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II concetto di privacy risulta ormai molto più esteso del concetto di riservatezza, inteso come diritto all'intimità privata[1]: nella c.d. "società dell'informazione" i confini del diritto alla privacy tendono ad ampliarsi mutandone, contemporaneamente, il contenuto[2].
Nel nostro ordinamento la legge 31 dicembre 1996, n. 675 sul trattamento dei dati personali e il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" – che ha abrogato la legge n. 675 – costituiscono il quadro normativo che non solo si propone di proteggere l'individuo da intrusioni nella propria sfera privata e da rappresentazioni parziali e distorte della propria identità personale, ma configura anche un quadro di regole che rappresentano il punto di equilibrio tra l'interesse individuale al controllo dei dati e l'interesse collettivo alla circolazione delle informazioni.Divengono a tal proposito importanti i rapporti tra singoli individui ed istituzioni, l'appartenenza ai partiti politici, sindacati, associazioni, movimenti: la privacy è condizione essenziale per l'inclusione nella società della partecipazione (art. 3, comma 2, Cost.). D'altra parte, a garanzia della libertà individuale (art. 13 Cost.) si rende necessaria la tutela di informazioni raccolte su dati personali, nonché la costruzione di un sistema di controllo e di classificazione.
Il diritto alla privacy, definito come "diritto soggettivo di costruire liberamente e difendere la propria sfera privata"[3] attraverso il riconoscimento del potere di controllare l'uso che gli altri fanno delle informazioni che riguardano il singolo individuo diviene uno strumento di libertà e, come tale, si pone in stretto collegamento con gli altri diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.
Ci proponiamo, in queste pagine, di analizzare il tema della privacy esclusivamente dal punto di vista costituzionale, cercando di mettere in evidenza il rapporto esistente tra tale diritto e gli altri diritti fondamentali della Carta costituzionale.
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha dato una interpretazione molto estensiva del diritto alla privacy previsto dall'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (CEDU) trovano disciplina il diritto alla manifestazione del pensiero (art. 10) e il diritto del soggetto al rispetto della sua vita privata (art. 8). La CEDU opera una fondamentale distinzione tra il tradizionale "rispetto della vita privata e della vita familiare" che costituisce l'essenza della privacy intesa come diritto all'intimità della vita privata (art. 7) e il diritto alla protezione dei dati personali (art. 8) che rappresenta il profilo più innovativo, quello della privacy informativa. L'art. 21 della Costituzione italiana disciplina la libertà di manifestazione del pensiero, ma in riferimento a questo aspetto non risulta espressamente costituzionalizzato il limite della tutela della riservatezza. La disciplina costituzionale relativa ai rapporti tra informazione e tutela della vita privata non riesce a riproporre compiutamente i paradigmi normativi della convenzione: questo sia perché nel testo costituzionale non si ha una tutela espressa della riservatezza sia perché risultano diversi i rapporti tra libertà di manifestazione del pensiero e libertà di informazione, in quanto quest'ultima deve essere dedotta logicamente dalla prima diversamente da ciò che accade nel regime della CEDU dove si trova espressa e compiuta tutela[4]. Il pieno rispetto della privacy diviene, in questo senso, condizione per l'uguaglianza ed il godimento dei diritti fondamentali.
Al fine di individuare i principali interessi giuridici rientranti nella nozione di privacy dobbiamo riferirci al quadro costituzionale esplicitamente richiamato dall'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) il quale afferma che i trattamenti dei dati si svolgono "nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali"[5].
Il legislatore del Codice non solo ha recepito espressamente tra le posizioni giuridiche meritevoli di tutela l'interesse dell'identità personale ma ha individuato i pericoli e gli strumenti di tutela che possono collegarsi alla "frammentazione" della persona attuata da tecnologie informatiche. Il rispetto dell'identità personale è infatti legato ad una "rappresentazione integrale della persona": è quest'ultimo aspetto che, ad esempio, necessita di salvaguardia all'interno delle banche dati. L'unità della persona può essere, infatti, "frammentata" dalle tecnologie informatiche e dalle diverse possibilità di raccolta e gestione dei dati personali da parte degli elaboratori elettronici: dunque, la problematica del diritto all'identità personale nella società dell'informazione necessita di essere affrontata contestualmente alla problematica parallela del diritto alla privacy, inteso come diritto all'autodeterminazione informativa. L'art. 1 del Codice si apre con il riconoscimento del diritto alla protezione dei dati personali, diritto autonomo rispetto al diritto alla riservatezza o intimità della vita privata: trova riproduzione all'interno del Codice la previsione dell'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea[6], laddove dispone che:
"1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente".
In questo modo, il "diritto alla tutela dei dati personali" viene scisso rispetto al tradizionale "diritto alla riservatezza" in relazione alla vita privata e familiare, all'ambito domestico e alle comunicazioni. La protezione dei dati si concretizza nei poteri di intervento, spettante ad ogni soggetto nei confronti di chiunque gestisca informazioni personali aventi un impatto sociale.
L'inserimento della norma in apertura del Codice sottolinea il carattere di diritto fondamentale riconosciuto alla tutela dei dati personali, diritto che viene riconosciuto a tutti indipendentemente, in virtù del principio di non discriminazione[7].
Per rendere attuabile tale diritto il Codice prevede una serie di mezzi: in primo luogo l'informativa ed il consenso al trattamento, nonché il diritto dell'interessato ad opporsi al trattamento e di chiedere la cancellazione dei dati. Quindi, gli obblighi posti a carico del titolare. Affida, quindi, la tutela collettiva al Garante per la protezione dei dati personali e la tutela giurisdizionale. Non ci soffermeremo, qui, ad analizzare i singoli aspetti legati alle forme di tutela disposte dal Codice della Privacy, ma il riferimento si è reso necessario per inquadrare la materia in quanto il Codice dispone i mezzi volti alla tutela dopo aver richiamato concetti fondamentali per il tema qui in esame.
Riprendiamo, quindi, l'analisi del concetto di privacy rispetto ai valori costituzionali al fine di cogliere il significato della tutela dei dati personali nella loro completezza, inquadrandoli nell'ambito dei diritti alla personalità, cercando anche di comprendere il bilanciamento del diritto con altri diritti e libertà costituzionalmente garantiti.
La Costituzione non contiene una disciplina esplicita del diritto alla privacy[8], ma il fondamento costituzionale è rinvenibile, da un lato, in disposizioni di carattere generale come gli articoli 2 e 3 della Costituzione e, dall'altra, in fattispecie di tutela singole e specifiche (come gli artt. 13, 14, 15 e 21 Cost.). Il riferimento all'art. 2 assume rilievo dal punto di vista del riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, per il legame che si instaura tra persona e formazioni sociali, per la esplicita previsione di doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale. L'art. 2 esprime il principio personalista[9] che individua una priorità di valore della persona umana nella gerarchia dei valori giuridici. L'art. 3, nel riconoscere l'eguaglianza giuridica e i diritti inviolabili individuali e collettivi e nello stabilire l'impegno positivo a rimuovere gli ostacoli che – di fatto – impediscono ai consociati di godere effettivamente dell'eguaglianza e della libertà, pone in rilievo il valore della persona umana ed il principio personalista. Gli articoli 2 e 3 della Costituzione affermano l'inviolabilità di siffatto diritto che, facendo parte del nucleo dei principi fondamentali, non è oggetto di revisione costituzionale: una revisione che se si estendesse ai principi fondamentali provocherebbe, infatti, una rottura dell'ordine costituito[10]. Riguardo alla tutela costituzionale della personalità la dottrina si è schierata su due posizioni contrapposte: da un lato se la personalità sia tutelata come unico e generale diritto al quale ricondurre tutti gli aspetti riferibili alla persona umana (la riservatezza, l'onore, il decoro, l'identità, l'interesse alla protezione dei dati personali) oppure se si debba attribuire autonoma consistenza e protezione ai singoli diritti che contribuiscono a delinearla[11].
Sia a livello giurisprudenziale che dottrinale le tesi pendenti vedono nell'art. 2 della Costituzione una matrice generale di tutela del diritto alla privacy: la disposizione sembrerebbe pertanto fornire la "copertura costituzionale ai nuovi valori emergenti della personalità"[12], mentre altre disposizioni costituzionali fanno riferimento a sfere determinate della riservatezza o salvaguardano valori ed interessi che possono essere pregiudicati dall'attività di trattamento dei dati personali (artt. 3, 13, 14, 15 e 21).
In particolare, se consideriamo la privacy come aspetto legato alla libertà personale, tale diritto è riconosciuto come duplice libertà: da un lato come libertà negativa, che si definisce attraverso il concetto di non interferenza nel senso che tale libertà consiste nella garanzia che nessun altro possa intromettersi nella sfera privata del titolare della libertà stessa. Ad essa si riconduce l'aspetto negativo del diritto alla privacy, cioè la facoltà di trattenere nella propria sfera privata determinate informazioni relative alla propria intrusione; dall'altro come libertà positiva, che deve essere ricondotta ai concetti di potere e di controllo nel senso di attribuire al soggetto la piena autonomia garantendogli la possibilità di intervenire di fronte a comportamenti altrui idonei a turbare, aggredire o falsificare la propria vita nella società. Ad essa si riconduce l'aspetto dinamico del diritto alla privacy, cioè "il diritto di controllare nella vita di relazione, la rivelazione e l'uso pubblico di dati, notizie e informazioni che siano attinenti alla propria persona e risultino in grado di porre quest'ultima in una posizione deteriore o in una falsa luce agli occhi della gente"[13].
La libertà di domicilio (art. 14 Cost.) si fonda sul "diritto all'esclusività di presenza umana nella sfera privata domiciliare"[14]: possiamo affermare che il domicilio[15] tende ad essere un "luogo privilegiato", nel quale la personalità umana può svolgere, senza interferenze esterne, ogni attività individuale e collettiva, essendo capace di offrire le condizioni per la piena e spontanea manifestazione della personalità dell'individuo[16]. L'art. 14 Cost. tutela in maniera forte – con una riserva di legge e una riserva di giurisdizione - il domicilio da intrusioni dell'autorità di pubblica sicurezza (che disponga "ispezioni, perquisizioni o sequestri")[17].
Se consideriamo, invece, la privacy come aspetto della libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.)[18], vediamo che il fenomeno acquisisce importanza soprattutto con le comunicazioni elettroniche[19]. La Corte costituzionale ha ritenuto che nel precetto costituzionale trovino tutela due interessi distinti: "quello inerente alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturato ai diritti della personalità definiti inviolabili dall'art. 2 Cost. e quello connesso all'esigenza di pervenire e reprimere i reati, che è bene anche esso oggetto di protezione costituzionale"[20].
Infine, se guardiamo alla privacy come aspetto del diritto di informazione (art. 21 Cost.), vediamo che essa viene in rilievo in relazione alla libertà di informazione sotto due profili: da un lato, il rapporto tra la libertà di informare, la tutela della persona e il diritto alla privacy; dall'altro, la possibilità di inquadrare la garanzia della libertà di informazione sotto il profilo del diritto di informarsi ed essere informati. Nella Società dell'Informazione la tutela della riservatezza ha assunto sfumature nuove: sono cresciute le possibilità di reperire, accumulare, trattare senza limitazioni di tempo e spazio le informazioni personali, tanto che il c.d. "dato personale" rischia, talvolta, di perdere funzionalità.
Infine, è necessario soffermarsi sull'interessante sentenza della Corte costituzionale 7 luglio 2005, n. 271 con la quale la Corte ha sostanzialmente tracciato il confine costituzionale alla disciplina della privacy nei rapporti tra Stato e Regioni.
La L.R. 24 maggio 2004, n. 11 della Regione Emilia Romagna è stata impugnata per violazione – agli artt. 12, 13, 14 – dell'art. 117, comma 2, lettera l), m) ed r) e comma 6 della Costituzione nonché violazione dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di protezione dei dati personali. Finalità della normativa costituzionale è quella di migliorare le condizioni di vita dei cittadini attraverso un più facile e diffuso accesso alla conoscenza attraverso la diffusione di "tecnologie dell'informazione e della comunicazione".
Secondo le indicazioni fornite dalla Corte[21] la normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) rappresenta un tessuto normativo organico che disciplina in modo uniforme sul territorio nazionale il trattamento dei dati personali. Per quanto riguarda il riparto di competenze tra Stato e Regioni è riconducibile alla categoria dell'ordinamento civile ex art. 117 comma 2 lettera l) della Costituzione. In tal modo la Corte dimostra come la disciplina a tutela della privacy trovi, quindi, un sicuro referente nella Carta Costituzionale stessa e riconosce, in capo allo Stato, una competenza esclusiva che, però, non porta ad escludere la possibilità di adottare leggi o regolamenti regionali pur nel rispetto dei limiti posti dalla legislazione statale e, quindi, di tipo meramente integrativo.
Le disposizioni relative al Garante per la protezione dei dati personali sono invece da ricondurre alla lettera g) dello stesso comma.
E' improprio – secondo la Corte – il riferimento, adottato dalla parte ricorrente, alla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (art. 117, comma 2, lettera m) in quanto la legislazione sui dati personali non riguarda prestazioni.
La legislazione regionale può intervenire in materia di privacy, ma deve garantire il rispetto dei parametri dettati dal legislatore statale in tema di adozione di misure minime di sicurezza, garanzia di adeguati livelli di riservatezza o di segreto, prestazione del consenso da parte delle diverse realtà istituzionali o sociali coinvolte.
Gli articoli della L.R. Emilia Romagna sembrano contraddire in concreto la legislazione statale vigente in materia di protezione dei dati personali.
Con la sentenza in questione, viene messo in evidenza un preciso legame tra la legislazione dettata dal Codice e la Costituzione.
Per la prima volta con questa sentenza la privacy viene identificata con riferimento ad uno specifico corpus normativo (D. Lgs. 196/2003). I precedenti interventi significativi della Corte sono individuati nella sentenza n. 139/1990 dove per la prima volta viene usato il termine privacy con riferimento a "principi che sono diffusi (…) in tutti gli ordinamenti giuridici delle nazioni più civili" e nella sentenza n. 366/1991 dove si afferma che "la Costituzione riconosce un particolare pregio all'intangibilità della sfera privata negli aspetti più significativi e più legati alla vita intima della persona umana".
La Corte non ritiene sufficiente affermare la semplice intromissione da parte del legislatore regionale in materia di privacy in violazione dell'art. 117 Cost., ma avverte l'esigenza di dimostrarne l'inadeguatezza rispetto agli schemi portanti del Codice. La materia privacy è spalmata su tre riferimenti costituzionali: l'ordinamento civile, la giurisdizione e l'ordinamento amministrativo dello Stato[22]. Dunque, la Corte afferma che il ruolo normativo delle Regioni è meramente integrativo con riferimento agli artt. 19 e 20 del Codice, oltre alle competenze regionali in materia di costruzione di una autonoma rete informativa regionale e in materia di ordinamento della comunicazione.
[1] La nozione di privacy nasce e si sviluppa in un contesto culturale e giuridico liberale, di common law, e viene individuata come "right to be alone", protezione della solitudine, della vita intima e come diritto di proteggere la sua proprietà privata: assume, quindi, la concezione di diritto soggettivo.
[2] Gli effetti di questo ampliamento sono ben messi in luce da S. Rodotà, Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, Laterza, Bari, 1997, pp. 151 e ss. Allo stesso modo, risulta ampliata la nozione di sfera privata. Sul punto si veda S. Rodotà, Repertorio di fine secolo (la costruzione della sfera privata), Laterza, Bari, 1999, pp. 202 e ss.
[3] S. Rodotà, Repertorio…, cit., p. 202.
[4] Per approfondimenti, si veda A. Mattioni, Informazione e riservatezza tra Convenzione europea e Costituzione italiana in Rivista internazionale dei diritti dell'uomo, n. 2/1990, pp. 227-243.
[5] La Cassazione ha più volte ribadito che le norme sul diritto all'immagine non possono essere applicate per analogia alla tutela della riservatezza (si vedano le sentenze 22 dicembre 1956, n. 4487, 7 dicembre 1960, n. 3199, 20 aprile 1963 n. 990): ha, infatti, negato l'esistenza del diritto alla riservatezza nel nostro ordinamento, sostenendo che esso non può essere desunto per analogia dall'art. 10 del Codice Civile e dalla legge sul diritto d'autore. Parte della dottrina ha, quindi, ricercato il fondamento della tutela della riservatezza nelle norme costituzionali, facendo riferimento all'art.2, art. 3, art. 13. In particolare, T.A. Auletta, "Riservatezza e tutela della personalità", Milano 1978 ha ritenuto che la tutela dell'interesse alla riservatezza potesse essere basato sull'art. 13, comma 1, e 3, comma 2, Cost.: il primo, in quanto, statuendo l'inviolabilità della libertà personale si riferirebbe anche alla libertà morale che risulterebbe violata da illecite ingerenze nella vita privata del soggetto. Il secondo, affermando la pari dignità sociale degli individui, tenderebbe ad attribuire ai cittadini una sfera di riservatezza necessaria a rendere concreta quella dignità. M. Maziotti, Diritto all'immagine e Costituzione in Giur. Cost. 1970, p. 1530-1544 ha visto nella tutela della riservatezza un mezzo necessario per assicurare alla persona il pieno godimento di diritti costituzionalmente stabiliti. Gli articoli 14 e 15 Cost. (inviolabilità di domicilio e libertà/segretezza della corrispondenza) conferiscono rango costituzionale ad alcuni aspetti della riservatezza. Si vedano, ancora, A. Cataudella,"La tutela civile della vita privata", Milano 1972 e Carnelutti "Il diritto alla vita privata del pensiero" in Rivista Trim. di diritto pubblico, 1955 p. 3-18 secondo i quali l'art. 21 Cost. conterrebbe, oltre alla libertà di manifestazione del pensiero, anche la tutela del diritto di tacere.
La posizione più interessante della dottrina è quella che riconosce il diritto alla riservatezza all'art. 2 della Cost.: è la posizione sostenuta da A. Pace secondo il quale l'art. 2 è ritenuto clausola generale e "aperta" all'evoluzione dell'ordinamento, tale da consentire la costituzionalizzazione di interessi della persona non espressamente contemplati in disposizioni ordinarie o costituzionali; in tal senso anche A. Barbera, nonché la sentenza Cassazione 20 aprile 1963, n. 990 e G. Giampiccolo "La tutela giuridica della persona umana e il c.d. diritto alla riservatezza" in Riv. Trim. di diritto pubblico 1955, p. 3-18. La Corte Costituzionale, con sentenza 12 aprile 1973, n. 38 ha fatto riferimento agli articoli 2, 3, comma II, 13 comma 1 Cost. per affermare che tali articoli "riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo", tra i quali la Corte pone il diritto alla riservatezza. La Cassazione, con sentenza 27 maggio 1975, n. 2199 ha affermato l'esistenza del diritto alla riservatezza nel nostro ordinamento, ribadito con sentenza 28 marzo 1974, n. 868).
[6] Approvata a Nizza il 7 dicembre 2000 e confluita nella Carta costituzionale dell'Unione Europea firmata a Roma il 29 ottobre 2004.
[7] Sul punto si veda A. Pizzorusso, Sul diritto alla riservatezza nella Costituzione italiana in Prassi e teoria, n. 1/1976, pag. 29 – 42. L'autore, dopo aver collocato il problema del "diritto alla riservatezza" nel quadro del dibattito apertosi nella dottrina italiana fin dagli anni '50, ribadisce l'importanza che riveste la discussione sui fondamenti giuridici (di carattere costituzionale ed internazionale) di tale diritto. Illustra brevemente le posizioni di maggior rilievo nella giurisprudenza italiana relativa al "diritto alla riservatezza" e conclude che il riconoscimento di esso deve fondarsi, più che su una od altra norma scritta, su un complesso di argomenti interpretativi che ne sostengono l' esistenza come principio non scritto della Costituzione italiana. G. Giacobbe, Il diritto alla riservatezza nella prospettiva degli strumenti di tutela in DRT - Il Diritto delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni, n. 2/1982, pag. 277 – 314 afferma che la legislazione italiana contiene una serie di norme e disposizioni poste a tutela della sfera personale. Diritto alla riservatezza è un' espressione utilizzata per indicare sinteticamente questi singoli istituti. L'autore presenta un'abbondante e puntuale rassegna che ha interpretato, coordinato e meglio delineato questi istituti, quali il diritto all' immagine, la tutela della vita privata, del segreto epistolare, dell'indentità personale, del nome. Particolare attenzione è dedicata agli strumenti di tutela procedurale di questi diritti e dei reciproci limiti tra il diritto alla riservatezza e il diritto all' informazione, problemi ampiamente dibattuti anche in giurisprudenza. P. Barile, Atti dell'incontro di studio e documentazione per i magistrati sul tema "Diritti della personalità emergenti: profili costituzionali e tutela giurisdizionale" (Firenze, 18-20 novembre 1988), in Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, 1990, n. 33 afferma che, anziché introdurre surrettiziamente nella Costituzione alcuni diritti estranei al suo contenuto si dovrebbe tener conto del fatto che la tutela della persona fa nascere di giorno in giorno profili nuovi di diritti garantiti sul piano costituzionale (es. art. 2 che ha un ruolo decisivo nell'incardinare la persona umana nei diritti inviolabili). Da segnalare anche A. Baldassarre, Privacy e Costituzione. L'esperienza statunitense, 1974, il quale ha evidenziato l'indeterminatezza di una nozione che "cambia continuamente colore come un camaleonte" ed ha ripercorso il dibattito svoltosi negli Stati Uniti d'America distinguendo tra una privacy "della sfera intima", relativa ai comportamenti che un individuo è libero di compiere nell'ambito delle relazioni strettamente personali che investono, ad esempio, la libertà sessuale, la contraccezione, ecc.; una privacy "personale" riguardante le garanzie istituzionali della nuova dimensione della libertà personale, indirizzate anche alla libertà di domicilio, ai diritti di difesa, al diritto di riservatezza; e una privacy "politica" in rapporto alla libertà di espressione, riunione, associazione, religione e petizione.
[8] G. Busia, Riservatezza (diritto alla) in Digesto Disc. Pubbl., app. aggiornamento, Torino, 2000 ritiene che la Costituzione italiana non parla espressamente di privacy non perché la dottrina ignorasse all'epoca tale diritto, ma perché i costituenti non sentirono il bisogno di dedicare ad esso una specifica disposizione (a differenza, ad esempio, di costituzioni più recenti come quella spagnola, portoghese, austriaca, tedesca, greca, olandese, ungherese).
[9] Si vedano A. Barbera, Principi fondamentali. Art. 2 in G. Branca (a cura di) Commentario della Costituzione, 1975; G.B. Ferri, Persona umana e formazioni sociali in AA.VV. Diritti fondamentali dell'uomo; P.F. Grossi, Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana, 1972; T. Martines, Diritto Costituzionale, 2000; P. Perlingieri, La personalità umana nell'ordinamento giuridico; A. Pizzorusso, Lezioni di diritto costituzionale, in Foro It., 1984 i quali sostengono che l'importanza dell'art. 2 Cost. nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale del diritto alla privacy discende soprattutto dall'interpretazione della norma come clausola aperta, inclusiva di diritti non riconosciuti espressamente dalla Costituzione. Tesi, questa, successivamente accolta anche dalla Cassazione (Cassazione, Sez. I civile, 22 giugno 1985, n. 3769) e dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 139/1990, n. 13/1994 e n. 479/1987). Invece, A. Cerri, Regime delle questue: violazione del principio di uguaglianza e tutela del diritto alla riservatezza in Giur. Cost. 1972 ritiene che l'importanza discenda da una interpretazione della norma come fattispecie chiusa, cioè riferibile ai soli diritti riconosciuti in altre norme costituzionali. La tutela della riservatezza discenderebbe, quindi, dall'art. 21 come libertà di non manifestazione del pensiero.
G. Giacobbe, Il diritto alla riservatezza: da diritto di elaborazione giurisprudenziale a diritto codificato in Iustitia, n. 2/1999, pag. 91 – 124 afferma che il dibattito sopra riportato (clausola aperta/chiusa) può ritenersi superato alla luce della giurisprudenza della Cassazione che riconosce la capacità attribuita dall'ordinamento di elaborare nuove categorie giuridiche attraverso le quali sia possibile conseguire l'attuazione della tutela dei valori fondamentali della persona umana che rappresentano il connotato che caratterizza l'intera architettura costituzionale.
[10] Si vedano la Sentenza della Corte Costituzionale 12 aprile 1973, n. 38 con la quale per la prima volta la Corte riconosce un diritto inviolabile alla riservatezza, desunto dagli artt. 2, 3, comma 2, e 13 Cost. che può trovare tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. e la Sentenza 3 febbraio 1994, n. 13 secondo cui il diritto all'identità personale è ancorato al precetto dell'art. 2 Cost.: "tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 Cost. riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale" (nello stesso senso, Corte Costituzionale Sentenza 11 maggio 2001, n. 120)
[11] A questo aspetto si collegano la teoria "monista" che tende ad evitare la frammentazione della persona umana nel disegno giuridico della tutela fornita alle singole individualità ed a favorire il riconoscimento di interessi emergenti per i quali manchi una precisa base normativa e "pluralista", secondo la quale una pluralità di aspetti della personalità dell'uomo sono determinati "a priori" dal legislatore per una ragione di certezza e formano oggetto di separati e autonomi diritti della personalità. Si veda la decisione della Corte di Cassazione del 24 aprile 1963, n. 990 con cui continuando formalmente a negare nel nostro ordinamento la configurabilità di un autonomo diritto alla riservatezza, per l'impossibilità di applicazione analogica degli altri diritti della personalità, la Corte ammette, sulla base dell'art. 2 della Costituzione, la configurabilità "di un diritto alla libera autodeterminazione nello svolgimento della personalità nei limiti di solidarietà considerati" con la conseguenza che "tale diritto è violato se si divulgano notizie della vita privata le quali, per loro natura, debbono ritenersi riservate". La sentenza in questione è stata commentata da A. De Cupis, Riconoscimento sostanziale, ma non verbale, del diritto alla riservatezza in Il Foro Italiano, n. 1/1963, p. 877 ss. e 1298 e da V. Sgroi, Il diritto alla riservatezza di nuovo in Cassazione in Giustizia Civile n. 1/1963 p. 1280.
[12] Si veda la sentenza della Corte costituzionale 10 dicembre 1987, n. 479.
[13] Si veda, in tal senso, A. Baldassarre, Diritti della persona e valori costituzionali, 1997.
[14] Così A. Baldassarre, cit., p. 59.
[15] Per la definizione di domicilio si rinvia a G. Amato, Disciplina costituzionale del domicilio in AA.VV., Aspetti e tendenze del diritto costituzionale. Studi in onore di Costantino Mortati, Milano, 1997, p. 10.
[16] Dal punto di vista penale, se inizialmente la previsione giuridica si rivolgeva esclusivamente alla tutela dell'inviolabilità del domicilio, sono poi state introdotte nuove fattispecie di reato volte, ad esempio, a preservare la riservatezza da intrusioni di strumenti audio-visivi e comunque diverse dalle "tradizionali"intrusioni fisiche.
[17] Sul punto si vedano T. Martines, Diritto costituzionale, 1997, A. Pace, Le videoregistrazioni "ambientali" tra gli artt. 14 e 15 Cost., F.S. Marini, La costituzionalità delle riprese televisive nel domicilio: ispezione o libertà "sotto-ordinata"? e la sentenza della Corte Costituzionale 24 aprile 2002, n. 135.
[18] Oggetto della tutela di cui all'art. 15 è il bisogno dell'individuo di comunicare con una o più persone determinate escludendo gli altri.
[19] M. Atelli, Chiamate indesiderate. Commento in M. Atelli (a cura di) Privacy e telecomunicazioni. Commentario al D. Lgs. N. 171/1998 in cui l'autore fa riferimento al right to be alone; F. Di Ciommo, Lo "spamming" dalle reti telematiche alle aule dei tribunali in Il Foro Italiano, n. 1/2004 per il quale lo spamming è una palese violazione della privacy degli utenti; S. Vigliar, Privacy e comunicazioni elettroniche: la direttiva 2002/58/CE in Diritto dell'Informazione e dell'Informatica, 2003 che ha riguardo alla materia delle comunicazioni indesiderate (internet, sms, mms); L. Principato, ll fondamento costituzionale della libertà di comunicazione pubblicitaria in Giur. Cost. n. 1/2003.
[20] Così la sentenza della Corte costituzionale 6 aprile 1973, n. 34. In materia di intercettazioni telefoniche, i due interessi dovranno, dunque, essere contemperati. Si veda, sul punto, la sentenza n. 366/1991
[21] Per un commento in merito, si vedano G. Cassano, Commento alla sentenza Corte Costituzionale 7 luglio 2005, n. 271 in Urbanistica e Appalti n. 11/2005 pp. 1288 – 1291, P. Costanzo, La privacy tra Stato e Regioni: la Corte costituzionale fissa i paletti in Diritto dell'Internet n. 6/2005 pp. 555-562 e S. Foà, Tutela della privacy e sistemi informativi regionali: il potere normativo regionale è riconosciuto solo se richiama e rispetta il Codice sul trattamento dei dati personali in www.federalismi.it.
[22] Schematicamente, l'art. 152 del Codice detta giurisdizione, per quanto attiene alle controversie; gli art. 153 ss. del Codice si riferiscono all'ordinamento amministrativo dello Stato; infine, per quanto riguarda l'ordinamento civile è da ritenere riduttiva la concezione in ottica privatistica, contraddetta dall'art. 2 del Codice. |