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The Author considers the relevant
aspects of the EULA (End User Licence Agreement), from a practical
and legal point of view, trying to find answers and solutions to the
common practice of selling hardware (notebooks and personal
computers) along with a preinstalled operating system.
La progressiva diffusione da una parte del personal computer
come vero e proprio "elettrodomestico" di casa e dall'altro della banda
larga per la trasmissione dati, ha senza dubbio aperto prospettive fino a
qualche tempo fa neppure immaginabili. Già da tempo, infatti, il computer non è
più quella macchina infernale ed incomprensibile, ma un oggetto che compare
tranquillamente nella lista degli acquisti di chiunque, qualunque sia lo scopo
cui, infine, è destinato. La conseguenza immediatamente visibile è stata una
vera e propria rivoluzione nel costume e nelle abitudini praticamente di
ciascuno.
Tanto per
rendersi conto del fenomeno, se è vero che la differenza tra accendere la Tv o
il Pc per tenersi quotidianamente informati viene percepita (perché, in
effetti, è) pur sempre minima, non v'è chi non veda come non c'è paragone tra
il recarsi personalmente in banca o alle poste per pagare le utenze domestiche,
o in agenzia di viaggi per prenotare (già fatto?) le prossime vacanze, o ancora
presso il proprio rivenditore informatico di fiducia per acquistare il telefono
di ultima generazione e compiere le stesse operazioni comodamente da casa con
un click.
In pratica
il Pc ed internet sono via via divenuti non solo una finestra sul mondo, dalla
quale è possibile affacciarsi e toccare con mano una realtà che, altrimenti
sarebbe stata accessibile solo in parte, ma un vero e proprio strumento, spesso
in grado di consentire lo svolgimento di tutta una serie attività che in
precedenza richiedeva, quantomeno, una considerevole perdita di tempo.
A margine
delle pur brevi considerazione fin qui svolte, non si può fare a meno di
evidenziare due ulteriori aspetti, strettamente connessi fra loro e forse meno
evidenti, ma di importanza sicuramente notevole: in effetti, l'accesso alle
risorse cui si è fatto cenno è risultato possibile in virtù della crescente
semplificazione dei sistemi di accesso e della, non meno necessaria e
correlativa, presa di coscienza (e conoscenza) del mezzo.
Diradatesi
le nebbie della diffidenza che fino a non troppo tempo fa impedivano di
accostarsi al Pc, anche i più scettici oggi discorrono in termini di
workstation, upgrade, download, modem e file-sharing, in tutta tranquillità e,
relativamente all'uso personale, competenza. L'utente medio, cioè, non solo
utilizza e si serve del Pc quotidianamente per il lavoro, il tempo libero e/o
per entrambi, ma ne comprende appieno funzionalità e potenzialità. Ciò, come si
diceva, è stato reso possibile attraverso l'"apertura" di internet al
grande pubblico e, dal momento che la rete costituisce un mercato planetario in
cui ci si può incontrare, scambiare pareri, acquistare beni e servizi, essa non
poteva rimanere immune al meccanismo della concorrenza operante, anche e
soprattutto, in materia di software. Già, perché per sfruttare al meglio il
proprio Pc l'utente, superata la fase dell'entusiasmo, ha iniziato anche a
rapportarsi con la propria macchina in maniera più o meno critica... anche e
soprattutto per ciò che concerne i software, primo fra tutti quello che
consente alla macchina di "girare": il sistema operativo.
Uno dei
punti di partenza può essere senz'altro individuato nella possibilità di
reperire in rete programmi freeware (ossia liberamente resi disponibili dagli
autori) che corrispondono, più o meno, a software che svolgono funzioni
analoghe ma coperti dal diritto di autore e, pertanto, a pagamento.
Ciò
avviene, un esempio su tutti, per le suite di scrittura, dove accanto a
prodotti come Microsoft Office è di recente emerso OpenOffice, adottato
addirittura come standard da alcune Pubbliche Amministrazioni d'oltralpe[2].
Lo stesso Parlamento francese avrebbe avviato la trasmigrazione dal sistema
operativo di casa Microsoft alla distribuzione Linux, ovviamente gratuita,
denominata Ubuntu[3] seguito, a breve dalla Gendarmerie, per la quale ultima è stimato un risparmio
di circa € 7.000.000,00, finora spesi per l'acquisto delle licenze Microsoft[4].
Proprio in
materia di S.O. (ossia sistemi operativi), ed emblematico del fenomeno di
crescente consapevolezza e criticità del singolo utente, è stata fonte di
notevoli discussioni, pro e contro, la pubblicazione della sentenza R.S.n.
5384/2007 del Giudice di Pace di Firenze, resa all'esito della causa promossa
dall'acquirente di un notebook, un portatile, e la Hewlett Packard, casa
produttrice della macchina e distributrice del sistema operativo di casa
Microsoft preinstallato sulla stessa, nella quale il primo, al momento dell'acquisto
ed ottemperando agli oneri indicati nell'End User Licence Agreement, ossia
Contratto di Licenza per l'Utente Finale (d'ora in avanti semplicemente EULA),
aveva richiesto il rimborso della quota relativa al sistema operativo stesso e
ad altro applicativo, ottenendo il rifiuto da parte di HP.
Ad onor del
vero, si impongono come necessarie premesse alcune precisazioni: la prima
concerne la natura stessa dell'azione giudiziaria di cui si andrà discorrendo
che è, in verità, il frutto di una iniziativa "pilota" da parte della nota
associazione di consumatori A.D.U.C., per il tramite del suo consulente
informatico attore nella causa, con l'obiettivo di verificare l'esistenza delle
condizioni ed eventualmente creare un precedente cui fare riferimento per l'avvenire.
Si vedrà, in seguito, con quali risultati.
Altra
premessa necessaria è quella relativa alla EULA che, nel campo dei computer
portatili assume carattere particolarmente stringente e, paradossalmente,
sfavorevole ed antieconomico per lo stesso produttore del sistema hardware su
cui è installato il S.O. In tali casi si parla di licenze O.E.M., laddove l'espressione Original
Equipment Manufacturer (OEM, in inglese "produttore di apparecchiature
originali"), deve intendersi come il meccanismo commerciale in cui una
società acquista prodotti da altre società e li rivende come parti di un
prodotto proprio. Le società che hanno realizzato i prodotti originali vengono
dette OEM. Il termine viene frequentemente utilizzato nel mercato
dell'informatica, dove gli OEM sono le aziende come Intel, che producono
componenti hardware che altre aziende utilizzano per assemblare personal
computer (Dell, Hewlett Packard, Compaq o Acer). Nella vendita del software
applicativo e di sistema, trova posto nell'ambito della politica delle licenze
la cessione dei diritti di preinstallazione ai produttori e agli assemblatori
di Pc e sistemi server proprietari. La cosiddetta licenza OEM è, così, rilasciata da importanti produttori di sistemi
operativi, di programmi per la grafica, di antivirus[5].
Per mera
completezza, e pur non concernendo la presente trattazione, le licenze software
OEM vengono tenute distinte da quelle RETAIL, che sono le licenze relative al
software acquistato separatamente dal computer e vendute a prezzo considerevolmente
più elevato delle prime: si pensi, ad esempio che il costo di Windows Vista
Home Basic OEM è di € 90,00, mentre la versione RETAIL è in commercio a "soli"
€ 277,00[6].
Il
corrispettivo di minor importo del software con licenza OEM, però, viene concesso
dietro la previsione di condizioni, limitazioni ed obblighi esponenzialmente
più onerosi per l'acquirente finale del prodotto come, ad esempio, la non
trasferibilità dei diritti di licenza dal computer su cui è preinstallato ad
altro dello stesso soggetto acquirente.
Ad ogni
modo, non si vuole in questa sede ripercorrere per l'intero la vicenda
giudiziaria che quivi interessa quanto, piuttosto, proporre spunti di
riflessione sulla base delle conclusioni raggiunte e delle considerazioni
svolte nell'occasione dal Giudice di Pace autore della sentenza in discorso.
Inscindibilità tra
sistema operativo preinstallato e computer.
Un primo spunto
interessante è quello relativo alla scindibilità/inscindibilità del software
dall'hardware. Nella fase ante causa, infatti, HP Italia si era difesa
assumendo di non poter vendere il prodotto senza sistema operativo perché
tecnicamente impossibile. A seguito della instaurazione della causa di merito,
invece, tale inscindibilità veniva degradata da tecnica a commerciale dalla
stessa HP Italia, che la faceva risalire all'uso di fornire al compratore un prodotto finito
ed immediatamente pronto all'uso.
Sul fatto che detta inscindibilità non potesse essere
tecnica sussistevano, in realtà, ben pochi dubbi: la parte hardware, in effetti
costituisce già di per un prodotto completo sul quale l'utente è libero di
installare l'S.O. preferito. Ciò lo si desume dalla stessa esistenza dell`EULA
che, nel prevedere anche solo in astratto la facoltà dell'utente di utilizzare
un diverso S.O., o quella di risoluzione e disattivazione della stessa software
house, implicitamente afferma e presuppone la individualità e scindibilità tra
hard e soft[7].
Sotto altro punto di vista la diffusione delle licenze open source GNU/Linux,
liberamente scaricabili da internet, costituiscono senz'altro
circostanza ulteriore a dimostrazione di quanto si va dicendo. Che senso
avrebbe, in effetti, sviluppare S.O. che non potranno mai essere installati in
una macchina in commercio? E perché, così stando i fatti, si assiste al
diffondersi a macchia d'olio degli S.O. Alternativi? In proposito merita,
peraltro, porre l'accento sul fatto che i computer su cui è installato il
software
di casa Microsoft che costituiscono, anzi, il punto di partenza per lo sviluppo
delle distribuzioni (o distro per dirla come gli operatori di settore
GNU/Linux)
gratuite, studiate appositamente per "girare" con requisiti hardware non
solo analoghi, ma spesso addirittura inferiori a quelli richiesti, ad esempio,
da Windows XP.
Evidentemente consapevole di ciò, la stessa HP Italia,
abbandonando la tesi iniziale, specificava come detta inscindibilità, ritenuta
pur sempre esistente, fosse da considerarsi
meramente commerciale, invalsa dall'uso di alienare prodotti finiti e pronti all'uso.
Anche in questo secondo caso, però, e sempre sulla scorta delle previsioni
della licenza EULA, il G.d.P. di Firenze riteneva che il riconoscimento di
detta facoltà da parte di Microsoft in favore dell'end user, pure costellata da
tutta una serie di oneri di dubbia legittimità, costituisse il nucleo del
diritto del consumatore il quale, al momento dell'acquisto diviene titolare di
due distinte posizioni giuridiche soggettive. La prima nei confronti del
produttore della parte hardware del sistema informatico, nei confronti del
quale conclude una compravendita mobiliare perfetta; la seconda che, pur
dovendo far capo al produttore del software, in virtù dell'EULA ricade
nuovamente nella sfera del produttore hardware con il quale, limitatamente a
tale oggetto si realizza non una vendita perfetta ma un istituto che ben
potrebbe farsi rientrare nella vendita sottoposta a condizione risolutiva
potestativa od anche meramente potestativa, in favore dell'utente finale. E'
vero, d'altro canto, che l'esercizio del diritto di risoluzione risulta, nei
fatti, subordinato all'adempimento di tutta una serie di oneri cui l'utente
finale deve dar corso da solo, senza la partecipazione del produttore hardware
e, quindi, rimanendo soggetto alle contestazioni di quest'ultimo per ciò che
concerne le modalità. Tanto per fare un esempio, se l'utente finale che rifiuti
Windows e lo rimuova completamente dalla propria macchina, offra la
restituzione del disco di installazione, nessuno vieterebbe all'OEM di
contestargli il possesso di copie non autorizzate del software appena
acquistato.
Come si diceva dianzi, però, l'EULA
tronca il naturale rapporto tra il destinatario finale ed il produttore del
software il quale ultimo, "concedendo" all`OEM di installare
ed ottimizzare sulle proprie macchine il S.O., fa sì che l'OEM faccia proprio
il software al pari di qualsiasi altro elemento hardware di cui l'OEM è
effettivamente produttore, di fatto divenendone responsabile di fronte a terzo
acquirente. Solo allo scopo di evitare digressioni pure interessanti, sui
motivi di tale scelta da parte del OEM, pare opportuno rinviare il lettore a
pubblicazioni che con ben maggiore accuratezza si sono occupati della
questione.
Terzieta' dell'OEM circa
il contenuto e gli obblighi EULA.
Nel
corso del giudizio, HP Italia si è trovata a sostenere la propria estraneità
agli obblighi posti a carico dell'OEM, in virtù della sostenuta provenienza
unilaterale da parte Microsoft delle clausole EULA. Se di ciò, come
autorevolmente sostenuto[8], non vi è motivo di dubitare ed, anzi, è più
che plausibile ritenere che il dato corrisponda alla situazione di fatto, pare
al contempo condivisibile la considerazione del Giudice di Pace che giustamente
sottolinea come l`EULA che compare al primo avvio del notebook costituisca elemento
probatorio dell`esistenza di accordi commerciali a monte tra software house ed
OEM. Del resto, se così non fosse, per quale altro motivo quest'ultimo dovrebbe
inserire sulle proprie macchine un simile documento? Ragionevolmente, pertanto,
il G.d.P. ha dedotto l'esistenza di partnership tra i due soggetti produttori
la cui esistenza comprimeva pressoché totalmente la libertà di scelta del
consumatore finale.
Sotto l'aspetto che qui interessa,
l'asserita terzietà dell'OEM non pare sussistente in relazione alla titolarità
passiva dell'obbligo di rimborsare il consumatore che discende da un precedente
acquisto del diritto all'uso del software da parte dell'OEM che lo rivenderebbe
come proprio (ed, in effetti, essendo ottimizzato per le proprie periferiche,
pare questa la soluzione preferibile), ovvero da un rapporto di rappresentanza
all'interno del quale l'OEM vende o ritira il diritto all'uso del software e ne
riscuote ovvero rimborsa il prezzo per conto della software house, con
successiva regolazione dei rapporti interni; soluzione, quest'ultima che, oltre
a dar luogo, nella pratica, a tutta una serie di comprensibili complicazioni,
non spiegherebbe il motivo delle resistenze e delle difficoltà fino a questo
momento opposte dagli OEM alle pur legittime richieste di rimborso da parte
dell'end user. Per lo stesso motivo ben si comprende il motivo per cui l'OEM
avrebbe di gran lunga preferito il rimborso dell'intera somma dell'acquisto del
notebook piuttosto che, scindendo hardware e software, rimanere esposta dinanzi
a Microsoft.
Conoscenza/conoscibilità'
delle condizioni EULA al momento dell'acquisto.
Un
passaggio cui, forse, non è stato dato rilievo è quello relativo alla
possibilità, secondo il G.d.P. di conoscere il contenuto dell'EULA solo in un
momento successivo all'acquisto e, precisamente, al primo avvio del notebook.
In realtà', al momento
dell'acquisto, il compratore è ben conscio del fatto che sul computer è
installato un certo sistema operativo piuttosto che un altro, anche se non
viene messo effettivamente a conoscenza di quanto il software vada ad incidere
sulla spesa complessiva. Ed, in effetti, è quantomeno inusuale rinvenire in
fattura o ricevuta d'acquisto la specifica relativa al costo del software
operativo. Nel giudizio in esame, invero, il rimborso veniva quantificato in
via equitativa e non su un costo di listino, a dimostrazione del fatto che non
è ipotesi peregrina ritenere che l'OEM corrisponda a Microsoft un prezzo
irrisorio o addirittura nessun prezzo per il S.O., salvo poi rimanere alle
eventuali, quanto al momento remote, conseguenze pregiudizievoli[9].
Sulla scorta di queste ed altre, presumibili quanto logiche, considerazioni la
stessa associazione di consumatori che si era fatta promotrice della causa
"civetta" ha, al contempo, denunciato Microsoft e, di
riflesso, alcuni OEM per abuso di posizione dominante, prima dinanzia al
Garante della Concorrenza e del Mercato e di seguito all'Autorità Antitrust
presso la Commissione Europea[10].
Che, d'altra parte, l'acquirente
sia, pure astrattamente, a conoscenza del fatto che al momento della
compravendita sul notebook sia installato un determinato S.O., non pare possa
dubitarsi: da una semplice ricerca su qualsiasi motore di ricerca emerge
inconfutabilmente l'esperienza di moltissimi utenti che, al momento
dell'acquisto, abbiano espressamente fatto richiesta di un certo S.O. piuttosto
che di un altro, per le più svariate esigenze[11].
La soluzione più semplice, ed evidentemente più invisa
alla casa-madre del software, sarebbe quella di, anziché porre in vendita un
prodotto con riserva di restituzione, offrire all'acquirente la facoltà di
scelta di un software operativo piuttosto che di un altro già al momento
dell'acquisto dell'hardware, onde assecondare al meglio le esigenze del
consumatore che, in tal modo, avrebbe la possibilità di acquistare (o, anche,
non acquistare) la versione di Windows più adatta alle proprie esigenze.
In conclusione, non si può non riferire come, con la
commercializzazione di Windows Vista, il testo dell'EULA abbia subito notevoli
temperamenti in favore dell'utente finale, consentendo per la prima volta, ad
esempio, all'utente di disinstallare Vista e installarlo su un altro computer
un numero illimitato di volte[12].
[1] C. Zymaris, "Confronto tra licenza GPL e
Microsoft EULA", del 05.05.2003, su www.cybersource.com
[2] N.D.,"Il Fisco francese passa ad
OpenOffice", del 11.11.2005 su www.punto-informatico.it
[3] V. Ciaglia, "Il Parlamento francese
passa a Linux", del 14.03.2007, su www.webnews.it
[4] N.D. "La Polizia francese passa a
Linux", del 31.01.2008, su www.punto-informatico.it
[5] Voce "Original Equipment
Manufacturer", su www.wikipedia.org.
[6] A.D.U.C. "PC senza Windows? Esposto
Ue", del 01.02.2008 su www.aduc.it e www.aleksfalcone.org; N.D. "Notebook
con Windows? Rimborso dovuto", su www.punto-informatico.it;
[7] La stessa sentenza del Giudice Conciliatore
di Luneville, citata in corso di causa da HP Italia presuppone, pur sempre, la
facoltà del consumatore di acquistare l'hardware separatamente dal software.
[8] C. Piana e F. Piccolino, "Il rimborso del
software e la prova di logicità", su www.interlex.it: "[...] l'OEM, anche qualora l'utente
ricevesse il rimborso, non chiederebbe il ristorno di quanto restituito per la
licenza non utilizzata - il che significa che siamo molto, molto vicino ad un
contratto "per CPU", che è esattamente quello che che è stato a suo tempo
vietato. Comunque, l'OEM non avrebbe alcun incentivo a rispettare il diritto
riconosciuto, semmai il contrario". In via ipotetica, infatti, "[...] l'accordo OEM, cioè quello tra
Microsoft e l'OEM, grazie al quale quest'ultimo ottiene condizioni di
particolare favore sul prezzo del software, dovrebbe prevedere una penale o un
qualche pesante controbilanciamento nel caso in cui l'OEM non rispetti
l'obbligazione imposta [...]"
[9] C. Piana e F. Piccolino, op. cit.
[10] A.D.U.C., "Segnalazione di abuso di
posizione dominante contro MICROSOFT e ACER, ASUS, COMPAQ, DELL,
FUJITSU-SIEMENS, HP, IBM, PACKARD BELL, SONY, TOSHIBA", su www.aduc.it
[11] V. Ampolo, "Notebook, l'odissea del
rimborso di Windows", su www.punto-informatico.it; N.D. "Acer Aspire 5920 del
MediaWorld", su http://geekplace.org
[12] M. Tebaldi, "Microsoft rimuove alcuni
limiti dalla licenza (EULA)", su http://puntodivista.mirkotabaldi.it |