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Programma per gli studenti frequentanti di Lettere 2012/13. Modulo Brogi

Ripubblico qui, con una formattazione piú chiara, il programma d'esame per i frequentanti (Lettere Unifi). n.b.: solo modulo Brogi

Cronache | Elda Brogi | Venerdì, 19 Aprile 2013

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Novità editoriale: Rocco Gianluca Massa, La dura regola di eBay

Il volume, edito da Filodiritto Editore, affronta alcuni temi dell'e-commerce ed in particolare di eBay.

Cronache | Elda Brogi | Venerdì, 14 Dicembre 2012

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Centre for Media Pluralism and Media Freedom -European University Institute (EUI): Call for papers: Media Ownership, Concentration and Transparency

Call for papers: Media Ownership, Concentration and Transparency Centre for Media Pluralism and Media Freedom/RSC Working Paper Series: 'Freedom and Pluralism of the Media, Society and Markets' The Centre for Media Pluralism...

Europa | Elda Brogi | Martedì, 3 Luglio 2012

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Centre for Media Pluralism and Media Freedom -European University Institute (EUI) is inviting submissions for the launch of its working paper series entitled 'Freedom and Pluralism of the Media, Society and Markets"

EU competences in respect of Media Pluralism and Media Freedom RSCAS/CMPF Working paper series: 'Freedom and Pluralism of the Media, Society and Markets' The Centre for Media Pluralism and Media...

Cronache | Elda Brogi | Giovedì, 5 Aprile 2012

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Il diritto nell’era della digital evidence: dall’accesso al dato digitale alla sua effettiva acquisizione

Giovedì 19 maggio 2011, ore 14.00 Il diritto nell’era della digital evidence: dall’accesso al dato digitale alla sua effettiva acquisizione Edificio U6, Aula dottorati di giurisprudenza (2° piano) - Piazza dell'Ateneo Nuovo...

Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 18 Maggio 2011

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La PA su Internet: le regole del Garante per rispettare la privacy di cittadini e dipendenti

La PA su Internet: le regole del Garante per rispettare la privacy di cittadini e dipendenti On line solo informazioni personali indispensabili. Tempi congrui di permanenza in rete. Misure...

Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 11 Aprile 2011

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Digital Agenda: Commission seeks information from 16 Member States on their implementation of the Audiovisual Media Services Directive – specific issues

The European Commission has written to 16 Member States seeking information about their implementation of the Audiovisual Media Services (AVMS) Directive (see IP/11/373). The fact-finding letters are part of the Commission's efforts...

Europa | Elda Brogi | Mercoledì, 30 Marzo 2011

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Approvazione definitiva CAD

22 dicembre 2010: "al termine del Consiglio dei Ministri il ministro Brunetta ha annunciato l’approvazione, in via definitiva, del nuovo Codice dell’amministrazione digitale, che fa seguito al Codice (decreto...

Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 22 Dicembre 2010

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Per gli studenti di Lettere Unifi

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Cronache | Elda Brogi | Venerdì, 26 Novembre 2010

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Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 15 Novembre 2010

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Internazionale | Elda Brogi | Lunedì, 25 Ottobre 2010

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Europa: consultazione sulla implementazione della direttiva sul commercio elettronico

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Europa | Elda Brogi | Lunedì, 18 Ottobre 2010

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Internazionale | Elda Brogi | Venerdì, 9 Luglio 2010

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Tribunale di Bari - Sentenza n. 706 del 14 marzo 2007 Stampa E-mail
Mercoledì 14 Marzo 2007 00:00

Diritto d’autore – utilizzazione sorgenti e commercializzazione software – cessione a terzi – responsabilità dell’autore - non sussiste in assenza di esclusiva
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

SEZIONE QUARTA CIVILE



in persona del dr. Michele Monteleone, quale giudice unico, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3299 dell'anno 1998,

TRA

N. s.n.c. di D. M. & C, in persona del Sig. L. D. M.


- attrice -

CONTRO

C. e c. s.r.l.,

All'udienza del 5.12.2006, la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti, come da verbale in atti.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con atto di citazione notificato in data 15 maggio 1998 la Società N. s.n.c. di D. M. & C, evocava in giudizio la C. e c. s.r.l., per sentirla condannare al risarcimento dei danni a titolo di danno emergente e lucro cessante per l'illegittimo utilizzo del software "FARMAX", nonchè dei suoi cloni "SYSFARM" e "SYSFAR" e "FARMAUP".



Premetteva, infatti, l'attrice di essere proprietaria dei detti programmi e deduceva di aver, quindi, subito a causa della loro utilizzazione da parte della convenuta notevoli danni.



Si costituiva in giudizio la C. e c. S.r.l. contestando nel merito la pretesa azionata, e concludendo per la dichiarazione di inammissibilità nonchè per il rigetto della domanda.



La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale offerta dalle parti e tramite l'assunzione di prova per testi; ritenuta la stessa matura per la decisione, veniva riservata all'udienza del 5.12.2006 sulle conclusioni precisate da entrambe le parti.


MOTIVI DELLA DECISIONE



La domanda è infondata e va disattesa.



Gli elementi documentali acquisiti nel corso del giudizio hanno, infatti confermato l'insussistenza di responsabilità a carico della convenuta.



Va preliminarmente osservato che le vicende per cui è causa sono state oggetto di un giudizio penale conclusosi con sentenza n. 66/2003 del 30.04.2003 resa dalla Corte di Appello di Bari, I Sez. Pen, non impugnata e quindi passata in giudicato che ha assolto i sigg.ri D. C. V., C. D., K. R., P. G., P. F. e R. M. - soci dell'odierna concludente -, per i reati loro contestati, con formula piena perchè " il fatto non sussiste".



I suddetti soci erano stati imputati di essersi impossessati di hardware e software della N. Informatica S.r.l. - oltre che di altro materiale informatico appartenente a quest'ultima -, nonchè dei file sorgenti della procedura "FarmaX" e dei programmi dalla stessa gestiti, in uno, altresì, ai dischetti contenenti la contabilità della N.



I predetti soci erano, altresì, stati imputati del reato di cui agli artt. 10 e 11 del D.lgs 518/1992 (attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore) per aver, a fini di lucro, abusivamente duplicato i programmi, già distribuiti dalla N. Informatica, cedendoli in locazione e/o alienandoli a terzi.



Orbene, la richiesta risarcitoria formulata da parte attrice rinviene, in punto di "an debeatur" dai contestati illeciti penali per i quali i soci della C. e c. S.r.l., come visto, sono stati assolti, con conseguenziale assenza di responsabilità in capo agli stessi anche da un punto di vista civile. A tale proposito va altresì aggiunto che dalla lettura della sentenza della Corte di Appello di Bari, emerge che la stessa, pur accertando l'intervenuta prescrizione dei reati contestati agli appellanti, ha ritenuto, comunque, di doversi pronunciare nel merito, risultando dagli atti l'insussistenza del fatto costituente il reato contestato ed assolvendo, così, con formula piena tutti gli imputati. In punto di diritto è sufficiente a questo punto richiamare il dettato normativo di cui all'art. 652 c.p.p.: "la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato , quanto all'accertamento che il fatto non sussiste nel giudizio civile per il risarcimento del danno" . Nel corso del procedimento penale, è emerso che il programma "FARMAX" è stato ideato e sviluppato dal Dott. K., con il successivo supporto tecnico del Sig. C., entrambi analisti/programmatori di software. Si legge, infatti, nella pronuncia della Corte di Appello di Bari: "... emerge con chiarezza che il K....sia da considerare l'autore del programma Farmax, quantomeno nella sua prima ideazione e realizzazione ( in forma sorgente ed eseguibile); programma che, ovviamente, è stato poi sviluppato ed ampliato da lui stesso, con l'apporto di idee di tutti i partecipanti all'impresa, ed anche (e soprattutto) della clientela, che rappresentava le esigenze professionali a cui si dovevano adeguare le funzionalità del software.. ".



Ed ancora, la stessa Corte, essendo il K. autore del software e, quindi, dei sorgenti, ha evidenziato che quest'ultimo aveva il legittimo possesso e la disponibilità (di fatto e giuridica) dei sorgenti e poteva quindi riutilizzarli nella maniera ritenuta più opportuna, senza che in tale riutilizzo potesse ravvisarsi alcuna indebita duplicazione, non risultando, peraltro, dagli atti, che il suddetto programmatore avesse ceduto alla N. ogni diritto di utilizzazione esclusiva non solo del programma realizzato, ma anche dei suoi sorgenti, che restano invece normalmente nel patrimonio del programmatore che li crea, il quale ben può, secondo la normativa di cui al D.lgs 518/1992, riutilizzarli per creare altri programmi.



Peraltro, proprio l'art. 2 della su richiamata normativa, precisa che oggetto della tutela sono appunto "i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purchè originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la programmazione del programma stesso" .



Da ciò si deduce che il diritto d'autore, in ordine ai programmi per computer non preclude a colui che carpisce l'idea posta alla base di un software, di scrivere programmi simili, variando le procedure di sviluppo dello stesso.



Alla luce di quanto su evidenziato, pertanto, non può dubitarsi della liceità della condotta posta in essere dall'odierna società convenuta - e, quindi, dal Dott. K. quale analista/programmatore della stessa, sulla scorta del fatto che i programmi "simili" oggetto dell'odierno contendere sono stati ideati, sviluppati e programmati dalla stessa persona.



Contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice dunque, può affermarsi che il D. M., non fosse nè l'autore, nè il proprietario del software per cui è causa.



Del resto per completezza di trattazione le tesi affermate in sede penale hanno trovato puntuale conferma nelle risultanze istruttorie del presente giudizio. I testi escussi nel corso dell'espletata prova testimoniale hanno, infatti, tutti dichiarato che ideatore del software per cui è causa fosse il dott. K., unitamente al Sig. C. - confermando le mansioni rivestite da quest'ultimi quali esperti analisti-programmatori - e che i programmi sviluppati dai suddetti non costituivano "cloni" del programma Farmax.



In particolare, il teste Sig. G. D. ha confermato che il D. M. non soltanto si era appropriato di un software ideato e creato dal Dott. K., ma aveva, altresì, diffuso notizie false in ordine ad un probabile fallimento della società N. Informatica S.r.l.;



lo stesso testimone, inoltre, riferiva che il programma SYSFAR, commercializzato dall'odierna società concludente, non era un clone del programma per elaboratore per cui è causa, ma un applicativo "...riscritto dalle stesse persone che hanno scritto il programma precedente venduto dalla N...".



Parimenti il teste Sig.ra D. N. E., escusso all'udienza del 17.06.2003, ha confermato che gli autori del programma FARMAX erano esclusivamente i Sigg.ri C. e K., specificando, altresì, che quest'ultimo all'interno della N. informatica s.r.l, esperto analista, si occupava della creazione di programmi e software; lo stesso teste ha dichiarato, inoltre, che il D. M., pur essendo formalmente amministratore della ridetta società "... non svolgeva alcun altra funzione.." all'interno della stessa.



Alla luce delle dette risultanze istruttorie, quindi, non v'è dubbio che la paternità del software FARMAX sia attribuibile unicamente al Dott. K. ed al Sig. C. e che i programmi successivamente da questi ideati e realizzati, non costituiscono "cloni" del software oggetto dell'odierno contenzioso, bensì legittime evoluzioni e "riscritture" di un progetto ideato originariamente dagli stessi. Non può, dunque, esservi dubbio sulla legittimità dell'utilizzo e della commercializzazione dei software SYSFAR e FARMUP da parte della C. e c. S.r.l..



Alla luce dei motivi che precedono la domanda quindi va disattesa. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.



P.Q.M.



Il Giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 15.05.1998 dalla N. s.n.c. di D. M. & C. nei confronti della C. e c. s.r.l., disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione la rigetta e condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali che liquida in € 8.750,00 di cui € 5.000,00 per onorario, oltre IVA e CAP come per legge.



Così deciso in Bari il 13 marzo 2007.





Giudice Michele Monteleone


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