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Scritto da Chiara de Leonardis FratiniVergano, Bruxelles
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Giovedì 18 Dicembre 2008 19:33 |
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Lo scorso 7 novembre, la Commissione europea ha organizzato a Bruxelles un workshop sul tema "User-Created Content - Supporting a partecipative Information Society". Il workshop aveva l'obiettivo di discutere le implicazioni di carattere socio-economico e giuridico legate all'emergere della nuova figura di utente creatore di contenuti e di valutare le possibili risposte da parte dei regolatori.
Sulla base di uno studio,[1] finanziato dalla Commissione e svolto dalla "Netherlands Organisation for Applied Scientific Research" (TNO), dall'"Institute for Information Law" (IViR) e dall'"Institut de l'Audiovisuel et des Télécommunications en Europe" (IDATE), si è valutata la necessità di aggiornare le regole europee in materia di diritto d'autore al fine di accordare una protezione giuridica adeguata ai contenuti creati dagli utenti della rete. La direttiva sul diritto d'autore nella società dell'informazione,[2] adottata nel 2001, risulta infatti inadeguata a far fronte alle problematiche poste dall'emergere di siti quali Facebook, MySpace, YouTube e Flickr, che consentono agli utenti di pubblicare fotografie, articoli, video o brani musicali, senza tuttavia fornire alcuna certezza quanto alla tutela riservata a tali contenuti.
Con la presentazione dei risultati dello studio, è stata evidenziata l'assenza di regole comuni a tutela del diritto degli utenti della rete di scaricare e caricare i contenuti creati da loro stessi o da altri utenti.
La legislazione in vigore negli Stati membri, oltre ad essere inadeguata a disciplinare il fenomeno, è caratterizzata anche da sostanziali differenze. Ad esempio, mentre in Francia, in Belgio o in Germania gli autori godono di una forma di protezione che prescinde dalla cessione dei diritti patrimoniali sulle opere in vista dello sfruttamento; in Gran Bretagna e in Irlanda è previsto invece il full transfer of rights, ossia la cessione totale dei diritti dell'autore al publisher o editore.
A tali differenze di fondo nella regolamentazione del diritto d'autore si aggiungono elementi che possono ulteriormente complicare il quadro. Quando l'autore dei contenuti è un minore, come avviene di frequente sulla rete, si pone il problema della validità dei contratti che regolano la pubblicazione degli stessi contenuti (e l'eventuale cessione del diritto d'autore). Mentre, ad esempio, in Olanda i contratti stipulati dai minori hanno piena validità dal punto di vista legale, in Germania è necessario l'accordo dei genitori.
Nondimeno, conclude lo studio citato, potrebbe essere troppo presto per introdurre una specifica disciplina sulla regolamentazione dello User-Created Content, dal momento che i contorni del fenomeno restano ancora vaghi. Risulta comunque essenziale, al fine di preparare il terreno per le nuove regole, definire alcuni concetti fondamentali, al fine di pervenire ad un approccio coerente da parte di tutti gli ordinamenti.
Nel corso del workshop si è considerata la necessità di adottare una definizione univoca di User-Created Content. Si pone, infatti, il problema di definire i criteri per la difficile distinzione tra i contenuti "creati" e quelli "generati".[3] La difficoltà concerne non tanto la definizione in sé quanto le conseguenze alle quali è suscettibile di dar seguito la scelta per uno o l'altro termine. In effetti, è sulla base di questa scelta terminologica che si rende chiara la distinzione tra i c.d. utenti "passivi" e quelli "attivi", tra l'utente amatoriale e l'utente professionista creatore di contenuti professionali.
Tale distinzione può essere operata anche prendendo in considerazione i motivi che spingono gli utenti a rendere fruibili le loro creazioni. Infatti, se l'utente amatoriale è tendenzialmente portato a pubblicare le proprie opere (tra cui foto personali, musica, articoli etc.) per soddisfare un desiderio di successo e più in generale per esprimersi liberamente, l'utente professionista persegue spesso scopi lucrativi, accanto a quelli di natura artistica e personale. In tal senso il contenuto diviene una fonte di guadagno, ma a tal fine è necessario che esso risponda a determinati requisiti di originalità, qualità tecnica e autenticità.
Dal punto di vista economico è interessante costatare che i contenuti creati dagli utenti, siano essi professionisti o amatori, sono sovente usati dai servizi di media[4] senza attribuire ai creatori stessi alcun riconoscimento economico o morale. L'adozione di un quadro normativo specifico per lo User-Created Content dovrebbe consentire di prendere in considerazione anche questo profilo, spesso trascurato.
Per quanto riguarda le risorse finanziarie delle platform per la pubblicazione dei contenuti, lo studio ha individuato diverse fonti e modalità di reperimento delle risorse. Attualmente la maggior parte delle entrate è costituita da donazioni di organizzazioni no-profit e dalla pubblicità. Tuttavia, alcuni siti che pubblicano User-Created Content hanno sviluppato altre forme di finanziamento che spaziano dall'offerta di servizi premium[5] agli utenti, dietro il pagamento di una iscrizione annuale o mensile, alla riproduzione dei contenuti pubblicati in rete su articoli destinati alla vendita, fino ad arrivare alla vendita di licenze per l'uso del contenuto o della tecnologia utilizzata.
Giacché le tecnologie di terza generazione 3G saranno sempre più utilizzate anche per creare contenuti telematici, una delle prossime priorità della Commissione e dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e di accesso ai contenuti sarà la promozione di investimenti volti a migliorare l'accessibilità alla rete a banda larga e la compatibilità tra i diversi dispositivi digitali ed elettronici. In tal senso la Commissione ha ribadito l'impegno assunto per promuovere il programma "banda larga per tutti"[6] e la politica sullo spettro radio,[7] al fine di garantire l'accessibilità alla rete su tutto il territorio europeo e promuovere l'uso delle nuove tecnologie
Le platform invece dovranno sviluppare sistemi adeguati di finanziamento. Attualmente la pubblicità rappresenta la fonte di introiti prelevante nel settore dello User-Created Content. Vincolare l'accesso ai contenuti proposti al pagamento di un congruo corrispettivo da parte degli utenti potrà consentire un'ulteriore e sicura fonte di finanziamento. Al fine di raggiungere tali obiettivi è opportuno che la Commissione coordini le proprie iniziative con gli operatori del settore.
Una questione più delicata riguarda infine il controllo effettuato sul contenuto dell'opera dal punto di vista etico e morale: è, infatti, importante prevedere un sistema di monitoraggio in grado di filtrare i contenuti caricati nelle platforms, impedendo l'inserzione totale o parziale di contenuti potenzialmente offensivi o suscettibili di violare il diritto d'autore di altri o, ancora, non attinenti al tema trattato dalla platform in questione[8].
Risulta in tal senso opportuno delineare un regime di responsabilità appropriato per le platform e per la pubblicazione dei contenuti acquisiti da terzi. Vi sono due possibili regimi di responsabilità a seconda che si scelga di considerare la platform come un editore (publisher) o come uno spazio liberamente accessibile (hosting). Il publisher model è il regime legale proprio dei giornalisti e dei presentatori televisivi, in base al quale questi sono pienamente responsabili per il materiale ricevuto da terzi che hanno trasmesso o comunicato. L' hosting model, al contrario, è un regime caratterizzato dalla totale assenza di responsabilità in capo alla platform. Appare evidente che entrambe i modelli propongono soluzioni estreme e probabilmente non adeguate allo User-Created Content. Il tradizionale publisher model non sembra essere adeguato poiché i contenuti sono caricati su iniziativa degli utenti e non dai gestori della platform, risultando dunque difficile affermare la responsabilità di quest'ultima. Il modello hosting non offre, d'altra parte, una sicurezza sufficiente per gli utenti dei contenuti e per i creatori degli stessi.
Se lo User-Created Content risulta meritevole di protezione, la possibilità di scaricarlo dovrebbe essere subordinata all'autorizzazione preliminare da parte dell'autore. In tal senso potrebbe rivelarsi opportuna l'introduzione di un sistema di "agreement with the right of the holder" o un sistema automatico di autorizzazione[9] come ad esempio i "Creative Commons" o gli "Automated Content Access Protocol"[10].
I quesiti e le soluzioni sono dunque molteplici. La discussione nell'ambito del workshop ha dimostrato che le regole attualmente in vigore, sia a livello europeo sia a livello nazionale, sono inadeguate a disciplinare il fenomeno dello User-Created Content e che è necessario intervenire rapidamente, ma pur sempre in modo coordinato, a fine di predisporre delle regole uniformi ed esaustive.
La Commissione europea ha comunicato che al momento non è prevista alcuna iniziativa politica specifica. L'istituzione ha tuttavia affermato che il "Libro verde sul diritto d'autore nell'economia della conoscenza",[11] pubblicato dalla stessa lo scorso luglio, potrebbe costituire un valido punto di partenza.
[1] Lo studio è stato elaborato sulla base delle informazioni tratte dai siti internet di circa cinquanta operatori/fornitori di servizi (video sharing, social network, video game, audiobook, User-Created Content service on the TV set) e dalle interviste condotte durante la raccolta di dette informazioni.
[2] Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, in GUCE L 167 del 22 giugno 2001. Disponibile al seguente indirizzo : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:IT:PDF. Quest'ultima prevede alcune eccezioni nell'applicazione delle regole sul diritto d'autore a favore delle biblioteche e dei non vedenti, senza però trattare la questione dello User-Created Content.
[3] Lo studio "Working Party on the Information Economy Participative WEB: User-Created Content" DSTI/ICCP/IE (2006)7/FINAL del 12 aprile 2007, pubblicato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. OECD, fissa i possibili parametri in base ai quali definire l'UCC: (i) la pubblica accessibilità del contenuto da parte degli utenti (escludendo così le e-mail e la messaggistica istantanea); ii) la sussistenza di un certo grado di "creatività"ed, infine, (iii) la creazione del contenuto al di fuori dell'attività professionale. Non sono considerate creative la pubblicazione online di video o parti di trasmissioni televisive o la pubblicazione di foto personali. Lo studio è disponibile sul sito: http://www.oecd.org/dataoecd/57/14/38393115.pdf.
[4] Nel 2006 la CNN ha lanciato il progetto "CNN iReport" con lo scopo di spingere gli utilizzatori a mettere i propri contenuti a disposizione della testata; lo stesso hanno fatto Fox News Channel e Sky News.
[5] Ad esempio, l'attribuzione di una maggior capacità di memoria per i siti di photo-sharing o un'accessibilità più vasta ai contenuti TV
[6] La DG INFSO ha creato un sito dedicato alla banda larga europea, consultabile al seguente indirizzo: http://www.broadband-europe.eu/Pages/Home.aspx.
[7] Il sito europeo sulla "radio spectrum policy" si trova al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/radio_spectrum/index_en.htm.
[8] Nell'ottobre 2007, un gruppo composto da diverse aziende audiovisive e platform, tra cui Sony, Microsoft, Myspace, Fox Entertainment Group e Disney, ha redatto alcuni principi guida per UGC. L'obiettivo degli autori è quello di garantire il rispetto della proprietà intellettuale senza però compromettere la crescita e lo sviluppo dei contenuti, consentendo quindi ai consumatori di fruire di tutti i tipi di contenuti purché attraverso canali legittimi. Attraverso tale progetto gli autori intendono 1) promuovere l'eliminazione di contenuti proibiti su siti che ospitano User-Created Content; 2) sostenere il caricamento di contenuti audio e video originali e autorizzati; 3) consentire un giusto uso (fair use) dei contenuti protetti dal diritto d'autore nei siti di cui sopra e 4) proteggere la privacy degli utenti.
10 Possibili eccezioni potrebbero essere introdotte sul modello del "Berne three-step test" sancito dall'articolo 9 della Convenzione di Berna del 9 settembre 1886, in base al quale: 1) Gli autori di opere letterarie e artistiche protette dalla Convenzione hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma; 2) è riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di permettere la riproduzione delle predette opere in i) taluni casi speciali, ii) purché una tale riproduzione non rechi danno allo sfruttamento normale dell'opera e iii) non causi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell'autore. La stessa disposizione è peraltro prevista dalla direttiva 2001/29/CE, già citata
11 http://www.the-acap.org/.
12 "Libro verde sul diritto d'autore nell'economia della conoscenza" COM(2008) 466 definitivo del 16 luglio 2008, testo disponibile sul sito http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0466:FIN:IT:PDF.
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