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Centre for Media Pluralism and Media Freedom -European University Institute (EUI) is inviting submissions for the launch of its working paper series entitled 'Freedom and Pluralism of the Media, Society and Markets"

EU competences in respect of Media Pluralism and Media Freedom RSCAS/CMPF Working paper series: 'Freedom and Pluralism of the Media, Society and Markets' The Centre for Media Pluralism and Media...

Cronache | Elda Brogi | Giovedì, 5 Aprile 2012

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Il diritto nell’era della digital evidence: dall’accesso al dato digitale alla sua effettiva acquisizione

Giovedì 19 maggio 2011, ore 14.00 Il diritto nell’era della digital evidence: dall’accesso al dato digitale alla sua effettiva acquisizione Edificio U6, Aula dottorati di giurisprudenza (2° piano) - Piazza dell'Ateneo Nuovo...

Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 18 Maggio 2011

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La PA su Internet: le regole del Garante per rispettare la privacy di cittadini e dipendenti

La PA su Internet: le regole del Garante per rispettare la privacy di cittadini e dipendenti On line solo informazioni personali indispensabili. Tempi congrui di permanenza in rete. Misure...

Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 11 Aprile 2011

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Digital Agenda: Commission seeks information from 16 Member States on their implementation of the Audiovisual Media Services Directive – specific issues

The European Commission has written to 16 Member States seeking information about their implementation of the Audiovisual Media Services (AVMS) Directive (see IP/11/373). The fact-finding letters are part of the Commission's efforts...

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Approvazione definitiva CAD

22 dicembre 2010: "al termine del Consiglio dei Ministri il ministro Brunetta ha annunciato l’approvazione, in via definitiva, del nuovo Codice dell’amministrazione digitale, che fa seguito al Codice (decreto...

Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 22 Dicembre 2010

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Per gli studenti di Lettere Unifi

Le slides della parte del corso relativa ad Internet. I temi dell'audiovisivo sono reperibili sul testo di studio.

Cronache | Elda Brogi | Venerdì, 26 Novembre 2010

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Audizioni parlamentari su riforma CAD

Nell'ambito dell'attività parlamentare per il parere sullo schema di decreto legislativo che modifica il Codice dell'amministrazione digitale, la Commissione affari costituzionali della Camera audirà domani 16 novembre alcuni esperti, tra...

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Consulegis IP newsletter-Summer 2010

La newsletter su intellectual property law di Consulegis, network internazionale di avvocati.

Internazionale | Elda Brogi | Lunedì, 25 Ottobre 2010

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Europa: consultazione sulla implementazione della direttiva sul commercio elettronico

Public consultation on the future of electronic commerce in the internal market and the implementation of the Directive on electronic commerce (2000/31/EC http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/e-commerce_en.htm

Europa | Elda Brogi | Lunedì, 18 Ottobre 2010

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Accordo tra Google e Vividown

Nel noto caso che ha visto Vividown contro Google video per la diffusione del filmato di un disabile, vedi qui,  l'associazione  e la piattaforma di video sharing hanno siglato...

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Nel caso spagnolo che ha visto l'emittente Telecinco accusare You Tube di utilizzo illecito di file relativi ad alcuni show televisivi, importante sentenza di un giudice di Madrid che ha...

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Sesto Fiorentino, 11 giugno. Seminario: Reati in azienda e computer forensics

Reati in azienda e computer forensicGuida alle indagini preventive e difensive in ambito aziendale per reati condotti contro o per mezzo di strumenti informatici11 Giugno 2010Novotel, via Tevere, 23 Osmannoro...

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Lawrence Lessig alla Camera dei Deputati

Lawrence Lessig alla Camera dei Deputatihttp://www.radioradicale.it/scheda/299126/internet-e-liberta-perche-dobbiamo-difendere-la-rete

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Diritto d’Autore e DRMs: protezione dei contenuti digitali e Data protection Stampa E-mail
Scritto da Shara Monteleone - MICC, Università degli Studi di Firenze   
Giovedì 31 Gennaio 2008 00:00


1.Premessa

Grazie allo sviluppo dei nuovi mezzi di comunicazione e delle tecnologie digitali la fruizione e la diffusione delle opere dell'ingegno attraverso le reti digitali sono divenute una realtà senza precedenti.[1]
Internet, in particolare, consente facilmente di accedere ai beni culturali (divenuti o nati) 'immateriali' e di averne una percezione personalizzata.
D'altro canto la dimensione immateriale delle opere dell'ingegno e della loro fruizione, offre ai titolari di diritti di proprietà intellettuale sulle stesse più agevoli opportunità commerciali, nonché nuove possibilità di controllo delle opere, ma al tempo stesso anche maggiori rischi di violazione degli stessi diritti: le nuove tecnologie, infatti, oltre a consentire di effettuare facilmente copie del tutto identiche all'originale, possono facilitare accessi o manipolazioni dei contenuti dell'opera contro la volontà del titolare.

Di fronte alle nuove possibilità offerte dalla tecnologia si pone, dunque, il complesso problema di regolare le varie forme di utilizzazione dell'opera dell'ingegno, in particolare contro le utilizzazioni illecite fatte in violazione dei diritti esclusivi, i quali discendono direttamente dalla tutela offerta dal Diritto d'Autore[2]. Non solo: le caratteristiche dalle tecnologie digitali (che paradossalmente offrono efficienza ma anche fragilità, interoperabilità ma anche incompatibilità, grande capacità di gestione ma anche obsolescenza) pongono nuove questioni anche sul piano, di interesse collettivo oltre che privato, della conservazione a lungo termine del patrimonio digitale[3].

Quello del diritto d'Autore, del resto, è un sistema basato su un equilibrio delicato in cui la necessità di incentivare la produzione di nuove opere (tramite la tutela dei diritti di proprietà intellettuale) non deve porsi in contrasto con l'ulteriore fondamentale obiettivo della diffusione delle stesse (e quindi dell'accesso all'informazione, della conoscenza, dello sviluppo culturale)[4]. Allo stesso modo, la necessità di garantire la rintracciabilità dei contenuti digitali altrimenti 'persi' nel web e l'impiego di standard per l'identificazione degli oggetti digitali nel cyberspazio, dovrebbe avvenire nel rispetto di libertà e diritti fondamentali degli utenti, che non devono veder sacrificata la loro riservatezza, la libertà di comunicazione, la loro stessa libertà di scelta culturale.

2. Il concetto di bene culturale digitale [5]

Nel cyberspazio anche rispetto alla tutela e alla disciplina delle opere digitali, sembrano venir meno molte delle certezze giuridiche su cui si può fare affidamento nel mondo materiale: l'opera diventa globale appena messa in rete, la sua diffusione non risente delle distanze geografiche, né delle caratteristiche fisiche di peso e dimensione (è immateriale)[6]

Come sottolineato dalla dottrina specialistica, l'impiego delle tecniche digitali ha inciso anche sull'ampiezza del concetto di opera dell'ingegno (suscettibile di protezione) e su quello di creatività.

Partendo dal dato testuale della legge sul d.a., le opere di produzione intellettuale che ricevono protezione giuridica sono tutte quelle che presentano il carattere della creatività: secondo l'art 1, formano oggetto del diritto d.a. "le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione": indipendentemente quindi dalla sua pubblicazione in forma materiale o immateriale (digitale), l'autore dell'opera è titolare dei relativi diritti riconosciuti dalla legge per il solo fatto della creazione[7].

Dunque tutti i contenuti presenti sulla rete, qualora dotati dei requisiti di originalità e creatività sono tutelati, senza che sia necessaria alcuna formalità (le note informative relative al copyright che spesso accompagnano il materiale contenuto in siti web, servono solo per meglio chiarire il regime dei diritti applicabili e il relativo titolare)[8].

Nel tentativo di dare una definizione di opera digitale la dottrina sembra aver individuato alcune caratteristiche che la contraddistinguono per gli indubbi vantaggi apportati rispetto all'opera materiale, ma che la rendono anche più vulnerabile sotto il profilo della tutela giuridica, tanto da rendere difficile l'effettività dei relativi diritti: in particolare, la facilità di riproduzione (trattandosi di dato digitale) la possibilità di trasmissione agevole e immediata, la sua manipolabilità (è possibile modificare ad esempio i colori, il contenuto di un'immagine, senza che il fruitore lo percepisca); l'equivalenza tra opere digitali di natura diversa come l'immagine digitale, un testo scritto o un brano musicale (trattandosi di sequenze numeriche); la possibilità di ridurre lo spazio che contiene anche più opere digitali in piccole dimensioni supporti di piccole dimensioni); la possibilità di effettuare collegamenti ipertestuali che consentono una lettura diversa dell'opera digitale (non consentita in ambiente fisico) e che, se particolarmente creativa può essere oggetto di tutela giuridica[9].

La possibilità di rappresentare in formato digitale (quindi in codice binario) quelle che tradizionalmente sono considerate opere di carattere culturale (dai testi letterari, ai suoni alle immagini), e soprattutto di elaborarle e trasmetterle secondo modalità prima impensabili ha non solo modificato la fruibilità del bene stesso (per molti versi arricchendo l'opera sotto vari profili), ma ha portato anche a considerare quale opera dell'ingegno nuovi beni come il software, la banca dati, gli ipertesti e le opere multimediali[10].

Per opera dell'ingegno si intende per orientamento dominante il frutto dell'attività intellettuale umana, che si estrinsechi in un contenuto informativo/ didattico o artistico[11]: con l'avvento dell'era digitale gli elementi caratterizzanti l'opera dell'ingegno cambiano e si arricchiscono, tanto da poter osservare un'evoluzione del concetto di 'opera'[12], di 'autore' e di quello di 'creatività'[13]. Grazie alle nuove possibilità offerte dalla tecnologia, come appena detto, possono essere annoverati nel concetto di opera dell'ingegno nuovi beni, che in alcuni casi si presentano come combinazione di più beni di forma diversa, come nel caso di opera multimediale (formata da immagini, testo, suoni, software); ma anche il concetto di autore tradizionale cambia, essendo questo nella maggior parte dei casi rappresentato da una pluralità di soggetti (si pensi ancora all'opera multimediale), ed essendo ridefinito anche il ruolo non più passivo ma attivo del fruitore (grazie alla interattività dell'opera)[14].

Allo stesso modo l'attività creativa si arricchisce grazie alla digitalizzazione dei contenuti, attraverso le nuove possibilità di combinazione, di interrelazione, di associazione tra dati. Per cui, come sottolineato da attenta dottrina, compito del diritto è oggi quello di tutelare i diritti degli autori, ma anche di chi crea tali rapporti e interrelazioni, svolgendo attività creativa[15].

Le applicazioni offerte dalla tecnologia digitale sono innovativi strumenti di comunicazione e di crescita della sensibilità pubblica alla conservazione del patrimonio culturale e scientifico, così come i siti web e le reti telematiche possono promuovere e consolidare il patrimonio culturale di una data comunità[16].


3. Normativa essenziale di riferimento.

Sia a livello internazionale che comunitario e nazionale, l'esigenza di definire un nuovo assetto della proprietà intellettuale sulla base del nuovo scenario tecnologico ha portato nell'ultimo decennio all'approvazione di importanti atti normativi che hanno contribuito a creare il c.d. Nuovo Diritto d'Autore e che sono volti principalmente ad assicurare con strumenti giuridici e tecnologici una tutela rafforzata di questi stessi diritti.

Se è vero che la tecnologia è neutra, il suo impiego può costituire una minaccia per il diritto d'autore e allo stesso modo essere uno strumento indispensabile di tutela. Da qui l'introduzione di disposizioni normative a tutela delle stesse misure tecnologiche di protezione delle opere, che sanzionino le attività finalizzate ad eluderle o rimuoverle.

E' bene fin da ora sottolineare che proprio la speciale attenzione legislativa riservata agli strumenti di protezione del diritto d'autore ha suscitato non poche critiche (si è parlato di "sovra-protezione"), soprattutto da parte di chi vede nelle stesse misure giuridiche e tecnologiche una eccessiva limitazione di altri diritti meritevoli di tutela, primi fra tutti il diritto all'informazione e allo sviluppo culturale ('rilegati' a rare eccezioni dei diritti di esclusiva); inoltre sono in gioco la tutela dell'autonomia negoziale dei fruitori e la loro privacy, che può essere violata proprio attraverso gli strumenti di controllo tecnologico delle opere digitali[17]. E' proprio nell'ottica di ristabilire un giusto equilibrio fra gli interessi contrapposti (ma forse solo apparentemente) legati al diritto d'autore che stanno recentemente prendendo piede proposte di modifica di alcuni aspetti della relativa regolamentazione, i quali partendo da una diversa prospettiva legislativa portino a soluzioni interpretative più consone alle diverse esigenze di tutela e di fruizione delle opere dell'ingegno proprie dell'era digitale[18].

Quanto alla regolamentazione, occorre ricordare innanzitutto i due Trattati WIPO del 1996, la direttiva n. 2001/29/CE sull'armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione e la direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; Per la normativa italiana la legge 248/2000 (di contrasto alla 'pirateria'), il D.lgs n. 68/2003 (che ha dato attuazione alla direttiva n. 29/2001), nonché, in successione, la c.d. legge n. 128/2004 (c.d. Urbani), la legge n. 43/2005, e D.lgs n. 140/2006 di attuazione della direttiva 2004/48/C: tutti interventi normativi che hanno di volta in volta modificato sensibilmente la legge fondamentale sul Diritto d'Autore, la n. 633/1941.

I due Trattati sono stati adottati dall'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO in inglese) all'esito della Conferenza diplomatica su questioni di diritto d'autore tenutasi a Ginevra nel dicembre del 1996: si tratta del "Trattato sul Diritto D'Autore" e il "Trattato sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi", i quali hanno introdotto alcuni principi fondamentali in tema di diritto d'autore nell'era digitale[19], consentendo l'ammodernamento della Convenzione di Berna per la protezione delle opere artistiche e letterarie del 1886 e della Convenzione Internazionale di Roma del 1961 per la protezione degli artisti interpreti ed esecutori, dei produttori dei fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione[20]. Da sottolineare che mentre l'Europa non ha ancora aderito ai Trattati WIPO, in quanto pur avendoli sottoscritti, alcune legislazioni nazioni non sono state adeguatamente aggiornate, gli Stati Uniti li hanno ratificati nel 1998, anno in cui è stato anche adottato il Digital Millennium Copyright Act, contenente norme sulla tutela giuridica delle protezioni tecnologiche e delle informazioni relative al regime dei diritti[21].

Quanto alla normativa comunitaria e in particolare alla direttiva n. 2001/29/CE, disciplinando l'esercizio del diritto d'autore (e quindi le utilizzazioni delle opere) in ambito digitale, essa è finalizzata ad assicurare una tutela generalizzata dei diritti esclusivi a livello europeo, pur consentendo agli Stati membri di rispondere con una certa autonomia alle esigenze interne.

Scopo della direttiva garantire la certezza del diritto sulle reti digitali insieme ad un elevato grado di protezione della proprietà intellettuale, con l'ulteriore obiettivo di sviluppare un sistema competitivo di fornitura di contenuti, e quindi di prodotti e servizi. L'intento di armonizzare le normative nazionali, poi, è volto a consentire una più ampia e libera circolazione in ambito comunitario delle opere e dei prodotti coperti dal Diritto d'Autore (DdA), contribuendo a sviluppare un mercato unico e concorrenziale[22]. La direttiva, oltre a riconoscere diritti (in particolare il diritto di riproduzione, il diritto di comunicazione al pubblico e quello di distribuzione) e a prevedere possibili eccezioni ai diritti esclusivi (le libere utilizzazioni, ad esempio, per salvaguardare l'interesse superiore alla diffusione della cultura[23]), garantisce tutela alle misure di protezione tecnologica e ai sistemi di identificazione delle opere immateriali (artt 6 e 7)[24], prescrivendo agli Stati membri di predisporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per il rispetto di tali diritti e di tali misure tecnologiche[25].

Quest'ultimo aspetto della tutela delle misure tecniche di protezione (MPT) e delle informazioni sul regime dei diritti, che ci interessa maggiormente in questa sede, è stato sviluppato dalla normativa italiana di attuazione, in particolare dal D.lgs n. 68 del 2003 che ha "ristrutturato" la legge n. 633/41 (LdA), adeguandola all'impatto che lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ha avuto sulla creazione di opere artistiche e letterarie.

L'impiego sempre più esteso della tecnologia digitale ha infatti consentito nuove forme di utilizzazione delle opere dell'ingegno (dalla visione alla copia), che per certi versi si distinguono nettamente da quelle tradizionali. Al tempo stesso proprio la nuova tecnologia ha fornito nuove possibilità di attacchi a beni giuridici immateriali e reso quindi necessario individuare strumenti giuridici e tecnologici di protezione delle opere digitali, di cui si dirà a breve.

Sono state introdotte, da un lato, nuove disposizioni in tema di protezione delle misure antielusione e dei c.d. tatuaggi elettronici (di cui si dirà fra breve) e dall'altro, è stato previsto un regime sanzionatorio per il mancato rispetto di tali misure tecnologiche[26].

Successivamente, con la direttiva n. 2004/48 si è voluto creare un quadro normativo adeguato a garantire la lotta alla contraffazione e alla pirateria, sanzionate in via civile e amministrativa, indipendentemente dal vantaggio economico ottenuto da chi viola i diritti o dal danno subito dal titolare[27]. Il D. lgs n. 140/2006 di recepimento è relativo anch'esso al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale sulle opere dell'ingegno nonché alla protezione delle misure tecnologiche poste a protezione di un'opera e delle informazioni sul regime dei diritti, comportando un'ulteriore modifica della lda, con l'intento di offrire una tutela migliore dal punto di vista del risarcimento del danno (che la legge contribuisce a determinare meglio).[28]



4. I DRMS come misure antielusione.



Introdurre nell'ordinamento italiano (come negli altri Stati membri) adeguate tutele giuridiche dei diritti esclusivi sui contenuti digitali, significa, infatti, assicurare protezione a efficaci misure tecnologiche, che impediscono elusioni delle regole del DdA on line: il digital copyright è costituito da norme che si basano su tre aspetti principali: l'estensione dei diritti d'autore all'ambiente digitale, la previsione legislativa delle misure tecnologiche di protezione e delle informazioni elettroniche il regime di eccezioni Una misura tecnologica è il mezzo adottato per consentire l'accesso o la copia di un'opera, o limitare atti di fruizione su opere protette, in quanto atti vietati dalle esclusive riconosciute dalla legge al titolare di diritto d'autore o del diritto connesso[29].

Perché sia protetta giuridicamente la misura tecnologica deve essere anche efficace, cioè capace di limitare effettivamente atti non autorizzati dai titolari del diritto d'autore, nel caso in cui l'uso dell'opera sia controllato dal titolare mediante l'applicazione di un dispositivo di accesso o una procedura di protezione ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie.

In applicazione della direttiva comunitaria che impone una tutela legale delle protezioni tecnologiche a garanzia del diritto d'Autore, il d.lgs n. 68/03, in particolare, ha previsto la tutela giuridica "contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la pubblicazione, la detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti che siano principalmente progettati, prodotti, adottati o realizzati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di efficaci misure tecnologiche" (art 26) [30].

La tutela giuridica si estende anche al rispetto delle informazioni sul regime dei diritti (v. art 7 della direttiva), ossia sono vietate la rimozione o l'alterazione di qualsiasi informazione elettronica relativa a quest'ultimo (i c.d. metadati). Pertanto è vietato distribuire, importare, diffondere, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere, realizzazioni protette o banche dati, dalle quale siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti, in quanto queste operazioni agevolano la violazione dei diritti d'autore.

Dunque, i titolari di diritti d'autore e di diritti connessi possono apporre sulle opere tutelate dalla legge misure tecnologiche di protezione efficaci, che sono a loro volta protette dalla legge e che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti (l'opera può consistere in una fotografia o in un progetto di architettura, ad esempio).

L'insieme delle misure tecniche di protezione dei testi, suoni immagini tradotti in informazioni digitali e del sistema hardware e software che consente di gestire e controllare le condizioni ("i diritti") per l'accesso e l'utilizzo delle stesse è definito con l'espressione DRMS (Digital Rights Management System).



4.1. Le informazioni sul regime dei diritti: i "tatuaggi" elettronici.



La nostra legge sul Diritto d'Autore (modificata dal D.lgs n. 68/03 sulla base delle indicazioni comunitarie), contiene, oggi, questa forma di protezione giuridica agli artt 102 quater e 102 quinquies. In particolare le due norme prevedono il diritto di apporre alle proprie opere MTP, per impedire o limitare atti non autorizzati, e informazioni elettroniche per l'identificazione dell'opera. In tal modo sono tutelate le tecnologie destinate a regolare l'accesso e l'uso di opere protette o a consentire l'identificazione dell'opera attraverso l'inserimento nelle copie digitali della stessa di dati sul regime dei diritti (ossia di indicazioni sul titolo, sull'autore, traduttore, adattatore, produttore, o sull'anno e il paese d'origine)[31]; costituisce informazione anche l'indicazione dei termini e delle condizioni d'uso dell'opera (cioè il periodo temporale, le modalità con cui può essere effettuato, il versamento del corrispettivo, se dovuto, l'obbligo di citare la fonte)[32]..

Queste informazioni (i "metadati"), possono essere espresse in qualsiasi forma, compresi numeri o codici e la loro funzione è, quindi, quella di identificare l'opera, di individuare l'autore o altro titolare dei diritti, nonché di indicare le condizioni di utilizzo di un contenuto digitale: è il c.d. tatuaggio elettronico, impresso nel tessuto digitale dell'opera[33].

Le misure tecnologiche antielusione sono, dunque, sistemi informatici che consentono di amministrare lo sfruttamento delle opere dell'ingegno (Digital Rights Management, appunto). Allo stato attuale le protezioni digitali offerte dalle moderne tecnologie consistono principalmente nei sistemi di crittografia (che normalmente serve a impedire il godimento non autorizzato di un opera) e nel watermarking, che fornisce dati relativi ai diritti patrimoniali sull'opera acquisita (una sorta di etichetta, di tatuaggio, appunto) e ogni informazione utile a gestire lo sfruttamento della stessa a livello internazionale tramite le reti informatiche. Il sistema di DRM garantisce la protezione dal momento di produzione e distribuzione dei contenuti digitali a quello della fruizione da parte dell'utente, consentendo di risalire anche più agilmente all'autore della violazione.[34].

Per riassumere si può dire che il DRM si basa 1) su una serie di "diritti", ossia regole per l'utilizzo dell'opera digitale, "interpretabili" dal computer; 2) su un insieme di tecnologie capaci di tutelare le stesse regole e che nel farlo consentono l'identificazione del contenuto, del produttore, del sistema informatico dell'utente, e via dicendo.

Data la stretta relazione del loro funzionamento con l'esercizio in concreto dei diritti d'autore e con la maggiore commercializzazione delle opere digitali è evidente l'importanza della tutela giuridica ad essi garantita[35].

5. Il Sistema sanzionatorio.

Quanto al sistema sanzionatorio la legge sul DdA tiene oggi conto delle violazioni dei diritti d'autore in Internet in seguito alle modifiche apportate negli ultimi anni e consente di punire la violazione delle predette norme con sanzioni penali. I titolari dei diritti hanno così oggi una nuova facoltà esclusiva, quella di controllare l'accesso alle proprie opere tramite l'impiego delle tecnologie informatiche.

Dapprima la legge Urbani n. 128 /04 è intervenuta con una serie di misure di contrasto dirette a tutelare tutti i generi di opere dell'ingegno (tanto che è stata criticata perché giudicata troppo severa), e in seguito il D.L. n. 7/2005 (convertito nella legge n. 43/05) ha modificato le sanzioni penali preesistenti in materia di diritto d'autore (in particolare si vedano gli artt. 171 e 171 ter della legge 633/41), per cui nell'attuale disciplina è punito se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5 a 30 milioni di lire, chiunque "a fine di lucro" abusivamente duplica, riproduce […] opere dell'ingegno o loro parti ovvero detiene per la distribuzione o la effettua, comunica al pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive fatte da terzi o prive del contrassegno della SIAE, quando ne è obbligatoria l'apposizione. Alla stessa pena soggiace chi fabbrica, importa, distribuisce vende, noleggia cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio o detiene per scopi commerciali attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di cui al 102 quater o siano progettati prodotti, adottati con la finalità di rendere possibile e facilitare l'elusione di tali misure. Dunque, l'applicabilità della predetta sanzione penale è subordinata alla commissione dell'attività vietata " a fini di lucro" (lo stesso illecito commesso per qualsiasi altro fine (con dolo generico) è sanzionato secondo l'art 171 della legge sul DdA[36].

E' stata quindi recentemente eliminata dalla legge Urbani la possibilità di applicare la sanzione al privato che viola il diritto, non a fine di lucro, ma eventualmente a fine di profitto, inteso come obiettivo di realizzare il risparmio di spesa – eccetto che nell'ipotesi in cui l'opera messa a disposizione del pubblico, attraverso un sistema di reti telematiche, sia un'opera inedita o vi sia stata usurpazione di paternità[37].

Da sottolineare, a proposito del sistema sanzionatorio, che il Dlgs n. 140/2006 ha apportato importanti cambiamenti alla normativa italiana, consentendo all'autorità giudiziaria di ottenere informazioni sull'origine e sulla portata delle violazioni, accedere ai dati bancari degli autori delle violazioni e permettere più facilmente il conseguimento del risarcimento del danno subito.

In sintesi, quanto alla tutela giuridica delle misure tecnologiche di protezione si può dire che: l'elusione di tali misure è proibita, così come la produzione e distribuzione di strumenti principalmente finalizzati a ciò; altrettanto vietata è la rimozione o alterazione delle informazioni sul regime dei diritti (metadati)[38].

Le tecnologie di cui si dispone oggi possono consentire, quindi, da un lato, un aumento delle possibilità di scelta dell'utente e dall'altro una personalizzazione delle scelte e delle offerte su rete; tutto ciò deve avvenire nel rispetto dell'esercizio dei c.d. usi legittimi delle opere dell'ingegno per garantire il diritto di ricerca, il diritto allo studio e quindi al progresso culturale e alla libertà di pensiero[39]. La crescita scientifica e culturale infatti può derivare da un adeguato sistema di tutela dei diritti esclusivi, da un lato, e dalle eccezioni agli stessi (come le libere utilizzazioni) dall'altro[40], in modo tale che, stimolando la creazione di un opera si contribuisce a crearne di nuove: il diritto d'autore, infatti, come equilibrio tra facoltà esclusive e loro eccezioni, è invariato anche nella sua dimensione digitale e il corretto impiego dei sistemi di DRM sarà determinante per assicurare nel prossimo futuro questo equilibrio[41].

Com'è stato efficacemente sottolineato, se la disciplina legislativa riconosce e valorizza il ruolo dei controlli tecnologici come oggetto di 'enforsement autonomo' (rispetto alla normativa sostanziale del diritto d'autore), lasciando che l'uso esclusivo di codici (impostando contrattualmente le relative regole) tuteli i diritti di proprietà intellettuale, c'è "da riconoscere la concreta possibilità che in futuro siano i meccanismi di controllo dell'accesso, e non il copyright, a regolare l'utilizzazione delle opere creative"[42].

6. I DRMs e i dati personali: dai rischi di violazione a nuove possibilità di protezione.

Come sopra accennato si fa sempre più strada in dottrina la consapevolezza che nell'era digitale anche i limiti al diritto d'autore vadano ricercati non più solo nella regolamentazione giuridica del diritto di esclusiva ma nelle regole sull'uso della tecnologia.

Com'è stato evidenziato[43] è necessario porre in evidenza le relazioni tra i limiti al controllo privato delle informazioni digitali, basato sull'interazione tra contratto e tecnologia, e altri settori del diritto in cui entrano in gioco altri diritti e interessi garantiti[44]: oltre al diritto alla concorrenza e alla libertà di pensiero, proprio il diritto alla privacy e alla tutela dei dati personali.[45]

Ci si limita in questa sede ad accennare all'importante relazione che può esistere tra i limiti all'uso dei Drm e la tutela dei dati personali, da un lato, e al possibile impiego degli stessi strumenti di marchiatura tecnologica come efficaci misure a protezione delle stesse informazioni personali[46].

Una delle finalità dei limiti al potere di controllo delle informazioni digitali (e quindi all'uso dei Drm) è proprio quella di garantire la privacy degli utenti, ad esempio sanzionando l'uso di MTP che comporta un trattamento dei dati personali all'insaputa dell'interessato[47].

La soluzione migliore appare essere l'incorporazione del bilanciamento degli interessi contrapposti (controllo delle informazioni da parte dei titolari dei diritti d'autore e privacy dei fruitori dei contenuti digitali) nei sistemi informatici[48].

Diventa allora essenziale la previa individuazione dei valori e dei meccanismi che devono stare alla base della creazione degli standard tecnologici nonché del ruolo dello Stato in questa individuazione (di valori pubblici e privati da tutelare), che pur limitandosi ad un livello generale di formulazione dei principi dovrà consentire di conoscere la sostanza di ciò che deve essere protetto: in altre parole il legislatore potrà limitarsi ad indicare i diritti e doveri, ossia i valori che proprio gli standards tecnici dovrebbero essere in grado di tutelare[49].

In particolare, il diritto alla privacy nell'uso delle informazioni digitali dovrebbe includere il diritto a non essere soggetti senza motivo a costrizioni intrusive della sfera privata nella fruizione di opere intellettuali; il diritto a non essere monitorati in questa fruizione né essere oggetto di profilazione sulla base delle proprie preferenze intellettuali. Dovrebbero essere incorporati valori per così dire privacy-oriented nei sistemi Drm, i quali, in quanto restrizioni tecnologiche alla funzionalità dei contenuti digitali, dovrebbero essere flessibili al fine di garantire un apprezzabile margine di libertà nella fruizione degli stessi contenuti[50]; inoltre dovrebbe essere ridotta al minimo, secondo il principio di necessità di cui all'art 3 del Codice della privacy, la possibilità per chi gestisce il Drm di trattare i dati personali degli utenti[51].

Anche per la nostra dottrina non appare impossibile trovare una forma di equilibrata convivenza tra diritti di proprietà intellettuale e diritto alla protezione dei dati personali[52], che faccia leva non solo sugli strumenti giuridici ma necessariamente anche su quelli tecnologici, secondo l'idea, che dagli anni 90 in poi si va rafforzando nell'ampio settore della società dell'informazione, che la risposta alla macchina è la macchina stessa[53].

Se da un lato, con riferimento all'impiego dei Drm, e quindi alle misure e alle informazioni sul regime dei diritti, troveranno applicazione le specifiche disposizioni della legge sul diritto d'autore[54], dall'altro, laddove attraverso questi sistemi vengano raccolte informazioni personali che consentono di identificare in modo anche indiretto il fruitore dei beni digitali protetti dai diritti di proprietà intellettuale, dovranno applicarsi le norme in materia di protezione dei dati personali.

E' facile immaginare come il controllo tecnologico sui prodotti e servizi generi banche dati con informazioni sui gusti e le preferenze degli utenti (potendo anche rivelare dati sensibili), da cui risulti agevole la creazione di profili individuali e la limitazione, anche indiretta, degli spazi di autonomia decisionale nella scelta dei prodotti offerti in rete: il rischio di una sorta di controllo e monitoraggio dettagliato degli usi delle opere protette è evidente[55].

Dato che le tecniche di protezione mirano anche a identificare le utilizzazioni abusive delle stesse, si pone il problema di contemperare l'esigenza dell'anonimato con quella della identificabilità in Rete: in tal senso strumenti come files di log e cookies, specie se utilizzati insieme alle informazioni ricavabili dai sistemi Drm possono permettere di risalire all'utilizzatore delle opere digitali. Però, sia la direttiva e-privacy che il Codice sul trattamento dei dati personali dettano principi generali (come quello di trasparenza, proporzionalità e finalità) e specifiche disposizioni con riguardo ai dati di traffico (art 123), ossia indicano precisi limiti a garanzia della dignità e dell'autodeterminazione della persona entro cui è possibile individuare il responsabile della violazione di misure di protezione.

Per cui laddove trova applicazione la normativa a tutela dei dati personali, sarà necessario individuare dei meccanismi di salvaguardia degli stessi, che rispecchino i criteri fondamentali (art 11), ad esempio precludendo l'utilizzo dei dati personali per finalità di profilazione sulla base delle preferenze degli utenti, e fornendo adeguata informativa. Di fronte al rapido sviluppo dei sistemi Drm e alla difficoltà di diffusione delle PET (di cui si parlerà in seguito) è possibile affermare che è il mercato il meccanismo che accelera il processo di sviluppo dei primi e rallenta l'utilizzazione delle seconde[56].

Tutti gli aspetti summenzionati mettono in luce la necessità di riconsiderare le previsioni legislative e i principi che le sottendono, nonché l'opportunità di addivenire a soluzioni tecniche che siano in re ipsa in grado di proteggere la privacy dei soggetti, o quanto meno di non violarla[57]. Inoltre, sono le stesse aziende e i vari soggetti operanti sul mercato che possono trarre profitto da una maggiore tutela dei dati personali da essi utilizzati ma anche fornire una più efficace protezione.


[1] Sul tema: R. Caso, Digital Right Management, Il commercio delle informazioni digitali tra contratto e diritto d'autore, Ristampa digitale, Trento 2006, consultabile (e scaricabile gratuitamente) sul sito

http://www.jus.unitn.it/users/caso/pubblicazioni/drm/.

[2] Sintetizzando estremamente la disciplina dettata dalla legge n. 633/41, i capisaldi del diritto d'autore, oggi rinnovato, sono: il diritto di riproduzione; diritto di distribuzione, diritto di messa a disposizione del pubblico; la tutela delle misure antiacceso; le eccezioni e limitazioni ai diritti d'autore. Si veda: A. Sirotti Gaudenzi, Il nuovo diritto d'autore: la tutela della proprietà intellettuale nella società dell'informazione, Rimini, Maggioli, 2005.

[3] v. Y.De Lusent- V. Wintermans, Preserving the digital heritage: principles and policies: selected papers of the International conferente organized by the Netherlands national commission for Unisco,the Hague, 4-5 November 2005, Amsterdam, 2007; L.Bordoni- G. Semeraro (a cura di) Atti del workshop su Intelligenza artificiale per i beni culturali e le biblioteche digitali: Bari, 25 settembre 2001; si veda inoltre la Carta per la conservazione del patrimonio digitale, adottata dalla Conferenza Generale dell'Unesco, 17 ottobre 2003 in Futuro delle memorie digitali e patrimonio culturale, Atti del convegno internazionale, Firenze 16-17 ottobre 2003, ICCU Roma, 2004. B. Smith, nello stesso testo, afferma: "Andranno sviluppate politiche e procedure organizzative nuove per assicurare l'accessibilità e l'autenticità dei materiali nel tempo, nel rispetto delle diversità e del pluralismo culturale. Le soluzioni non saranno di natura puramente tecnologica e […] va accordato il giusto peso agli aspetti sociali, giuridici, etici, affinché le soluzioni pratiche per la conservazione digitale siano a tutti gli effetti accettabili ed economicamente sostenibili".

[4] Su questo tema si suggerisce G. Spedicato, I Digital Rights Management Systems tra produzione e diffusione di opere dell'ingegno. Quale nuovo assetto per il diritto d'autore, visibile su www.ciberspazioediritto.org e N. Helberger, Digital Rights Management from a Consumer's Perspective, in Iris Plus, European Audiovisual Observatory, Strasbourg, 2005, la quale sottolinea come il diritto alla protezione della proprietà intellettuale debba essere bilanciato con il bisogno di stimolare l'utilizzo e al distribuzione generalizzata di contenuti digitali e quindi di incoraggiare creatività, innovazione, istruzione, scienza o semplicemente uso personale dei contenuti stessi.

[5] K.Ekholm, Digitising the heritage-strategies for success, in European Cultural…op.cit. p. 53, "Our cultural heritage will slowly evolve into a digital form. This will create new ways fro users to access materials and will attract new audiences for our resources."

[6] cfr. G. Ziccardi, Il diritto d'autore nell'era digitale, Il Sole24ore, 2001, p. 6.

[7] L'oggetto della tutela non sarebbe costituito tanto dal contenuto, scientifico o letterario, quanto dall'espressione. dalle modalità con cui viene esposto: sul punto v. N. Soldati, I diritti sulle opere tutelati dal diritto d'autore immesse in rete, in Nomi di dominio, marchi e copyright (a cura di C. Vaccà), p. 174.

[8] Ivi, p.178.

[9] G. Ziccardi, op. cit., p. 10 e ss., il quale sottolinea come l'oggetto della proprietà intellettuale nel cybespazio perda la sua caratteristica principale di corporeità, divenendo immateriale, ma ne acquisti di nuove e altrettanto importanti. Tra queste il fatto che cambia la natura della transazione dell' opera digitale, la quale "è quasi sempre licenziata e non venduta; il chè implica un trasferimento non totale ma di diritti limitati dal venditore all'acquirente, soggetti a determinate condizioni e modalità.

[10] Sul tema della tutela delle opere multimediali e dei limiti applicativi della normativa a tutela delle banche dati anche in materia di opere multimediali v. F. Ronconi, Trapianto e rielaborazione del modello normativo statunitense: il diritto d'autore di fronte alla sfida digitale, in G. Pascuzzi, op. cit. p. 195, il quale afferma la necessità di una valutazione delle opere multimediali caso per caso, data la loro eterogeneità, per un'applicazione della disciplina sul diritto d'autore più consona. Altro aspetto, che la direttiva del 2001 si è preoccupata di risolvere è quello della crisi del carattere esclusivo dei diritti degli autori nell'era digitale, che ricorrono spesso alla gestione collettiva degli stessi da parte di società di gestione collettiva.

[11] Una disciplina specifica è quella relativa all'opere fotografica che nel cyberspazio diviene 'digitalizzata'. Il carattere creativo (come idoneità ad esprimere la personalità dell'autore in modo da differenziarlo dagli altri autori) della stessa consente la distinzione tra l'opera fotografica oggetto di tutela giuridica e la semplice fotografia (tutelata semmai dal c.d. diritto connesso al d.d.a. con i relativi diritti esclusivi di utilizzazione economica e i diritti morali(art 2 legge d.a.). Quanto alle immagini, nel concetto sembra rientrare ogni elaborazione digitale e grafica che non rientri nel concetto di fotografia, come le animazioni, i banner presenti su un sito, che i quanto dotati di originalità e creatività, risultano protetti dalla normativa sul diritto d'autore; si veda N. Soldati, op. cit.p. 181.

[12] Per una riflessione sulla diversa incidenza che Internet ha sulle 'opere on-line', fungendo in alcuni casi solo da strumento di diffusione e fruizione, in altri caratterizzando la natura stessa dell'opera dell'ingegno (es. giornali telematica o siti web), v. D. Redolfi, Pubblicazioni on-line e diritto d'autore, profili giuridici delle opere realizzate in Internet, in Nomi di Dominio, op. cit., p. 219.

[13] Si veda più approfonditamente G.Pascuzzi-R. Caso, I diritti sulle opere digitali, Cedam, 2002, p. 12.

[14] Altra importante implicazione della facilità che i consumatori hanno di procurarsi on-line dei prodotti culturali è quella di eliminare la figura degli intermediari che off-line esercitano un ruolo importante per l'enforcement del copyright e per la tutela risarcitoria dei diritti di esclusiva violati. V. G. Mazziotti, Il diritto d'autore comunitario nel nuovo ambiente digitale, in Cyberspazio e diritto, n. 1 2006, p. 59.

[15] G. Pascuzzi, op.cit. 14, il quale ricorda come " la digitalizzazione della conoscenza incrementa la possibilità di creare relazioni tra saperi diversi e quindi apre nuovi orizzonti alla conoscenza".

[16] V. L.Buson, Digital tools for Improving Access to the Printed Cultural Heritage: the italian situation, in European Cultural Heritage in the Digital Age: Creation, Access and Preservation, CERL Papers, London, 2004, p. 47.

[17] A tal proposito si ricorda il provvedimento del Gruppo dei Garanti europei (organo consultivo della Commissione europea) sulle misure più adeguate da adottare nell'impiego dei DRM, al fine di tutelare i dati personali degli utenti: si veda il WP 104 del 18/01/2005 consultabile al http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/wpdocs/2005_en.htm#wp10.

[18] Si veda l'interessante saggio di M.L. Montagnani, Dal Peer-to Peer ai sistemi di Digital Rights Management: primi appunti sul melting pot della distribuzione on line, in Il diritto di Autore, Riv. Trim, della SIAE, n. 1, gennaio-marzo 2007, p. 1, in cui si sottolinea la pericolosità dei sistemi drm quando diventano uno strumento di controllo privato dei contenuti, in parte controbilanciata dal fatto che gradualmente oggi "il rapporto tra tecnologia e diritto d'autore si stia ricomponendo", per cui i DRM convivono con sistemi di distribuzione non tipicamente proprietari (come le licenze creative Commons).

[19] L'art 1 del Copyright Treaty, ad esempio, afferma: " il diritto di riproduzione si applica pienamente in ambiente digitale, in particolare all'utilizzo di opere in formato digitale".

[20] Per un esame approfondito si veda: P. Marzano, Diritto d'Autore e Digital Technologies, Giuffrè, 2005

[21] la violazione delle relative disposizioni è punita con sanzioni pecuniarie di un certo rilievo e anche penalmente in caso di dolo e fine di lucro; si veda più approfonditamente L. Chimienti, Lineamenti del nuovo diritto d'autore, Giuffrè, 2006, p. 14..

[22] Si veda più ampiamente L. Chimienti, La nuova proprietà intellettuale nella società dell'informazione, Giuffrè 2005 (con Prefazione di M. Fagiani), p. 9, la quale sostiene che "Un rigoroso sistema di protezione difende l'identità europea, infatti, costituisce il fondamento per incentivare la creazione e la produzione culturale del vecchio continente".

[23] Si veda ad es. l'art. 2 , in base al quale sono esentati dal diritto esclusivo dell'autore gli atti di riproduzione temporanea, privi di rilievo economico e relativi a un uso legittimo di un'opera.

[24] Da notare che l'art 6, comma 4 della direttiva prevede che gli Stati membri provvedano affinché i titolari dei diritti –che abbiano eventualmente adottato le MTP - rendano concretamente possibile agli utenti beneficiari di un'eccezione o limitazione al diritto d'autore di poterne fruire; tuttavia questa regola può essere derogata nei termini di un rapporto contrattuale tra il titolare e il consumatore quando si "possa accedere alle opere dal luogo e nel momento scelti individualmente" (cioè da Internet): v. N. Helberger, cit., p.3 e G. Spedicato, cit .

[25] L'accettazione per contratto delle limitazioni d'uso agli acquirenti e fruitori di opere on-line, implica l'accettazione di sistemi tecnologici limitativi dell'accesso e della fruizione del bene offerto dal fornitore (si parla di 'monopolio elettronico'), che in alcuni casi si concretizza però in una rinuncia da parte dell'utente anche a quelli che off-line sarebbero usi legittimi (prestito, riutilizzazione, uso a fini didattici) o nella paradossale situazione di non poter usufruire del bene acquisito legittimamente on-ine per via di un uso eccessivamente ampio dei codici di accesso o dei c.d. digital locks. Sull'analisi degli usi legittimi e sui limiti insiti nella direttiva 2001/29/CE a riguardo v. G. Mazziotti, Il diritto d'autore comunitario nel nuovo ambiente digitale, in Cyberspazio e diritto, n. 1 2006, p. 66 e ss. il quale sottolinea inoltre che oggetto del controllo dei titolari di (digital) copyright sono oltre gli atti di riproduzione permanente, quelli di riproduzione temporanea, assai rilevanti nella circolazione dei dati per via telematica.

[26] Una delle principali novità introdotta con il cd nuovo diritto d'autore, a partire dalla legge n. 284/2000, è l'introduzione di fattispecie criminose a dolo specifico (in particolare il fine di profitto, in caso di violazione dei diritti sul software ex art 171bis e lo scopo di lucro per l'illecita utilizzazione delle altre opere dell'ingegno, ex art 171-ter così come modificato da ultimo dalla legge n. 43/2005)

[27] Com'è stato sottolineato, l'intento è quello di frenare gli illeciti con metodi dissuasivi, colpendo così il patrimonio del contraffattore. V. L. Chimienti, Lineamenti…p. 476.

[28] Da ricordare che recentemente la Commissione europea ha presentato una nuova proposta di direttiva per la lotta alla pirateria con la finalità di introdurre un sistema sanzionatorio penale armonizzato, che si andrà ad affiancare a quello di natura civile e amministrativo della n. 2004/48.

[29] V. L. Chimienti, cit., p. 75.

[30] Queste misure sono dirette anche contro servizi che pubblicizzano tali attrezzature o prodotti.

[31] Tali disposizioni devono essere poste in relazione con le sanzioni previste, come si vedrà a breve, all'art 171-ter.

[32] L. Chimienti, cit., p.83.

[33] P. Marzano, cit., 183

[34] V. R. Caso, cit., p 24

[35] Com'è stato rilevato, i Trattati OMPI che richiedono agli Stati firmatari l'adozione di MTP sono stati recepiti in modo diverso negli USA e nella CE: mentre il DMCA americano prevede un divieto assoluto di eludere le misure tecnologiche in funzione anti-accesso e il divieto (relativo) di produrre e commercializzare dispositivi che favoriscono l'aggiramento di misure anticopia- quindi elusione giustificata nei casi di libere utilizzazioni o fair use - , nella direttiva comunitaria tale distinzione non opera ed è punito l'utilizzo abusivo di opere da parte di soggetti 'consapevoli'. Parallelamente, di fronte alla generica indicazione da parte dei Trattati, il regime delle eccezioni relative alle opere digitali distribuite on line appare diverso nei due ordinamenti: in quello statunitense sono state individuate ipotesi specifiche e limitate di eccezioni nelle ipotesi di misure tecnologiche anti-accesso (ad es. per finalità didattica o scientifica e per verificare la presenza di tecnologie che raccolgano dati personali non autorizzati); la direttiva europea del 2001 invece richiede che sia adottata in modo obbligatorio un'unica eccezione (relativa agli atti di riproduzione temporanea, trasitori o accessori, che siano parte integrante di un procedimento tecnologico) e tre tipi di eccezioni facoltative (quelle a scopo didattico, scientifico e di ricerca, la copia privata, la parodia e il news reporting), in relazione alle quali il singolo Stato è tenuto ad adottare, in assenza di accordo contrattuale, 'adeguati provvedimenti' perché si possa beneficiare delle libere utilizzazioni in esso previste V. M.L. Montagnani, op. cit., p. 19.

[36] Da osservare che il nostro codice penale (già prima della novella del D.lgs 68/03) ha previsto alcune norme rilevanti in tema di elusione: l'art 615 ter (accesso abusivo ad un sistema informativo o telematico) e l'art 615 quater (detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici o telematici). Si deve ritenere che il rapporto tra le due norme sia di genere a specie (l'art 615 ter e quater sono norme generali e più "ampie", mentre l'art 171 bis e 171 ter sono speciali), per cui in concreto, per il principio di specialità, si applicheranno questi ultimi.

[37]Sulle modifiche apportate all'art 171 ter, in particolare sotto l'aspetto del dolo specifico con l'introduzione del fine di 'trarre profitto' (con la legge Urbani) per poi tornare (con la legge n. 43/2005) alla formula meno ampia del 'fine di lucro, si veda M. L. Montagnani, op. cit., p. 9.

[38] Si rimanda a R.Caso, cit.,

[39] Sul problema del diritto di accesso e del rischio di una "pay-per-use society" v. ancora P. Marzano, p. 235 e ss.

[40] Sono eccezioni ad esempio: la riproduzione di opere o materiali protetti ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca (art 65 della l. 633/41); la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno mediante fotocopia nei limiti del 15% di ciascun volume (art 68); libera messa a disposizione a scopi di ricerca o studio di opere d'ingegno su terminali delle biblioteche (art 71ter); riproduzione di fonogrammi e videogrammi per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro (art 71texties) che consente la copia privata anche se è stata apposta una misura antielusione.

[41] Sulle possibili modalità di conciliare gli interessi dei consumatori e quelli di chi fa uso dei DRM per finalità di protezione, si veda ancora N. Helberger, cit., p. 5.

[42] G.Mazziotti, op.cit., p. 112.

[43] R. Caso, Il signore degli anelli nel cyberspazio: controllo delle informazioni e Digital Rights Management, 2006, p. 30.

[44] Si veda M. Moretti, Misure tecnologiche di protezione delle opere e tutela del "consumatore", in Dir. aut., 2004.

[45] Di regola le MPT operano a livello tecnico autonomamente contro gli usi non consentiti di opere digitali, ma data la loro possibile eludibilità, formano esse stesse, nel contesto dei diritti di proprietà intellettuale, oggetto di protezione legale, ricevendo così una tutela rafforzata: di regola si basano sulle tecniche crittografiche e possono essere riconoscibili dal fruitore (fingerprinting) o invisibili (watermarking). Cfr. R. Lattanzi, Protezione dei dati personali e diritti di proprietà intellettuale: alla ricerca di un difficile equilibrio, in Jus, Università Cattolica, S. Cuore, Milano, 2005, p. 238 e ss.

[46] Come è stato sottolineato dalla dottrina (v. per tutti: F. Begadano, A. Mantelero, G. Ruffo, G. Sartor, Privacy digitale, giuristi e informatici a confronto, Giappichelli, 2005) i possibili effetti sulla privacy del navigatore da un'azione molto aggressiva di tutela della proprietà intellettuale digitale sarebbero notevoli, dato che quest'ultima tutela si tradurrebbe in azioni di indagine particolarmente intrusive.

[47] R. Caso, op.cit., p. 31,che ricorda, tra le altre finalità, quella di circoscrivere il potere contrattuale e quello di mercato (ad esempio sanzionando l'uso di protezioni tecnologiche connesse a standard dominanti).

[48] Sulla necessità di sviluppare degli standard tecnologici 'privacy-oriented' si veda Y Poullet, Comment règuler la protection des données? Réflexions sur l'internormativité, in P. Delnoy, Liber amicorum, Larcier, 2005,p. 1075 e J.E. Cohen, DRM and Privacy, 13 Berkeley Tech. L. J. (2003).

[49] Si veda a tal proposito S. Rogerson, Social value in the information society, in Forum delle tecnologie informatiche, op. cit, p. 586, il quale afferma che "più ampio è il data matching (as computerized comparison of two or more sets of records wich relate to the same individual) più è difficile tutelare la privacy di un individuo i cui dati vengono incrociati. Qui non sono le tecnologie informatiche a determinare le scelte, ma l'ordine nella scala valoriale generalmente accettata dalla classe politica e dall'opinione pubblica".

[50] R. Caso, op. cit, p. 32 e ss., il quale sottolinea come sul diverso piano della disciplina giuridica delle MTP , la legislazione si sia limitata ad apprestare tutela alle tecnologie impiegate dai titolari di diritti di esclusiva, senza porsi il problema dell'impatto su altre sfere del diritto, tra cui appunto la tutela della privacy e della libertà di pensiero: la disciplina delle MTP dovrebbe essere soprattutto una disciplina di limitazione del potere di controllo tecnologico dell'informazione.

[51] Sull'esigenza di porre la tutela della persona al centro della disciplina sulla proprietà intellettuale si veda J. C. S. Pinckaers From privacy toward a new Intellectual property right in persona, Kluwer Law International, The Hague, 1996.

[52] R. Lattanzi, op. cit.,, p. 233.

[53] E' bene rilevare che le MTP e in particolare i Drm come tecnologie in evoluzione presentano tra loro differenze che solo in concreto consentono di definirle come privacy invasive o privacy enhancing. Ivi, p. 241.

[54] Si veda in particolare l'art 102 quinquies, e seguenti modificati dalla legge n. 128/2004.

[55] Su simili preoccupazioni si veda la Comunicazione della Commissione europea The Management of Copyright and Related Rights in the Internal Market, COM(2004)261 Final, consultabile sul sito www.europa.eu.int/.

[56] Cfr. ancora Lattanzi, op.cit., 250, secondo il quale perché ci sia una concreta possibilità di utilizzare sistemi Drm compatibili con i principi di protezione dei dati è necessario imporre per legge specifici obblighi e affidare alle Autorità garanti il controllo sulla loro osservanza.

[57] Sulla necessaria interazione dei tre modelli di regolazione (statale, autodisciplinare e tecnologica) si veda ancora Y Poullet, Comment règuler la protection des données? Réflexions sur l'internormativité, in P. Delnoy, Liber amicorum, Larcier, 2005,p. 1075 e ss.



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