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Centre for Media Pluralism and Media Freedom -European University Institute (EUI) is inviting submissions for the launch of its working paper series entitled 'Freedom and Pluralism of the Media, Society and Markets"

EU competences in respect of Media Pluralism and Media Freedom RSCAS/CMPF Working paper series: 'Freedom and Pluralism of the Media, Society and Markets' The Centre for Media Pluralism and Media...

Cronache | Elda Brogi | Giovedì, 5 Aprile 2012

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Il diritto nell’era della digital evidence: dall’accesso al dato digitale alla sua effettiva acquisizione

Giovedì 19 maggio 2011, ore 14.00 Il diritto nell’era della digital evidence: dall’accesso al dato digitale alla sua effettiva acquisizione Edificio U6, Aula dottorati di giurisprudenza (2° piano) - Piazza dell'Ateneo Nuovo...

Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 18 Maggio 2011

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La PA su Internet: le regole del Garante per rispettare la privacy di cittadini e dipendenti

La PA su Internet: le regole del Garante per rispettare la privacy di cittadini e dipendenti On line solo informazioni personali indispensabili. Tempi congrui di permanenza in rete. Misure...

Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 11 Aprile 2011

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Digital Agenda: Commission seeks information from 16 Member States on their implementation of the Audiovisual Media Services Directive – specific issues

The European Commission has written to 16 Member States seeking information about their implementation of the Audiovisual Media Services (AVMS) Directive (see IP/11/373). The fact-finding letters are part of the Commission's efforts...

Europa | Elda Brogi | Mercoledì, 30 Marzo 2011

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Approvazione definitiva CAD

22 dicembre 2010: "al termine del Consiglio dei Ministri il ministro Brunetta ha annunciato l’approvazione, in via definitiva, del nuovo Codice dell’amministrazione digitale, che fa seguito al Codice (decreto...

Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 22 Dicembre 2010

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Per gli studenti di Lettere Unifi

Le slides della parte del corso relativa ad Internet. I temi dell'audiovisivo sono reperibili sul testo di studio.

Cronache | Elda Brogi | Venerdì, 26 Novembre 2010

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Audizioni parlamentari su riforma CAD

Nell'ambito dell'attività parlamentare per il parere sullo schema di decreto legislativo che modifica il Codice dell'amministrazione digitale, la Commissione affari costituzionali della Camera audirà domani 16 novembre alcuni esperti, tra...

Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 15 Novembre 2010

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Consulegis IP newsletter-Summer 2010

La newsletter su intellectual property law di Consulegis, network internazionale di avvocati.

Internazionale | Elda Brogi | Lunedì, 25 Ottobre 2010

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Europa: consultazione sulla implementazione della direttiva sul commercio elettronico

Public consultation on the future of electronic commerce in the internal market and the implementation of the Directive on electronic commerce (2000/31/EC http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/e-commerce_en.htm

Europa | Elda Brogi | Lunedì, 18 Ottobre 2010

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Accordo tra Google e Vividown

Nel noto caso che ha visto Vividown contro Google video per la diffusione del filmato di un disabile, vedi qui,  l'associazione  e la piattaforma di video sharing hanno siglato...

Cronache | Elda Brogi | Venerdì, 24 Settembre 2010

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Nel caso spagnolo che ha visto l'emittente Telecinco accusare You Tube di utilizzo illecito di file relativi ad alcuni show televisivi, importante sentenza di un giudice di Madrid che ha...

Europa | Elda Brogi | Venerdì, 24 Settembre 2010

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Government requests directed to Google and YouTube

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Internazionale | Elda Brogi | Venerdì, 9 Luglio 2010

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Sesto Fiorentino, 11 giugno. Seminario: Reati in azienda e computer forensics

Reati in azienda e computer forensicGuida alle indagini preventive e difensive in ambito aziendale per reati condotti contro o per mezzo di strumenti informatici11 Giugno 2010Novotel, via Tevere, 23 Osmannoro...

Cronache | Elda Brogi | Domenica, 9 Maggio 2010

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Lawrence Lessig alla Camera dei Deputati

Lawrence Lessig alla Camera dei Deputatihttp://www.radioradicale.it/scheda/299126/internet-e-liberta-perche-dobbiamo-difendere-la-rete

Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 15 Marzo 2010

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Il caso Google-Vividown farà ancora discutere dopo la sentenza del tribunale di Milano che ha condannato tre dirigenti di Google per violazione della legge sulla privacy, anche se non per...

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Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2005 Stampa E-mail
Mercoledì 26 Ottobre 2005 00:00

Sui brevetti relativi alle invenzioni biotecnologiche



Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2005 sui brevetti relativi alle invenzioni biotecnologiche

Il Parlamento europeo,



– vista la direttiva 98/44/Ce sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche,

– vista la motivazione del Consiglio allegata alla posizione comune (Ce) n. 19/98 adottata dal Consiglio il 26 febbraio 1998 in vista dell’adozione della direttiva 98/44/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche,

– vista la Convenzione per la protezione dei diritti umani e della dignità dell’essere umano con riguardo alle applicazioni biologiche e mediche: Convenzione sui diritti umani e la biomedicina, firmata a Oviedo nel 1997,

– vista la Convenzione sul brevetto europeo (European patent convention),

– vista la sua risoluzione del 30 marzo 2000 sulla decisione dell’Ufficio europeo dei brevetti concernente il brevetto n. Ep 695351 rilasciato l’8 dicembre 1999,

– vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento sugli sviluppi e le implicazioni del diritto dei brevetti nel settore della biotecnologia e dell’ingegneria genetica – Com(2005) 312 def.,

– visto l’articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,



A. considerando che la biotecnologia rappresenta una delle più importanti tecnologie per l’avvenire e che essa deve pertanto essere supportata da un idoneo quadro politico, che tenga altresì conto degli aspetti etici, ambientali e sanitari,

B. considerando che i brevetti sono necessari per promuovere l’innovazione,

C. considerando che la biotecnologia svolge un ruolo sempre più importante in una vasta gamma di comparti industriali e che la protezione delle invenzioni biotecnologiche sarà certamente di importanza fondamentale per lo sviluppo industriale della Comunità,

D. considerando che nel campo della biotecnologia permangono alcuni problemi specifici che rendono necessario integrare l’attuale normativa generale in materia di brevetti con idonee disposizioni particolari,

E. considerando che la definizione di limiti motivati eticamente riveste un’importanza particolare nel settore delle biotecnologie,

F. considerando che il 2 febbraio 2005 l’Ufficio europeo dei brevetti ha concesso un brevetto (Ep 1257168) che comprende un metodo per la selezione di cellule germinali umane e le cellule germinali stesse,

G. considerando che l’Ufficio europeo dei brevetti ha concesso anche i brevetti europei Ep 1121015 e Ep 1196153, anch’essi riguardanti cellule germinali umane e Ep 1121015 che riguardano addirittura gli embrioni umani congelati,

H. considerando che l’Ufficio europeo dei brevetti ha accolto il ricorso contro il brevetto Ep 695351 (detto "brevetto di Edimburgo") e ha sancito la non brevettabilità delle cellule embriostaminali umane,

I. considerando che tale decisione è stata a sua volta impugnata, per cui la situazione giuridica rimane tuttora incerta,
L. considerando che la direttiva 98/44/Ce consente di brevettare il Dna umano solo in relazione a una funzione, ma che non è chiaro se il campo d’applicazione del brevetto si limiti solo a detta funzione o se possa estendersi ad altre funzioni,

M. considerando che, secondo la prima relazione presentata a norma dell’articolo 16, lettera c), la questione da esaminare è quella di stabilire se i brevetti su sequenze genetiche (sequenze di Dna) debbano essere autorizzati secondo il modello classico della richiesta di brevetto, in virtù del quale il primo inventore più rivendicare un’invenzione che copre possibili impieghi futuri di tale sequenza, o se il brevetto vada ristretto in modo che possa essere rivendicato unicamente l’uso dichiarato nella richiesta di brevetto (tutela basata sugli scopi),
N. considerando che una concessione eccessivamente generosa di brevetti può soffocare l’innovazione,

O. considerando che l’opinione pubblica deve essere pienamente informata e che l’Unione deve svolgere un ruolo guida nella promozione del dibattito pubblico,

P. considerando che per produrre cellule embriostaminali bisogna distruggere embrioni e non è ammesso il brevetto di tecnologie comportanti la distruzione di embrioni o il loro uso per fini commerciali o industriali in base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera c) della direttiva,

Q. considerando che l’articolo 6 della direttiva esclude la clonazione di esseri umani e che il Consiglio ha chiarito nella sua motivazione indirizzata al Parlamento che tale divieto di brevettazione non si limita a coprire la clonazione riproduttiva e che l’espressione "essere umano" comprende la fase embrionale,

1. appoggia le biotecnologie in quanto tecnologie del futuro e ritiene che sia importante disporre di quadro politico idoneo a supporto delle stesse, tenendo conto altresì degli aspetti etici, ambientali e sanitari;

2. ritiene che la brevettazione delle invenzioni biotecnologiche secondo una normativa comune europea sia un’importante condizione preliminare affinché questa tecnologia proiettata verso il futuro possa essere sostenuta in maniera appropriata in Europa;

3. sostiene il proseguimento della ricerca sulle cellule staminali ed altre possibilità di migliorare la salute umana ma sottolinea la sua posizione di principio sull’applicazione della biotecnologia agli esseri umani, in particolare il rifiuto di interventi sulla linea germinale umana, il rifiuto della clonazione dell’essere umano a qualunque fase del suo sviluppo e il rifiuto della ricerca sugli embrioni umani, poiché comporta la distruzione dell’embrione;
4. ritiene che la direttiva 98/44/Ce fornisca al riguardo un quadro di riferimento adeguato nella maggior parte dei casi, ma che essa lascia tuttora insolute talune questioni importanti come quella della brevettabilità del Dna umano;

5. invita l’Ufficio europeo dei brevetti e gli Stati membri a concedere brevetti sul Dna umano solo in presenza di un’applicazione concreta e limitando il brevetto a tale applicazione, in modo che altri utilizzatori possano utilizzare e brevettare la stessa sequenza di Dna per altre applicazioni (tutela basata sugli scopi);

6. invita la Commissione a studiare se tale interpretazione della Direttiva sia perseguibile per mezzo di una raccomandazione agli Stati membri o se sia necessario un emendamento all’articolo 5 della Direttiva;

7. ribadisce che nessuna considerazione relativa alla ricerca può scavalcare quella della dignità della vita umana;
8. prende atto dell’istituzione di un gruppo informale di consulenti sulle implicazioni etiche delle biotecnologie, come annunciato nella prima relazione redatta a norma dell’articolo 16, lettera c), incaricato di analizzare aspetti di rilievo attinenti alle invenzioni biotecnologiche e di consigliare la Commissione in merito alla preparazione delle future relazioni;

9. osserva che le cellule germinali non sono brevettabili in quanto sono parte del corpo umano e che il brevetto Ep 1257168 potrebbe pertanto costituire una violazione della direttiva;

10. esprime la sua profonda preoccupazione davanti a qualsiasi progetto volto a introdurre metodi per la selezione del sesso degli esseri umani;

11. sottolinea che il brevetto Ep 1257168 rappresenta una violazione della direttiva in quanto brevetta cellule germinali umane (che sono parte del corpo umano e certamente non sono inventate);

12. osserva che chiunque può opporsi a un brevetto, conformemente all’articolo 99, paragrafo 1 della Convenzione sul brevetto europeo;

13. decide di chiedere alla Commissione europea di presentare rapidamente un’obiezione al brevetto Ep 1257168;
14. invita l’Ufficio europeo dei brevetti, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri a collaborare con il Parlamento europeo per confermare che la direttiva 98/44/Ce esclude la brevettabilità di ogni forma di clonazione umana;

15. ribadisce che la produzione di cellule embriostaminali implica la distruzione di embrioni umani e quindi il brevetto di processi che implicano cellule embriostaminali o cellule sviluppate da cellule staminali di embrioni umani è contrario all’articolo 6, paragrafo 2, lettera c) della Direttiva;

16. prende atto delle conclusioni della seconda relazione riguardante il campo di applicazione dei brevetti e la brevettabilità delle cellule staminali;

17. invita la Commissione ad analizzare attentamente, nella prossima relazione, la corretta applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva;

18. invita la Commissione a continuare a seguire l’evolvere della questione, tenendo conto sia degli aspetti etici che del potenziale impatto sull’accessibilità dell’assistenza sanitaria e sulla sua sostenibilità sotto il profilo dei costi, nonché sulla competitività;

19. sollecita l’Ufficio europeo dei brevetti, in considerazione della delicatezza dell’argomento, a costituire un nuovo servizio incaricato di verificare i brevetti sensibili dal punto di vista etico, prima che vengano rilasciati;

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri e all’Ufficio europeo dei brevetti.


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