) il nome del fornitore di servizi di media;      b)  l'indirizzo  geografico  di  stabilimento  del  fornitore  di servizi di media;      c) gli estremi  del  fornitore  di  servizi  di  media,  compresi l'indirizzo di posta elettronica o il sito Internet,  che  permettono di contattarlo rapidamente, direttamente ed efficacemente;      d) il  recapito  degli  uffici  dell'Autorita'  e  dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, preposti alla  tutela  degli utenti.    2. Fermo il diritto  di  ciascun  utente  di  riordinare  i  canali offerti sulla televisione digitale nonche' la  possibilita'  per  gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi  e  di  ordinamento  canali, l'Autorita', al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, adotta un apposito piano di  numerazione  automatica dei canali della  televisione  digitale  terrestre,  in  chiaro  e  a pagamento, e stabilisce  con  proprio  regolamento  le  modalita'  di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media  audiovisivi autorizzati alla  diffusione  di  contenuti  audiovisivi  in  tecnica digitale terrestre,  sulla  base  dei  seguenti  principi  e  criteri direttivi in ordine di priorita':      a) garanzia della semplicita' d'uso del  sistema  di  ordinamento automatico dei canali;      b) rispetto  delle  abitudini  e  preferenze  degli  utenti,  con particolare  riferimento  ai  canali  generalisti  nazionali  e  alle emittenti locali;      c)  suddivisione  delle  numerazioni  dei  canali  a   diffusione nazionale, sulla base del criterio della  programmazione  prevalente, in  relazione  ai  seguenti  generi   di   programmazione   tematici: semigeneralisti, bambini e  ragazzi,  informazione,  cultura,  sport, musica, televendite. Nel primo arco di numeri si  dovranno  prevedere adeguati spazi nella numerazione che  valorizzino  la  programmazione delle emittenti locali di qualita' e  quella  legata  al  territorio. Nello stesso arco di numeri non dovranno essere  irradiati  programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di  garantire  il  piu' ampio pluralismo in condizioni di parita' tra i soggetti operanti nel mercato, dovra' essere riservata per  ciascun  genere  una  serie  di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti;      d) individuazione di numerazioni  specifiche  per  i  servizi  di media audiovisivi a pagamento;      e) definizione delle condizioni di  utilizzo  della  numerazione, prevedendo la possibilita', sulla base di accordi,  di  scambi  della numerazione all'interno di uno stesso  genere,  previa  comunicazione alle autorita' amministrative competenti;      f) revisione del piano di numerazione in base allo  sviluppo  del mercato, sentiti i soggetti interessati.    3. Il Ministero, nell'ambito del titolo abilitativo rilasciato  per l'esercizio della  radiodiffusione  televisiva  in  tecnica  digitale terrestre, attribuisce a  ciascun  canale  la  numerazione  spettante sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione adottata dall'Autorita' ai sensi del comma 2 e  stabilisce  le  condizioni  di utilizzo del numero assegnato. L'attribuzione dei numeri ai  soggetti gia' abilitati  all'esercizio  della  radiodiffusione  televisiva  in tecnica digitale terrestre e' effettuata con  separato  provvedimento integrativo dell'autorizzazione.    4.  In  caso  di  mancato  rispetto   della   disciplina   adottata dall'Autorita' ai sensi del comma 2 o delle  condizioni  di  utilizzo del numero assegnato stabilite ai sensi del  comma  3,  il  Ministero dispone  la   sospensione   dell'autorizzazione   a   trasmettere   e dell'utilizzazione del numero assegnato per un  periodo  fino  a  due anni. La sospensione e' adottata  qualora  il  soggetto  interessato, dopo aver  ricevuto  comunicazione  dell'avvio  del  procedimento  ed essere stato invitato a regolarizzare la propria  posizione,  non  vi provveda entro il termine di  sette  giorni.  In  caso  di  reiterata violazione, nei tre anni successivi all'adozione di un  provvedimento di sospensione, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione  a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato.    5. I servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano la  dignita' umana e non contengono alcun incitamento all'odio  basato  su  razza, sesso, religione o nazionalita'.    6. E' favorita la ricezione da parte dei cittadini con  disabilita' sensoriali dei servizi di media audiovisivi da parte dei fornitori di tali servizi. I fornitori di servizi  di  media  audiovisivi,  a  tal fine, prevedono l'adozione di idonee misure, sentite le  associazioni di categoria.    7. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.».   	         	      
                               Art. 6                         Protezione del diritto d'autore      1. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 31  luglio  2005,  n. 177, e' inserito il seguente:    «Art.  32-bis  (Protezione  dei  diritti   d'autore).   -   1.   Le disposizioni del presente testo unico non  sono  in  pregiudizio  dei principi e dei diritti di cui al decreto legislativo 9  aprile  2003, n.   68,   recante    attuazione    della    direttiva    2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti  del  diritto  d'autore  e  dei diritti connessi  nella  societa'  dell'informazione,  e  al  decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140, recante attuazione della direttiva 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprieta'  intellettuale.  I fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi  assicurano  il  pieno rispetto dei principi e dei diritti di cui alla legge 22 aprile 1941, n.  633,  e   successive   modificazioni,   indipendentemente   dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi.    2. I fornitori di servizi di media audiovisivi operano nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, ed in particolare:      a) trasmettono le opere cinematografiche nel rispetto dei termini temporali e delle condizioni concordate con i titolari dei diritti;      b) si astengono  dal  trasmettere  o  ri-trasmettere,  o  mettere comunque a disposizione degli  utenti,  su  qualsiasi  piattaforma  e qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi oggetto  di diritti di  proprieta'  intellettuale  di  terzi,  o  parti  di  tali programmi, senza il consenso di titolari  dei  diritti,  e  salve  le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca.    3. L'Autorita' emana le disposizioni regolamentari  necessarie  per rendere effettiva  l'osservanza  dei  limiti  e  divieti  di  cui  al presente articolo.».   	         	      
                               Art. 7                         Eventi di particolare rilevanza      1. Dopo l'articolo 32-bis del decreto legislativo 31  luglio  2005, n. 177, e' inserito il seguente:    «Art.  32-ter  (Eventi  di  particolare  rilevanza).   -   1.   Con deliberazione dell'Autorita' e' compilata  una  lista  degli  eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la societa' di cui e' assicurata  la  diffusione  su  palinsesti  in  chiaro,  in diretta  o  in  differita.  L'Autorita'  determina  altresi'  se   le trasmissioni televisive di tali eventi debbano essere in diretta o in differita, in forma integrale ovvero parziale. La lista e' comunicata alla  Commissione  europea  secondo  quanto  previsto   dall'articolo 3-undecies  della  direttiva  89/552/CEE  del  3  ottobre  1989,  del Consiglio, come da ultimo modificata dalla direttiva 2007/65/CE,  del Parlamento europeo e del Consiglio.».   	         	      
                               Art. 8                            Brevi estratti di cronaca      1. Dopo l'articolo 32-ter del decreto legislativo 31  luglio  2005, n. 177, e' inserito il seguente:    «Art. 32-quater (Brevi estratti di cronaca). - 1.  Con  regolamento dell'Autorita' sono individuate le modalita' attraverso le quali ogni emittente  televisiva,  anche  analogica,  possa   realizzare   brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico  trasmessi in esclusiva da una emittente televisiva, anche  analogica,  soggetta al presente testo unico.    2. Il regolamento dovra' prevedere, fra l'altro, che:      a) le emittenti televisive, anche analogiche,  possano  scegliere liberamente i brevi estratti a  partire  dal  segnale  dell'emittente televisiva, anche analogica, di trasmissione;      b) venga indicata la fonte del breve estratto;      c)  l'accesso  avvenga  a  condizioni  eque,  ragionevoli  e  non discriminatorie;      d) gli estratti siano utilizzati esclusivamente per  i  notiziari di carattere generale, con esclusione di quelli di intrattenimento;      e) l'accesso dei fornitori di  servizi  di  media  audiovisivi  a richiesta possa essere esercitato solo  se  lo  stesso  programma  e' offerto in differita dallo stesso fornitore;      f) la lunghezza massima dei brevi estratti e i  limiti  di  tempo per la loro trasmissione;      g) l'eventuale  compenso  pattuito  non  deve  superare  i  costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso.».   	         	      
                               Art. 9                                Tutela dei minori      1. La rubrica del Capo II, del Titolo IV, del  decreto  legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' sostituita  dalla  seguente:  «Tutela  dei minori nella programmazione audiovisiva».    2. L'articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' sostituito dal seguente:    «Art. 34 (Disposizioni a tutela dei minori). - 1. Sono  vietate  le trasmissioni  che,  anche  in  relazione  all'orario  di  diffusione, possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico,  psichico  o  morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita  o efferata  ovvero  pornografiche,  salve  le  norme  speciali  per  le trasmissioni ad accesso condizionato, comprese quelle di cui al comma 5, che comunque impongano  l'adozione  di  un  sistema  di  controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione  del  sistema  di protezione tutti i contenuti  di  cui  al  comma  3.  Il  sistema  di classificazione dei contenuti ad accesso condizionato e' adottato  da ciascun fornitore di servizi di  media  audiovisivi  o  fornitore  di servizi ad accesso condizionato, sulla base dei criteri proposti  dal Comitato di applicazione del Codice  media  e  minori,  d'intesa  con l'Autorita', e  approvati  con  decreto  ministeriale.  Entro  trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,   il Comitato di applicazione  del  Codice  media  e  minori  sottopone  i criteri  all'autorita'  ministeriale  competente  che,  apportate  le eventuali modifiche e integrazioni, li  approva  entro  i  successivi trenta giorni. Entro ulteriori trenta giorni, i fornitori di  servizi di media audiovisivi o i fornitori di  servizi  adottano  il  proprio sistema di classificazione, nel rispetto dei  criteri  approvati  con decreto ministeriale.    2. Le trasmissioni delle emittenti  televisive,  anche  analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e  delle  emittenti radiofoniche, non  contengono  programmi  che  possono  nuocere  allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di  trasmissione  o  qualsiasi  altro  accorgimento  tecnico escludano che i minorenni che  si  trovano  nell'area  di  diffusione assistano normalmente a tali programmi; qualora tali programmi  siano trasmessi,  sia  in  chiaro  che  a  pagamento,  essi  devono  essere preceduti   da   un'avvertenza   acustica   ovvero   devono    essere identificati, all'inizio e nel corso della trasmissione, mediante  la presenza di un simbolo visivo.    3. Fermo il rispetto delle norme dell'Unione europea a  tutela  dei minori e di quanto previsto dai commi 1 e 2  del  presente  articolo, dall'articolo 3, nonche' dall'articolo 32, comma 5,  e  dall'articolo 36-bis, la trasmissione, anche a pagamento, dei  film  ai  quali  sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico o che siano stati vietati ai minori di anni diciotto nonche' dei programmi classificabili a visione per soli adulti sulla base del sistema di classificazione di cui al comma  1,  ivi  compresi  quelli forniti a richiesta, e' comunque vietata  dalle  ore  7,00  alle  ore 23,00 su tutte le piattaforme di trasmissione.    4. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono  essere trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, ne'  forniti  a  richiesta, sia integralmente che parzialmente, prima delle ore 22,30 e  dopo  le ore 7,00.    5. L'Autorita', al fine di garantire un adeguato livello di  tutela della dignita' umana e dello sviluppo fisico, mentale  e  morale  dei minori, adotta, con procedure di co-regolamentazione,  la  disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnicamente realizzabili idonei ad escludere che  i  minori  vedano  o  ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 3, fra cui l'uso di numeri di identificazione   personale   e   sistemi   di   filtraggio   o    di identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:      a) il contenuto classificabile a visione non  libera  sulla  base del sistema di classificazione di cui al comma 1 e' offerto  con  una funzione di controllo parentale che inibisce l'accesso  al  contenuto stesso, salva la possibilita' per l'utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice  segreto  che ne renda possibile la visione;      b) il codice  segreto  dovra'  essere  comunicato  con  modalita' riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla  responsabilita' nell'utilizzo  e  nella  custodia   del   medesimo,   al   contraente maggiorenne che stipula il  contratto  relativo  alla  fornitura  del contenuto o del servizio.    6. Le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su  qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e  successive  modificazioni. Le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi  atti  di autoregolamentazione sono recepiti con  decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico, adottato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere  della  Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e  successive modificazioni.    7. Le emittenti televisive, anche analogiche, sono altresi'  tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito  nel  Codice  di  cui  al comma 6, l'applicazione di specifiche  misure  a  tutela  dei  minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore  19,00 e all'interno dei  programmi  direttamente  rivolti  ai  minori,  con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.    8.  L'impiego  di  minori  di   anni   quattordici   in   programmi radiotelevisivi e' disciplinato con regolamento  del  Ministro  dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con il Ministro per le pari opportunita'.    9. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con  il  Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   dispone   la realizzazione  di  campagne  scolastiche  per  un  uso   corretto   e consapevole del mezzo televisivo,  nonche'  di  trasmissioni  con  le stesse finalita' rivolte ai genitori, utilizzando a tale  fine  anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi  in  orari  di  buon ascolto, con particolare  riferimento  alle  trasmissioni  effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.    10. Le quote di riserva  per  la  trasmissione  di  opere  europee, previste   dall'articolo   44   devono   comprendere   anche    opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonche' a  produzioni  e  programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da  parte  dei  minori  e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali  opere e programmi e' determinato dall'Autorita'.    11. L'Autorita' stabilisce  con  proprio  regolamento  da  adottare entro il 30 giugno 2010, la  disciplina  di  dettaglio  prevista  dal comma 5. I fornitori di servizi di media audiovisivi o di servizi  si conformano alla  menzionata  disciplina  di  dettaglio  entro  trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  della Autorita', comunque garantendo che i contenuti di cui trattasi  siano ricevibili  e  fruibili  unicamente  nel  rispetto  delle  condizioni fissate dall'Autorita' ai sensi del comma 5.».   	         	      
                               Art. 10                            Comunicazioni commerciali      1. La rubrica del Capo IV, del Titolo IV, del  decreto  legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' sostituita dalla  seguente:  «Disposizioni sulla pubblicita', le sponsorizzazioni e l'inserimento di prodotti».    2. Dopo l'articolo 36 decreto legislativo 31 luglio 2005,  n.  177, e' inserito il seguente:    «Art.  36-bis  (Principi  generali  in  materia  di   comunicazioni commerciali  audiovisive  e  radiofoniche).  -  1.  Le  comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori  di  servizi  di  media soggetti  alla  giurisdizione   italiana   rispettano   le   seguenti prescrizioni:      a) le  comunicazioni  commerciali  audiovisive  sono  prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le  comunicazioni  commerciali audiovisive occulte;      b)  le  comunicazioni  commerciali  audiovisive  non   utilizzano tecniche subliminali;      c) le comunicazioni commerciali audiovisive:        1) non pregiudicano il rispetto della dignita' umana;        2) non comportano ne'  promuovono  discriminazioni  fondate  su sesso, razza o origine etnica, nazionalita', religione o  convinzioni personali, disabilita', eta' o orientamento sessuale;        3) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;        4) non incoraggiano  comportamenti  gravemente  pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente;      d)  e'  vietata  qualsiasi  forma  di  comunicazione  commerciale audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti a base di  tabacco; le  comunicazioni  commerciali  audiovisive  sono  vietate  anche  se effettuate in forma indiretta mediante utilizzazione di nomi, marchi, simboli o di altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco  o di aziende la cui attivita' principale consiste  nella  produzione  o nella vendita di tali prodotti, quando per forme, modalita'  e  mezzi impiegati ovvero in base a  qualsiasi  altro  univoco  elemento  tale utilizzazione sia idonea a perseguire una finalita' pubblicitaria dei prodotti  stessi.  Al  fine  di  determinare  quale  sia  l'attivita' principale dell'azienda  deve  farsi  riferimento  all'incidenza  del fatturato delle singole attivita' di modo che quella  principale  sia comunque prevalente rispetto a  ciascuna  delle  altre  attivita'  di impresa nell'ambito del territorio nazionale;      e)  le  comunicazioni  commerciali  audiovisive  per  le  bevande alcoliche  non  si   rivolgono   specificatamente   ai   minori   ne' incoraggiano il consumo smodato di tali bevande;      f) sono vietate  le  comunicazioni  commerciali  audiovisive  dei medicinali  e  delle   cure   mediche   che   si   possono   ottenere esclusivamente su prescrizione medica;      g)  le  comunicazioni  commerciali   audiovisive   non   arrecano pregiudizio fisico o morale ai minori. Non esortano pertanto i minori ad acquistare o locare un prodotto o un servizio sfruttando  la  loro inesperienza o credulita', ne' li incoraggiano a  persuadere  i  loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati,  ne' sfruttano la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, ne' mostrano senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose.    2. Il Ministero, d'intesa con l'Autorita' e  sentito  il  Ministero della salute, incoraggia i fornitori di servizi di media ad elaborare codici  di  condotta   concernenti   le   comunicazioni   audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano i programmi per  bambini o vi sono incluse, relative  a  prodotti  alimentari  o  bevande  che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto  nutrizionale o fisiologico, in particolare quelle come i grassi, gli acidi  grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione  eccessiva nella dieta generale non e' raccomandata.    3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.».   	         	      
                               Art. 11                           Interruzioni pubblicitarie      1. L'articolo 37 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' sostituito dal seguente:    «Art.  37  (Interruzioni  pubblicitarie).  -  1.   La   pubblicita' televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare  l'uso  di nuove  tecniche  pubblicitarie,  la  pubblicita'  televisiva   e   le televendite devono essere tenute nettamente distinte  dal  resto  del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali.    2. Gli  spot  pubblicitari  e  di  televendita  isolati,  salvo  se inseriti  in  trasmissioni  di  eventi  sportivi,  devono  costituire eccezioni. La  pubblicita'  televisiva  e  gli  spot  di  televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo  tale che  non  ne  sia  pregiudicata  l'integrita',  tenuto  conto   degli intervalli naturali dello stesso nonche' della sua durata  e  natura, nonche' i diritti dei titolari.    3. L'inserimento di messaggi pubblicitari durante  la  trasmissione di opere teatrali, liriche e musicali e' consentito nel rispetto  dei principi di cui ai  commi  precedenti  e  comunque  negli  intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali.    4.  La  trasmissione   di   notiziari   televisivi,   lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad  esclusione  di serie,  seriali,  romanzi  a  puntate  e  documentari,  puo'   essere interrotta da pubblicita' televisiva ovvero televendite soltanto  una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti.    5. La pubblicita' e la  televendita  non  possono  essere  inserite durante la trasmissione di funzioni  religiose.  La  trasmissione  di programmi  per  bambini  puo'  essere   interrotta   da   pubblicita' televisiva ovvero televendite soltanto una  volta  per  ogni  periodo programmato di almeno trenta minuti, purche'  la  durata  programmata della trasmissione sia superiore a trenta minuti.    6. Alle emittenti televisive, anche analogiche, in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio  nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate  in  interconnessione,  in deroga  alle  disposizioni  di  cui  alla  direttiva  89/552/CEE,   e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause  naturali  delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o  tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per  le  opere  di durata programmata compresa  tra  novanta  e  centonove  minuti  sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni  atto o tempo; per le opere di durata  programmata  uguale  o  superiore  a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie piu' una  interruzione  supplementare  ogni  trenta   minuti   di   durata programmata ulteriore rispetto a centodieci minuti.    7. Ai fini del presente articolo, per durata programmata si intende il tempo  di  trasmissione  compreso  tra  l'inizio  della  sigla  di apertura e la fine della sigla di chiusura del  programma,  al  lordo della pubblicita' inserita, come previsto  nella  programmazione  del palinsesto.    8. Fermo restando il divieto di televendita  di  cure  mediche,  la pubblicita'  radiofonica  e  televisiva  di  strutture  sanitarie  e' regolata  dalla  apposita  disciplina  in  materia   di   pubblicita' sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, come  modificata dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, dalla legge 14 ottobre 1999,  n. 362, nonche' dall'articolo 7, comma 8, della legge 3 maggio 2004,  n. 112, e successive modificazioni.    9.  La  pubblicita'  televisiva  e  la  televendita  delle  bevande alcoliche devono conformarsi ai seguenti criteri:      a) non rivolgersi espressamente ai minori, ne',  in  particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande;      b) non collegare il consumo di alcolici con  prestazioni  fisiche di particolare rilievo o con la guida di automobili;      c)  non  creare  l'impressione  che  il   consumo   di   alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;      d) non indurre a credere  che  le  bevande  alcoliche  possiedano qualita' terapeutiche stimolanti o calmanti o  che  contribuiscano  a risolvere situazioni di conflitto psicologico;      e) non incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato  di  bevande alcoliche  o  presentare  in  una  luce  negativa  l'astinenza  o  la sobrieta';      f) non usare l'indicazione  del  rilevante  grado  alcolico  come qualita' positiva delle bevande.    10. La trasmissione di dati e di  informazioni  all'utenza  di  cui all'articolo 26, comma 3, puo' comprendere  anche  la  diffusione  di inserzioni pubblicitarie.    11. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  altresi' alla  pubblicita'  ed  alle  televendite  trasmesse  dalle  emittenti radiofoniche.».   	         	      
                               Art. 12                             Limiti di affollamento      1. L'articolo 38 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' sostituito dal seguente:    «Art. 38 (Limiti di affollamento). - 1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte  della  concessionaria  del  servizio  pubblico generale radiotelevisivo non puo' eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione  ed  il  12  per  cento  di  ogni  ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al  2  per  cento  nel corso di  un'ora,  deve  essere  recuperata  nell'ora  antecedente  o successiva.    2. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da  parte  delle emittenti in chiaro, anche analogiche, in ambito  nazionale,  diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale  radiotelevisivo, non  puo'  eccedere  il  15  per  cento  dell'orario  giornaliero  di programmazione ed il 18 per cento di una determinata e  distinta  ora d'orologio; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al  2  per cento nel corso dell'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o  successiva.  Un  identico  limite  e'  fissato  per   i   soggetti autorizzati,  ai   sensi   dell'articolo   29,   a   trasmettere   in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con  riferimento  al tempo di programmazione in contemporanea.    3. Il  tempo  massimo  di  trasmissione  quotidiana  dedicato  alla pubblicita' da parte delle emittenti radiofoniche e televisive, anche analogiche, in ambito nazionale,  diverse  dalla  concessionaria  del servizio pubblico generale radiotelevisivo,  e'  portato  al  20  per cento  se  comprende  forme  di  pubblicita'   diverse   dagli   spot pubblicitari come le telepromozioni, fermi restando per le  emittenti televisive i limiti di affollamento giornaliero e orario  di  cui  al comma 2 per gli spot pubblicitari. Per i medesimi soggetti  il  tempo di trasmissione dedicato a tali forme di  pubblicita'  diverse  dagli spot pubblicitari non deve comunque superare un'ora e  dodici  minuti al giorno.    4. In ogni caso la proporzione di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita in una determinata e distinta ora d'orologio  non deve superare il 20 per cento.    5. La trasmissione di spot  pubblicitari  televisivi  da  parte  di emittenti a pagamento, anche analogiche, non puo' eccedere per l'anno 2010 il 16 per cento, per l'anno 2011 il 14 per cento, e, a decorrere dall'anno 2012, il 12 per cento di una  determinata  e  distinta  ora d'orologio; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al  2  per cento nel corso dell'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.    6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 non si  applicano  agli annunci  delle  emittenti,  anche  analogiche,  relativi  ai   propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente  derivati, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti.    7. La trasmissione di messaggi pubblicitari  radiofonici  da  parte delle  emittenti  radiofoniche  diverse  dalla   concessionaria   del servizio pubblico generale radiotelevisivo  non  puo'  eccedere,  per ogni ora di programmazione, rispettivamente il 20 per  cento  per  la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per  cento  per  la radiodiffusione sonora in ambito locale,  il  10  per  cento  per  la radiodiffusione sonora nazionale  o  locale  da  parte  di  emittente radiofonica analogica a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per  cento  nel corso di un'ora, deve essere recuperata  nell'ora  antecedente  o  in quella successiva.    8. Fermo restando il limite di affollamento orario di cui al  comma 7, per le emittenti radiofoniche operanti in ambito locale  il  tempo massimo di trasmissione quotidiana  dedicato  alla  pubblicita',  ove siano comprese forme di pubblicita' diverse dagli spot, e' del 35 per cento.    9. La trasmissione di messaggi  pubblicitari  televisivi  da  parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non puo' eccedere  il  25  per  cento  di  ogni  ora  e  di  ogni  giorno   di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore  al  2 per cento nel  corso  di  un'ora,  deve  essere  recuperata  nell'ora antecedente o successiva.    10. La  pubblicita'  locale  e'  riservata  alle  emittenti,  anche analogiche, e alle emittenti radiofoniche operanti in ambito  locale. I  soggetti  diversi  dalle  emittenti,  anche   analogiche,e   dalle emittenti radiofoniche operanti in  ambito  locale,  ivi  inclusa  la concessionaria del servizio pubblico generale  radiotelevisivo,  sono tenuti a trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e  con identico contenuto su tutti i bacini serviti. Le emittenti televisive e radiofoniche, sia analogiche  che  digitali,  autorizzate  in  base all'articolo  29  possono   trasmettere,   oltre   alla   pubblicita' nazionale, pubblicita' locale diversificata per ciascuna zona oggetto della       autorizzazione,       interrompendo       temporaneamente l'interconnessione.    11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di  pubblicita'  che   impongono   alle   emittenti,   televisive   o radiofoniche, sia analogiche che digitali, di  trasmettere  programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.    12. I messaggi pubblicitari, facenti parte di  iniziative  promosse da  istituzioni,  enti,   associazioni   di   categoria,   produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione  pubblica  nei confronti del libro e della  lettura,  trasmessi  gratuitamente  o  a condizioni di favore da emittenti,  anche  analogiche,  da  emittenti radiofoniche, pubbliche e  private,  e  brevi  messaggi  pubblicitari rappresentati da anteprime  di  opere  cinematografiche  di  prossima programmazione di nazionalita' europea, non sono considerati ai  fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo.    13. Ai fini del presente  articolo,  l'ora  d'orologio  si  computa partendo, per ciascuna giornata di  programmazione,  dall'ora  e  dal minuto di inizio delle  trasmissioni  di  ciascuna  emittente,  anche analogica; per "orario giornaliero di programmazione" si  intende  il tempo che intercorre, per ciascun giorno solare, tra l'inizio  ed  il termine effettivi delle trasmissioni  di  ciascuna  emittente,  anche analogica.».   	         	      
                               Art. 13                                Sponsorizzazioni      1. L'articolo 39 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' sostituito dal seguente:    «Art.  39  (Disposizioni  sui  servizi  di  media   audiovisivi   e radiofonici e sulle  sponsorizzazioni).  -  1.  I  servizi  di  media audiovisivi o i programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:      a) il contenuto e, nel caso di trasmissioni  radiotelevisive,  la programmazione di  una  trasmissione  sponsorizzata  non  possono  in nessun caso essere influenzati  dallo  sponsor  in  maniera  tale  da ledere la responsabilita' e l'autonomia editoriale dei  fornitori  di servizi di media audiovisivi  o  della  concessionaria  pubblica  nei confronti delle trasmissioni;      b)  devono  essere  chiaramente  riconoscibili   come   programmi sponsorizzati  e  indicare  il  nome  o  il  logotipo  dello  sponsor all'inizio o alla fine del programma;      c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.    2. I servizi di media audiovisivi o i programmi non possono  essere sponsorizzati da  persone  fisiche  o  giuridiche  la  cui  attivita' principale consista nella fabbricazione  o  vendita  di  sigarette  o altri prodotti del tabacco ovvero nella fabbricazione  o  vendita  di superalcolici.    3. La  sponsorizzazione  di  servizi  di  media  audiovisivi  o  di programmi da  parte  di  imprese  le  cui  attivita'  comprendano  la produzione o  la  vendita  di  medicinali  e  di  cure  mediche  puo' riguardare la promozione del nome o  dell'immagine  dell'impresa,  ma non puo' promuovere  specifici  medicinali  o  cure  mediche  che  si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica.    4. Le sponsorizzazioni di emittenti, anche  analogiche,  in  ambito locale puo' esprimersi anche  mediante  segnali  acustici  e  visivi, trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi  accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello sponsor e  in  tutte  le forme   consentite   dalla   direttiva   89/552/CEE,   e   successive modificazioni.    5. E' vietata la sponsorizzazione di telegiornali e radiogiornali e di notiziari di carattere politico.    6. E' vietato mostrare il logo di una  sponsorizzazione  durante  i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi.    7. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.».   	         	      
                               Art. 14                                   Televendite      1. All'articolo 40, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:    «2-bis. Le finestre di televendita non concorrono  al  computo  dei limiti di cui all'articolo 38,  sono  chiaramente  identificate  come tali  con  mezzi  ottici  e  acustici  e  hanno  una  durata   minima ininterrotta di quindici minuti. Nel caso della radiofonia la  durata minima e' ridotta a tre minuti.    2-ter. Ai palinsesti dedicati esclusivamente alla pubblicita', alle televendite, ovvero all'autopromozione non  si  applicano  l'articolo 37, commi da 1 a 7, l'articolo 38, comma 2, e l'articolo 44.».   	         	      
                               Art. 15                             Inserimento di prodotti      1. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 31  luglio  2005,  n. 177, e' inserito il seguente:    «Art. 40-bis (Inserimento  di  prodotti).  -  1.  L'inserimento  di prodotti e' consentito nelle opere cinematografiche, in film e  serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, in programmi sportivi  e in programmi di intrattenimento leggero, con esclusione dei programmi per bambini. L'inserimento puo'  avvenire  sia  dietro  corrispettivo monetario ovvero dietro fornitura  gratuita  di  determinati  beni  e servizi, quali aiuti alla produzione e premi,  in  vista  della  loro inclusione all'interno di un programma.    2. I programmi nei  quali  sono  inseriti  prodotti  devono  essere conformi ai seguenti requisiti:      a) il loro contenuto e, nel caso di trasmissioni  televisive,  la loro programmazione non devono essere in alcun  caso  influenzati  in modo da compromettere la responsabilita' e l'indipendenza  editoriale del fornitore di servizi di media;      b) non incoraggiano direttamente l'acquisto  o  la  locazione  di beni  o  servizi,  in  particolare  facendo   specifici   riferimenti promozionali a tali beni o servizi;      c) non danno indebito rilievo ai prodotti in questione.    3. Qualora  il  programma  nel  quale  sono  inseriti  prodotti  e' prodotto ovvero commissionato  dal  fornitore  di  servizi  di  media audiovisivi ovvero da societa' da esso controllata  i  telespettatori devono essere chiaramente informati  dell'esistenza  dell'inserimento di  prodotti  medianti  avvisi   all'inizio   e   alla   fine   della trasmissione,   nonche'    alla    ripresa    dopo    un'interruzione pubblicitaria.    4. E' vietato l'inserimento di prodotti a  base  di  tabacco  o  di sigarette, ovvero di prodotti di imprese la cui principale  attivita' e' costituita dalla produzione  o  vendita  di  prodotti  a  base  di tabacco. E' altresi' vietato l'inserimento di prodotti  medicinali  o di  cure  mediche  che  si   possono   ottenere   esclusivamente   su prescrizione.    5. I produttori, le emittenti, anche analogiche, le  concessionarie di pubblicita'  e  gli  altri  soggetti  interessati,  adottano,  con procedure di auto-regolamentazione,  la  disciplina  applicativa  dei principi  enunciati   nei   commi   precedenti.   Le   procedure   di auto-regolamentazione sono comunicate all'Autorita' che  ne  verifica l'attuazione.».    2. Le disposizioni del presente articolo si applicano unicamente ai programmi prodotti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.   	         	      
                               Art. 16                         Produzione audiovisiva europea      1. L'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' sostituito dal seguente:    «Art. 44 (Promozione della  distribuzione  e  della  produzione  di opere europee). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, favoriscono  lo  sviluppo  e  la  diffusione della produzione audiovisiva europea.    2.  Le  emittenti  televisive,  anche  analogiche,   su   qualsiasi piattaforma di trasmissione, indipendentemente dalla  codifica  delle trasmissioni, riservano alle opere europee la maggior parte del  loro tempo di  trasmissione,  escluso  il  tempo  destinato  a  notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita',  servizi  di teletext e televendite. Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione,  compresa  la  pay  per  view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni,  riservano  ogni anno almeno il 10 per  cento  del  tempo  di  diffusione  alle  opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le  opere  cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo,  indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva una quota  minima  del  20 per cento del tempo di trasmissione alle opere europee  degli  ultimi cinque  anni,  incluse  le  opere  cinematografiche  di   espressione originale italiana ovunque prodotte.    3.  Le  emittenti  televisive,  anche  analogiche,   su   qualsiasi piattaforma   di   trasmissione,   compresa   la   pay   per    view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano il  10 per cento almeno dei propri introiti netti annui, cosi' come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio  di  esercizio  disponibile, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto  di opere europee realizzate da produttori  indipendenti.  Tali  introiti sono quelli che il  soggetto  obbligato  ricava  da  pubblicita',  da televendite, da sponsorizzazioni,  da  contratti  e  convenzioni  con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche  e  da  offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di  cui esso ha la responsabilita' editoriale, inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti  attraverso  piattaforme  diffusive  o  distributive   di soggetti terzi. La percentuale di cui al primo  periodo  deve  essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione, incluse le opere cinematografiche di espressione  originale  italiana ovunque prodotte. La concessionaria del  servizio  pubblico  generale radiotelevisivo destina alle opere europee realizzate  da  produttori indipendenti una quota non inferiore  al  15  per  cento  dei  ricavi complessivi annui derivanti dagli  abbonamenti  relativi  all'offerta radiotelevisiva nonche' i ricavi pubblicitari connessi  alla  stessa, al netto degli introiti derivanti  da  convenzioni  con  la  pubblica amministrazione e dalla vendita di beni  e  servizi;  all'interno  di questa quota, nel contratto di servizio e' stabilita una riserva  non inferiore  al  20  per  cento  da  destinare  alla   produzione,   al finanziamento,   al   pre-acquisto   o    all'acquisto    di    opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento  da  destinare  a  opere  di animazione appositamente prodotte per  la  formazione  dell'infanzia. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro  per i beni e le attivita' culturali,  di  natura  non  regolamentare,  da adottare,  sentite  le  competenti  Commissioni  parlamentari,   sono stabiliti   i   criteri   per   la   qualificazione    delle    opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque  prodotte, nonche' le quote percentuali da riservare a queste ultime nell'ambito delle percentuali indicate al secondo e al terzo periodo del comma  2 e al primo periodo del presente comma, tenendo conto  dello  sviluppo del mercato e della disponibilita' delle stesse.    4. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovono, gradualmente e  tenuto  conto delle condizioni  di  mercato,  la  produzione  di  opere  europee  e l'accesso alle stesse, secondo le modalita'  definite  dall'Autorita' con proprio regolamento da adottare entro tre mesi.    5. L'Autorita' stabilisce con proprio regolamento i criteri per  la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media  audiovisivi,  indipendentemente  dalla codifica delle  trasmissioni,  in  misura  proporzionale  e  comunque connessa alla partecipazione finanziaria delle  fasi  di  sviluppo  e realizzazione dell'opera da parte dei  produttori  indipendenti.  Gli operatori  adottano  le  procedure  di  autoregolamentazione  per  la disciplina dei rapporti tra emittenti televisive,  anche  analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e produttori televisivi, da comunicare alla Autorita', che ne verifica la  rispondenza  a  quanto stabilito dal presente comma.    6. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  alle emittenti televisive, anche analogiche, operanti in ambito locale.    7. L'Autorita' provvede, mediante procedure di co-regolamentazione, alla predisposizione di una disciplina di dettaglio,  sostitutiva  di quella  esistente,  coerente  con  i  principi  di  cui  al  presente articolo, a quelli  di  cui  all'articolo  3-decies  della  direttiva 89/552/CEE  del  3  ottobre  1989   del   Consiglio,   e   successive modificazioni, secondo cui con riferimento ai servizi  audiovisivi  a richiesta la promozione puo' riguardare, fra l'altro,  il  contributo finanziario che tali  servizi  apportano  alla  produzione  di  opere europee e all'acquisizione di diritti sulle stesse o  la  percentuale ovvero il rilievo delle opere europee  nei  cataloghi  dei  programmi offerti dal servizio di media audiovisivo a richiesta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 40-bis.    8. I vincoli di cui al presente articolo sono  verificati  su  base annua dall'Autorita'. Ai fini della verifica annuale  dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente  articolo,  svolta  sulla  base delle  comunicazioni  inviate  da  parte  dei   soggetti   obbligati, l'Autorita' stabilisce con  proprio  regolamento  i  criteri  per  la valutazione delle richieste di concessione  di  deroghe  per  singoli palinsesti o cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in  ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da  pubblicita',  da televendite, da sponsorizzazioni,  da  contratti  e  convenzioni  con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche  e  da  offerte televisive a pagamento, inferiore  all'1  per  cento  o  che  abbiano natura di canali tematici, in quest'ultima ipotesi nonche'  nel  caso di canali generalisti che superano la predetta  soglia  dell'  1  per cento, anche tenendo conto dell'effettiva disponibilita' delle  opere in questione sul mercato.  Il  regolamento  dell'Autorita'  definisce altresi'  le  modalita'  di  comunicazione   dell'adempimento   degli obblighi di cui al presente articolo nel  rispetto  dei  principi  di riservatezza previsti dal codice di cui  al  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in caso di inadempienza.».    2. Il decreto interministeriale di cui al comma 3 dell'articolo  44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come  sostituito  dal comma 1 del presente articolo, e' adottato entro sei mesi dalla  data di entrata in vigore del presente decreto.   	         	      
                               Art. 17                      Norme integrative e di coordinamento      1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:      a) all'articolo 3  la  parola:  «radiotelevisivo»  e'  sostituita dalle  seguenti:  «dei  servizi  di   media   audiovisivi   e   della radiofonia»; dopo le parole:  «dell'informazione»  sono  aggiunte  le seguenti:  «,  la  tutela  dei  diritti  d'autore  e  di   proprieta' intellettuale»; la parola comunitario e'  sostituita  dalle  seguenti «dell'Unione europea»;      b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:    «Art. 4  (Principi  generali  del  sistema  dei  servizi  di  media audiovisivi e della radiofonia a garanzia  degli  utenti).  -  1.  La disciplina  del  sistema  dei  servizi   di   media   audiovisivi   e radiofonici, a tutela degli utenti, garantisce:      a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varieta' di informazioni e di contenuti  offerti  da  una pluralita' di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine  la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di liberta' di concorrenza, delle opportunita' offerte  dall'evoluzione  tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attivita' nel sistema delle comunicazioni;      b)  la   diffusione   di   un   congruo   numero   di   programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro,  garantendo  l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale.    2. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e  degli enti nel settore  radiotelevisivo  e'  effettuato  nel  rispetto  dei diritti, delle liberta' fondamentali, nonche' della  dignita'  umana, con  particolare  riferimento  alla  riservatezza   e   all'identita' personale, in conformita' alla legislazione vigente in materia.»;      c) la rubrica  dell'articolo  5  e'  sostituita  dalla  seguente: «Principi generali del sistema dei servizi  di  media  audiovisivi  e della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza»;      d) all' articolo 5, comma  1,  la  parola:  «radiotelevisivo»  e' sostituita dalle seguenti: «dei servizi di media audiovisivi e  della radiofonia»; alla lettera a), le  parole:  «mercato  radiotelevisivo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sistema  dei  servizi  di  media audiovisivi  e  della  radiofonia»;  alla  lettera  b)   le   parole: «fornitore di  contenuti  televisivi  o  di  fornitore  di  contenuti radiofonici» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di  emittente  o  di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta o di  emittente radiofonica digitale»; e le  parole:  «l'attivita'  di  operatore  di rete, per le attivita' di fornitore  di  contenuti  televisivi  o  di fornitore di contenuti radiofonici oppure  di  fornitore  di  servizi interattivi associati o di  servizi  di  accesso  condizionato»  sono sostituite dalle  seguenti:  «le  attivita'  dianzi  menzionate»;  le parole: «in applicazione della delibera  dell'Autorita'  15  novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284  del 6  dicembre  2001»  sono  soppresse;  le  parole:   «l'autorizzazione all'attivita'  di  fornitore  di  contenuti»  sono  sostituite  dalle seguenti: «l'autorizzazione all'attivita' di emittente o di fornitore di  servizi  di  media  audiovisivi  a  richiesta  o   di   emittente radiofonica digitale» e, in fine,  le  parole:  «o  di  fornitore  di contenuti» sono sostituite dalle seguenti:  «o  di  emittente,  anche radiofonica  digitale,  o  di  fornitore  di  servizi  di   media   a richiesta»; alla lettera d) le parole: «per la fornitura di contenuti televisivi» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  emittente»;  la parola:  «radiofonici»  e'  sostituita  dalle  seguenti:   «emittente radiofonica  digitale»;  e,  in  fine,  le  parole:   «fornitore   di contenuti»  sono  sostituite  dalla   seguente:   «emittente,   anche radiofonica digitale,»; alla lettera e), il numero 1)  e'  sostituito dal seguente: «1) di non  effettuare  discriminazioni  nei  confronti delle emittenti, anche radiofoniche  digitali,  o  dei  fornitori  di servizi di media audiovisivi a richiesta non riconducibili a societa' collegate e controllate, rendendo  disponibili  a  queste  ultime  le stesse informazioni tecniche messe a  disposizione  delle  emittenti, anche radiofoniche digitali, o  dei  fornitori  di  servizi  media  a richiesta riconducibili a societa' collegate  e  controllate;»;  alla lettera e), numero 2), le parole:  «soggetti  autorizzati  a  fornire contenuti»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «emittenti,   anche radiofoniche  digitali,  o  fra  fornitori  di  servizi  di  media  a richiesta»; le parole:  «e  fornitori  indipendenti  di  contenuti  e servizi,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ed  emittenti,  anche radiofoniche digitali, fornitori di servizi di media  a  richiesta  e fornitore di servizi interattivi associati o di  servizi  di  accesso condizionato indipendenti,»; alla lettera e), numero 3),  le  parole: «dai fornitori di contenuti» sono sostituite dalle  seguenti:  «dalle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dai  fornitori  di  servizi media a richiesta»; alla  lettera  f)  le  parole:  «i  fornitori  di contenuti» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «le  emittenti,  anche radiofoniche digitali, e per  i  fornitori  di  servizi  di  media  a richiesta»;  e  le  parole:  «degli  stessi»  sono  sostituite  dalle seguenti: «di programmi»; alla lettera g) le  parole:  «operanti  nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale» sono sostituite dalle seguenti: «, diverse da quelle  che  trasmettono  in tecnica  analogica,  operanti  nei  settori  dei  servizi  di   media audiovisivi o della emittenza radiofonica o dei  servizi  interattivi associati o di servizi di accesso condizionato»; il numero  1)  della lettera  g)  e'  sostituito  dal  seguente:  «1)  l'emittente,  anche radiofonica digitale, o il fornitore di servizi di media a  richiesta che sia anche fornitore di servizi, sia tenuto ad adottare un sistema di contabilita' separata per ciascuna autorizzazione»; il  numero  2) della lettera g) e' sostituito dal seguente « 2)  l'emittente,  anche radiofonica digitale, che sia  anche  operatore  di  rete  in  ambito televisivo  nazionale,  ovvero  fornitore  di   servizi   interattivi associati o di servizi  di  accesso  condizionato,  sia  tenuto  alla separazione societaria. »; alla lettera g), dopo  il  numero  2),  e' aggiunto il seguente: «2-bis) le disposizioni di cui ai numeri  1)  e 2) non si applicano ai soggetti operanti unicamente in ambito  locale su frequenze terrestri»; alla lettera h) le parole: «del fornitore di contenuti radiotelevisivi» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «delle emittenti, anche radiofoniche digitali,»; alla lettera i) le  parole: «per le emittenti radiofoniche e televisive private, per i  fornitori di contenuti in ambito nazionale»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «per le emittenti, anche analogiche, per le  emittenti  radiofoniche, operanti in ambito nazionale»; al numero 1) della lettera i) dopo  le parole:   «radiotelevisive   locali»   e'   aggiunta   la   seguente: «analogiche»;      e) l'articolo 6 e' soppresso;      f) la rubrica  dell'articolo  7  e'  sostituita  dalla  seguente: «Principi generali in materia di informazione e di ulteriori  compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media  audiovisivi  e radiofonici»;      g) all'articolo 7,  comma  1,  le  parole:  «radiotelevisiva,  da qualsiasi  emittente  o  fornitore  di  contenuti  esercitata,»  sono sostituite dalle seguenti: «mediante servizio di media audiovisivo  o radiofonico»; al comma 2, lettera a), dopo la parola:  «opinioni»  le parole «, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari» sono soppresse; al comma 3 le parole: «radiotelevisive ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale» sono sostituite dalle seguenti:  «, anche analogiche e per le emittenti radiofoniche, diverse  da  quelle operanti in ambito locale,»; al comma 5 le parole:  «nella  Comunita' europea» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Unione europea»;      h) all'articolo  8,  comma  2,  le  parole:  «di  radiodiffusione televisiva» sono sostituite dalle seguenti:  «dei  servizi  di  media audiovisivi»; le parole: « titolari di autorizzazione alla  fornitura di  contenuti  destinati  alla  diffusione»  sono  sostituite   dalle seguenti: «abilitati a diffondere i propri contenuti»;      i) la rubrica  dell'articolo  9  e'  sostituita  dalla  seguente: «Ministero dello sviluppo economico»;      l)  all'articolo  9,  comma  2,  le   parole:   «Ministro   delle comunicazioni per il settore radiotelevisivo» sono  sostituite  dalle seguenti: «Ministro  dello  sviluppo  economico  per  i  settori  dei servizi di media audiovisivi e della  radiofonia»;  al  comma  3,  le parole: «nel settore radiotelevisivo» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia»;      m) la rubrica dell'articolo  10  e'  sostituita  dalla  seguente: «Competenze  in  materia  di   servizi   di   media   audiovisivi   e radiodiffusione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;      n) all'articolo 10, comma 1, le parole:  «anche  radiotelevisive» sono sostituite dalle seguenti:  «anche  mediante  servizi  di  media audiovisivi o radiofonici»; al comma 2  le  parole:  «in  materia  di radiotelevisione» sono sostituite  dalle  seguenti:  «in  materia  di servizi di media audiovisivi e radiofonici»;      o) all'articolo 11, comma 1, le parole: «materia radiotelevisiva» sono sostituite dalle seguenti:  «in  materia  di  servizi  di  media audiovisivi e radiofonici»;      p)  all'articolo  12,  comma  1,  lettera  c),  le  parole:  «per fornitore  di  contenuti»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «per emittente, anche radiofonica digitale,»; alla lettera d)  la  parola: «licenza» e' sostituita dalla seguente: «autorizzazione»;      q) all'articolo 15, comma 5, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente periodo: «Il Ministero dello sviluppo economico provvede a uniformare la durata delle autorizzazioni degli operatori di rete rilasciate  ai sensi del presente testo unico con quelle  rilasciate  ai  sensi  del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.»;      r) la rubrica del Capo II, del Titolo III,  e'  sostituita  dalla seguente: «Disciplina  dell'emittente  su  frequenze  terrestri»;  la rubrica   dell'articolo   16   e'    sostituita    dalla    seguente: «Autorizzazione per emittente su frequenze terrestri»;      s) all'articolo 16, comma 1, la parola «televisivi» e' sostituita da quella «audiovisivi». Il comma 3 e' soppresso;      t) all'articolo 17, comma 1, la parola: «contenuti» e' sostituita dalle seguenti: «programmi audiovisivi». Dopo il comma 2 e'  aggiunto il seguente: «2-bis. Con proprio regolamento, l'Autorita' provvede ad uniformare i contributi  previsti  per  le  diffusioni  su  frequenze terrestri in tecnica analogica a quelli previsti per le diffusioni in tecnica digitale. Con il medesimo regolamento,  l'Autorita'  provvede ad uniformare i contributi dovuti dai fornitori di servizi  di  media audiovisivi,   indipendentemente   dalla   rete   di    comunicazione elettronica impiegata.»;      u) nella rubrica dell'  articolo  18  le  parole:  «fornitore  di contenuti televisivi» sono sostituite dalla seguente: «emittente»; al comma 1 dello stesso articolo le parole: «contenuti televisivi»  sono sostituite dalle seguenti: «servizi di media audiovisivi»; al comma 2 le parole: «lettera p)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera z)»; al comma 5 le parole: «fornitore di contenuti» sono sostituite  dalla seguente: «emittente»;      v) nella  rubrica  dell'articolo  19  le  parole:  «fornitore  di contenuti radiofonici» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «emittente radiofonica digitale»; al comma 1 dello stesso  articolo  le  parole: «fornitura di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «prestazione di servizi»;      z) la rubrica del Capo III, del Titolo III, e'  sostituita  dalla seguente: «Disciplina dell'emittente via satellite e  via  cavo».  La rubrica   dell'articolo   20   e'    sostituita    dalla    seguente: «Autorizzazioni alla  prestazione  di  servizi  media  audiovisivi  o radiofonici via satellite»;      aa) l'articolo 20, comma  1,  e'  sostituito  dal  seguente:  «1. L'autorizzazione  alla  prestazione  di  servizi  media   audiovisivi lineari o radiofonici via satellite  e'  rilasciata  dalla  Autorita' sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento.»;      bb) la rubrica dell' articolo 21 e'  sostituita  dalla  seguente: «Autorizzazioni alla prestazione di servizi di  media  audiovisivi  o radiofonici via cavo»;      cc) all'articolo 21, comma 1, le parole: «diffusione di contenuti radiotelevisivi» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «prestazione  di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici»; dopo il comma  1 e' aggiunto, in fine,  il  seguente:  «1-bis.  L'autorizzazione  alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici  su altri mezzi di comunicazione elettronica e' rilasciata dall'Autorita' sulla base della disciplina stabilita  con  proprio  regolamento,  da adottare entro il 30 giugno 2010»;      dd) all'articolo  22,  comma  1,  le  parole:  «ai  fornitori  di contenuti» sono sostituite dalle  seguenti:  «alle  emittenti,  anche radiofoniche digitali, che diffondono»;      ee) dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente Titolo:    «Titolo III (Attivita'). - Capo III-bis (Disciplina  del  fornitore di  servizi  di  media  audiovisivi  a  richiesta).  -  Art.   22-bis (Autorizzazione alla fornitura di  servizi  di  media  audiovisivi  a richiesta). -  1.  L'attivita'  di  fornitore  di  servizi  di  media audiovisivi a richiesta e'  soggetta  al  regime  dell'autorizzazione generale. A tal  fine,  il  richiedente  presenta  all'Autorita'  una dichiarazione di  inizio  attivita'  nel  rispetto  della  disciplina stabilita dalla Autorita' stessa con proprio regolamento.    2. Nel rispetto del presente testo  unico,  l'Autorita'  adotta  il regolamento di cui al comma 1 entro il 30 giugno 2010. Il regolamento individua gli elementi della dichiarazione di inizio  attivita',  con riferimento a qualita' e requisiti del  soggetto,  persona  fisica  o giuridica,  che  svolge  l'attivita',  escluso  ogni  riferimento  ai contenuti dei servizi oggetto dell'attivita' medesima e stabilisce  i modelli  per  la  presentazione   della   dichiarazione   di   inizio attivita'.»;      ff) all'articolo 23, comma 1, secondo  periodo,  dopo  la  parola «emittenti» e' inserita la seguente:  «analogiche»;  al  comma  3  le parole «lettera p)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera z)»;  al comma  4  dopo  la  parola:  «emittenti»  e'  inserita  la  seguente: «analogiche»  e  le  parole:  «lettera  p)»  sono  sostituite   dalle seguenti: «lettera z)»;      gg) all'articolo 25, comma 1, le  parole:  «le  licenze  e»  sono soppresse;      hh)  all'articolo  26,  ai  commi  1  e  2,   dopo   la   parola: «radiotelevisive» e' inserita la seguente: «analogiche»; al  comma  1 le parole:  «alla  fornitura  di  contenuti»  sono  sostituite  dalle seguenti: «per emittente, anche radiofonica digitale,»;      ii)  all'articolo  27,  comma  1,  dopo  le  parole:   «emittenti televisive» e' inserita la seguente: «analogiche»; al comma  5,  dopo le parole  «radiodiffusione  sonora  e  televisiva»  e'  aggiunta  la seguente «analogica»;  dopo  le  parole:  «emittenti  televisive»  e' aggiunta  la  seguente  «analogiche»;  e  in  fine,  dopo  la  parola «emittenti» sono aggiunte le seguenti « radiofoniche analogiche»;  al comma  6  dopo  le  parole  «emittenti»  sono  aggiunte  le  seguenti «analogiche».      ll) all'articolo 28, comma 2, dopo le parole «ciascuna emittente» e' inserita la parola «analogica»;      mm) all'articolo 29, comma 1, dopo la parola «radiotelevisive» e' inserita la seguente: «analogiche»;  al  comma  2,  dopo  la  parola: «locali» e' aggiunta la seguente: «analogiche»; e, in fine,  dopo  la parola: «emittenti» e' aggiunta la seguente: «analogiche»; al comma 3 dopo la parola «radiofoniche» e' aggiunta la seguente:  «analogiche»; e dopo la parola «televisive» e' aggiunta la seguente:  «analogiche»; al comma 6, dopo la parola: «emittenti» sono  aggiunte  le  seguenti: «analogiche, televisive o radiofoniche,»; al comma 7, dopo la parola: «locali»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «analogiche,  televisive   o radiofoniche,»; al comma 8,  dopo  le  parole:  «  interconnesse  tra emittenti» e' aggiunta la seguente: «analogiche»; in fine,  al  comma 8, dopo le parole: «limiti previsti per le emittenti» e' aggiunta  la seguente: «analogiche»;      nn) la rubrica dell'articolo 30  e'  sostituita  dalla  seguente: «Ripetizione di palinsesti radiotelevisivi»; al primo periodo  ed  al terzo periodo del comma 2 del  medesimo  articolo,  dopo  le  parole: «emittenti televisive» e'  aggiunta  la  seguente:  «analogiche»;  in fine, al comma 2, le  parole:  «lettera  q)»  sono  sostituite  dalle seguenti: «lettera aa)»;      oo) la rubrica del Capo V del  Titolo  III  e'  sostituita  dalla seguente: «Disciplina del fornitore di servizi interattivi  associati o di servizi di accesso condizionato»;      pp) dopo l'articolo 32-quater e' inserito il seguente:    «Art. 32-quinquies (Telegiornali e giornali radio. Rettifica). - 1. Ai telegiornali e ai giornali  radio  si  applicano  le  norme  sulla registrazione dei giornali e periodici, contenute negli articoli 5  e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive  modificazioni;  i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo  fine, considerati direttori responsabili.    2. Chiunque si ritenga leso nei suoi  interessi  morali,  quali  in particolare l'onore e la reputazione,  o  materiali  da  trasmissioni contrarie a verita' ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, incluse  la  concessionaria  del  servizio pubblico generale radiotelevisivo, all'emittente  radiofonica  ovvero alle persone da loro delegate al controllo  della  trasmissione,  che sia trasmessa apposita rettifica, purche'  questa  ultima  non  abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilita' penali.    3. La rettifica e' effettuata entro quarantotto ore dalla  data  di ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato  origine  alla lesione  degli  interessi.  Trascorso  detto  termine  senza  che  la rettifica sia stata effettuata,  l'interessato  puo'  trasmettere  la richiesta all'Autorita', che provvede ai sensi del comma 4.    4. Fatta salva la competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria a tutela  dei  diritti  soggettivi,  nel  caso  in   cui   l'emittente, televisiva o radiofonica, analogica o digitale, o  la  concessionaria del servizio pubblico  generale  radiotelevisivo  ritengano  che  non ricorrono  le  condizioni  per  la  trasmissione   della   rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta  la  questione all'Autorita', che si pronuncia nel  termine  di  cinque  giorni.  Se l'Autorita' ritiene fondata la richiesta di rettifica,  quest'ultima, preceduta dall'indicazione  della  pronuncia  dell'Autorita'  stessa, deve essere trasmessa  entro  le  ventiquattro  ore  successive  alla pronuncia medesima.    5. Sono abrogati gli articoli da 5 a 9 del decreto  del  Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255,  attuativi  dell'articolo  10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.»;      qq) all'articolo  33,  comma  1,  le  parole:  «ai  fornitori  di contenuti»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «televisive    o radiofoniche, sia digitali che analogiche,»; in fine,  sono  aggiunte le parole: «Analoga richiesta potra' essere effettuata  ai  fornitori di servizi di media a richiesta, che  dovranno  inserire  i  predetti comunicati nel loro catalogo, dandone adeguato rilievo.»;      rr) all'articolo 35, comma 2, le parole: «all'articolo  4,  comma 1, lettere b) e c)» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dell'articolo 32, comma 2, e dell'articolo 36-bis»; al comma 3 le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di  cui  al  comma  3»;  al comma 4 le parole: «dell'emittente sanzionata» sono sostituite  dalle seguenti: « del soggetto sanzionato»; al comma 4-bis le parole:  «del comma  6-bis  dell'articolo  34»  sono  sostituite  dalle   seguenti: «dell'articolo 35-bis»;      ss) dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente:    «Art. 35-bis  (Valori  dello  sport).  -  1.  Le  emittenti,  anche analogiche,  e  le  emittenti  radiofoniche,  nelle  trasmissioni  di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici,  sono tenute all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro  per  la  gioventu'  e  con  il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  previo  parere   delle Commissioni parlamentari competenti, anche  al  fine  di  contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale  e  rispettosa  dell'avversario,  per  prevenire  fenomeni   di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo  svolgimento di manifestazioni sportive.»;      tt) all'articolo 43, comma  10,  le  parole:  «lettera  l)»  sono sostituite dalle seguenti: «lettera s)»;      uu)  all'articolo  45,  comma   2,   lettera   q),   le   parole: «dell'articolo  4,  comma  2»   sono   sostituite   dalle   seguenti: «dell'articolo 32, comma 3»;      vv) all'articolo 51, comma  1,  lettera  c),  le  parole:  «sulla pubblicita', sponsorizzazioni e televendite di cui agli  articoli  4, comma 1, lettere c) e d), 37, 38, 39  e  40»  sono  sostituite  dalle seguenti: «sulle comunicazioni commerciali  audiovisive,  pubblicita' televisiva   e   radiofonica,   sponsorizzazioni,   televendite    ed inserimento di prodotti di cui agli articoli 36-bis, 37, 38, 39, 40 e 40-bis»; alla lettera h) le parole: «all'articolo 32» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 32-bis»; alla lettera i) le parole: «4, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «32,  comma  2»; al comma 4 e al comma 9 le parole: «o  del  fornitore  di  contenuti» sono sostituite dalle seguenti «, anche analogica,  o  dell'emittente radiofonica»;      zz) all'articolo 53, comma  1,  le  parole:  «per  la  diffusione circolare dei programmi» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  la diffusione di servizi di media audiovisivi e radiofonici».   	         	      
                               Art. 18                       Allineamento dei titoli abilitativi      1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni, per quanto di rispettiva competenza,  e nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 12, 13  e  14  del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, provvedono ad  allineare, secondo  criteri  di  semplificazione  ed  unificazione,   i   titoli abilitativi rilasciati in forza delle delibere dell'Autorita' per  le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n.  435/01/CONS  e  1° marzo 2000, n. 127/00/CONS a quanto previsto dal presente decreto.    2. Laddove non diversamente previsto, entro 180 giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto l'Autorita' adegua i propri regolamenti alla disciplina contenuta nel presente decreto.   	         	      
                               Art. 19                            Disposizioni finanziarie      1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.    2. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento  dei compiti  derivanti  dal  presente  decreto  con  le  risorse   umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.   	         	      
                               Art. 20                                Entrata in vigore      1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana.    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.      Dato a Roma, addi' 15 marzo 2010                                 NAPOLITANO                          Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri                                Ronchi, Ministro per le politiche europee                               Scajola, Ministro dello sviluppo economico                                   Frattini, Ministro degli affari esteri                                         Alfano, Ministro della giustizia                         Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze  Visto, il Guardasigilli: Alfano   	         	      


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