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Giovedì 19 maggio 2011, ore 14.00 Il diritto nell’era della digital evidence: dall’accesso al dato digitale alla sua effettiva acquisizione Edificio U6, Aula dottorati di giurisprudenza (2° piano) - Piazza dell'Ateneo Nuovo... Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 18 Maggio 2011 Leggi
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La PA su Internet: le regole del Garante per rispettare la privacy di cittadini e dipendenti On line solo informazioni personali indispensabili. Tempi congrui di permanenza in rete. Misure... Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 11 Aprile 2011 Leggi
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The European Commission has written to 16 Member States seeking information about their implementation of the Audiovisual Media Services (AVMS) Directive (see IP/11/373). The fact-finding letters are part of the Commission's efforts... Europa | Elda Brogi | Mercoledì, 30 Marzo 2011 Leggi
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22 dicembre 2010: "al termine del Consiglio dei Ministri il ministro Brunetta ha annunciato l’approvazione, in via definitiva, del nuovo Codice dell’amministrazione digitale, che fa seguito al Codice (decreto... Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 22 Dicembre 2010 Leggi
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Le slides della parte del corso relativa ad Internet.
I temi dell'audiovisivo sono reperibili sul testo di studio. Cronache | Elda Brogi | Venerdì, 26 Novembre 2010 Leggi
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Nell'ambito dell'attività parlamentare per il parere sullo schema di decreto legislativo che modifica il Codice dell'amministrazione digitale, la Commissione affari costituzionali della Camera audirà domani 16 novembre alcuni esperti, tra... Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 15 Novembre 2010 Leggi
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La newsletter su intellectual property law di Consulegis, network internazionale di avvocati. Internazionale | Elda Brogi | Lunedì, 25 Ottobre 2010 Leggi
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Public consultation on the future of electronic commerce in the internal market and the implementation of the Directive on electronic commerce (2000/31/EC
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/e-commerce_en.htm Europa | Elda Brogi | Lunedì, 18 Ottobre 2010 Leggi
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Nel noto caso che ha visto Vividown contro Google video per la diffusione del filmato di un disabile, vedi qui, l'associazione e la piattaforma di video sharing hanno siglato... Cronache | Elda Brogi | Venerdì, 24 Settembre 2010 Leggi
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Nel caso spagnolo che ha visto l'emittente Telecinco accusare You Tube di utilizzo illecito di file relativi ad alcuni show televisivi, importante sentenza di un giudice di Madrid che ha... Europa | Elda Brogi | Venerdì, 24 Settembre 2010 Leggi
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Government requests directed to Google and YouTube
Internazionale | Elda Brogi | Venerdì, 9 Luglio 2010 Leggi
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Reati in azienda e computer forensicGuida alle indagini preventive e difensive in ambito aziendale per reati condotti contro o per mezzo di strumenti informatici11 Giugno 2010Novotel, via Tevere, 23 Osmannoro... Cronache | Elda Brogi | Domenica, 9 Maggio 2010 Leggi
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Lawrence Lessig alla Camera dei Deputatihttp://www.radioradicale.it/scheda/299126/internet-e-liberta-perche-dobbiamo-difendere-la-rete Cronache | Elda Brogi | Lunedì, 15 Marzo 2010 Leggi
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Il caso Google-Vividown farà ancora discutere dopo la sentenza del tribunale di Milano che ha condannato tre dirigenti di Google per violazione della legge sulla privacy, anche se non per... Cronache | Elda Brogi | Mercoledì, 24 Febbraio 2010 Leggi
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Scritto da Gianmarco Cristiano - Avvocato
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Mercoledì 07 Marzo 2007 00:00 |
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Con il progressivo mutamento della realtà tecnologica le forme di aggressione alla sfera di riservatezza si sono moltiplicate, con la conseguenza che la vita privata dei singoli individui appare sempre più esposta a rischi che finiscono per tradursi in vere e proprie forme di intrusione sempre più invasive.
In tal senso, come dimostrano i dati emersi da recenti indagini[1], uno dei fenomeni che maggiormente è avvertito come lesivo della sfera personale è senza dubbio lo spamming, ossia l'invio, generalmente tramite posta elettronica, di grandi quantità di messaggi indesiderati.
Solitamente, l'invio massiccio di tali messaggi, a carattere promozionale, pubblicitario e commerciale, avviene senza alcuna preventiva richiesta da parte del destinatario.
Orbene, al di là di del fastidio di trovare la casella di posta elettronica letteralmente "intasata" dall'afflusso di questi messaggi - veri e propri "bombardamenti" perpetrati per via telematica - un'attività di questo tipo pone all'attenzione degli operatori del settore problemi di diversa natura e di portata ben maggiore del mero disagio di dover cancellare la posta indesiderata.
In primo luogo, per l'utente che riceve le e-mail-spazzatura lo spamming ha un costo non solo economico ma anche pratico: infatti, spesso, l'invio di miliardi di questi messaggi ogni giorno non solo causa l'intasamento della casella postale di chi li riceve, ma contribuisce massicciamente a rallentare sia il traffico di messaggi della Rete nonché le prestazioni dei sistemi degli Internet Service Provider, che finiscono per ripercuotersi inevitabilmente sulle prestazioni degli elaboratori elettronici domestici [2].
Ciò comporta un costo per gli utenti, giacché il maggior tempo trascorso al computer a scaricare spam si traduce sia in aumenti dei costi di connessione sia in perdite di tempo per la lettura e per l'eliminazione dei messaggi di spam.
Sotto altro profilo, l'invio di informazioni pubblicitarie non desiderate coinvolge la sfera della riservatezza dell'individuo da un duplice punto di vista: da una parte, la correttezza e la liceità del trattamento dei dati personali; dall'altra, l'intrusione nella sfera privata altrui.
Orbene, alla luce di quanto sopra evidenziato, mentre appare chiaro che il funzionamento dello spamming non può che avere ripercussioni negative per il pubblico degli internauti, al contrario, esso si traduce, per chi esercita attività commerciale, in un utile strumento praticamente "a costo zero". Il motivo per cui le imprese ricorrono allo spamming può essere il più vario: ad esempio, per reclamizzare un nuovo prodotto, informare sull'apertura di un nuovo esercizio commerciale, proporre offerte lancio per determinati prodotti, ecc.
In tal modo, lo spamming rappresenta per le imprese lo strumento commerciale più rapido, di maggior efficacia – per la sua enorme capacità di raggiungere un pubblico di destinatari notevolmente più ampio di quello conosciuto dagli strumenti tradizionali – senza costi e i cui risultati sono di percezione immediata.
Tuttavia, sotto il profilo strettamente giuridico, sulla legittimità di tale prassi ormai consolidata, una risposta in senso negativo proviene dalla disciplina di diritto positivo: il riferimento è, in primo luogo, alla direttiva 58/2002/CE [3], e, di poi, al D. lgs. n. 196/2003 – che recepisce la direttiva sopra citata – recante "Testo Unico sulla Privacy".
Altrettanto perentoria, in senso negativo, è stata anche la risposta dell'Autorità Garante per la Privacy, che da subito – prim'ancora dell'entrata in vigore del nuovo Codice sulla Privacy – ha condannato la diffusa pratica dello spamming.
Già nel 2003, infatti, il Garante era intervenuto con un provvedimento ad hoc sullo spamming (parere del 29 maggio del 2003), con il quale stabiliva che "gli indirizzi di posta elettronica recano dati di carattere personale da trattare nel rispetto della normativa in materia (art. 1, comma 1 lett. c), legge n. 675). La loro utilizzazione per scopi promozionali e pubblicitari è possibile solo se il soggetto cui riferiscono i dati ha manifestato in precedenza un consenso libero, specifico e informato. Il consenso è necessario anche quando gli indirizzi sono formati ed utilizzati automaticamente con un software senza l'intervento di un operatore, o in mancanza di una previa verifica della loro attuale attivazione o dell'identità del destinatario del messaggio, e anche quando gli indirizzi non sono registrati dopo l'invio dei messaggi".
La sempre più avvertita necessità di porre rimedio all'inoltro abusivo di enormi quantità di messaggi a mezzo posta elettronica non ha mancato di far interessare della questione le autorità giudiziarie: sul punto, con sentenza del 26 giugno 2004, il Giudice di Pace di Napoli, chiamato a pronunciarsi sulla causa promossa da un rappresentante del movimento dei consumatori contro un'azienda di articoli sportivi, ha riconosciuto l'illiceità dell'attività di spamming, in quanto "l'invio di posta elettronica indesiderata nella fattispecie è illegittima sotto due profili: da un lato per la scorrettezza e illiceità del trattamento dei dati personali dell'attore da parte della convenuta e dall'altro lato provoca una illegittima intrusione e invasione nella sua sfera di riservatezza come stabilito dal Garante della privacy (gli indirizzi di posta elettronica non sono utilizzabili da chiunque in quanto non si tratta di dati pubblici alla stregua degli elenchi telefonici tradizionali)".
Per le ragioni sopra esposte, la responsabilità dello spammer viene qualificata, ai sensi dell'art. 2043 c.c., quale responsabilità extracontrattuale, fonte di danno patrimoniale e non patrimoniale: il primo, identificabile nelle spese generali e negli inconvenienti e perdite di tempo subite; il secondo, inquadrabile nel danno esistenziale conseguente alla lesione e al turbamento della qualità della vita.
Da ultimo, con provvedimento del 20 aprile 2006 – destinato a costituire un importante precedente nella giurisprudenza italiana – il Garante per la Privacy ha disposto che "ai sensi dell'art. 130 del Codice anche un'unica comunicazione effettuata mediante posta elettronica per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (come quella contestata che comprendeva un messaggio volto ad illustrare l'attività svolta dalla resistente) necessita comunque del preventivo consenso dell'interessato (salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo) e che l'eventuale reperibilità di un indirizzo di posta elettronica sulla rete Internet non lo rende per ciò stesso liberamente disponibile anche per l'invio di comunicazioni elettroniche non sollecitate" [4].
Attraverso tale pronuncia, il Garante per la Privacy ha ribadito senza mezzi termini che lo spam è un'attività illecita, per cui anche l'invio di una sola mail per la richiesta di annessione ad una newsletter, senza il previo consenso dell'interessato, rappresenta una pratica che deve essere fermamente condannata.
Alla luce di quanto appena esposto, non pare sussistano più dubbi sulla portata illecita dell'attività di spamming, che – come chiarito dagli interventi delle competenti autorità giudiziarie e amministrative – rappresenta, pertanto, una pratica da scoraggiare e punire [5].
[1] Indagini IronPort inseriscono l'Italia tra i principali produttori di spam europei con un 7% di responsabilità sulla mole totale, immediatamente dietro, in tale specifica classifica, la Francia (16%) e la Spagna (18%).
[2] In particolare, recenti sondaggi hanno evidenziato come sia in forte aumento lo spam costruito con immagini grafiche, più difficilmente individuabile dai filtri delle caselle di posta. In generale, il 55% dei messaggi contiene almeno un URL, il 28% contiene immagini e il 17% solo testo. Tale dato è significativo se si considera il fatto che una tipica mail testuale occupa 3Kb di spazio mentre una mail grafica occupa 30Kb nelle caselle di posta, moltiplicando inoltre per 10 il traffico generato.
[3] L'Italia è stata una delle prime nazioni ad avere introdotto la Direttiva Europea sulla privacy e sulla comunicazioni digitali (2002/58/CE) che fissa l'indirizzo in materia per tutte le nazioni dell'Unione. In questa direttiva, i dati personali, tra cui l'indirizzo di posta elettronica, sono considerati alla stregua dei diritti umani e delle libertà personali e come tali vanno trattati.
[4] Nell'evidenziare i principi che sottostanno alla sentenza, l'Authority ha ricordato che "occorre dire un fermo no alla prassi di mandare una mail pubblicitaria senza consenso e poi scusarsi affermando che comunque quella era l'unica comunicazione inviata. Così come bisogna smetterla con la prassi di reperire un indirizzo di posta elettronica su Internet e poi utilizzarlo per mail pubblicitarie non richieste. Il Garante non può tollerare tali comportamenti intrusivi".
[5] Monica Sansone, Garante per la privacy: lo spam è un'attività illecita, in www.dirittosuweb.com.
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