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Legge Regione Toscana 26 gennaio 2004, n. 1 Stampa E-mail
Lunedì 26 Gennaio 2004 00:00

Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"


pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 30 gennaio 2004

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Finalità

1. La Regione con la presente legge:

a) favorisce il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale;

b) promuove lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza in ambito regionale a fini di progresso sociale e miglioramento della qualità della vita, favorendo la realizzazione personale e professionale nonché forme di cittadinanza attiva.



2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che di fatto impediscono la piena parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, tenendo conto in particolare delle situazioni di disabilità, disagio economico e sociale e diversità culturale.



Articolo 2 Oggetto



1. La presente legge ha ad oggetto la programmazione e la promozione delle attività volte a:



a) realizzare modalità di amministrazione elettronica a fini sia di semplificazione, trasparenza e integrazione dei processi interni, sia di efficienza dei servizi per i cittadini e le imprese;

b) contribuire ad attuare una strategia organica ed unitaria per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.



2. E` altresì oggetto della presente legge la disciplina della Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT), di seguito denominata Rete, quale forma stabile di coordinamento del sistema regionale delle autonomie locali e di cooperazione del sistema stesso con altri soggetti, pubblici e privati, nelle materie di cui al comma 1, nei modi e con i procedimenti previsti al Capo II.



Articolo 3 Definizioni



1. Ai fini della presente legge si intende per:



a) amministrazione elettronica: l’organizzazione delle attività delle pubbliche amministrazioni fondata sull’impiego esteso e integrato delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nello svolgimento delle funzioni e nell’erogazione dei servizi;

b) società dell’informazione e della conoscenza: l’assetto delle società industriali avanzate, basato sulla centralità dell’informazione e della conoscenza quali risorse essenziali per lo sviluppo economico, sociale e culturale;

c) punti di accesso assistito: postazioni per l’accesso in via telematica a servizi pubblici, da utilizzare con l’assistenza di personale addetto;

d) programma a codice sorgente aperto: programma per elaboratore la cui licenza di distribuzione consente all’utente di accedere al codice sorgente per studiarne il funzionamento, apportarvi modifiche, mantenerlo nel tempo, estenderlo e ridistribuirlo;

e) interconnessione di reti: collegamento tra più reti, anche tecnicamente differenti, atto a costituire un sistema integrato in grado di trasferire informazioni e di erogare servizi;

f) interoperabilità dei sistemi: capacità di sistemi tecnicamente differenti di interagire e condividere dati e programmi informatici;

g) cooperazione applicativa: modalità operativa di procedure informatiche diverse che cooperano nello svolgimento di una stessa funzione o di funzioni diverse tra loro correlate;

h) reti civiche unitarie: aggregazioni di soggetti costituite su base territoriale per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione nel territorio di riferimento.



Articolo 4 Principi e criteri guida



1. Nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), la Regione e i soggetti di cui all’articolo 8, comma 2, operano conformandosi ai seguenti principi e criteri guida:



a) sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, valorizzazione e condivisione del patrimonio informativo

pubblico, entrambi da perseguire secondo i modelli di cooperazione istituzionale definiti nella presente legge;

b) valorizzazione, ai fini della presente legge, delle aggregazioni di soggetti costituite su base tematica o

territoriale, comprese le reti civiche unitarie, e dei raccordi con le articolazioni territoriali dell’amministrazione statale;

c) utilizzazione di standard informativi e documentali aperti negli scambi tra amministrazioni pubbliche e con riferimento ai dati da rendere pubblici;

d) rispetto della normativa in materia di tutela delle persone e degli altri oggetti riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché in materia di legittima titolarità dei dati;

e) qualità dei dati in termini di correttezza, aggiornamento, completezza e coerenza, nonché di integrità degli stessi

nella gestione telematica, anche mediante l’adozione di tecniche di marchiatura elettronica e criptazione;

f) salvaguardia della sicurezza dei dati, dei sistemi, delle reti e dei servizi mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate;

g) diffusione di strumenti di identificazione elettronica e di procedure di accesso ai servizi telematici;

h) diffusione di procedure telematiche di acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle specificità e dello sviluppo dei mercati locali;

i) promozione, sostegno ed utilizzo preferenziale di soluzioni basate su programmi con codice sorgente aperto, in osservanza del principio di neutralità tecnologica, al fine di abilitare l’interoperabilità di componenti prodotti da una pluralità di fornitori, di favorirne la possibilità di riuso, di ottimizzare le risorse e di garantire la piena conoscenza del processo di trattamento dei dati.



2. Nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), la Regione e i soggetti di cui all’articolo 8, comma 2, operano conformandosi ai seguenti principi e criteri guida:



a) valorizzazione dei soggetti istituzionali, economici e sociali come produttori d’informazioni e di contenuti condivisi in rete;

b) educazione all’uso consapevole del patrimonio informativo e statistico delle pubbliche amministrazioni;

c) educazione all’uso consapevole della Rete e degli strumenti con particolare riferimento ai vantaggi connessi all’utilizzo di programmi liberi e a codice sorgente aperto;

d) adozione di misure, soluzioni tecnologiche, standard e pratiche di sviluppo che favoriscano l’inclusione sociale, garantendo l`accessibilita`, con specifica attenzione alle diverse abilità e promuovendo l’usabilità dei sistemi informativi;

e) incentivazione, qualificazione e coordinamento dei servizi di rete per uno sviluppo socio-economico equilibrato del territorio regionale, anche attraverso la costituzione di punti di accesso assistito;

f) sostegno alle famiglie, alle scuole e ad altre formazioni sociali nell’acquisizione di concrete possibilità di accesso ai servizi erogati con strumenti tecnologici e telematici;

g) realizzazione di iniziative e adozione di misure rivolte a generare la fiducia degli utenti nei diversi usi della rete;

h) utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione con modalità adeguate a stimolare lo sviluppo economico del territorio in termini di competenza, di qualificazione delle opportunità professionali, di

innovazione e di avanzamento della conoscenza;

i) stimolo alle imprese che operano nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per lo sviluppo di servizi di qualità attraverso procedure di accreditamento nonché di qualificazione e organizzazione della domanda;

l) valorizzazione del complesso delle conoscenze e dei risultati scientifici, al fine di promuovere il trasferimento culturale e tecnologico e l’innovazione sociale e produttiva.



Articolo 5 Trattamento di dati personali



1. La realizzazione di sistemi e servizi informativi pubblici perla promozione e lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza costituisce svolgimento di funzioni istituzionali ai fini del trattamento di dati personali da parte della Regione e degli altri enti del sistema regionale delle autonomie locali.



Articolo 6 Coordinamento delle politiche e delle attività di settore



1. Al fine di garantire il perseguimento coerente degli obiettivi di cui all’articolo 1, la Regione coordina i propri interventi con quelli dello Stato e delle altre regioni mediante la partecipazione ad appositi organismi nazionali, prioritariamente nell’ambito del sistema delle Conferenze previsto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), nonché attraverso strumenti negoziali di attuazione delle politiche di settore.



2. Al fine di assicurare l’esercizio unitario da parte della Regione e dei soggetti di cui all’articolo 8, comma 2, delle funzioni e delle attività collegate alla gestione del patrimonio informativo, all’attuazione dell’amministrazione elettronica e alla promozione della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale, la Regione, nel rispetto delle disposizioni emanate dallo Stato ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera r), della Costituzione, definisce, sulla base di determinazioni assunte dalla Rete, le misure di carattere tecnico a valenza generale alle quali i soggetti di cui all’articolo 8, comma 2, sono tenuti a conformarsi.



Articolo 7 Programmazione regionale e locale



1. Nell’ambito delle politiche definite dal programma regionale di sviluppo e secondo la normativa regionale in materia di programmazione, la Regione adotta il Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale, di seguito denominato Programma, nei modi previsti dalla presente legge.



2. Il Programma, di durata triennale, è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, formulata tenendo conto degli indirizzi e dei documenti programmatici della Rete. Tale Programma contiene:



a) gli interventi a sostegno degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) e lettera b);

b) gli interventi a sostegno della formazione del personale della Regione e degli enti locali, da perseguire preferibilmente in forma stabile;

c) gli interventi a sostegno della gestione e dello sviluppo dell’infrastruttura tecnologica, nonché dei servizi e delle attività della Rete.



3. Il Programma è attuato annualmente attraverso il Piano di attività annuale della Rete di cui all’articolo 17. Per la parte di propria competenza la Giunta regionale approva detto Piano mediante deliberazione che viene comunicata al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali.



4. Per le finalità di cui all’articolo 1 e nel rispetto dei rispettivi ambiti di autonomia gli enti locali coordinano i propri interventi con quelli definiti nella programmazione regionale attraverso la partecipazione alle attività e ai progetti della Rete, nonché attraverso eventuali strumenti negoziali di attuazione.



5. I finanziamenti regionali degli interventi degli enti locali sono graduati, sulla base di criteri condivisi nella Rete, in relazione sia alla congruenza degli interventi stessi con gli atti di programmazione di cui al presente articolo, sia al loro livello di integrazione territoriale e di compartecipazione al finanziamento.



CAPO II DISCIPLINA DELLA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA



Articolo 8 Soggetti della Rete



1. Il presente capo individua e disciplina i soggetti e i procedimenti con i quali si realizza la Rete come definita all’articolo 2, comma 2.



2. Fanno parte della Rete la Regione, gli enti e le agenzie regionali, gli enti e le aziende sanitarie pubbliche e, mediante le convenzioni di cui all’articolo 10, i comuni singoli o associati, le province, i circondari istituiti ai sensi della legislazione regionale vigente, la città metropolitana, le comunità montane.



3. Fanno altresì parte della Rete, mediante le convenzioni di cui all’articolo 10, le università e gli istituti ed enti di ricerca, le amministrazioni periferiche dello Stato, i soggetti del Servizio socio-sanitario regionale, le aziende di servizi pubblici locali le camere di commercio e le altre autonomie funzionali, nonché le categorie economiche, le libere professioni e le altre associazioni.



Articolo 9 Compiti della Regione nella Rete



1. La Regione ha compiti di promozione, cofinanziamento e gestione dell’infrastruttura tecnologica della Rete, ivi compresi i servizi di base e per la cooperazione applicativa. La Regione inoltre, tramite i propri uffici, fornisce ogni altro servizio funzionale allo svolgimento delle attività e al perseguimento degli obiettivi della Rete determinati dal Comitato strategico.



Articolo 10 Convenzioni di adesione alla Rete



1. Le convenzioni di adesione alla Rete sono predisposte dal Comitato strategico di cui all’articolo 13 e sottoscritte dai soggetti di cui all’articolo 8 e dal Presidente della Giunta

regionale o suo delegato.



2. Con la convenzione di cui al comma 1 i soggetti di cui all’articolo 8, comma 2, si impegnano a:



a) adempiere gli obblighi ed oneri informativi stabiliti con leggi o regolamenti dello Stato o della regione secondo le modalità di cui all’articolo 18;

b) fornire l’accesso gratuito ai propri servizi telematici da parte delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale;

c) contribuire con il proprio patrimonio informativo ai processi di e-government nell’interesse e perseguimento degli obiettivi della Rete;

d) realizzare servizi di comunicazione integrati, finalizzati ad aumentare il livello di comunicazione e cooperazione sia tra i soggetti della Rete, sia con altri soggetti esterni;

e) comunicare al Comitato strategico di cui all’articolo 13 le informazioni necessarie per l’istituzione e l’aggiornamento dei servizi centrali di gestione dell’infrastruttura;

f) compartecipare al finanziamento delle attività della Rete nelle forme determinate dalla Rete stessa, salvo il rispetto dell’autonomia di bilancio dei singoli enti;

g) attuare i piani di attività e le decisioni della Rete secondo le norme dei rispettivi ordinamenti;

h) riconoscere al Coordinatore della Rete la funzione di cui all’articolo 14, comma 1.



Articolo 11 Forme organizzative della Rete



1. La Rete opera attraverso le seguenti forme regolate:



a) l’Assemblea;

b) il Comitato strategico;

c) il Coordinatore della Rete;

d) la Direzione tecnico-operativa;

e) l’Osservatorio degli utenti.



Articolo 12 Assemblea



1. L’Assemblea è composta dai rappresentanti dei soggetti aderenti e svolge funzioni di indirizzo generale e proposta in relazione alle attività e ai progetti della Rete.



2. L’Assemblea disciplina la propria organizzazione con atto approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti.



3. L’Assemblea, nella sua componente di cui all’articolo 8, comma 2, disciplina, inoltre, la composizione del Comitato strategico.



Articolo 13 Comitato strategico



1. Il Comitato strategico svolge funzioni d’indirizzo e di direzione delle attività della Rete. Il Comitato promuove le prassi evolutive della Rete e concorda con i soggetti di cui all’articolo 8, comma 3, le modalità della loro partecipazione, anche al fine della definizione delle convenzioni di cui all’articolo 10.



2. Il Comitato, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, è composto da non più di trenta rappresentanti dei soggetti di cui all’articolo 8, comma 2; fanno altresì parte del Comitato un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali e un rappresentante di ciascuna delle associazioni degli enti locali.



3.Il Comitato disciplina il proprio funzionamento e le modalità organizzative con atti approvati dalla maggioranza assoluta dei componenti.



Articolo 14 Coordinatore della Rete



1. Il Coordinatore cura i rapporti della Rete coi soggetti pubblici e privati nei limiti delle decisioni assunte nell’ambito della Rete stessa e coordina l’insieme delle risorse tecniche e organizzative attivate.



2. Il Comitato strategico disciplina le funzioni e le modalità di nomina del Coordinatore della Rete.



3. Ove richiesto dalle competenti commissioni del Consiglio regionale, il Coordinatore è tenuto a fornire ogni informazione relativa alle attività e al funzionamento della Rete.



Articolo 15 Direzione tecnico-operativa



1. La Direzione tecnico-operativa svolge funzioni istruttorie e quelle assegnate per la definizione di standards nell’ambito della Rete, per la sua interconnessione con altre reti, per l`interoperabilita` dei sistemi e la cooperazione applicativa.



2. La Direzione predispone il Piano di attività di cui all’articolo 17 al fine della sua adozione e redige il Documento di monitoraggio annuale delle attività della Rete, in vista della approvazione del Piano stesso.



3. Il Comitato strategico disciplina le funzioni, la composizione, le modalità di nomina e di organizzazione della Direzione tecnico-operativa.



Articolo 16 Osservatorio degli utenti



1. Al fine di favorire l’efficacia dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale, è istituito l’Osservatorio degli utenti presso la Direzione tecnico operativa.



2. Il Comitato strategico disciplina la composizione e le modalità di organizzazione dell’Osservatorio, assicurandone il coordinato rapporto con le altre forme organizzative della Rete e garantendo la partecipazione in esso delle varie componenti di carattere economico e sociale della società civile organizzata, prevedendo modalità di informazione al Consiglio regionale dei risultati delle attività dell’Osservatorio stesso.



Articolo 17 Piano di attività annuale della Rete



1. Il Piano di attività annuale della Rete:



a) definisce le attività di gestione e sviluppo della Rete con riguardo alle infrastrutture, ai servizi e ai contenuti, previa verifica dei risultati conseguiti nell’ambito della Rete stessa;

b) indica gli obiettivi e le azioni di impulso e sostegno per l’attuazione dell’amministrazione elettronica e la promozione della società dell’informazione e della conoscenza;

c) recepisce e raccorda le linee dei progetti concordati e cofinanziati dai soggetti della Rete.



2. Il Piano è adottato dal Comitato strategico ed è successivamente trasmesso, insieme al Documento di monitoraggio di cui all’articolo 15, comma 2, alla Giunta regionale che lo approva secondo la procedura di cui all’articolo 7, comma 3.



Articolo 18 Adempimento di obblighi ed oneri informativi



1. Ai fini dello scambio delle informazioni relative alle funzioni di propria competenza, la Regione, gli enti e le agenzie regionali, gli enti e le aziende sanitarie pubbliche, adempiono in forma elettronica gli obblighi e gli oneri informativi stabiliti con leggi o regolamenti dello Stato o della regione, avvalendosi della Rete e con le modalità operative adottate nell’ambito della stessa ove non diversamente disposto.



Articolo 19 Norma finanziaria



1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede con imputazione alle Unità revisionali di base (UPB) "Innovazione tecnologica, organizzativa e sviluppo risorse umane per l’attuazione delle politiche regionali" n. 146 e n. 141 del bilancio di previsione 2004. Per i successivi esercizi si provvederà con le relative leggi di bilancio.



CAPO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE



Articolo 20 Norme transitorie



1. Gli organismi della Rete già costituita con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 1997, n. 172 (Piano di indirizzo per l’attuazione della Rete telematica regionale) operanti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a svolgere le funzioni fino alla convocazione della prima Assemblea e alla creazione degli organismi corrispondenti istituiti con la presente legge.



2. Sono fatti salvi gli atti di adesione alla Rete sottoscritti prima dell’entrata in vigore della presente legge fino alla sottoscrizione delle convenzioni di cui all’articolo 10.



3. La prima Assemblea è convocata dal Presidente della Giunta regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Articolo 21 Entrata in vigore



1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.



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