Teutas - Diritto & Tecnologia

Notizie

Centre for Media Pluralism and Media Freedom -European University Institute (EUI) is inviting submissions for the launch of its working paper series entitled 'Freedom and Pluralism of the Media, Society and Markets"

EU competences in respect of Media Pluralism and Media Freedom RSCAS/CMPF Working paper series: 'Freedom and Pluralism of the Media, Society and Markets' The Centre for Media Pluralism and Media...

Cronache | Elda Brogi | Giovedì, 5 Aprile 2012

Leggi

Il diritto nell’era della digital evidence: dall’accesso al dato digitale alla sua effettiva acquisizione

Giovedì 19 maggio 2011, ore 14.00 Il diritto nell’era della digital evidence: dall’accesso al dato digitale alla sua effettiva acquisizione Edificio U6, Aula dottorati di giurisprudenza (2° piano) - Piazza dell'Ateneo Nuovo...

Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 18 Maggio 2011

Leggi

La PA su Internet: le regole del Garante per rispettare la privacy di cittadini e dipendenti

La PA su Internet: le regole del Garante per rispettare la privacy di cittadini e dipendenti On line solo informazioni personali indispensabili. Tempi congrui di permanenza in rete. Misure...

Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 11 Aprile 2011

Leggi

Digital Agenda: Commission seeks information from 16 Member States on their implementation of the Audiovisual Media Services Directive – specific issues

The European Commission has written to 16 Member States seeking information about their implementation of the Audiovisual Media Services (AVMS) Directive (see IP/11/373). The fact-finding letters are part of the Commission's efforts...

Europa | Elda Brogi | Mercoledì, 30 Marzo 2011

Leggi

Approvazione definitiva CAD

22 dicembre 2010: "al termine del Consiglio dei Ministri il ministro Brunetta ha annunciato l’approvazione, in via definitiva, del nuovo Codice dell’amministrazione digitale, che fa seguito al Codice (decreto...

Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 22 Dicembre 2010

Leggi

Per gli studenti di Lettere Unifi

Le slides della parte del corso relativa ad Internet. I temi dell'audiovisivo sono reperibili sul testo di studio.

Cronache | Elda Brogi | Venerdì, 26 Novembre 2010

Leggi

Audizioni parlamentari su riforma CAD

Nell'ambito dell'attività parlamentare per il parere sullo schema di decreto legislativo che modifica il Codice dell'amministrazione digitale, la Commissione affari costituzionali della Camera audirà domani 16 novembre alcuni esperti, tra...

Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 15 Novembre 2010

Leggi

Consulegis IP newsletter-Summer 2010

La newsletter su intellectual property law di Consulegis, network internazionale di avvocati.

Internazionale | Elda Brogi | Lunedì, 25 Ottobre 2010

Leggi

Europa: consultazione sulla implementazione della direttiva sul commercio elettronico

Public consultation on the future of electronic commerce in the internal market and the implementation of the Directive on electronic commerce (2000/31/EC http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/e-commerce_en.htm

Europa | Elda Brogi | Lunedì, 18 Ottobre 2010

Leggi

Accordo tra Google e Vividown

Nel noto caso che ha visto Vividown contro Google video per la diffusione del filmato di un disabile, vedi qui,  l'associazione  e la piattaforma di video sharing hanno siglato...

Cronache | Elda Brogi | Venerdì, 24 Settembre 2010

Leggi

Vittoria di You Tube su Telecinco

Nel caso spagnolo che ha visto l'emittente Telecinco accusare You Tube di utilizzo illecito di file relativi ad alcuni show televisivi, importante sentenza di un giudice di Madrid che ha...

Europa | Elda Brogi | Venerdì, 24 Settembre 2010

Leggi

Government requests directed to Google and YouTube

Government requests directed to Google and YouTube

Internazionale | Elda Brogi | Venerdì, 9 Luglio 2010

Leggi

Sesto Fiorentino, 11 giugno. Seminario: Reati in azienda e computer forensics

Reati in azienda e computer forensicGuida alle indagini preventive e difensive in ambito aziendale per reati condotti contro o per mezzo di strumenti informatici11 Giugno 2010Novotel, via Tevere, 23 Osmannoro...

Cronache | Elda Brogi | Domenica, 9 Maggio 2010

Leggi

Lawrence Lessig alla Camera dei Deputati

Lawrence Lessig alla Camera dei Deputatihttp://www.radioradicale.it/scheda/299126/internet-e-liberta-perche-dobbiamo-difendere-la-rete

Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 15 Marzo 2010

Leggi

Google-Vividown. Condannati 3 dirigenti di Google

Il caso Google-Vividown farà ancora discutere dopo la sentenza del tribunale di Milano che ha condannato tre dirigenti di Google per violazione della legge sulla privacy, anche se non per...

Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 24 Febbraio 2010

Leggi
100%
-
+
4
Show options

Login Utente



Newsletter - Iscriviti




Potrebbe interessare anche...

Nessuna articolo correlato
Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109 Stampa E-mail
Mercoledì 18 Giugno 2008 00:00

Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;

Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati;

Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non si e' espressa nel termine previsto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'interno e della difesa;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per utente: qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, senza esservi necessariamente abbonata;

b) per dati relativi al traffico: qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione, ivi compresi i dati necessari per identificare l'abbonato o l'utente;

c) per dati relativi all'ubicazione: ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, ivi compresi quelli relativi alla cella da cui una chiamata di telefonia mobile ha origine o nella quale si conclude;

d) per traffico telefonico: le chiamate telefoniche, incluse le chiamate vocali, di messaggeria vocale, in conferenza e quelle basate sulla trasmissione dati, purche' fornite da un gestore di telefonia, i servizi supplementari, inclusi l'inoltro e il trasferimento di chiamata, la messaggeria e i servizi multimediali, inclusi i servizi di messaggeria breve, servizi mediali avanzati e servizi multimediali;

e) per chiamata senza risposta: la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, non seguita da un'effettiva comunicazione, in quanto il destinatario non ha risposto ovvero vi e' stato un intervento del gestore della rete;

f) per identificativo dell'utente: l'identificativo unico assegnato a una persona al momento dell'abbonamento o dell'iscrizione presso un servizio di accesso internet o un servizio di comunicazione internet;

g) per indirizzo di protocollo internet (IP) univocamente assegnato: indirizzo di protocollo (IP) che consente l'identificazione diretta dell'abbonato o utente che effettua comunicazioni sulla rete pubblica.

2. Ai fini del presente decreto si applicano, altresi', le ulteriori definizioni, non ricomprese nel comma 1, elencate nell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito denominato: «Codice».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 132 del Codice

1. All'articolo 132 del Codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «ventiquattro mesi» sono inserite le seguenti: «dalla data della comunicazione», le parole: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,» sono soppresse e le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dalla data della comunicazione»;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni.»;

c) i commi 2, 4 e 4-bis sono abrogati;

d) il comma 5 e' cosi' modificato:

1) all'alinea, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e le parole: «volti anche a» sono sostituite dalle seguenti: «volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualita', sicurezza e protezione dei dati in rete, nonche' a»;

2) le lettere b) e c) sono soppresse;

3) alla lettera d) le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».

Art. 3.

Categorie di dati da conservare per gli operatori di telefonia e di comunicazione elettronica

1. Le categorie di dati da conservare per le finalita' di cui all'articolo 132 del Codice sono le seguenti:

a) i dati necessari per rintracciare e identificare la fonte di una comunicazione:

1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia mobile:

1.1 numero telefonico chiamante;

1.2 nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente registrato;

2) per l'accesso internet:

2.1 nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente registrato a cui al momento della comunicazione sono stati univocamente assegnati l'indirizzo di protocollo internet (IP), un identificativo di utente o un numero telefonico;

3) per la posta elettronica:

3.1 indirizzo IP utilizzato e indirizzo di posta elettronica ed eventuale ulteriore identificativo del mittente;

3.2 indirizzo IP e nome a dominio pienamente qualificato del mail exchanger host, nel caso della tecnologia SMTP ovvero di qualsiasi tipologia di host relativo ad una diversa tecnologia utilizzata per la trasmissione della comunicazione;

4) per la telefonia, invio di fax, sms e mms via internet:

4.1 indirizzo IP, numero telefonico ed eventuale altro identificativo dell'utente chiamante;

4.2 dati anagrafici dell'utente registrato che ha effettuato la comunicazione;

b) i dati necessari per rintracciare e identificare la destinazione di una comunicazione:

1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia mobile:

1.1 numero composto, ovvero il numero o i numeri chiamati e, nei casi che comportano servizi supplementari come l'inoltro o il trasferimento di chiamata, il numero o i numeri a cui la chiamata e' trasmessa;

1.2 nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente registrato;

2) per la posta elettronica:

2.1 indirizzo di posta elettronica, ed eventuale ulteriore identificativo, del destinatario della comunicazione;

2.2 indirizzo IP e nome a dominio pienamente qualificato del mail exchanger host (nel caso della tecnologia SMTP), ovvero di qualsiasi tipologia di host (relativamente ad una diversa tecnologia utilizzata), che ha provveduto alla consegna del messaggio;

2.3 indirizzo IP utilizzato per la ricezione ovvero la consultazione dei messaggi di posta elettronica da parte del destinatario indipendentemente dalla tecnologia o dal protocollo utilizzato;

3) telefonia, invio di fax, sms e mms via internet:

3.1 indirizzo IP, numero telefonico ed eventuale altro identificativo dell'utente chiamato;

3.2 dati anagrafici dell'utente registrato che ha ricevuto la comunicazione;

3.3 numero o numeri a cui la chiamata e' trasmessa, nei casi di servizi supplementari come l'inoltro o il trasferimento di chiamata;

c) i dati necessari per determinare la data, l'ora e la durata di una comunicazione:

1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia mobile, data e ora dell'inizio e della fine della comunicazione;

2) per l'accesso internet :

2.1 data e ora (GMT) della connessione e della disconnessione dell'utente del servizio di accesso internet, unitamente all'indirizzo IP, dinamico o statico, univocamente assegnato dal fornitore di accesso internet a una comunicazione e l'identificativo dell'abbonato o dell'utente registrato;

3) per la posta elettronica:

3.1 data e ora (GMT) della connessione e della disconnessione dell'utente del servizio di posta elettronica su internet ed indirizzo IP utilizzato, indipendentemente dalla tecnologia e dal protocollo impiegato;

4) per la telefonia, invio di fax, sms e mms via internet:

4.1 data e ora (GMT) della connessione e della disconnessione dell'utente del servizio utilizzato su internet ed indirizzo IP impiegato, indipendentemente dalla tecnologia e dal protocollo usato;

d) i dati necessari per determinare il tipo di comunicazione:

1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia mobile: il servizio telefonico utilizzato;

2) per la posta elettronica internet e la telefonia internet:

il servizio internet utilizzato;

e) i dati necessari per determinare le attrezzature di comunicazione degli utenti o quello che si presume essere le loro attrezzature:

1) per la telefonia di rete fissa, numeri telefonici chiamanti e chiamati;

2) per la telefonia mobile:

2.1 numeri telefonici chiamanti e chiamati;

2.2 International Mobile Subscriber Identity (IMSI) del chiamante;

2.3 International Mobile Equipment Identity (IMEI) del chiamante;

2.4 l'IMSI del chiamato;

2.5 l'IMEI del chiamato;

2.6 nel caso dei servizi prepagati anonimi, la data e l'ora dell'attivazione iniziale della carta e l'etichetta di ubicazione (Cell ID) dalla quale e' stata effettuata l'attivazione;

3) per l'accesso internet e telefonia, invio di fax, sms e mms via internet:

3.1 numero telefonico chiamante per l'accesso commutato (dial-up access);

3.2 digital subscriber line number (DSL) o un altro identificatore finale di chi e' all'origine della comunicazione;

f) i dati necessari per determinare l'ubicazione delle apparecchiature di comunicazione mobile:

1) etichetta di ubicazione (Cell ID) all'inizio della comunicazione;

2) dati per identificare l'ubicazione geografica della cella facendo riferimento alle loro etichette di ubicazione (Cell ID) nel periodo in cui vengono conservati i dati sulle comunicazioni.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri per le politiche europee, dello sviluppo economico, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, possono essere specificati, ove si renda necessario anche al fine dell'adeguamento all'evoluzione tecnologica e nell'ambito delle categorie di dati di cui alle lettere da a) ad f) del comma 1, i dati da conservare.

Art. 4.

Autorita' di controllo ed informazioni di tipo statistico

1. All'articolo 154 comma 1, lettera a), del Codice, sono aggiunte, infine, le parole: «e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico».

2. I fornitori di servizi di cui al presente decreto entro il 30 giugno, inviano annualmente al Ministero della giustizia, per il successivo inoltro alla Commissione europea, le informazioni relative:

a) al numero complessivo dei casi in cui sono state forniti i dati relativi al traffico telefonico o telematico alle autorita' competenti conformemente alla legislazione nazionale applicabile;

b) al periodo di tempo trascorso fra la data della memorizzazione dei dati di traffico e quella della richiesta da parte delle autorita' competenti;

c) ai casi in cui non e' stato possibile soddisfare le richieste di accesso ai dati.

Art. 5.

Sanzioni

1. Dopo l'articolo 162 del Codice e' inserito il seguente:

«Art. 162-bis. (Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico). 1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, che puo' essere aumentata sino al triplo in ragione delle condizioni economiche dei responsabili della violazione.».

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa o l'incompleta conservazione dei dati ai sensi dell'articolo 132, commi 1 e 1-bis, del Codice, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 che puo' essere aumentata fino al triplo in ragione delle condizioni economiche dei responsabili della violazione. Nel caso di assegnazione di indirizzo IP che non consente l'identificazione univoca dell'utente o abbonato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro, che puo' essere aumentata fino al triplo in ragione delle condizioni economiche dei responsabili della violazione. Le violazioni sono contestate e le sanzioni sono applicate dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. La disposizione dell'articolo 132, comma 1-bis, del Codice, introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera b), ha effetto decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. L'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e' abrogato.

5. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che offrono servizi di accesso a internet (Internet Acces Provider) assicurano la disponibilita' e l'effettiva univocita' degli indirizzi di protocollo internet entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 maggio 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Maroni, Ministro dell'interno
La Russa, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Alfano




Aggiungi questo articolo ai tuoi social bookmarks preferiti
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
 

Ultimi Documenti

ECJ, Sabam c Netlog C‑360/10

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 16 febbraio 2012 (*) «Società dell’informazione – Diritto di autore – Internet – Prestatore di servizi di hosting – Trattamento delle informazioni memorizzate su una...

Corte di Giustizia Europea | Elda Brogi | Giovedì, 16 Febbraio 2012

Leggi

SENTENZA N. 17211 UD. 31 MARZO 2011 - DEPOSITO DEL 3 MAGGIO 2011

REATI CONTRO LA PERSONA – REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE - DETENZIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO - AGGRAVANTE DELL'INGENTE QUANTITA' - CONFIGURABILITA' - CONDIZIONI Con la decisione in esame la Corte,...

Cassazione Penale | Elda Brogi | Mercoledì, 30 Novembre 2011

Leggi

ECJ - Scarlet Extended SA v Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), C 70/10

  JUDGMENT OF THE COURT (Third Chamber) 24 November 2011 (*) (Information society – Copyright – Internet – ‘Peer-to-peer’ software – Internet service providers – Installation of a system for filtering electronic...

Corte di Giustizia Europea | Elda Brogi | Venerdì, 25 Novembre 2011

Leggi

ECJ 25 october 2011, Joined Cases C 509/09 and C 161/10 Publication of information on the internet – Adverse effect on personality rights – Place where the harmful event occurred or may occur

  JUDGMENT OF THE COURT (Grand Chamber) 25 October 2011 (*) (Regulation (EC) No 44/2001 – Jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters – Jurisdiction ‘in matters relating to...

Corte di Giustizia Europea | Elda Brogi | Sabato, 5 Novembre 2011

Leggi

Conseil Constitutionel 16 sept 2011-responsabilité pénale des divers acteuts de la comunication par voie électronique

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 juin 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité...

Corti Europee | Elda Brogi | Martedì, 11 Ottobre 2011

Leggi

ECJ, 28 july 2011, C-403/10, Mediaset/Commission

JUDGMENT OF THE COURT (Third Chamber) 28 July 2011 (*) (Appeal – Subsidies granted by the Italian Republic to promote the purchase of digital decoders – Non-inclusion of decoders for the...

Corte di Giustizia Europea | Elda Brogi | Venerdì, 16 Settembre 2011

Leggi

SENTENZA DELLA ECJ (Grande Sezione) 12 luglio 2011, L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L’Oréal (UK) Ltd contro eBay et al

«Marchi – Internet – Offerta in vendita, in un mercato online destinato ai consumatori nell’Unione, di prodotti contrassegnati da un marchio destinati, dal titolare, ad essere venduti negli Stati...

Corte di Giustizia Europea | Elda Brogi | Sabato, 3 Settembre 2011

Leggi

AGCOM - Consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica

Schema di regolamento in materia di diritto d'autore nelle reti di comunicazione elettronica sottoposto a consultazione.  

Autorità garanzie nelle comunicazioni | Elda Brogi | Venerdì, 22 Luglio 2011

Leggi

Audizione VII Comm Senato presidente AGCOM Calabrò del 21 luglio 2011 -diritto d'autore ed internet

Il testo dell'audizione  

Autorità garanzie nelle comunicazioni | Elda Brogi | Venerdì, 22 Luglio 2011

Leggi

Tribunale Roma - Sentenza sul caso "About Elly"

La sezione Proprietà Intellettuale del Tribunale di Roma ribaltato una precedente decisione che chiedeva a Yahoo! Italia di identificare ed eliminare tutti i link a copie illegali online del film...

Tribunale Civile | Elda Brogi | Venerdì, 22 Luglio 2011

Leggi

ONU - Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression

  Human Rights Council Seventeenth session Agenda item 3 Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development A/HRC/17/27 Report...

Altri | Elda Brogi | Venerdì, 22 Luglio 2011

Leggi

OSCE - REPORT Freedom of Expression on the Internet

  Organization for Security and Co-operation in Europe The Office of the Representative on Freedom of the Media REPORT Freedom of Expression on the Internet Study of legal provisions and...

Altri | Elda Brogi | Venerdì, 22 Luglio 2011

Leggi

Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue

  Human Rights Council Seventeenth session Agenda item 3 Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development Report of...

Altri | Elda Brogi | Martedì, 14 Giugno 2011

Leggi

CEDU-Editorial Board of Pravoye Delo and Shtekel v. Ukraine

  The Court, having had regard to the important role the Internet played for media activities generally, and for the exercise of the freedom of expression, found that the absence...

Corte Europea Diritti Umani | Elda Brogi | Giovedì, 12 Maggio 2011

Leggi

Office of the United States Trade Representative (USTR), “Special 301” Report

"The “Special 301” Report is an annual review of the global state of intellectual property rights (IPR) protection and enforcement, which the Office of the United States Trade Representative...

Altri | Elda Brogi | Martedì, 3 Maggio 2011

Leggi
100%
-
+
4
Show options

Prossimi Appuntamenti

There are no upcoming events currently scheduled.
View Full Calendar
Add New Event