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Counterfeiting and on line piracy in the European market as in the international, are taking an ever increasing importance, in terms of their impact on European companies, on the safety of consumers and (in the case of piracy) on cultural production . Accordingly, at EU level, institutions have begun a broad analysis, not only on economic and social consequences of this phenomenon, but also on the most effective means to combat it by ensuring the necessary balance of all interests involved. This article intends to focus in particular on some recent interventions of the European Parliament (EP), relating to copyright and piracy in order to highlight certain aspects of Community debate and highlight some apparent inconsistencies. I fenomeni della contraffazione e della pirateria, nel mercato europeo come in quello internazionale, stanno assumendo una sempre crescente rilevanza, in funzione del loro impatto sull’attività delle imprese europee, sulla sicurezza dei consumatori e (per quanto riguarda la pirateria) sulla produzione culturale. Pertanto, a livello comunitario, le istituzioni hanno avviato una riflessione ad ampio spettro, non solo sulle conseguenze economiche e sociali di tale fenomeno, ma anche sulle modalità più efficaci con cui contrastarlo, assicurando il necessario contemperamento di tutti gli interessi coinvolti. Il presente articolo, non potendo né peraltro volendo trattare il tema in modo esaustivo, intende soffermarsi in particolare su alcuni recenti interventi del Parlamento europeo (PE), relativi al diritto d’autore e alla pirateria, al fine di mettere in luce taluni aspetti del dibattito comunitario ed evidenziarne qualche apparente incongruenza.
Si tratta in particolare delle risoluzioni sulle industrie culturali in Europa[1] e sull’impatto della contraffazione sul commercio internazionale.[2]Tali documenti affrontano tutti il tema della protezione dei diritti della proprietà intellettuale (DPI), auspicando l’adozione di misure di protezione efficaci, che assicurino tutela al contempo agli autori e ai consumatori, senza peraltro ostacolare la circolazione dei contenuti artistici. Ciononostante, nessuno dei testi citati sembra pervenire a una posizione decisiva circa la natura e la portata delle misure da adottare al fine di contrastare la pirateria on-line. Infatti, se nella risoluzione sulle industrie culturali in Europa, il PE sostiene che non debbano essere penalizzati i consumatori, specie chi persegue fini privati, ed esclude fermamente la disconnessione quale possibile misura risolutiva,[3] nella successiva risoluzione sulla contraffazione, adottata a pochi mesi di distanza, lo stesso PE suffraga i negoziati per un trattato internazionale che contiene, all’evidenza [4], misure repressive contro ogni forma di pirateria on-line, indipendentemente dal fine perseguito.[5] L’argomento non è nuovo al dibattito comunitario. Si ricorderà che, tra il 2003 e il 2006, la Commissione europea aveva presentato una serie di proposte legislative[6] con lo scopo di ravvicinare le normative penali degli Stati membri, fissando i livelli minimi delle sanzioni penali applicabili agli autori delle violazioni dei DPI. Dette proposte traevano spunto, tra l’altro, dall’art. 61 degli accordi Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights(TRIPS) [7] che decreta la perseguibilità delle violazioni dei DPI attuate su scala commerciale, con una differenza: diversamente da quanto previsto dagli accordi TRIPS, i testi proposti dalla Commissione equiparavano anche il semplice tentativo alla violazione vera e propria, rendendolo autonomamente perseguibile.[8] Il procedimento legislativo relativo a tali proposte si è rivelato complesso e non agevole. Allo stato non è dato conoscere, anche per via dell’imminente scadenza dell’attuale legislatura, se e quando la relativa discussione sarà ripresa. Il dibattito in merito alla protezione dei DPI e alla prevenzione della contraffazione non si è tuttavia arrestato. Sulla scia delle iniziative della Commissione, il PE nella citata risoluzione sulle industrie culturali in Europa – propone un ripensamento dei profili culturali ed economici legati alla proprietà intellettuale. In particolare, il testo sottolinea l’esigenza di trovare soluzioni che garantiscano agli utenti l’accesso ai contenuti, posto che lo sviluppo delle industrie culturali dipende anche dall’effettivo esercizio di tale libertà, senza ledere al contempo il diritti degli autori alla remunerazione.– In tal senso il PE si dichiara espressamente contrario alla criminalizzazione dei consumatori che non perseguono fini commerciali,[9] suggerendo piuttosto la sensibilizzazione di questi ultimi, specie dei giovani, alla lotta alla pirateria mediante campagne di formazione e programmi di istruzione nelle scuole. Tale posizione è stata consolidata da un ulteriore e recente raccomandazione sul rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet,[10] approvata dal Parlamento il 26 marzo scorso e rivolta al Consiglio. La raccomandazione traccia le linee guida che dovrebbero essere perseguite dagli Stati membri e dalle istituzioni comunitarie al fine di conciliare, da un lato, l’obbligo di garantire il rispetto e il pieno esercizio dei diritti fondamentali su internet (la libertà di espressione, di stampa, di associazione, il rispetto della vita privata) e, dall’altro lato, l’esigenza di assicurare che tale esercizio non si concretizzi in atti lesivi di altri diritti, fra cui quelli alla proprietà intellettuale ed alla protezione dei dati personali etc. In tal senso, la raccomandazione esorta gli Stati membri ad adottare misure legislative o amministrative, conformi ai principi di necessità e di proporzionalità, che risultino consone a una società democratica. Gli Stati membri sono quindi chiamati a riflettere circa la necessità e l’utilità dell’utilizzo di sanzioni penali, quali misure per punire la violazione del diritto d’autore o dissuadere dal compimento di atti di pirateria.[11] Tale monito vale non solo nei confronti degli utenti della rete, ma anche delle autorità pubbliche o delle società private che non devono sentirsi legittimate ad utilizzare misure tecnologiche per sorvegliare gli utenti e per intercettarne il traffico di dati in rete. L’esercizio dei poteri pubblici su internet trova dunque un limite, per il PE, nell’interesse prioritario a garantire il rispetto delle libertà fondamentali. Tali considerazioni hanno ispirato l’emiciclo parlamentare quando ha votato, a grande maggioranza, il noto “emendamento 138”, presentato in occasione della votazione del “pacchetto Telecom”.[12] Tale emendamento vieta l’imposizione di ogni tipo di restrizione ai diritti e alle libertà fondamentali degli utenti finali senza la previa autorizzazione delle autorità giudiziaria, salvo in caso di minaccia per la pubblica sicurezza. Accolto favorevolmente anche dalla Commissione,[13] l’emendamento proposto dal PE era stato già respinto dal Consiglio[14] sotto la Presidenza francese.[15] Nonostante il rigetto da parte del Consiglio, il PE ha mostrato con fermezza di non voler rinunciare all’emendamento, il quale è stato reinserito in sede di seconda lettura sulle proposte del “Pacchetto Telecom”, approvate a larga maggioranza dalla commissione parlamentare ITRE prima, lo scorso 23 aprile,[16] e dal Parlamento in sessione plenaria poi, il successivo 6 maggio. Il percorso del “Pacchetto Telecom”, ad ogni modo, è tutt'altro che concluso, posto che la relazione così adottata dovrà passare al vaglio del Consiglio il 12 giugno, e qualora non si pervenga ad un accordo sul citato emendamento, spetterà al nuovo Parlamento trovare una conciliazione con le altre istituzioni.[17] Vi è il rischio che sia in tal modo messa in stand-by l’adozione degli altri provvedimenti contenuti nel pacchetto. Peraltro, la posizione “consumer-oriented” sostenuta dal PE nei documenti sin qui analizzati è rimessa fortemente in discussione da quanto espresso nella risoluzione sull’impatto della contraffazione sul commercio internazionale, con la quale il PE ha invitato la Commissione europea a proseguire i negoziati sull’Anti-counterfeiting Trade Agreement (ACTA)[18] e a “compiere ogni sforzo necessario per concordare sanzioni minime nel diritto penale europeo contro le violazioni gravi dei diritti di proprietà intellettuale”. Il PE non ha espresso alcun inciso riguardo la necessità di prevedere sanzioni commisurate alla natura della violazione e ha però esortato il Consiglio, in una successiva relazione sulle prospettive in materia di diritti d’autore nell’UE, a procedere all'adozione della direttiva sulle misure penali finalizzate al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, sostenendo dunque il ricorso alle misure penali quali soluzioni per contrastare la contraffazione.[19] Le azioni finora intraprese dalla Commissione e dal PE hanno una portata contenuta, trattandosi perlopiù di comunicazioni e risoluzioni volte a valutare e a consentire l’adozione di soluzioni legislative vincolanti all’interno dell’Unione europea. In tale contesto, si colloca e si concilia assai difficilmente la ratificazione dell’ACTA e quindi il proposito di risolvere le questioni legate alla sicurezza informatica al livello internazionale. Come noto, infatti, i negoziati sono volti all’adozione di un accordo multilaterale destinato a rafforzare l’enforcement dei DPI e la repressione della contraffazione e della pirateria, attraverso un regime basato su misure sanzionatorie: l’ACTA, fra gli altri obiettivi, ambisce a creare un quadro legale che definisca gli standard comuni di tutela civile, penale e amministrativa per contrastare le attività di contraffattori e “pirati”.[20] Ora, sebbene l’accordo sembri circoscritto al fenomeno della contraffazione e della pirateria nell’ambito degli scambi di beni di consumo (inclusi farmaci e cosmetici ) a fini commerciali, in realtà l’oggetto è di più ampia estensione, posto che include anche internet in quanto di rete di distribuzione. Ciò comporta l’inclusione nel campo di applicazione dell’accordo degli scambi di creazioni intellettuali di carattere culturale e artistico, inclusi brani musicali, video, foto, etc. la cui circolazione in rete non sempre persegue fini lucrativi. A riguardo, il testo della risoluzione in esame tralascia la questione più spinosa, ossia la definizione delle nozioni di contraffazione e di pirateria, in particolare in riferimento all’ipotesi di infrazione on-line, e prevede piuttosto che ogni azione volta a facilitare la pirateria è suscettibile di sanzioni, anche ove non siano perseguiti scopi commerciali. Ciò significa che, sostanzialmente, ogni tipo di infrazione dei DPI potrebbe comportare l’applicazione di misure penali o amministrative. Infatti la formula generica “ogni azione volta a ledere i diritti degli autori” permette di ricomprendere all’interno di detta categoria non solo gli atti quali l’upload o il download di contenuti, bensì ogni tipo di comportamento svolto in rete, anche se diretto al perseguimento di scopi personali. Inoltre, al fine di tutelare i titolari dei DPI, l’accordo prevede il coinvolgimento dei provider. Da un lato, esso riconosce la facoltà degli autori di ottenere dai provider l’identità dei presunti contravventori e, dall’altro, propone di rinforzare le circostanze in cui i provider stessi possono imporre il filtraggio dei contenuti. Siffatto sistema, nella misura in cui consente d’identificare l’utente e di accedere ai suoi dati, porta a interrogarsi sul problema della sua compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali e fa sorgere peraltro un nuovo regime di responsabilità in capo ai provider. L’estensione del campo di applicazione dell’ACTA agli scambi commerciali, sia fisici che on-line, solleva peraltro diverse questioni attinenti alla natura dell’accordo. Risulta infatti nodale definire se l’accordo sia commerciale tout court o sia misto, al fine di poter stabilire se la sua negoziazione ricada nella competenza esclusiva della Comunità o se invece richieda il coinvolgimento degli Stati membri. Il Consiglio ha attribuito la competenza alla Commissione a condurre i negoziati;[21] tuttavia, secondo il PE, tale attribuzione non è conforme al dettato del Trattato CE: nella misura in cui l’accordo verte anche sugli scambi di servizi culturali e audiovisivi, esso è di natura mista e la relativa conclusione ricade nell’ambito della competenza congiuntamente attribuita alla Commissione ed agli Stati membri.[22] Tale aspetto è stato puntualizzato dal PE, il quale peraltro rileva l’incertezza circa la base giuridica che attribuisce la competenza per l’adozione di misure comunitarie relative alla natura e al livello delle sanzioni penali.[23] Ne consegue che, qualora l’ACTA fosse concluso, la sua adozione consentirebbe di realizzare - senza un intervento del PE - quanto perseguito dalla Commissione con le proposte di direttive di cui sopra, rimaste infruttuose, e al contempo di estenderne l’applicabilità al livello internazionale. [1] Risoluzione del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sulle industrie culturali in Europa - 2007/2153(INI). [2] Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sull'impatto della contraffazione sul commercio internazionale - 2008/2133(INI). [3] Risoluzione sulle industrie culturali in Europa, cit., punto 23 “invita la Commissione e gli Stati membri a evitare l'adozione di misure in contrasto con le libertà civili, i diritti umani e i principi di proporzionalità, di efficacia e sulla dissuasività, quali l'interruzione dell'accesso a Internet”. [6] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, COM (2003) 46 definitivo, del 30 gennaio 2003; proposta di direttiva relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, COM(2005) 276-1, del 12 luglio 2005; proposta di decisione quadro sul rafforzamento del quadro penale per la repressione delle violazioni della proprietà intellettuale, documento COM (2005) 276–2 sostituita, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia CE del 13 settembre 2005 nella causa C-176/03, da una proposta modificata di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare ilile 2006. rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, COM( 2006) 168 del 26 apr [7] L’art. 61 TRIPS dispone che “Members shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of wilful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale. Remedies available shall include imprisonment and/or monetary fines sufficient to provide a deterrent, consistently with the level of penalties applied for crimes of a corresponding gravity. In appropriate cases, remedies available shall also include the seizure, forfeiture and destruction of the infringing goods and of any materials and implements the predominant use of which has been in the commission of the offence. Members may provide for criminal procedures and penalties to be applied in other cases of infringement of intellectual property rights, in particular where they are committed wilfully and on a commercial scale”. [8] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, COM (2003) 46 definitivo del 30 gennaio 2003. L’art. 20 di tale proposta recita: “1. Gli Stati membri provvedono a qualificare penalmente ogni violazione grave di un diritto di proprietà intellettuale, nonché il tentativo di violazione, la complicità o l’istigazione alla violazione. Una violazione è considerata grave quando è commessa deliberatamente e a fini commerciali. 2. Per le persone fisiche, gli Stati membri prevedono sanzioni penali, comprese pene restrittive della libertà”; proposta di direttiva relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, COM (2005) 276 definitivo, del 12 luglio 2005, e proposta modificata di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare ilile 2006. L’art. 3 di quest’ultima proposta prevede che “Gli Stati membri provvedono a qualificare penalmente ogni violazione intenzionale del diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale e il relativo tentativo nonché la complicità e l’incitamento”. rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, COM (2006) 168 del 26 apr [9] Risoluzione sulle industrie culturali in Europa, cit., punto 17: “(…) la criminalizzazione dei consumatori che non perseguono profitto non è la buona soluzione per combattere la pirateria digitale”. [11] Il Parlamento invita il Consiglio a “condannare la censura imposta dai governi al contenuto che può essere ricercato sui siti Internet, soprattutto quando tali restrizioni possono avere un effetto dissuasivo sul discorso politico e ad invitare gli Stati membri a garantire che la libertà di espressione non sia soggetta a restrizioni arbitrarie da parte della sfera pubblica e/o privata evitando tutte le misure legislative o amministrative che possono avere un effetto dissuasivo su ogni aspetto della libertà di espressione”. [12] Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, -COM(2007)0697(c. d. “Pacchetto Telecom”). L’emendamento 138 modifica l’articolo 8, paragrafo 4, lettera g bis della direttiva 2002/21/CE: “non possono essere imposte limitazioni ai diritti e alle libertà fondamentali degli utenti finali, in mancanza di una decisione preliminare dell'autorità giudiziaria, in particolare in conformità dell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sulla libertà di espressione e di informazione, ad eccezione del caso in cui vi sia una minaccia per la sicurezza pubblica e l'intervento del l'autorità giudiziaria sia successivo". [13] Proposta modificata del Pacchetto Telecom, cit., direttiva 2002/21/CE della Commissione europea del 6 novembre 2008 “la Commissione può accogliere in linea di principio l’emendamento 138 (plenaria) che ribadisce utilmente alcuni principi che si applicano indipendentemente da tale disposizione e che lascia che gli Stati membri garantiscano il raggiungimento di un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali protetti dall’ordinamento giuridico comunitario, tra cui in particolare il diritto al rispetto della vita privata, il diritto alla tutela della proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e il diritto alla libertà di espressione e di informazione”, COM(2008) 724 definitivo. [14] Testo di compromesso del Consiglio europeo sulla proposta di direttiva che modifica la direttiva 2002/21/CE, del 27 novembre 2008 doc. 15758/08 (non contiene riferimenti all’emendamento 138). [15] Lo scorso 13 maggio, l’Assemblée Nationale francese ha adottato il testo di legge “Propriété intellectuelle : création sur internet” la quale prevede l’attuazione della c.d. “risposta graduale” ed autorizza l’authority responsabile della sua applicazione (Hadopi, secondo l'acronimo francese) , con la collaborazione dei provider a rintracciare gli autori del download illegale e di procedere alla disconnessione degli stessi qualora non ottemperino a massimo due avvertimenti volti a ricordare la portata dell’infrazione commessa e le relative sanzioni previste dalla legge. Il testo è attualmente al vaglio del Consiglio costituzionale francese al fine di valutare la conformità al dettato costituzionale. Il testo ed il processo legislativo sono consultabili al seguente sito: http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/Internet.asp. [16] “… applicando il principio in base al quale non possono essere imposte limitazioni ai diritti e alle libertà fondamentali degli utenti finali, in mancanza di una decisione preliminare da parte dell'autorità giudiziaria, in particolare in conformità dell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sulla libertà di espressione e di informazione, ad eccezione del caso in cui vi sia una minaccia per la sicurezza pubblica e l'intervento dell'autorità giudiziaria sia successivo". Emendamento 46, che modifica l’articolo 8, paragrafo 4 – lettera f ter (nuova) della direttiva 2002/21/CE, progetto di raccomandazione per la seconda lettura, Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, Relatore: Catherine Trautmann, - 2007/0247(COD) del 23 febbraio 2009. [18] I lavori finalizzati alla conclusione dell’ACTA sono cominciati nel 2007 ad iniziativa di Unione europea, Giappone e Stati Uniti, cui si sono uniti, nel corso del 2008, altri membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) quali Australia, Canada, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Marocco, Messico, Nuova Zelanda, Singapore e Svizzera. La partecipazione dell’Unione europea a tali negoziati è strumentale alla realizzazione degli obiettivi enunciati nell’Agenda rinnovata di Lisbona e nella Comunicazione della Commissione su una nuova strategia comunitaria sui DPI delle imprese europee, che includono la protezione dei DPI tra le priorità politiche europee. [19] Risoluzione sull'impatto della contraffazione sul commercio internazionale, cit. punto 42. [22] L’art. 133, par. 6, comma 2 del Trattato di Nizza prevede che gli accordi nei settori degli scambi di servizi audiovisivi, culturali, didattici, sociali e relativi alla salute umana, rientrano nella competenza ripartita tra la Comunità europea e gli Stati membri e sono quindi conclusi congiuntamente da questi. [23] Risoluzione sull'impatto della contraffazione sul commercio internazionale, cit. punto 15. |