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Programma per gli studenti frequentanti di Lettere 2012/13. Modulo Brogi

Ripubblico qui, con una formattazione piú chiara, il programma d'esame per i frequentanti (Lettere Unifi). n.b.: solo modulo Brogi

Cronache | Elda Brogi | Venerdì, 19 Aprile 2013

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Seminario: L’Azienda e Internet: copyright, data protection e aspetti giuslavoristici della presenza in rete-Firenze, 22 marzo 2013 AC Hotel-Via Bausi 6

L’Azienda e Internet: copyright, data protection e aspetti giuslavoristici della presenza in rete   Seminario gratuito 22 marzo 201 3AC Hotel Firenze- Via Bausi 6  

Cronache | Elda Brogi | Giovedì, 7 Febbraio 2013

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Novità editoriale: Rocco Gianluca Massa, La dura regola di eBay

Il volume, edito da Filodiritto Editore, affronta alcuni temi dell'e-commerce ed in particolare di eBay.

Cronache | Elda Brogi | Venerdì, 14 Dicembre 2012

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Centre for Media Pluralism and Media Freedom -European University Institute (EUI): Call for papers: Media Ownership, Concentration and Transparency

Call for papers: Media Ownership, Concentration and Transparency Centre for Media Pluralism and Media Freedom/RSC Working Paper Series: 'Freedom and Pluralism of the Media, Society and Markets' The Centre for Media Pluralism...

Europa | Elda Brogi | Martedì, 3 Luglio 2012

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Centre for Media Pluralism and Media Freedom -European University Institute (EUI) is inviting submissions for the launch of its working paper series entitled 'Freedom and Pluralism of the Media, Society and Markets"

EU competences in respect of Media Pluralism and Media Freedom RSCAS/CMPF Working paper series: 'Freedom and Pluralism of the Media, Society and Markets' The Centre for Media Pluralism and Media...

Cronache | Elda Brogi | Giovedì, 5 Aprile 2012

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Il diritto nell’era della digital evidence: dall’accesso al dato digitale alla sua effettiva acquisizione

Giovedì 19 maggio 2011, ore 14.00 Il diritto nell’era della digital evidence: dall’accesso al dato digitale alla sua effettiva acquisizione Edificio U6, Aula dottorati di giurisprudenza (2° piano) - Piazza dell'Ateneo Nuovo...

Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 18 Maggio 2011

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La PA su Internet: le regole del Garante per rispettare la privacy di cittadini e dipendenti

La PA su Internet: le regole del Garante per rispettare la privacy di cittadini e dipendenti On line solo informazioni personali indispensabili. Tempi congrui di permanenza in rete. Misure...

Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 11 Aprile 2011

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Digital Agenda: Commission seeks information from 16 Member States on their implementation of the Audiovisual Media Services Directive – specific issues

The European Commission has written to 16 Member States seeking information about their implementation of the Audiovisual Media Services (AVMS) Directive (see IP/11/373). The fact-finding letters are part of the Commission's efforts...

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Approvazione definitiva CAD

22 dicembre 2010: "al termine del Consiglio dei Ministri il ministro Brunetta ha annunciato l’approvazione, in via definitiva, del nuovo Codice dell’amministrazione digitale, che fa seguito al Codice (decreto...

Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 22 Dicembre 2010

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Europa: consultazione sulla implementazione della direttiva sul commercio elettronico

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L'individuazione del foro competente per i contratti conclusi on line - Fori generali Stampa E-mail
Scritto da Antonella De Masi   
Lunedì 05 Marzo 2007 00:00

L'utilizzo di Internet,  quale strumento di conclusione del contratto, è un fenomeno che sta assumendo una portata sempre più ampia: la rete diviene al contempo teatro di  grandi transazioni commerciali, nel senso anglosassone del termine, di negozi business to business  (tra professionisti), business to consumer (c.d. contratti del consumatore), consumer to consumer (scambi tra privati, es. e-bay)[1], senza contare poi  quell'insieme di rapporti – che comunque esulano dal diritto privato -  tra imprese e pubblica amministrazione o pubblica amministrazione e consumatori[2].
Occorre considerare, inoltre, che la molteplicità delle fattispecie negoziali che si realizzano on line,  non è data soltanto dalla diversità della qualifica dei soggetti che agiscono sulla rete, ma anche delle tipologie di contratto da questi concluse, contenute tutte in una categoria generale denominata e-commerce.

La eterogeneità delle situazioni giuridiche ivi compresa viene colta appieno dalla Commissione Europea[3], che, tentando di dare una definizione a questo nuovo fenomeno, ha  incluso nella suddetta categoria una serie di attività diverse, quali la compravendita di beni e servizi, la distribuzione in linea di contenuti digitali, il trasferimento elettronico dei fondi (a cui oggi possiamo aggiungere il servizio home banking), le contrattazioni elettroniche di borsa ecc.

In  questo quadro ricostruito all'indomani dalla c.d. rivoluzione telematica, le categorie concettuali, i classici istituti di diritto privato, o di diritto processuale, trovano problematica applicazione.[4] Finalità della nostra trattazione sarà, appunto, quella di rispondere ad uno dei tanti interrogativi in ordine all'utilizzazione per le nuove fattispecie (o meglio le vecchie fattispecie applicate al nuovo contesto), degli strumenti offerti dal diritto vigente: in particolare, considerate le controversie che potrebbero sorgere tra i "navigatori", ci soffermeremo sui criteri volti ad individuare l'Autorità competente a dirimerle.

Anzitutto, pare opportuno ricordare brevemente le regole basilari disposte dal diritto nazionale, in materia  di fori competenti: accanto agli artt. 18 e 19 c.p.c. che prevedono, come criterio  generale la residenza, il domicilio o la dimora del convenuto (ovvero la sede, o il luogo dello stabilimento, se trattasi di persona giuridica), l'art. 20, dettando regole alternative a quelle generali[5], dispone "per le cause relative ai diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo dove l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio".

La principale problematica che pone l'applicazione della norma citata, con riferimento ai contratti conclusi nel cyberspazio,   è senza dubbio l'individuazione del forum contractus.

Attesa l'evanescenza della rete, e l'inesistenza di un luogo fisico[6], alla luce del risalente orientamento della Suprema Corte secondo cui "qualora non sia possibile accertare il luogo di conclusione del contratto (…), la competenza per territorio deve essere determinata con riferimento al domicilio del convenuto[7]", parrebbe – almeno prima facie – doversi escludere a priori la scelta del foro dove sorge l'obbligazione se il contratto sia concluso on line. Tuttavia aderire ad una siffatta teoria, avrebbe comportato un'irragionevole disparità di trattamento per situazioni simili, differenziate soltanto per le modalità con cui viene in essere il processo formativo della volontà. Pertanto, in dottrina, sin dal sorgere del fenomeno e-commerce, si è sempre tentato di ascrivere le nuove modalità di formazione dell'accordo  alle previsioni codicistiche, con la conseguente applicabilità della normativa processualistica sopra richiamata[8].

Per esigenze di maggior precisione e chiarezza, e per meglio comprendere le soluzioni prospettate, prima di addentrarci nell'esame di esse,  pare doverosa una distinzione di diritto sostanziale.

Possiamo  classificare i contratti conclusi in rete in due grandi categorie: quelli di internet  e quelli in internet[9].

A titolo esemplificativo, rientrano nella prima[10], il servizio di accesso alla rete Internet; il servizio di posta elettronica; il servizio di hosting.

Rientrano invece nella seconda categoria, i contratti di diritto privato conclusi in rete (che maggiormente interessano, poiché in riferimento alla nostra trattazione, possiamo azzardare la sussistenza di un rapporto di genus a species, dei secondi rispetto ai primi), a sua volta divisibili in due grandi gruppi[11]: quelli conclusi mediante lo scambio di posta elettronica e quelli conclusi a seguito dell'accesso dell'acquirente ad un sito web, appositamente predisposto dall'offerente.

Dunque,  con riferimento  ai contratti perfezionati per posta elettronica[12] si è ritenuto che non siano apprezzabilmente differenti da un contratto stipulato  via fax o per posta tradizionale[13], con la conseguenza che sia da ritenersi applicabile il tradizionale schema di formazione della volontà, mediante lo scambio di proposta ed accettazione dei contraenti, previsto nel codice civile (art. 1326 e ss c.c.)[14].

Tenuto conto che, in relazione al combinato disposto degli articoli 1326 e 1335 c.c.[15],  il contratto si presume concluso (rectius: l'obbligazione si presume sorta) nel luogo dove si trova il preponente quando riceve l'accettazione dell'oblato, e quindi presumibilmente all'indirizzo del destinatario preponente, occorre domandarsi come operi la presunzione di conoscenza con riferimento alla casella di posta elettronica.

Sebbene, il concetto di indirizzo di cui alla citata norma è normalmente inteso come luogo risultante nella sfera di domicilio e controllo del destinatario  (in concreto, il luogo più idoneo per la ricezione – es. dimora, domicilio o luogo di esplicazione di attività lavorativa)[16], attraverso un'interpretazione storico - evolutiva, la parte oggi più  accreditata della dottrina ha comunque ritenuto possibile addivenire all'individuazione di un luogo fisico di ricezione del messaggio[17]. Ebbene, tenuto conto del fatto che è l'interessato a fornire il proprio indirizzo di posta elettronica  e che una risalente  giurisprudenza[18] - ormai consolidata -   ha esteso la nozione di indirizzo anche al luogo pattiziamente fissato per l'inoltro delle comunicazioni  o al domicilio eletto, è agevole far rientrare l'indirizzo e-mail comunicato a terzi[19], e da questi poi usato per l'inoltro di dichiarazioni negoziali, nella portata applicativa dell' dell'art. 1335 c.c. (del resto, la norma non pare far riferimento a mezzi di trasmissione concretamente adoperati, pertanto non vi è ragione di escludere le modalità telematiche)[20].

A tal proposito, giova evidenziare il ruolo di "interconnessione tecnologica" svolto dai providers nella comunicazione elettronica (sia "normale" che certificata) tra mittente e destinatario di una e-mail. In particolare ci si riferisce alla circostanza che il messaggio non giunge direttamente sul computer del ricevente, ma viene allocato nel server del suo provider: è da qui che il messaggio potrà essere aperto e visionato, ed eventualmente salvato sul PC del ricevente stesso. In sostanza, i consueti servizi per la gestione della posta elettronica non sono altro che "finestre" da cui l'utente riesce a vedere, ed eventualmente a portare sul proprio computer, i messaggi a lui spediti, ma che in origine si trovano sul server del provider, la cui funzione – in tal caso – è rapportabile a quella della casella postale[21].

Se questa è, ad oggi, il quadro tecnico di funzionamento della principale tecnologia di comunicazione telematica, in base ai principi giuridici in precedenza esposti, ne discende che il contratto possa ritenersi concluso nel luogo fisico dove si trova collocato il provider (o il server del provider)  che ha stipulato il contratto di accesso alla rete[22].

Del resto,  questa interpretazione - la più accreditata in dottrina -  pare essere la più allineata al dettame dell'art. 11 Dir. 31/00/CE – direttiva sul commercio elettronico -  (parte applicabile anche a contratti conclusi esclusivamente con lo scambio di messaggi per posta elettronica). Secondo la citata normativa  "l'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti cui sono indirizzati abbiano possibilità di accedervi"; dunque, si deve notare che  il dettato legislativo in esame sembra          ricalcare la falsariga dell'art. 1335 c.c.[23], con la conseguenza che l'arrivo della posta elettronica al server del provider fa sorgere una presunzione iuris tantum[24], superabile se l'utente dimostra per esempio il malfunzionamento del server[25]. Ebbene, il principio comunitario, come del resto il nostro codice civile ed il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82/2005, art. 45, comma 2), dettano criteri espliciti in ordine al quando il messaggio debba intendersi conosciuto, ma non indica quale debba intendersi il luogo dove sorge l'obbligazione; tuttavia, calando il suesposto principio, nel nostro ordinamento e nella normativa civilistica – e relative interpretazioni -  è agevole dedurre che il contratto si presume concluso nel luogo dove si trova il preponente quando riceve l'accettazione, e quindi presumibilmente all'indirizzo dichiarato del destinatario preponente stesso (quello del server).

Da quanto sopra esposto è possibile individuare quale forum contractus, per i contratti conclusi attraverso lo scambio di posta elettronica il luogo dove si trova il server del provider con il quale è stato stipulato un contratto di accesso a internet.

Accanto al sistema di conclusione del contratto attraverso la posta elettronica, si è detto, non sono rari i casi in cui i navigatori, attratti dalle offerte commerciali di beni o servizi,  stipulino negozi attraverso l'accesso ad un sito.

Occorre preliminarmente rilevare che i siti web[26], predisposti  dal fornitore, possono  contenere o meno tutti gli elementi del contratto: in caso positivo,  il soggetto che  intenda avvalersi del bene o servizio offerto potrà addivenire alla stipulazione di un accordo, attraverso la mera accettazione dell'offerta; in caso contrario, (e cioè in tutte quelle ipotesi in cui nel sito non vi siano contenute che delle mere informazioni), non sarà sufficiente la semplice manifestazione di volontà dell'utente per la conclusione del negozio[27].

Ebbene, si noti, nella  prima ipotesi (quella che interessa la nostra trattazione, in quanto unica idonea a far sorgere l'obbligazione), la proposta è caratterizzata dall'indeterminatezza,  cioè di essere rivolta a una pluralità incerta di persone[28], variabili e non individuabili con precisione, caratteristiche che consentono di ascrivere i casi in esame alla portata applicativa dell'art. 1336  I  co. c.c.[29] .  In questo caso, come si è detto, il contratto è concluso qualora l'utente del sito accetti l'offerta[30].

Se l'accettazione avviene tramite e-mail valgono le norme ordinarie previste dal codice civile, cioè, il contratto deve ritenersi concluso nel luogo dove il navigatore trasmette l'offerta; in caso diverso,  l'art. 11 della direttiva 31/00/CE rende dubbia la medesima soluzione.

Si deve ricordare che il primo comma della succitata norma, prevede che "Gli Stati membri provvedono affinché, salvo diverso accordo tra parti diverse da consumatori, nel caso in cui il destinatario di un servizio inoltri il proprio ordine mediante strumenti tecnologici, si applichino i seguenti principi: - il prestatore deve accusare ricevuta dell'ordine del destinatario del servizio senza ingiustificato ritardo e per via elettronica[31]" .

Alcuni autori[32] ritengono che la normativa debba essere interpretata teleologicamente, cioè tenendo conto di quella che vuole essere la ratio della direttiva (tutela del consumatore). In questi casi, quindi - eccezion fatta per la conclusione del contratto a mezzo e-mail per cui non deve essere applicata la succitata regola- l'accordo verrebbe  perfezionato solo con la lettura da parte dell'acquirente della conferma d'ordine. Conseguenza di questo ragionamento è la classificazione della conferma  come elemento essenziale al sorgere dell'accordo e quindi, per questa tipologia di negozi, il procedimento di formazione della volontà negoziale dovrebbe essere diverso da quello codicistico: più precisamente al tradizionale schema proposta-accettazione, verrebbe ad affiancarsene un altro, costituito da proposta-accettazione-conferma.

Ne deriva che il luogo ove sorge l'obbligazione deve individuarsi all'indirizzo dell'accettante (rectius: il luogo dove si trova l'oblato, quando riceve la conferma del prestatore).

Altri autori[33] ritengono invece che la ricevuta debba qualificarsi come obbligazione accessoria, rilevante solo sul piano probatorio, pertanto il tradizionale processo  formativo della volontà deve ritenersi applicato anche a questi tipi di contratto.

A parere di chi scrive, aderire all'una o l'altra tesi appare prematuro, dovendosi attendere  piuttosto l'intervento del  legislatore, o quantomeno l'emanazione di norme attuative in altri Paesi comunitari, al fine di valutare un'auspicabile interpretazione uniforme.

De iure condito, possiamo solo affermare che il contratto si presume concluso nel luogo dove si trova il fornitore quando riceve l'accettazione, e cioè, essendo contratti conclusi on line, nel luogo in cui l'ordine è accessibile al fornitore[34] e quindi è questo il luogo competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c..

Dunque prima di esaurire l'argomento, pare opportuno infine un breve cenno circa i siti commerciali, assai diffusi in rete, nei quali si richiede all'utente che intenda acquistare un bene od un servizio, l'inserimento  del proprio numero di carta di credito  nel formulario d'ordine, quale modalità di pagamento[35].

Come è agevole notare, in questi tipi di contratto non esiste  una formale  accettazione prodromica alla conclusione, ma un atto diverso che, oltre ad essere manifestazione della volontà è il primo atto integrante la fase esecutiva.

La dottrina[36] ha agevolmente ascritto le suddette fattispecie alla portata applicativa dell'art. 1327 c.c.[37], con la conseguenza che la conclusione del contratto deve ritenersi avvenuta nel luogo di inizio di esecuzione. Problematica appare tuttavia l'individuazione del luogo che per alcuni[38] coincide con quello dell'inoltro del modulo contenente il numero di carta di credito[39]; secondo altri[40], l'inizio di esecuzione deve necessariamente coincidere con il pagamento, restando l'inserimento dei dati un mero atto prodromico.

Aderire all'una o l'altra impostazione comporta conseguenze diverse in ordine al luogo dove sorge l'obbligazione: nel primo caso esso si identificherebbe con quello dell'invio all'accettante del modulo di carta di credito, nel secondo caso con il pagamento, cioè presso il domicilio eletto dal creditore –la banca del creditore stesso.

In assenza di giurisprudenza sul punto, pare comunque condivisibile la prima interpretazione; infatti, la ratio dell'art. 1327 c.c. è quella di sopperire  all'assenza di un'esplicita manifestazione di volontà, comunque colmata dai facta concludentia (di cui comunque viene dato successivo avviso ai sensi del secondo comma).

Ebbene, se il modulo contenente il numero di carta di credito viene inoltrato al fornitore, è chiaro che è da questo momento che la volontà dell'altro contraente è resa manifesta. Dunque, considerare la compilazione del modulo un "implicito" avviso, (ma non certo un'accettazione, perché non contiene tutti gli elementi della proposta) porterebbe alla conseguenza che il fornitore conoscerebbe la volontà dell'utente prima del possibile (anzi, certo) inizio dell'esecuzione  e quindi verrebbe stravolto l'iter dell'art. 1327 c.c..

Del resto non considerarla un avviso, porterebbe alla conseguenza per cui nessun altro avviso perverrebbe al fornitore, e quindi questi sarebbe legittimato all'azione di risarcimento danni, totalmente illogica nell'ottica di un ordinamento che mira a tutelare i consumatori.

Pertanto non v'è ragione di considerarla un atto prodromico, e comunque  anche perché la possibilità di avvalersi del prodotto offerto dal sito web, è subordinato al pagamento bancario che e quindi ad un necessario iter, ove il primo atto è la compilazione del modulo.

Alla luce delle suesposte considerazioni, ne deriva che è il luogo di invio del modulo (primo atto esecutivo dell'accordo - e al contempo avviso al creditore -) quello individuabile ex art. 20 c.p.c.. 

[1]  BARTON S. SELDEN,     Profili processuali del commercio elettronico, in Riv. trim. dir. proc. civ. , 2002, 1, 73

[2] E. M. TRIPODI, MASSIMILIANO GRANIERI, Commercio elettronico: una nuova frontiera per il diritto, in Interlex. Diritto, Tecnologia, Informazione (www. Interlex.com), dove si rileva anche che in Italia il primo spunto di riflessione in materia di e-commerce  è stato offerto dall'adozione della normativa, di matrice amministrativistica, in materia di firma digitale e documento informatico, collocato all'interno di un ampio disegno di riforma della pubblica amministrazione (l. Bassanini).

[3] COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione del 15 aprile 1997.

[4] MARIO BESSONE, E-economy e commercio elettronico. Quale diritto per i tempi di Internet?, in Riv. inf. e informatica, 2002, 1, 43.

[5] Sulla concorrenza dei fori si richiama ex multis la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n° 12920/92 secondo cui "i fori speciali alternativamente previsti per le cause relative ai diritti di obbligazione dell'art. 20 c.p.c. concorrono con qualunque altro foro eventualmente competente in base alle altre norme processuali, quale è quello generale indicato dagli artt. 19 – 20 c.p.c.".

[6] Sulla conclusione del contratto in un punto indefinito della rete telematica vedi SCANNICCHIO, Consumatori e conclusione dei contratti a distanza, tra ordinamento nazionale, diritto comunitario e diritto comparato, in Riv. crit. Dir. priv, 1994, 93 sub nota 138.

[7] Cass. civ, 27 novembre 1967 n° 2834.

[8] AURELIO GENTILI, Inefficacia e vizi della volontà  nella contrattazione telematica, in  Tratt. Dir. comm. XXVII - Il contatto elettronico, Milano, 2001, p.113 ss.

[9] VINCENZO DE ROSA, La formazione di regole giuridiche per il "cyberspazio", in Riv. Inf. e informatica 2003, 2, 361.

[10] ROBERTO BOCCHINI, Il contratto di accesso ad internet, in Riv. Inf. e Informatica, 2002, 3,471.

[11] AGOSTINO GAMBINO, Le trasmissioni telematiche del bene immateriale, in AIDA, 1997, 488.

[12]  LORENZO ALBERTINI, Osservazioni sulla conclusione del contratto tramite computers e sull'accettazione di un'offerta in Internet, in Giust. civ. 1997, 1, 21.

[13] ROMANA GIOVANNA PISCITELLI, Negoziazione in rete e contratti "tra" computer, in Riv. inf. e informatica, 2002, 6, 1141.

[14] RENATO CLARIZIA, Op. cit..

[15] Si precisa che, invero, l'ordinamento non prevede norme che individuino specificatamente il luogo di conclusione del contratto; tuttavia, è l'opinione pacifica  quella di far coincidere col luogo in cui si trova il proponente al momento in cui si conclude il contratto, cioè al momento in cui ha notizia dell'accettazione (ex multis DI STASO, I contratti in generale, in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, Torino, 1966, I, 537 e ALBERTO TRABUCCHI, Istituzioni di diritto privato, PADOVA, 1997, 635).

[16] LORENZO ALBERTINI, Op.cit.

[17] Uno per tutti BORRUSO, Computer e diritto, in Problemi Giuridici dell'informatica, MILANO 1998, 267.

[18] in tal senso si veda  Cassazione civile , sez. lav., 25 luglio 1987, n. 6471  secondo cui "Ai sensi dell'art. 1335 c.c., la dichiarazione ricettizia (nella specie, lettera di dimissioni del lavoratore) si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, cioè nel luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequenza (per l'esplicazione dell'attività lavorativa) o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del relativo contenuto. Detto luogo, nel caso di dichiarazione diretta ad una società, non può che identificarsi con quello della sua sede, non essendo altresì necessario, per il verificarsi della presunzione suddetta, che l'atto sia consegnato o giunga nella materiale disponibilità della persona o dell'organo (spesso collegiale) che della società stessa ha la rappresentanza legale, purché risulti che sia giunto, con qualsiasi mezzo idoneo, nella sede sociale, in cui l'organo rappresentativo dell'ente esplica la propria attività, ed ivi sia stato consegnato a persona abilitata a riceverlo".

[19] La tesi che estende la portata dell'art. 1335 c.c. ai contratti conclusi a mezzo di posta elettronica  sembra essere  avvalorata, secondo criteri di interpretazione storico - sistematica, dal dettato dell'art. 14 del T.U. n° 445 del 28/12/2000 (che abroga il d.p.r. 513/97), in materia di documentazione amministrativa,  per cui "il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all'indirizzo di posta elettronica da questo dichiarato", - norma comunque sostituita dall'art 3  D.P.R. 11/2/2005 n° 68, "il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo di posta elettronica del destinatario messa a disposizione del gestore". 

[20] E' infatti anche su questo presupposto, che la Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 1283/1989, si è pronunciata, dettando i criteri generali in ordine  al luogo e tempo di perfezionamento del contratto relativamente ai contratti a distanza. 

[21] EMILIO TOSI, La conclusione dei contratti on line, in I problemi giuridici di Internet dall'e-commerce all'e-business, a cura di Emilio Tosi, Giuffrè, Milano 2001, 34.

[22] MICHELE GUERNELLI, Il commercio elettronico e la firma digitale, in Giur. Comm., 2003, 1, 70.

[23] RODOLFO GAMBERALE, Le problematiche legali del commercio elettronico, in Giur.it., 2001,2 c.417 ss.

[24] in tal senso si veda LORENZO ALBERTINI, Op. cit., secondo cui grava sugli utilizzatore l'onere di controllo della posta (c.d. check mail).

[25] In senso contrario PASQUALE PASQUINO, La conclusione del contratto della direttiva sull'e-commere, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, 10 secondo cui l'art. 11 della direttiva escluderebbe "la possibilità di esonerarsi dimostrando l'impossibilità non colposa di averne avuto notizia con la conseguente implicita istituzione di una presunzione non più iuris tantum, ma iuris et de iure".

[26] ROMANA GIOVANNA PISCITELLI, Op. cit.

[27] G. OPPO, Disumanizzazione  del contratto? In Riv. dir .civ., 1998, I, 529. L'autore giustamente ritiene che questi casi  configurino  inviti ad offrire, idonei ad iniziare una trattativa, che potrà essere conclusa attraverso qualsiasi mezzo.

[28]  Secondo LORENZO ALBERTINI, Op. cit. " Meno sicura è la natura dell'offerta quando sia limitata ai soci di un club o di una associazione: ad esempio, tutti coloro che si sono registrati in un certo sito di Internet per accedere a dei servizi particolari e hanno firmato degli impegni specifici. La risposta dovrebbe essere però positiva, data la diffusione di massa di dette registrazioni in cui l'intuitus personae è sostanzialmente inesistente".

[29] AGOSTINO GAMBINO, Offerta e accettazione del contratto telematico internazionale, in Vita not. 1998, 1267.

[30] CUGINI-ZULLI, Affari con internet: i problemi della firma virtuale, in Comm. Intern. 1996, 721. In senso contrario vedi RENATO CLARIZIA, Informatica e conclusione del contratto, MILANO 1985, 150.

[31] Ai sensi del n° 3 del succitato articolo il disposto non si applica ai conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.

[32] PASQUALE STANZIONE, Il contratto ed altre categorie civilistiche, 675.

[33] NICOLA SCANNICCHIO, La conclusione del contratto on line nella direttiva europea sul commercio elettronico, in  Quaderni di diritto privato europeo, Bari, 2000, 74

[34] CAVALAGLIO,   Op. cit., 107

[35] MARIA ROMANA PISCITELLI, Op. cit.

[36] PASQUALE  STANZIONE, Op. cit.

[37] Qualora , su richiesta del preponente o per la natura dell'affare, o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo  in cui ha inizio l'esecuzione.

L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.

[38] PASQUALE  STANZIONE, Op. cit.

[39] AGOSTINO GAMBINO, L'accordo  telematico,  Milano, 1997,145

Secondo l'autore è questo il primo atto di esecuzione perché fa sorgere un diritto potestativo in capo al fornitore di chiedere alla società emittente della carta di credito, l'effettivo pagamento.

[40] A.G. DE NOVA, Un contratto di consumo via internet, in Contratti, 1999, 113 ss. Secondo l'autore la digitazione non può configurarsi come primo atto di esecuzione del contratto, perché non è vero e proprio pagamento, ma autorizzazione a riscuotere presso l'ente emittente della carta.
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Digital Agenda: Commission opens consultations on media freedom and pluralism and audiovisual media regulator independence The European Commission launched two public consultations, open until 14th June 2013. The consultations formalise...

Commissione europea | Elda Brogi | Mercoledì, 27 Marzo 2013

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Van Thillo group: Fast-Forward Europe

Brussels, 26th June 2012  Report for European Commission Vice ‐President Neelie Kroes Executive summary Fast‐forward Europe 8 solutions to thrive in the digital world  

Altri | Elda Brogi | Venerdì, 6 Luglio 2012

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BEREC: An assessment of IP-interconnection in the context of Net Neutrality

BEREC: An assessment of IP-interconnection in the context of Net Neutrality Draft report for public consultation 29 May 2012

Altri | Elda Brogi | Mercoledì, 4 Luglio 2012

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ECJ, Sabam c Netlog C‑360/10

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 16 febbraio 2012 (*) «Società dell’informazione – Diritto di autore – Internet – Prestatore di servizi di hosting – Trattamento delle informazioni memorizzate su una...

Corte di Giustizia Europea | Elda Brogi | Giovedì, 16 Febbraio 2012

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SENTENZA N. 17211 UD. 31 MARZO 2011 - DEPOSITO DEL 3 MAGGIO 2011

REATI CONTRO LA PERSONA – REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE - DETENZIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO - AGGRAVANTE DELL'INGENTE QUANTITA' - CONFIGURABILITA' - CONDIZIONI Con la decisione in esame la Corte,...

Cassazione Penale | Elda Brogi | Mercoledì, 30 Novembre 2011

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ECJ - Scarlet Extended SA v Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), C 70/10

  JUDGMENT OF THE COURT (Third Chamber) 24 November 2011 (*) (Information society – Copyright – Internet – ‘Peer-to-peer’ software – Internet service providers – Installation of a system for filtering electronic...

Corte di Giustizia Europea | Elda Brogi | Venerdì, 25 Novembre 2011

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ECJ 25 october 2011, Joined Cases C 509/09 and C 161/10 Publication of information on the internet – Adverse effect on personality rights – Place where the harmful event occurred or may occur

  JUDGMENT OF THE COURT (Grand Chamber) 25 October 2011 (*) (Regulation (EC) No 44/2001 – Jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters – Jurisdiction ‘in matters relating to...

Corte di Giustizia Europea | Elda Brogi | Sabato, 5 Novembre 2011

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Conseil Constitutionel 16 sept 2011-responsabilité pénale des divers acteuts de la comunication par voie électronique

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 juin 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité...

Corti Europee | Elda Brogi | Martedì, 11 Ottobre 2011

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ECJ, 28 july 2011, C-403/10, Mediaset/Commission

JUDGMENT OF THE COURT (Third Chamber) 28 July 2011 (*) (Appeal – Subsidies granted by the Italian Republic to promote the purchase of digital decoders – Non-inclusion of decoders for the...

Corte di Giustizia Europea | Elda Brogi | Venerdì, 16 Settembre 2011

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SENTENZA DELLA ECJ (Grande Sezione) 12 luglio 2011, L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L’Oréal (UK) Ltd contro eBay et al

«Marchi – Internet – Offerta in vendita, in un mercato online destinato ai consumatori nell’Unione, di prodotti contrassegnati da un marchio destinati, dal titolare, ad essere venduti negli Stati...

Corte di Giustizia Europea | Elda Brogi | Sabato, 3 Settembre 2011

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AGCOM - Consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica

Schema di regolamento in materia di diritto d'autore nelle reti di comunicazione elettronica sottoposto a consultazione.  

Autorità garanzie nelle comunicazioni | Elda Brogi | Venerdì, 22 Luglio 2011

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Audizione VII Comm Senato presidente AGCOM Calabrò del 21 luglio 2011 -diritto d'autore ed internet

Il testo dell'audizione  

Autorità garanzie nelle comunicazioni | Elda Brogi | Venerdì, 22 Luglio 2011

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Tribunale Roma - Sentenza sul caso "About Elly"

La sezione Proprietà Intellettuale del Tribunale di Roma ribaltato una precedente decisione che chiedeva a Yahoo! Italia di identificare ed eliminare tutti i link a copie illegali online del film...

Tribunale Civile | Elda Brogi | Venerdì, 22 Luglio 2011

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ONU - Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression

  Human Rights Council Seventeenth session Agenda item 3 Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development A/HRC/17/27 Report...

Altri | Elda Brogi | Venerdì, 22 Luglio 2011

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OSCE - REPORT Freedom of Expression on the Internet

  Organization for Security and Co-operation in Europe The Office of the Representative on Freedom of the Media REPORT Freedom of Expression on the Internet Study of legal provisions and...

Altri | Elda Brogi | Venerdì, 22 Luglio 2011

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