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Centre for Media Pluralism and Media Freedom -European University Institute (EUI) is inviting submissions for the launch of its working paper series entitled 'Freedom and Pluralism of the Media, Society and Markets"

EU competences in respect of Media Pluralism and Media Freedom RSCAS/CMPF Working paper series: 'Freedom and Pluralism of the Media, Society and Markets' The Centre for Media Pluralism and Media...

Cronache | Elda Brogi | Giovedì, 5 Aprile 2012

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Il diritto nell’era della digital evidence: dall’accesso al dato digitale alla sua effettiva acquisizione

Giovedì 19 maggio 2011, ore 14.00 Il diritto nell’era della digital evidence: dall’accesso al dato digitale alla sua effettiva acquisizione Edificio U6, Aula dottorati di giurisprudenza (2° piano) - Piazza dell'Ateneo Nuovo...

Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 18 Maggio 2011

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La PA su Internet: le regole del Garante per rispettare la privacy di cittadini e dipendenti

La PA su Internet: le regole del Garante per rispettare la privacy di cittadini e dipendenti On line solo informazioni personali indispensabili. Tempi congrui di permanenza in rete. Misure...

Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 11 Aprile 2011

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Digital Agenda: Commission seeks information from 16 Member States on their implementation of the Audiovisual Media Services Directive – specific issues

The European Commission has written to 16 Member States seeking information about their implementation of the Audiovisual Media Services (AVMS) Directive (see IP/11/373). The fact-finding letters are part of the Commission's efforts...

Europa | Elda Brogi | Mercoledì, 30 Marzo 2011

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Approvazione definitiva CAD

22 dicembre 2010: "al termine del Consiglio dei Ministri il ministro Brunetta ha annunciato l’approvazione, in via definitiva, del nuovo Codice dell’amministrazione digitale, che fa seguito al Codice (decreto...

Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 22 Dicembre 2010

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Cronache | Elda Brogi | Venerdì, 26 Novembre 2010

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Audizioni parlamentari su riforma CAD

Nell'ambito dell'attività parlamentare per il parere sullo schema di decreto legislativo che modifica il Codice dell'amministrazione digitale, la Commissione affari costituzionali della Camera audirà domani 16 novembre alcuni esperti, tra...

Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 15 Novembre 2010

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Consulegis IP newsletter-Summer 2010

La newsletter su intellectual property law di Consulegis, network internazionale di avvocati.

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Europa | Elda Brogi | Lunedì, 18 Ottobre 2010

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Nel noto caso che ha visto Vividown contro Google video per la diffusione del filmato di un disabile, vedi qui,  l'associazione  e la piattaforma di video sharing hanno siglato...

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Reati in azienda e computer forensicGuida alle indagini preventive e difensive in ambito aziendale per reati condotti contro o per mezzo di strumenti informatici11 Giugno 2010Novotel, via Tevere, 23 Osmannoro...

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Lawrence Lessig alla Camera dei Deputatihttp://www.radioradicale.it/scheda/299126/internet-e-liberta-perche-dobbiamo-difendere-la-rete

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La definizione di un “diritto di link”: un problema che accomuna Stampa E-mail
Scritto da Francesco Mangiaracina - Avvocato   
Sabato 14 Aprile 2007 00:00

Cosa possono avere in comune Google e la Chiesa di Scientology, Sky e la Eli Lilly (casa farmaceutica americana), la Chiesa Mormona e la Riia, Copiepress (l'associazione editori belga) ed il motore di ricerca cinese Baidu, senza contare Coolsteaming, Newsbooster.com e le maggiori società di produzione audiovisiva (come Universal, Warner, EMI e la Sony BMG)?

La risposta è che tutti, e la lista non è esaustiva, si sono dovuti confrontare in giudizio con il concetto di "diritto di link", alcuni in qualità di attori e parti lese, facendo valere il loro diritto di non "subire" link dall'esterno a propri contenuti e prodotti (come la Chiesa di Scientology e quella Mormona, Sky, Eli Lilly, la Riia, Copiepress e le società di produzione audiovisiva sopra citate), gli altri come convenuti ed assertori del principio contrario per cui il "diritto al link" è fisiologico e connaturato ad internet.

Considerato la familiarità che il concetto di link è venuto assumendo, si ritiene di non dover spendere troppe parole per spiegare cosa sia: si tratta di un collegamento effettuato da una pagina web (link) ad un'altra (in termine tecnico, detto anche "backlink"). In sostanza nient'altro che l'essenza stessa del "web" che così si chiama proprio perché rappresenta "una rete" di collegamento tra pagine e contenuti pubblicati su internet.

Il collegamento tramite link è un fenomeno elementare nella sua semplicità pratica e teorica, tanto che potrebbe meravigliare il fatto che abbia dato origine a questioni economico-giuridiche di portata tanto grande (coinvolgendo operatori di tutto rilievo), come quella di recente innescatasi tra Google e la Copiepress.

Senza poter entrare in profondità su tale vicenda, come pure su quelle riconducibili ai soggetti sopra citati, le varie fattispecie possono semplicemente sintetizzarsi nella domanda: il sito "A" ha il diritto di creare un link ad una pagina del sito "B"? In che modo e con quali limiti?

Se "A" sia Google News o Coolstraming e "B" una rivista on-line di un editore belga o Sky, e se quindi da una parte si controverta del diritto di raccogliere informazioni giornalistiche da parte di un aggregatore di notizie oppure della possibilità di un portale di operare un collegamento ad una IP-TV cinese che trasmette le partire del campionato italiano, ciò rileva solo per la definizione di ipotesi specifiche che analizzeremo ma l'interrogativo di fondo rimane quello citato. Esiste, ed eventualmente entro quali limiti, un diritto di link?

Da un punto di vista giuridico la materia risulta assai complessa, atteso che si tratta di un questione che coinvolge rilevanti e difficili profili di internazionalità della fattispecie[1], considerato che "A" e "B" potrebbero essere siti internet di Paesi diversi[2] e che, a quanto risulta, nessuna legislazione ha definito un "diritto al link".

Invero, se non esiste una costruzione giuridico-teorica autonoma per tal diritto, come si vedrà di seguito la problematica viene quasi sempre ricollegata alla tutela del copyright. In sostanza le singole normative nazionali non contengono un riferimento al diritto al link, ma, normalmente, l'attenzione dei giudici si sposta sulla questione se determinati link siano in grado di violare, o favorire la violazione, dei diritti di proprietà intellettuale.

Tale aspetto potrebbe portare ad un affievolimento della problematica attinente al coordinamento tra le varie normative, posto che normalmente la disciplina sul copyright dei singoli stati è simile, quanto meno a livello di principi. Tuttavia, come vedremo, le Corti dei diversi Paesi non hanno trovato una posizione comune.

In sostanza, dunque, considerato che:

- la questione del diritto al link forse più di ogni altra deve fare i conti con una fattispecie venata da profili di internazionalità e quindi non può essere affrontata a livello locale;

- mancano delle disposizioni specifiche nelle legislazioni dei singoli Stati;

- di solito la problematica viene ricollegata al diritto di proprietà intellettuale ma ci sono Paesi che rigettano tale posizione e quindi assumono una posizione del tutto autonoma;

ciò considerato non possiamo che tentare di dare degli orientamenti alla luce della giurisprudenza internazionale maggiormente rilevante, così per come riportata dalle notizie di cronaca, senza entrare nel merito delle singole questioni giuridiche, ma cercando di estrapolare dei principi generali.

Entrando nel vivo del tema, dobbiamo innanzi tutto operare una differenziazione tra link, sempre partendo dal presupposto che i siti internet interessati al collegamento appartengano a soggetti differenti, suddividendo logicamente tra:

1. link a contenuti di per sé illeciti, in quanto ex sé violativi di norme imperative, come ad esempio collegamento a materiale pedo-pornografico od a copie "pirata";
2. link a programmi che costituiscono lo strumento per la violazione del copyright su determinati prodotti, come quelli che servono per la "forzatura" delle protezioni di prodotti audiovisivi e videoludici;
3. link a contenuti di per sé leciti.

Quanto al primo aspetto, si evidenzia che in Italia, la Cassazione nel caso Sky contro Coolstraming, sentenza 33945/2006, ha considerato reato il collegamento a materiale lesivo dell'altrui diritto di proprietà, applicando i principi del concorso nel reato.

In estrema sintesi, Coolstreaming, operando un link alla CCTV cinese[3], avrebbe agevolato la diffusione del materiale tutelato dal copyright di Sky.

Stessa posizione ha assunto l'Olanda, con sentenza della Corte di Appello di Amsterdam nel caso contro Zoekmp3.nl, mentre Paesi come Cina e, salvo alterne vicende, la Svezia, patria di "ThePirateBay", si sono attestate su posizioni antitetiche.

Un tribunale di Pechino, investito della causa che vedeva da una parte il motore di ricerca Baidu e dell'altro le major discografiche (come Universal e la Warner, supportate dall'IFPI), ha ritenuto che Baidu malgrado indicizzasse, in un apposita sezione, files musicali "pirata", non violasse il copyright in quanto detti files si trovavano su server di soggetti terzi. In sostanza i giudici cinesi hanno riproposto il principio per cui costituisce reato soltanto la diffusione di materiale illecito contenuto sui propri server. Principio che in un recente passato ha portato il "vecchio" Napster a chiudere ed a far proliferare i programmi di "file-sharing" di tipo P2P[4] come Kazaa ed E-Mule.

Al contrario, si ritiene che il "semplice" link non può essere vietato.

Trattasi di una posizione a lungo sostenuta anche dai giudici svedesi, salvo qualche rara e recente incrinatura, e che ha condotto alla rapida crescita del fenomeno di "ThePirateBay".
In riferimento al secondo punto, il sito 2600.com è stato condannato da una Corte americana per violazione del DMCA (Millenium Copyright Act) per aver creato un link ad un programma DeCSS. Come noto, tali software sono utilizzabili per decriptare i codici di protezione presenti nei normali DVD. Trattasi del primo "step logico" per chi voglia, per esempio, creare un DivX "pirata", in quanto prima occorre creare dei files ".vob" non protetti (ed il DeCSS serve a questo) e poi passare alla compressione dei files utilizzando i vari algoritmi messi a disposizione da software per creare DivX ed affini.

Anche in questo caso si è ritenuto che il link possa costituire uno strumento agevolativo dell'altrui, ma in questo caso solo potenziale, violazione del diritto di autore.

Definiti i primi due punti, l'ultimo rappresenta il profilo di maggior interesse, in quanto quantitativamente molto più rilevante. Se il collegamento a files illeciti non rappresenta una mera eccezione, i link a contenuti legittimi costituisce una fenomeno trasversale comune a tantissimi utenti di internet, ed assume, quindi, una portata di carattere mondiale.

Al riguardo, le pronunce giurisprudenziali analizzate sembrano affermare quanto segue:

- può generalmente ritenersi legittimo il cd "surface link", ovvero il collegamento all'homepage di una altro sito;

- è da ritenersi generalmente vietato il cd "deep link", ovvero il link a pagine interne e specifiche di un dato sito.

Simili principi sono ricavabili dal caso che ha visto contrapposto Google News e la Copiepress in una causa intentata in Belgio, come pure da una sentenza danese contro Newsbooster.com.

In sostanza si ritiene che il "deep link" danneggi il sito linkato in quanto è in grado di alterare il normale percorso dell'utente farebbe partendo dall'homepage.

Occorre infatti considerare che l'e-business legato alla fruizione dei contenuti del web si è in parte consolidato nella soluzione di inserire in questo percorso virtuale delle inserzioni pubblicitarie e quindi, si sostiene, alterarlo significherebbe alterare l'impianto economico stesso su cui si basa il sito, violando in via mediata il diritto di presentazione "sic est" di un proprio prodotto da parte del titolare del relativo copyright.

In termini economici, puntare direttamente su una data notizia, magari molto accattivante, potrebbe portare l'utente ad una veloce entrata nel sito e ad una altrettanto rapida uscita, diminuendo il numero di "pagewiews" e collateralmente la possibilità di "impression" su inserzioni pubblicitarie.

Tuttavia rimane il fatto che senza quel link una buona parte di quegli utenti non sarebbero nemmeno approdati al sito collegato, per cui riteniamo che la questione vada ridimensionata. Ma, come detto, in questa sede ci limitiamo a riportare le tendenze giurisprudenziali legate alla tematica senza entrare nel merito.

Rimane da dire che al di là della qualificazione in termini di lecità/illecità del link operata dai giudici in relazione alla tutela del diritto di proprietà intellettuale, ancor prima occorre valutare un altro elemento: la volontà del titolare del sito internet.

Nelle "nitiquette" o nelle "note legale" inserite nel proprio sito, costui potrebbe aver precisato le condizioni ed i limiti dei backlink. Si tratta dell'esplicitazione di una volontà negoziale su un proprio "diritto disponibile" e quindi tali clausole sono da ritenersi pienamente valide ed efficaci nei confronti dei terzi.

Dalle cause contro Tickets.com, negli Usa, e contro Kraten.com, in Olanda, emerge tuttavia che tali disclaimer legali sono da ritenersi efficaci a patto che si dia la prova della loro conoscenza o conoscibilità da parte di colui che ha effettuato un "deep link" indesiderato.

I giudici arrivano ad affermare che sarebbe servita la conclusione di un vero e proprio accordo "point & click" inerente a tale condizione di fruizione del sito, ma sul punto si ritiene che una sua evidenziazione nell'area delle "Nitiquette" o nelle "note legali" (et similia) possa essere sufficiente.

In sostanza, dunque, in relazione ai collegamenti a contenuti legittimi, sembrerebbero emergere i seguenti principi:

- il diritto al link può essere concesso/negato/modulato attraverso apposite clausole e condizioni dal titolare del sito che riceve il collegamento;

- tali clausole devo essere conosciute o comunque conoscibili dal fruitore del sito;

- in assenza di condizioni specifiche, il diritto ad un "surface link" all'homepage del sito è da ritenersi sussistente;

- è da ritenersi generalmente vietato il "deep link" ad una pagina interna, senza consenso del titolare del sito che riceve il link (backlink più precisamente).
Più complesso e parzialmente diverso è il problema sorto tra la Chiesa di Scientology e Google.

In estrema sintesi, la prima si lamentava del fatto che utilizzando nel motore di ricerca la chiave "scientology" Google presentasse come uno dei risultati il sito di Operation Clambake (www.xenu.com) il quale conteneva dichiarazioni fortemente critiche nei confronti della suddetta Chiesa e materiale protetto afferente gli affiliati.

Il risultato è stato, a quanto si legge, la rimozione del collegamento tra la "keyword" di ricerca "scientology" ed il sito incriminato ma che ad oggi risulta attivo.

Ora, il punto è che "ontologicamente" i risultati di Google sono effettivamente dei link, ma il sistema di indicizzazione delle pagine effettuato dal motore di ricerca rappresenta un "microcosmo" con dinamiche proprie, concepito per dare delle risposte "di massa" sulla base di un calcolo algoritmico costante.

La questione, per certi versi, si avvicina alla causa contro Baidu, di cui si è detto sopra, ma l'elemento diverso è che il motore di ricerca cinese aveva indicizzato in un'apposita sezione gli Mp3 illegali, mentre Google presenta un risultato "indiscriminato" basato sulla rilevanza data a quella "keyword" specifica.

Può comunque profilarsi il principio per cui laddove effettivamente il collegamento tra una determinata "keyword" ed un sito produca la violazione di un diritto di una terzo, il motore di ricerca potrebbe essere chiamato ad una sollecita eliminazione del collegamento medesimo.

[1] In termini di diritto internazione privato e processuale si parla di "elementi di estraneità".

[2] Senza considerare la problematica, ancora aperta, di quali parametri utilizzare per "ancorare" un sito ad un determinato Stato, atteso che la collocazione del server non si dimostra sempre soddisfacente.

[3] Sito internet che trasmette anche le partite di calcio del campionato italiano.

[4] Il "concept" del P2P si basa, infatti, sulla delocalizzazione dei files negli hard disk degli utenti, mentre, inizialmente, Napster presentava un architettura "client – server" per cui gli utenti caricavano e scaricavano il materiale sui server centrali della società che per questo motivo venne fatta chiudere.



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