Seppur non più
"freschissime" si segnalano, per l'importanza e la peculiarità del tema
trattato, due decisioni inedite del Tribunale di Firenze ( Decreto 22 Novembre
2002 e Sentenza 14-24 Marzo 2003 n. 382), con le quali i giudici del lavoro
fiorentini hanno preso posizione su una questione che vede intrecciarsi il
diritto sindacale con l'ICT.
La
questione sottoposta al vaglio dei giudici fiorentini è, in sintesi, la
seguente: se sia consentito ad un dipendente, dirigente sindacale con regolare
permesso, trasmettere comunicati sindacali tramite la rete aziendale di posta
elettronica (c.d. "volantinaggio telematico").
La
vicenda prende le mosse da un ricorso (ex art. 28 legge n. 300/70) presentato
da un'organizzazione sindacale che lamentava l'antisindacalità della condotta
di un datore di lavoro consistita nel comminare ad un proprio dipendente la
sanzione del richiamo verbale per aver quest'ultimo inviato, da un computer
esterno all'azienda, all'indirizzo individuale di posta elettronica che
l'azienda aveva fornito - per ragioni esclusivamente di servizio - a ciascun
dipendente, un comunicato sindacale.
Secondo
l'associazione sindacale ricorrente, essendo detta attività assimilabile ad un
volantinaggio telematico sarebbe, in quanto tale, tutelata dall'art. 26 legge
300/70, norma che consente lo svolgimento di attività di proselitismo
all'interno dei luoghi di lavoro a condizione che non rechi pregiudizio al
normale svolgimento dell'attività aziendale.
Il
primo giudice investito della questione, pur ritenendo che, in effetti, la
distribuzione di comunicati di contenuto sindacale, in quanto assimilabile
all'attività di proselitismo, è da ritenersi consentita soltanto se effettuata
senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale (art. 26,
primo comma, legge 300/70), ha però rigettato il ricorso sul presupposto che,
in base alla disciplina collettiva applicabile al caso di specie (art. 45/12
del c.c.n.l. Imprese Esercenti Servizi di Telecomunicazione), non è consentito
ai dipendenti valersi, per ragioni che non siano di servizio, di mezzi di
comunicazione, di strumenti informatici, di collegamenti in rete o di
quant'altro ancora è di proprietà od uso dell'azienda.
A
nulla è valsa l'obiezione dell'associazione sindacale ricorrente secondo cui
l'invio di messaggi sindacali tramite la rete aziendale di posta elettronica -
come del resto il normale volantinaggio cartaceo - non sia suscettibile di
arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento della vita aziendale, sotto il
normale profilo funzionale e produttivo.
Secondo
il giudice adito, la richiamata analogia con il volantinaggio sarebbe solo
apparente in quanto, mentre la diffusione dei tradizionali comunicati sindacali
stampati viene effettuata in spazi che sono di pertinenza dell'azienda,
eventualmente utilizzati anche per finalità direttamente produttive, ma che
possono venire e vengono abitualmente utilizzati dai lavoratori anche per
attività non strettamente lavorative (ad es.: l'atrio di ingresso dei locali
aziendali o il corridoio di accesso agli uffici stessi costituiscono spazi in
cui il lavoratore effettua sì la propria prestazione lavorativa ma che percorre
anche per recarsi od uscire dal lavoro ovvero in momenti di pausa della
prestazione), la rete aziendale di posta elettronica, come sancito dall'art. 45
c.c.n.l. di settore, essendo uno spazio appositamente creato dalla datrice di
lavoro e destinato esclusivamente allo svolgimento dell'attività lavorativa,
non può essere utilizzata anche per attività personali del lavoratore e,
quindi, per l'informazione anche sindacale.
Avverso
il suddetto Decreto di rigetto l'organizzazione sindacale soccombente proponeva
opposizione ex art. 28, 3° comma, legge 300/70 che, però, non aveva miglior
fortuna.
* * *
Con
sentenza n. 382 del 14-24 Marzo 2003, il Tribunale di Firenze rigettava infatti
anche l'opposizione ritenendo non pertinente il richiamo operato
dall'organizzazione sindacale alla applicazione analogica delle norme
sull'attività di volantinaggio. Secondo il giudice dell'opposizione, se un
paragone doveva comunque farsi con la propaganda cartacea, la condotta del
sindacalista sarebbe stata semmai equiparabile a quella del dipendente che,
contro il divieto aziendale, si avvalga dell'opera dei commessi o fattorini
dell'impresa per la distribuzione di volantini sindacali.
Ciò
detto e dopo aver posto l'accento sulla diversa natura degli spazi telematici,
appositamente creati per ragioni di servizio, rispetto agli spazi fisici
deputati anche allo svolgimento dell'attività di volantinaggio, il Tribunale
giungeva all'ulteriore conclusione che non si sarebbe neppure potuto
validamente sostenere, come ha tentato di fare l'associazione sindacale
ricorrente, che il comportamento sanzionato, essendosi concretizzato fuori dai
locali aziendali e fuori dell'orario di lavoro, non avrebbe recato alcun danno
all'attività aziendale.
Secondo
il giudice dell'opposizione, infatti, quella posta in essere dal
dipendente/sindacalista è una condotta ontologicamente e per sua stessa natura
realizzabile in qualunque momento e senza alcun tipo di nesso con lo
svolgimento dell'attività lavorativa (attraverso l'utilizzo indebito, anche
dall'esterno, della rete telematica aziendale esclusivamente riservata a cause
di servizio) e, in quanto tale, non consentita.
In
definitiva, conclude il Tribunale, poichè il comportamento del lavoratore è
posto in essere in violazione di una norma contrattuale collettiva (art. 45 c.c.n.l.
Imprese Esercenti Servizi di Telecomunicazione), la sanzione disciplinare
irrogata (richiamo verbale), per il suo modesto contenuto afflittivo, risulta
proporzionata (art. 2106 c.c.) al tipo di condotta e non lesiva degli interessi
nè del lavoratore nè della organizzazione sindacale cui quest'ultimo
appartiene.
* * *
Ad
avviso dello scrivente la conclusione alla quale sono pervenute le decisioni in
commento sotto il profilo, peraltro assorbente, dell'accertata violazione
dell'art. 45 c.c.n.l. Imprese Esercenti Servizi di Telecomunicazione e, dunque,
dell'utilizzo improprio di beni datoriali, ha
consentito ai giudici di evitare di prendere specificatamente posizione
sulla questione, altrimenti rilevante, se il volantinaggio telematico avesse
comportato una reale ed effettiva violazione dei limiti posti all'attività di
proselitismo dall'art. 26 Legge 300/70.
Difatti, mentre sotto il profilo disciplinare non v'è
dubbio che l'utilizzo improprio e comunque non autorizzato di beni aziendali
costituisca, di per sè, violazione dei diritti del datore di lavoro alla
proprietà privata (art. 42 Cost.) ed alla libertà di iniziativa economica (art.
41 Cost.), diritti costituzionalmente tutelati e che consentono al datore di
lavoro di dettare le condizioni
per l'utilizzo di tali beni e di inibirne l'uso privato al dipendente, non altrettanto certo è se il volantinaggio telematico
avesse comportato un effettivo pregiudizio al "... normale svolgimento
dell'attività aziendale" (art. 26 L. 300/70).
A tal
proposito va subito chiarito che, per giurisprudenza ormai consolidata, "L'esistenza
di un siffatto limite non significa però che l'attività di volantinaggio sia
"a priori" preclusa durante l'orario di lavoro, in difetto di un
espresso divieto di legge, ove, non solo sia compiuta da lavoratori in regolare
permesso quali dirigenti di rappresentanza sindacale aziendale, ma soprattutto
quando, per le modalità e le cautele in concreto adottate, avuto riguardo alle
caratteristiche organizzative dell'impresa ed al tipo di lavoro cui siano
addetti i destinatari della distribuzione dei volantini, risulti di fatto non
pregiudicato l'ordinario svolgimento della vita aziendale, sotto il normale
profilo funzionale e produttivo." (Cass. 19 Agosto 1986 n. 5059 in Mass.
giur. lav. 1986, 479 e in Notiziario giur. lav. 1986, 556).
Alla luce di
tale principio, ed ipotizzando la liceità dell'utilizzo della rete aziendale
anche per fini extralavorativi, si deve infatti ritenere che la semplice
ricezione del volantino sul luogo ed in orario di lavoro non possa, di per sè,
concretamente pregiudicare l'ordinario svolgimento della vita aziendale sotto
il normale profilo funzionale e produttivo soprattutto se (come sembra esser avvenuto - a detta dell'associazione
sindacale ricorrente - nel caso di specie) il volantino venisse semplicemente
scaricato e/o letto a fine turno o comunque nel corso di pause fisiologiche dal
lavoro.
Pertanto, fermo restando che incombe
sull'associazione sindacale che agisce in giudizio provare l'antisindacabilità
della condotta incriminata e, quindi, l'essere le modalità del volantinaggio
tali da non aver pregiudicato il normale svolgimento dell'attività aziendale
(Cass. 19 Agosto 1986 n. 5059 cit.), sarà compito dei giudici verificare, di
volta in volta, se l'attività sindacale abbia costituito oppur no effettivo e
concreto pregiudizio all'attività aziendale.
Sotto questo profilo e nell'ottica di includere anche il
diritto di instaurare e sviluppare relazioni tra persone (poichè non v'è
dubbio, come sostenuto anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella
pronuncia Niemitz v. Germany del 23 Novembre 1992 - reperibile sul sito http://www.worldii.org/eu/cases/ECHR/1992/80.html -, che è durante la propria attività lavorativa che la maggioranza delle
persone ha un'importante, se non la migliore opportunità di sviluppare rapporti
con l'ambiente esterno), si auspica che le aziende tendano sempre più a
consentire ai propri dipendenti di utilizzare, certamente nei limiti da
fissarsi in una policy aziendale, la rete aziendale di posta elettronica
anche per scopi extralavorativi.
Se così non fosse, se cioè la semplice ricezione di un
volantino sindacale sulla "scrivania virtuale" del dipendente (desktop) continuasse
a costituire automaticamente pregiudizio all'attività aziendale, si dovrebbe
giungere all'assurda conclusione che, anche in caso di volantinaggio
tradizionale cartaceo, al dipendente che appoggiasse il volantino appena
ricevuto sulla sua "scrivania reale" potrebbe esser contestato l'uso improprio
di beni aziendali.
Del resto, e come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di merito nel
momento in cui ne affermava la liceità, se è vero che è normale "... che la
dazione del volantinaggio sia accompagnata da qualche battuta od esclamazione
od, al limite, da breve discussione con qualche compagno di lavoro..."
(Pretura Milano, 19 agosto 1983 in Juris Data Maior), dovrebbe essere
evidente a tutti che che il volantinaggio telematico,
evitando che possano nascere discussioni a caldo, costituisce un nuovo sistema
di distribuzione di scritti e di veicolazione di comunicati sindacali
sicuramente meno invasivo, per l'azienda, di quello tradizionale cartaceo.
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