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Centre for Media Pluralism and Media Freedom -European University Institute (EUI) is inviting submissions for the launch of its working paper series entitled 'Freedom and Pluralism of the Media, Society and Markets"

EU competences in respect of Media Pluralism and Media Freedom RSCAS/CMPF Working paper series: 'Freedom and Pluralism of the Media, Society and Markets' The Centre for Media Pluralism and Media...

Cronache | Elda Brogi | Giovedì, 5 Aprile 2012

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Il diritto nell’era della digital evidence: dall’accesso al dato digitale alla sua effettiva acquisizione

Giovedì 19 maggio 2011, ore 14.00 Il diritto nell’era della digital evidence: dall’accesso al dato digitale alla sua effettiva acquisizione Edificio U6, Aula dottorati di giurisprudenza (2° piano) - Piazza dell'Ateneo Nuovo...

Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 18 Maggio 2011

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La PA su Internet: le regole del Garante per rispettare la privacy di cittadini e dipendenti

La PA su Internet: le regole del Garante per rispettare la privacy di cittadini e dipendenti On line solo informazioni personali indispensabili. Tempi congrui di permanenza in rete. Misure...

Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 11 Aprile 2011

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Digital Agenda: Commission seeks information from 16 Member States on their implementation of the Audiovisual Media Services Directive – specific issues

The European Commission has written to 16 Member States seeking information about their implementation of the Audiovisual Media Services (AVMS) Directive (see IP/11/373). The fact-finding letters are part of the Commission's efforts...

Europa | Elda Brogi | Mercoledì, 30 Marzo 2011

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Approvazione definitiva CAD

22 dicembre 2010: "al termine del Consiglio dei Ministri il ministro Brunetta ha annunciato l’approvazione, in via definitiva, del nuovo Codice dell’amministrazione digitale, che fa seguito al Codice (decreto...

Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 22 Dicembre 2010

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Per gli studenti di Lettere Unifi

Le slides della parte del corso relativa ad Internet. I temi dell'audiovisivo sono reperibili sul testo di studio.

Cronache | Elda Brogi | Venerdì, 26 Novembre 2010

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Audizioni parlamentari su riforma CAD

Nell'ambito dell'attività parlamentare per il parere sullo schema di decreto legislativo che modifica il Codice dell'amministrazione digitale, la Commissione affari costituzionali della Camera audirà domani 16 novembre alcuni esperti, tra...

Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 15 Novembre 2010

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Consulegis IP newsletter-Summer 2010

La newsletter su intellectual property law di Consulegis, network internazionale di avvocati.

Internazionale | Elda Brogi | Lunedì, 25 Ottobre 2010

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Europa: consultazione sulla implementazione della direttiva sul commercio elettronico

Public consultation on the future of electronic commerce in the internal market and the implementation of the Directive on electronic commerce (2000/31/EC http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/e-commerce_en.htm

Europa | Elda Brogi | Lunedì, 18 Ottobre 2010

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Accordo tra Google e Vividown

Nel noto caso che ha visto Vividown contro Google video per la diffusione del filmato di un disabile, vedi qui,  l'associazione  e la piattaforma di video sharing hanno siglato...

Cronache | Elda Brogi | Venerdì, 24 Settembre 2010

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Nel caso spagnolo che ha visto l'emittente Telecinco accusare You Tube di utilizzo illecito di file relativi ad alcuni show televisivi, importante sentenza di un giudice di Madrid che ha...

Europa | Elda Brogi | Venerdì, 24 Settembre 2010

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Government requests directed to Google and YouTube

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Internazionale | Elda Brogi | Venerdì, 9 Luglio 2010

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Sesto Fiorentino, 11 giugno. Seminario: Reati in azienda e computer forensics

Reati in azienda e computer forensicGuida alle indagini preventive e difensive in ambito aziendale per reati condotti contro o per mezzo di strumenti informatici11 Giugno 2010Novotel, via Tevere, 23 Osmannoro...

Cronache | Elda Brogi | Domenica, 9 Maggio 2010

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Lawrence Lessig alla Camera dei Deputati

Lawrence Lessig alla Camera dei Deputatihttp://www.radioradicale.it/scheda/299126/internet-e-liberta-perche-dobbiamo-difendere-la-rete

Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 15 Marzo 2010

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Google-Vividown. Condannati 3 dirigenti di Google

Il caso Google-Vividown farà ancora discutere dopo la sentenza del tribunale di Milano che ha condannato tre dirigenti di Google per violazione della legge sulla privacy, anche se non per...

Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 24 Febbraio 2010

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Ministero delle comunicazioni, Decreto 8 gennaio 2007 Stampa E-mail
Lunedì 08 Gennaio 2007 00:00

Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia


Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 269, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.» ed in particolare l'art. 14-quater inserito dall'art. 19, comma 1, della legge 6 febbraio 2006, n. 38;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante «Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 38 «Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività alla rete Internet;



Decreta:



Art. 1. Oggetto e definizioni



1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia istituito ai sensi dell'art. 14-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) fornitore di connettività alla rete Internet: ogni soggetto che consente all'utente l'allacciamento alla rete internet ovvero ad altre reti di comunicazione elettronica o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi di comunicazione elettronica;

b) Centro: Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia istituito ai sensi dell'art. 14-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38;

c) sito: spazio virtuale su rete Internet raggiungibile con diversi protocolli che diffonde materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori;

d) inibizione: l'attività del fornitore di connettività alla rete Internet, finalizzata all'impedimento dell'accesso ai siti segnalati dal Centro.



Art. 2. Aspetti organizzativi della sicurezza presso i fornitori di connettività alla rete Internet



1. I fornitori di connettività alla rete Internet adottano un modello organizzativo che consenta la conoscibilità ed il trattamento delle pertinenti informazioni solo al personale autorizzato, preventivamente comunicato al Centro. Attivano altresì idonei meccanismi di presidio che garantiscono la sicurezza e la riservatezza delle informazioni trattate.



Art. 3. Sicurezza dei flussi informativi di scambio con il Centro

1. Il Centro provvede a comunicare ai fornitori di connettività alla rete Internet di cui all'elenco fornito dal Ministero delle comunicazioni la lista dei siti cui applicare gli strumenti di filtraggio in maniera da garantire l'integrità, la riservatezza e la certezza del mittente del dato trasmesso.

2. I fornitori di connettività alla rete Internet sono tenuti a procedere alle inibizioni entro 6 ore dalla comunicazione, fornendo la comunicazione dell'avvenuto oscuramento al Centro, secondo i criteri di cui al comma 1, ferme restando in ogni caso le competenze dell'Autorità giudiziaria.

3. Il Centro, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, provvederà a indicare ai fornitori di connettività alla rete Internet le modalità con cui effettuare la comunicazione di cui al comma 2.



Art. 4. Livelli di inibizione



1. I siti segnalati dal Centro possono essere inibiti al livello minimo di nome a dominio ovvero a livello di indirizzo IP ove segnalato in via esclusiva.



Art. 5. Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio



1. I fornitori di connettività alla rete Internet installano gli strumenti di filtraggio in base alle caratteristiche tecniche ed in particolare alla gerarchia della porzione di rete da loro amministrata. I fornitori di connettività alla rete Internet devono informare, altresì, il Centro ed il Ministero delle comunicazioni dell'avvenuta attivazione degli strumenti di filtraggio conformi ai requisiti di cui al presente decreto entro i termini indicati all'art. 8.

2. La funzione di inibizione del sistema di filtraggio si basa sul blocco delle richieste di accesso ai livelli indicati all'art. 4.

3. Il filtro opera esclusivamente sulla lista dei siti fornita dal Centro e deve avere le seguenti caratteristiche:

a) garantire l'impossibilità di accedere e di apportare modifiche non autorizzate all'elenco dei siti inibiti;

b) permettere l'inibizione dei siti segnalati indipendentemente dalla codifica dei caratteri utilizzata;

c) escludere che i fornitori di connettività alla rete Internet siano autorizzati, ai fini del presente decreto e salvo i casi espressamente previsti dalle leggi vigenti, al trattamento dei dati relativi agli accessi effettuati dai singoli utenti.

4. La funzione di inibizione dei sistemi di filtraggio è indipendente, in particolare:

a) dalle caratteristiche e dalle tecnologie dei sistemi e delle risorse impiegate dall'utente;

b) dal linguaggio a marcatori usato nelle pagine web e dal tipo dei file presenti;

c) dal linguaggio script usato per le pagine web generate dinamicamente.



Art. 6. Sanzioni amministrative



1. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale dei fornitori di connettività alla rete Internet, le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 14-quater della legge 3 agosto 1998, n. 269 come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38 sono punite con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000 da parte degli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni.

2. Nel caso di violazione delle disposizioni richiamate al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. I competenti Uffici della Polizia postale e delle comunicazioni che hanno accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, presentano rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'Ispettorato territoriale del luogo in cui è stata commessa la violazione.



Art. 7. Rimozione del blocco di un sito segnalato dal Centro



1. Il Centro segnala ai fornitori di connettività alla rete Internet, con le medesime forme di cui all'art. 3, la cessazione delle esigenze che impediscono l'accesso ad un sito, in precedenza oggetto di blocco.

2. I fornitori di connettività alla rete Internet procedono alla rimozione delle inibizioni entro 12 ore dalla comunicazione del Centro.



Art. 8. Disposizioni transitorie e finali



1. I fornitori di connettività alla rete Internet si dotano degli strumenti di filtraggio conformi ai requisiti previsti dall'art. 5 ed attivano rispettivamente:

a) entro 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, gli strumenti di filtraggio necessari ad inibire l'accesso ai siti identificati mediante il nome a dominio così come previsto dall'art. 4;

b) entro 150 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, gli strumenti di filtraggio necessari ad inibire l'accesso ai siti identificati anche mediante l'indirizzo IP così come previsto dall'art. 4.

2. Dopo sei mesi dall'approvazione del presente decreto, e poi con cadenza semestrale, il Ministero delle comunicazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le innovazioni e le tecnologie ed il Ministero dell'interno - Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia, procedono:

a) alla verifica dei risultati ottenuti dalle attività regolate dal presente decreto;

b) alla verifica delle tecnologie adottate e della loro congruenza con gli scopi della legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante «Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet».

3. All'esito dei risultati delle verifiche, il Ministro delle comunicazioni e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione potranno procedere, sentiti i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività alla rete Internet, a modifiche del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Roma, 8 gennaio 2007



Il Ministro delle comunicazioni

Gentiloni Silveri

Il Ministro per le riforme e le innovazioni

nella pubblica amministrazione

Nicolais

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2007

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive,

registro n. 1, foglio n. 37


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