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Google-Vividown. Condannati 3 dirigenti di Google

Il caso Google-Vividown farà ancora discutere dopo la sentenza del tribunale di Milano che ha condannato tre dirigenti di Google per violazione della legge sulla privacy, anche se non per...

Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 24 Febbraio 2010

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Master in multimedia

Dal sito dl master in multimedia dell'Università di Firenze.http://www.mmm.unifi.it/primo-piano/intervista-con-elda-brogiElda Brogi, managing director del magazine online Teutas nonchè professore di Diritto e Comunicazione presso l’Università di Firenze, è il co-docente del...

Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 22 Febbraio 2010

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Microsoft Internet Explorer non è un browser sicuro..

Il governo tedesco invita gli utenti ad utilizzare altri browser, sostenedo che Microsoft Internet Explorer non è un browser sicuro.Un altro duro colpo per la Microsoft dopo che nei giorni...

Europa | Silvio Passalacqua | Lunedì, 18 Gennaio 2010

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Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva servizi media audiovisivi

  

Cronache | Elda Brogi | Venerdì, 15 Gennaio 2010

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Firenze, 11-12 febbraio. Seminario intensivo su modelli 231, amministratori di sistema e crimini informatici

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Cronache | Elda Brogi | Martedì, 5 Gennaio 2010

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La Cassazione sequestra The Pirate Bay AIIP, IL SEQUESTRO NON SI FA CON I FILTRI

COMUNICATO STAMPA La Cassazione sequestra The Pirate BayAIIP, IL SEQUESTRO NON SI FA CON I FILTRILa direttiva europea sul commercio elettronico va applicata senza interpretazioni Internetticide*[Roma] 29 Dicembre 2009 –...

Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 30 Dicembre 2009

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PET: indagine della Commissione europea

Tecnologie a protezione dei dati. Indagine conoscitiva della Commissione europeaLa Commissione europea (Direzione generale giustizia, libertà e sicurezza) sta conducendo, insieme alla London School of Economics, un'attività di ricerca sui vantaggi...

Europa | Elda Brogi | Venerdì, 18 Dicembre 2009

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GB: non c'è diffamazione senza sostanziale pubblicazione.

Respinta da un giudice inglese un'azione di diffamazione per un articolo apparso sul sito web di una rivista del Sud Africa: l'articolo aveva ricevuto solo quattro visite dal Regno Unito...

Europa | Elda Brogi | Venerdì, 27 Novembre 2009

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Europa: approvato il nuovo "pacchetto telecom"

da www.europarl.euParlamento europro: seduta plenaria 23-26 Novembre 2009 Via libera al pacchetto Telecom: accesso a internet è "diritto fondamentale" Via libera al pacchetto telecomunicazioni. La relatrice Catherine Trautman soddisfatta...

Europa | Elda Brogi | Mercoledì, 25 Novembre 2009

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Università di Firenze: Master in Diritto delle Comunicazioni elettroniche

Cronache | Elda Brogi | Giovedì, 19 Novembre 2009

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Internet Manifesto

How journalism works today. Seventeen declarations. Un gruppo di blogger tedeschi ha redatto il “manifesto del giornalismo ai tempi di Internet“ e lo ha aperto alla sottoscrizione.    

Europa | Elda Brogi | Giovedì, 5 Novembre 2009

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Europa: conciliazione sul pacchetto telecomunicazioni

Telecoms package: Parliament and Council to open formal conciliation proceedings http://www.europarl.europa.eu/ Press release Information society - 22-10-2009 - 12:32 Parliament and Council have decided to open formal conciliation proceedings...

Europa | Elda Brogi | Mercoledì, 4 Novembre 2009

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Materiali Diritto della comunicazione

I materiali del corso di Diritto della comunicazione, Facoltà di Lettere - Firenze, sono disponibili a questo indirizzo: http://drop.io/dirittocomunicazione 

Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 2 Novembre 2009

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La Commissione rinuncia alla procedura di infrazione contro l'Italia e l'Estonia ormai conformi alle norme europee in materia di pubblicità

da Rapid, press releasesLa Commissione europea ha deciso oggi di archiviare la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e dell'Estonia. Entrambi i paesi, infatti, si sono ormai adeguati alle norme...

Europa | Elda Brogi | Mercoledì, 7 Ottobre 2009

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DDL Pecorella - Costa sull'equiparazione internet-stampa

Relativamente all'annosa questione dell'equiparazione di Internet alla stampa periodica, si segnala che lo scorso 14 settembre è stato assegnato alla Commissione Giustizia della Camera un disegno di legge presentato dagli...

Cronache | Elda Brogi | Venerdì, 18 Settembre 2009

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Responsabilità giuridica del provider di servizi internet: luci ed ombre alla luce di recenti casi di cronaca. Stampa E-mail
Scritto da Lorenzo Nizzi Grifi Gargiolli   
Giovedì 20 Novembre 2008 00:00

The author analyzes the situation of the civil and criminal liability of the Internet Service Provider in Italy under the light of the recent PirateBay case.

Numerosi fatti di cronaca recente rinverdiscono un argomento che suscita sempre un notevole interesse sia nel nostro paese che in europa: la responsabilità civile e penale del provider di servizi internet.

Premesse terminologiche e pratiche.

Occuparsi della responsabilità giuridica dei provider richiede necessariamente una premessa terminologica. Dovremo perciò sia delineare esattamente il significato generale di “provider” che riportare le definizioni contenute nei testi legislativi, in tal modo delineando accuratamente il nostro campo d'indagine.

“Provider” , abbreviazione di “Internet Service Provider”,  in termini generici e comunemente accettati, descrive una struttura organizzativa che offre a soggetti (privati, imprese o Pubbliche Amministrazioni) la connessione alla rete internet eventualmente in abbinamento ad altri servizi complementari.



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I giudici dicono no al proselitismo sindacale mediante volantinaggio telematico Stampa E-mail
Scritto da Elda Brogi   
Venerdì 27 Giugno 2008 14:17
Seppur non più "freschissime" si segnalano, per l'importanza e la peculiarità del tema trattato, due decisioni inedite del Tribunale di Firenze (Decreto 22 Novembre 2002 e Sentenza 14-24 Marzo 2003 n. 382), con le quali i giudici del lavoro fiorentini hanno preso posizione su una questione che vede intrecciarsi il diritto sindacale con l'ICT.

La questione sottoposta al vaglio dei giudici fiorentini è, in sintesi, la seguente: se sia consentito ad un dipendente, dirigente sindacale con regolare permesso, trasmettere comunicati sindacali tramite la rete aziendale di posta elettronica (c.d. "volantinaggio telematico").

La vicenda prende le mosse da un ricorso (ex art. 28 legge n. 300/70) presentato da un'organizzazione sindacale che lamentava l'antisindacalità della condotta di un datore di lavoro consistita nel comminare ad un proprio dipendente la sanzione del richiamo verbale per aver quest'ultimo inviato, da un computer esterno all'azienda, all'indirizzo individuale di posta elettronica che l'azienda aveva fornito - per ragioni esclusivamente di servizio - a ciascun dipendente, un comunicato sindacale.

Secondo l'associazione sindacale ricorrente, essendo detta attività assimilabile ad un volantinaggio telematico sarebbe, in quanto tale, tutelata dall'art. 26 legge 300/70, norma che consente lo svolgimento di attività di proselitismo all'interno dei luoghi di lavoro a condizione che non rechi pregiudizio al normale svolgimento dell'attività aziendale.

Il primo giudice investito della questione, pur ritenendo che, in effetti, la distribuzione di comunicati di contenuto sindacale, in quanto assimilabile all'attività di proselitismo, è da ritenersi consentita soltanto se effettuata senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale (art. 26, primo comma, legge 300/70), ha però rigettato il ricorso sul presupposto che, in base alla disciplina collettiva applicabile al caso di specie (art. 45/12 del c.c.n.l. Imprese Esercenti Servizi di Telecomunicazione), non è consentito ai dipendenti valersi, per ragioni che non siano di servizio, di mezzi di comunicazione, di strumenti informatici, di collegamenti in rete o di quant'altro ancora è di proprietà od uso dell'azienda.

A nulla è valsa l'obiezione dell'associazione sindacale ricorrente secondo cui l'invio di messaggi sindacali tramite la rete aziendale di posta elettronica - come del resto il normale volantinaggio cartaceo - non sia suscettibile di arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento della vita aziendale, sotto il normale profilo funzionale e produttivo.

Secondo il giudice adito, la richiamata analogia con il volantinaggio sarebbe solo apparente in quanto, mentre la diffusione dei tradizionali comunicati sindacali stampati viene effettuata in spazi che sono di pertinenza dell'azienda, eventualmente utilizzati anche per finalità direttamente produttive, ma che possono venire e vengono abitualmente utilizzati dai lavoratori anche per attività non strettamente lavorative (ad es.: l'atrio di ingresso dei locali aziendali o il corridoio di accesso agli uffici stessi costituiscono spazi in cui il lavoratore effettua sì la propria prestazione lavorativa ma che percorre anche per recarsi od uscire dal lavoro ovvero in momenti di pausa della prestazione), la rete aziendale di posta elettronica, come sancito dall'art. 45 c.c.n.l. di settore, essendo uno spazio appositamente creato dalla datrice di lavoro e destinato esclusivamente allo svolgimento dell'attività lavorativa, non può essere utilizzata anche per attività personali del lavoratore e, quindi, per l'informazione anche sindacale.

Avverso il suddetto Decreto di rigetto l'organizzazione sindacale soccombente proponeva opposizione ex art. 28, 3° comma, legge 300/70 che, però, non aveva miglior fortuna.

* * *

Con sentenza n. 382 del 14-24 Marzo 2003, il Tribunale di Firenze rigettava infatti anche l'opposizione ritenendo non pertinente il richiamo operato dall'organizzazione sindacale alla applicazione analogica delle norme sull'attività di volantinaggio. Secondo il giudice dell'opposizione, se un paragone doveva comunque farsi con la propaganda cartacea, la condotta del sindacalista sarebbe stata semmai equiparabile a quella del dipendente che, contro il divieto aziendale, si avvalga dell'opera dei commessi o fattorini dell'impresa per la distribuzione di volantini sindacali.

Ciò detto e dopo aver posto l'accento sulla diversa natura degli spazi telematici, appositamente creati per ragioni di servizio, rispetto agli spazi fisici deputati anche allo svolgimento dell'attività di volantinaggio, il Tribunale giungeva all'ulteriore conclusione che non si sarebbe neppure potuto validamente sostenere, come ha tentato di fare l'associazione sindacale ricorrente, che il comportamento sanzionato, essendosi concretizzato fuori dai locali aziendali e fuori dell'orario di lavoro, non avrebbe recato alcun danno all'attività aziendale.

Secondo il giudice dell'opposizione, infatti, quella posta in essere dal dipendente/sindacalista è una condotta ontologicamente e per sua stessa natura realizzabile in qualunque momento e senza alcun tipo di nesso con lo svolgimento dell'attività lavorativa (attraverso l'utilizzo indebito, anche dall'esterno, della rete telematica aziendale esclusivamente riservata a cause di servizio) e, in quanto tale, non consentita.

In definitiva, conclude il Tribunale, poichè il comportamento del lavoratore è posto in essere in violazione di una norma contrattuale collettiva (art. 45 c.c.n.l. Imprese Esercenti Servizi di Telecomunicazione), la sanzione disciplinare irrogata (richiamo verbale), per il suo modesto contenuto afflittivo, risulta proporzionata (art. 2106 c.c.) al tipo di condotta e non lesiva degli interessi nè del lavoratore nè della organizzazione sindacale cui quest'ultimo appartiene.

* * *

Ad avviso dello scrivente la conclusione alla quale sono pervenute le decisioni in commento sotto il profilo, peraltro assorbente, dell'accertata violazione dell'art. 45 c.c.n.l. Imprese Esercenti Servizi di Telecomunicazione e, dunque, dell'utilizzo improprio di beni datoriali, ha consentito ai giudici di evitare di prendere specificatamente posizione sulla questione, altrimenti rilevante, se il volantinaggio telematico avesse comportato una reale ed effettiva violazione dei limiti posti all'attività di proselitismo dall'art. 26 Legge 300/70.

Difatti, mentre sotto il profilo disciplinare non v'è dubbio che l'utilizzo improprio e comunque non autorizzato di beni aziendali costituisca, di per sè, violazione dei diritti del datore di lavoro alla proprietà privata (art. 42 Cost.) ed alla libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), diritti costituzionalmente tutelati e che consentono al datore di lavoro di dettare le condizioni per l'utilizzo di tali beni e di inibirne l'uso privato al dipendente, non altrettanto certo è se il volantinaggio telematico avesse comportato un effettivo pregiudizio al "... normale svolgimento dell'attività aziendale" (art. 26 L. 300/70).

A tal proposito va subito chiarito che, per giurisprudenza ormai consolidata, "L'esistenza di un siffatto limite non significa però che l'attività di volantinaggio sia "a priori" preclusa durante l'orario di lavoro, in difetto di un espresso divieto di legge, ove, non solo sia compiuta da lavoratori in regolare permesso quali dirigenti di rappresentanza sindacale aziendale, ma soprattutto quando, per le modalità e le cautele in concreto adottate, avuto riguardo alle caratteristiche organizzative dell'impresa ed al tipo di lavoro cui siano addetti i destinatari della distribuzione dei volantini, risulti di fatto non pregiudicato l'ordinario svolgimento della vita aziendale, sotto il normale profilo funzionale e produttivo." (Cass. 19 Agosto 1986 n. 5059 in Mass. giur. lav. 1986, 479 e in Notiziario giur. lav. 1986, 556).

Alla luce di tale principio, ed ipotizzando la liceità dell'utilizzo della rete aziendale anche per fini extralavorativi, si deve infatti ritenere che la semplice ricezione del volantino sul luogo ed in orario di lavoro non possa, di per sè, concretamente pregiudicare l'ordinario svolgimento della vita aziendale sotto il normale profilo funzionale e produttivo soprattutto se (come sembra esser avvenuto - a detta dell'associazione sindacale ricorrente - nel caso di specie) il volantino venisse semplicemente scaricato e/o letto a fine turno o comunque nel corso di pause fisiologiche dal lavoro.

Pertanto, fermo restando che incombe sull'associazione sindacale che agisce in giudizio provare l'antisindacabilità della condotta incriminata e, quindi, l'essere le modalità del volantinaggio tali da non aver pregiudicato il normale svolgimento dell'attività aziendale (Cass. 19 Agosto 1986 n. 5059 cit.), sarà compito dei giudici verificare, di volta in volta, se l'attività sindacale abbia costituito oppur no effettivo e concreto pregiudizio all'attività aziendale.

Sotto questo profilo e nell'ottica di includere anche il diritto di instaurare e sviluppare relazioni tra persone (poichè non v'è dubbio, come sostenuto anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella pronuncia Niemitz v. Germany del 23 Novembre 1992 - reperibile sul sito http://www.worldii.org/eu/cases/ECHR/1992/80.html -, che è durante la propria attività lavorativa che la maggioranza delle persone ha un'importante, se non la migliore opportunità di sviluppare rapporti con l'ambiente esterno), si auspica che le aziende tendano sempre più a consentire ai propri dipendenti di utilizzare, certamente nei limiti da fissarsi in una policy aziendale, la rete aziendale di posta elettronica anche per scopi extralavorativi.

Se così non fosse, se cioè la semplice ricezione di un volantino sindacale sulla "scrivania virtuale" del dipendente (desktop) continuasse a costituire automaticamente pregiudizio all'attività aziendale, si dovrebbe giungere all'assurda conclusione che, anche in caso di volantinaggio tradizionale cartaceo, al dipendente che appoggiasse il volantino appena ricevuto sulla sua "scrivania reale" potrebbe esser contestato l'uso improprio di beni aziendali.

Del resto, e come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di merito nel momento in cui ne affermava la liceità, se è vero che è normale "... che la dazione del volantinaggio sia accompagnata da qualche battuta od esclamazione od, al limite, da breve discussione con qualche compagno di lavoro..." (Pretura Milano, 19 agosto 1983 in Juris Data Maior), dovrebbe essere evidente a tutti che che il volantinaggio telematico, evitando che possano nascere discussioni a caldo, costituisce un nuovo sistema di distribuzione di scritti e di veicolazione di comunicati sindacali sicuramente meno invasivo, per l'azienda, di quello tradizionale cartaceo.



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Efectos del ‘phishing’ en España: usuarios, entidades públicas y privadas Stampa E-mail
Scritto da Fredesvida Insa Mérida, Directora de Desarrollo Estratégico, Cybex.   
Lunedì 02 Giugno 2008 10:18

Phishing is a cyber crime on property (see also cybercrime on people -threats, insults, etc.- and cybercrime against the socio-economic system of countries like cyber-terrorism). In Spain, according to many studies, it is increasing at a high rate. Financial institutions, as banks, that provide services over the Internet compete and strive constantly to provide greater safety standards to their clients.

En la base de delitos informáticos como el phishing se encuentran ciertas técnicas de ingeniería social que aprovechan cualquier vulnerabilidad de los sistemas informáticos. Así es como los delincuentes tienden una trampa a los usuarios y adquieren fraudulentamente datos e informaciones personales delicadas, como su número de cuenta bancaria o sus datos de la Seguridad Social. Cuando estas maniobras se acompañan del impulso del spam, o correo basura, logran una mayor difusión y, por tanto, causan un mayor perjuicio.



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I reati informatici nel D. Lgs 231/01. Approvato il disegno di legge in Parlamento. Stampa E-mail
Scritto da Denis De Sanctis, Avvocato   
Mercoledì 26 Marzo 2008 17:28
Il icon Disegno di Legge del 27 febbraio 2008, n. 2807 - Ratifica Convenzione di Budapest , approvato dalla Camera il 20 febbraio 2008 e definitivamente dal Senato il 27 febbraio 2008 reca la ratifica e l’esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, sottoscritta a Budapest il 23 novembre 2001.

Nel corpo del provvedimento legislativo è prevista l’ennesima novella al D. Lgs. 231/01 (oltre che al codice penale e di procedura penale) per adeguare la Convenzione all’ordinamento interno.



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D. lgs. 70/2003: quale responsabilità per l’Internet Provider? Stampa E-mail
Scritto da Gianmarco Cristiano - Avvocato   
Domenica 04 Marzo 2007 00:00
                                                                                Considerazioni introduttive

A distanza di oltre tre anni dall'ingresso, nel panorama normativo italiano, della disciplina prevista dal d. lgs. 9 aprile 2003 n. 70, recante "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico", in tema di responsabilità degli ISP (Internet Service Provider) permangono ancora diverse zone d'ombra che hanno contribuito ad accendere il dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza.


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