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Adempimento al contratto telematico e quietanza Stampa E-mail
Scritto da Riccardo Bianchini - Dottorando di ricerca in diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Firenze. Avvocato.   
Giovedì 28 Febbraio 2008 00:00

Premessa.

Il tema del contratto telematico coinvolge numerosi aspetti del diritto civile. E molti, ormai, sono i contributi dottrinali dedicati all'argomento. Meno esplorato sembra, invece, un particolare elemento della vicenda contrattuale. In altri termini, mentre è presente una abbondante letteratura in tema di formazione del contratto telematico, con particolare riguardo allo scambio di proposta e accettazione e, quindi, al momento di perfezionamento del vincolo contrattuale, minor interesse sembra aver ispirato la fase successiva, quella dell'adempimento al contratto.
I fattori che sembrano disincentivare un approfondimento in tal senso risultano riconducibili due diversi ordini di ragioni.

Da un primo punto di vista, potrebbe dirsi che le regole "tradizionali" inerenti l'esecuzione del contratto non trovino nel fenomeno dell'internet un momento di specificità tale da richiedere un apposito sforzo interpretativo. Nel senso che – a differenza di numerosi altri aspetti della contrattualistica telematica – la fase dell'esecuzione del contratto potrebbe non apparire come caratterizzata da specificità tecniche tali da dover costringere a un ripensamento, o almeno a un adeguamento delle norme codificate.

Da un secondo punto di vista, potrebbe invece ragionevolmente evidenziarsi che molti dei contratti stipulati on line sono suscettibili di un adempimento "in forma telematica". In altri termini, la vendita di alcuni beni, così come l'esecuzione di alcuni servizi (ossia l'esecuzione di contratti di compravendita o di appalto), sono suscettibili di esaurirsi, anche sotto il profilo fattuale, nella c.d. realtà virtuale. Ora, proprio in riferimento a tale "dimensione" si è soliti trattare di "tempo reale". Nel senso di una dimensione temporale caratterizzata da una simultaneità fra accadimento giuridicamente rilevante (ad esempio una dichiarazione negoziale) e percezione di tale accadimento da parte del soggetto a cui la comunicazione era destinata.[1]

E proprio questa caratteristica della tempistica del sistema, che spesso coincide con simultaneità della condotta con la percezione di essa (o la possibilità della percezione) da parte degli altri utenti del sistema (e in particolare della controparte contrattuale) sembra poter incidere sulla rilevanza teorica di un'analisi dell'esecuzione del contratto. Ciò, almeno, nei contratti d esecuzione telematica.

In altri termini, prima di approfondire il tema dell'adempimento alle obbligazioni nascenti da contratti stipulati in forma telematica sembra opportuno soffermarsi nella delimitazione delle fattispecie rilevanti.



I contratti a esecuzione telematica.

Per meglio comprendere quanto appena esposto, sembra opportuno formulare compiutamente la distinzione fra due possibili tipologie di contratti stipulati on line. Potrebbe infatti distinguersi l'ipotesi in cui le parti, o almeno una delle parti, debba procedere a un esecuzione delle obbligazioni contratte in via telematica secondo modalità "tradizionali", dall'ipotesi in cui, invece, tutta la vicenda contrattuale, ivi inclusa la fase dell'esecuzione, si esaurisca attraverso meccanismi di trasmissione di dati a distanza.

Cercando di esemplificare, potrebbe utilmente identificare la prima ipotesi con la fattispecie in cui un soggetti acquisti un bene mobile (ad esempio un romanzo stampato su supporto cartaceo nelle forme tradizionali) suscettibile di una consegna esclusivamente "materiale" e la seconda con la fattispecie in cui un soggetto acquisti un bene mobile suscettibile di essere consegnato attraverso la sua compressione in formato digitale (ad esempio un romanzo edito in forma elettronica). Nella seconda ipotesi si verificherà che, a seguito del pagamento[2] da parte dell'acquirente, il venditore (o il prestatore di servizi) adempierà al suo principale obbligo – ossia la consegna del bene – attraverso una traditio suscettibile di esaurirsi nell'invio di dati attraverso internet.

Ora, questa seconda ipotesi potrebbe essere descritta come una vicenda in cui l'adempimento possa avvenire in forma telematica (es. acquisto e installazione di un software sul pc del compratore) e la prospettiva di analizzare la fase dell'adempimento al contratto potrebbe apparire del tutto superfluo, dato che la stipula del contratto e l'adempimento di entrambe le parti avverrebbe in tempi talmente ristretti che, nella fisiologia del rapporto, solo a livello teorico sarebbe isolabile una fase esecutiva del contratto. Ciò perché l'assai breve lasso di tempo in cui tutta la vicenda sorge e si conclude non sembra lasciare spazio per problematiche relative a patologie inerenti il mancato o inesatto adempimento.

(Anche) in ciò si spiega la mancanza di una letteratura quantitativamente paragonabile a quella dedicata alla conclusione del contatto telematico.

In ogni caso, circoscrivendo il campo della presente analisi a questa tipologia di fattispecie, si vuole adesso inserire un secondo elemento di riflessione.

In particolare, preme sottolineare come l'art. 1199 c.c., rubricato "Diritto del debitore alla quietanza", prevede che "Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore".

A riguardo di tale disposizione, peraltro, la dottrina[3] è unanime nel ritenere che la ratio della disposizione sia quella di attribuire un diritto al debitore adempiente, diritto che si concretizza nella pretesa a vedersi consegnare una documento atto a comprovare l'adempimento stesso. In altri termini, il debitore che adempie può pretendere – e semmai è dubbio se tale pretesa possa spingersi fino a far scattare il meccanismo dell'eccezione di inadempimento – la consegna di una res producibile in un eventuale giudizio incardinato dal creditore e volto all'ottenimento, ad esempio, alla condanna del debitore per l'adempimento alla prestazione già eseguita.

Detto ciò, rileva allora che la tematica della quietanza, e quindi il diritto del debitore adempiente alla consegna della quietanza, nell'ambito dei contratti ad esecuzione (anche parziale) telematica, viene a legarsi in modo indissolubile con la tematica del documento digitale.

Il diritto alla quietanza e la sua preventiva rinuncia.

Come rilevato, la dottrina evidenzia come l'art. 1199 c.c. attribuisca un diritto del debitore a ricevere, nel momento dell'adempimento alla propria prestazione, un documento probatorio che, in ipotesi di successive contestazione avanzate dal creditore, fornisca dimostrazione dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione (appunto, in ragione dell'adempimento del debitore). "L'ipotesi interpretativa più accreditata è che la funzione della quietanza, in quanto dichiarazione di scienza, si esaurisca sul terreno della prova, attesti cioè il pagamento effettuato dal creditore".[4]

Detto ciò, può allora porsi il problema del concreto esercizio di siffatto diritto da parte del debitore adempiente nel mondo della contrattualistica on line.

Infatti, anche nelle ipotesi che – per mera comodità espositiva – in questa sede abbiamo denominato come a totale esecuzione telematica, e a maggior ragione nelle ipotesi in cui a seguito di un adempimento per via telematica debba seguire l'esecuzione dell'altra parte in tempi successivi, il debitore potrebbe aver necessità di dimostrare l'avvenuto adempimento.

E tuttavia, nella prassi esistente, l'adempimento avviene tramite pagamenti con mezzi elettronici, ai quali può seguire la stampa dell'immagine prodotta dall'intermediario attraverso il quale è effettuato il pagamento. Immagine che, per quanto "stampata" in forma cartacea, non sembra suscettibile di potersi inquadrare nella nozione di documento; con la conseguenza che il debitore adempiente non riesce a veder soddisfatto il proprio diritto ad acquisire al momento dell'adempimento un documento, un supporto, che funga da elemento probatorio del proprio adempimento.

Ciò premesso, dovendo necessariamente confrontarsi con la prassi esistente, e quindi con l'usuale snellezza che caratteristica i rapporti destinati a perfezionarsi in rete, sembra opportuno interrogarsi sull'inquadramento giuridico della fattispecie che viene a concretizzarsi nel momento in cui il debitore decide di (divenire tale perfezionando un contratto on line, e di) adempiere secondo modalità che non lasciano spazio alla possibilità del rilascio di una dichiarazione del creditore costituente quietanza.[5]

Infatti, pare evidente che, nel momento in cui viene dato adempimento in via telematica a una prestazione, l'unica modalità di acquisire un atto di quietanza sarebbe quello di dotarsi (sia da parte del creditore che da parte del debitore) di tecnologie tali da trasformare i dati e le informazioni reciprocamente trasmessi in un documento spendibile in un eventuale giudizio. Ciò, tuttavia, non sembra corrispondere alla generalità delle ipotesi che si verificano in concreto, Ed anzi, la contrattualistica on line, proprio in ragione della sua vocazione naturalmente informale, soprattutto nella stipula di contratti di importi modici, tende a trascurare completamente il fattore "documentale" che, invece, caratterizza ampiamente la prassi contrattuale tradizionale, anche nella fase di esecuzione del contratto.

Confrontandosi quindi con tale prassi, a parere di chi scrive sembra possibile individuare nella preventiva rinuncia alla quietanza il comportamento di colui che adempie a un'obbligazione secondo modalità che, in concreto, non consentono il rilascio della stessa.

Tale esigenza interpretativa è peraltro finalizzata a voler impedire che, una volta stipulato il contratto, il debitore possa pretendere dalla propria controparte contrattuale il rilascio della quietanza subordinando il proprio adempimento a tale accadimento (cosa che, come detto, almeno parte della dottrina ipotizza come possibile).

Infatti, posto che la stipula del contratto fa sorgere reciproci diritti e obblighi, sarebbe assai singolare consentire che una delle parti, una volta che i vincolo si sia perfezionato, possa sottrarsi ai propri obblighi in ragione dell'impossibilità dall'altra parte a rilasciare quietanza.

La questione sembra quindi trovare una ragionevole ricomposizione ipotizzando che, in ipotesi di stipula di contratto on line ad adempimento telematico, la parte che debba adempiere alla propria obbligazione in tali forme, in definitiva, presti il proprio consenso preventivo ad esonerare la controparte dalla prestazione della quietanza. In altri termini, sembra logico ritenere che aderendo a un regolamento contrattuale che contempli l'adempimento in via telematica e senza specifiche indicazioni in merito al rilascio della quietanza, la parte si faccia carico della necessità di dover dimostrare, in futuro, il proprio adempimento tramite mezzi probatori diversi dalla produzione di una quietanza.

Così ragionando, il portato dell'art. 1199 c.c. non potrebbe quindi essere invocato per eludere gli obblighi contrattuali accettati e, contestualmente, fornirebbe una spiegazione giuridica a quella prassi assai diffusa di non pretendere, e tanto meno ottenere, quietanza in ipotesi di contratti eseguiti mezzo computer.



[1] Assai efficacemente, scrive C. Canardi, Contratto e rapporto nelle reti telematiche, in Il contratto telematico, a cura di V. Ricciuto-N. Zorzi, Cedam, 2002, VOL. XXVII del Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia diretto da F. Galgano, p. 4: "Noi parliamo di "temo reale", ma il temo reale di Internet è il non tempo della "cliccata", è l'immediatezza di un gesto che consuma il gesto medesimo nell'istante del suo compimento e talvolta in quanto tale elimina la possibilità di altri gesti successivi, ad effetti contrari… Il tempo reale sembra così più vicino al concetto di tempo virtuale che non a quello di tempo storico. Una sorta di concetto di tempo astorico: il sistema non può interrompersi deve funzionare sempre, 24 ore su 24. Il tempo individuale scandito dall'utente di Internet trova dinanzi a sé il tempo perenne del sistema, un tempo tendenzialmente senza scansioni".

[2] Il termine "pagamento" è qui utilizzato in senso ampio e atecnico, ossia senza voler addentrarsi nei meccanismi di pagamento elettronici. Tema, questo, dalle numerose implicazioni e sfaccettature che in questa sede non verranno trattate, limitandosi a utilizzare – invero in modo grossolano – il termine pagamento per indicare l'adempimento all'obbligazione pecuniaria attraverso l'uso di carte di credito o altri strumenti idonei a soddisfare la pretesa del venditore telematico.

[3] Cfr. A. Di Majo, Dell'adempimento in generale, in Commentario del codice civile Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1993, p. 363 e ss.; G. Cian, voce Pagamento, in Digesto delle discipline privatistiche; C Granelli, voce Quietanza, in Digesto delle discipline privatistiche.

[4] A. Di Majo, Dell'adempimento in generale, in Commentario del codice civile Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1993, p. 368.

[5] Anche se, come è stato autorevolmente rilevato (A. Di Majo, ibidem) il fatto di corrispondere somme di denaro attraverso mezzi di pagamento che coinvolgono soggetti terzi (quali i mezzi di pagamento elettronici) può rendere in pratica priva di rilievo la sussistenza o meno di un atto di quietanza, in quanto la prova dell'avvenuto pagamento potrà essere data tramite modalità diverse dalla produzione documentale. Ciononostante, tale circostanza non rende del tutto sopita la questione qui trattata, in quanto non ogni forma di adempimento per via telematica può essere ricondotta al pagamento di somme di denaro, così come il diritto alla ricezione di un atto di quietanza non è circoscritto alle sole obbligazioni pecuniarie.




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